80.2020.217
Reddito della sostanza mobiliare: utile di liquidazione, trasformazione società commerciale italiana in società semplice, prova del pagamento di debiti fiscali italiani
7 luglio 2021Italiano21 min
quota nella società semplice pari al 21.22 %). In calce al rogito della notaia __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.217
80.2020.218
Lugano
7 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC-IFD
2017.
Fatti
Fatti
A.
a.
La defunta RI 2 (deceduta
il 27.5.2019) domiciliata in via __________ a __________, fu socio
amministratore e rappresentante della società di capitali italiana __________,
con sede a __________, cui scopo era la gestione di beni immobili.
b.
Con atto pubblico __________
del 22.9.2017 __________ veniva trasformata, mantenendo inalterato il proprio
scopo sociale, nella __________ di __________” (con sede sempre a __________).
Dopo la trasformazione il capitale sociale ammontava ad € 50'000.- e la
partecipazione di ciascun socio rimaneva inalterata (la contribuente aveva una
quota nella società semplice pari al 21.22 %). In calce al rogito della notaia __________
veniva indicato: “Spese ed imposte del presente atto e sue conseguenti sono
a carico della società”. Al punto 8 del patto sociale allegato all’atto
pubblico s’indicava che “Gli utili e le perdite verranno ripartiti tra i
soci in proporzione al capitale da ciascuno posseduto”.
B. In data 29.1.2019, la
contribuente inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di __________
(di seguito UT) la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2017, indicando, in
Svizzera, un reddito imponibile complessivo pari a fr. 0.- ed una sostanza
imponibile complessiva di fr. 11'380'361.-. Per quanto concerneva reddito e
sostanza imponibili all’estero (Italia e Francia) la contribuente dichiarava un
reddito immobiliare (netto) pari a fr. 187'626.-, un reddito aziendale (netto)
di fr. 10'075.- ed una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 3'203'411.-.
C. Il 26.8.2019 l’UT si
rivolgeva alla contribuente invitandola a trasmettere, entro il 16 settembre
2019, la seguente documentazione:
·
“copia della modifica dell’atto costitutivo della __________
ora __________;
·
copia del bilancio di apertura
della __________;
·
copia del bilancio 27.09 –
31.12.2017 della __________;
·
copia dei conteggi relativi ai
dividendi incassati nel corso del 2017 sulle azioni __________.
La reclamante, tramite la
propria rappresentante, rispondeva con scritto dell’11.9.2019, producendo
copiosa documentazione.
D.
a.
Con decisione del 16.10.2019
l’UT commisurava il reddito imponibile
per l’IC in fr. 424’300 (in fr. 620’800.- il reddito determinante per l’aliquota)
e la sostanza in fr. 11'379'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva
accertato in fr. 425’100.- (in fr. 622'000.- il reddito determinante per
l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati da RI 1, l’autorità
fiscale aggiungeva l’importo di fr. 425'644.- a titolo di “altri redditi della
sostanza mobiliare” con la seguente motivazione:
“Imposizione della distribuzione di dividendo in
seguito alla trasformazione della società di capitale”.
b.
L’importo pari a fr.
425'644.- (ossia l’utile di liquidazione corrispondente alla quota parte di __________)
veniva calcolato come segue (cfr. e-mail UT a __________ del 14.10.2019;
ricorso 5/6.11.2021 pag. 1):
Riserva legale € 15'232.47
Versamenti in conto
capitale € 232'405.60
Riserva di rivalutazione
immobile € 3'082'562.14
Perdita d'esercizio – € 318'483.17
Utile di liquidazione
complessivo € 3'011'717.04
Controvalore in CHF fr. 3'343'100.00
Quota parte della
contribuente fr. 709'406.00
Attenuazione per
partecipazioni qualificate – fr. 283'762.00
Utile di liquidazione
imponibile fr. 425'644.00
E. Gli eredi, tramite l’allora
rappresentante legale __________, impugnavano la summenzionata decisione con
reclamo del 6/8.11.2019, contestando la ripresa fiscale effettuata di fr.
425'644.- riguardante la distribuzione di dividendo in seguito alla
trasformazione della società di capital__________ in società semplice. A tal
proposito consideravano totalmente errato valutare, quale presunto dividendo,
la voce passiva di bilancio “versamenti in conto capitale” di € 232'405.60.-,
in quanto corrispondevano a versamenti aggiuntivi effettuati dagli azionisti a
titolo di aggio e non di riserve da utili. Proseguivano informando che, in base
alla legislazione italiana, il finanziamento soci in conto capitale viene
esposto tra le voci di capitale proprio e non nel capitale di terzi come
debito, come di solito viene fatto in base al diritto svizzero. Di conseguenza
non vi era nessuna distribuzione di utile, bensì il semplice rimborso di quanto
precedentemente versato dai soci.
Inoltre, la riserva
di rivalutazione sull’immobile di € 3'082'562.14.- veniva registrata onde
allineare il valore contabile dello stesso ai prezzi reali fissati dal mercato.
Detta riserva veniva dunque già integralmente tassata nel 2017 in __________ in
base al diritto fiscale locale per un ammontare di € 400'733.-. Risultava di
conseguenza errato imporre nuovamente in Svizzera lo stesso reddito già imposto
in Italia. Concludevano dichiarando che la riserva legale di € 15'323.47.- era
stata totalmente erosa dalla perdita conseguita nel 2017 e di conseguenza non
bisognava considerarla. Si chiedeva, alla luce del fatto che non vi era stata
alcuna distribuzione di utili, lo stralcio dell’intero importo di fr.
425'644.-. Si chiedeva inoltre di essere ascoltati.
F. Con decisione IC/IFD
2017 del 7.10.2020, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo presentato dalla
contribuente con le seguenti motivazioni:
“Con la trasformazione della
società di capitale __________ in società semplice viene a cadere il principio
della doppia imposizione economica (tassazione come utile presso la società e
come dividendo di liquidazione presso l’azionista).
Di conseguenza l’eccedenza di
liquidazione presso il titolare dei diritti di partecipazione corrisponde alla
totalità delle riserve occulte e palesi (mobiliari e immobiliari). Nel caso
specifico il rimborso del capitale di euro 232'405.60 pari a euro 49'316.45 per
la sua quota di proprietà del 21.22%, tenuto conto della documentazione
fornita, è qualificata come riserva da apporto di capitale il cui rimborso
viene parificato al rimborso di capitale azionario, pertanto dedotto in sede di
reclamo.
Per le restanti riserve invece
a causa della trasformazione da società Srl a società semplice, si determina la
realizzazione sistematica che porta all’imposizione delle stesse in capo agli
azionisti.
Il reclamo è pertanto ammesso
parzialmente con la rettifica del reddito da fr. 425'644.- esposto in sede di
prima istanza al punto 4.2 (altri redditi da sostanza mobiliare) a fr.
392'700.-. In merito al diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale, non significa il diritto di essere convocato.
Infatti il Tribunale federale ha già ribadito che la garanzia costituzionale
del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c). Il
rappresentante del reclamante ha già potuto formulare le proprie osservazioni
scritte in sede di reclamo e, considerato come i fatti siano già
sufficientemente chiari, l’autorità fiscale non ritiene necessario una
convocazione prima dell’evasione del reclamo: ciò non lede, come detto, il
diritto di essere sentito”.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 5.11.2020, la RI 2, rappresentata
in questa sede da __________, insorge contro l’imposizione dell’utile di
liquidazione alla voce 4.2 “Altri redditi della sostanza mobiliare” per
l’importo di fr. 392'799.-, sia per l’IC che per l’IFD.
In
questa sede non viene contestato il principio dell’imposizione dell’utile di
liquidazione, bensì la mancata deduzione da tale utile, nella misura del 21.22%
dell’onere fiscale complessivo di € 400'733.- a carico della __________ a
titolo di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate
per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”. Per il calcolo
dell’utile di liquidazione, oltre alla perdita d’esercizio (tenuta in
considerazione dall’autorità fiscale) si deve, secondo i ricorrenti, pure dedurre
l’onere supplementare d’imposta pari ad € 400'733.-, posto a carico della Srl
come da successivi conteggi dell’autorità fiscale italiana. Nel gravame si fa
notare che le vigenti norme di legge italiane prevedono che tale onere fiscale
sia imponibile in capo alla società di capitali. Si cita in particolare “(…)
la legge n. 208 (legge di stabilità 2016) del 28 dicembre 2015, comma 891 e
seguenti (doc. F)”.
I
ricorrenti chiedono pertanto che l’utile di liquidazione imponibile venga
stabilito in fr. 336'153.05, con il seguente calcolo:
Riserva legale € 15'232.47
Riserva di rivalutazione
immobile € 3'082'562.14
Perdita d'esercizio – € 318'483.17
Onere fiscale supplementare – € 400'733.00
Utile di liquidazione
complessivo € 2'378'578.44
Controvalore in CHF fr. 2'640'222.05
Quota parte della
contribuente fr. 560’255.10
Attenuazione per
partecipazioni qualificate – fr. 244’102.00
Utile di liquidazione
imponibile fr. 336’153.05
H. Il 4.12.2020 si è
tenuta un’udienza in presenza della RA 1 per i ricorrenti, e dell’UT di __________.
L’autorità fiscale ha in
particolare sottolineato che la rivalutazione è avvenuta quanto la Srl esisteva
ancora. In seguito alla rivalutazione avrebbe dovuto provvedere ai necessari
accantonamenti fiscali. Nella fattispecie, verosimilmente le persone fisiche,
in seguito alla trasformazione hanno ripreso il debito fiscale insieme agli
immobili. Il diritto tributario svizzero non ammette tuttavia che le persone
fisiche possano dedurre debiti d’imposta. Il rappresentante dei ricorrenti
ritiene per contro che siccome l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione della
perdita d’esercizio avrebbe dovuto dedurre anche il debito fiscale.
Diritto
1. Controverso, nella
fattispecie è il calcolo dell’utile di liquidazione della società italiana di
capitali, attiva nel ramo immobiliare__________ (con sede a __________),
trasformata nella “__________” a seguito dell’atto pubblico sottoscritto a __________
il 22.9.2017.
I ricorrenti non
contestano l’imposizione dell’utile di liquidazione, ma ritengono che nel
calcolo debba essere preso in considerazione altresì l’importo pari ad €
400'733.-, corrispondente all’onere fiscale a carico della __________ a titolo
di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per
effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.
Di diverso avviso
l’autorità fiscale, la quale ritiene che la rivalutazione sia avvenuta quando
la Srl esisteva ancora. La società avrebbe dovuto provvedere, a seguito della
rivalutazione, ai necessari accantonamenti per le imposte.
Si tratta pertanto di
verificare la correttezza dell’operato dell’autorità fiscale, laddove ha deciso
di escludere, nel calcolo dell’utile di liquidazione l’importo di € 400'733.- a
titolo di imposte annullate per effetto della trasformazione della Srl in
società semplice.
Considerandi
2.
2.1.
Le persone fisiche
domiciliate in Svizzera sono di principio imposte in Svizzera, sotto riserva
della progressione dell’aliquota sull’insieme dei loro redditi e della loro
sostanza mondiali (art. 6 cpv. 1 e art. 7 LIFD). L’assoggettamento fondato
sull’appartenenza personale è illimitato; tale assoggettamento non si estende
alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6
cpv. 1 LIFD). L’estensione dell’assoggettamento per un’impresa, uno
stabilimento d’impresa oppure un immobile è definita secondo l’art. 6 cpv. 3
LIFD, nelle relazioni internazionali, conformemente alle regole della doppia
imposizione intercantonale (DTF 140 II 248 = RDAF 2014 II p. 538, consid. 3.1).
Il diritto cantonale
prevede disposizioni analoghe, agli articoli 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 LT.
2.2
L’art. 6 LIFD pone una
regola unilaterale per evitare le doppie imposizioni, escludendo
dall’assoggettamento le imprese, gli stabilimenti d’impresa e i fondi siti
all’estero. Il legislatore ricorre al metodo dell’esenzione con riserva della
progressione dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD). L’esenzione è di principio
incondizionata, cioè non è subordinata alla condizione di un’imposizione
all’estero degli elementi di reddito esentati. L’esenzione incondizionata evita
la doppia imposizione sia virtuale che effettiva. La LIFD ha adottato il metodo
consistente nell’esclusione degli elementi di reddito la cui imposizione è
attribuita all’estero. La determinazione del reddito netto che è esentato
dall’imposta, ma che è preso in considerazione per la determinazione
dell’aliquota in Svizzera, è effettuata secondo il diritto svizzero. Dal
reddito lordo estero devono essere dedotti, in maniera oggettiva, le spese di
acquisizione e, proporzionalmente in funzione degli attivi localizzati, gli
interessi passivi. Le deduzioni generali e sociali sono ripartite
proporzionalmente, in funzione dei redditi netti. Il metodo di riparto è lo
stesso di quello che viene applicato nei rapporti intercantonali (Paschoud/ de Vries Reilingh, in:
Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 20172017, n. 5-7 ad art. 6 LIFD).
2.3
2.3.1
Secondo il diritto
svizzero, in particolar modo secondo la Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla
fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio
(LFus; RS 221.301), le società di capitali e cooperative non possono
trasformarsi direttamente in un’impresa di persone (art. 54 LFus). Per il
diritto civile, una simile trasformazione comporta la liquidazione del soggetto
giuridico precedente e la costituzione di uno nuovo. Vi è dunque un
trasferimento di attivi e di passivi (Circolare n. 5 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni del 1.6.2004, Ristrutturazioni, punto 4.2.6.1,
pagina 54).
La trasformazione di una
società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone è fiscalmente neutra
per l’impresa (fino ad ora imposta sull’utile; d’ora in avanti reddito da
un’attività lucrativa indipendente). Di conseguenza, al momento della
determinazione del reddito imponibile, le persone fisiche soci dell’impresa di
persone assuntrice possono far valere la deduzione di eventuali perdite
riportate della persona giuridica trasferente che non sono ancora state
compensate fiscalmente (Circolare citata, punto 4.2.6.2.2, pagina 54).
Diversa la situazione per
quanto concerne l’imposizione dei soci. In caso di trasformazione di una
società di capitali o cooperativa in una società di persone, la società di
capitali o cooperativa è liquidata. Un’ulteriore imposizione delle riserve
palesi e latenti (eccedenza di liquidazione) presso i soci non è più possibile.
Per questa ragione, l’eccedenza di liquidazione è assoggettata all’imposta sul
reddito secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (Circolare citata, punto
4.2.6.4, pagina 55).
In altre parole, la
possibilità per il fisco di imporre le riserve occulte resta impregiudicata sul
piano dell’impresa, per il fatto che potranno essere imposte in futuro a titolo
di redditi del titolare dell’impresa personale. Invece, con la trasformazione
viene meno la doppia imposizione economica, cioè la possibilità di imporre come
reddito della sostanza dei soci gli utili distribuiti dalla persona giuridica.
Se le quote sociali sono detenute nella sostanza privata dei soci, l’utile di
liquidazione deve allora essere assoggettato all’imposta sul reddito quale
reddito della sostanza (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 16 ad art. 61 LIFD,
p. 957).
2.3.2
Per quanto concerne il
calcolo dell’eccedenza di liquidazione imponibile, la stessa corrisponde al
valore venale dell’eccedenza di attivi meno il valore nominale, le riserve da
apporti di capitale e le riserve da apporti di capitale esteri (Circolare n.
29b del 23.12.2019, Principio dell’apporto in capitale, punto 6.3.5., pagina
19).
2.3.3
Nel caso di specie, il 22
settembre 2017 l’assemblea dei soci della __________ S.r.l. di __________ ha
deliberato la trasformazione in società semplice con la ragione sociale “__________
Società semplice di __________”. L’importo versato a RI 1 (residente in
Svizzera) da parte della società italiana __________ costituisce pertanto un
utile derivante dalla trasformazione di quest’ultima in società semplice.
2.3.4
In materia di doppia
imposizione, tra la Svizzera e l’Italia è in vigore la Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica e la Repubblica Italiana per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41).
In
particolare l’art. 10 indica che:
(1)
i dividendi pagati da una società
residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
(3)
ai fini del presente articolo il
termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti
di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di
partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre
quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
2.3.5
È pertanto pacifica (e
peraltro neppure contestata) l’imposizione in Svizzera dell’eccedente di
liquidazione della __________ e ciò sulla base degli art. 20 cpv. 1 lett. c
LIFD e 19 lett. c LT secondo i quali sono imponibili i redditi da
sostanza mobiliare, segnatamente:
(c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di
liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale ecc.). (…).
Inoltre,
secondo l’art. 19 cpv. 1bis LT (testo in vigore nel periodo fiscale
in questione) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in
società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e
simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Di
medesimo tenore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD.
2.4
Come visto i ricorrenti,
contestano il calcolo dell’eccedenza di liquidazione operato dall’autorità
fiscale: essi postulano che venga considerato, in diminuzione dell’ammontare
dell’utile di liquidazione, l’importo di € 400'733.- pagato dalla __________ “a
titolo di imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta e
annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.
Anche nel diritto
tributario italiano la trasformazione di una società commerciale in società
semplice non beneficia del regime di neutralità fiscale. Ciò spiega perché
siano state introdotte le agevolazioni fiscali, di cui si è avvalsa la società
in questione (Consiglio Nazionale del
Notariato, Trasformazione di società commerciale immobiliare in società
semplice – Problematiche fiscali, Studio n. 92-2016/T, p. 9 s.).
Così si è espressa a tale
riguardo la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 30228 del 22 novembre 2018:
3.1
La
trasformazione di una società commerciale in società semplice (cd. “decommercializzazione”
di un ente societario), ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., è
equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso, in quanto la trasformazione
comporta l'assunzione di una forma giuridica diversa, non compatibile con
l'esercizio di un'impresa commerciale e, quindi, con il conseguimento di
redditi d'impresa, nel senso che il patrimonio sociale viene trasferito da un
soggetto che per legge può conseguire solo redditi d'impresa ad un soggetto
che, invece, sempre per legge, non può essere titolare di tali redditi.
3.2
Va,
infatti, considerato che il reddito prodotto da una società commerciale si considera
reddito d'impresa, a prescindere dal fatto che sia o meno esercitata
un'attività commerciale e, pertanto, tutti i beni appartenenti alla società
commerciale si considerano "beni relativi all'impresa".
3.3
La società semplice, invece, ai sensi dell'art. 2249 cod. civ., non può
esercitare attività commerciale e, quindi, non può neppure essere titolare di
reddito d'impresa, con la conseguenza che i beni di una società semplice non
possono essere considerati come "beni relativi all'impresa".
3.4
Ciò comporta che, laddove vi sia trasformazione di una società commerciale in
una società semplice, si determina la perdita della qualità di imprenditore e
la fuoriuscita dei beni sociali dal regime proprio dei beni afferenti la
"sfera d'impresa", risultando essi destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, sicché, dopo la trasformazione, essi possono essere
ceduti dalla società semplice distribuendo il risultato tra i soci in franchigia
d'imposta.
2.5
2.5.1
Ora, dalla disamina del
bilancio e del conto economico della __________ dal 1.1.2017 – al 26.9.2017, presentato
dalla contribuente su richiesta dell’UT ed utilizzato da parte dell’autorità
fiscale per stabilire l’utile di liquidazione, non emerge più alcun debito
iscritto in contabilità pari ad € 400'733.- verso l’erario __________: se fosse
stato ancora iscritto, secondo il conto economico sarebbe andato ad incrementare
la perdita d’esercizio contabilizzata (presa in considerazione dall’UT) e pari
ad € 318'483.17. Neppure vi è, come rilevato dall’UT, un accantonamento di pari
importo. L’autorità fiscale ha pertanto correttamente stabilito l’utile di
liquidazione, prendendo in considerazione il valore venale dell’eccedenza di
attivi meno il valore nominale, le riserve da apporti di capitale e le riserve
da apporti di capitale esteri.
2.5.2
Non appare peraltro
sorprendente che, al momento della liquidazione della __________ (avvenuta nel
2017), il debito fiscale pari ad € 400'733.- fosse inesistente. In effetti,
dalla lettura della Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle entrate italiana
avente come oggetto la “Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai
soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni
dell’imprenditore individuale” (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BF9067090-2104-4B31-81BF-81CDB490A64A%7D,
sito consultato il 17.5.2021), si evince che l’articolo 1, commi da 115 a 120
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto un regime fiscale agevolato
di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata
ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri,
nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. L’agevolazione in
questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni
ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società
considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione
(pag. 4).
Inoltre, secondo l’ultimo
periodo del comma 116 dell’articolo 1 le riserve in sospensione d’imposta,
annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.
Tali riserve possono derivare, ad esempio, da una precedente legge speciale di
rivalutazione di cui la società ha beneficiato (pag. 18 e 19). Le società che
si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per
cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte
entro il 16 giugno 2017 con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni
deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei
valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva (pag. 19).
La norma ha lo scopo di
consentire alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni di assegnare
beni ai soci, applicando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore
normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, che chiuda
(fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in
capo alla società, sia in capo al socio. Ne consegue che il pagamento
dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio
per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come
previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici (pag. 19 e
20).
2.6
I ricorrenti hanno
prodotto agli atti la dichiarazione fiscale di __________ per il periodo
d’imposta 2016. Al RQ85 vengono indicate le riserve in sospensione:
l’imponibile delle riserve in sospensione è di 3'082'563.- (stesso importo che
figura a bilancio nelle passività quale “riserva di rivalutazione immobile”),
ad un’aliquota del 13%, per un ammontare dell’imposta sostitutiva pari ad €
400'733.-. È pertanto ipotizzabile che il debito relativo al pagamento
dell’imposta sostitutiva sia stato saldato già nel 2016.
2.7
Ad
ogni modo l’autorità fiscale ha proceduto al calcolo dell’utile di liquidazione
e di conseguenza al reddito da sostanza immobiliare da imporre nella partita
fiscale della defunta RI 1, partendo dal bilancio e dagli atti forniti dai
ricorrenti.
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1
in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto
concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure
documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016
dell’11.7.2016).
I ricorrenti stessi non
dimostrano né comprovano per quale ragione l’utile dovrebbe essere stabilito
diversamente da quanto fatto dall’autorità fiscale.
2.8
Per tutte le ragioni
esposte il ricorso è respinto e la decisione su reclamo IC/IFD 2017 confermata.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: