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Decisione

80.2020.217

Reddito della sostanza mobiliare: utile di liquidazione, trasformazione società commerciale italiana in società semplice, prova del pagamento di debiti fiscali italiani

7 luglio 2021Italiano21 min

quota nella società semplice pari al 21.22 %). In calce al rogito della notaia __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.217

80.2020.218

Lugano

7 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

tutti

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A.

a.

La defunta RI 2 (deceduta

il 27.5.2019) domiciliata in via __________ a __________, fu socio

amministratore e rappresentante della società di capitali italiana __________,

con sede a __________, cui scopo era la gestione di beni immobili.

b.

Con atto pubblico __________

del 22.9.2017 __________ veniva trasformata, mantenendo inalterato il proprio

scopo sociale, nella __________ di __________” (con sede sempre a __________).

Dopo la trasformazione il capitale sociale ammontava ad € 50'000.- e la

partecipazione di ciascun socio rimaneva inalterata (la contribuente aveva una

quota nella società semplice pari al 21.22 %). In calce al rogito della notaia __________

veniva indicato: “Spese ed imposte del presente atto e sue conseguenti sono

a carico della società”. Al punto 8 del patto sociale allegato all’atto

pubblico s’indicava che “Gli utili e le perdite verranno ripartiti tra i

soci in proporzione al capitale da ciascuno posseduto”.

B. In data 29.1.2019, la

contribuente inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di __________

(di seguito UT) la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2017, indicando, in

Svizzera, un reddito imponibile complessivo pari a fr. 0.- ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 11'380'361.-. Per quanto concerneva reddito e

sostanza imponibili all’estero (Italia e Francia) la contribuente dichiarava un

reddito immobiliare (netto) pari a fr. 187'626.-, un reddito aziendale (netto)

di fr. 10'075.- ed una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 3'203'411.-.

C. Il 26.8.2019 l’UT si

rivolgeva alla contribuente invitandola a trasmettere, entro il 16 settembre

2019, la seguente documentazione:

·

“copia della modifica dell’atto costitutivo della __________

ora __________;

·

copia del bilancio di apertura

della __________;

·

copia del bilancio 27.09 –

31.12.2017 della __________;

·

copia dei conteggi relativi ai

dividendi incassati nel corso del 2017 sulle azioni __________.

La reclamante, tramite la

propria rappresentante, rispondeva con scritto dell’11.9.2019, producendo

copiosa documentazione.

D.

a.

Con decisione del 16.10.2019

l’UT commisurava il reddito imponibile

per l’IC in fr. 424’300 (in fr. 620’800.- il reddito determinante per l’aliquota)

e la sostanza in fr. 11'379'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva

accertato in fr. 425’100.- (in fr. 622'000.- il reddito determinante per

l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati da RI 1, l’autorità

fiscale aggiungeva l’importo di fr. 425'644.- a titolo di “altri redditi della

sostanza mobiliare” con la seguente motivazione:

“Imposizione della distribuzione di dividendo in

seguito alla trasformazione della società di capitale”.

b.

L’importo pari a fr.

425'644.- (ossia l’utile di liquidazione corrispondente alla quota parte di __________)

veniva calcolato come segue (cfr. e-mail UT a __________ del 14.10.2019;

ricorso 5/6.11.2021 pag. 1):

Riserva legale € 15'232.47

Versamenti in conto

capitale € 232'405.60

Riserva di rivalutazione

immobile € 3'082'562.14

Perdita d'esercizio – € 318'483.17

Utile di liquidazione

complessivo € 3'011'717.04

Controvalore in CHF fr. 3'343'100.00

Quota parte della

contribuente fr. 709'406.00

Attenuazione per

partecipazioni qualificate – fr. 283'762.00

Utile di liquidazione

imponibile fr. 425'644.00

E. Gli eredi, tramite l’allora

rappresentante legale __________, impugnavano la summenzionata decisione con

reclamo del 6/8.11.2019, contestando la ripresa fiscale effettuata di fr.

425'644.- riguardante la distribuzione di dividendo in seguito alla

trasformazione della società di capital__________ in società semplice. A tal

proposito consideravano totalmente errato valutare, quale presunto dividendo,

la voce passiva di bilancio “versamenti in conto capitale” di € 232'405.60.-,

in quanto corrispondevano a versamenti aggiuntivi effettuati dagli azionisti a

titolo di aggio e non di riserve da utili. Proseguivano informando che, in base

alla legislazione italiana, il finanziamento soci in conto capitale viene

esposto tra le voci di capitale proprio e non nel capitale di terzi come

debito, come di solito viene fatto in base al diritto svizzero. Di conseguenza

non vi era nessuna distribuzione di utile, bensì il semplice rimborso di quanto

precedentemente versato dai soci.

Inoltre, la riserva

di rivalutazione sull’immobile di € 3'082'562.14.- veniva registrata onde

allineare il valore contabile dello stesso ai prezzi reali fissati dal mercato.

Detta riserva veniva dunque già integralmente tassata nel 2017 in __________ in

base al diritto fiscale locale per un ammontare di € 400'733.-. Risultava di

conseguenza errato imporre nuovamente in Svizzera lo stesso reddito già imposto

in Italia. Concludevano dichiarando che la riserva legale di € 15'323.47.- era

stata totalmente erosa dalla perdita conseguita nel 2017 e di conseguenza non

bisognava considerarla. Si chiedeva, alla luce del fatto che non vi era stata

alcuna distribuzione di utili, lo stralcio dell’intero importo di fr.

425'644.-. Si chiedeva inoltre di essere ascoltati.

F. Con decisione IC/IFD

2017 del 7.10.2020, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo presentato dalla

contribuente con le seguenti motivazioni:

“Con la trasformazione della

società di capitale __________ in società semplice viene a cadere il principio

della doppia imposizione economica (tassazione come utile presso la società e

come dividendo di liquidazione presso l’azionista).

Di conseguenza l’eccedenza di

liquidazione presso il titolare dei diritti di partecipazione corrisponde alla

totalità delle riserve occulte e palesi (mobiliari e immobiliari). Nel caso

specifico il rimborso del capitale di euro 232'405.60 pari a euro 49'316.45 per

la sua quota di proprietà del 21.22%, tenuto conto della documentazione

fornita, è qualificata come riserva da apporto di capitale il cui rimborso

viene parificato al rimborso di capitale azionario, pertanto dedotto in sede di

reclamo.

Per le restanti riserve invece

a causa della trasformazione da società Srl a società semplice, si determina la

realizzazione sistematica che porta all’imposizione delle stesse in capo agli

azionisti.

Il reclamo è pertanto ammesso

parzialmente con la rettifica del reddito da fr. 425'644.- esposto in sede di

prima istanza al punto 4.2 (altri redditi da sostanza mobiliare) a fr.

392'700.-. In merito al diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv.

2 della Costituzione federale, non significa il diritto di essere convocato.

Infatti il Tribunale federale ha già ribadito che la garanzia costituzionale

del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c). Il

rappresentante del reclamante ha già potuto formulare le proprie osservazioni

scritte in sede di reclamo e, considerato come i fatti siano già

sufficientemente chiari, l’autorità fiscale non ritiene necessario una

convocazione prima dell’evasione del reclamo: ciò non lede, come detto, il

diritto di essere sentito”.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 5.11.2020, la RI 2, rappresentata

in questa sede da __________, insorge contro l’imposizione dell’utile di

liquidazione alla voce 4.2 “Altri redditi della sostanza mobiliare” per

l’importo di fr. 392'799.-, sia per l’IC che per l’IFD.

In

questa sede non viene contestato il principio dell’imposizione dell’utile di

liquidazione, bensì la mancata deduzione da tale utile, nella misura del 21.22%

dell’onere fiscale complessivo di € 400'733.- a carico della __________ a

titolo di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate

per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”. Per il calcolo

dell’utile di liquidazione, oltre alla perdita d’esercizio (tenuta in

considerazione dall’autorità fiscale) si deve, secondo i ricorrenti, pure dedurre

l’onere supplementare d’imposta pari ad € 400'733.-, posto a carico della Srl

come da successivi conteggi dell’autorità fiscale italiana. Nel gravame si fa

notare che le vigenti norme di legge italiane prevedono che tale onere fiscale

sia imponibile in capo alla società di capitali. Si cita in particolare “(…)

la legge n. 208 (legge di stabilità 2016) del 28 dicembre 2015, comma 891 e

seguenti (doc. F)”.

I

ricorrenti chiedono pertanto che l’utile di liquidazione imponibile venga

stabilito in fr. 336'153.05, con il seguente calcolo:

Riserva legale € 15'232.47

Riserva di rivalutazione

immobile € 3'082'562.14

Perdita d'esercizio – € 318'483.17

Onere fiscale supplementare – € 400'733.00

Utile di liquidazione

complessivo € 2'378'578.44

Controvalore in CHF fr. 2'640'222.05

Quota parte della

contribuente fr. 560’255.10

Attenuazione per

partecipazioni qualificate – fr. 244’102.00

Utile di liquidazione

imponibile fr. 336’153.05

H. Il 4.12.2020 si è

tenuta un’udienza in presenza della RA 1 per i ricorrenti, e dell’UT di __________.

L’autorità fiscale ha in

particolare sottolineato che la rivalutazione è avvenuta quanto la Srl esisteva

ancora. In seguito alla rivalutazione avrebbe dovuto provvedere ai necessari

accantonamenti fiscali. Nella fattispecie, verosimilmente le persone fisiche,

in seguito alla trasformazione hanno ripreso il debito fiscale insieme agli

immobili. Il diritto tributario svizzero non ammette tuttavia che le persone

fisiche possano dedurre debiti d’imposta. Il rappresentante dei ricorrenti

ritiene per contro che siccome l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione della

perdita d’esercizio avrebbe dovuto dedurre anche il debito fiscale.

Diritto

1. Controverso, nella

fattispecie è il calcolo dell’utile di liquidazione della società italiana di

capitali, attiva nel ramo immobiliare__________ (con sede a __________),

trasformata nella “__________” a seguito dell’atto pubblico sottoscritto a __________

il 22.9.2017.

I ricorrenti non

contestano l’imposizione dell’utile di liquidazione, ma ritengono che nel

calcolo debba essere preso in considerazione altresì l’importo pari ad €

400'733.-, corrispondente all’onere fiscale a carico della __________ a titolo

di “imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per

effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.

Di diverso avviso

l’autorità fiscale, la quale ritiene che la rivalutazione sia avvenuta quando

la Srl esisteva ancora. La società avrebbe dovuto provvedere, a seguito della

rivalutazione, ai necessari accantonamenti per le imposte.

Si tratta pertanto di

verificare la correttezza dell’operato dell’autorità fiscale, laddove ha deciso

di escludere, nel calcolo dell’utile di liquidazione l’importo di € 400'733.- a

titolo di imposte annullate per effetto della trasformazione della Srl in

società semplice.

Considerandi

2.

2.1.

Le persone fisiche

domiciliate in Svizzera sono di principio imposte in Svizzera, sotto riserva

della progressione dell’aliquota sull’insieme dei loro redditi e della loro

sostanza mondiali (art. 6 cpv. 1 e art. 7 LIFD). L’assoggettamento fondato

sull’appartenenza personale è illimitato; tale assoggettamento non si estende

alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6

cpv. 1 LIFD). L’estensione dell’assoggettamento per un’impresa, uno

stabilimento d’impresa oppure un immobile è definita secondo l’art. 6 cpv. 3

LIFD, nelle relazioni internazionali, conformemente alle regole della doppia

imposizione intercantonale (DTF 140 II 248 = RDAF 2014 II p. 538, consid. 3.1).

Il diritto cantonale

prevede disposizioni analoghe, agli articoli 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 LT.

2.2

L’art. 6 LIFD pone una

regola unilaterale per evitare le doppie imposizioni, escludendo

dall’assoggettamento le imprese, gli stabilimenti d’impresa e i fondi siti

all’estero. Il legislatore ricorre al metodo dell’esenzione con riserva della

progressione dell’aliquota (art. 7 cpv. 1 LIFD). L’esenzione è di principio

incondizionata, cioè non è subordinata alla condizione di un’imposizione

all’estero degli elementi di reddito esentati. L’esenzione incondizionata evita

la doppia imposizione sia virtuale che effettiva. La LIFD ha adottato il metodo

consistente nell’esclusione degli elementi di reddito la cui imposizione è

attribuita all’estero. La determinazione del reddito netto che è esentato

dall’imposta, ma che è preso in considerazione per la determinazione

dell’aliquota in Svizzera, è effettuata secondo il diritto svizzero. Dal

reddito lordo estero devono essere dedotti, in maniera oggettiva, le spese di

acquisizione e, proporzionalmente in funzione degli attivi localizzati, gli

interessi passivi. Le deduzioni generali e sociali sono ripartite

proporzionalmente, in funzione dei redditi netti. Il metodo di riparto è lo

stesso di quello che viene applicato nei rapporti intercantonali (Paschoud/ de Vries Reilingh, in:

Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea 20172017, n. 5-7 ad art. 6 LIFD).

2.3

2.3.1

Secondo il diritto

svizzero, in particolar modo secondo la Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla

fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio

(LFus; RS 221.301), le società di capitali e cooperative non possono

trasformarsi direttamente in un’impresa di persone (art. 54 LFus). Per il

diritto civile, una simile trasformazione comporta la liquidazione del soggetto

giuridico precedente e la costituzione di uno nuovo. Vi è dunque un

trasferimento di attivi e di passivi (Circolare n. 5 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni del 1.6.2004, Ristrutturazioni, punto 4.2.6.1,

pagina 54).

La trasformazione di una

società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone è fiscalmente neutra

per l’impresa (fino ad ora imposta sull’utile; d’ora in avanti reddito da

un’attività lucrativa indipendente). Di conseguenza, al momento della

determinazione del reddito imponibile, le persone fisiche soci dell’impresa di

persone assuntrice possono far valere la deduzione di eventuali perdite

riportate della persona giuridica trasferente che non sono ancora state

compensate fiscalmente (Circolare citata, punto 4.2.6.2.2, pagina 54).

Diversa la situazione per

quanto concerne l’imposizione dei soci. In caso di trasformazione di una

società di capitali o cooperativa in una società di persone, la società di

capitali o cooperativa è liquidata. Un’ulteriore imposizione delle riserve

palesi e latenti (eccedenza di liquidazione) presso i soci non è più possibile.

Per questa ragione, l’eccedenza di liquidazione è assoggettata all’imposta sul

reddito secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (Circolare citata, punto

4.2.6.4, pagina 55).

In altre parole, la

possibilità per il fisco di imporre le riserve occulte resta impregiudicata sul

piano dell’impresa, per il fatto che potranno essere imposte in futuro a titolo

di redditi del titolare dell’impresa personale. Invece, con la trasformazione

viene meno la doppia imposizione economica, cioè la possibilità di imporre come

reddito della sostanza dei soci gli utili distribuiti dalla persona giuridica.

Se le quote sociali sono detenute nella sostanza privata dei soci, l’utile di

liquidazione deve allora essere assoggettato all’imposta sul reddito quale

reddito della sostanza (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 16 ad art. 61 LIFD,

p. 957).

2.3.2

Per quanto concerne il

calcolo dell’eccedenza di liquidazione imponibile, la stessa corrisponde al

valore venale dell’eccedenza di attivi meno il valore nominale, le riserve da

apporti di capitale e le riserve da apporti di capitale esteri (Circolare n.

29b del 23.12.2019, Principio dell’apporto in capitale, punto 6.3.5., pagina

19).

2.3.3

Nel caso di specie, il 22

settembre 2017 l’assemblea dei soci della __________ S.r.l. di __________ ha

deliberato la trasformazione in società semplice con la ragione sociale “__________

Società semplice di __________”. L’importo versato a RI 1 (residente in

Svizzera) da parte della società italiana __________ costituisce pertanto un

utile derivante dalla trasformazione di quest’ultima in società semplice.

2.3.4

In materia di doppia

imposizione, tra la Svizzera e l’Italia è in vigore la Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica e la Repubblica Italiana per evitare le

doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41).

In

particolare l’art. 10 indica che:

(1)

i dividendi pagati da una società

residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente

sono imponibili in detto altro Stato.

(3)

ai fini del presente articolo il

termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti

di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di

partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre

quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni

secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società

distributrice.

2.3.5

È pertanto pacifica (e

peraltro neppure contestata) l’imposizione in Svizzera dell’eccedente di

liquidazione della __________ e ciò sulla base degli art. 20 cpv. 1 lett. c

LIFD e 19 lett. c LT secondo i quali sono imponibili i redditi da

sostanza mobiliare, segnatamente:

(c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di

liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da

partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale ecc.). (…).

Inoltre,

secondo l’art. 19 cpv. 1bis LT (testo in vigore nel periodo fiscale

in questione) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come

pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in

società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione

(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e

simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di

partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o

sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Di

medesimo tenore l’art. 20 cpv. 1bis LIFD.

2.4

Come visto i ricorrenti,

contestano il calcolo dell’eccedenza di liquidazione operato dall’autorità

fiscale: essi postulano che venga considerato, in diminuzione dell’ammontare

dell’utile di liquidazione, l’importo di € 400'733.- pagato dalla __________ “a

titolo di imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta e

annullate per effetto della trasformazione della Srl in società semplice”.

Anche nel diritto

tributario italiano la trasformazione di una società commerciale in società

semplice non beneficia del regime di neutralità fiscale. Ciò spiega perché

siano state introdotte le agevolazioni fiscali, di cui si è avvalsa la società

in questione (Consiglio Nazionale del

Notariato, Trasformazione di società commerciale immobiliare in società

semplice – Problematiche fiscali, Studio n. 92-2016/T, p. 9 s.).

Così si è espressa a tale

riguardo la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 30228 del 22 novembre 2018:

3.1

La

trasformazione di una società commerciale in società semplice (cd. “decommercializzazione”

di un ente societario), ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., è

equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso, in quanto la trasformazione

comporta l'assunzione di una forma giuridica diversa, non compatibile con

l'esercizio di un'impresa commerciale e, quindi, con il conseguimento di

redditi d'impresa, nel senso che il patrimonio sociale viene trasferito da un

soggetto che per legge può conseguire solo redditi d'impresa ad un soggetto

che, invece, sempre per legge, non può essere titolare di tali redditi.

3.2

Va,

infatti, considerato che il reddito prodotto da una società commerciale si considera

reddito d'impresa, a prescindere dal fatto che sia o meno esercitata

un'attività commerciale e, pertanto, tutti i beni appartenenti alla società

commerciale si considerano "beni relativi all'impresa".

3.3

La società semplice, invece, ai sensi dell'art. 2249 cod. civ., non può

esercitare attività commerciale e, quindi, non può neppure essere titolare di

reddito d'impresa, con la conseguenza che i beni di una società semplice non

possono essere considerati come "beni relativi all'impresa".

3.4

Ciò comporta che, laddove vi sia trasformazione di una società commerciale in

una società semplice, si determina la perdita della qualità di imprenditore e

la fuoriuscita dei beni sociali dal regime proprio dei beni afferenti la

"sfera d'impresa", risultando essi destinati a finalità estranee

all'esercizio dell'impresa, sicché, dopo la trasformazione, essi possono essere

ceduti dalla società semplice distribuendo il risultato tra i soci in franchigia

d'imposta.

2.5

2.5.1

Ora, dalla disamina del

bilancio e del conto economico della __________ dal 1.1.2017 – al 26.9.2017, presentato

dalla contribuente su richiesta dell’UT ed utilizzato da parte dell’autorità

fiscale per stabilire l’utile di liquidazione, non emerge più alcun debito

iscritto in contabilità pari ad € 400'733.- verso l’erario __________: se fosse

stato ancora iscritto, secondo il conto economico sarebbe andato ad incrementare

la perdita d’esercizio contabilizzata (presa in considerazione dall’UT) e pari

ad € 318'483.17. Neppure vi è, come rilevato dall’UT, un accantonamento di pari

importo. L’autorità fiscale ha pertanto correttamente stabilito l’utile di

liquidazione, prendendo in considerazione il valore venale dell’eccedenza di

attivi meno il valore nominale, le riserve da apporti di capitale e le riserve

da apporti di capitale esteri.

2.5.2

Non appare peraltro

sorprendente che, al momento della liquidazione della __________ (avvenuta nel

2017), il debito fiscale pari ad € 400'733.- fosse inesistente. In effetti,

dalla lettura della Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle entrate italiana

avente come oggetto la “Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai

soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni

dell’imprenditore individuale” (https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BF9067090-2104-4B31-81BF-81CDB490A64A%7D,

sito consultato il 17.5.2021), si evince che l’articolo 1, commi da 115 a 120

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto un regime fiscale agevolato

di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata

ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri,

nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per

oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. L’agevolazione in

questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni

ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società

considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre

periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione

(pag. 4).

Inoltre, secondo l’ultimo

periodo del comma 116 dell’articolo 1 le riserve in sospensione d’imposta,

annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, sono soggette ad

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.

Tali riserve possono derivare, ad esempio, da una precedente legge speciale di

rivalutazione di cui la società ha beneficiato (pag. 18 e 19). Le società che

si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per

cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte

entro il 16 giugno 2017 con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni

deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei

valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva (pag. 19).

La norma ha lo scopo di

consentire alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a

responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni di assegnare

beni ai soci, applicando un’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore

normale dei beni stessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, che chiuda

(fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in

capo alla società, sia in capo al socio. Ne consegue che il pagamento

dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio

per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come

previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici (pag. 19 e

20).

2.6

I ricorrenti hanno

prodotto agli atti la dichiarazione fiscale di __________ per il periodo

d’imposta 2016. Al RQ85 vengono indicate le riserve in sospensione:

l’imponibile delle riserve in sospensione è di 3'082'563.- (stesso importo che

figura a bilancio nelle passività quale “riserva di rivalutazione immobile”),

ad un’aliquota del 13%, per un ammontare dell’imposta sostitutiva pari ad €

400'733.-. È pertanto ipotizzabile che il debito relativo al pagamento

dell’imposta sostitutiva sia stato saldato già nel 2016.

2.7

Ad

ogni modo l’autorità fiscale ha proceduto al calcolo dell’utile di liquidazione

e di conseguenza al reddito da sostanza immobiliare da imporre nella partita

fiscale della defunta RI 1, partendo dal bilancio e dagli atti forniti dai

ricorrenti.

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1

in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto

concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure

documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016

dell’11.7.2016).

I ricorrenti stessi non

dimostrano né comprovano per quale ragione l’utile dovrebbe essere stabilito

diversamente da quanto fatto dall’autorità fiscale.

2.8

Per tutte le ragioni

esposte il ricorso è respinto e la decisione su reclamo IC/IFD 2017 confermata.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2’500.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: