80.2020.219
Procedura: diffida a presentare la dichiarazione d’imposta, mancato inoltro dopo scadenza del termine prorogato, regolare coinvolgimento del rappresentante
22 febbraio 2021Italiano9 min
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.219
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 novembre 2020 contro la decisione del 5 novembre 2020 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 ha annunciato il
proprio trasferimento Isole Grand Cayman il 31 marzo 2019.
Scaduto il termine,
prorogato al 30 giugno 2020, per la presentazione delle dichiarazioni d’imposta
per il periodo fiscale 2019, il 16 luglio 2020 l’RS 1Bellinzona (di seguito UT)
ha inviato al contribuente, rappresentato da RA 1, due richiami, il primo per
la dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, durante
il quale il contribuente era ancora stato assoggettato alle imposte per
appartenenza personale, e il secondo per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31
dicembre 2019, durante il quale era stato assoggettato per appartenenza
economica, quale proprietario di sostanza immobiliare.
Su richiesta del
contribuente, in data 23 luglio 2020 l’UT ha concesso al contribuente una
proroga fino al 30 settembre 2020.
Il 16 ottobre 2020,
scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha
diffidato il contribuente ad adempiere agli obblighi procedurali, ponendo a suo
carico la tassa di 50 franchi per ognuna delle diffide e avvertendolo che,
trascorsi 20 giorni, gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli
obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 2
novembre 2020, il contribuente, tramite il rappresentante RA 1, ha interposto
reclamo contro le diffide in questione, sostenendo che, scaduto il termine di
proroga del 30 settembre 2020, di norma vengono concessi ulteriori 20 giorni
per l’inoltro della dichiarazione. Ha ricordato inoltre che, in data 26 giugno
2020, aveva scritto all’autorità di tassazione, chiedendo l’annullamento delle
varie procedure d’incasso relative alle imposte del periodo fiscale 2018, in
considerazione del fatto che l’autorità aveva intimato le decisioni senza tener
conto della procura, che il contribuente aveva conferito a RA 1.
L’autorità fiscale, con
decisione del 5 novembre 2020, ha respinto il reclamo, argomentando che, nel
termine prorogato al 30 settembre 2020, non erano state presentate le
dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere ulteriori
proroghe. In merito alla lettera del 26 giugno 2020 inerente le procedure
d’incasso 2018, questa era stata trasmessa in data 8 luglio 2020 all’ufficio
esazioni e condoni per competenza.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 9 novembre 2020, RI 1 chiede
nuovamente l’annullamento delle diffide. Il contribuente sostiene che nei primi
giorni di giugno 2020, si è accorto di non aver ricevuto alcuna notifica di
tassazione relativa all’anno 2018, pur avendo allegato regolare procura a
favore di RA 1. Nel colloquio telefonico avuto in seguito con l’UT, aveva
appreso che la procura inviata non era stata registrata e aveva chiesto anche
di inviargli i formulari per la dichiarazione d’imposta per il periodo 2019
come pure l’annullamento di eventuali richiami e la concessione di una proroga.
Con il successivo scritto del 26 giugno 2020, aveva poi chiesto l’annullamento
dei precetti esecutivi notificatigli in relazione alle imposte per il periodo
fiscale 2018. Per le ragioni esposte, i richiami del 16 luglio 2019 dovevano
essere considerati nulli.
Diritto
1. 1.1.
I contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
1.3.
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
nonostante la proroga concessa fino al 30 settembre 2020, il contribuente non
ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2019.
2.2
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se
esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della
scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della
domanda stessa (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
2.3
Su richiesta del
contribuente, l’Ufficio di tassazione ha inviato al suo rappresentante, in data
2.
giugno 2020, due nuovi moduli per la dichiarazione d’imposta 2019, da
compilare entro il 30 giugno 2020. Dato che il termine non è stato rispettato,
in data 16 luglio 2020 ha poi inviato al suo rappresentante due richiami, con i
quali gli ha attribuito ulteriori venti giorni, avvertendolo che altrimenti sarebbe
stato diffidato. Il rappresentante del contribuente ha poi richiesto una proroga,
che è stata accordata il 23 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020. Poiché anche
quest’ultimo termine è scaduto senza l’inoltro delle dichiarazioni e senza
richiesta di ulteriori proroghe, l’autorità fiscale ha notificato le diffide.
2.4
Contrariamente a quanto
sostenuto nel reclamo del 2 novembre 2020, dopo la scadenza del termine
prorogato non vengono concessi ulteriori 20 giorni per l’inoltro della
dichiarazione.
Nelle proroghe del 23
luglio 2020, che l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente, si può del
resto leggere la frase seguente: “Se entro tale data non avremo ricevuto la
dichiarazione, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo
stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”. Con queste parole,
l’autorità fiscale ha avvertito il contribuente che, essendogli già stato
inviato il richiamo, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro il
termine prorogato, gli sarebbe stata notificata la diffida e non certo un
ulteriore richiamo.
2.5
Non si comprende per quale
ragione sarebbe “logico che i richiami del 16 luglio 2020 dovevano essere
considerati nulli poiché frutto di un errore dell’ufficio tassazioni di Bellinzona
per la mancata registrazione della procura”, come sostenuto nel ricorso.
Il ricorrente fa
riferimento, a sostegno della sua tesi, ad uno scritto del 26 giugno 2020, con
il quale ha chiesto all’Ufficio di tassazione il ritiro delle procedure d’incasso
relative alle imposte del periodo fiscale 2018, per il fatto che l’autorità
avrebbe ignorato la procura da lui conferita a RA 1.
Ora, eventuali vizi
procedurali, intervenuti nella procedura di tassazione e/o in quella di
riscossione delle imposte del periodo fiscale 2018, non si riverberano sulla
procedura di tassazione relativa al periodo successivo. Come ha indicato
l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la lettera in questione, “inerente
le procedure d’incasso 2018… è stata trasmessa in data 8 luglio 2020,
all’Ufficio esazione e condoni”.
Per quanto concerne la
procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2019, dopo la lettera in
questione, l’Ufficio di tassazione ha inviato i moduli per la dichiarazione al
rappresentante del ricorrente. Al medesimo rappresentante sono stati inviati,
il 16 luglio 2020, i richiami per non aver presentato le dichiarazioni entro il
30.
giugno 2020. Lo stesso RA 1 infine, ha chiesto la proroga del termine per la
presentazione delle dichiarazioni, che gli è stato concesso dall’autorità
fiscale, con scritti del 23 luglio 2020, a lui indirizzati.
Non sussiste pertanto
alcun dubbio in merito al rispetto, da parte dell’Ufficio di tassazione, delle
indicazioni risultanti dalla procura rilasciata dal contribuente al suo
rappresentante nella procedura di tassazione per il periodo fiscale 2019.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- Alberto Mazzinghi, Biasca;
- Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona,
Bellinzona;
- Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,
Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: