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Decisione

80.2020.219

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione d’imposta, mancato inoltro dopo scadenza del termine prorogato, regolare coinvolgimento del rappresentante

22 febbraio 2021Italiano9 min

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.219

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 novembre 2020 contro la decisione del 5 novembre 2020 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 ha annunciato il

proprio trasferimento Isole Grand Cayman il 31 marzo 2019.

Scaduto il termine,

prorogato al 30 giugno 2020, per la presentazione delle dichiarazioni d’imposta

per il periodo fiscale 2019, il 16 luglio 2020 l’RS 1Bellinzona (di seguito UT)

ha inviato al contribuente, rappresentato da RA 1, due richiami, il primo per

la dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, durante

il quale il contribuente era ancora stato assoggettato alle imposte per

appartenenza personale, e il secondo per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31

dicembre 2019, durante il quale era stato assoggettato per appartenenza

economica, quale proprietario di sostanza immobiliare.

Su richiesta del

contribuente, in data 23 luglio 2020 l’UT ha concesso al contribuente una

proroga fino al 30 settembre 2020.

Il 16 ottobre 2020,

scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha

diffidato il contribuente ad adempiere agli obblighi procedurali, ponendo a suo

carico la tassa di 50 franchi per ognuna delle diffide e avvertendolo che,

trascorsi 20 giorni, gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli

obblighi procedurali.

B. Con reclamo del 2

novembre 2020, il contribuente, tramite il rappresentante RA 1, ha interposto

reclamo contro le diffide in questione, sostenendo che, scaduto il termine di

proroga del 30 settembre 2020, di norma vengono concessi ulteriori 20 giorni

per l’inoltro della dichiarazione. Ha ricordato inoltre che, in data 26 giugno

2020, aveva scritto all’autorità di tassazione, chiedendo l’annullamento delle

varie procedure d’incasso relative alle imposte del periodo fiscale 2018, in

considerazione del fatto che l’autorità aveva intimato le decisioni senza tener

conto della procura, che il contribuente aveva conferito a RA 1.

L’autorità fiscale, con

decisione del 5 novembre 2020, ha respinto il reclamo, argomentando che, nel

termine prorogato al 30 settembre 2020, non erano state presentate le

dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere ulteriori

proroghe. In merito alla lettera del 26 giugno 2020 inerente le procedure

d’incasso 2018, questa era stata trasmessa in data 8 luglio 2020 all’ufficio

esazioni e condoni per competenza.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 9 novembre 2020, RI 1 chiede

nuovamente l’annullamento delle diffide. Il contribuente sostiene che nei primi

giorni di giugno 2020, si è accorto di non aver ricevuto alcuna notifica di

tassazione relativa all’anno 2018, pur avendo allegato regolare procura a

favore di RA 1. Nel colloquio telefonico avuto in seguito con l’UT, aveva

appreso che la procura inviata non era stata registrata e aveva chiesto anche

di inviargli i formulari per la dichiarazione d’imposta per il periodo 2019

come pure l’annullamento di eventuali richiami e la concessione di una proroga.

Con il successivo scritto del 26 giugno 2020, aveva poi chiesto l’annullamento

dei precetti esecutivi notificatigli in relazione alle imposte per il periodo

fiscale 2018. Per le ragioni esposte, i richiami del 16 luglio 2019 dovevano

essere considerati nulli.

Diritto

1. 1.1.

I contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

1.3.

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

nonostante la proroga concessa fino al 30 settembre 2020, il contribuente non

ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2019.

2.2

Ai sensi dell’art. 119

cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se

esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della

scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della

domanda stessa (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.

2.3

Su richiesta del

contribuente, l’Ufficio di tassazione ha inviato al suo rappresentante, in data

2.

giugno 2020, due nuovi moduli per la dichiarazione d’imposta 2019, da

compilare entro il 30 giugno 2020. Dato che il termine non è stato rispettato,

in data 16 luglio 2020 ha poi inviato al suo rappresentante due richiami, con i

quali gli ha attribuito ulteriori venti giorni, avvertendolo che altrimenti sarebbe

stato diffidato. Il rappresentante del contribuente ha poi richiesto una proroga,

che è stata accordata il 23 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020. Poiché anche

quest’ultimo termine è scaduto senza l’inoltro delle dichiarazioni e senza

richiesta di ulteriori proroghe, l’autorità fiscale ha notificato le diffide.

2.4

Contrariamente a quanto

sostenuto nel reclamo del 2 novembre 2020, dopo la scadenza del termine

prorogato non vengono concessi ulteriori 20 giorni per l’inoltro della

dichiarazione.

Nelle proroghe del 23

luglio 2020, che l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente, si può del

resto leggere la frase seguente: “Se entro tale data non avremo ricevuto la

dichiarazione, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo

stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”. Con queste parole,

l’autorità fiscale ha avvertito il contribuente che, essendogli già stato

inviato il richiamo, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro il

termine prorogato, gli sarebbe stata notificata la diffida e non certo un

ulteriore richiamo.

2.5

Non si comprende per quale

ragione sarebbe “logico che i richiami del 16 luglio 2020 dovevano essere

considerati nulli poiché frutto di un errore dell’ufficio tassazioni di Bellinzona

per la mancata registrazione della procura”, come sostenuto nel ricorso.

Il ricorrente fa

riferimento, a sostegno della sua tesi, ad uno scritto del 26 giugno 2020, con

il quale ha chiesto all’Ufficio di tassazione il ritiro delle procedure d’incasso

relative alle imposte del periodo fiscale 2018, per il fatto che l’autorità

avrebbe ignorato la procura da lui conferita a RA 1.

Ora, eventuali vizi

procedurali, intervenuti nella procedura di tassazione e/o in quella di

riscossione delle imposte del periodo fiscale 2018, non si riverberano sulla

procedura di tassazione relativa al periodo successivo. Come ha indicato

l’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la lettera in questione, “inerente

le procedure d’incasso 2018… è stata trasmessa in data 8 luglio 2020,

all’Ufficio esazione e condoni”.

Per quanto concerne la

procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2019, dopo la lettera in

questione, l’Ufficio di tassazione ha inviato i moduli per la dichiarazione al

rappresentante del ricorrente. Al medesimo rappresentante sono stati inviati,

il 16 luglio 2020, i richiami per non aver presentato le dichiarazioni entro il

30.

giugno 2020. Lo stesso RA 1 infine, ha chiesto la proroga del termine per la

presentazione delle dichiarazioni, che gli è stato concesso dall’autorità

fiscale, con scritti del 23 luglio 2020, a lui indirizzati.

Non sussiste pertanto

alcun dubbio in merito al rispetto, da parte dell’Ufficio di tassazione, delle

indicazioni risultanti dalla procura rilasciata dal contribuente al suo

rappresentante nella procedura di tassazione per il periodo fiscale 2019.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- Alberto Mazzinghi, Biasca;

- Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona,

Bellinzona;

- Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,

Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: