Lexipedia

Decisione

80.2020.220

Procedura: reclamo, forma scritta senza obbligo di motivazione, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile un reclamo non motivato

17 maggio 2021Italiano8 min

infermiera odontoiatrica lei, dichiaravano, nel periodo fiscale 2017, un reddito

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.220

80.2020.221

Lugano

17 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC e

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1,

rispettivamente consulente assicurativo ed allenatore professionista lui, ed

infermiera odontoiatrica lei, dichiaravano, nel periodo fiscale 2017, un reddito

imponibile complessivo di fr. 191'048.- ed una sostanza imponibile complessiva

di fr. 118'242.-.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 del 26.8.2020, il reddito imponibile veniva stabilito in

fr. 252'000.- per l’IC ed in fr. 259'100.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini

IC veniva commisurata in fr. 158'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT di __________

(di seguito UT) non riconosceva gran parte delle “altre spese professionali

effettive del contribuente” (richiesto in deduzione era l’importo di fr.

40'373.-), con la seguente motivazione:

“In base alla recente giurisprudenza della Camera di

diritto tributario (CDT 80.2017.160/161), l’attività dell’assicuratore con

servizio esterno – con o senza rifusione delle spese – si configura come un’attività

lucrativa dipendente. Il rapporto di lavoro tra la società e l’assicuratore

sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero. Il datore di

lavoro deve quindi rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie

nell’esecuzione del lavoro e, se l’attività è svolta fuori sede, anche le spese

di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Come ogni altro lavoratore dipendente, le

sole deduzioni che possono entrare in considerazione sono quelle che si

riferiscono alle spese professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26

cpv. 1 LIFD”.

C. Il 7.9.2020 i

contribuenti presentavano reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD

2017. Il gravame aveva il seguente contenuto:

“Egregi Signori,

sulla

base dell’intimazione della decisione di tassazione cantonale e federale per il

2017 vi comunichiamo di voler presentare un reclamo formale alla stessa.

Provvederemo a formulare le nostre osservazioni con invio separato e nel

frattempo di preghiamo di considerare che la pratica verrà affidata all’Avv. RA

1. (…)”.

D. Con

scritto 8.9.2020, inviato mediante posta APlus direttamente ai contribuenti, l’autorità

fiscale avvisava i coniugi __________ di aver ricevuto il gravame, ma che lo

stesso non soddisfaceva i requisiti formali poiché “non debitamente motivato”.

L’UT informava inoltre gli insorgenti che per rispettare i requisiti formali

sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza “Un

reclamo indirizzato alle autorità amministrative del Cantone Ticino deve essere

redatto in lingua italiana, presentato per scritto (non è quindi ammesso un

reclamo in forma verbale, inoltrato per posta elettronica o tramite fax),

munito di firma autografa, per i contribuenti facenti capo ad un rappresentante

corredato di procura e debitamente motivato”. Motivo per il quale l’UT

invitava i coniugi RI 1 a motivare e documentare il reclamo e ad inviare una

valida procura entro il termine legale di reclamo. I reclamanti venivano

avvertiti che, scaduto infruttuoso il termine, il gravame sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

E. Con decisione del

7.10.2020, trasmessa mediante invio APlus direttamente ai contribuenti,

l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo dei coniugi RI 1, siccome

non “debitamente motivato”. In particolare l’autorità fiscale rilevava che,

dopo aver segnalato agli insorgenti il vizio di forma che “invalidava il

reclamo”, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, li aveva invitati a

presentare il reclamo debitamente motivato e documentato e ad inviare una

procura valida. Ai contribuenti era stato assegnato un termine scadente il

28.9.2020, che era scaduto infruttuoso.

F. Con ricorso

9/10.11.2020 RI 1, rappresentati dall’avv. __________ presentano ricorso contro

la decisione del 7.10.2020, indicando che “(…) è avversata la decisione di

tassazione per l’anno 2017 (…) limitatamente al mancato riconoscimento delle

spese professionali del contribuente RI 1, assicuratore”. Nel merito del

ricorso si sostiene che nel caso in cui il datore di lavoro non riconosce al

dipendente delle indennità sufficienti a coprire le sue spese quest’ultime sono

costi effettivi che devono essere dedotti dal salario netto percepito. Motivo

per il quale gli insorgenti postulano l’annullamento della decisione ed il

rinvio degli atti all’UT affinché riconosca le deduzioni fatte valere.

G. Con osservazioni

12/16.11.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso presentato dai

coniugi RI 1.

Nel merito indica che il

ricorso è diretto contro la decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo

del 7.9.2020. Siccome nella lettera dei contribuenti non veniva indicato

l’oggetto della contestazione, l’UT aveva “invitato (con scritto inviato per

posta A+) in data 8 settembre il contribuente a voler motivare e documentare il

reclamo pena l’irricevibilità dello stesso”. Trascorso infruttuoso il

termine assegnato, scadente il 28.9.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il

reclamo.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 206 cpv. 1

LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Il

capoverso 2 dell’art. 206 stabilisce che il reclamo presentato contro una

decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come

ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera

di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Di analogo tenore l’art.

132.

LIFD.

2.2

2.2.1

L’autorità di tassazione

ha dichiarato il reclamo irricevibile poiché non debitamente motivato.

2.2.2

Il reclamo deve essere

presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 2.2.2.),

ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione per il reclamo presentato

contro una tassazione d’ufficio cfr. art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente

da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da

quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve più essere motivato. Tale

innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione

della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni

rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente

ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere

motivate. Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in

modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di

tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 3.3.4, TF 2C_80/2012

del 16.1.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n 18 ad art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 18 ad art. 132 LIFD; cfr. inoltre la giurisprudenza di questa Camera:

sentenze CDT n. 80.2010.6 del 21.01.2010 consid. 3; CDT n. 80.2000.00047 del 6

aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.

80.2004.86

del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

2.3

La decisione IC/IFD 2017

del 26.8.2020 non è una decisione di tassazione d’ufficio, ragione per cui non

era necessaria una motivazione del reclamo.

Il gravame, presentato il

7.9.2020

per iscritto era tempestivo e si poteva chiaramente evincere l’intenzione

dei coniugi RI 1 di contestare la decisione del 26.8.2020. Motivo per il quale

rispettava perfettamente i requisiti posti dalla legge per la sua ricevibilità.

L’autorità fiscale ha pertanto a torto dichiarato irricevibile il gravame. L’UT

avrebbe dovuto invece entrare nel merito dello stesso, interpellando, se del

caso, i contribuenti (cfr. art. 200 cpv. 2 LT).

3.

La decisione su

reclamo del 7.10.2020 deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere retrocessi

all’UT affinché entri nel merito del gravame dei contribuenti. Non vengono

prelevate tassa di giustizia e spese. L’anticipo versato dai ricorrenti viene

loro restituito. Gli viene inoltre riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione del 7.10.2020,

con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo siccome

non debitamente motivato, è annullata, e gli atti sono rinviati all’UT affinché

emetta una decisione di merito.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 2'000.- viene restituito

ai contribuenti.

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: