80.2020.220
Procedura: reclamo, forma scritta senza obbligo di motivazione, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile un reclamo non motivato
17 maggio 2021Italiano8 min
infermiera odontoiatrica lei, dichiaravano, nel periodo fiscale 2017, un reddito
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.220
80.2020.221
Lugano
17 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 novembre 2020 contro la decisione del 7 ottobre 2020 in materia di IC e
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1,
rispettivamente consulente assicurativo ed allenatore professionista lui, ed
infermiera odontoiatrica lei, dichiaravano, nel periodo fiscale 2017, un reddito
imponibile complessivo di fr. 191'048.- ed una sostanza imponibile complessiva
di fr. 118'242.-.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 del 26.8.2020, il reddito imponibile veniva stabilito in
fr. 252'000.- per l’IC ed in fr. 259'100.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini
IC veniva commisurata in fr. 158'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’UT di __________
(di seguito UT) non riconosceva gran parte delle “altre spese professionali
effettive del contribuente” (richiesto in deduzione era l’importo di fr.
40'373.-), con la seguente motivazione:
“In base alla recente giurisprudenza della Camera di
diritto tributario (CDT 80.2017.160/161), l’attività dell’assicuratore con
servizio esterno – con o senza rifusione delle spese – si configura come un’attività
lucrativa dipendente. Il rapporto di lavoro tra la società e l’assicuratore
sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero. Il datore di
lavoro deve quindi rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
nell’esecuzione del lavoro e, se l’attività è svolta fuori sede, anche le spese
di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Come ogni altro lavoratore dipendente, le
sole deduzioni che possono entrare in considerazione sono quelle che si
riferiscono alle spese professionali previste dagli articoli 25 cpv. 1 LT e 26
cpv. 1 LIFD”.
C. Il 7.9.2020 i
contribuenti presentavano reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD
2017. Il gravame aveva il seguente contenuto:
“Egregi Signori,
sulla
base dell’intimazione della decisione di tassazione cantonale e federale per il
2017 vi comunichiamo di voler presentare un reclamo formale alla stessa.
Provvederemo a formulare le nostre osservazioni con invio separato e nel
frattempo di preghiamo di considerare che la pratica verrà affidata all’Avv. RA
1. (…)”.
D. Con
scritto 8.9.2020, inviato mediante posta APlus direttamente ai contribuenti, l’autorità
fiscale avvisava i coniugi __________ di aver ricevuto il gravame, ma che lo
stesso non soddisfaceva i requisiti formali poiché “non debitamente motivato”.
L’UT informava inoltre gli insorgenti che per rispettare i requisiti formali
sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza “Un
reclamo indirizzato alle autorità amministrative del Cantone Ticino deve essere
redatto in lingua italiana, presentato per scritto (non è quindi ammesso un
reclamo in forma verbale, inoltrato per posta elettronica o tramite fax),
munito di firma autografa, per i contribuenti facenti capo ad un rappresentante
corredato di procura e debitamente motivato”. Motivo per il quale l’UT
invitava i coniugi RI 1 a motivare e documentare il reclamo e ad inviare una
valida procura entro il termine legale di reclamo. I reclamanti venivano
avvertiti che, scaduto infruttuoso il termine, il gravame sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
E. Con decisione del
7.10.2020, trasmessa mediante invio APlus direttamente ai contribuenti,
l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo dei coniugi RI 1, siccome
non “debitamente motivato”. In particolare l’autorità fiscale rilevava che,
dopo aver segnalato agli insorgenti il vizio di forma che “invalidava il
reclamo”, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, li aveva invitati a
presentare il reclamo debitamente motivato e documentato e ad inviare una
procura valida. Ai contribuenti era stato assegnato un termine scadente il
28.9.2020, che era scaduto infruttuoso.
F. Con ricorso
9/10.11.2020 RI 1, rappresentati dall’avv. __________ presentano ricorso contro
la decisione del 7.10.2020, indicando che “(…) è avversata la decisione di
tassazione per l’anno 2017 (…) limitatamente al mancato riconoscimento delle
spese professionali del contribuente RI 1, assicuratore”. Nel merito del
ricorso si sostiene che nel caso in cui il datore di lavoro non riconosce al
dipendente delle indennità sufficienti a coprire le sue spese quest’ultime sono
costi effettivi che devono essere dedotti dal salario netto percepito. Motivo
per il quale gli insorgenti postulano l’annullamento della decisione ed il
rinvio degli atti all’UT affinché riconosca le deduzioni fatte valere.
G. Con osservazioni
12/16.11.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso presentato dai
coniugi RI 1.
Nel merito indica che il
ricorso è diretto contro la decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo
del 7.9.2020. Siccome nella lettera dei contribuenti non veniva indicato
l’oggetto della contestazione, l’UT aveva “invitato (con scritto inviato per
posta A+) in data 8 settembre il contribuente a voler motivare e documentare il
reclamo pena l’irricevibilità dello stesso”. Trascorso infruttuoso il
termine assegnato, scadente il 28.9.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il
reclamo.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 206 cpv. 1
LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Il
capoverso 2 dell’art. 206 stabilisce che il reclamo presentato contro una
decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come
ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera
di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Di analogo tenore l’art.
132.
LIFD.
2.2
2.2.1
L’autorità di tassazione
ha dichiarato il reclamo irricevibile poiché non debitamente motivato.
2.2.2
Il reclamo deve essere
presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 2.2.2.),
ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione per il reclamo presentato
contro una tassazione d’ufficio cfr. art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente
da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da
quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve più essere motivato. Tale
innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione
della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni
rispetto alla dichiarazione d’imposta devono essere comunicate al contribuente
ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere
motivate. Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in
modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di
tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.6.2016 consid. 3.3.4, TF 2C_80/2012
del 16.1.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n 18 ad art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 18 ad art. 132 LIFD; cfr. inoltre la giurisprudenza di questa Camera:
sentenze CDT n. 80.2010.6 del 21.01.2010 consid. 3; CDT n. 80.2000.00047 del 6
aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.
80.2004.86
del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
2.3
La decisione IC/IFD 2017
del 26.8.2020 non è una decisione di tassazione d’ufficio, ragione per cui non
era necessaria una motivazione del reclamo.
Il gravame, presentato il
7.9.2020
per iscritto era tempestivo e si poteva chiaramente evincere l’intenzione
dei coniugi RI 1 di contestare la decisione del 26.8.2020. Motivo per il quale
rispettava perfettamente i requisiti posti dalla legge per la sua ricevibilità.
L’autorità fiscale ha pertanto a torto dichiarato irricevibile il gravame. L’UT
avrebbe dovuto invece entrare nel merito dello stesso, interpellando, se del
caso, i contribuenti (cfr. art. 200 cpv. 2 LT).
3.
La decisione su
reclamo del 7.10.2020 deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere retrocessi
all’UT affinché entri nel merito del gravame dei contribuenti. Non vengono
prelevate tassa di giustizia e spese. L’anticipo versato dai ricorrenti viene
loro restituito. Gli viene inoltre riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 7.10.2020,
con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo siccome
non debitamente motivato, è annullata, e gli atti sono rinviati all’UT affinché
emetta una decisione di merito.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 2'000.- viene restituito
ai contribuenti.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: