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Decisione

80.2020.222

Deduzioni: alimenti per coniuge e figli maggiorenni, obbligo di pagare spese condominiali, accordo fra coniugi omologato dal giudice

12 maggio 2021Italiano18 min

residente in __________, dal 1°.2.2018 (cfr. decreto di omologazione n. __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.222

80.2020.223

Lugano

12 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 novembre 2020 contro la decisione del 14 ottobre 2020 in materia di IC

e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________), cittadino

__________ è giunto in Ticino il 1°.12.2017 dall’__________. È a beneficio di

un permesso di dimora (B). È separato giudizialmente dalla moglie __________,

residente in __________, dal 1°.2.2018 (cfr. decreto di omologazione n. __________

del 19/03/2018 RG n. __________), con la quale ha avuto due figli, __________ (__________).

Il Tribunale di __________ (Sezione IX Civile) ha stabilito che la dimora

coniugale di proprietà della moglie sarebbe stata assegnata a quest’ultima e

che, ai soli fini anagrafici, i figli sarebbero stati allocati prevalentemente

presso la dimora materna. Veniva inoltre stabilito (al punto 4 del Decreto) un

contributo mensile pari ad € 2'500.- da versare a __________, per “consentirle

di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Nel decreto citato (al punto 5) veniva inoltre stabilito che “sono poste a

carico esclusivo del Signor RI 1 le spese sostenute nell’interesse dei figli,

necessarie e voluttuarie fra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie,

nonché le utenze telefoniche, di luce e di gas, le spese relative alle persone

di servizio, spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato.

Il tutto quanto sopra nel limite massimo annuo per figlio di Euro ventimila. Le

spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente

concordate fra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha

anticipate”.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018, sottoscritta il 15.6.2020, RI 1 indicava un reddito

imponibile complessivo pari a fr. 138'570.- ed una sostanza di fr. 2'448'165.-.

Per quanto concerneva il

reddito e la sostanza imponibili all’estero (in __________) il contribuente

dichiarava fr. 77'120.- quale reddito immobiliare e fr. 185'103.- quale reddito

aziendale.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 dell’8.7.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) stabiliva per l’IC il reddito imponibile in fr. 363'900.- (in fr.

519'500.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.

2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per

l’IFD il reddito veniva accertato in fr. 382'900.- (in fr. 544'700.- il reddito

determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente,

l’autorità fiscale stabiliva il totale dei redditi in fr. 607'698.-: dei quali

272'672.- dall’attività dipendente principale, fr. 45'845.- dall’attività

dipendente accessoria, fr. 156'806.- dall’attività indipendente accessoria

(valore rettificato dall’UT sulla base di elementi noti all’autorità fiscale,

delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio

valide per aziende locali del ramo), fr. 2'800.- dal valore locativo

dell’abitazione secondaria/casa di vacanza, fr. 13'937.- a titolo di affitti

incassati, fr. 63'888.- quali altri redditi immobiliari (diritti di superficie)

(imposizione canoni e indennità ricevute per la concessione di diritti di

superficie), nonché altri redditi per fr. 51'750.- (aggiunta nei redditi

derivante dal trattamento di fine rapporto [TFR] incassato).

Nelle deduzioni, il

contribuente aveva chiesto il riconoscimento degli alimenti versati al coniuge

per un totale di fr. 73'689.-: l’autorità fiscale ammetteva unicamente la somma

di fr. 31'625.- con la spiegazione “valori rettificati in base agli elementi

noti, sentenza o convenzione”.

D. Con reclamo

30/31.7.2020 RI 1, per il tramite di __________ SA, insorgeva contro la

decisione di tassazione. In particolare veniva censurata l’aggiunta di altri

redditi per fr. 51'750.-. Il reclamante contestava inoltre la riduzione della

deduzione degli alimenti versati al coniuge separato. In particolare, nel

gravame s’indicava: “Oltre agli alimenti ordinari, riteniamo che tutte le

spese sostenute dal Sig. RI 1 per conto della ex coniuge vengano riconosciuti

totalmente come alimenti. In alternativa chiediamo che l’importo di fr.

42'064.- relativo alle spese condominiali da voi non riconosciute sia dedotto

dai redditi immobiliari esteri”.

E. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 16.9.2020 l’autorità fiscale accoglieva

parzialmente il gravame ed accertava un reddito imponibile per l’IC pari a fr.

414'400.- (di fr. 467'700.- il reddito determinante per l’aliquota) e la

sostanza in fr. 2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- l’importo determinante per

l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 437'700.-

(il reddito determinante per l’aliquota veniva accertato in fr. 492'900.-). La

motivazione era la seguente:

“Il reclamo è ammesso con lo

stralcio dell’esposizione in sede di prima istanza dell’importo di fr. 51'750.-

come richiesto. La contestazione in merito agli elementi non concessi in sede

di prima istanza è invece respinta, dalla sentenza di separazione risulta che

la ex-moglie percepisce quali alimenti euro 2500 mensili, i quali sono stati

concessi in deduzione al cambio ufficiale in sede di prima istanza, mentre per

i figli __________, maggiorenni e domiciliati presso la madre è stata accordata

la deduzione per figli a carico e figli agli studi in virtù degli oneri

sostenuti dal padre, in quanto: a norma dell’art. 32 cpv. 1 lett. c) della

Legge Tributaria sono deducibili gli alimenti versati per i figli minorenni;

quando un figlio raggiunge la maggiore età gli alimenti pervengono direttamente

allo stesso per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. Inoltre,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è del tutto irrilevante che

l’obbligo di mantenimento dei figli sia stato disciplinato dal Giudice civile

anche per il periodo di formazione posteriore al raggiungimento della maggiore

età, poiché si tratta d’obblighi dettati dalla legge, nel novero delle

prestazioni fondate sul diritto di famiglia. Ne consegue che le somme di denaro

che il reclamante versa per i figli maggiorenni devono essere qualificate come

prestazioni fondate sul diritto di famiglia: le stesse non sono pertanto

imponibili al figlio medesimo e non possono essere dedotte dall’imponibile del

padre, il quale è d’altra parte tenuto a contribuire alle spese di mantenimento

agli studi in virtù dell’obbligo previsto dal codice civile svizzero. La richiesta

di riconoscere le spese non concesse quali alimenti in alternativa quali spese

dedotte dai redditi immobiliari esteri del contribuente non può anch’essa

essere ammessa. La residenza famigliare è di esclusiva proprietà della ex –

moglie Sig. ra __________ e tali spese sono state sostenute nell’interesse dei

figli come risultante dal decreto di omologazione della separazione del 01

febbraio 2018 (punto 2 e 5)”.

F. Con

decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo IC/IFD 2018 del

14.10.2020 l’autorità fiscale correggeva il reddito imponibile per l’IC in fr.

359'000.- (il reddito determinante per l’aliquota era pari a fr. 467'700.-) e

la sostanza in fr. 2'902'000.- (in fr. 3'131'000.- la sostanza determinante per

l’aliquota). Il reddito imponibile per l’IFD veniva determinato in fr.

379'300.- (in fr. 492'900.- l’importo determinante per l’aliquota). L’UT

indicava:

“Rettifica: tassazione

definita dopo rettifica di un errore nel riparto, attribuzione errata diritti

di superficie esteri, imponibile ai fini del calcolo dell’aliquota totale”.

G. Con ricorso

12/13.11.2020 RI 1, sempre rappresentato da __________ impugna la decisione di

tassazione dopo rettificazione su reclamo del 14.10.2020 limitatamente al

riconoscimento completo del versamento effettuato a favore della ex coniuge

durante il periodo fiscale 2018, costituito da fr. 31'625.- di alimenti nonché

fr. 42'064.- relativo a pagamenti di “spese condominiali” inerenti lo stabile

di proprietà di __________. Il contribuente ritiene che gli oneri sostenuti in

relazione alla proprietà della ex coniuge debbano essere considerati in

deduzione siccome nel Decreto di omologazione della separazione dei coniugi del

Tribunale civile di __________ al punto 4 viene stabilito il contributo mensile

a favore della ex coniuge e al punto 5 vengono elencate “(…) le altre spese

che il contribuente s’impegna a pagare nell’interesse dei figli e più

precisamente: …mediche, dentistiche, universitarie, nonché le utenze telefoniche,

di luce e di gas, le spese relative alle persone di servizio, spese

condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato…”. L’UT,

basandosi su tale lista, affermerebbe a torto che le spese condominiali pagate

dal contribuente sono di pertinenza dei figli, per i quali sono già stati

riconosciuti fr. 22'200.- di deduzioni per figli a carico. Secondo il

ricorrente le spese per un importo di fr. 42'064.- sono relative allo stabile

di proprietà della ex coniuge e pertanto sono assimilabili ad “alimenti

straordinari a suo favore”. Secondo il ricorrente: “Il fatto di aver

inserito (erroneamente) le spese condominiali nel paragrafo 5 della convenzione

(assieme alle altre spese per figli) non deve essere pregiudizio per il loro

riconoscimento. Dette spese non possono certo essere considerate nell’interesse

dei figli (che non sono proprietari dello stabile), bensì della madre e quindi

deducibili come alimenti”.

H. Con scritto

16/18.11.2020 l’UT di __________ ha trasmesso l’incarto del contribuente senza

presentare osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Contestato, nella presente

fattispecie, è l’ammontare del contributo alimentare versato nel 2018 alla ex

moglie, dalla quale il contribuente è separato. In particolar modo, dovrebbero

altresì essere considerati quali alimenti “straordinari” i fr. 42'064.- da lui

corrisposti per far fronte alle spese condominiali dello stabile di proprietà

della moglie in __________, rimasto abitazione famigliare per lei e per i figli

della coppia, già maggiorenni. Di diverso avviso l’autorità fiscale che, sulla

base del Decreto di omologazione della separazione tra i coniugi __________ del

19.3.2018 __________, ritiene che le spese afferenti all’immobile della moglie,

sono comprese negli alimenti versati dal padre ai figli, e che, in quanto tali,

in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT non sono deducibili, ma

sono prestazioni fondate sul diritto di famiglia. L’UT ha riconosciuto le

deduzioni per figlio a carico come anche per figli agli studi.

1.2.

Fintanto che la famiglia

costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito

complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a

LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli

alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua

autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f

LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente

che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c

LT).

1.3.

1.3.1.

L’art. 32 cpv. 1 lett. c

LT, prevede che sono dedotti dai proventi “gli alimenti versati al coniuge

divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le

prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza

fondato sul diritto di famiglia”. Di analogo tenore l’art. 33 cpv. 1 lett. c

LIFD.

1.3.2.

Per

alimenti versati all’ex coniuge s’intende, di norma, la rendita mensile versata

in denaro: la stessa è imponibile per il coniuge che la riceve ed è deducibile

per colui che la versa. Di norma gli alimenti sono stabiliti mediante una

sentenza giudiziaria, che fissa l’ammontare degli stessi (Jaques, Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand LIFD, n. 29 e 30 ad art. 33 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar DBG [a cura di

Zweifel/Beusch], 3a ed. Basilea 2017, n. 18 e segg. ad art. 33

LIFD).

Tuttavia gli alimenti

possono anche essere forniti sotto forma di pagamenti indiretti, come

l'assunzione di premi di assicurazione malattia, imposte, interessi ipotecari o

costi di locazione. Infine, sono possibili anche contributi di mantenimento

sotto forma di prestazioni in natura (sentenza TF 2C_502/2015 del 29.2.2016,

consid. 4.2.; Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 18b ad art. 33 LIFD).

1.4.

Secondo l’articolo 277

capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da

loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al

mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla

normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può

dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione

(Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della

famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n.

10.3, p. 20).

In caso di genitori

separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal

caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene

tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi

i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo

finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato,

può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la

deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni

uguaglino almeno l’importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017

dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

Considerandi

2.

2.1.

Appare

chiaro che il contributo alimentare versato all’ex coniuge e quello versato ai

figli viene stabilito sulla base di due norme giuridiche diverse, e meglio gli

art. 125 e segg. CC e 276 e segg. CC (sentenza CDT n.

80.2019.131

del 30.04.2020 consid. 2.5, con riferimento a: Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 20 e

21c ad art. 33 LIFD). Sebbene nella fattispecie sia stato applicato il

diritto italiano, la distinzione si impone mutatis mutandis.

Per stabilire se la somma

di fr. 42'064.-, relativa alle spese condominiali, possa essere dedotta, si

tratta pertanto di verificare con quali modalità siano stati definiti i

contributi alimentari da versare alla coniuge e ai figli maggiorenni in base al

decreto di omologazione della separazione del Tribunale di __________ del 1.2.2018

n. cronol. __________ del 19.3.2018

2.2

La separazione tra i

coniugi è stata subordinata alle seguenti condizioni, omologate dal Giudice

italiano:

“(…) I coniugi dichiarano di

volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:

1.

I coniugi vivranno separatamente e

nel reciproco rispetto;

2.

La dimora coniugale, di proprietà

della signora __________, viene assegnata in via esclusiva alla stessa

unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze;

3.

ai soli fini anagrafici, i figli

vengono allocati prevalentemente presso la dimora materna;

4.

è determinato nella somma di Euro

2.500.- il contributo mensile che il marito verserà direttamente alla signora __________,

entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, per consentirle

di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; detto

contributo sarà corrisposto alla Signora __________ con le modalità dalla

stessa indicate di volta in volta e sarà rivalutabile anno per anno al 100%

degli indici ISTAT al consumo;

5.

sono poste a carico esclusivo del

Signor __________ le spese sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e

voluttuarie fra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie, nonché le

utenze telefoniche, di luce e gas, le spese relative alle persone di servizio,

spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato. Il tutto

quanto sopra nel limite massimo annuo per figlio di Euro ventimila. Le spese

straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente

concordate fra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha

anticipate”.

2.3

Quando una controversia

verte sull'interpretazione di clausole contrattuali, come nella fattispecie,

occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti

(art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva

si riferisce alla volontà dei contraenti al momento della conclusione del

contratto. Il loro comportamento successivo può essere preso in considerazione

nella misura in cui permette delle deduzioni in tal senso (DTF 132 III 626 consid.

3.1

pag. 632; 129 III 675 consid.

2.3

pag. 680; sentenze 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.1;

2C_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1; sentenza TF 2C_746/2015 del

31.5.2016, consid. 4.1.).

2.4

Se

la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il

senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle

rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano

(interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; DTF 137 III 145 consid. 3.2.1 pag. 148; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188). Anche un'interpretazione

oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da

altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure

le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli

interessati quando non c 'è un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non

corrisponde alla loro volontà (DTF 137 III 444 consid. 4.2.4 pag. 451 seg.; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 135 III 295 consid. 5.2 pag. 301 seg.; sentenza 2C_1055/2012 del 22

gennaio 2014 consid. 2.2; sentenza TF 2C_746/2015 del 31.5.2016 consid. 4.2.).

2.5

Ciò che al momento della conclusione del contratto le parti

sapevano, volevano o hanno compreso è una questione di fatto (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611); l'accertamento dell'effettiva

volontà delle parti (interpretazione soggettiva) si fonda sull'apprezzamento

delle prove (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 126 II 171 consid. 4c/bb pag. 182; sentenze 2C_828/2013 del 24 marzo

2014.

consid. 2.3 e 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.3).

L'interpretazione

di un contratto secondo il principio dell'affidamento è invece una questione di

diritto (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 133 III 675 consid. 3.3 pag. 181; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 610). Anche procedendo ad un'interpretazione

oggettiva occorre tuttavia fondarsi sulle constatazioni relative alle

circostanze esterne così come alle conoscenze e alla volontà delle parti contenute

nel giudizio impugnato (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 413; 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67; 132 III 24 consid. 4 pag. 28; sentenza TF 2C_746/2015 del 31.5.2016

consid. 4.3.).

2.6

2.6.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli

vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un

eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404). In

applicazione dell’art. 276 cpv. 1 del Codice civile svizzero, i genitori sono

responsabili del mantenimento del figlio, per cui il contributo di mantenimento

da versare è determinato ai sensi dell'art. 285 cpv. 1 del Codice civile

svizzero in funzione dei bisogni del figlio e della posizione dei genitori e

della loro capacità economica. La legge non prescrive alcun metodo particolare

di calcolo degli alimenti: di conseguenza il Tribunale decide secondo il

diritto e l’equità (art. 4 CC) (sentenza TF 5A_481/2016 del 2.9.2016, consid.

2.1.). Il Tribunale federale nella sentenza 5A_481/2016 (consid. 2.2.2.), in

merito ai costi di alloggio fatti valere dal figlio maggiorenne nel suo

fabbisogno, ha ritenuto che, se è possibile vivere gratuitamente con un

genitore, le spese di alloggio aggiuntive non devono, di per sé, essere incluse

nel calcolo del fabbisogno del figlio (sentenza TF 5A_481/2016 del 2.9.2016,

consid. 2.2.2.).

2.6.2

Ora, nel caso che qui ci

occupa, il contributo alimentare per i figli, come quello per la ex moglie, è

stato fissato in un accordo concluso tra i coniugi ed omologato dal Tribunale

di __________: dal decreto prodotto agli atti non appare in alcuna maniera

opinabile la suddivisione degli alimenti tra la moglie ed i figli. Le due

prestazioni del debitore vengono infatti trattate in due punti separati. Se da

una parte a __________ viene accordata la somma di € 2'500.- mensili, per i

figli maggiorenni __________, il contribuente si è impegnato a corrispondere

tutte le spese di cui al punto 5, tra le quali si annoverano altresì le spese

condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato, fino ad un

massimo di € 20'000.- l’anno per figlio. Non è pertanto stato determinato un

contributo alimentare fisso mensile.

In altri termini, le spese

ora richieste in deduzione quali contributi alimentari per la moglie, sono già

comprese nel corrispettivo che il padre si è impegnato a versare per i figli a

titolo di contributo per il loro sostentamento, e vanno intese come assunzione

integrale dei costi di alloggio a favore di quest’ultimi e dei quali, in ultima

analisi beneficia anche la ex moglie unicamente poiché viveva, nel periodo

fiscale sub judice, unitamente a quest’ultimi.

2.7

Nel caso di specie, non ci

si può pertanto dipartire dal chiaro accordo stipulato fra le parti per il

mantenimento della ex moglie e dei figli, ed omologato da un giudice italiano.

Motivo per il quale i versamenti, corrisposti per far fronte alle spese

condominiali dello stabile di proprietà della moglie in __________, si

configurano come spese relative al mantenimento dei figli, che il padre ha accettato

di assumersi a tale titolo. Siccome i figli erano maggiorenni, tali spese non

possono pertanto essere dedotte dalla partita fiscale del padre, al quale

l’autorità fiscale ha comunque accordato la deduzione per figli a carico e agli

studi. Tali spese non possono essere considerate quali alimenti a favore della

ex moglie.

3.

Il ricorso è

respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 1’300.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: