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Decisione

80.2020.224

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, società che chiede di essere tassata d’ufficio

18 dicembre 2020Italiano8 min

e immobiliare (ecc.), e il cui consiglio di amministrazione è presieduto da __________;

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.224

Lugano

18 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

vicecancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 novembre 2020 contro la decisione del 28 ottobre 2020 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

-

RI 1 è una società, il cui scopo è

l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria nel campo commerciale, finanziario

e immobiliare (ecc.), e il cui consiglio di amministrazione è presieduto da __________;

-

il 2.3.2020 l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) emetteva un richiamo per

la presentazione della dichiarazione fiscale IC/IFD 2018;

-

con risoluzione governativa n.

1428 dell’16.3.2020, in seguito alla situazione legata alla pandemia Covid-19,

il Consiglio di Stato ha prorogato d’ufficio il termine per l’inoltro delle

dichiarazioni d’imposta IC/IFD per le persone giuridiche per il periodo fiscale

2019, come pure quelle dei periodi fiscali precedenti il cui termine d’inoltro

era scaduto dopo il 16.3.2020;

-

le procedure di richiamo, diffida

e multa per violazione dei termini sarebbero state riprese, per le persone

giuridiche, nel mese di ottobre 2020;

-

il 19.10.2020 l’UTPG notificava

alla RI 1 una diffida ad adempiere i suoi obblighi procedurali e poneva a suo

carico una tassa di fr. 50.-, siccome, nonostante il richiamo del 2.3.2020, non

era stata presentata la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018

entro il 30.9.2020;

-

alla contribuente veniva assegnato

un ulteriore termine scadente il 18.11.2020 per presentare quanto richiesto,

con l’avvertenza che l’inosservanza dello stesso avrebbe comportato una multa

per violazione degli obblighi procedurali;

-

con reclamo del 21.10.2020 la RI 1

si scusava per il ritardo accumulato nella presentazione di più dichiarazioni

fiscali - dovuto alle varie vicissitudini processuali inerenti l’amministratore

unico - e chiedeva di annullare la tassa di diffida e di voler concedere una

proroga scadente il 31.12.2020 per presentare la dichiarazione fiscale;

-

con decisione del 28.10.2020 l’UTPG

confermava la tassa di diffida, ritenuto come le motivazioni addotte dalla

contribuente non fossero sufficienti per permettere l’annullamento della tassa

di diffida, e negava un’ulteriore proroga per la presentazione della

dichiarazione fiscale del 2018, rimanendo pertanto valido il termine del

18.11.2020;

-

con ricorso 12/13.11.2020, la RI 1

contesta nuovamente la tassa di diffida e spiega che il suo amministratore, __________,

sarebbe coinvolto – suo malgrado – in diversi procedimenti, anche dinanzi al Ministero

pubblico ticinese, ciò che gli procurerebbe “(…) un’enorme paura ad

adempiere alle cose più banali, come quelle delle dichiarazioni fiscali

(personali e quelle delle società/persone giuridiche in cui sono in questo caso

amministratore)”;

-

secondo la ricorrente, la

compilazione della dichiarazione delle persone giuridiche delle quali RA 1 è

amministratore unico potrebbe portare ad una strumentalizzazione delle stesse,

ampliando eventualmente le imputazioni aperte nei suoi confronti, ragione per

cui egli sarebbe intenzionato a non presentare alcuna dichiarazione fiscale per

il 2018 fino a che il suo “calvario” con il Ministero pubblico non si sia

definitivamente concluso;

-

la società conclude chiedendo di

essere tassata d’ufficio per il 2018, non scostandosi dagli elementi imponibili

dichiarati in precedenza, e lo stralcio della tassa di diffida;

-

con osservazioni 18/19.11.2020

l’UTPG chiede di respingere il ricorso e confermare la tassa di diffida

rinviando alla motivazione della decisione impugnata.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

Considerandi

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- i contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);

- il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);

- secondo gli art. 198 cpv.

3.

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine;

- per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

- il

ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce

alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT, mentre, per

quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso

è per contro irricevibile;

- la legge tributaria

cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa

stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di

reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario

entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

- l’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−;

- per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo;

- agli atti vi è uno scritto

del 7.7.2020, mediante il quale la ricorrente chiedeva un’ulteriore proroga per

la presentazione di diverse dichiarazioni fiscali (dal 2016 al 2018) sino al

30.9.2020;

- ora, come visto, il

termine per presentare le dichiarazioni fiscali – anche di periodi fiscali

anteriori al 2019 – è stato prorogato d’ufficio sino al 30.9.2020 per le

persone giuridiche;

- entro il termine indicato

la contribuente non ha trasmesso gli atti richiesti (peraltro le era già stato

intimato un richiamo) e neppure ha presentato un’ulteriore richiesta di

proroga;

- proprio a causa del

comportamento passivo della contribuente, l’autorità fiscale ha dovuto

formalmente diffidarla ad adempiere ai suoi obblighi, così come previsto dal

Regolamento citato;

- invero la società non è

mai stata realmente intenzionata a produrre le dichiarazioni fiscali, come

asserito apertamente nell’allegato ricorsuale, dove ha espressamente richiesto

di essere tassata d’ufficio;

- ora, anche la tassazione

d’ufficio (che viene eseguita nei casi in cui il contribuente non adempie ai

propri obblighi procedurali) deve essere preceduta da una diffida del

contribuente (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT);

- ne consegue che, la

diffida, visto il comportamento passivo della ricorrente, era perfettamente

lecita e giustificata;

- si rende inoltre attenta RI

1.

che la tassazione d’ufficio non rappresenta una scappatoia dai propri

obblighi procedurali: l’autorità fiscale, nell’ambito della procedura di

tassazione d’ufficio, deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro

essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.

670.

consid. 3b e giurisprudenza citata).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria