80.2020.224
Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, società che chiede di essere tassata d’ufficio
18 dicembre 2020Italiano8 min
e immobiliare (ecc.), e il cui consiglio di amministrazione è presieduto da __________;
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.224
Lugano
18 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
vicecancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 novembre 2020 contro la decisione del 28 ottobre 2020 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
-
RI 1 è una società, il cui scopo è
l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria nel campo commerciale, finanziario
e immobiliare (ecc.), e il cui consiglio di amministrazione è presieduto da __________;
-
il 2.3.2020 l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) emetteva un richiamo per
la presentazione della dichiarazione fiscale IC/IFD 2018;
-
con risoluzione governativa n.
1428 dell’16.3.2020, in seguito alla situazione legata alla pandemia Covid-19,
il Consiglio di Stato ha prorogato d’ufficio il termine per l’inoltro delle
dichiarazioni d’imposta IC/IFD per le persone giuridiche per il periodo fiscale
2019, come pure quelle dei periodi fiscali precedenti il cui termine d’inoltro
era scaduto dopo il 16.3.2020;
-
le procedure di richiamo, diffida
e multa per violazione dei termini sarebbero state riprese, per le persone
giuridiche, nel mese di ottobre 2020;
-
il 19.10.2020 l’UTPG notificava
alla RI 1 una diffida ad adempiere i suoi obblighi procedurali e poneva a suo
carico una tassa di fr. 50.-, siccome, nonostante il richiamo del 2.3.2020, non
era stata presentata la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018
entro il 30.9.2020;
-
alla contribuente veniva assegnato
un ulteriore termine scadente il 18.11.2020 per presentare quanto richiesto,
con l’avvertenza che l’inosservanza dello stesso avrebbe comportato una multa
per violazione degli obblighi procedurali;
-
con reclamo del 21.10.2020 la RI 1
si scusava per il ritardo accumulato nella presentazione di più dichiarazioni
fiscali - dovuto alle varie vicissitudini processuali inerenti l’amministratore
unico - e chiedeva di annullare la tassa di diffida e di voler concedere una
proroga scadente il 31.12.2020 per presentare la dichiarazione fiscale;
-
con decisione del 28.10.2020 l’UTPG
confermava la tassa di diffida, ritenuto come le motivazioni addotte dalla
contribuente non fossero sufficienti per permettere l’annullamento della tassa
di diffida, e negava un’ulteriore proroga per la presentazione della
dichiarazione fiscale del 2018, rimanendo pertanto valido il termine del
18.11.2020;
-
con ricorso 12/13.11.2020, la RI 1
contesta nuovamente la tassa di diffida e spiega che il suo amministratore, __________,
sarebbe coinvolto – suo malgrado – in diversi procedimenti, anche dinanzi al Ministero
pubblico ticinese, ciò che gli procurerebbe “(…) un’enorme paura ad
adempiere alle cose più banali, come quelle delle dichiarazioni fiscali
(personali e quelle delle società/persone giuridiche in cui sono in questo caso
amministratore)”;
-
secondo la ricorrente, la
compilazione della dichiarazione delle persone giuridiche delle quali RA 1 è
amministratore unico potrebbe portare ad una strumentalizzazione delle stesse,
ampliando eventualmente le imputazioni aperte nei suoi confronti, ragione per
cui egli sarebbe intenzionato a non presentare alcuna dichiarazione fiscale per
il 2018 fino a che il suo “calvario” con il Ministero pubblico non si sia
definitivamente concluso;
-
la società conclude chiedendo di
essere tassata d’ufficio per il 2018, non scostandosi dagli elementi imponibili
dichiarati in precedenza, e lo stralcio della tassa di diffida;
-
con osservazioni 18/19.11.2020
l’UTPG chiede di respingere il ricorso e confermare la tassa di diffida
rinviando alla motivazione della decisione impugnata.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
Considerandi
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);
- il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);
- secondo gli art. 198 cpv.
3.
LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine;
- per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
- il
ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce
alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT, mentre, per
quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso
è per contro irricevibile;
- la legge tributaria
cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di
reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario
entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−;
- per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo;
- agli atti vi è uno scritto
del 7.7.2020, mediante il quale la ricorrente chiedeva un’ulteriore proroga per
la presentazione di diverse dichiarazioni fiscali (dal 2016 al 2018) sino al
30.9.2020;
- ora, come visto, il
termine per presentare le dichiarazioni fiscali – anche di periodi fiscali
anteriori al 2019 – è stato prorogato d’ufficio sino al 30.9.2020 per le
persone giuridiche;
- entro il termine indicato
la contribuente non ha trasmesso gli atti richiesti (peraltro le era già stato
intimato un richiamo) e neppure ha presentato un’ulteriore richiesta di
proroga;
- proprio a causa del
comportamento passivo della contribuente, l’autorità fiscale ha dovuto
formalmente diffidarla ad adempiere ai suoi obblighi, così come previsto dal
Regolamento citato;
- invero la società non è
mai stata realmente intenzionata a produrre le dichiarazioni fiscali, come
asserito apertamente nell’allegato ricorsuale, dove ha espressamente richiesto
di essere tassata d’ufficio;
- ora, anche la tassazione
d’ufficio (che viene eseguita nei casi in cui il contribuente non adempie ai
propri obblighi procedurali) deve essere preceduta da una diffida del
contribuente (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT);
- ne consegue che, la
diffida, visto il comportamento passivo della ricorrente, era perfettamente
lecita e giustificata;
- si rende inoltre attenta RI
1.
che la tassazione d’ufficio non rappresenta una scappatoia dai propri
obblighi procedurali: l’autorità fiscale, nell’ambito della procedura di
tassazione d’ufficio, deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro
essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.
670.
consid. 3b e giurisprudenza citata).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria