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Decisione

80.2020.226

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, anche senza richiamo, dimorante che pretende di non avere conseguito redditi in Svizzera

15 dicembre 2020Italiano13 min

A. RI 1, cittadino

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.226

Lugano

15 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 novembre 2020 contro la decisione del 16 ottobre 2020 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, è assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino dal 4

ottobre 2015, quando si è trasferito nel Cantone da Roma e ha ottenuto un

permesso di dimora.

Non avendo inoltrato la

dichiarazione d’imposta 2019 entro il termine del 30 giugno 2020, l’RS 1 RS 1

(di seguito UT) ha dapprima inviato al ricorrente un richiamo, il 16 luglio

2020. Scaduto infruttuosamente il termine attribuitogli, in data 16 ottobre

2020, l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere gli obblighi procedurali,

avvertendolo che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa.

B. Con reclamo del 21

ottobre 2020, il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato

la diffida in questione, argomentando di non aver ricevuto alcuna richiesta

relativa alla dichiarazione d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Sostiene

inoltre di essere esente dal presentare tale dichiarazione in quanto non

avrebbe percepito alcun reddito nel periodo in questione.

L’autorità fiscale,

con decisione del 29 ottobre 2020, ha respinto il reclamo, ribadendo che il

termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2019 era il 30 giugno 2020 e

che, in data 16 luglio 2020, gli era stato inviato un richiamo il quale non

aveva dato seguito.

C. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il l’annullamento della

decisione del 29 ottobre 2020, in quanto priva di motivazione, affermando

nuovamente di non aver mai ricevuto una richiesta in merito alla dichiarazione

d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Inoltre, il ricorrente sostiene

nuovamente di non essere soggetto all’obbligo di presentare alcuna

dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 non avendo percepito alcun reddito in

tale periodo.

D. Nelle sue

osservazioni del 25 novembre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione

impugnata, contestando in particolar modo che la stessa non sia motivata. L’UT

informa inoltre che la procedura di diffida per mancato inoltro della

dichiarazione è nel frattempo scaturita in multa.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

Considerandi

2.

2.1.

I contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv.

3.

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente,

al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati

dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il

proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

2.3

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

3.

3.1.

Deve

essere respinta dapprima la censura secondo cui la decisione impugnata non

presenterebbe “alcuna motivazione”.

3.2

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato

se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118

Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

3.3

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).

3.4

Per quanto succinta, la

decisione impugnata permette senz’altro al ricorrente, peraltro rappresentato

da un legale, di comprendere le ragioni per le quali il suo reclamo è stato

respinto. L’autorità di tassazione ha infatti ricordato che il ricorrente non

ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto, neppure dopo essere

stato richiamato, e che non ha chiesto una proroga del termine.

Come già si è rilevato,

d’altronde, la diffida ha lo scopo di mettere in guardia il contribuente che

non ha adempiuto i propri obblighi di collaborazione, avvertendolo delle

conseguenze cui si espone. Non si vede pertanto quali particolari motivazioni

debba contenere una decisione di questa natura.

4.

4.1.

Nel

caso in esame, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di

collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma sostiene, in primo

luogo, che l’autorità di tassazione non gli ha mai chiesto di farlo e in

particolare non gli avrebbe mai inviato un richiamo.

4.2

A tale proposito, va

ricordato al ricorrente che, secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all’autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il

contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente

entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette

di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per

ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.

Di analogo tenore l’art.

124.

LIFD.

4.3

Dal tenore delle

disposizioni citate, risulta chiaramente che l’invito a presentare la

dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione pubblica o invio del

modulo. Quando i contribuenti, nel mese di febbraio o marzo dell’anno

successivo al periodo fiscale, ricevono il modulo, vengono formalmente invitati

ad adempiere i loro obblighi procedurali e gli viene attribuito a tal fine un

termine, che nella fattispecie era il 30 giugno 2020. Se il contribuente omette

di inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi

entro un congruo termine.

La legge non prevede pertanto

che la diffida debba essere preceduta da un richiamo. La diffida presuppone unicamente

un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al contribuente, ad

adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Nel caso dell’obbligo di

presentare la dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito

consiste nella notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul

foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure nell’invio del modulo ai sensi degli

art. 198 cpv. 1 LT / 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della dichiarazione

d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il contribuente è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione degli art. 198

cpv. 3 LT / 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel/Hunziker, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a

ediz., Basilea 2017, n. 46 ss. ad art. 124 LIFD, p. 2174 s.).

4.4

La

circostanza che il ricorrente non abbia ricevuto il richiamo del 16 luglio 2020

(mediante il quale è stato invitato a inviare la dichiarazione IC/IFD 2019 e i

relativi allegati entro il termine di trenta giorni), non può pertanto

invalidare la decisione qui impugnata.

5.

5.1.

In secondo luogo,

l’insorgente contesta di essere obbligato a presentare la dichiarazione

d’imposta, non avendo conseguito redditi.

5.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196

LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni

di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge

federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili

contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità

competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate

dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di

controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,

per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di

organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

5.3

Nel

registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali

contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la

dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

Secondo

la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto

pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza

che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun

effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010

del 16 febbraio 2011 consid. 5).

5.4

Per poter risiedere in

Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un

permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore

dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda

l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al

rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non

hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole

hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera

circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di legittimazione

in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può avere come

conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF 2C_607/2013

del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

Secondo l’art. 24 cpv. 1

dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita

un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un

diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una

carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché

dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri

della propria famiglia:

a) di

mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale

durante il soggiorno;

b) di

un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Alla luce delle

disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di

dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera

e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di

residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).

5.5

Il ricorrente adempie

pertanto le condizioni per l’assoggettamento alle imposte in Svizzera e nel Canton

Ticino dal 4.10.2015, quando gli è stato rilasciato il permesso di dimora. Egli

è pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.

Per quanto attiene al

decreto d’accusa, che il Ministero pubblico avrebbe notificato all’insorgente e

nel quale “viene finanche sostenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe mai

risieduto né lavorato in Svizzera”, negli atti dell’Ufficio di tassazione

non ve n’è traccia né è stato allegato al ricorso. In ogni caso, non si vede

come una decisione dell’autorità giudiziaria penale possa esimere un

contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione previsti

dalla legislazione fiscale.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto e la diffida confermata. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: