80.2020.226
Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, anche senza richiamo, dimorante che pretende di non avere conseguito redditi in Svizzera
15 dicembre 2020Italiano13 min
A. RI 1, cittadino
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.226
Lugano
15 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 novembre 2020 contro la decisione del 16 ottobre 2020 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano, è assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino dal 4
ottobre 2015, quando si è trasferito nel Cantone da Roma e ha ottenuto un
permesso di dimora.
Non avendo inoltrato la
dichiarazione d’imposta 2019 entro il termine del 30 giugno 2020, l’RS 1 RS 1
(di seguito UT) ha dapprima inviato al ricorrente un richiamo, il 16 luglio
2020. Scaduto infruttuosamente il termine attribuitogli, in data 16 ottobre
2020, l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere gli obblighi procedurali,
avvertendolo che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa.
B. Con reclamo del 21
ottobre 2020, il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato
la diffida in questione, argomentando di non aver ricevuto alcuna richiesta
relativa alla dichiarazione d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Sostiene
inoltre di essere esente dal presentare tale dichiarazione in quanto non
avrebbe percepito alcun reddito nel periodo in questione.
L’autorità fiscale,
con decisione del 29 ottobre 2020, ha respinto il reclamo, ribadendo che il
termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2019 era il 30 giugno 2020 e
che, in data 16 luglio 2020, gli era stato inviato un richiamo il quale non
aveva dato seguito.
C. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il l’annullamento della
decisione del 29 ottobre 2020, in quanto priva di motivazione, affermando
nuovamente di non aver mai ricevuto una richiesta in merito alla dichiarazione
d’imposta 2019 e tantomeno un richiamo. Inoltre, il ricorrente sostiene
nuovamente di non essere soggetto all’obbligo di presentare alcuna
dichiarazione d’imposta per l’anno 2019 non avendo percepito alcun reddito in
tale periodo.
D. Nelle sue
osservazioni del 25 novembre 2020, l’UT chiede di confermare la decisione
impugnata, contestando in particolar modo che la stessa non sia motivata. L’UT
informa inoltre che la procedura di diffida per mancato inoltro della
dichiarazione è nel frattempo scaturita in multa.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
Considerandi
2.
2.1.
I contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv.
3.
LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
2.2
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente,
al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati
dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il
proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
2.3
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
3.
3.1.
Deve
essere respinta dapprima la censura secondo cui la decisione impugnata non
presenterebbe “alcuna motivazione”.
3.2
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato
se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118
Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
3.3
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).
3.4
Per quanto succinta, la
decisione impugnata permette senz’altro al ricorrente, peraltro rappresentato
da un legale, di comprendere le ragioni per le quali il suo reclamo è stato
respinto. L’autorità di tassazione ha infatti ricordato che il ricorrente non
ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto, neppure dopo essere
stato richiamato, e che non ha chiesto una proroga del termine.
Come già si è rilevato,
d’altronde, la diffida ha lo scopo di mettere in guardia il contribuente che
non ha adempiuto i propri obblighi di collaborazione, avvertendolo delle
conseguenze cui si espone. Non si vede pertanto quali particolari motivazioni
debba contenere una decisione di questa natura.
4.
4.1.
Nel
caso in esame, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di
collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma sostiene, in primo
luogo, che l’autorità di tassazione non gli ha mai chiesto di farlo e in
particolare non gli avrebbe mai inviato un richiamo.
4.2
A tale proposito, va
ricordato al ricorrente che, secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all’autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il
contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente
entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette
di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
Di analogo tenore l’art.
124.
LIFD.
4.3
Dal tenore delle
disposizioni citate, risulta chiaramente che l’invito a presentare la
dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione pubblica o invio del
modulo. Quando i contribuenti, nel mese di febbraio o marzo dell’anno
successivo al periodo fiscale, ricevono il modulo, vengono formalmente invitati
ad adempiere i loro obblighi procedurali e gli viene attribuito a tal fine un
termine, che nella fattispecie era il 30 giugno 2020. Se il contribuente omette
di inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi
entro un congruo termine.
La legge non prevede pertanto
che la diffida debba essere preceduta da un richiamo. La diffida presuppone unicamente
un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al contribuente, ad
adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Nel caso dell’obbligo di
presentare la dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito
consiste nella notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul
foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure nell’invio del modulo ai sensi degli
art. 198 cpv. 1 LT / 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della dichiarazione
d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il contribuente è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione degli art. 198
cpv. 3 LT / 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel/Hunziker, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a
ediz., Basilea 2017, n. 46 ss. ad art. 124 LIFD, p. 2174 s.).
4.4
La
circostanza che il ricorrente non abbia ricevuto il richiamo del 16 luglio 2020
(mediante il quale è stato invitato a inviare la dichiarazione IC/IFD 2019 e i
relativi allegati entro il termine di trenta giorni), non può pertanto
invalidare la decisione qui impugnata.
5.
5.1.
In secondo luogo,
l’insorgente contesta di essere obbligato a presentare la dichiarazione
d’imposta, non avendo conseguito redditi.
5.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni
di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità
competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,
per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di
organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
5.3
Nel
registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali
contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la
dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto
pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza
che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun
effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010
del 16 febbraio 2011 consid. 5).
5.4
Per poter risiedere in
Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un
permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda
l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al
rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non
hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole
hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera
circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di legittimazione
in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può avere come
conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF 2C_607/2013
del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Secondo l’art. 24 cpv. 1
dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita
un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un
diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una
carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché
dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri
della propria famiglia:
a) di
mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale
durante il soggiorno;
b) di
un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
Alla luce delle
disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di
dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera
e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di
residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).
5.5
Il ricorrente adempie
pertanto le condizioni per l’assoggettamento alle imposte in Svizzera e nel Canton
Ticino dal 4.10.2015, quando gli è stato rilasciato il permesso di dimora. Egli
è pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.
Per quanto attiene al
decreto d’accusa, che il Ministero pubblico avrebbe notificato all’insorgente e
nel quale “viene finanche sostenuto che l’odierno ricorrente non avrebbe mai
risieduto né lavorato in Svizzera”, negli atti dell’Ufficio di tassazione
non ve n’è traccia né è stato allegato al ricorso. In ogni caso, non si vede
come una decisione dell’autorità giudiziaria penale possa esimere un
contribuente dall’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione previsti
dalla legislazione fiscale.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto e la diffida confermata. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: