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Decisione

80.2020.227

Procedura: ricorso, termini, isolamento ordinato dall’autorità (COVID-19), decisione notificata al rappresentante, restituzione dei termini negata

17 dicembre 2020Italiano16 min

essendo ancora pervenuta la dichiarazione, il 16.9.2020, l’UT gli infliggeva una

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.227

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 novembre 2020 contro la decisione del 15 ottobre 2020 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Il 14.8.2020

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) inviava a RI 1 una

diffida per non aver trasmesso la dichiarazione fiscale IC/IFD 2019. Non

essendo ancora pervenuta la dichiarazione, il 16.9.2020, l’UT gli infliggeva una

multa di fr. 1360.- per violazione degli obblighi procedurali, in applicazione

degli art. 257 LT e 174 LIFD. Veniva inoltre rinnovata la diffida a presentare

la dichiarazione fiscale entro 20 giorni con l’avvertenza che, decorso

infruttuoso tale termine, si sarebbe potuti procedere con la tassazione

d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.

B. Con reclamo

25/28.9.2020, il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, contestava

la multa inflittagli, “(…) il cui ammontare peraltro si appalesa del tutto

spropositato”. Il reclamante sosteneva di non essere in grado di poter

compilare la dichiarazione fiscale 2019, non essendo in possesso della

documentazione relativa alla gestione dei suoi stabili, che si trovavano in

amministrazione coatta, gestita da __________ e dall’UT di __________. La

responsabilità per non aver richiesto la proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione fiscale sarebbe stata della __________. In

mancanza della documentazione, il reclamante asseriva di aver inoltrato

la dichiarazione in bianco. L’avv. __________ chiedeva pertanto di voler

“ritirare la multa disciplinare” e di concedere a __________ un’ulteriore

proroga del termine sino al 31.12.2020 per predisporre la dichiarazione fiscale

2019.

Con decisione trasmessa

mediante invio APlus all’avv. __________ il 15.10.2020, e notificata il

16.10.2020, l’UT di __________ ha respinto il gravame, in quanto “il

rappresentante del contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019 e gli allegati di cui

questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 13.08.2020, con cui

l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare”. La multa sarebbe stata

“calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione

di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale

2013 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF

57'587.20”.

C. Con ricorso

18/20.11.2020 RI 1 (senza essere assistito dall’avv. __________ ma indicandolo

come recapito) impugna la decisione su reclamo, riconfermandosi nelle

argomentazioni già presentate dinanzi all’autorità fiscale. In particolare

indica di aver “(…) atteso invano per settimane che mi arrivassero i

documenti che avrei dovuto consegnare al mio contabile. Purtroppo quest’ultimo,

a causa di problemi di salute, non ha potuto chiedere una proroga del termine

per la presentazione della dichiarazione”. Secondo l’insorgente, la multa sarebbe

da annullare, ritenuto come la mancata presentazione della dichiarazione

fiscale non dipenda né da un suo comportamento intenzionale né da una sua

negligenza. In via subordinata, chiede che la multa venga ridotta a fr. 300.-

ritenuta la sua situazione finanziaria (privo di redditi ed aiutato

economicamente dai parenti più stretti).

D. Con osservazioni

24.11.2020 l’UT di __________ chiede che il ricorso venga dichiarato

irricevibile, siccome tardivo.

E. Con scritto

26.11.2020, trasmesso tramite invio APlus, questa Camera si è rivolta a RI 1

indicando quanto segue:

“(…) in relazione al suo ricorso del 18 novembre

2020, attiriamo la sua attenzione sul fatto che, come del resto indicato in

calce alla decisione contestata, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni

dalla notifica. La decisione, inviata tramite invio APlus, le è stata

notificata il 16.10.2020 (cfr. estratto posta Track & Trace). Il suo

ricorso è stato inviato a questa Camera per raccomandata il 18.11.2020. Nelle

circostanze sopra menzionate il suo gravame appare tardivo, ritenuto come il

termine di 30 giorni veniva a scadere il 16.11.2020”.

Al contribuente veniva

assegnato un termine di 10 giorni per comunicare se intendeva ritirare il

ricorso, rispettivamente per far valere un motivo di restituzione dei termini

giusta gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

Con scritto 7/9.12.2020 RI

1 ha dichiarato di mantenere il ricorso e ha chiesto la restituzione dei

termini per “ragioni di ordine medico”, essendo restato in isolamento causa

Covid 19 sino al 18.11.2020 compreso. Si trattava di un prolungamento

dell’isolamento già iniziato il 2.11.2020. RI 1 aggiunge: “Il 17 novembre

2020, benché mi fossi ripreso fisicamente, ero ancora obbligato all’isolamento,

per cui ho approfittato della visita di un mio conoscente a cui ho consegnato

la raccomandata contenente il ricorso allestito in medesima data”.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2. 2.1.

L’autorità

resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1

siccome tardivo.

Si

tratta di verificare preliminarmente se il ricorso presentato dal contribuente sia

tardivo. In tal caso occorre valutare se siano date le condizioni per una

restituzione dei termini.

2.2.

L’art.

227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità

di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

2.3.

Ora,

nel caso di specie, è assodato che la decisione su reclamo di multa disciplinare

per violazione degli obblighi procedurali del 15.10.2020 è stata notificata e

ricevuta dal rappresentante del contribuente il 16.10.2020. Il ricorso, inviato

per raccomandata il 18.11.2020, avrebbe dovuto essere trasmesso al più tardi il

16.11.2020 per essere tempestivo. RI 1, con scritto 7/9.12.2020 ha in sostanza ammesso

che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non era

tempestivo, postulando la restituzione dei termini per motivi di “ordine

medico”. Il contribuente ha imputato il ritardo al fatto che si trovava in una

situazione di isolamento forzato, dovuto alle disposizioni volte a contenere la

diffusione della pandemia di Covid 19.

Rimane

pertanto da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine.

3. 3.1.

Per verificare l’esistenza

di un motivo di restituzione dei termini, si deve tener conto del fatto che,

nella procedura di reclamo, il ricorrente era rappresentato da un legale. Il

reclamo del 25 settembre 2020 contro la decisione di multa era infatti stato

presentato dall’avv. __________, al quale è stata notificata la decisione

impugnata, con cui il reclamo è stato respinto.

3.2.

Secondo gli articoli 117

cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione delle leggi

in questione, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia

necessaria.

In una recente sentenza,

il Tribunale federale ha sottolineato che il contratto che lega il

rappresentante al contribuente è un contratto di mandato, disciplinato dagli

artt. 394 e ss. del CO. Secondo l’art. 396 cpv. 1 CO, se l’estensione del

mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura

dell’affare che ne forma l’oggetto. Nel mandato è compresa in ispecie anche la

facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396

cpv. 2 CO), sicché il mandatario non è tenuto ad attendere una speciale

autorizzazione espressa del suo cliente per intraprendere qualsiasi azione

legale necessaria per la gestione del caso affidatogli. Il mandatario deve

quindi informare senza indugio il suo mandante delle decisioni notificategli e

prospettargli le varie soluzioni possibili. Se la decisione è sfavorevole al

mandante, egli deve anche, entro il termine per il ricorso, accertarsi che quest’ultimo

non intenda interporre ricorso. Per prevenire i rischi legati a un eventuale

ritardo, per esempio per interrompere un termine di prescrizione o per chiedere

provvedimenti provvisori, il rappresentante deve in linea di principio

intraprendere i passi necessari, anche se non ha potuto ottenere l’approvazione

preventiva del suo mandante. La presunzione secondo cui il mandato comprende il

potere del mandatario di compiere tutti gli atti giuridici necessari per la sua

esecuzione è valida sia nei rapporti interni sia in quelli esterni (DTF 145 II

201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020

n. 32 p. 323 consid. 5.1, con riferimento a dottrina e giurisprudenza; v. anche

RtiD II-2020 p. 771 s.).

3.3.

Sebbene la decisione sia

stata notificata al rappresentante contrattuale del contribuente, quest’ultimo

ha impugnato la decisione personalmente, chiedendo la restituzione dei termini

sulla base di un impedimento personale.

Sempre secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, se il rappresentante non è impedito, la

parte non può invocare il proprio impedimento. Sebbene, nel caso esaminato

nella sentenza in questione, le condizioni del ricorrente avessero reso

probabilmente impossibile per la sua rappresentante ottenere istruzioni in

merito all’opportunità di interporre o meno ricorso contro la decisione su

reclamo, secondo l’Alta Corte ciò non esonerava la rappresentante dall’obbligo

di presentare tempestivamente un ricorso di propria iniziativa per

salvaguardare i termini o gli interessi del suo cliente. Ha quindi concluso che

il ricorrente deve subire le conseguenze dell’inazione della sua

rappresentante, in quanto quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di

essere stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria (DTF 145

Considerandi

II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra

2020.

n. 32 p. 323 consid. 5.3, con rife-rimento a dottrina; v. anche RtiD

II-2020 p. 773 s.).

3.4

Tornando alla fattispecie

in esame, si deve constatare che il rappresentante contrattuale del

contribuente, ricevuta la decisione con cui l’autorità di tassazione ha

respinto il suo reclamo, ha lasciato trascorrere il termine senza interporre

ricorso. D’altra parte, l’insorgente non sostiene che l’avv. __________ sia

stato impedito nell’esercizio della sua rappresentanza durante il termine di

ricorso.

In queste circostanze,

indipendentemente dai motivi addotti dal ricorrente per chiedere la

restituzione dei termini di ricorso, si deve escludere che l’istanza possa

essere accolta. Il suo rappresentante ha infatti lasciato trascorrere il

termine di ricorso senza impugnare la decisione.

Solleva peraltro qualche perplessità

la circostanza che l’intestazione del ricorso indichi come mittente “RI 1, __________,

c/o Avv. __________”.

4.

4.1.

Indipendentemente dalla

questione della rappresentanza contrattuale, il motivo addotto dal contribuente

non giustifica comunque la restituzione del termine di ricorso.

Il contribuente ascrive infatti

il ritardo nell’invio del ricorso a motivi di ordine “medico” e meglio al fatto

che si trovava in isolamento dal 2.11. al 18.11.2020 compreso, causa COVID-19. Ha

allegato a tal proposito una e-mail della Polizia cantonale (Cellula Contact

Tracing COVID19) del 14.11.2020 dal seguente tenore:

Egregio Signor RI 1,

come concordato

telefonicamente Le inoltriamo le istruzioni per l’auto isolamento che per Lei

si protrarrà fino al 18.11.2020 compreso, ammesso che siano scomparsi i sintomi

da almeno 48 ore. La informiamo che l’isolamento è intimato ai sensi degli art.

31-38 della Legge federale sulle epidemie del 28 settembre 2012 e verrà

verificato dagli organi competenti. (…).

4.2

Giusta

l’art. 192 cpv. 5 LT – applicabile anche nella procedura per violazione degli

obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT) –la restituzione dei termini è data

se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio

militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri

motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

L’art.

133.

cpv. 3 LIFD – applicabile anche nella procedura per violazione degli

obblighi procedurali (art. 182 cpv. 3 LIFD; cfr. anche la sentenza del TF 2C_566/2020

del 10.07.2020 consid. 4.3.1) – prevede che l’autorità entra nel merito di

opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio

militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi

rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro

30.

giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

4.3

4.3.1

Le norme che disciplinano

la restituzione dei termini in ambito di diritto fiscale invero non sono state

modificate a seguito dell’adozione della Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(RS 818.102). Questa normativa prevede, all’art. 7, che per garantire il

funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali

costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino

alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo ad

esempio alla sospensione, la proroga o la restituzione dei termini e scadenze

stabiliti dalla legge o dalle autorità (lett. a).

4.3.2

Nel Messaggio del

12.8.2020

(in FF 2020 5797, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/5797.pdf)

a pag. 5843 vengono indicati i provvedimenti giudiziari e procedurali.

In particolare s’indica:

La presente disposizione istituisce la base legale

affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario sino al 30 settembre 2020 e

oltre, i provvedimenti in vigore volti a far fronte all’epidemia di COVID-19

possano essere prorogati o se ne possano adottare altri (sostitutivi). Questo è

necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (per

esempio per garantire la gestione dei possibili picchi di pendenze) e

rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione. L’emanazione di

tali disposizioni d’ordinanza è nuovamente soggetta alla riserva generale di

necessità e proporzionalità di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente

disegno di legge

Per

quanto riguarda l’oggetto dell’articolo 5, si tratta degli ambiti fondamentali

per disciplinamenti derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e

amministrative del diritto federale che erano o sono già oggetto degli attuali

provvedimenti fondati sul diritto di necessità.

Motivo per il quale, non

essendo state adottate disposizioni diverse, bisogna verificare se sono dati

gli estremi per una restituzione dei termini secondo gli attuali art. 192 cpv.

5.

LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. anche Genini,

Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus, in NF Edizione speciale

Coronavirus, pag. 24).

4.4

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung,

2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

4.5

4.5.1

Ora,

volendo valutare la richiesta della restituzione dei termini dal profilo di

“ordine medico”, così come richiesto dal ricorrente, si deve rilevare che

quest’ultimo non ha invero prodotto alcun documento medico dal quale risulti

per quale ragione e in che misura non sia stato in grado di eseguire l’atto nel

rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non abbia potuto affidare

ad altri il compito in questione (sentenza del TF 2C_566/2020 del 10.07.2020

consid. 4.3.2). Dalle poche indicazioni disponibili non risulta invero che il

ricorrente fosse a tal punto malato da non poter conferire mandato ad un

avvocato o ad un terzo, tanto più che era perfettamente in grado di ricevere

telefonate ed e-mail (cfr. e-mail ricevuta il 14.11.2020 da parte della Cellula

Contact Tracing COVID 19). Sicché già solo per questo motivo la restituzione

dei termini andrebbe negata.

4.5.2

Orbene, più che di motivi

di ordine medico, il mancato tempestivo inoltre del reclamo sarebbe ascrivibile,

secondo il ricorrente, all’intimazione ricevuta dalla competente Cellula

Contact Tracing COVID 19 della Polizia Cantonale, di tenersi in isolamento

sulla base della Legge federale sulle epidemie del 28.9.2012 (RS 818.101) ed in

particolare gli art. 31 e segg. (provvedimenti), sotto pena di sanzioni penali,

poiché verosimilmente accusava i sintomi COVID oppure è stato a contatto con

una persona che ha contratto la malattia. È evidente che, in una simile

situazione, gli era precluso di potersi recare personalmente alla posta e di

trasmettere tempestivamente il ricorso.

4.6

Infine, anche volendo

ammettere che il ricorrente sia stato nell’impossibilità di consegnare personalmente

il ricorso alla posta, nondimeno avrebbe potuto conferire mandato di

trasmettere/presentare il ricorso a qualsiasi altra persona. Già si è detto che

sussisteva ancora un rapporto di mandato con l’avvocato che lo rappresentava

nella procedura di reclamo (v. supra, consid. 3). Il ricorso avrebbe

comunque potuto essere redatto o anche solo consegnato alla Posta da chiunque, non

sussistendo neppure il monopolio degli avvocati (cfr. anche sentenza TF

2C_56/2014 consid. 4.2.). Lo stesso insorgente riconosce che, quando ancora era

in isolamento: “(…) il 17 novembre 2020, benché mi fossi ripreso fisicamente,

ero ancora obbligato all’isolamento, per cui ho approfittato della visita di un

mio conoscente a cui ho consegnato la raccomandata contenente il ricorso

allestito in medesima data”.

4.7

Ne discende che nel

presente caso, per tutte le ragioni esposte, non può essere concessa la

restituzione dei termini.

5.

Il ricorso è

irricevibile, siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: