80.2020.227
Procedura: ricorso, termini, isolamento ordinato dall’autorità (COVID-19), decisione notificata al rappresentante, restituzione dei termini negata
17 dicembre 2020Italiano16 min
essendo ancora pervenuta la dichiarazione, il 16.9.2020, l’UT gli infliggeva una
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.227
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 novembre 2020 contro la decisione del 15 ottobre 2020 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Il 14.8.2020
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) inviava a RI 1 una
diffida per non aver trasmesso la dichiarazione fiscale IC/IFD 2019. Non
essendo ancora pervenuta la dichiarazione, il 16.9.2020, l’UT gli infliggeva una
multa di fr. 1360.- per violazione degli obblighi procedurali, in applicazione
degli art. 257 LT e 174 LIFD. Veniva inoltre rinnovata la diffida a presentare
la dichiarazione fiscale entro 20 giorni con l’avvertenza che, decorso
infruttuoso tale termine, si sarebbe potuti procedere con la tassazione
d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con reclamo
25/28.9.2020, il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, contestava
la multa inflittagli, “(…) il cui ammontare peraltro si appalesa del tutto
spropositato”. Il reclamante sosteneva di non essere in grado di poter
compilare la dichiarazione fiscale 2019, non essendo in possesso della
documentazione relativa alla gestione dei suoi stabili, che si trovavano in
amministrazione coatta, gestita da __________ e dall’UT di __________. La
responsabilità per non aver richiesto la proroga del termine per la
presentazione della dichiarazione fiscale sarebbe stata della __________. In
mancanza della documentazione, il reclamante asseriva di aver inoltrato
la dichiarazione in bianco. L’avv. __________ chiedeva pertanto di voler
“ritirare la multa disciplinare” e di concedere a __________ un’ulteriore
proroga del termine sino al 31.12.2020 per predisporre la dichiarazione fiscale
2019.
Con decisione trasmessa
mediante invio APlus all’avv. __________ il 15.10.2020, e notificata il
16.10.2020, l’UT di __________ ha respinto il gravame, in quanto “il
rappresentante del contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019 e gli allegati di cui
questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 13.08.2020, con cui
l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare”. La multa sarebbe stata
“calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione
di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale
2013 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF
57'587.20”.
C. Con ricorso
18/20.11.2020 RI 1 (senza essere assistito dall’avv. __________ ma indicandolo
come recapito) impugna la decisione su reclamo, riconfermandosi nelle
argomentazioni già presentate dinanzi all’autorità fiscale. In particolare
indica di aver “(…) atteso invano per settimane che mi arrivassero i
documenti che avrei dovuto consegnare al mio contabile. Purtroppo quest’ultimo,
a causa di problemi di salute, non ha potuto chiedere una proroga del termine
per la presentazione della dichiarazione”. Secondo l’insorgente, la multa sarebbe
da annullare, ritenuto come la mancata presentazione della dichiarazione
fiscale non dipenda né da un suo comportamento intenzionale né da una sua
negligenza. In via subordinata, chiede che la multa venga ridotta a fr. 300.-
ritenuta la sua situazione finanziaria (privo di redditi ed aiutato
economicamente dai parenti più stretti).
D. Con osservazioni
24.11.2020 l’UT di __________ chiede che il ricorso venga dichiarato
irricevibile, siccome tardivo.
E. Con scritto
26.11.2020, trasmesso tramite invio APlus, questa Camera si è rivolta a RI 1
indicando quanto segue:
“(…) in relazione al suo ricorso del 18 novembre
2020, attiriamo la sua attenzione sul fatto che, come del resto indicato in
calce alla decisione contestata, il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni
dalla notifica. La decisione, inviata tramite invio APlus, le è stata
notificata il 16.10.2020 (cfr. estratto posta Track & Trace). Il suo
ricorso è stato inviato a questa Camera per raccomandata il 18.11.2020. Nelle
circostanze sopra menzionate il suo gravame appare tardivo, ritenuto come il
termine di 30 giorni veniva a scadere il 16.11.2020”.
Al contribuente veniva
assegnato un termine di 10 giorni per comunicare se intendeva ritirare il
ricorso, rispettivamente per far valere un motivo di restituzione dei termini
giusta gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.
Con scritto 7/9.12.2020 RI
1 ha dichiarato di mantenere il ricorso e ha chiesto la restituzione dei
termini per “ragioni di ordine medico”, essendo restato in isolamento causa
Covid 19 sino al 18.11.2020 compreso. Si trattava di un prolungamento
dell’isolamento già iniziato il 2.11.2020. RI 1 aggiunge: “Il 17 novembre
2020, benché mi fossi ripreso fisicamente, ero ancora obbligato all’isolamento,
per cui ho approfittato della visita di un mio conoscente a cui ho consegnato
la raccomandata contenente il ricorso allestito in medesima data”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
L’autorità
resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1
siccome tardivo.
Si
tratta di verificare preliminarmente se il ricorso presentato dal contribuente sia
tardivo. In tal caso occorre valutare se siano date le condizioni per una
restituzione dei termini.
2.2.
L’art.
227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità
di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
2.3.
Ora,
nel caso di specie, è assodato che la decisione su reclamo di multa disciplinare
per violazione degli obblighi procedurali del 15.10.2020 è stata notificata e
ricevuta dal rappresentante del contribuente il 16.10.2020. Il ricorso, inviato
per raccomandata il 18.11.2020, avrebbe dovuto essere trasmesso al più tardi il
16.11.2020 per essere tempestivo. RI 1, con scritto 7/9.12.2020 ha in sostanza ammesso
che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non era
tempestivo, postulando la restituzione dei termini per motivi di “ordine
medico”. Il contribuente ha imputato il ritardo al fatto che si trovava in una
situazione di isolamento forzato, dovuto alle disposizioni volte a contenere la
diffusione della pandemia di Covid 19.
Rimane
pertanto da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine.
3. 3.1.
Per verificare l’esistenza
di un motivo di restituzione dei termini, si deve tener conto del fatto che,
nella procedura di reclamo, il ricorrente era rappresentato da un legale. Il
reclamo del 25 settembre 2020 contro la decisione di multa era infatti stato
presentato dall’avv. __________, al quale è stata notificata la decisione
impugnata, con cui il reclamo è stato respinto.
3.2.
Secondo gli articoli 117
cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare
contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione delle leggi
in questione, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia
necessaria.
In una recente sentenza,
il Tribunale federale ha sottolineato che il contratto che lega il
rappresentante al contribuente è un contratto di mandato, disciplinato dagli
artt. 394 e ss. del CO. Secondo l’art. 396 cpv. 1 CO, se l’estensione del
mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura
dell’affare che ne forma l’oggetto. Nel mandato è compresa in ispecie anche la
facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396
cpv. 2 CO), sicché il mandatario non è tenuto ad attendere una speciale
autorizzazione espressa del suo cliente per intraprendere qualsiasi azione
legale necessaria per la gestione del caso affidatogli. Il mandatario deve
quindi informare senza indugio il suo mandante delle decisioni notificategli e
prospettargli le varie soluzioni possibili. Se la decisione è sfavorevole al
mandante, egli deve anche, entro il termine per il ricorso, accertarsi che quest’ultimo
non intenda interporre ricorso. Per prevenire i rischi legati a un eventuale
ritardo, per esempio per interrompere un termine di prescrizione o per chiedere
provvedimenti provvisori, il rappresentante deve in linea di principio
intraprendere i passi necessari, anche se non ha potuto ottenere l’approvazione
preventiva del suo mandante. La presunzione secondo cui il mandato comprende il
potere del mandatario di compiere tutti gli atti giuridici necessari per la sua
esecuzione è valida sia nei rapporti interni sia in quelli esterni (DTF 145 II
201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020
n. 32 p. 323 consid. 5.1, con riferimento a dottrina e giurisprudenza; v. anche
RtiD II-2020 p. 771 s.).
3.3.
Sebbene la decisione sia
stata notificata al rappresentante contrattuale del contribuente, quest’ultimo
ha impugnato la decisione personalmente, chiedendo la restituzione dei termini
sulla base di un impedimento personale.
Sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, se il rappresentante non è impedito, la
parte non può invocare il proprio impedimento. Sebbene, nel caso esaminato
nella sentenza in questione, le condizioni del ricorrente avessero reso
probabilmente impossibile per la sua rappresentante ottenere istruzioni in
merito all’opportunità di interporre o meno ricorso contro la decisione su
reclamo, secondo l’Alta Corte ciò non esonerava la rappresentante dall’obbligo
di presentare tempestivamente un ricorso di propria iniziativa per
salvaguardare i termini o gli interessi del suo cliente. Ha quindi concluso che
il ricorrente deve subire le conseguenze dell’inazione della sua
rappresentante, in quanto quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di
essere stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria (DTF 145
Considerandi
II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra
2020.
n. 32 p. 323 consid. 5.3, con rife-rimento a dottrina; v. anche RtiD
II-2020 p. 773 s.).
3.4
Tornando alla fattispecie
in esame, si deve constatare che il rappresentante contrattuale del
contribuente, ricevuta la decisione con cui l’autorità di tassazione ha
respinto il suo reclamo, ha lasciato trascorrere il termine senza interporre
ricorso. D’altra parte, l’insorgente non sostiene che l’avv. __________ sia
stato impedito nell’esercizio della sua rappresentanza durante il termine di
ricorso.
In queste circostanze,
indipendentemente dai motivi addotti dal ricorrente per chiedere la
restituzione dei termini di ricorso, si deve escludere che l’istanza possa
essere accolta. Il suo rappresentante ha infatti lasciato trascorrere il
termine di ricorso senza impugnare la decisione.
Solleva peraltro qualche perplessità
la circostanza che l’intestazione del ricorso indichi come mittente “RI 1, __________,
c/o Avv. __________”.
4.
4.1.
Indipendentemente dalla
questione della rappresentanza contrattuale, il motivo addotto dal contribuente
non giustifica comunque la restituzione del termine di ricorso.
Il contribuente ascrive infatti
il ritardo nell’invio del ricorso a motivi di ordine “medico” e meglio al fatto
che si trovava in isolamento dal 2.11. al 18.11.2020 compreso, causa COVID-19. Ha
allegato a tal proposito una e-mail della Polizia cantonale (Cellula Contact
Tracing COVID19) del 14.11.2020 dal seguente tenore:
Egregio Signor RI 1,
come concordato
telefonicamente Le inoltriamo le istruzioni per l’auto isolamento che per Lei
si protrarrà fino al 18.11.2020 compreso, ammesso che siano scomparsi i sintomi
da almeno 48 ore. La informiamo che l’isolamento è intimato ai sensi degli art.
31-38 della Legge federale sulle epidemie del 28 settembre 2012 e verrà
verificato dagli organi competenti. (…).
4.2
Giusta
l’art. 192 cpv. 5 LT – applicabile anche nella procedura per violazione degli
obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT) –la restituzione dei termini è data
se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio
militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri
motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
L’art.
133.
cpv. 3 LIFD – applicabile anche nella procedura per violazione degli
obblighi procedurali (art. 182 cpv. 3 LIFD; cfr. anche la sentenza del TF 2C_566/2020
del 10.07.2020 consid. 4.3.1) – prevede che l’autorità entra nel merito di
opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio
militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro
30.
giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è
l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del
17.12.2013, consid. 7.1.).
4.3
4.3.1
Le norme che disciplinano
la restituzione dei termini in ambito di diritto fiscale invero non sono state
modificate a seguito dell’adozione della Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(RS 818.102). Questa normativa prevede, all’art. 7, che per garantire il
funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali
costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino
alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo ad
esempio alla sospensione, la proroga o la restituzione dei termini e scadenze
stabiliti dalla legge o dalle autorità (lett. a).
4.3.2
Nel Messaggio del
12.8.2020
(in FF 2020 5797, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/5797.pdf)
a pag. 5843 vengono indicati i provvedimenti giudiziari e procedurali.
In particolare s’indica:
La presente disposizione istituisce la base legale
affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario sino al 30 settembre 2020 e
oltre, i provvedimenti in vigore volti a far fronte all’epidemia di COVID-19
possano essere prorogati o se ne possano adottare altri (sostitutivi). Questo è
necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (per
esempio per garantire la gestione dei possibili picchi di pendenze) e
rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione. L’emanazione di
tali disposizioni d’ordinanza è nuovamente soggetta alla riserva generale di
necessità e proporzionalità di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente
disegno di legge
Per
quanto riguarda l’oggetto dell’articolo 5, si tratta degli ambiti fondamentali
per disciplinamenti derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e
amministrative del diritto federale che erano o sono già oggetto degli attuali
provvedimenti fondati sul diritto di necessità.
Motivo per il quale, non
essendo state adottate disposizioni diverse, bisogna verificare se sono dati
gli estremi per una restituzione dei termini secondo gli attuali art. 192 cpv.
5.
LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. anche Genini,
Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus, in NF Edizione speciale
Coronavirus, pag. 24).
4.4
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per
motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.
1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
4.5
4.5.1
Ora,
volendo valutare la richiesta della restituzione dei termini dal profilo di
“ordine medico”, così come richiesto dal ricorrente, si deve rilevare che
quest’ultimo non ha invero prodotto alcun documento medico dal quale risulti
per quale ragione e in che misura non sia stato in grado di eseguire l’atto nel
rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non abbia potuto affidare
ad altri il compito in questione (sentenza del TF 2C_566/2020 del 10.07.2020
consid. 4.3.2). Dalle poche indicazioni disponibili non risulta invero che il
ricorrente fosse a tal punto malato da non poter conferire mandato ad un
avvocato o ad un terzo, tanto più che era perfettamente in grado di ricevere
telefonate ed e-mail (cfr. e-mail ricevuta il 14.11.2020 da parte della Cellula
Contact Tracing COVID 19). Sicché già solo per questo motivo la restituzione
dei termini andrebbe negata.
4.5.2
Orbene, più che di motivi
di ordine medico, il mancato tempestivo inoltre del reclamo sarebbe ascrivibile,
secondo il ricorrente, all’intimazione ricevuta dalla competente Cellula
Contact Tracing COVID 19 della Polizia Cantonale, di tenersi in isolamento
sulla base della Legge federale sulle epidemie del 28.9.2012 (RS 818.101) ed in
particolare gli art. 31 e segg. (provvedimenti), sotto pena di sanzioni penali,
poiché verosimilmente accusava i sintomi COVID oppure è stato a contatto con
una persona che ha contratto la malattia. È evidente che, in una simile
situazione, gli era precluso di potersi recare personalmente alla posta e di
trasmettere tempestivamente il ricorso.
4.6
Infine, anche volendo
ammettere che il ricorrente sia stato nell’impossibilità di consegnare personalmente
il ricorso alla posta, nondimeno avrebbe potuto conferire mandato di
trasmettere/presentare il ricorso a qualsiasi altra persona. Già si è detto che
sussisteva ancora un rapporto di mandato con l’avvocato che lo rappresentava
nella procedura di reclamo (v. supra, consid. 3). Il ricorso avrebbe
comunque potuto essere redatto o anche solo consegnato alla Posta da chiunque, non
sussistendo neppure il monopolio degli avvocati (cfr. anche sentenza TF
2C_56/2014 consid. 4.2.). Lo stesso insorgente riconosce che, quando ancora era
in isolamento: “(…) il 17 novembre 2020, benché mi fossi ripreso fisicamente,
ero ancora obbligato all’isolamento, per cui ho approfittato della visita di un
mio conoscente a cui ho consegnato la raccomandata contenente il ricorso
allestito in medesima data”.
4.7
Ne discende che nel
presente caso, per tutte le ragioni esposte, non può essere concessa la
restituzione dei termini.
5.
Il ricorso è
irricevibile, siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: