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Decisione

80.2020.230

Reddito della sostanza immobiliare: reddito da sublocazione, deduzione canone di locazione, solo se contratto di sublocazione in essere nel periodo fiscale

19 ottobre 2021Italiano44 min

all’atto di ricorso, si evince che l’edificio acquistato dai fratelli __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.230

80.2020.231

Lugano

19 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 novembre 2020 contro la decisione del 21 ottobre 2020 in materia di IC

e IFD 2015, 2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. Nei periodi fiscali litigiosi,

i contribuenti erano proprietari di numerosi immobili, tra cui una casa di

vacanza a __________ (mapp. __________ RFD __________), venduta nel corso del

2016, e uno stabile in centro a __________, acquistato dal contribuente e dalla

sorella __________ nel dicembre 2014 (mapp. __________ RFD __________).

Dai piani allegati

all’atto di ricorso, si evince che l’edificio acquistato dai fratelli __________

e l’edificio sul mapp. __________ RFD __________ ‑ di proprietà

del signor __________ ‑ sono interconnessi. I due immobili

erano stati collegati internamente dal precedente proprietario – il __________ – in

accordo con il signor __________, alfine di ricavarne una maggiore superficie

utile per l’attività dell’istituto bancario (all. 7; v. “contratto di affitto”,

firmato il 22.12.1972, art. 4 e 5, agli atti). Per poter utilizzare gli spazi dell’immobile

del signor __________, quest’ultimo e il __________ avevano sottoscritto un contratto

di locazione della durata fissa di 50 anni (v. “contratto di affitto”, firmato

il 22.12.1972). All’art. 8 di detto contratto, le parti avevano previsto il “subaffitto”.

Con l’acquisto del mapp. __________

RFD __________, il ricorrente e la sorella __________ sono subentrati nel contratto

di locazione stipulato dal signor __________ con l’allora proprietario. Il

contratto prevedeva che i fratelli __________ corrispondessero un canone di

locazione annuo pari a fr. 139'101.‑ per la locazione dell’intera

superficie relativa al mapp. __________ RFD __________. Successivamente, tale

contratto è stato prolungato fino al 2029 (ric. all. 13 C, pto. 2, p. 2).

Nei periodi fiscali qui

litigiosi, unico inquilino del ricorrente e della sorella era l’__________, il

cui negozio si estendeva tra i due immobili: dei 130 m2 di

superficie complessivamente locati, 81 m2 erano nell’immobile di proprietà

del signor __________. Per i periodi fiscali qui litigiosi, era dunque in

essere una sublocazione a favore del negozio di ottica, iniziata il 1° giugno

2015 e la cui pigione iniziale corrispondeva a fr. 74'338.25 all’anno (v.

contratto di locazione del 10.09.2015 e relativa aggiunta n. 1).

B. Le decisioni di

tassazione IC/IFD 2015-2016-2017 sono state notificate ai contribuenti il 27

dicembre 2019. Per quanto qui d’interesse, le decisioni avevano il seguente

contenuto.

·

2015

L’RS

1 (di seguito: RS 1) esponeva il valore locativo della sostanza immobiliare di __________

(mapp. __________ RFD __________) in ragione di fr. 5'600.‑. Inoltre

diminuiva la deduzione per le spese di gestione, amministrazione e manutenzione

richiesta per il mapp. __________ RFD __________ da fr. 148'808.‑ a

fr. 85’388.‑ (v. Modulo 7, accluso alla DI 2015) non ammettendo in

particolare in deduzione la metà (l’immobile è in comproprietà con la sorella __________)

della “[f]attura architetto per progetto non eseguito per fr. 51'840.‑”

e la metà dell’ammortamento dell’ipoteca accesa presso il __________, pari a

fr. 75'000.‑ (v. anche dettaglio spese di manutenzione, Modulo 7 accluso

alla DI 2015).

Per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 499'400.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 542'500.‑)

che comportava un dovuto d’imposta di fr. 65'021.40 mentre la sostanza

imponibile era stata stabilita in fr. 13'231'000.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 13'484'000.‑) e il dovuto d’imposta cantonale sulla

sostanza era di fr. 44'601.15. Per l’imposta federale diretta, il reddito

imponibile era stato accertato in fr. 506'100.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 550'200.‑) che comportava un debito d’imposta di

fr. 52'970.25.

·

2016

L’RS

1 esponeva il valore locativo della sostanza immobiliare di __________ (mapp. __________

RFD __________), venduta il 7 settembre 2016, “pro rata per 8 mesi in [ragione

di] fr. 3'700.‑”, adducendo a motivo che “[i]l valore

locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato delle

pigioni della zona” e che l’“agevolazione fiscale prevista per le

abitazioni primarie non può essere ammessa”. Inoltre, come per il periodo

fiscale precedente, per il mapp. __________ RFD __________ riduceva la

deduzione per le spese di gestione, amministrazione e manutenzione immobili richiesta

da fr. 161’557.‑ a fr. 85’238.‑ (v. Modulo 7, accluso

alla DI 2016) non ammettendo in particolare in deduzione la metà

dell’ammortamento dell’ipoteca (l’immobile è in comproprietà con la sorella __________)

e riprendendo degli interessi passivi (tra la documentazione a disposizione

dell’autorità giudicante non vi è il dettaglio delle spese di manutenzione,

come per il periodo fiscale 2015).

Per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 429'600.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 472'400.‑) che comportava un

dovuto d’imposta di fr. 54'736.20 mentre la sostanza imponibile era stata

stabilita in fr. 13'233'000.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 13'501'000.‑) e il dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza era

di fr. 44'610.05. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile

era stato accertato in fr. 441’200.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 485'100.‑) che comportava un debito d’imposta di fr. 44'677.35.

·

2017

Per quanto qui

d’interesse, per il mapp. __________ RFD __________ l’autorità di tassazione riduceva

la deduzione per le spese di gestione, amministrazione e manutenzione immobili

richiesta da fr. 178’723.‑ a fr. 110’723.‑ (v. Modulo 7,

accluso alla DI 2017) non ammettendo in deduzione la metà dell’ammortamento “sull’immobile”

(l’immobile è in comproprietà con la sorella __________) e riprendendo degli

interessi passivi “già dedotti a parte” (tra la documentazione a

disposizione dell’autorità giudicante non vi è il dettaglio delle spese di

manutenzione come per il periodo fiscale 2015).

Per l’imposta

cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 429'800.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 489'000.‑) che comportava un

dovuto d’imposta di fr. 55'076.30 mentre la sostanza imponibile era stata

stabilita in fr. 14'990'000.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 15'198'000.‑) e il dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza era

di fr. 50'748.80. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era

stato accertato in fr. 441’100.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 501'700.‑) che comportava un debito d’imposta di fr. 45'086.80.

C. a.

Il 24 gennaio 2020, con un

unico scritto, la RA 1 SA, in nome e per conto dei contribuenti, presentava

reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2015-2016-2017. In particolare,

per i periodi fiscali 2015 e 2016, la RA 1 si aggravava contro l’esposizione

del valore locativo per l’immobile di __________ sostenendo che i contribuenti

non lo usavano più e lo avevano messo in vendita. Limitatamente al periodo

fiscale 2015, la rappresentante contestava pure “la mancata accettazione

della fattura dello studio di architettura in quanto non si tratta[va]

di progettazione ma bensì per la stesura dei piani, rilievi, per permettere di

capire come mettere in affitto le parti dello stabile vuote” e quindi di “pura

manutenzione”. Aggiungeva inoltre che “quando [i contribuenti] hanno

acquistato non hanno ricevuto documentazione utile per la gestione

dell’immobile”.

b.

Il 21 febbraio 2020, per posta

elettronica, la RA 1 ribadiva che “nella vostra circolare 5.2.7 si

stabilisce che l’architetto se è riferito al conseguimento del reddito e alla

manutenzione dell’immobile e riammodernamento è deducibile quale manutenzione.

Addirittura voi i piani li pretendete a pagina 13/20 onere della prova del

contribuente per le manutenzioni. Quindi da una parte li volete poi quando si

fanno fare non [ne] viene accettato il costo […] a mio avviso

tali costi devono venire integralmente accettati”.

D. Il 2 marzo 2020, con

lettera inviata per Posta A Plus, l’RS 1 invitava i contribuenti a voler

presentare per il mapp. __________ RFD __________ la documentazione relativa allo

“acquisto dello stabile ex __________” e a voler comprovare che “i

piani ed i rilievi stilati, ai mapp. __________ e __________ RFD __________,

sono stati utilizzati, così come presentati, dai conduttori”. Inoltre, i

coniugi RI 1 erano invitati a comprovare “la messa in vendita del mapp. __________

__________”.

E. Il 23 marzo 2020, la RA

1 rispondendo tempestivamente alla richiesta avanzata dall’Ufficio di

tassazione, chiedeva nuovamente lo stralcio del valore locativo esposto per gli

anni 2015 e 2016 in quanto i contribuenti “già dal 2014 avevano in vendita

il rustico di __________, come risulta dalla documentazione allegata

(prospettino di vendita e mail del 6 maggio 2014 nel quale si offriva il

rustico a degli interessati). In seguito, siccome non riuscivano a venderlo,

hanno incaricato un’agenzia, la quale verosimilmente per fortuna o quant’altro,

è riuscita quasi subito a venderlo. Vi è da dire che nel 2015 e 2016 non è più

stato utilizzato dai contribuenti”.

In merito alla fattura

relativa alla stesura dei piani di dettaglio, emessa dalla __________, la

rappresentante spiegava che “i piani allestiti [erano] stati

utilizzati, si utilizzano e si utilizzeranno per pubblicizzare l’affitto

dell’immobile e per pianificare riparazioni e modifiche. In nessun caso servono

o serviranno per delle migliorie ed ampliamenti o vendita dell’immobile in

quanto è intenzione dei proprietari (ora proprietario) conservarlo e non

venderlo. Un ampliamento è pure escluso in quanto nel centro storico di __________”.

F. Il 17 luglio 2020,

con lettera inviata per Posta A Plus, l’autorità di tassazione informava la RA

1, che le decisioni di tassazione IC/IFD 2015-2016-2017 dei reclamanti avrebbero

dovuto “essere rivist[e] a [loro] sfavore (cd. reformatio in

peius) [Infatti, la] deduzione per spese di manutenzione effettive,

mapp. __________ __________, di sfr. 139'101.‑ (affitto a favore di __________,

__________) è stata concessa a torto, per quanto attiene alla superficie non

subaffittata, e pertanto, va rivista. La base di calcolo riguarderà la

metratura totale; ripartita in proporzione tra lo spazio occupato dai Signori RI

1 e __________ (non deducibile) e lo spazio occupato in subaffitto dall’__________

(deducibile)”. L’autorità di tassazione concedeva ai contribuenti un

termine fino al 7 agosto 2020 (prolungato successivamente fino al 15.09.2020)

per “esprimer[s]i sulla modifica prospettata fornendo[…] la

documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni”.

G. Il 20 luglio 2020,

per posta elettronica, la RA 1 accusando ricezione dello scritto dell’RS 1,

spiegava che “i contribuenti non usano e non hanno mai usato gli spazi

subaffittati ma risultano sfitti per una locazione che prossimamente avverrà o

è già in corso (__________ – __________ – eccetera). Nel senso che quando hanno

acquistato l’immobile il contratto di sublocazione era già in essere in quanto

i due immobili si intrecciano in vari piani ed il __________ aveva in locazione

una parte dai signori __________ ed in parte per uso proprio. Gli acquirenti

hanno dovuto riprendere il subaffitto perché una parte dell’ottico entra sulla

proprietà __________. Non potevano fare altrimenti in quanto vi sarebbero stati

indennizzi da pagare a __________ per uscire come pure mancate entrate di

locazione [di cui] indirettamente […] trae vantaggio pure l’ente pubblico.

Oltre a questo vi sarebbero state importanti opere murarie e nella tecnica

della costruzione da fare con conseguenti importanti costi di manutenzione. A

nostro avviso è deducibile in quanto è un costo atto a conseguire un reddito

(che nel presente – futuro) le possibilità si sono avverate e senza il subaffitto

non vi sarebbe stata nessuna entrata”.

H. Rispettivamente il 21

e il 28 ottobre 2019, l’RS 1 notificava le decisioni di tassazione IC/IFD

2015-2016-2017 dopo reclamo. Per quanto qui d’interesse, le decisioni avevano

il seguente contenuto.

·

2015

L’RS

1 respingeva il reclamo per quanto riguardava il valore locativo di __________,

sostenendo che “i contribuenti hanno comprovato di aver intrapreso seri

sforzi, per la vendita del mapp. __________ di __________, solo [a partire

dal] 20.5.2016”, quando hanno sottoscritto un contratto di

intermediazione immobiliare.

Inoltre,

come prospettato, l’autorità di tassazione modificava la deduzione delle spese

di gestione e manutenzione relative all’immobile ex __________ riducendola a

fr. 22'048.‑, procedendo quindi ad una reformatio in peius

della decisione di tassazione. Infatti, il dovuto d’imposta sul reddito per

l’IC era passato da fr. 65'021.40 a fr. 74'340.55 mentre per l’IFD da

fr. 52'970.25 a fr. 61'715.05. Il debito d’imposta cantonale sulla sostanza

era rimasto invariato.

·

2016

RS 1 ammetteva

parzialmente il reclamo per quanto concerneva il valore locativo del rustico di

__________, calcolandolo “per il periodo dal 1.1.2016 al 19.5.2016, pari ad un

importo di sfr. 2'100.--” perché “[i] contribuenti hanno comprovato di

aver intrapreso seri sforzi, per la vendita del mapp. __________ di __________,

solo il 20.5.2016. Vendita che si è concretizzata in breve tempo”.

Come

prospettato, l’autorità di tassazione modificava la deduzione delle spese di

gestione e manutenzione relative all’immobile ex Crédit Suisse riducendola a

fr. 21'898.‑, procedendo quindi ad una reformatio in peius della

decisione di tassazione. Infatti, il dovuto d’imposta sul reddito per l’IC era

passato da fr. 54'736.20 a fr. 63'826.75 mentre per l’IFD da

fr. 44'677.35 a fr. 52'573.75. Il debito d’imposta cantonale sulla sostanza

era rimasto invariato.

·

2017

Come

prospettato, l’autorità di tassazione modificava la deduzione delle spese di

gestione e manutenzione relative all’immobile ex __________ riducendola a

fr. 48’744.‑, procedendo quindi ad una reformatio in peius

della decisione di tassazione. Infatti, il dovuto d’imposta sul reddito per

l’IC era passato da fr. 55'076.30 a fr. 64'121.80 mentre per l’IFD da

fr. 45'086.80 a fr. 52'930.‑. Il debito d’imposta cantonale

sulla sostanza era rimasto invariato.

Per tutti e tre i periodi

fiscali litigiosi, l’RS 1 adduceva a motivo che

“[i]l mapp. __________ di

Locarno (Stabile __________) è stato acquistato il 15.12.2014.

[…]

Con

l’acquisto dello stabile, in nuovi proprietari, sono subentrati a benefici ed

oneri di spettanza della __________.

Il

30.11.2015 lo Studio d’architettura __________ Sagl ha emesso una fattura per

un progetto di ristrutturazione (mapp. __________); lavori che non sono stati

eseguiti. Piani inviati all’ufficio tassazioni in data 7.7.2020.

[…]

Sino

al 31.5.2019 i locali sul mapp. __________ di __________, in buona parte, sono

rimasti vuoti. A partire dal 1.6.2019 sono stati affittati alla __________;

analogamente agli spaz[…]i sul mapp. __________ dati in subaffitto allo stesso

conduttore.

Dalla

documentazione in possesso dell’autorità fiscale (prospetto di vendita, piani

stilati dallo Studio d’architettura __________ Sagl e piani contenuti nel

Messaggio no. __________ del 5.12.2018 apparso per approvazione sul bollettino

ufficiale delle leggi del 24.5.2019/22/2019[…] non vi sono stati interventi che

possano giustificare la deduzione richiesta, nemmeno parziale, inerenti la

fattura dello studio d’architettura.

[…]

Il

mapp. __________ di __________, ex __________, è stato acquistato dai

contribuenti, sicuramente desiderosi di assicurarsi il godimento dell’oggetto,

tenuto conto in modo adeguato della particolarità della costruzione, delle sue

installazioni, della posizione, degli oneri, della volumetria, degli spaz[…]i,

ecc. (informazioni contenute nel prospetto di vendita del Gruppo __________).

Lo

stabile acquistato, come pure parte [de]gli stabili in subaffitto, sono

rimasti vuoti sino al 1 giugno 2019, data in cui inizia la locazione da parte

della __________ (__________) anche se l’occupazione è ancora in divenire.

Una

prima indicazione delle trattative con l’__________ appare solo nella modifica

del contratto di locazione con il Signor __________ __________, sottoscritto il

7.3.2018. Gli accordi con l’__________ si sono conclusi nel mese di novembre

2018.

Prima

di queste date non vi è traccia che gli spazi siano stati concretamente messi

sul mercato e nemmeno il rappresentante legale ne porta le prove limitandosi ad

accenni generici “I piani allestiti sono stati utilizzati, si utilizzano e

saranno utilizzati per pubblicizzare l’affitto dell’immobile ….” (23.3.2020).

Per

i locali sfitti, analogamente a quelli subaffittati, non è stato calcolato

nessun tipo di reddito.

Gli

affitti percepiti dall’__________, comprensivi di mq 81 in subaffitto,

ammontano a sfr. 60'048.--, regolarmente imposti dal 1.6.2015 (inizio

contratto).

Le

spese effettive chieste in deduzione ammontavano a sfr. 297'615.‑

(100%).

Dopo

verifiche sono stat[i] accordati sfr. 170'775.‑; stralciato

l’ammortamento ipoteca di sfr. 75'000.-- ed i costi di gestione (Studio di

architettura - per lavori di ristrutturazione mai eseguiti - nota interna

5.12.2019 __________/RS 1 - __________/Studio Avv. __________) per un ammontare

di sfr. 51'840.--.

Quest’ultimo

ammontare è in contestazione in quanto “ritenuto non una spesa di progettazione

ma bensì per la stesura dei piani, rilievi, per capire come mettere in affitto

le parti dello stabile vuoto; ….”.

Lo stralcio dell’importo va confermato in quanto,

sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, non vi è traccia di

una vera volont[à] di affittare a terzi gli spaz[…]i acquistati e

subaffittati.

Va

inoltre modificata (reformatio in peius) la deduzione accordata relativ[a]

all’affitto versato al Signor __________ di sfr. 139'101.‑ per una

superficie di 907 mq.

[…]

Gli

spaz[…]i subaffittati, non locati a terzi, sono rimasti a disposizione dei

contribuenti anche se non occupati dagli stessi; e questo per oltre 3 anni

dall’acquisizione dell[o] stabile ex __________, __________, secondo le

modalità previste dal Gruppo __________.

Nel

corso del 2015 non vi erano trattative in corso, nemmeno con la __________, per

la cessione degli spaz[…]i acquistati e subaffittati.

[…]

I

contribuenti, sulla base della documentazione presentata il 14.9.2020, hanno

subaffittato 907 mq.

Il

contratto d’affitto stilato con l’__________ prevede l’occupazione di 130 mq di

cui 81 inerenti gli spaz[..]i subaffittati. Si ipotizza che le trattative siano

iniziate all’inizio del 2015!

Il

costo annuo degli affitti versati al Signor __________ [recte: __________]

ammonta a sfr. 139'101.‑ per 907 mq.

Il

costo annuo per gli spaz[…]i dati in affitto all’__________, mq 81, ammonta a

sfr. 12'422.‑ annui (139'101.‑ diviso 907 per 81).

Visto

quanto precede la deduzione accordata per spese di manutenzione effettiva va

ridotta a sfr. 44'096.-- (reformatio in peius). Detta deduzione è di

spettanza dei contribuenti in ragione del 50% (sfr. 22'048.--). Va

ricordato che il mapp. __________ __________ è in comproprietà”.

I. Il 18 novembre 2020,

la RA 1 presenta tempestivo ricorso contro le decisioni di tassazione dopo

reclamo IC/IFD 2015-2016-2017 lamentando l’aggravio d’imposta effettuato “con

motivazioni indecifrabili, congetture infondate e prive di prove”. Afferma

di aver “scritto al tassatore, precedentemente via mail il 20 luglio 2020

(allegato 1) ed in seguito via raccomandata in data 14 settembre 2020, per

sapere per quale motivo non intendeva accettare la deduzione del subaffitto. Se

il tassatore di seconde cure riteneva necessaria della documentazione avrebbe

potuto chiederla e metterla agli atti; sarebbe stata fornita senza ulteriore

indugio. Non vi è stata risposta ma sono giunte le decisioni su reclamo senza

averci consentito di esprimerci in merito”.

Oltre a ciò, la

rappresentante dei ricorrenti si aggrava contro l’esposizione del valore

locativo di __________, per il quale non sono state richieste maggiori

informazioni ed ulteriore documentazione. Spiega che l’immobile era stato messo

in vendita già dal 2013 “sia tramite iniziative private che tramite

intermediari professionisti” (all. 1, p. 5) e non era più stato utilizzato dagli

insorgenti nel corso degli anni 2015 e 2016.

Limitatamente al periodo

fiscale 2015, contesta la mancata deduzione dei costi sostenuti per l’allestimento

dei piani di dettaglio e dei rilievi dell’immobile ex __________. Per il

rappresentante “si trattava […] di lavori di manutenzione poiché i

contribuenti non avevano ricevuto tutta la documentazione utile per la gestione

dell’immobile al momento dell’acquisto, non si trattava di un documento di

competenza della parte venditrice. La circolare dell’amministrazione cantonale

delle contribuzioni comprende quale spesa di manutenzione i costi dell’architetto

come spesa deducibile […] I piani allestiti sono stati utilizzati, si

utilizzano e si utilizzeranno per pubblicizzare l’affitto dell’immobile e per

pianificare riparazioni e modifiche. Gli stessi piani potranno essere

utilizzati anche alla fine del contratto di locazione con la __________, per

cercare altri conduttori. In nessun caso servono o serviranno per delle

migliorie o ampliamenti o vendita dell’immobile […] La supposizione del

tassatore per cui i piani del 2015 non siano stati utilizzati è pure sbagliata.

La prestazione dello studio di architettura è stata indispensabile per poter

mettere sul mercato e promuovere le varie superfici” (all. 1, p. 6 s.).

Infine, per i tre periodi

fiscali litigiosi, lamenta la mancata deduzione delle spese legate al

subaffitto, già accettate in prima istanza. La rappresentante afferma che “[l]’istituto

bancario che ha venduto lo stabile ai contribuenti utilizzava i propri spazi

congiuntamente a quelli dello stabile adiacente di proprietà del sig. __________,

con il quale aveva siglato un contratto d’affitto già nel 1972, esso scadrà nel

2022. All’acquisto i contribuenti hanno dovuto riprendere questo

contratto, malgrado tutti gli spazi fossero vuoti (la sede della banca

si era trasferita prima della vendita). La banca, che occupava entrambi gli

stabili da più di 40 anni, aveva riconfigurato accessi, circolazioni di persone

e flussi tecnici, di entrambe le proprietà. Le 2 proprietà non sono più

indipendenti e funzionano come un unico stabile. La gestione separata dei due

stabili avrebbe richiesto una serie di interventi tecnici e architettonici

molto importanti. I contribuenti hanno dovuto riprendere il subaffitto anche

perché parte dell’ottico al piano terreno occupa la proprietà __________.

Difficilmente si sarebbe potuto disdire il contratto d’affitto all’ottico.

Inoltre questo avrebbe comportato ulteriori mancate entrate di locazione di uno

stabile quasi totalmente vuoto. Senza la superficie affittata da __________,

non si sarebbe potuto perfezionare il contratto di locazione con __________ che

richiedeva grandi superfici e l’immobile sarebbe verosimilmente tutt’ora vuoto […]

prova ne è che il contratto d’affitto per lo stabile __________ è stato

prolungato fino al 2029 per avere gli stessi termini di quello con il cantone”

(all. 1, p. 8 s.). Aggiunge che “ammettendo per denegata ipotesi solamente

la deduzione dell’affitto pagato __________ corrispondente alla superficie

subaffittata all’ottico, precisiamo [che il] calcolo utilizzato per

quantificare la parte deducibile dell’affitto __________ (in proporzione alla

superficie affittata all’ottico al piano terreno) è stato effettuato in modo

semplicistico e tendenzioso: tra le altre cose non è stata presa in

considerazione la differenza di prezzo al metro quadrato tra uffici ai piani

superiori e superfici di vendita al piano terreno di __________ __________ a __________,

che è abissale. Nel caso concreto, l’affitto al metro quadrato pagato dal

negozio __________ è il doppio di quello che pagherà __________, quindi doveva

perlomeno accettare il doppio per il subaffitto in deduzione di quanto è stato

fatto nella notificata di tassazione dopo reclamo” (all. 1, p. 10).

In via principale, la RA 1

SA chiede quindi che il ricorso sia accolto e che l’incarto sia ritornato all’RS

1 perché emetta una nuova decisione poiché “i contribuenti non hanno potuto

esporre i fatti, avere le prove e farsi chiarire la posizione dell’Autorità

fiscale in modo equo e oggettivo”.

In via subordinata, la

rappresentante dei ricorrenti postula lo stralcio del valore locativo di __________

per i periodi fiscali 2015 e 2016; la concessione per il 2015 della deduzione

della quota spettante al contribuente in relazione alla fattura dello Studio

d’architettura, ovvero fr. 25'920.‑, e, per tutti i periodi fiscali

litigiosi, la deduzione del subaffitto in ragione di fr. 69'551.‑ (quota

del ricorrente) quali spese immobiliari.

Limitatamente al periodo

fiscale 2016, nell’atto di ricorso è pure impugnata la valutazione delle quote

sociali della __________ Sagl.

L. Invitato ad esprimersi,

nelle sue osservazioni l’RS 1 propone la reiezione del ricorso “rimanda[ndo]

alla gi[à] esaustiva motivazione allegata alle varie decisioni su

reclamo”.

Puntualizza che le

Dichiarazioni d’imposta 2015-2016-2017 sono state presentate da una precedente

rappresentante e che le modifiche erano state discusse con quest’ultima prima

dell’emissione delle decisioni di tassazione.

Aggiunge che per

l’immobile di __________, dal modulo 7 presentato con la DI 2015 non si

evinceva “nessuna nota o indicazione relativa al fatto che lo stesso fosse

stato posto in vendita”.

Per il mapp. __________

RFD __________ afferma che le spese di progettazione, relative “a possibili

interventi poi non effettuati” non sono “un costo di manutenzione.

Volerlo considerare un costo per conseguire un reddito si scontra con la

mancata presentazione da parte del rappresentante degli sforzi intrapresi per

locare l’oggetto. I primi riscontri si hanno solo nel 2018”. Per quanto

riguarda invece le spese relative al subaffitto, “la decisione su reclamo

rettifica le deduzioni di questo costo concesso a torto nella decisione di base

[…] La mancata comprova effettiva degli sforzi profusi per locare gli

oggetti acquistati, rispettivamente quelli locati, ha portato alla concessione

del costo relativo alla sol[a] parte locata per i vari anni di

tassazione contestati. I contribuenti hanno assunto l’onere dell’affitto a

partire dalla data di acquisto ma non hanno presentato in sede di reclamo

documentazione a sostegno dell’impegno a partire dal 2015 per la locazione

degli spazi”.

Infine, per quanto

concerne la valutazione delle quote sociali, questa “è stata effettuata in

applicazione ai disposti della circolare n. 28 emessa dall[a] Conferenza

fiscale delle imposte del 28.8.2008 (allegato E), oltre a ciò si rileva che il

valore stesso è stato indicato in sede di dichiarazione applicando questo

metodo di calcolo (allegato F e G)”.

M.

a.

Il

24 dicembre 2020, la RA 1 SA replicava alle osservazioni dell’RS 1, chiedendo

in particolare di poter visionare gli allegati E, F e G relativi alla

valutazione delle quote sociali della __________ Sagl.

b.

Visionati

i documenti richiesti, i ricorrenti hanno ritirato “la parte di ricorso

relativa alla valutazione, per il 2016, delle quote sociali”.

Diritto

1. Ritirata la censura

relativa alla valutazione delle quote sociali della __________ Sagl, il

presente ricorso verte su tre tematiche principali: l’esposizione del valore locativo

del rustico di __________ per i periodi fiscali 2015 e 2016; la deduzione quali

spese di manutenzione, amministrazione e gestione dei costi sostenuti per

l’allestimento di piani e rilievi relativi al mapp. __________ RFD __________,

limitatamente al periodo fiscale 2015, e infine, per tutti i periodi fiscali

litigiosi, il riconoscimento quale costo per il conseguimento del reddito immobiliare

della pigione corrisposta al signor __________ per la locazione di 907 m2

dell’immobile sito sul mappale __________ RFD __________, interconnesso con

l’immobile acquistato nel 2014 dal ricorrente in comproprietà con la sorella.

Prima ancora, deve essere

esaminata la pretesa violazione del diritto di essere sentito.

I. Diritto di essere

sentito

2. 2.1.

Giusta gli articoli 208

cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche

a svantaggio del medesimo. La

pretesa del reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in

peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione

è fondata sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, Kommentar zum DBG, Vol.

I, Art. 1-48 DBG, Basilea 2019, n. 9

ad art. 135 LIFD, p. 615, con riferimento alla sentenza TF n. 2C_104/2013 e

105/2013 del 27.9.2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di

essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza,

consid. 2.3 con riferimenti).

2.2.

Nella fattispecie, la reformatio

in peius delle decisioni di tassazione IC/IFD 2015, 2016 e 2017 è stata prospettata

ai ricorrenti il 17 luglio 2020 tramite lettera inviata per Posta A Plus, di

cui hanno accusato ricezione. Come si evince dagli atti a disposizione

dell’autorità giudicante, i ricorrenti, per il tramite della loro

rappresentante, hanno esposto ‑ almeno brevemente ‑ le

loro osservazioni per posta elettronica (v. email 20.07.2020, all. 1). Agli

atti manca tuttavia la raccomandata del 14 settembre 2020, citata nell’atto di

ricorso, che verosimilmente conferma per scritto quanto già anticipato nell’e-mail

menzionato. Sia come sia, la censura sollevata dai ricorrenti riguardo al fatto

di non essersi potuti esprimere non trova riscontro nei fatti. Poiché, prima di

evadere i reclami, l’autorità di tassazione ha informato i ricorrenti della

prospettata reformatio in peius concedendo loro un termine per inoltrare

le proprie osservazioni (prolungato su richiesta della rappresentante fino al

15 settembre 2020), l’autorità di tassazione ne ha rispettato il diritto di

essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.

Non prestando il fianco a

critiche, l’operato dell’RS 1 merita pertanto di essere tutelato.

Considerandi

II. Valore locativo

3.

3.1.

Ai sensi dell’art. 20 cpv.

1.

lett. b LT è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,

segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il

contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di

proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Il secondo capoverso di

questa norma stabilisce che il valore locativo, tenuto conto della promozione

dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70

per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile

considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

La riduzione di cui al

capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo

di vacanza (art. 20 cpv. 3 LT).

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD stabilisce che è imponibile il

reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o

di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza

del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Il secondo capoverso di

questa norma dispone che il valore locativo viene stabilito tenendo contro

delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione

al domicilio del contribuente.

3.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente

rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze

esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di

riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno

(sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.). Non è

neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui l’oggetto resta

vuoto, poiché ‑ nonostante seri sforzi intrapresi ‑ non

può essere affittato oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile

2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015,

consid. 4.2; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1; DTF

72.

I 223 consid. 3).

L’uso proprio assume

invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,

nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo,

egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi

momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.;

sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per

l’imposizione del valore locativo

non è decisivo domandarsi se

l’immobile è effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo

stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di

godimento (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

3.3

In una sentenza, l’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che si può prescindere da un’imposizione

fiscale solo qualora sia comprovato che l’intenzione del contribuente di

vendere l’abitazione sia inequivocabile, sia messa in atto professionalmente,

sia chiaramente documentata e sia concreta (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23

aprile 2010, consid. 2.2).

Nella fattispecie presa in

esame, il contribuente era proprietario di una villa, che sosteneva non fosse

più abitata e solo parzialmente arredata per poter essere venduta; egli avrebbe

incaricato un amico mediatore di trovare un acquirente. L’amico in questione

avrebbe pubblicato la proposta su internet ed avrebbe mostrato l’oggetto a

diversi interessati, tuttavia senza successo. Il mediatore non aveva tuttavia

intrapreso sforzi particolari per trovare acquirenti e, d’altra parte, il

ricorrente aveva ammesso di non avere bisogno di liquidità e non aveva escluso

che la villa potesse in seguito essere abitata dalla figlia. Il Tribunale

federale ha così confermato l’imponibilità del valore locativo, avallando il

giudizio delle autorità cantonali, che avevano concluso che il ricorrente aveva

messo in vendita la casa con scarsa convinzione e che la sua preoccupazione era

di non pagare l’imposta sul valore locativo, mantenendo nel contempo aperte

tutte le opzioni (sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2).

In un altro caso, più

recente, il Tribunale federale ha addirittura confermato la decisione con cui

l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo

durante

i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente, di una

casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto conto del

rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore locativo,

l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento dell’acquisto

il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche parzialmente,

nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dall’appartamento precedentemente

occupato, di cui era inquilino (sentenza TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015,

consid. 4.3).

In una sentenza del 28

aprile 2016, infine, la Suprema Corte è giunta alla stessa conclusione

esaminando il ricorso dei due proprietari di una casa bifamiliare, per la quale

avevano dichiarato il valore locativo

del solo appartamento più piccolo,

argomentando che l’altro era rimasto vuoto dopo la morte, alla fine dell’anno

precedente, di colei che lo aveva abitato, cioè la madre dell’uno e suocera

dell’altro proprietario. L’autorità di tassazione aveva escluso che

l’appartamento fosse inabitabile e i ricorrenti non avevano provato di aver

fatto seri sforzi in vista di una sua locazione. In tal modo, si erano

riservati il diritto di utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur

non abitandolo effettivamente. Essi avevano inoltre tenuto aperte tutte le

opzioni (risanamento, ricostruzione o nuova edificazione), senza dover

rispettare un eventuale contratto di locazione (sentenza TF n. 2C_1039/2015 del

28.

aprile 2016, consid. 3.6).

In una sentenza del 29

luglio 2019, confermando la propria giurisprudenza, la Suprema Corte ha

affermato che il proprietario, che ha lasciato il suo immobile con l’intenzione

di venderlo immediatamente e che lo lascia vuoto per venderlo alle condizioni

più vantaggiose, è impossibilitato a riservarsene l’uso o a cederlo in

locazione. In tal caso, il valore locativo

non è imponibile. Non basta

tuttavia che il proprietario abbia deciso di vendere l’immobile, perché venga

meno il valore locativo, ma deve essere accertato che egli viva altrove e che

non lo occupi più egli stesso (sentenza TF n. 2C_1087/2018, in RF 74/2019 p.

804).

3.4

Rifacendosi alla citata

giurisprudenza del Tribunale federale, questa Corte ha respinto il ricorso di

due contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non avevano provato

di avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in locazione

l’appartamento gravato da un diritto di abitazione a favore della precedente

proprietaria, vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto tributario ha stabilito

che l’appartamento doveva pertanto essere considerato a loro disposizione e che

doveva loro essere imposto il valore locativo

(sentenza CDT n.

80.2016.125/126 del 14 dicembre 2016 consid. 1, in RtiD I-2017 n. 4t).

In un altro caso, la

Camera ha ritenuto giustificata l’imposizione del valore locativo

di un

appartamento situato in una casa di cui il contribuente era comproprietario,

sebbene egli avesse trasferito il domicilio in un’altra casa, “nella speranza

di poter rientrare in futuro” nella prima abitazione (sentenza CDT n.

80.2017.219/220 del 10.11.2017).

3.5

Tornando al caso in esame,

con la documentazione fornita in sede di reclamo ‑ espressamente

richiesta il 2 marzo 2020 dall’RS 1‑ i ricorrenti non sono riusciti

a dimostrare di aver intrapreso seri sforzi in vista della vendita del rustico

di __________, almeno fino alla sottoscrizione del contratto di intermediazione

immobiliare (datato 20.05.2016; all. 4). In tal modo, si sono riservati il

diritto di utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur non

abitandolo effettivamente. Rispondendo alla richiesta dell’autorità di

tassazione, sia per il periodo fiscale 2015 sia per il 2016, i ricorrenti hanno

fatto pervenire, oltre al contratto di intermediazione summenzionato, unicamente

uno scambio di email con dei possibili acquirenti del maggio 2014. In sede di

ricorso ‑ per la prima volta ‑ sono stati

presentati l’annuncio apparso su homegate.ch (stampato il 21.11.2013 alle 16:33;

all. 2) ed un altro email di un potenziale acquirente del giugno 2014 (all. 3 e

5). Come giustamente affermato dall’autorità di tassazione, i seri sforzi in

vista della vendita sono cominciati solo il 20 maggio 2016 con la

sottoscrizione del contratto di intermediazione immobiliare che ha permesso di

vendere l’immobile in breve tempo (v. rogito n. __________ del 26.08.2016 e

istanza di iscrizione a RF del 6.09.2016 [all. 6]; iscrizione a RF del

07.09.2016, v. SIFTI: ultima consultazione: 30.09.2021).

Si osservi anche che nel

Modulo 7, allegato alla DI 2015, i ricorrenti esponevano comunque un valore

locativo di fr. 1'135.‑, poi corretto dall’autorità di tassazione in

fr. 5'600.‑. Se, come sostiene il rappresentante, l’immobile fosse

già stato messo in vendita con convinzione dal 2013-2014, allora ci si può

chiedere perché esporre, seppur in misura minima, il valore locativo nel

periodo fiscale 2015.

L’accertamento del valore

locativo per l’immobile di __________ così come operato dall’RS 1 per i periodi

fiscali 2015 e 2016 merita dunque conferma. Su questo tema, il ricorso deve

essere respinto.

III. Spese di gestione e di

manutenzione immobili

4.

4.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT

ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).

La Divisione delle

contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta

“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la

Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel

frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile

2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione

delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14).

In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una

circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a

meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG,

Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume

e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza

immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali

della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale in particolare con

riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente nell’ambito

di importanti interventi di ristrutturazione.

4.2

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD,

p. 954);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.

Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire

l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle

esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

4.3

Ai

fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere

dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni

patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è

facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di

salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo

il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore

dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale.

Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni

suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in

frazioni, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non

deducibile (cfr. Circolare no. 7/2020 dell’aprile 2020, applicabile anche ai

periodi fiscali litigiosi).

Fanno

eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla

protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT; versione in

vigore nei periodi fiscali litigiosi), nei quali rientrano tutti i provvedimenti

che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di

energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza sui costi di immobili). Simili

interventi ‑ per esplicita volontà del legislatore ‑ vanno

sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono a

incrementare il valore dell’immobile (sentenza TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012

del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).

4.4

4.4.1

Ora, limitatamente al periodo

fiscale 2015, i ricorrenti chiedono di poter dedurre – poiché

ritenuti “lavori di manutenzione” ‑ i costi sopportati

per l’allestimento dei piani e dei rilievi dell’immobile ex __________ da parte

dello Studio di architettura __________ Sagl, pari a fr. 25'920.‑ (fattura

di fr. 51’840.‑ del 24.06.2015 da suddividere tra fratello e sorella,

all. 9). Il lavoro dell’architetto comportava anche “l’analisi tecnica dello

stabile e […] una consulenza su come meglio definire degli scenari

plausibili e realizzabili dal profilo tecnico, funzionale ed architettonico”.

4.4.2

Come visto, le spese di

manutenzione sono atte a preservare lo stato, conservare l’uso e mantenere la

redditività di un immobile. Secondo la Circolare DDC no. 7/2020, sono

considerate spese di manutenzione anche le spese affini (architetto, ingegnere,

perito, ecc.), segnatamente quelle relative all’onorario degli specialisti

chiamati all’intervento di manutenzione (ad es. spese di progettazione e

direzione lavori), la cui deduzione deve essere ammessa in proporzione alle

spese di intervento qualificate come manutenzione (v. Circ. DDC no. 7/2020, p.

5.

e p. 18). Nella fattispecie, dalla documentazione a disposizione

dell’autorità giudicante, nel corso del periodo fiscale litigioso non si

evincono lavori qualificabili di manutenzione (v. Modulo 7 allegato alla DI

2015.

relativo al mapp. __________ RFD __________). Infatti, dei

fr. 297'615.‑ chiesti in deduzione quali spese di manutenzione,

fr. 139'101.‑ corrispondevano al canone di locazione pagato a __________

(di cui verrà detto in seguito), fr. 75'000.‑ all’ammortamento

dell’ipoteca accesa presso __________ (non deducibile), fr. 31'674.‑

erano costi di gestione (ammessi dall’RS 1) e fr. 51'840.‑ relativi alla

fattura dello Studio d’architettura (definiti “costi gestione” da chi ha compilato

la DI 2015; v. Modulo 7).

Come giustamente sostenuto

dall’RS 1, non essendoci stati interventi qualificati di manutenzione per

l’immobile ex __________, anche le spese affini a tali lavori, ed in

particolare il costo dello Studio d’architettura, non sono proporzionalmente deducibili.

Se poi, come sostenuto nell’atto di ricorso dalla RA 1 SA “la prestazione

dello studio di architettura è stata indispensabile per poter mettere sul mercato

e promuovere le varie superfici” (v. ric., p. 7), si tratterebbe tutt’al

più di spese di miglioria di beni patrimoniali, non deducibili (art. 33 lett. d

LT; art. 34 lett. d LIFD).

Pertanto, la censura

sollevata dai ricorrenti non può essere ammessa.

IV. Deduzione canone di

locazione

5.

5.1.

Infine, per tutti i

periodi fiscali qui in contestazione, i ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta

la deduzione di fr. 139'101.‑, che corrisponde all’intero canone di

locazione pagato annualmente al signor __________ per la locazione degli spazi del

mapp. __________ RFD __________.

L’autorità di tassazione

ha sì riconosciuto la deducibilità del costo sopportato, tuttavia ne ha ridotto

l’ammontare in quanto ha considerato che l’importo di fr. 139'101.‑

è corrisposto per poter locare l’intera superficie del mapp. __________ RFD __________,

ovvero 907 m2. Nei periodi fiscali qui litigiosi, invece, unicamente

81.

m2 (dei 907 m2 locati da __________) erano stati dati

in sublocazione. Gli altri 826 m2 del mapp. __________ RFD __________

risultavano essere sfitti, come del resto la maggior parte dell’immobile ex __________

(mapp. __________ RFD __________). Tra il 2015 e il 2017, il mapp. __________

RFD __________ non aveva prodotto alcun reddito, fatta eccezione dei proventi

derivanti dalla sublocazione degli spazi all’__________. Per l’RS 1, la

deduzione richiesta era dunque da ridurre a fr. 12'422.‑, ovvero

fr. 139'101.‑ / 907 m2 x 81 m2, perché questo

era “il costo annuo per gli spaz[…]i dati in affitto all’__________”, effettivamente

sopportato dal ricorrente e dalla sorella __________.

5.2

I redditi provenienti

dalla sublocazione sono imponibili quali redditi da sostanza immobiliare. In

sé, le leggi che disciplinano le imposte dirette non prevedono la deduzione del

canone di locazione pagato dal sublocatore, quando si tratta di immobili

privati. Tuttavia, sia la legge sull’imposta federale diretta (art. 25 LIFD)

sia la legge sull’armonizzazione delle imposte cantonali e comunali (art. 9 cpv.

1.

LAID) dispongono che il reddito netto corrisponda ai proventi lordi

imponibili meno le spese d’acquisizione. Di conseguenza, la dottrina è

dell’avviso che il sublocatore abbia il diritto di dedurre i costi della

locazione quali costi per l’acquisizione del reddito. Il suo reddito netto

proveniente dalla sublocazione corrisponde infatti alla differenza fra la

pigione pagata dal sublocatario e quella pagata dallo stesso sublocatore (Locher, op. cit., n. 14 e 51a ad art. 21

DBG, p. 658 e 674; Zwahlen/Lissi

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 10 ad art. 21 DBG, p. 543; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 46 ad art. 21 DBG, p.

432; Merlino in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand, IFD, 2a ediz., Basilea

2017, n. 48 ad art. 21 LIFD, p. 509 s.).

Nel caso di una

sublocazione o di un subaffitto, il canone di locazione pagato dal sublocatore e

i relativi costi accessori costituiscono pertanto spese necessarie al

conseguimento del reddito immobiliare. D’altronde, se i proventi della

sublocazione fossero imposti senza ammettere allo stesso tempo la deduzione dei

costi necessari al loro conseguimento, ovvero del canone di locazione, sarebbe

violato il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2

Cost.) (Komor, Die

Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, tesi, Berna

2020, n. 172 ss, p. 90 s.; Egloff

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 4a ediz., Muri b. Bern 2015, n. 34 ad § 30 StG-AG, p.

537).

5.3

Ritornando al caso in

disamina, mentre i ricorrenti pretendono di dedurre dal reddito imponibile

l’intero ammontare del canone di locazione pagato, l’autorità fiscale ha

ammesso la deduzione solo della quota parte che si riferisce alla locazione

degli spazi per i quali i contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile,

cioè quelli occupati dal negozio __________.

Il Tribunale federale

esige che fra il conseguimento di un reddito e le relative spese sussista anche

un nesso di carattere temporale. In particolare, le spese professionali sono

dedotte dal reddito del lavoro solo se si riferiscono allo stesso periodo

fiscale. Sono pertanto considerate spese per il mantenimento personale e non

spese professionali quelle sostenute da una persona che lavora per la ricerca

di un nuovo posto di lavoro (sentenza 2C_860/2014 e 2C_861/2014 del 24 maggio

2016.

consid. 3.5 e giurisprudenza citata).

La deduzione del canone di

locazione quale costo per il conseguimento del reddito presuppone chiaramente che

il contribuente abbia conseguito dei proventi dalla sublocazione di immobili. Altrimenti,

manca ogni nesso fra il reddito imponibile e i costi sostenuti. È

conseguentemente escluso che i ricorrenti possano dedurre dal reddito

imponibile dei periodi fiscali litigiosi le pigioni pagate a __________ per la

locazione di spazi che essi stessi non hanno ceduto in sublocazione negli

stessi anni.

La decisione impugnata,

con cui l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il canone di locazione

limitatamente alla quota parte che si riferisce agli spazi occupati dal negozio

__________, è pertanto legittima.

5.4

Gli insorgenti lamentano

una disparità di trattamento rispetto alla comproprietaria, che avrebbe

ottenuto la deduzione dell’intero canone di locazione pagato.

A tale proposito, si deve

escludere che siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di

trattamento nell’illegalità. Per costante giurisprudenza, infatti, tale

principio può essere invocato soltanto se ci si trova in presenza di una prassi

illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr.

sentenza TF n. 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013).

Neppure i ricorrenti

pretendono che vi sia una prassi illegale generalizzata, ma si limitano a

menzionare il caso della loro comproprietaria. La ragione per cui quest’ultima

ha beneficiato di una deduzione che non le spettava è peraltro riconducibile al

fatto che, diversamente da quanto hanno fatto gli insorgenti, non ha interposto

reclamo contro le decisioni di tassazione, che avevano ammesso la deduzione non

giustificata.

5.5

In via subordinata, i

contribuenti contestano tuttavia anche il calcolo intrapreso dall’autorità di

tassazione per definire la quota parte deducibile. A loro avviso, “il

calcolo utilizzato per quantificare la parte deducibile dell’affitto __________

(in proporzione alla superficie affittata all’ottico al pian terreno) è stato

effettuato in modo semplicistico e tendenzioso [senza prendere] in

considerazione la differenza di prezzo al metro quadrato tra uffici ai piani

superiori e superfici di vendita al piano terreno in __________ a __________,

che è abissale. Nel caso concreto, l’affitto al metro quadrato pagato dal

negozio __________ è il doppio di quello che pagherà __________, quindi doveva

perlomeno accettare il doppio per il subaffitto in deduzione di quanto è stato

fatto nella notifica di tassazione dopo reclamo”.

Ora poiché il reddito (proveniente

da sublocazione) dal quale dedurre i costi (di locazione) si limita ad una

superficie di 81 m2 (e non a 907 m2), è corretto che

anche i costi sopportati siano ricondotti a 81 m2. Tuttavia, come rilevato

dagli insorgenti, il valore del metro quadrato locato all’__________ e di

quello locato alla __________ divergono sensibilmente. Semplicemente confrontando,

sulla base della documentazione versata agli atti, il canone di locazione

pagato al metro quadrato dall’__________ (fr. 571.85/m2

[fr. 74'338.25/130m2]; v. contratto di locazione del 10.09.2015)

rispetto a quello che corrisponderà a partire dal 2019 la __________ (fr. 293.50/m2

[fr. 376'000.‑/1'281 m2]; v. all. 13) appare evidente che

il calcolo effettuato dall’RS 1 risulta essere un po’ sbrigativo, perché non ha

tenuto conto delle differenze di valore delle diverse superfici locate.

Si giustificano pertanto l’annullamento

delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’RS 1 perché abbia ad

accertare nuovamente l’ammontare dei costi sostenuti dai ricorrenti per il

conseguimento del reddito da sostanza immobiliare.

6.

Di conseguenza, il

ricorso è parzialmente accolto. Le decisioni di tassazione IC/IFD 2015, 2016 e 2017

dopo reclamo sono annullate e gli atti ritornati all’RS 1 per nuova decisione.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti in ragione

di due terzi.

Ai ricorrenti è

riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è respinto, nella misura in cui concerne la violazione del diritto di

essere sentito, il valore locativo e le spese di manutenzione dell’immobile.

1.2. Nella

misura in cui il ricorso concerne la deduzione del canone di locazione, le decisioni

su reclamo sono annullate e gli atti ritornati all’RS 1 perché adotti nuove decisioni.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di 2/3 (fr. 800.‑).

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 500.‑.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: