80.2020.234
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto con la decisione che concerne la società, onere della prova
12 maggio 2021Italiano14 min
dal 1.10.2015. Dal 1.10.2020 il contribuente è partito per __________ (__________).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.234
80.2020.235
Lugano
12 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 __________,
c/o
__________, __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 novembre 2020 contro la decisione del 21 ottobre 2020 in materia di IC
e IFD 2016.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino __________, ha beneficiato di un permesso di dimora (B) a far tempo
dal 1.10.2015. Dal 1.10.2020 il contribuente è partito per __________ (__________).
Il contribuente era impiegato, nel periodo fiscale 2016, presso la __________ (attualmente
in liquidazione e della quale era amministratore unico nel 2016) e veniva
trattenuta dal suo stipendio l’imposta alla fonte.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2016, sottoscritta l’11.9.2017, il contribuente dichiarava un
reddito imponibile di fr. 10'800.- ed una sostanza imponibile di fr. 77'109.-.
C. Con
decisione di tassazione del 13.2.2019 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di
seguito UT) stabiliva, sia per l’IC che per l’IFD il reddito imponibile in fr.
90'800.- (in fr. 160'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e la
sostanza in fr. 77'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale
aggiungeva in particolare l’importo di fr. 80'000.- a titolo di altri redditi
con la seguente motivazione: “Aggiunti i
vantaggi goduti nell’ambito della __________”.
Per
quanto concerne il reddito imponibile complessivo determinante per l’aliquota,
l’UT indicava: “Aliquote maggiorate, tenuto
conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla
Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e
imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati
secondo dati accertati o presunti”.
D. Con reclamo del
21/22.2.2019 RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione contestando
l’aggiunta di altri redditi per l’importo di fr. 80'000.-. In particolare
spiegava di essere regolarmente stipendiato da __________ e non comprendeva “(…)
per quali altri costi inciderei sul conto economico della stessa”. Chiedeva
di essere sentito nel caso in cui il reclamo non fosse stato accolto.
E. Con
decisione di tassazione dopo reclamo del 21.10.2020 l’autorità fiscale
stabiliva sia per l’IC che per l’IFD il reddito imponibile in fr. 55'900.- (in
fr. 125'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.
279'000.-. In particolare, nei redditi, veniva stralciato l’importo di fr.
80'000.- a titolo di “altri redditi” e veniva tuttavia modificato con
l’aggiunta della somma di fr. 45'160.- con l’indicazione “altri redditi della
sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione:
Tenuto conto della decisione
su reclamo emessa dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, la quale
conferma la decisione di tassazione emessa in sede di prima istanza per la
società __________, visto e considerato che non è stato dato seguito alle
richieste formulate in sede di reclamo in merito all’inoltro della
documentazione richiesta.
L’autorità di tassazione
pertanto in merito al reclamo presentato dal contribuente per la sua partita
fiscale personale in data 21.02.2019 decide:
Presso la società __________
sono stati ripresi vantaggi e prestazioni a favore del contribuente per fr.
75'267.-, di conseguenza nella partita fiscale del contribuente si impone
l’esposizione come reddito del vantaggio conseguito dalla società in ragione
del 60%.
In sede di decisione su
reclamo viene inoltre aggiunto il credito vantato verso la società pari a fr.
101'989.- e le quote del pacchetto azionario detenuto al 100% dal contribuente
pari al valore nominale di fr. 100'000.-.
F. Con
ricorso 23.11.2020 (poi emendato il 27.11.2020 siccome presentato in lingua
inglese) il contribuente contesta di aver ricevuto dei vantaggi dalla __________,
indicando di aver percepito nel 2016 dalla società unicamente lo stipendio
netto mensile pari a fr. 4'705.70. Secondo l’insorgente, “la tassazione
delle persone fisiche e delle società a responsabilità limitata hanno confini
separati: non c’è stata alcuna transizione o integrazione di questi confini”.
L’autorità fiscale non avrebbe peraltro apportato alcuna prova per “(…)
dimostrare il trasferimento di presunti benefici o dividendi e nemmeno ha
spiegato come sono arrivati a tale conclusione”. Rispetto alla prima
decisione di tassazione, con la quale il vantaggio era stato commisurato in fr.
80'000.-, il contribuente spiega che l’autorità fiscale non avrebbe richiesto
alcun documento in merito. Neppure si comprende come l’UT sia giunto a tale
importo “tondo”. L’incontro richiesto per chiarire la fattispecie con
l’autorità fiscale sarebbe inoltre stato annullato. Nella decisione su reclamo,
i vantaggi sono stati determinati in fr. 75'267.-, senza che siano comprensibili
il come ed il perché l’autorità fiscale abbia deciso di imporre tale somma.
Secondo il contribuente “non ci sono informazioni credibili e valide per
concludere che [gli] sia stato concesso alcun vantaggio in qualsiasi forma”.
A suo avviso, tutte le spese dichiarate per __________ sarebbero necessarie e
giustificate. In merito alle attività della società, l’insorgente argomenta che
“le spese maggiori che l’ufficio delle imposte può considerare
ingiustificate (non ci sono informazioni chiare su ciò che l’ufficio delle
imposte considera ingiustificato) sono relative ai servizi legali e ai servizi
di recupero crediti/ gestione del portafoglio di __________ (…). Entrambe
queste società hanno dichiarato di aver fornito questi servizi a __________”.
Il ricorrente spiega poi i motivi per i quali tali servizi fossero necessari
alla __________.
Secondo il ricorrente, le
spese o la perdita economica di __________ non implicherebbe la distribuzione
dissimulata di utile all’insorgente o di dividendi. La perdita economica del
2016 sarebbe invero correlata alla “specificità del business”. In
particolare l’attività caratterizzata dalla “riscossione dei debiti” richiederebbe
del tempo per generare delle entrate.
Il ricorrente conclude
indicando di voler presentare ulteriori prove ma anche che l’autorità fiscale
deve comunicare quali spese di __________ non sono state approvate (fatture
specifiche, pagamenti o simili) e con quali modalità è stato calcolato il
vantaggio del ricorrente.
G. L’UT non ha
presentato osservazioni, limitandosi alla tramissione dell’incarto.
Diritto
1. 1.1.
L’UT di __________ ha
imposto nella partita fiscale di RI 1 la somma di 45'160.- a titolo “altri
redditi della sostanza mobiliare” ritenendo l’esistenza di
vantaggi
goduti personalmente dal contribuente e derivanti dalla __________.
Dal canto suo,
l’insorgente contesta di aver percepito vantaggi da parte della società e
lamenta, in via preliminare, una violazione del diritto di essere sentito, in
relazione alla motivazione della decisione.
L’autorità fiscale non
avrebbe specificato né documentato quali vantaggi il ricorrente avrebbe
personalmente percepito da __________.
Neppure sono illustrate le
modalità e le basi sulle quali l’UT avrebbe quantificato i vantaggi in fr.
75'267.-.
RI 1 specifica inoltre che
l’UT non deve confondere la sua partita fiscale come persona fisica con quella
della società.
1.2.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle
persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione
dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni
seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio
che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116
consid. 2; 115 Ib 238).
1.4.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale
e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.
6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
1.5.
Spetta all’autorità
fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il
carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli
elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153
consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF
2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni
valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la
società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,
oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità
fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,
spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni
contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;
2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.
5.5.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella motivazione della
decisione su reclamo del 21.10.2020, si può leggere che, in sostanza, la
ripresa di fr. 45'160.- nella partita fiscale del contribuente è legata alla
decisione su reclamo della __________, che ha riconosciuto “vantaggi e prestazioni a favore del contribuente per
fr. 75'267.-“.
2.2
Quella che a livello della
società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce
in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della
partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto
cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la
prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una
decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente
ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015
del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16
= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente
al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare
in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni
giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in
questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione
giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché
la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che
deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali
indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione
valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se
non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può
presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a
livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr.
sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen
Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],
Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur
le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
2.3
Ora, nella presente
fattispecie, l’UT si è limitato a riprendere la motivazione della decisione con
cui l’UTPG ha respinto il reclamo inerente la tassazione della società.
Poiché, come visto, la res
judicata della decisione relativa alla persona giuridica non si estende
anche alla tassazione del socio, che ha beneficiato delle prestazioni
valutabili in denaro, il ricorrente è senz’altro legittimato a contestare le
riprese che lo concernono, impugnando la tassazione della persona fisica. In
tal caso, grava ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza
e dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile.
Si è tuttavia rilevato
come la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta un’eccezione alle usuali
regole che concernono l’onere della prova, quando il socio della persona
giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso, se non contesta nel dettaglio
le riprese, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi
confronti.
Che il ricorrente sia
azionista e organo della __________ SA è fuori discussione. RI 1 è tuttora
iscritto a Registro di commercio come amministratore unico e liquidatore della
società, in liquidazione dal 18 novembre 2020. Nella stessa ragione sociale
figurano d’altronde le sue iniziali.
In queste circostanze, si
giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere
della prova. L’insorgente avrebbe dovuto prendere compiutamente posizione sulle
riprese relative ai vantaggi risultanti dalla tassazione della società. Invece,
nel reclamo del 19 febbraio 2019, si è limitato a sostenere genericamente si
essere stipendiato dalla società. L’autorità di tassazione non poteva pertanto
fare altro che respingere il reclamo, facendo riferimento alla ripresa
stabilita con la decisione, passata in giudicato, che concerne la società.
2.4
Solo nel ricorso alla
Camera di diritto tributario, l’insorgente è entrato nel merito della questione
delle riprese contestate. Lo ha fatto illustrando le attività della società e
la giustificazione commerciale dei costi che quest’ultima ha registrato. Nel
gravame, ha preso posizione anche in merito a singole fatture, inviate da
società estoni alla __________ SA.
Tenendo conto solo degli
atti dell’RS 1, non è possibile prendere posizione sulle censure del
ricorrente. Nella misura in cui la tassazione personale che lo concerne non è
ancora passata in giudicato, si giustificano l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché esamini,
insieme all’UTPG, le censure del ricorrente e adotti una nuova decisione.
3.
Secondo l’art. 231
cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di
diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario.
Nel caso in esame, il
contribuente avrebbe dovuto contestare con un reclamo circostanziato e
documentato le riprese litigiose, prima di giungere dinanzi alla Camera di
diritto tributario. In queste circostanze, nonostante l’annullamento della
decisione impugnata, si giustifica che sia posta a suo carico parte delle spese
di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2016 del
21.10.2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione,
perché adotti una nuova decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono
a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 1'000.– ).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: