80.2020.237
Violazione degli obblighi procedurali: consegna ritardata della dichiarazione, non restituzione dei termini per quarantena ordinata dall’autorità (COVID 19)
9 febbraio 2021Italiano12 min
decisione del 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.237
Lugano
9 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 novembre 2020 contro la decisione del 17 novembre 2020 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI
1 ed __________ RI 1, domiciliati a __________, inoltrato la dichiarazione
d’imposta 2019 entro il termine prorogato al 30 giugno 2020, l’RS 1 (di seguito
UT) ha inviato loro un richiamo il 16 luglio 2020. Su richiesta dei
contribuenti, gli ha poi concesso una proroga fino al 30 settembre 2020. Con
decisione del 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato,
l’autorità fiscale ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi
procedurali, avvertendoli che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta
una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Non avendo dato seguito
alla diffida, con decisione del 13 novembre 2020 l’UT ha inflitto ai
contribuenti una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 16
novembre 2020, i contribuenti hanno contestato la multa in questione,
argomentando di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2019 solo il 12 novembre
2020, in quanto sottoposti a quarantena causa Covid-19 dal 4 novembre fino al
13 novembre 2020 compreso, come documentato da un certificato medico. Oltre ad
essere stati impossibilitati all’invio della dichiarazione in formato cartaceo,
avrebbero altresì riscontrato problemi con la compilazione online della
dichiarazione. Una volta conclusa la quarantena, a loro avviso la dichiarazione
inviata il 12 novembre 2020 si sarebbe incrociata con la decisione inerente
alla multa.
L’autorità fiscale,
con decisione del 17 novembre 2020, ha respinto il reclamo, confermando il
provvedimento disciplinare del 13 novembre 2020, avendo i contribuenti inoltrato
la propria dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine prorogato. Precisava
poi che, se l’invio dei contribuenti fosse pervenuto all’ufficio entro l’ultimo
giorno utile (in questo caso l’11.11.2020) previsto per l’emissione del
provvedimento disciplinare, quest’ultimo sarebbe decaduto, mentre, se i due
invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 23 novembre 2020, i coniugi RI 1 ed __________ RI 1 postulano nuovamente
l’annullamento della multa. Ribadiscono che in data 2 novembre 2020 tutta la
famiglia è stata costretta ad una quarantena per via della positività alla
Covid-19 della moglie __________. Come già affermato in sede di reclamo, avevano
poi riscontrato problemi nella compilazione elettronica, in quanto “non [gli]
veniva rilasciata la ricevuta (molto probabilmente vi sarà anche traccia di
questi invii)”. Avevano pertanto atteso la fine della quarantena per
inoltrare la dichiarazione d’imposta.
D. Nelle sue
osservazioni del 26 novembre 2020, l’UT si riconferma nella propria posizione.
Sostiene che “il termine oltre il quale il contribuente è multabile, come
comunicato nella diffida inoltrata ai contribuenti in data 16 ottobre 2020, è a
20 giorni dalla diffida stessa, poco importa se la dichiarazione sia giunta
solo un giorno dopo la data presa come termine per l’emissione delle multe”.
Ha inoltre sostenuto che, seppur bloccati causa Covid, i contribuenti (3
persone nel nucleo famigliare) avrebbero potuto contattare l’Ufficio di
tassazione telefonicamente o tramite e-mail, “chiedendo qualche giorno di proroga
vista la situazione, proroga che sarebbe stata sicuramente concessa e avrebbe
evitato l’emissione della multa contestata”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa
il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per
analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, ai
ricorrenti è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità
fiscale la dichiarazione per il periodo fiscale 2019, entro il termine già
prorogato su loro domanda e dopo un richiamo e una diffida. Gli insorgenti
giustificano l’inosservanza del termine con l’isolamento ordinato loro dall’autorità
per motivi sanitari (Covid-19).
2.2
Secondo l’art. 198 LT, di
analogo tenore all’art. 124 LIFD:
- i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il
modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
- il
contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente
entro il termine stabilito (cpv. 2);
- il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv.
3).
Con Risoluzione
governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 7, in merito alle “Misure
a sostegno dell’economia cantonale”, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva
richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle
dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.
2.3
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono
motivi sufficienti (“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase
LT) e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.
Di analogo tenore l’art.
192.
cpv. 1 LT.
Nel caso d’invio tardivo
della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o
servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato
impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30
giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;
per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono
invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi
che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli
atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).
2.4
Come ricordato, i
contribuenti hanno chiesto una proroga, dopo essere stati richiamati. Scaduto
anche il termine prorogato, sono stati diffidati, in data 16 ottobre 2020, e
gli è stato attribuito un ulteriore termine di venti giorni, con l’avvertimento
che altrimenti gli sarebbe stata inflitta la multa per violazione degli
obblighi di procedura. La diffida è datata 16 ottobre 2020, ma è stata
notificata ai ricorrenti il 20 ottobre 2020 per posta A Plus. Il termine è
pertanto scaduto lunedì 9 novembre 2020.
I ricorrenti ritengono che
l’invio della dichiarazione solo il 12 novembre 2020 possa essere giustificato
dalla decisione dell’autorità sanitaria di porli in quarantena dal 2 all’11
novembre 2020 (secondo certificato medico della dottoressa Maria Grazia Canepa
del 3.11.2020 rilasciato a RI 1) o dal 4 al 13 novembre 2020 (secondo e-mail
della Cellula Contact Tracing COVID 19 del 4.11.2020 inviata a RI 1).
Come ha rilevato
l’autorità di tassazione, tuttavia, i contribuenti erano senz’altro in grado di
chiedere una proroga del termine, che, nel momento in cui sono stati posti in
quarantena, non era ancora scaduto. Essi hanno invece atteso la fine della
quarantena, come riconoscono nel loro ricorso, pur essendo consapevoli che nel
frattempo il termine era scaduto.
In altri termini, gli
insorgenti chiedono la restituzione di un termine, che avrebbe potuto essere
prorogato.
2.5
2.5.1
Le norme che disciplinano
la restituzione dei termini in ambito di diritto fiscale invero non sono state
modificate a seguito dell’adozione della Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(RS 818.102). Questa normativa prevede, all’art. 7, che per garantire il
funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali
costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino
alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo ad
esempio alla sospensione, la proroga o la restituzione dei termini e scadenze
stabiliti dalla legge o dalle autorità (lett. a).
2.5.2
Nel Messaggio del
12.8.2020
(in FF 2020 5797, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/5797.pdf)
a pag. 5843 vengono indicati i provvedimenti giudiziari e procedurali.
In particolare s’indica:
La presente disposizione istituisce la base legale
affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario sino al 30 settembre 2020 e
oltre, i provvedimenti in vigore volti a far fronte all’epidemia di COVID-19
possano essere prorogati o se ne possano adottare altri (sostitutivi). Questo è
necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (per
esempio per garantire la gestione dei possibili picchi di pendenze) e
rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione. L’emanazione di
tali disposizioni d’ordinanza è nuovamente soggetta alla riserva generale di
necessità e proporzionalità di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente
disegno di legge
Per quanto riguarda l’oggetto
dell’articolo 5, si tratta degli ambiti fondamentali per disciplinamenti
derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e amministrative del
diritto federale che erano o sono già oggetto degli attuali provvedimenti
fondati sul diritto di necessità.
Motivo
per il quale, non essendo state adottate disposizioni diverse, bisogna
verificare se sono dati gli estremi per una restituzione dei termini secondo
gli attuali art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. anche Genini, Vademecum fiscale ai tempi del
Coronavirus, in NF Edizione speciale Coronavirus, pag. 24).
2.6
Come già ricordato, in sé
la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5
LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere
impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine.
Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli
stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per
intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e
giurisprudenza citata).
Anche ammettendo che la
quarantena disposta dall’autorità abbia impedito ai ricorrenti di recarsi
personalmente alla posta per inviare la dichiarazione, dal certificato medico prodotto
non risulta che la malattia – perlomeno quella di RI 1, cui si riferisce il
certificato – fosse tanto grave da impedir loro di affidare ad un conoscente o
parente il compito di recarsi alla posta o perlomeno di contattare per telefono
o per e-mail l’UT, al fine di ottenere un’ulteriore proroga che, come
sottolineato nelle osservazioni del 26 novembre 2020, sarebbe stata sicuramente
concessa e avrebbe evitato l’emissione della multa contesta.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: