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Decisione

80.2020.237

Violazione degli obblighi procedurali: consegna ritardata della dichiarazione, non restituzione dei termini per quarantena ordinata dall’autorità (COVID 19)

9 febbraio 2021Italiano12 min

decisione del 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.237

Lugano

9 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 novembre 2020 contro la decisione del 17 novembre 2020 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Non avendo i coniugi RI

1 ed __________ RI 1, domiciliati a __________, inoltrato la dichiarazione

d’imposta 2019 entro il termine prorogato al 30 giugno 2020, l’RS 1 (di seguito

UT) ha inviato loro un richiamo il 16 luglio 2020. Su richiesta dei

contribuenti, gli ha poi concesso una proroga fino al 30 settembre 2020. Con

decisione del 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato,

l’autorità fiscale ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi

procedurali, avvertendoli che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta

una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Non avendo dato seguito

alla diffida, con decisione del 13 novembre 2020 l’UT ha inflitto ai

contribuenti una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi procedurali.

B. Con reclamo del 16

novembre 2020, i contribuenti hanno contestato la multa in questione,

argomentando di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2019 solo il 12 novembre

2020, in quanto sottoposti a quarantena causa Covid-19 dal 4 novembre fino al

13 novembre 2020 compreso, come documentato da un certificato medico. Oltre ad

essere stati impossibilitati all’invio della dichiarazione in formato cartaceo,

avrebbero altresì riscontrato problemi con la compilazione online della

dichiarazione. Una volta conclusa la quarantena, a loro avviso la dichiarazione

inviata il 12 novembre 2020 si sarebbe incrociata con la decisione inerente

alla multa.

L’autorità fiscale,

con decisione del 17 novembre 2020, ha respinto il reclamo, confermando il

provvedimento disciplinare del 13 novembre 2020, avendo i contribuenti inoltrato

la propria dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine prorogato. Precisava

poi che, se l’invio dei contribuenti fosse pervenuto all’ufficio entro l’ultimo

giorno utile (in questo caso l’11.11.2020) previsto per l’emissione del

provvedimento disciplinare, quest’ultimo sarebbe decaduto, mentre, se i due

invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 23 novembre 2020, i coniugi RI 1 ed __________ RI 1 postulano nuovamente

l’annullamento della multa. Ribadiscono che in data 2 novembre 2020 tutta la

famiglia è stata costretta ad una quarantena per via della positività alla

Covid-19 della moglie __________. Come già affermato in sede di reclamo, avevano

poi riscontrato problemi nella compilazione elettronica, in quanto “non [gli]

veniva rilasciata la ricevuta (molto probabilmente vi sarà anche traccia di

questi invii)”. Avevano pertanto atteso la fine della quarantena per

inoltrare la dichiarazione d’imposta.

D. Nelle sue

osservazioni del 26 novembre 2020, l’UT si riconferma nella propria posizione.

Sostiene che “il termine oltre il quale il contribuente è multabile, come

comunicato nella diffida inoltrata ai contribuenti in data 16 ottobre 2020, è a

20 giorni dalla diffida stessa, poco importa se la dichiarazione sia giunta

solo un giorno dopo la data presa come termine per l’emissione delle multe”.

Ha inoltre sostenuto che, seppur bloccati causa Covid, i contribuenti (3

persone nel nucleo famigliare) avrebbero potuto contattare l’Ufficio di

tassazione telefonicamente o tramite e-mail, “chiedendo qualche giorno di proroga

vista la situazione, proroga che sarebbe stata sicuramente concessa e avrebbe

evitato l’emissione della multa contestata”.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa

il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per

analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in disamina, ai

ricorrenti è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità

fiscale la dichiarazione per il periodo fiscale 2019, entro il termine già

prorogato su loro domanda e dopo un richiamo e una diffida. Gli insorgenti

giustificano l’inosservanza del termine con l’isolamento ordinato loro dall’autorità

per motivi sanitari (Covid-19).

2.2

Secondo l’art. 198 LT, di

analogo tenore all’art. 124 LIFD:

- i

contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,

a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il

modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

- il

contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente

entro il termine stabilito (cpv. 2);

- il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv.

3).

Con Risoluzione

governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 7, in merito alle “Misure

a sostegno dell’economia cantonale”, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha

deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva

richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle

dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.

2.3

Ai sensi dell’art. 119

cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono

motivi sufficienti (“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase

LT) e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Di analogo tenore l’art.

192.

cpv. 1 LT.

Nel caso d’invio tardivo

della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;

per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono

invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi

che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli

atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).

2.4

Come ricordato, i

contribuenti hanno chiesto una proroga, dopo essere stati richiamati. Scaduto

anche il termine prorogato, sono stati diffidati, in data 16 ottobre 2020, e

gli è stato attribuito un ulteriore termine di venti giorni, con l’avvertimento

che altrimenti gli sarebbe stata inflitta la multa per violazione degli

obblighi di procedura. La diffida è datata 16 ottobre 2020, ma è stata

notificata ai ricorrenti il 20 ottobre 2020 per posta A Plus. Il termine è

pertanto scaduto lunedì 9 novembre 2020.

I ricorrenti ritengono che

l’invio della dichiarazione solo il 12 novembre 2020 possa essere giustificato

dalla decisione dell’autorità sanitaria di porli in quarantena dal 2 all’11

novembre 2020 (secondo certificato medico della dottoressa Maria Grazia Canepa

del 3.11.2020 rilasciato a RI 1) o dal 4 al 13 novembre 2020 (secondo e-mail

della Cellula Contact Tracing COVID 19 del 4.11.2020 inviata a RI 1).

Come ha rilevato

l’autorità di tassazione, tuttavia, i contribuenti erano senz’altro in grado di

chiedere una proroga del termine, che, nel momento in cui sono stati posti in

quarantena, non era ancora scaduto. Essi hanno invece atteso la fine della

quarantena, come riconoscono nel loro ricorso, pur essendo consapevoli che nel

frattempo il termine era scaduto.

In altri termini, gli

insorgenti chiedono la restituzione di un termine, che avrebbe potuto essere

prorogato.

2.5

2.5.1

Le norme che disciplinano

la restituzione dei termini in ambito di diritto fiscale invero non sono state

modificate a seguito dell’adozione della Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(RS 818.102). Questa normativa prevede, all’art. 7, che per garantire il

funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali

costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino

alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo ad

esempio alla sospensione, la proroga o la restituzione dei termini e scadenze

stabiliti dalla legge o dalle autorità (lett. a).

2.5.2

Nel Messaggio del

12.8.2020

(in FF 2020 5797, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/5797.pdf)

a pag. 5843 vengono indicati i provvedimenti giudiziari e procedurali.

In particolare s’indica:

La presente disposizione istituisce la base legale

affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario sino al 30 settembre 2020 e

oltre, i provvedimenti in vigore volti a far fronte all’epidemia di COVID-19

possano essere prorogati o se ne possano adottare altri (sostitutivi). Questo è

necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (per

esempio per garantire la gestione dei possibili picchi di pendenze) e

rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione. L’emanazione di

tali disposizioni d’ordinanza è nuovamente soggetta alla riserva generale di

necessità e proporzionalità di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente

disegno di legge

Per quanto riguarda l’oggetto

dell’articolo 5, si tratta degli ambiti fondamentali per disciplinamenti

derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e amministrative del

diritto federale che erano o sono già oggetto degli attuali provvedimenti

fondati sul diritto di necessità.

Motivo

per il quale, non essendo state adottate disposizioni diverse, bisogna

verificare se sono dati gli estremi per una restituzione dei termini secondo

gli attuali art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. anche Genini, Vademecum fiscale ai tempi del

Coronavirus, in NF Edizione speciale Coronavirus, pag. 24).

2.6

Come già ricordato, in sé

la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5

LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere

impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine.

Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli

stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per

intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e

giurisprudenza citata).

Anche ammettendo che la

quarantena disposta dall’autorità abbia impedito ai ricorrenti di recarsi

personalmente alla posta per inviare la dichiarazione, dal certificato medico prodotto

non risulta che la malattia – perlomeno quella di RI 1, cui si riferisce il

certificato – fosse tanto grave da impedir loro di affidare ad un conoscente o

parente il compito di recarsi alla posta o perlomeno di contattare per telefono

o per e-mail l’UT, al fine di ottenere un’ulteriore proroga che, come

sottolineato nelle osservazioni del 26 novembre 2020, sarebbe stata sicuramente

concessa e avrebbe evitato l’emissione della multa contesta.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: