80.2020.246
Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, coerede estromessa da comunione ereditaria con effetto retroattivo
18 dicembre 2020Italiano7 min
inerente l’IC 2019 (periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 al 15.8.2019) veniva
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RI 1RI 1
Incarto n.
80.2020.246
Lugano
18 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 novembre 2020 contro la decisione del 25 novembre 2020 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
-RI 1 (5.12.1941) ha sposato, il 18.5.2002, __________ (__________),
padre di __________ e __________;
- __________ è deceduto il
15.8.2019, lasciando quali eredi la moglie e i due figli;
- con contratto di divisione
ereditaria tra __________ ed i figli del de cujus, sottoscritto a __________
il 5.7.2020, la vedova è stata estromessa dalla comunione ereditaria e gli
immobili, fra i quali il mapp. __________, sono stati attribuiti alla comunione
ereditaria formata da __________ e da __________ con effetto retroattivo a
partire dal giorno della morte di __________;
- per quanto concerne il periodo
fiscale 2019, RI 1 presentava alle autorità fiscali del Canton Ticino la
dichiarazione fiscale per il periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 –
15.8.2019, cioè fino al giorno del decesso del marito;
- la decisione di tassazione
inerente l’IC 2019 (periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 al 15.8.2019) veniva
notificata agli eredi di __________ il 26.8.2020;
- il 13.11.2020 l’UT di __________
notificava a RI 1 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale per il
periodo fiscale 2019, ponendo a suo carico la tassa di fr. 50.–;
- il 16/17.11.2020 RI 1
impugnava con reclamo la tassa di diffida, indicando di non essere più
proprietaria dell’immobile ubicato a __________ a far tempo dal 15.8.2019, data
a partire dalla quale proprietari era divenuta la comunione ereditaria formata
da __________ e __________, con la conseguenza che ella non era più tenuta a
presentare alcuna dichiarazione fiscale in Ticino;
- il 25.11.2020 l’UT
respingeva il reclamo, argomentando che “(…) le proprietà immobiliari in
Ticino sono passate ai figli al 21.7.2020 tramite divisione ereditaria” e
che “fino a tale data, la contribuente possiede un’interessenza ereditaria
che la rende imponibile in Ticino”;
- secondo l’autorità, la
diffida era inoltre giustificata, ritenuto come, scaduto il termine per
presentare la dichiarazione d’imposta 2019 il 30.9.2020, il 15.10.2020 fosse
stato inviato un richiamo e nel termine assegnato con il richiamo non fosse
stata né presentata la dichiarazione fiscale né richiesta una proroga;
- la dichiarazione d’imposta
sarebbe stata presentata unicamente il 17.11.2020, scaduto il termine assegnato
e dopo l’invio della diffida;
- con ricorso 30.11/2.12.2020
RI 1 contesta la decisione su reclamo, ribadendo di non essere più imponibile nel
Canton Ticino a far tempo dal 15.8.2019, così come stabilito mediante contratto
di divisione ereditaria, e di ritenere pertanto ingiustificata la tassa di
diffida di fr. 50.-;
- con osservazioni
10/11.12.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);
- il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);
- secondo gli art. 198 cpv.
Considerandi
3.
LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine;
- la legge tributaria
cantonale precisa che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30
giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−;
- per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
- la ricorrente ritiene che
di non essere più assoggettata limitatamente alle imposte nel Canton Ticino – e
quindi tenuta a presentare la dichiarazione fiscale – a far tempo dal 15.8.2019
e ciò sulla base del contratto di divisione ereditaria parziale (“Subjektiv
partieller Erbteilungsvertrag”), concluso il 5.7.2020 a __________ con gli
altri eredi di __________;
- in base al contratto di
divisione ereditaria del 5.7.2020, la moglie del de cujus è stata
estromessa dalla comunione ereditaria, formata ora unicamente da __________ e __________,
e gli immobili, tra i quali il mapp. __________ di __________ __________, sono
stati attribuiti alla comunione ereditaria (cfr. punti 10-13);
- in
particolare, al punto 13 del contratto di divisione ereditaria viene indicato:
“Der Antritt der auf Seite 1 Literas A bis E aufgeführten fünf Grundstücke
in Rechte und Pflichten, Nutzen und Gefahr erfolgt rückwirkend per Todestag 15.
August 2019”;
- dalla disamina del
Registro fondiario emerge che il trapasso di proprietà del mapp. __________ RFD
__________ è stato iscritto il 21.7.2020 e che risulta ora iscritta come
proprietaria la comunione ereditaria formata da __________ e __________;
- si tratta in ultima
analisi di stabilire se gli effetti della divisione ereditaria, che
retroagiscono al momento della morte del de cujus, debbano anche
riflettersi a livello fiscale (per il periodo di assoggettamento che va dalla
morte del de cujus al 31.12.2019);
- il Tribunale federale,
nella sentenza 2P_336/2006 del 31.10.2007 ha indicato al consid. 4.2. (cfr.
anche 2A.780/2006 del 31.10.2007, consid. 4.5.), in merito agli effetti
retroattivi di un contratto di divisione ereditaria – avvenuto in un breve
lasso di tempo tra il decesso del de cujus e il contratto di divisione
ereditaria –, che di norma le clausole retroattive non vengono riconosciute dal
diritto fiscale;
- tuttavia, nel caso
giudicato dall’Alta Corte svizzera, esisteva una stretta connessione fattuale e
temporale tra il decesso e la divisione dei beni e gli eredi si erano
preoccupati di chiarire definitivamente e rapidamente la situazione
patrimoniale, ragione per cui le variazioni del reddito e della sostanza degli
eredi, determinate dal contratto di divisione, avrebbero potuto esser fatte
risalire alla data del decesso del de cujus ed essere pertanto prese in
considerazione anche ai fini fiscali;
- in considerazione del
fatto che il contratto di divisione ereditaria è stato sottoscritto a meno di
un anno di distanza dalla morte del de cujus, che gli averi del de
cujus sono stati trasferiti in conformità al contratto di divisione
ereditaria e che, al momento dell’inoltro della diffida a RI 1 (ndr. peraltro in
precedenza membro unitamente ad altre due persone della comunione ereditaria,
dalla quale è stata estromessa), il trapasso immobiliare era già iscritto a
Registro fondiario secondo le modalità indicate dal contratto di divisione
ereditaria, nulla impedisce di far retroagire gli effetti dello stesso alla
morte del de cujus analogamente alla giurisprudenza del TF;
- ne consegue che la tassa
di diffida dev’essere annullata, ritenuto come la ricorrente non aveva più
alcun obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Ticino, non essendo più
proprietaria del fondo ubicato a __________ dal 15.8.2019.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25.11.2020 inerente la tassa di
diffida e la tassa di diffida del 13.11.2020 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- RI 1;
- ;
- .
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello:
Il
presidente: La segretaria: