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Decisione

80.2020.246

Procedura: diffida a presentare la dichiarazione, coerede estromessa da comunione ereditaria con effetto retroattivo

18 dicembre 2020Italiano7 min

inerente l’IC 2019 (periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 al 15.8.2019) veniva

Source ti.ch

RI 1RI 1

Incarto n.

80.2020.246

Lugano

18 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 novembre 2020 contro la decisione del 25 novembre 2020 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

-RI 1 (5.12.1941) ha sposato, il 18.5.2002, __________ (__________),

padre di __________ e __________;

- __________ è deceduto il

15.8.2019, lasciando quali eredi la moglie e i due figli;

- con contratto di divisione

ereditaria tra __________ ed i figli del de cujus, sottoscritto a __________

il 5.7.2020, la vedova è stata estromessa dalla comunione ereditaria e gli

immobili, fra i quali il mapp. __________, sono stati attribuiti alla comunione

ereditaria formata da __________ e da __________ con effetto retroattivo a

partire dal giorno della morte di __________;

- per quanto concerne il periodo

fiscale 2019, RI 1 presentava alle autorità fiscali del Canton Ticino la

dichiarazione fiscale per il periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 –

15.8.2019, cioè fino al giorno del decesso del marito;

- la decisione di tassazione

inerente l’IC 2019 (periodo di assoggettamento dal 1.1.2019 al 15.8.2019) veniva

notificata agli eredi di __________ il 26.8.2020;

- il 13.11.2020 l’UT di __________

notificava a RI 1 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale per il

periodo fiscale 2019, ponendo a suo carico la tassa di fr. 50.–;

- il 16/17.11.2020 RI 1

impugnava con reclamo la tassa di diffida, indicando di non essere più

proprietaria dell’immobile ubicato a __________ a far tempo dal 15.8.2019, data

a partire dalla quale proprietari era divenuta la comunione ereditaria formata

da __________ e __________, con la conseguenza che ella non era più tenuta a

presentare alcuna dichiarazione fiscale in Ticino;

- il 25.11.2020 l’UT

respingeva il reclamo, argomentando che “(…) le proprietà immobiliari in

Ticino sono passate ai figli al 21.7.2020 tramite divisione ereditaria” e

che “fino a tale data, la contribuente possiede un’interessenza ereditaria

che la rende imponibile in Ticino”;

- secondo l’autorità, la

diffida era inoltre giustificata, ritenuto come, scaduto il termine per

presentare la dichiarazione d’imposta 2019 il 30.9.2020, il 15.10.2020 fosse

stato inviato un richiamo e nel termine assegnato con il richiamo non fosse

stata né presentata la dichiarazione fiscale né richiesta una proroga;

- la dichiarazione d’imposta

sarebbe stata presentata unicamente il 17.11.2020, scaduto il termine assegnato

e dopo l’invio della diffida;

- con ricorso 30.11/2.12.2020

RI 1 contesta la decisione su reclamo, ribadendo di non essere più imponibile nel

Canton Ticino a far tempo dal 15.8.2019, così come stabilito mediante contratto

di divisione ereditaria, e di ritenere pertanto ingiustificata la tassa di

diffida di fr. 50.-;

- con osservazioni

10/11.12.2020 l’UT di __________ chiede di respingere il ricorso.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- i contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta e coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT);

- il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT);

- secondo gli art. 198 cpv.

Considerandi

3.

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine;

- la legge tributaria

cantonale precisa che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30

giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

- l’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−;

- per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

- la ricorrente ritiene che

di non essere più assoggettata limitatamente alle imposte nel Canton Ticino – e

quindi tenuta a presentare la dichiarazione fiscale – a far tempo dal 15.8.2019

e ciò sulla base del contratto di divisione ereditaria parziale (“Subjektiv

partieller Erbteilungsvertrag”), concluso il 5.7.2020 a __________ con gli

altri eredi di __________;

- in base al contratto di

divisione ereditaria del 5.7.2020, la moglie del de cujus è stata

estromessa dalla comunione ereditaria, formata ora unicamente da __________ e __________,

e gli immobili, tra i quali il mapp. __________ di __________ __________, sono

stati attribuiti alla comunione ereditaria (cfr. punti 10-13);

- in

particolare, al punto 13 del contratto di divisione ereditaria viene indicato:

“Der Antritt der auf Seite 1 Literas A bis E aufgeführten fünf Grundstücke

in Rechte und Pflichten, Nutzen und Gefahr erfolgt rückwirkend per Todestag 15.

August 2019”;

- dalla disamina del

Registro fondiario emerge che il trapasso di proprietà del mapp. __________ RFD

__________ è stato iscritto il 21.7.2020 e che risulta ora iscritta come

proprietaria la comunione ereditaria formata da __________ e __________;

- si tratta in ultima

analisi di stabilire se gli effetti della divisione ereditaria, che

retroagiscono al momento della morte del de cujus, debbano anche

riflettersi a livello fiscale (per il periodo di assoggettamento che va dalla

morte del de cujus al 31.12.2019);

- il Tribunale federale,

nella sentenza 2P_336/2006 del 31.10.2007 ha indicato al consid. 4.2. (cfr.

anche 2A.780/2006 del 31.10.2007, consid. 4.5.), in merito agli effetti

retroattivi di un contratto di divisione ereditaria – avvenuto in un breve

lasso di tempo tra il decesso del de cujus e il contratto di divisione

ereditaria –, che di norma le clausole retroattive non vengono riconosciute dal

diritto fiscale;

- tuttavia, nel caso

giudicato dall’Alta Corte svizzera, esisteva una stretta connessione fattuale e

temporale tra il decesso e la divisione dei beni e gli eredi si erano

preoccupati di chiarire definitivamente e rapidamente la situazione

patrimoniale, ragione per cui le variazioni del reddito e della sostanza degli

eredi, determinate dal contratto di divisione, avrebbero potuto esser fatte

risalire alla data del decesso del de cujus ed essere pertanto prese in

considerazione anche ai fini fiscali;

- in considerazione del

fatto che il contratto di divisione ereditaria è stato sottoscritto a meno di

un anno di distanza dalla morte del de cujus, che gli averi del de

cujus sono stati trasferiti in conformità al contratto di divisione

ereditaria e che, al momento dell’inoltro della diffida a RI 1 (ndr. peraltro in

precedenza membro unitamente ad altre due persone della comunione ereditaria,

dalla quale è stata estromessa), il trapasso immobiliare era già iscritto a

Registro fondiario secondo le modalità indicate dal contratto di divisione

ereditaria, nulla impedisce di far retroagire gli effetti dello stesso alla

morte del de cujus analogamente alla giurisprudenza del TF;

- ne consegue che la tassa

di diffida dev’essere annullata, ritenuto come la ricorrente non aveva più

alcun obbligo di presentare la dichiarazione fiscale in Ticino, non essendo più

proprietaria del fondo ubicato a __________ dal 15.8.2019.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 25.11.2020 inerente la tassa di

diffida e la tassa di diffida del 13.11.2020 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- RI 1;

- ;

- .

per

la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello:

Il

presidente: La segretaria: