80.2020.25
Procedura: tassazione d’ufficio, dichiarazione d’imposta senza alcun giustificativo, stima degli elementi imponibili, onere della prova
4 settembre 2020Italiano22 min
veniva accertato in fr. 56'000.- per l’IC ed in fr. 58'300.- per l’IFD (medesimi
Source ti.ch
RI 1RI 1
Incarti n.
80.2020.25
80.2020.26
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 (__________)
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 febbraio 2020 contro la decisione del 5 febbraio 2020 in materia di IC/IFD
2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nubile,
presentava la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2015 il 25.4.2016,
limitandosi ad indicare quale reddito l’importo di fr. 25'000.- e nessuna
sostanza. Nessun giustificativo e nessun modulo venivano annessi alla
dichiarazione fiscale.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2015 del 9.11.2016 l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano (UT), rispetto ai fr. 25'000.- di reddito dichiarati, stabiliva, dopo
una valutazione d’ufficio, il totale dei redditi in fr. 60'000.- indicando, a
giustificazione della modifica: “Aggiunta
prestazioni valutabili in denaro”.
Il reddito imponibile
veniva accertato in fr. 56'000.- per l’IC ed in fr. 58'300.- per l’IFD (medesimi
importi determinanti per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva determinata
in fr. 0.-
C. Con reclamo del
23/24.11.2016 RI 1, rappresentata da RA 1, contestava la decisione fiscale e
meglio la commisurazione dei redditi in fr. 60'000.- indicando “Perché il
reddito imponibile è quello dichiarato di fr. 25'000.-“.
D. Con scritto del
25.11.2016, trasmesso mediante invio APlus, l’UT chiedeva ai rappresentanti
della ricorrente di voler inviare la procura, che veniva prontamente compiegata
il 1°/2.12.2016.
E. Con scritto
20.12.2019, inviato mediante posta APlus, l’autorità fiscale chiedeva a RI 1 di
voler inviare la documentazione seguente, entro il 9.1.2020:
§
“Informazioni in merito al
dichiarato reddito di CHF 25'000.-, e meglio, indicare la natura dello stesso
(attività dipendente, indipendente, indennità di disoccupazione, rendita o
qualsivoglia altra fonte), e come lo stesso veniva incassato (conto corrente,
mezzi liquidi o altro, allegando le relative comprove);
§
“Indicazioni in merito alla __________
(creata nel 2016 come Sagl, ma già esistente verosimilmente come ditta
individuale sin dal 2009, secondo informazioni in possesso dell'autorità
fiscale) e alla __________;
§
“Informazioni in merito alla
creazione della società di cui sopra (atto costitutivo, bilancio di apertura/di
conferimento, bilancio e conto economico per il 2016);
§
“Documentazione a comprova dei
premi pagati all’assicurazione malattia durante il 2015”.
In calce alla richiesta la
contribuente veniva inoltre informata che, se non avesse dato seguito alla
stessa, il reclamo sarebbe stato deciso in base alla documentazione già a
disposizione dell’autorità e la decisione di prima istanza sarebbe stata
confermata.
F. Con raccomandata
28/29.1.2020 la RI 1 trasmetteva, oltre il termine assegnato alla contribuente,
il bilancio di __________, l’atto notarile di costituzione di quest’ultima
nonché il rogito relativo alla modifica della ragione sociale da __________ a __________.
La rappresentante di RI 1 specificava inoltre che il reddito pari ad € 20'000.-
era stato “(…) percepito a contanti da __________”, ed inoltre “La __________
risulta dalla modifica della ragione sociale di __________ avvenuta nel giugno
2019. Mentre la __________ è stata costituita nel giugno 2016 senza alcun
conferimento in quanto il capitale sociale di Sfr. 20'000.- è stato interamente
versato dai soci”. Per quanto riguardava i premi dell’assicurazione malattia
del 2015, la contribuente specificava come gli stessi fossero stati pagati dal
padre, __________.
G. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 5.2.2020 l’autorità fiscale
riconfermava la precedente decisione di tassazione, con la seguente
motivazione:
“Reclamo non ammesso. Avverso le decisioni di
tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2015, è stato
presentato reclamo a motivo dell’esposto reddito d’altra fonte. Per poter
esperire un accertamento che si avvicinasse quanto più possibile alla realtà,
in data 20 dicembre 2019 è stata inviata (per posta APlus) una richiesta di
documentazione recante termine 9 gennaio 2020; in calce alla stessa si rendevano
attenti i rappresentanti della contribuente che in caso d’inosservanza della
lettera, la decisione su reclamo sarebbe stata presa sulla base della
documentazione già a disposizione dell’autorità fiscale e la decisione di prima
istanza riconfermata. Constatato come ad oggi nulla sia pervenuto alla
scrivente autorità, la stessa non può far altro che respingere il reclamo.
H. Con ricorso del 13/14.2.2020
RI 1, sempre per il tramite di RA 1, contesta l’ammontare dei redditi,
stabiliti per apprezzamento da parte dell’autorità fiscale in fr. 60'000.-.
A motivazione del gravame,
la rappresentante indica: “Il reddito dichiarato di Sfr. 25'000.- è quello
percepito come indicato nella nostra raccomandata del 27 gennaio 2020 (…). Si
precisa che in data 24.12.2019 era stata richiesta ed ottenuta una proroga
telefonica al fine di estendere il termine dal 09.01.2020 fino al 29.01.2020
per l’inoltro della documentazione richiesta”.
I. Con osservazioni
del 26/28.2.2020 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata e precisa
che la contribuente si è limitata a compilare la dichiarazione d’imposta per il
2015 dichiarando un reddito di fr. 25'000.- senza tuttavia allegare alcun
giustificativo, né produrre alcun elenco titoli. Dalle informazioni reperite online,
l’autorità fiscale ha potuto concludere che la contribuente svolge un’attività
tale per cui sarebbe stata obbligata a produrre i giustificativi: per tale
ragione in assenza di qualsivoglia documento l’UT indica di aver ritenuto
corretto imporre per apprezzamento la somma di fr. 60'000.- quale reddito.
Neppure in sede di reclamo, i rappresentanti della contribuente erano riusciti
a chiarire la questione dei redditi limitandosi ad indicare che fosse sbagliato
imporre fr. 60'000.- ritenuto come “(…) il reddito imponibile è quello
dichiarato di sFr. 25'000.-“. L’UT precisa inoltre che, alla richiesta di
informazioni non era stato dato seguito entro il termine assegnato e neppure
risultava che fosse stata richiesta e concessa telefonicamente una proroga per
la presentazione degli atti richiesti.
L’autorità fiscale precisa
poi che, anche volendo considerare la risposta del 27.1.2020 e la
documentazione presentata, la situazione reddituale della contribuente non
sarebbe stata chiarita. In particolare il “(…) non meglio precisato reddito
di Fr. 25'000 è preteso essere stato percepito a contanti (Euro 20'000) dalla __________.
Pure le cifre non sono esattamente coincidenti, basti pensare che al cambio
medio dell’anno 2015 20'000 Euro corrispondono a Fr. 21'362.-“.
L’UT conclude indicando
come, neppure in sede ricorsuale sarebbe stata presentata della documentazione
utile ad accertare la natura e l’importo del reddito della contribuente.
La ricorrente non ha
replicato.
Diritto
1. Nel caso che qui ci
occupa, contestata è la commisurazione del reddito, stabilito per apprezzamento
da parte dell’autorità fiscale. L’UT, dopo aver ricevuto la dichiarazione
fiscale 2015, recante unicamente l’indicazione del reddito di fr. 25'000.-,
senza che fosse allegato alcun giustificativo di sorta, ha emanato la decisione
di tassazione stimandolo in fr. 60'000.-. Di diverso avviso la contribuente, la
quale ha sostenuto che il reddito pari ad € 20'000.- (commutato in fr. 25'000.-),
le sia stato versato, a contanti, da parte di__________.
2. 2.1.
Come rilevato anche nelle
osservazioni dell’autorità fiscale, la qui contribuente si è limitata a
consegnare il modulo 1 della dichiarazione fiscale 2015 dichiarando la somma di
fr. 25'000.- a titolo di reddito, come peraltro aveva fatto pure nel periodo
fiscale precedente, senza che il fisco eccepisse - inspiegabilmente - nulla in
merito.
2.2.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di
tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,
specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande
legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2
LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua
dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF
2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).
2.3.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che
fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
3. 3.1.
Ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.
art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non
spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione,
bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr.
STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza no.
2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37;
Chillà, Principe de la taxation
d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277,
pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli
elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli
elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati.
Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova
che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale
rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente
al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204
cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
3.2.
Giurisprudenza e dottrina sono
unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non
solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,
sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19
giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.
26 ad
art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.
art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.
cit., p. 2249, n. 46 ad
art. 130 LIFD).
3.3.
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,
sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter
essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente
anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,
consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La
tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
3.4.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.
art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta
(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD
risp. art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123
Considerandi
II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del
reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale
requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale
(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
3.5
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011
del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.6
Nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale, ricevuto il modulo di tassazione - palesemente
incompleto - avrebbe dovuto assegnare alla contribuente un congruo termine per
rimediarvi giusta gli art. 124 cpv. 3 LIFD e, nel caso in cui non avesse
presentato i moduli con allegati i necessari giustificativi, procedere, senza
indugio alcuno, ad una tassazione d’ufficio totale, rispettando dapprima la
procedura che s’impone per tale tipologia di tassazione ed in seguito, visto il
tenore del reclamo, dichiararlo immediatamente irricevibile (cfr. sentenza TF 2C_679/2016
dell’11.7.2017, consid. 4.1.3.).
Nel caso di specie ha
invece optato per la procedura ordinaria, limitandosi a valutare per apprezzamento
il reddito della contribuente.
4.
4.1.
Come esposto in precedenza
la contribuente si è limitata ad indicare, nella dichiarazione di tassazione, la
somma di fr. 25'000.- a titolo di reddito, senza specificare la fonte di tale
provento ed omettendo di allegare il giustificativo del caso. A seguito della
richiesta di documentazione del 20.12.2019, in relazione al reddito, si è così
espressa, tramite la RA 1: “Il reddito pari a Eur 20'000.- è stato percepito
a contanti da __________”.
4.2
4.2.1
Ora, la contribuente non
spiega e non precisa da quale tipo di rapporto contrattuale fosse legata, nel
2015, ad __________, società __________ della quale non fornisce ulteriori
indicazioni. RI 1 neppure precisa il tipo di attività da lei svolta. Da quanto
l’autorità fiscale è riuscita a reperire consultando vari siti internet,
sembrerebbe che la qui ricorrente sia attiva nel campo della moda quale
stilista. Ciò è avvalorato pure dallo scopo sociale della società che ha
costituito nel periodo fiscale 2016, unitamente al padre.
4.2.2
Per sua parte, RI 1 non ha
invero prodotto: né un contratto di lavoro, né un certificato di salario né un
contratto di mandato, rispettivamente una contabilità oppure una distinta delle
entrate e delle uscite atte a documentare il totale dei redditi dichiarati e a comprendere
se l’attività da lei svolta potesse essere qualificata di natura dipendente o
indipendente, ponendo così l’autorità fiscale nella posizione di richiedere i
pertinenti giustificativi e procedere alle necessarie verifiche.
A ciò va pure aggiunto che
appare quantomeno insolito percepire un reddito o un compenso a contanti, come sembra
ancor più atipico, per una persona nata nel 1975, non disporre di alcun conto
corrente, postale o altro sul quale far versare il proprio compenso legato ad
un’attività lucrativa.
4.3
L’UT, nella richiesta del
20.12.2009
chiedeva alla ricorrente informazioni in relazione alle società __________,
quest’ultima costituita nel 2016 con la ragione sociale __________ che, secondo
le autorità fiscali esisteva verosimilmente già come ditta individuale sin dal
2009.
Nella risposta presentata
dalla RA 1 veniva indicato: “(…) la __________ è stata costituita nel giugno
2016.
senza alcun conferimento in quanto il capitale sociale di Sfr. 20'000.- è
stato interamente versato dai soci”.
Dall’esame dell’incarto
relativo al periodo fiscale 2016, l’importo delle quote sociali, detenute in
misura di 19 quote sociali da fr. 1'000.- cadauna da parte di RI 1, sarebbe
stato finanziato da parte del padre, __________. Pagati dal genitore, sempre
secondo la versione della ricorrente, pure i premi di cassa malati per il 2015.
4.4
Né in sede di reclamo, né
tanto meno in sede ricorsuale la contribuente fa chiarezza sui propri elementi
di reddito e di sostanza: sicché in una simile situazione gli elementi
imponibili non possono essere accertati in mancanza di documenti attendibili. L’autorità
fiscale ha pertanto correttamente dovuto procedere ad una quantificazione per
apprezzamento. Resta ancora da valutare, se la stima operata da parte dell’UT,
che ha più che raddoppiato il reddito dichiarato possa ritenersi “coscienziosa”.
5.
5.1.
L’autorità fiscale nella
stima operata d’ufficio degli elementi imponibili deve tener conto di tutti i
dati a sua disposizione. La procedura deve comunque condurre ad una decisione
di tassazione oggettivamente difendibile. La tassazione d’ufficio, come
qualsiasi altra decisione di stima, consiste in una decisione basata su
constatazioni di fatto, apprezzate liberamente da parte dell’autorità. Anche se
si basa su supposizioni oppure dati verosimili, deve avvicinarsi il più
possibile alla realtà. Nella misura del possibile, gli elementi conosciuti di
ogni caso particolare entreranno in linea di conto come quelli per esempio
forniti da terzi secondo gli art. 127 – 129 LIFD. L’autorità può, se del caso,
procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi
necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad
esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non
si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo
dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF
2000.
II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio, come anche all’evoluzione
della situazione patrimoniale, come pure il tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, Commentaire romanda
LIFD, Basilea 2017, n. 23 ad art. 130; cfr. sentenza TF 2C_679/2016 dell’11.7.2017, consid. 4.2.2.).
5.2
L’autorità fiscale deve
procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle
valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di
dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il
contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione
in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte
di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui
imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi
procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e
giurisprudenza citata).
5.3
Ora, in un caso come
quello che ci occupa, ossia in una situazione in cui la contribuente non ha
prodotto nulla, l’autorità fiscale si trova nella posizione difficoltosa di
dover stimare i redditi e l’eventuale sostanza.
La ricorrente, che non ha
dato prova di collaborazione nel chiarire i suoi elementi imponibili, non ha
pertanto neppure permesso al fisco di procedere ad un calcolo esatto del suo
minimo di esistenza, ritenuto come la stessa non ha fornito alcuna informazione
circa i suoi costi (art. 93 LEF, cfr. consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/,
visualizzato il 3.8.2020). Non si hanno pertanto informazioni circa l’importo
da lei versato quale partecipazione al canone di locazione, rispettivamente al
pagamento degli interessi ipotecari (da ripartire proporzionalmente). Nessun
dato inoltre relativo al costo del riscaldamento e delle spese accessorie, come
nessun elemento è stato fornito circa il pagamento degli oneri sociali (cfr.
AVS, AI, IPG, assicurazione disoccupazione, cassa pensione e previdenza
professionale), le spese di trasferta ed i pasti fuori casa, nonché le spese
diverseRI 1
non ha fornito alcun elemento atto a
stabilire la sua sostanza né tantomeno i suoi redditi, come non ha indicato né
in questo periodo fiscale né in quello precedente l’elenco dei conti correnti,
rispettivamente il numerario: non è pertanto stato possibile considerare l’evoluzione
patrimoniale ed effettuare un calcolo del dispendio.
5.4
L’autorità fiscale ha
dovuto procedere a propri accertamenti: ha pertanto richiesto al Comune di
domicilio informazioni circa l’attività lucrativa svolta dalla contribuente,
senza tuttavia ottenere riscontri. L’UT ha pure effettuato dei controlli presso
la Sezione della circolazione per accertare se la contribuente avesse delle
automobili a lei intestate, senza esito positivo.
Il fisco non ha per contro
potuto richiedere un certificato di salario direttamente ad __________, __________:
la ricorrente non ha mai chiarito se l’attività da lei esercitata fosse di tipo
dipendente o indipendente.
L’accertamento effettuato
presso la banca dati del sistema del movimento della
popolazione (https://movpop.ti.ch,
consultato il 23.7.2020) ha invece permesso di stabilire che la qui ricorrente
vive con il padre, la sorella e i di lei figli.
Ad ogni modo si ricorda
che non si può esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo
dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF
2000.
II 41).
5.5
Sempre nell’ambito delle
verifiche effettuate dal fisco, l’autorità è riuscita a collegare RI 1 alla
società “__________”. Secondo una pagina, consultato il 23.7.2020) viene
infatti indicato: “__________ ospita nella sua showroom le creazioni di RI 1”,
“(…) nella sua showroom nel cuore del Quadrilatero __________, il marchio di
maglieria che fa capo a __________ ospita infatti le creazioni di RI 1,
quaranta pezzi interamente made in __________ pensati per il pubblico femminile
e distribuiti in punti vendita come __________, __________, e __________, a __________”.
, visualizzato il 3.8.2020), dal quale emerge che la stessa riveste
il ruolo di “Export Sales Manager” presso __________ dal 2009 ad oggi,
nonché è stata fondatrice e CEO di __________ dal 2009 al 2016. Inoltre la
pagina Linkedin permette di accedere al direttamente al sito web aziendale di __________,
dal quale si evince che la società detiene punti vendita in tutto il mondo e lo
showroom è ubicato nella centralissima via __________ a __________. Sempre
dalla pagina iniziale del sito __________ in calce vi è l’indicazione “__________”
che altri non è che la società della quale la qui contribuente detiene 19 quote
sociali.
Ora, è lecito concludere
che la ricorrente è da sempre stata attiva nel campo della moda RI 1 non
apporta alcun elemento contrario.
5.7
Considerato quanto sopra
indicato, il reddito di fr. 5'000.- al mese, per una persona operante nel campo
della moda, con probabili spostamenti internazionali per lavoro (v. showroom a __________
e altre boutiques nel mondo) e nella situazione come quella sopra descritta
(nella quale RI 1 non ha neppure dimostrato il pagamento degli oneri sociali)
appare più che prudenziale. Si ricorda che l’autorità fiscale, quando procede
ad una stima coscienziosa non è obbligata a scegliere, in caso di dubbio, la
soluzione più favorevole al contribuente.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: