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Decisione

80.2020.25

Procedura: tassazione d’ufficio, dichiarazione d’imposta senza alcun giustificativo, stima degli elementi imponibili, onere della prova

4 settembre 2020Italiano22 min

veniva accertato in fr. 56'000.- per l’IC ed in fr. 58'300.- per l’IFD (medesimi

Source ti.ch

RI 1RI 1

Incarti n.

80.2020.25

80.2020.26

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1 (__________)

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 febbraio 2020 contro la decisione del 5 febbraio 2020 in materia di IC/IFD

2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nubile,

presentava la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2015 il 25.4.2016,

limitandosi ad indicare quale reddito l’importo di fr. 25'000.- e nessuna

sostanza. Nessun giustificativo e nessun modulo venivano annessi alla

dichiarazione fiscale.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2015 del 9.11.2016 l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano (UT), rispetto ai fr. 25'000.- di reddito dichiarati, stabiliva, dopo

una valutazione d’ufficio, il totale dei redditi in fr. 60'000.- indicando, a

giustificazione della modifica: “Aggiunta

prestazioni valutabili in denaro”.

Il reddito imponibile

veniva accertato in fr. 56'000.- per l’IC ed in fr. 58'300.- per l’IFD (medesimi

importi determinanti per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva determinata

in fr. 0.-

C. Con reclamo del

23/24.11.2016 RI 1, rappresentata da RA 1, contestava la decisione fiscale e

meglio la commisurazione dei redditi in fr. 60'000.- indicando “Perché il

reddito imponibile è quello dichiarato di fr. 25'000.-“.

D. Con scritto del

25.11.2016, trasmesso mediante invio APlus, l’UT chiedeva ai rappresentanti

della ricorrente di voler inviare la procura, che veniva prontamente compiegata

il 1°/2.12.2016.

E. Con scritto

20.12.2019, inviato mediante posta APlus, l’autorità fiscale chiedeva a RI 1 di

voler inviare la documentazione seguente, entro il 9.1.2020:

§

“Informazioni in merito al

dichiarato reddito di CHF 25'000.-, e meglio, indicare la natura dello stesso

(attività dipendente, indipendente, indennità di disoccupazione, rendita o

qualsivoglia altra fonte), e come lo stesso veniva incassato (conto corrente,

mezzi liquidi o altro, allegando le relative comprove);

§

“Indicazioni in merito alla __________

(creata nel 2016 come Sagl, ma già esistente verosimilmente come ditta

individuale sin dal 2009, secondo informazioni in possesso dell'autorità

fiscale) e alla __________;

§

“Informazioni in merito alla

creazione della società di cui sopra (atto costitutivo, bilancio di apertura/di

conferimento, bilancio e conto economico per il 2016);

§

“Documentazione a comprova dei

premi pagati all’assicurazione malattia durante il 2015”.

In calce alla richiesta la

contribuente veniva inoltre informata che, se non avesse dato seguito alla

stessa, il reclamo sarebbe stato deciso in base alla documentazione già a

disposizione dell’autorità e la decisione di prima istanza sarebbe stata

confermata.

F. Con raccomandata

28/29.1.2020 la RI 1 trasmetteva, oltre il termine assegnato alla contribuente,

il bilancio di __________, l’atto notarile di costituzione di quest’ultima

nonché il rogito relativo alla modifica della ragione sociale da __________ a __________.

La rappresentante di RI 1 specificava inoltre che il reddito pari ad € 20'000.-

era stato “(…) percepito a contanti da __________”, ed inoltre “La __________

risulta dalla modifica della ragione sociale di __________ avvenuta nel giugno

2019. Mentre la __________ è stata costituita nel giugno 2016 senza alcun

conferimento in quanto il capitale sociale di Sfr. 20'000.- è stato interamente

versato dai soci”. Per quanto riguardava i premi dell’assicurazione malattia

del 2015, la contribuente specificava come gli stessi fossero stati pagati dal

padre, __________.

G. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 5.2.2020 l’autorità fiscale

riconfermava la precedente decisione di tassazione, con la seguente

motivazione:

“Reclamo non ammesso. Avverso le decisioni di

tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2015, è stato

presentato reclamo a motivo dell’esposto reddito d’altra fonte. Per poter

esperire un accertamento che si avvicinasse quanto più possibile alla realtà,

in data 20 dicembre 2019 è stata inviata (per posta APlus) una richiesta di

documentazione recante termine 9 gennaio 2020; in calce alla stessa si rendevano

attenti i rappresentanti della contribuente che in caso d’inosservanza della

lettera, la decisione su reclamo sarebbe stata presa sulla base della

documentazione già a disposizione dell’autorità fiscale e la decisione di prima

istanza riconfermata. Constatato come ad oggi nulla sia pervenuto alla

scrivente autorità, la stessa non può far altro che respingere il reclamo.

H. Con ricorso del 13/14.2.2020

RI 1, sempre per il tramite di RA 1, contesta l’ammontare dei redditi,

stabiliti per apprezzamento da parte dell’autorità fiscale in fr. 60'000.-.

A motivazione del gravame,

la rappresentante indica: “Il reddito dichiarato di Sfr. 25'000.- è quello

percepito come indicato nella nostra raccomandata del 27 gennaio 2020 (…). Si

precisa che in data 24.12.2019 era stata richiesta ed ottenuta una proroga

telefonica al fine di estendere il termine dal 09.01.2020 fino al 29.01.2020

per l’inoltro della documentazione richiesta”.

I. Con osservazioni

del 26/28.2.2020 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata e precisa

che la contribuente si è limitata a compilare la dichiarazione d’imposta per il

2015 dichiarando un reddito di fr. 25'000.- senza tuttavia allegare alcun

giustificativo, né produrre alcun elenco titoli. Dalle informazioni reperite online,

l’autorità fiscale ha potuto concludere che la contribuente svolge un’attività

tale per cui sarebbe stata obbligata a produrre i giustificativi: per tale

ragione in assenza di qualsivoglia documento l’UT indica di aver ritenuto

corretto imporre per apprezzamento la somma di fr. 60'000.- quale reddito.

Neppure in sede di reclamo, i rappresentanti della contribuente erano riusciti

a chiarire la questione dei redditi limitandosi ad indicare che fosse sbagliato

imporre fr. 60'000.- ritenuto come “(…) il reddito imponibile è quello

dichiarato di sFr. 25'000.-“. L’UT precisa inoltre che, alla richiesta di

informazioni non era stato dato seguito entro il termine assegnato e neppure

risultava che fosse stata richiesta e concessa telefonicamente una proroga per

la presentazione degli atti richiesti.

L’autorità fiscale precisa

poi che, anche volendo considerare la risposta del 27.1.2020 e la

documentazione presentata, la situazione reddituale della contribuente non

sarebbe stata chiarita. In particolare il “(…) non meglio precisato reddito

di Fr. 25'000 è preteso essere stato percepito a contanti (Euro 20'000) dalla __________.

Pure le cifre non sono esattamente coincidenti, basti pensare che al cambio

medio dell’anno 2015 20'000 Euro corrispondono a Fr. 21'362.-“.

L’UT conclude indicando

come, neppure in sede ricorsuale sarebbe stata presentata della documentazione

utile ad accertare la natura e l’importo del reddito della contribuente.

La ricorrente non ha

replicato.

Diritto

1. Nel caso che qui ci

occupa, contestata è la commisurazione del reddito, stabilito per apprezzamento

da parte dell’autorità fiscale. L’UT, dopo aver ricevuto la dichiarazione

fiscale 2015, recante unicamente l’indicazione del reddito di fr. 25'000.-,

senza che fosse allegato alcun giustificativo di sorta, ha emanato la decisione

di tassazione stimandolo in fr. 60'000.-. Di diverso avviso la contribuente, la

quale ha sostenuto che il reddito pari ad € 20'000.- (commutato in fr. 25'000.-),

le sia stato versato, a contanti, da parte di__________.

2. 2.1.

Come rilevato anche nelle

osservazioni dell’autorità fiscale, la qui contribuente si è limitata a

consegnare il modulo 1 della dichiarazione fiscale 2015 dichiarando la somma di

fr. 25'000.- a titolo di reddito, come peraltro aveva fatto pure nel periodo

fiscale precedente, senza che il fisco eccepisse - inspiegabilmente - nulla in

merito.

2.2.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di

tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,

specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande

legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2

LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua

dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF

2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).

2.3.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

3. 3.1.

Ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.

art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non

spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione,

bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr.

STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza no.

2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37;

Chillà, Principe de la taxation

d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277,

pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli

elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli

elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati.

Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova

che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale

rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente

al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204

cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

3.2.

Giurisprudenza e dottrina sono

unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non

solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,

sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19

giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.

26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.

art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.

cit., p. 2249, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

3.3.

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,

sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter

essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente

anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,

consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La

tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

3.4.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.

art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta

(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD

risp. art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia

motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123

Considerandi

II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del

reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale

requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale

(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

3.5

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011

del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

3.6

Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale, ricevuto il modulo di tassazione - palesemente

incompleto - avrebbe dovuto assegnare alla contribuente un congruo termine per

rimediarvi giusta gli art. 124 cpv. 3 LIFD e, nel caso in cui non avesse

presentato i moduli con allegati i necessari giustificativi, procedere, senza

indugio alcuno, ad una tassazione d’ufficio totale, rispettando dapprima la

procedura che s’impone per tale tipologia di tassazione ed in seguito, visto il

tenore del reclamo, dichiararlo immediatamente irricevibile (cfr. sentenza TF 2C_679/2016

dell’11.7.2017, consid. 4.1.3.).

Nel caso di specie ha

invece optato per la procedura ordinaria, limitandosi a valutare per apprezzamento

il reddito della contribuente.

4.

4.1.

Come esposto in precedenza

la contribuente si è limitata ad indicare, nella dichiarazione di tassazione, la

somma di fr. 25'000.- a titolo di reddito, senza specificare la fonte di tale

provento ed omettendo di allegare il giustificativo del caso. A seguito della

richiesta di documentazione del 20.12.2019, in relazione al reddito, si è così

espressa, tramite la RA 1: “Il reddito pari a Eur 20'000.- è stato percepito

a contanti da __________”.

4.2

4.2.1

Ora, la contribuente non

spiega e non precisa da quale tipo di rapporto contrattuale fosse legata, nel

2015, ad __________, società __________ della quale non fornisce ulteriori

indicazioni. RI 1 neppure precisa il tipo di attività da lei svolta. Da quanto

l’autorità fiscale è riuscita a reperire consultando vari siti internet,

sembrerebbe che la qui ricorrente sia attiva nel campo della moda quale

stilista. Ciò è avvalorato pure dallo scopo sociale della società che ha

costituito nel periodo fiscale 2016, unitamente al padre.

4.2.2

Per sua parte, RI 1 non ha

invero prodotto: né un contratto di lavoro, né un certificato di salario né un

contratto di mandato, rispettivamente una contabilità oppure una distinta delle

entrate e delle uscite atte a documentare il totale dei redditi dichiarati e a comprendere

se l’attività da lei svolta potesse essere qualificata di natura dipendente o

indipendente, ponendo così l’autorità fiscale nella posizione di richiedere i

pertinenti giustificativi e procedere alle necessarie verifiche.

A ciò va pure aggiunto che

appare quantomeno insolito percepire un reddito o un compenso a contanti, come sembra

ancor più atipico, per una persona nata nel 1975, non disporre di alcun conto

corrente, postale o altro sul quale far versare il proprio compenso legato ad

un’attività lucrativa.

4.3

L’UT, nella richiesta del

20.12.2009

chiedeva alla ricorrente informazioni in relazione alle società __________,

quest’ultima costituita nel 2016 con la ragione sociale __________ che, secondo

le autorità fiscali esisteva verosimilmente già come ditta individuale sin dal

2009.

Nella risposta presentata

dalla RA 1 veniva indicato: “(…) la __________ è stata costituita nel giugno

2016.

senza alcun conferimento in quanto il capitale sociale di Sfr. 20'000.- è

stato interamente versato dai soci”.

Dall’esame dell’incarto

relativo al periodo fiscale 2016, l’importo delle quote sociali, detenute in

misura di 19 quote sociali da fr. 1'000.- cadauna da parte di RI 1, sarebbe

stato finanziato da parte del padre, __________. Pagati dal genitore, sempre

secondo la versione della ricorrente, pure i premi di cassa malati per il 2015.

4.4

Né in sede di reclamo, né

tanto meno in sede ricorsuale la contribuente fa chiarezza sui propri elementi

di reddito e di sostanza: sicché in una simile situazione gli elementi

imponibili non possono essere accertati in mancanza di documenti attendibili. L’autorità

fiscale ha pertanto correttamente dovuto procedere ad una quantificazione per

apprezzamento. Resta ancora da valutare, se la stima operata da parte dell’UT,

che ha più che raddoppiato il reddito dichiarato possa ritenersi “coscienziosa”.

5.

5.1.

L’autorità fiscale nella

stima operata d’ufficio degli elementi imponibili deve tener conto di tutti i

dati a sua disposizione. La procedura deve comunque condurre ad una decisione

di tassazione oggettivamente difendibile. La tassazione d’ufficio, come

qualsiasi altra decisione di stima, consiste in una decisione basata su

constatazioni di fatto, apprezzate liberamente da parte dell’autorità. Anche se

si basa su supposizioni oppure dati verosimili, deve avvicinarsi il più

possibile alla realtà. Nella misura del possibile, gli elementi conosciuti di

ogni caso particolare entreranno in linea di conto come quelli per esempio

forniti da terzi secondo gli art. 127 – 129 LIFD. L’autorità può, se del caso,

procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi

necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad

esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non

si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo

dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF

2000.

II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio, come anche all’evoluzione

della situazione patrimoniale, come pure il tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, Commentaire romanda

LIFD, Basilea 2017, n. 23 ad art. 130; cfr. sentenza TF 2C_679/2016 dell’11.7.2017, consid. 4.2.2.).

5.2

L’autorità fiscale deve

procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle

valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di

dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il

contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione

in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte

di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui

imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi

procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e

giurisprudenza citata).

5.3

Ora, in un caso come

quello che ci occupa, ossia in una situazione in cui la contribuente non ha

prodotto nulla, l’autorità fiscale si trova nella posizione difficoltosa di

dover stimare i redditi e l’eventuale sostanza.

La ricorrente, che non ha

dato prova di collaborazione nel chiarire i suoi elementi imponibili, non ha

pertanto neppure permesso al fisco di procedere ad un calcolo esatto del suo

minimo di esistenza, ritenuto come la stessa non ha fornito alcuna informazione

circa i suoi costi (art. 93 LEF, cfr. consultabile al sito internet https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/,

visualizzato il 3.8.2020). Non si hanno pertanto informazioni circa l’importo

da lei versato quale partecipazione al canone di locazione, rispettivamente al

pagamento degli interessi ipotecari (da ripartire proporzionalmente). Nessun

dato inoltre relativo al costo del riscaldamento e delle spese accessorie, come

nessun elemento è stato fornito circa il pagamento degli oneri sociali (cfr.

AVS, AI, IPG, assicurazione disoccupazione, cassa pensione e previdenza

professionale), le spese di trasferta ed i pasti fuori casa, nonché le spese

diverseRI 1

non ha fornito alcun elemento atto a

stabilire la sua sostanza né tantomeno i suoi redditi, come non ha indicato né

in questo periodo fiscale né in quello precedente l’elenco dei conti correnti,

rispettivamente il numerario: non è pertanto stato possibile considerare l’evoluzione

patrimoniale ed effettuare un calcolo del dispendio.

5.4

L’autorità fiscale ha

dovuto procedere a propri accertamenti: ha pertanto richiesto al Comune di

domicilio informazioni circa l’attività lucrativa svolta dalla contribuente,

senza tuttavia ottenere riscontri. L’UT ha pure effettuato dei controlli presso

la Sezione della circolazione per accertare se la contribuente avesse delle

automobili a lei intestate, senza esito positivo.

Il fisco non ha per contro

potuto richiedere un certificato di salario direttamente ad __________, __________:

la ricorrente non ha mai chiarito se l’attività da lei esercitata fosse di tipo

dipendente o indipendente.

L’accertamento effettuato

presso la banca dati del sistema del movimento della

popolazione (https://movpop.ti.ch,

consultato il 23.7.2020) ha invece permesso di stabilire che la qui ricorrente

vive con il padre, la sorella e i di lei figli.

Ad ogni modo si ricorda

che non si può esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo

dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF

2000.

II 41).

5.5

Sempre nell’ambito delle

verifiche effettuate dal fisco, l’autorità è riuscita a collegare RI 1 alla

società “__________”. Secondo una pagina, consultato il 23.7.2020) viene

infatti indicato: “__________ ospita nella sua showroom le creazioni di RI 1”,

“(…) nella sua showroom nel cuore del Quadrilatero __________, il marchio di

maglieria che fa capo a __________ ospita infatti le creazioni di RI 1,

quaranta pezzi interamente made in __________ pensati per il pubblico femminile

e distribuiti in punti vendita come __________, __________, e __________, a __________”.

, visualizzato il 3.8.2020), dal quale emerge che la stessa riveste

il ruolo di “Export Sales Manager” presso __________ dal 2009 ad oggi,

nonché è stata fondatrice e CEO di __________ dal 2009 al 2016. Inoltre la

pagina Linkedin permette di accedere al direttamente al sito web aziendale di __________,

dal quale si evince che la società detiene punti vendita in tutto il mondo e lo

showroom è ubicato nella centralissima via __________ a __________. Sempre

dalla pagina iniziale del sito __________ in calce vi è l’indicazione “__________”

che altri non è che la società della quale la qui contribuente detiene 19 quote

sociali.

Ora, è lecito concludere

che la ricorrente è da sempre stata attiva nel campo della moda RI 1 non

apporta alcun elemento contrario.

5.7

Considerato quanto sopra

indicato, il reddito di fr. 5'000.- al mese, per una persona operante nel campo

della moda, con probabili spostamenti internazionali per lavoro (v. showroom a __________

e altre boutiques nel mondo) e nella situazione come quella sopra descritta

(nella quale RI 1 non ha neppure dimostrato il pagamento degli oneri sociali)

appare più che prudenziale. Si ricorda che l’autorità fiscale, quando procede

ad una stima coscienziosa non è obbligata a scegliere, in caso di dubbio, la

soluzione più favorevole al contribuente.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: