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Decisione

80.2020.252

Deduzioni sociali: figli agli studi, figlio residente all’estero, onere della prova, prova del trasferimento di denaro all’estero

7 luglio 2021Italiano14 min

italiana, è al beneficio di un permesso di dimora (B) dal 1.3.2017 e risiede a RI

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.252

Lugano

7 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 dicembre 2020 contro la decisione del 25 novembre 2020 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadina

italiana, è al beneficio di un permesso di dimora (B) dal 1.3.2017 e risiede a RI

1. È coniugata con __________, il quale è domiciliato a __________ (__________).

Dalla loro unione è nata la figlia __________ (__________), la quale risiede

presso il padre a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2018, la contribuente ha dichiarato un reddito

totale di fr. 22'727.– e, in particolare, ha fatto valere una deduzione

per figli agli studi di fr. 13'400.–, indicando di provvedere

integralmente al sostentamento della figlia __________, la quale, nel periodo

fiscale litigioso, era studentessa presso l’Università degli studi di __________

__________. Il reddito imponibile complessivo dichiarato ammontava dunque a

fr. 5'915.–.

B. Notificando alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 21 ottobre 2020,

l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito: UT) ha

commisurato il reddito imponibile in fr. 16'200.– (determinante per

l’aliquota fr. 48'900.–) per l’IC e fr. 15'800.– (determinante per

l’aliquota fr. 46'800.–) per l’IFD. Ha negato in particolare la deduzione per

figli agli studi, argomentando che difettavano i requisiti di legge.

C. La contribuente ha

impugnato la suddetta decisione con reclamo del 26 ottobre 2020, con il quale

ha postulato il riconoscimento della deduzione di fr. 13'400.–. rilevato

che sua figlia risiedeva nel comune di __________ e studiava a __________

(distanza 126 km), dove aveva una stanza in affitto, la reclamante ha sostenuto

di dover sostenere e finanziare “le sue spese: affitto della stanza, tasse

scolastiche, libri, cibo, vestiti, ecc.”.

D. In data 25 novembre

2020, l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo della

contribuente, accordandole le seguenti deduzioni sociali:

·

a livello cantonale,

fr. 11'100.– per “deduzione per ogni figlio a carico”, tenendo in

considerazione i costi di formazione inferiori rispetto a quelli presso atenei

svizzeri;

·

a livello federale,

fr. 6'500.– a titolo di “deduzione per ogni figlio a carico”,

corrispondente all’importo massimo previsto dalla LIFD.

Il

reddito imponibile è stato così stabilito in fr. 12'500.– (determinante per

l’aliquota fr. 37'800.–) per l’IC e in fr. 13'600.– (determinante per

l’aliquota fr. 40'300.–).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha nuovamente postulato la

deduzione dell.mporto di fr. 13'400.– per figli agli studi e la

conseguente rettifica del reddito imponibile, dell’importo determinante per

l’aliquota, nonché dell’aliquota stessa.

F. Nelle proprie

osservazioni del 15 dicembre 2020, l’autorità di tassazione propone le seguenti

considerazioni:

·

Per economia di giudizio,

nell’evasione del reclamo 2018 l’ufficio di tassazione non ha ritenuto

opportuno chiedere la comprova del pagamento di un alloggio nei pressi dell’ __________

e questo in considerazione delle esigue entrate dichiarate dalla ricorrente

(Fr. 19'926), tra le altre cose non totalmente comprovate con l’inoltro

della relativa documentazione.

·

Nell’esame della problematica, si

è infatti ritenuto che la deduzione di Fr. 11'100.– (figli a carico)

coprisse tutte le spese rimaste a carico dei genitori e questo in funzione

delle entrate complessive dichiarate.

Diritto

1. La formulazione e la

motivazione del ricorso sono ai limiti della ricevibilità. La ricorrente chiede

dapprima di concederle la deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.– per

l’imposta cantonale, riproponendo gli argomenti già addotti con il reclamo. Definisce

poi “non corrette… la determinante per l’aliquota 37'800 e l’aliquota

1.8665%”.

Per quanto concerne il

primo aspetto, si tratta di verificare se, oltre alla deduzione per figli a

carico, già ammessa, l’insorgente abbia diritto anche a quella per figli agli

studi, prevista solo dal diritto cantonale.

Per quanto concerne la

questione dell’aliquota, la ricorrente non spiega in alcun modo perché ritenga

“non corretta” l’aliquota applicata. Si può supporre che non comprenda la

differenza fra reddito imponibile e reddito determinante per l’aliquota.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 34 cpv. 1

lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al

ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che,

senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13’400.– secondo

le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi

supplementari sopportati.

2.2

Il

decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 del Consiglio di Stato concernente

l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018,

all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.

fr. 1’200.- se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola

o del luogo di formazione;

2.

fr. 1’900.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede

della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori

Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13’400.– se

il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del

decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.–

l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi

superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza

del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera

deduzione.

2.3

La Circolare n. 4/2008

della Divisione delle contribuzioni per le "deduzioni per figli agli

studi" giusta l’art. 34 LT stabilisce al primo punto i presupposti

perché un contribuente possa beneficiare di una simile deduzione.

In particolare viene indicato

che la deduzione non è accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli

che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell’obbligo ma unicamente ai

contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi.

Al quarto punto viene poi

indicata la ripartizione della deduzione da effettuarsi tra coniugi, nel caso

in cui uno viva all’estero e l’altro in Ticino. In questa circostanza, se il

coniuge in Ticino viene tassato in base ai propri fattori di reddito e di

sostanza, la deduzione va ammessa proporzionalmente ai redditi netti.

3.

Nella procedura

fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è

tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1

in fine).

Come ha ripetutamente

avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali

le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la

prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in

particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e

che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del

sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997

B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008

n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).

4.

4.1.

Secondo la ricorrente, sua

figlia __________ sarebbe residente nella casa del padre a __________, ma a far

tempo dall’inizio dei suoi studi universitari (2017) disporrebbe di “una stanza

in affitto” a __________, così da evitare di percorrere quotidianamente 126 km

(ovvero la distanza tra __________ e __________). La contribuente ha inoltre

dichiarato che la figlia si reca dal padre unicamente un paio di volte al mese.

In considerazione della

distanza fra il luogo di residenza e la città dove la giovane studia si

giustificherebbe il riconoscimento della deduzione massima, ovvero

fr. 13'400.–.

4.2

Nonostante il rigore della

giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’onere della prova, l’autorità

di tassazione ha concesso alla ricorrente la deduzione per figli a carico, sia

per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta, senza chiederle

alcuna prova documentale dei versamenti di cui sua figlia avrebbe beneficiato. L’Ufficio

di tassazione ha in tal modo ammesso che la contribuente abbia contribuito,

nella misura di almeno fr. 11'100.–, al mantenimento della figlia, pur non

essendo stata fornita alcuna prova in tal senso.

Con il ricorso, la

contribuente pretende che le sia riconosciuta anche la deduzione per figli agli

studi, nella misura di fr. 13'400.–. Come già nel suo reclamo contro la

decisione di tassazione, si limita tuttavia ad affermare di provvedere al

finanziamento delle sue spese, senza allegare il benché minimo giustificativo.

Fra l’altro, non si comprende come possa aver pagato sia un “affitto della

stanza” sia le “spese condominiali”, quando si tratta di due costi che

dovrebbero escludersi a vicenda.

4.3

Come accennato, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale la ricorrente avrebbe dovuto allegare la

prova del trasferimento di denaro dalla Svizzera all’estero sul conto della

figlia. Invece, non ha neppure provato l’esistenza di un contratto di locazione,

il pagamento delle tasse universitarie, così come di tutti gli altri costi

sostenuti per il mantenimento agli studi.

È vero che l’Ufficio di

tassazione non le ha espressamente richiesto di comprovare i versamenti in

questione. Come ricordato, tuttavia, nelle sue osservazioni del 15 dicembre

2020, l’autorità fiscale ha spiegato di avervi rinunciato “per economia di

giudizio”, ritenendo che l’importo ammesso in deduzione fosse già generoso,

tenendo conto del suo modesto reddito imponibile.

Neppure dopo aver preso

atto delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione la ricorrente ha ritenuto di

dover produrre alcun giustificativo. In queste circostanze, non si può che

rilevare come la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha

riconosciuto alla contribuente la deduzione per figli a carico, appare

estremamente generosa, in mancanza di ogni prova del mantenimento della figlia.

In ogni caso, non vi sono le condizioni per ammettere anche l’ulteriore

deduzione per figli agli studi.

4.4

D’altronde, la ricorrente

ha dichiarato di percepire redditi per fr. 22'727.– annui (recte

fr. 19'926.–). Non è pertanto verosimile che, a fronte delle sue entrate

(esigue), possa spendere fr. 24'500.– (fr. 11'100.– +

fr. 13'400.–) per il mantenimento agli studi della figlia. Per di più,

bisogna anche tenere in considerazione che il costo degli studi a __________ è

indubbiamente inferiore rispetto ai costi in Svizzera.

4.5

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione dell’UT di non riconoscere la

deduzione per figli agli studi per il calcolo dell’imposta cantonale appare

pertanto giustificata.

5.

5.1.

Come accennato,

l’insorgente censura pure, in modo del tutto generico, l’aliquota applicata per

il calcolo dell’imposta cantonale.

5.2

Sia il diritto federale

(art. 9 cpv. 1 LIFD) sia quello cantonale (art. 8 cpv. 1 LT) prevedono che il

reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto venga cumulato,

qualunque sia il regime dei beni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il cumulo dei redditi trova la sua giustificazione nel principio

dell'imposizione secondo la capacità economica (complessiva) dei coniugi (art.

127.

cpv. 2 Cost.). Sia dal punto di vista civilistico che da quello economico,

i coniugi costituiscono quindi una certa unità; la capacità economica di un

coniuge è definita anche dal reddito (e dalla sostanza) dell'altro; la

situazione economica di un coniuge senza redditi non è dunque paragonabile con

quella di una persona senza redditi che non è sposata (sentenza del TF

2C_810/2015 e 2C_811/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 4.1, con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

Diversa è invece la

situazione quando solo uno dei coniugi risiede in Svizzera mentre l'altro ha il

suo domicilio fiscale principale all'estero. In un simile caso, i redditi non

vengono infatti addizionati, in quanto il cumulo ai sensi dell'art. 9 cpv. 1

LIFD presuppone che entrambi i coniugi sottostiano alla sovranità fiscale

elvetica, e il coniuge che risiede in Svizzera è assoggettato in maniera

indipendente. In base a una consolidata giurisprudenza, giustificata sempre

dalla volontà di tenere in considerazione l'effettiva capacità contributiva

della persona con domicilio fiscale in Svizzera, per tutto il tempo in cui

sussiste una comunione domestica il coniuge imposto individualmente in Svizzera

va però tassato con la tariffa per i coniugi, che è determinata tenendo conto

dei proventi del coniuge che risiede all'estero (sentenza del TF 2C_810/2015 e

2C_811/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e

dottrina).

5.3

Sulla base della normativa

appena esposta, l’autorità di tassazione ha calcolato l’imposta della

ricorrente, considerando nella determinazione del suo reddito imponibile solo i

suoi proventi, ma ha tenuto conto anche dei redditi del coniuge, residente in Italia,

per quanto concerne la determinazione dell’aliquota.

Anche in questo caso,

l’Ufficio di tassazione ha proceduto ad una stima, non avendo la contribuente

prodotto alcun documento concernente il reddito imponibile del marito.

Secondo l’art. 196 LT, le

autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o

di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è

perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre

la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente. Questa regola vale

evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri,

determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine

d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori

non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima, ritenuto che in

mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote

massime (cfr., fra le altre, le sentenze del Tribunale federale n. 2C_340/2007

del 22 gennaio 2008; n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n.

16t).

Anche in questo caso,

l’autorità fiscale ha proceduto in modo estremamente prudenziale. Infatti, non

solo non ha applicato le aliquote massime ma ha stimato in fr. 35'000.– i

redditi in Italia.

La “dichiarazione

sostitutiva di certificazione”, sottoscritta dal marito della ricorrente e

allegata al ricorso, con la quale __________ dichiara di aver conseguito un

reddito netto di € 7'072.–, non costituisce un valido documento fiscale.

5.4

Anche su questo aspetto la

decisione si rivela pertanto legittima.

6.

Il ricorso è

integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di Tenero-Contra.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: