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Decisione

80.2020.260

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio, rinuncia alla carriera di quadro, decisione non sufficientemente motivata

9 agosto 2021Italiano10 min

A. RI 1 (nato il

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.260

Lugano

9 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 ottobre 2020 contro la decisione del 30 settembre 2020 in materia di tassa

d’esenzione dall’obbligo militare.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (nato il

10.7.1995) è incorporato nel battaglione fanteria montagna 30/1 e dal 2.7.2016

riveste il grado di appuntato capo.

Non avendo prestato alcun

giorno di servizio nel corso del 2018, con decisione del 31.7.2020. RS 1 ha

posto a suo carico la tassa di esenzione dall’obbligo militare, commisurata in

fr. 825.75.

B. Con reclamo del

30.8.2020, RI 1 ha contestato la tassa in questione, argomentando di non avere

mai chiesto di posticipare il servizio militare ma di non essere stato chiamato

in servizio dall’esercito. Ha affermato di aver svolto la “formazione

militare” nel 2016, di essere poi stato “obbligato all’avanzamento”,

ma di essere poi stato “mandato a casa” con la promessa che avrebbe

“finito il servizio con il [suo] attuale grado”. Nel corso del 2018 avrebbe

“chiamato l’esercito per capire il motivo per il quale… non foss[e] stato

chiamato né per il 2017 e nel 2018”, apprendendo che la causa era “un

errore di chi gestisce l’amministrazione, il quale non [lo] aveva tolto dal

servizio d’avanzamento”. Avrebbe allora inviato una raccomandata

(3.9.2019), chiedendo di essere cancellato “da chi doveva avanzare”, e

avrebbe poi ricevuto “prima l’annullamento dell’avanzamento e poi la tassa

militare da pagare per il 2017”. La tassa per il 2017 sarebbe poi stata

annullata, essendo il suo mancato servizio dovuto a “un errore

dell’amministrazione militare”. Chiedeva pertanto l’annullamento anche

della tassa per il 2018, essendo stato egli stesso a sollecitare una chiamata a

svolgere i corsi di ripetizione.

C. Il RS 1 ha respinto

il reclamo, con decisione del 30.9.2020, così motivata:

Come si evince dal sistema di

gestione dei giorni di servizio dell'esercito PISA lei ha iniziato la SR nel

2016, dopo aver svolto una parte di servizio d'avanzamento ha rimandato il

servizio di promozione all'anno 2019.

Visto

che nel frattempo ha abbandonato la carriera di quadro, come previsto dalle

direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni — Tassa

d'esenzione dall'obbligo militare — i militi che negli anni durante i quali non

hanno effettuato un corso di ripetizione in quanto risultavano «protetti» a

seguito della carriera prevista, devono pagare le relative tasse ai sensi

dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO.

Se,

a torto, nel 2017 la tassa emessa è stata annullata, per il 2018 tenuto

conto delle disposizioni legali in vigore la stessa va mantenuta ed il reclamo

è quindi respinto.

Va da sé che al momento in cui

avrà effettuato i 25 giorni che ancora le mancano per completare il servizio

obbligatorio, le tasse pagate saranno rimborsate.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di dover

pagare la tassa d’esenzione per il 2018. Definisce errata la frase, contenuta

nella decisione impugnata, secondo cui egli stesso avrebbe “rimandato il

servizio di promozione all’anno 2019”, non avendo invece “richiesto nessun

posticipo del [suo] servizio di promozione”. Al contrario, terminato il suo

servizio militare nel 2016, il maggiore __________ gli avrebbe riferito che non

avrebbe “prosegui[t]o il servizio d’avanzamento”, ma che avrebbe “continuato

i [suoi] restanti giorni con il grado che avev[a] acquistato fino a quel

momento”. L’insorgente sostiene che l’esercito stesso si sarebbe “dimenticato

di toglier[lo] tra chi doveva fare avanzamento e dunque chiamar[lo] per gli

anni a seguire (2017 e 2018) per cominciare i corsi RIP”. Si sarebbe poi

fatto parte diligente egli stesso nel corso del 2018, chiedendo di poter

iniziare i corsi di ripetizione. Chiede infine che l’esercito produca “copia

di un documento che dimostri che [egli] h[a] chiesto di posticipare il servizio

d’avanzamento”.

E. Né il RS 1 né l’PI 2hanno

presentato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 59 cpv. 1

della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità

svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

Chi invece non presta

servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il

differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui

riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

La tassa d’esenzione

dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo

di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio

militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di

trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 con numerosi

riferimenti giurisprudenziali).

1.2.

Conformemente all’art. 1

LTEO, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando

servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa

sostitutiva. Detta tassa è in particolare dovuta dagli uomini assoggettati agli

obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di

un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile (art. 2 cpv. 1

LTEO), non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti

come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO, nella versione

in vigore fino al 31.12.2018). Si considera che il servizio militare non è

prestato quando, tra l'altro, l'obbligato al servizio non compie il servizio

militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale

incorporazione, grado, funzione ed età (art. 8 cpv. 1 LTEO, nella versione in

vigore fino al 31.12.2018).

L’obbligato al servizio

non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi

militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non

inerenti alla sua persona (art. 8 cpv. 2 LTEO, nella versione in vigore fino al

31.12.2018).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente ha svolto la scuola reclute nel 2016. Non ha poi svolto alcun

servizio militare negli anni 2017 e 2018. La ragione per cui non è stato

chiamato a corsi di ripetizione è controversa. Secondo l’autorità di

tassazione, avrebbe intrapreso la carriera di quadro dell’esercito. In

particolare, avrebbe “svolto una parte di servizio d’avanzamento” e avrebbe

in seguito “rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”, per poi

abbandonare la carriera di quadro. L’insorgente contesta invece di aver

rimandato il servizio di promozione al 2019 e sostiene di essere stato “mandato

a casa” poco prima di ricevere il grado e che già a tale momento gli era

stato “confermato che [lui] non avre[bbe] mai dovuto finire l’avanzamento ma

che avre[bbe] finito il servizio con il [suo] attuale grado”. La sua

mancata convocazione ai corsi di ripetizione del 2017 e nel 2018 dipenderebbe

pertanto “da un errore di chi gestisce l’amministrazione”, che non lo

avrebbe “tolto dal servizio d’avanzamento”.

2.2

Per giustificare

l’assoggettamento del ricorrente alla tassa d’esenzione per il 2018, il RS 1 ha

fatto riferimento alle “direttive emanate dall'Amministrazione federale

delle contribuzioni - Tassa d'esenzione dall'obbligo militare”, secondo cui

“i militi che negli anni durante i quali non hanno effettuato un corso di

ripetizione in quanto risultavano «protetti» a seguito della carriera prevista,

devono pagare le relative tasse ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO” (cfr.

decisione su reclamo).

Agli atti sono reperibili

unicamente due pagine, estratte da un documento in lingua francese, che consta

di 36 pagine e del quale tuttavia non si conoscono né il titolo né la

provenienza. Il capitolo in questione è il tredicesimo e si intitola “Pool

d’instruction pour aspirants cadres, militaires abandonnant la carrière de

cadre”. Nello stesso, si legge che i militari “qui ont reçu une

proposition pour un perfectionnement” sarebbero esentati dalla tassa, pur

non svolgendo i corsi di ripetizione, poiché non avrebbe senso obbligarli a

sottoporsi a “des services d’instruction… non pas dans la fonction finale du

militaire, mais dans un grade inférieur”. A partire dall’anno successivo a

quello in cui “la fonction finale est définitivement prise”, il milite

sarebbe nuovamente tenuto a sottoporsi annualmente ai corsi di ripetizione oppure

a pagare la tassa d’esenzione (documento citato, pagina 27, n. 102). Della

descritta “protezione” durante il servizio di promozione non dovrebbe tuttavia

beneficiare, secondo il documento in questione, “le militaire qui, après

avoir débuté une carrière de cadre, la termine avec un grade de la troupe”.

I militari che, per qualunque ragione, abbandonano la carriera di quadri devono

quindi “payer (rattraper) les taxes d’exemption pour les services

obligatoires qu’ils n’ont pas accomplis” (documento citato, pagina 27, n.

104).

2.3

Che il ricorrente non

abbia svolto corsi di ripetizione nel corso del 2018 non è contestato. Non è

tuttavia chiaro per quali ragioni ciò sia avvenuto. Il RS 1, nella decisione

con cui ha respinto il reclamo, non ha preso posizione in merito

all’affermazione del contribuente, secondo cui egli sarebbe stato congedato

dalla scuola reclute senza impegnarsi a intraprendere una carriera di quadro.

La motivazione si limita a ribadire che avrebbe svolto “una parte

d’avanzamento” è rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”.

Agli atti non si trova

tuttavia alcun documento che permetta di chiarire lo svolgimento dei fatti e,

in particolare, se sia vero che l’insorgente avesse già rinunciato nel 2016

alla carriera di quadro. Se ciò fosse vero, l’autorità non spiega per quale

ragione non lo abbia convocato per i corsi di ripetizione.

2.4

D’altra parte, non è

chiaro in quale misura il fatto che RI 1 avesse rinunciato alla carriera fin

dal 2016 abbia ripercussioni sull’esito del ricorso.

Come si evince dal

documento prodotto dal RS 1, la prassi delle autorità di tassazione ammette che

a determinate condizioni il milite non sia soggetto al pagamento della tassa

d’esenzione, nonostante che non abbia svolto corsi di ripetizione. Si tratta,

in particolare, del caso in cui il militare ha intrapreso la formazione per

diventare quadro.

In primo luogo, non è

chiaro su quali basi legali sia fondata la prassi in questione.

L’unico articolo di legge

citato nella decisione impugnata è l’art. 3 cpv. 4 LTEO, secondo cui, per gli

obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente

all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare,

l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno

completato la scuola reclute, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto

25.

anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare.

L’articolo in questione è

tuttavia entrato in vigore il 1.1.2019 (RU 2018 3269) e non è pertanto

applicabile nel caso in esame, che concerne la tassa d’esenzione per l’anno

2018.

D’altra parte, come

anticipato, l’autorità di tassazione non ha prodotto le “direttive”, cui ha

fatto riferimento nella decisione impugnata, ma si è limitata ad allegare agli

atti copia di due pagine di un documento non pubblicato, che contiene dei

riferimenti all’art. 3 cpv. 4 LTEO. Anche la prassi in questione si applica

verosimilmente a partire dal 1.1.2019.

Ne consegue che anche le

argomentazioni giuridiche, contenute nella decisione con cui è stato respinto

il reclamo, non sono esaurienti.

2.5

Perché la Camera di

diritto tributario possa pronunciarsi sul ricorso del contribuente, si richiede

pertanto una decisione motivata in modo esaustivo e la produzione, da parte del

RS 1, di tutti gli atti necessari per definire la fattispecie litigiosa.

3.

La decisione

impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché

adotti una nuova decisione motivata.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art.

31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione del 30

settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una

nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: