80.2020.260
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, mancato servizio, rinuncia alla carriera di quadro, decisione non sufficientemente motivata
9 agosto 2021Italiano10 min
A. RI 1 (nato il
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.260
Lugano
9 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 ottobre 2020 contro la decisione del 30 settembre 2020 in materia di tassa
d’esenzione dall’obbligo militare.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (nato il
10.7.1995) è incorporato nel battaglione fanteria montagna 30/1 e dal 2.7.2016
riveste il grado di appuntato capo.
Non avendo prestato alcun
giorno di servizio nel corso del 2018, con decisione del 31.7.2020. RS 1 ha
posto a suo carico la tassa di esenzione dall’obbligo militare, commisurata in
fr. 825.75.
B. Con reclamo del
30.8.2020, RI 1 ha contestato la tassa in questione, argomentando di non avere
mai chiesto di posticipare il servizio militare ma di non essere stato chiamato
in servizio dall’esercito. Ha affermato di aver svolto la “formazione
militare” nel 2016, di essere poi stato “obbligato all’avanzamento”,
ma di essere poi stato “mandato a casa” con la promessa che avrebbe
“finito il servizio con il [suo] attuale grado”. Nel corso del 2018 avrebbe
“chiamato l’esercito per capire il motivo per il quale… non foss[e] stato
chiamato né per il 2017 e nel 2018”, apprendendo che la causa era “un
errore di chi gestisce l’amministrazione, il quale non [lo] aveva tolto dal
servizio d’avanzamento”. Avrebbe allora inviato una raccomandata
(3.9.2019), chiedendo di essere cancellato “da chi doveva avanzare”, e
avrebbe poi ricevuto “prima l’annullamento dell’avanzamento e poi la tassa
militare da pagare per il 2017”. La tassa per il 2017 sarebbe poi stata
annullata, essendo il suo mancato servizio dovuto a “un errore
dell’amministrazione militare”. Chiedeva pertanto l’annullamento anche
della tassa per il 2018, essendo stato egli stesso a sollecitare una chiamata a
svolgere i corsi di ripetizione.
C. Il RS 1 ha respinto
il reclamo, con decisione del 30.9.2020, così motivata:
Come si evince dal sistema di
gestione dei giorni di servizio dell'esercito PISA lei ha iniziato la SR nel
2016, dopo aver svolto una parte di servizio d'avanzamento ha rimandato il
servizio di promozione all'anno 2019.
Visto
che nel frattempo ha abbandonato la carriera di quadro, come previsto dalle
direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni — Tassa
d'esenzione dall'obbligo militare — i militi che negli anni durante i quali non
hanno effettuato un corso di ripetizione in quanto risultavano «protetti» a
seguito della carriera prevista, devono pagare le relative tasse ai sensi
dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO.
Se,
a torto, nel 2017 la tassa emessa è stata annullata, per il 2018 tenuto
conto delle disposizioni legali in vigore la stessa va mantenuta ed il reclamo
è quindi respinto.
Va da sé che al momento in cui
avrà effettuato i 25 giorni che ancora le mancano per completare il servizio
obbligatorio, le tasse pagate saranno rimborsate.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di dover
pagare la tassa d’esenzione per il 2018. Definisce errata la frase, contenuta
nella decisione impugnata, secondo cui egli stesso avrebbe “rimandato il
servizio di promozione all’anno 2019”, non avendo invece “richiesto nessun
posticipo del [suo] servizio di promozione”. Al contrario, terminato il suo
servizio militare nel 2016, il maggiore __________ gli avrebbe riferito che non
avrebbe “prosegui[t]o il servizio d’avanzamento”, ma che avrebbe “continuato
i [suoi] restanti giorni con il grado che avev[a] acquistato fino a quel
momento”. L’insorgente sostiene che l’esercito stesso si sarebbe “dimenticato
di toglier[lo] tra chi doveva fare avanzamento e dunque chiamar[lo] per gli
anni a seguire (2017 e 2018) per cominciare i corsi RIP”. Si sarebbe poi
fatto parte diligente egli stesso nel corso del 2018, chiedendo di poter
iniziare i corsi di ripetizione. Chiede infine che l’esercito produca “copia
di un documento che dimostri che [egli] h[a] chiesto di posticipare il servizio
d’avanzamento”.
E. Né il RS 1 né l’PI 2hanno
presentato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1
della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità
svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta
servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il
differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
La tassa d’esenzione
dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo
di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio
militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di
trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 con numerosi
riferimenti giurisprudenziali).
1.2.
Conformemente all’art. 1
LTEO, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando
servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa
sostitutiva. Detta tassa è in particolare dovuta dagli uomini assoggettati agli
obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di
un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile (art. 2 cpv. 1
LTEO), non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti
come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO, nella versione
in vigore fino al 31.12.2018). Si considera che il servizio militare non è
prestato quando, tra l'altro, l'obbligato al servizio non compie il servizio
militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale
incorporazione, grado, funzione ed età (art. 8 cpv. 1 LTEO, nella versione in
vigore fino al 31.12.2018).
L’obbligato al servizio
non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi
militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non
inerenti alla sua persona (art. 8 cpv. 2 LTEO, nella versione in vigore fino al
31.12.2018).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente ha svolto la scuola reclute nel 2016. Non ha poi svolto alcun
servizio militare negli anni 2017 e 2018. La ragione per cui non è stato
chiamato a corsi di ripetizione è controversa. Secondo l’autorità di
tassazione, avrebbe intrapreso la carriera di quadro dell’esercito. In
particolare, avrebbe “svolto una parte di servizio d’avanzamento” e avrebbe
in seguito “rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”, per poi
abbandonare la carriera di quadro. L’insorgente contesta invece di aver
rimandato il servizio di promozione al 2019 e sostiene di essere stato “mandato
a casa” poco prima di ricevere il grado e che già a tale momento gli era
stato “confermato che [lui] non avre[bbe] mai dovuto finire l’avanzamento ma
che avre[bbe] finito il servizio con il [suo] attuale grado”. La sua
mancata convocazione ai corsi di ripetizione del 2017 e nel 2018 dipenderebbe
pertanto “da un errore di chi gestisce l’amministrazione”, che non lo
avrebbe “tolto dal servizio d’avanzamento”.
2.2
Per giustificare
l’assoggettamento del ricorrente alla tassa d’esenzione per il 2018, il RS 1 ha
fatto riferimento alle “direttive emanate dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni - Tassa d'esenzione dall'obbligo militare”, secondo cui
“i militi che negli anni durante i quali non hanno effettuato un corso di
ripetizione in quanto risultavano «protetti» a seguito della carriera prevista,
devono pagare le relative tasse ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO” (cfr.
decisione su reclamo).
Agli atti sono reperibili
unicamente due pagine, estratte da un documento in lingua francese, che consta
di 36 pagine e del quale tuttavia non si conoscono né il titolo né la
provenienza. Il capitolo in questione è il tredicesimo e si intitola “Pool
d’instruction pour aspirants cadres, militaires abandonnant la carrière de
cadre”. Nello stesso, si legge che i militari “qui ont reçu une
proposition pour un perfectionnement” sarebbero esentati dalla tassa, pur
non svolgendo i corsi di ripetizione, poiché non avrebbe senso obbligarli a
sottoporsi a “des services d’instruction… non pas dans la fonction finale du
militaire, mais dans un grade inférieur”. A partire dall’anno successivo a
quello in cui “la fonction finale est définitivement prise”, il milite
sarebbe nuovamente tenuto a sottoporsi annualmente ai corsi di ripetizione oppure
a pagare la tassa d’esenzione (documento citato, pagina 27, n. 102). Della
descritta “protezione” durante il servizio di promozione non dovrebbe tuttavia
beneficiare, secondo il documento in questione, “le militaire qui, après
avoir débuté une carrière de cadre, la termine avec un grade de la troupe”.
I militari che, per qualunque ragione, abbandonano la carriera di quadri devono
quindi “payer (rattraper) les taxes d’exemption pour les services
obligatoires qu’ils n’ont pas accomplis” (documento citato, pagina 27, n.
104).
2.3
Che il ricorrente non
abbia svolto corsi di ripetizione nel corso del 2018 non è contestato. Non è
tuttavia chiaro per quali ragioni ciò sia avvenuto. Il RS 1, nella decisione
con cui ha respinto il reclamo, non ha preso posizione in merito
all’affermazione del contribuente, secondo cui egli sarebbe stato congedato
dalla scuola reclute senza impegnarsi a intraprendere una carriera di quadro.
La motivazione si limita a ribadire che avrebbe svolto “una parte
d’avanzamento” è rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”.
Agli atti non si trova
tuttavia alcun documento che permetta di chiarire lo svolgimento dei fatti e,
in particolare, se sia vero che l’insorgente avesse già rinunciato nel 2016
alla carriera di quadro. Se ciò fosse vero, l’autorità non spiega per quale
ragione non lo abbia convocato per i corsi di ripetizione.
2.4
D’altra parte, non è
chiaro in quale misura il fatto che RI 1 avesse rinunciato alla carriera fin
dal 2016 abbia ripercussioni sull’esito del ricorso.
Come si evince dal
documento prodotto dal RS 1, la prassi delle autorità di tassazione ammette che
a determinate condizioni il milite non sia soggetto al pagamento della tassa
d’esenzione, nonostante che non abbia svolto corsi di ripetizione. Si tratta,
in particolare, del caso in cui il militare ha intrapreso la formazione per
diventare quadro.
In primo luogo, non è
chiaro su quali basi legali sia fondata la prassi in questione.
L’unico articolo di legge
citato nella decisione impugnata è l’art. 3 cpv. 4 LTEO, secondo cui, per gli
obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente
all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare,
l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno
completato la scuola reclute, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto
25.
anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare.
L’articolo in questione è
tuttavia entrato in vigore il 1.1.2019 (RU 2018 3269) e non è pertanto
applicabile nel caso in esame, che concerne la tassa d’esenzione per l’anno
2018.
D’altra parte, come
anticipato, l’autorità di tassazione non ha prodotto le “direttive”, cui ha
fatto riferimento nella decisione impugnata, ma si è limitata ad allegare agli
atti copia di due pagine di un documento non pubblicato, che contiene dei
riferimenti all’art. 3 cpv. 4 LTEO. Anche la prassi in questione si applica
verosimilmente a partire dal 1.1.2019.
Ne consegue che anche le
argomentazioni giuridiche, contenute nella decisione con cui è stato respinto
il reclamo, non sono esaurienti.
2.5
Perché la Camera di
diritto tributario possa pronunciarsi sul ricorso del contribuente, si richiede
pertanto una decisione motivata in modo esaustivo e la produzione, da parte del
RS 1, di tutti gli atti necessari per definire la fattispecie litigiosa.
3.
La decisione
impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché
adotti una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 30
settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una
nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: