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Decisione

80.2020.261

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, dichiarazione incompleta

13 settembre 2021Italiano11 min

d’imposta norvegese e un contratto di mediazione del 16 dicembre 2015 per la vendita

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.261

80.2020.262

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 novembre 2020 contro la decisione del 4 novembre 2020 in materia di IC

e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. Non avendo RI 1

inoltrato la dichiarazione d’imposta, nonostante la diffida del 14 febbraio

2020 e la multa per violazione degli obblighi procedurali del 13 marzo 2020,

con decisione del 22 luglio 2020 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione

d’ufficio, nella quale ha stabilito per apprezzamento il reddito imponibile in

fr. 42'900.– (fr. 324'200.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e in

fr 43'300.– (fr. 327'700.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IFD e la

sostanza imponibile di fr. 196'000.– (fr. 1'309'000.– sostanza determinante per

l’aliquota).

B. In data 17/19 agosto

2020 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, contestava la

tassazione d’ufficio, chiedendone la rettifica in base alla dichiarazione

d’imposta 2018 allegata.

Con scritto del 10

settembre 2020, l’Ufficio di tassazione rivolgeva al reclamante una richiesta

di documentazione, in quanto quella allegata alla dichiarazione era carente dal

punto di vista formale e non erano adempiute le condizioni di ricevibilità del

reclamo. In particolare, richiedeva l’indicazione del reddito immobiliare per

la proprietà nel comune di __________ o la comprova della messa sul mercato per

la locazione e/o vendita nel periodo fiscale in esame e la documentazione

fiscale estera indicante i redditi e la sostanza posseduti all’estero dal

contribuente e dal coniuge se coniugato. Specificava inoltre che la

documentazione richiesta doveva essere trasmessa entro il 12 ottobre 2020 e

rendeva attento il contribuente che in caso di inosservanza del termine il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, non comprovando lo stesso la

manifesta infondatezza della tassazione operata d’ufficio e in mancanza della

ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale.

La lettera in questione

rimaneva inevasa.

C. Con decisione del 4

novembre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione prendeva atto che nel

termine assegnato con scritto 10 settembre 2020 nulla era pervenuto da parte

del contribuente e dichiarava irricevibile il reclamo 17/19 agosto 2020, non

essendo stata comprovata la manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio

ed in mancanza della ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale.

D. Con scritto del 23/24

novembre 2020, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo

trasmesso alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 contesta

nuovamente la tassazione d’ufficio. Allo stesso sono allegati la dichiarazione

d’imposta norvegese e un contratto di mediazione del 16 dicembre 2015 per la vendita

dell’appartamento.

Tramite scritto

raccomandato del 21 dicembre 2020 la Camera di diritto tributario ha attribuito

all’insorgente un termine di dieci giorni per confermare la volontà di

interporre ricorso contro la decisione su reclamo e in tal caso per presentare

un ricorso motivato.

In data 30/31 dicembre

2020 il contribuente ha chiesto lo stralcio del reddito di fr. 42'900.– e della

sostanza di fr. 300’000.–. L’imposizione del valore locativo sarebbe esclusa

per il fatto che l’immobile è in vendita. Inoltre, egli vivrebbe e lavorerebbe fuori

dalla Svizzera e non avrebbe alcun reddito in Svizzera.

E. Nelle sue

osservazioni del 27 gennaio 2021 l’Ufficio di tassazione attraverso le proprie

osservazioni sostiene che la decisione di tassazione contestata è stata

allestita d’ufficio a seguito della multa 13 marzo 2020 e che in sede di

reclamo è stata presentata una dichiarazione d’imposta non sufficiente a

dimostrarne la manifesta inesattezza, motivo per cui sono stati richiesti

ulteriori documenti da presentare entro il 12 ottobre 2020. Alla richiesta di

cui sopra non è stato dato alcun seguito pertanto il reclamo è stato dichiarato

irricevibile con notifica del 4 novembre 2020. In ogni caso, rileva che quanto

presentato con il ricorso non è sufficiente ad azzerare il valore locativo

siccome nessuna prova è stata allegata in relazione al mancato utilizzo

dell’appartamento. Stesso discorso può essere fatto valere in relazione ai

valori determinanti per la definizione dell’aliquota, essendo la dichiarazione norvegese

basata su un diritto fiscale differente.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Con la decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

per il fatto che non aveva comprovato la manifesta inesattezza della tassazione

d’ufficio e, in particolar modo, non aveva dato seguito a una richiesta di

documentazione, sottopostagli dalla stessa autorità.

Ne consegue che la Camera

di diritto deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione

dell’autorità di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo, mentre le è

precluso l’esame del merito della tassazione contestata.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi

nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio

2011.

n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel caso in disamina,

nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio e notificata

il 22 luglio 2020, l’UT aveva espressamente indicato come la stessa fosse

censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo

motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.

Tuttavia il contribuente, con

il suo reclamo, ha prodotto una dichiarazione d’imposta manifestamente

incompleta, in quanto non conteneva alcuna menzione dei redditi imponibili, ma

indicava unicamente le spese deducibili. Anche la documentazione allegata era

palesemente carente, limitandosi a due estratti bancari, indirizzati alla __________

SA di __________ e relativi a un mutuo ipotecario e ai relativi interessi passivi,

e a una scheda contabile della __________ SA di __________.

3.2

Come già ricordato, una

tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta

inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve

essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire

all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai

mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza

citata).

Nella fattispecie, la

dichiarazione presentata con il reclamo era evidentemente inidonea a

giustificare il passaggio dalla tassazione d’ufficio a quella ordinaria. Prova

ne sia che l’Ufficio di tassazione ha dovuto rivolgere al reclamante una nuova

richiesta di collaborazione.

Nelle circostanze

descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare

irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce,

come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un

reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una

tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza

attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e

giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre

2013.

consid. 2.4).

4.

4.1.

Tuttavia con scritto 10

settembre 2020 l’UT ha dato ancora modo al contribuente di adempiere ai suoi

obblighi fiscali, richiedendo alcuni documenti. In calce a tale missiva,

l’autorità indicava un termine scadente il 12 ottobre 2020 per la presentazione

della documentazione e anche che: “In caso di inosservanza del presente invito,

il reclamo sarà dichiarato irricevibile in assenza del rispetto delle

condizioni procedurali di reclamo contro tassazione d’ufficio non essendo stata

comprovata la manifesta infondatezza della operata tassazione e in mancanza della

ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale come da normativa sopra

indicata”.

4.2

In sé, l’Ufficio di

tassazione non era tenuto ad attribuire un nuovo termine al contribuente per

presentare documentazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti,

in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità

fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui

è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento

del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e

giurisprudenza citata).

Ora, il semplice fatto che

l’autorità di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una

tassazione d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque

in ogni caso che la tassazione d’ufficio debba essere sostituita con una

tassazione ordinaria. Se infatti l’autorità di tassazione ritiene che il

contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità

previsti dalla legge, allora riprenderà le sue indagini e assumerà le prove

offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di

raccogliere prove che consentono all’autorità di stabilire gli elementi

imponibili in modo ineccepibile, allora la tassazione d’ufficio sarà sostituita

con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la

fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, la tassazione d’ufficio è

mantenuta e può esserne verificata unicamente la misura (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht –

Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2276).

4.3

In queste circostanze, la

decisione impugnata con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo – che,

come visto, avrebbe potuto dichiarare immediatamente irricevibile poiché

viziato nella forma – si rileva legittima, non avendo lo stesso ottenuto

risposta alla sua richiesta di collaborazione nonostante dal tracciamento

dell’invio postale risulti che la missiva 10 settembre 2020 sia stata

recapitata al ricorrente l’11 settembre 2020.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: