80.2020.263
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, prova della manifesta inesattezza, mancata diffida e mancata indicazione dei requisiti di ricevibilità del reclamo, annullamento decisione su reclamo
5 settembre 2023Italiano15 min
lettera inviata per Posta A Plus, l’RS 1 si rivolgeva ai contribuenti richiedendo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.263
80.2020.264
80.2021.22
Lugano
5 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 dicembre 2020 contro la decisione del 25 novembre 2020 in materia di IC
e IFD 2018 unitamente all’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio.
Fatti
Fatti
A. Il 10 marzo 2020, RI
1 e sua moglie RI 2 presentavano la Dichiarazione d’imposta delle persone
fisiche 2018 firmata ma lasciata in bianco, accompagnandola dalla “richiesta
di essere tassat[i] d’ufficio” alfine di “non incombere in
sanzioni amministrative, quali diffide, multe, ecc.”. Allegavano il
certificato di salario rilasciato al marito dalla __________ Sagl valido per il
periodo 01.03.2019-31.12.2019 e l’avviso della sospensione della procedura di
fallimento relativo alla ditta individuale “__________” di cui il ricorrente
era titolare.
B. Il 16 settembre 2020,
l’RS 1 (di seguito: RS 1), tassava ordinariamente i coniugi RI 1,
valutando ‑ “in mancanza di documentazione precisa e
completa” ‑ a fr. 50'000.‑ sia il reddito
dell’attività dipendente della moglie sia il reddito aziendale del marito.
Per l’imposta
cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 61'600.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era pari a
fr. 2'503.50. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era
stato fissato in fr. 63'000.‑ mentre il dovuto d’imposta era di
fr. 263.‑. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile
come pure il dovuto d’imposta sulla sostanza erano pari a fr. 0.‑.
C. Contro questa
decisione, il 9 ottobre 2020, i contribuenti presentavano reclamo affermando
che la moglie “non [aveva] mai lavorato” e chiedendo che fosse
loro riconosciuta la deduzione per gli oneri assicurativi poiché non avevano
mai beneficiato dei “sussidi per la cassa malati”.
D. a.
Il 15 ottobre 2020, con
lettera inviata per Posta A Plus, l’RS 1 si rivolgeva ai contribuenti richiedendo
della documentazione, tra cui la “dichiarazione d’imposta 2018 debitamente
compilat[a] in tutti i suoi dettagli”, alfine di poter procedere ad
un corretto accertamento.
Informava i contribuenti
che tale “scritto vale[va] quale diffida” e che “[i]n caso di
inosservanza della presente richiesta [l’autorità avrebbe proceduto]
alla tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2
LIFD, confermando la decisione di tassazione intimata il 16.09.2020”.
b.
Per tutta risposta, il 10
novembre 2020, il contribuente informava l’RS 1 che nel 2018 aveva lavorato
come indipendente ma che l’attività era cessata nell’autunno 2019 dopo che la Pretura
di __________ ne aveva decretato il fallimento; confermava che la moglie “non
[aveva] mai lavorato”; di non aver pagato alcun premio della cassa
malati né per sé né per la sua famiglia e di non possedere alcun patrimonio né
sostanza.
c.
Il 25 novembre
2020, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di tassazione
IC/IFD 2018, con la seguente motivazione:
“Il reclamante non ha fornito
la dichiarazione d’imposta.
Con
lettera del 10.3.2020 ha espressamente chiesto di essere tassato d’ufficio.
L’autorità
di tassazione ha emesso la decisione di tassazione d’ufficio (per
apprezzamento).
Il
contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio.
Il
reclamo contro una tassazione d’ufficio deve dimostrare la sua manifesta inesattezza
e deve essere motivato. Deve essere accompagnato dalla dichiarazione d’imposta
se questa non è stata ancora presentata.
Il
reclamo non rispetta i requisiti indicati.
Con
lettera del 15.10.2020 l’autorità [h]a chiesto al contribuente di porvi
rimedio entro il 27.10.2020, informa[n]dolo che lo scritto valeva quale
diffida e che nel caso di inosservanza si sarebbe proceduto alla tassazione
d’ufficio confermando la decisione di tassazione intimata il 16.9.2020.
Il
reclamante non ha fornito la dichiarazione d’imposta 2018.
In
simili condizioni il reclamo è respinto”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 impugnano la suddetta
decisione lamentando l’aggiunta da parte dell’RS 1 di un reddito da attività lucrativa
del coniuge di fr. 50'000.‑ e ribadendo che dal 2012 la moglie RI 2 non
ha più lavorato. A comprova, allegano l’estratto del conto individuale
rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali da cui si evince che la
signora ha lavorato fino al febbraio 2012, dichiarando un reddito annuo di
fr. 19'200.‑ (all. 5 e 6).
F. Nelle osservazioni al
ricorso, l’RS 1 si conferma nel proprio operato al quale – a suo
dire ‑ è stato costretto (“come d’abitudine”) dal
comportamento negligente dei contribuenti che “da alcuni periodi fiscali non
presenta[no] le dichiarazioni d’imposta o le presenta[no] in
bianco o incomplete e le decisioni di tassazion[e] devono essere emesse
per apprezzamento e/o d’ufficio”. Spiega che “la decisione di tassazione
IC + IFD 2018 è stata emessa […] riprendendo parzialmente gli
elementi stabiliti d’ufficio con la decisione di tassazione IC + IFD
2017 e contro la quale il contribuente non aveva interposto reclamo”.
G. Poiché i ricorrenti sono
in mora con il pagamento dei tributi cantonali, la Camera di diritto tributario
fissava loro un termine con scadenza al 9 febbraio 2021 per versare un anticipo
di fr. 2'000.‑ con l’avvertenza che in caso di mancato o ritardato
pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 25 gennaio
2021, i contribuenti rispondevano di non avere la possibilità di versare l’anticipo
richiesto e chiedevano di essere messi al beneficio del gratuito patrocinio,
allegando il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere a una
tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
1.2.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD).
Tuttavia, il contribuente
può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
“manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza TF
del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale federale, il
requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame,
dev’essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, DTF 121 I 117 consid.
3a, DTF 122 I 70 consid. 1c).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie,
i ricorrenti hanno trasmesso il modulo della Dichiarazione d’imposta delle
persone fisiche IC/IFD 2018 non compilato (in bianco) ma datato e firmato,
accompagnato da una lettera nella quale richiedevano espressamente di essere
imposti d’ufficio “per non incombere in sanzioni amministrative, quali
diffide, multe, ecc.”.
I contribuenti hanno omesso
di adempiere i loro obblighi di collaborazione, inoltrando il modulo per la
dichiarazione d’imposta non compilato.
2.2
Secondo gli articoli 198
LT e 124 LIFD:
·
i contribuenti sono invitati,
mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il
modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli
allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv.
2);
·
il contribuente, che omette di
inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).
La legge stessa prevede
dunque esplicitamente che l’autorità debba concedere un congruo termine al
contribuente che abbia presentato una dichiarazione incompleta. Se l’inoltro
del modulo in questione è avvenuto in un momento precedente la scadenza del
termine ordinario attribuito al contribuente per adempiere i suoi obblighi di
collaborazione, allora si giustifica solo un invito a rimediare alle carenze della
sua dichiarazione, al minimo entro il termine per l’inoltro della dichiarazione
stessa, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza di tale termine,
seguirà poi una diffida formale. Se, invece, il termine per l’inoltro della
dichiarazione è già scaduto nel momento in cui l’autorità fiscale si rivolge al
contribuente per chiedergli di completare la dichiarazione, in tal caso si
giustificherà subito l’attribuzione del termine mediante diffida formale
secondo l’art. 130 cpv. 3 LIFD (cfr. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkten Steuer Bundessteuer [DBG], 4a ediz.,
Basilea 2022, n. 51 ad art. 124 LIFD, p. 2132; Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 37 ad art. 124 LIFD, p. 1659; v.
anche sentenza CDT n. 80.2009.10 del 3 marzo 2009 consid. 2.4, in RtiD II-2009
n. 14t).
2.3
Nel caso in esame, i
contribuenti hanno beneficiato di ben tre proroghe del termine per presentare
la dichiarazione d’imposta 2019. L’ultima proroga è scaduta il 29 febbraio
2020.
Quando hanno inviato il modulo per la dichiarazione non compilato, il 10
marzo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione era pertanto
manifestamente scaduto.
Secondo quanto prevede
espressamente la legge, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto diffidare i
contribuenti, avvertendoli che, nel caso non avessero inoltrato una
dichiarazione d’imposta completa e accompagnata dalla documentazione
necessaria, sarebbero stati sanzionati con una multa per violazione degli
obblighi procedurali e avrebbero potuto sottostare a una tassazione d’ufficio.
Senza diffidarli, invece,
con decisione del 16 settembre 2020, l’autorità di tassazione ha imposto i
ricorrenti, valutando gli elementi imponibili “per apprezzamento in mancanza
di documentazione precisa e completa” e “riprendendo parzialmente gli
elementi stabiliti d’ufficio con la decisione di tassazione IC + IFD
2017[,] contro la quale il contribuente non aveva interposto reclamo”
(v. osservazioni al ricorso del 23 dicembre 2020).
In calce, l’autorità di
tassazione informava i contribuenti che avrebbero potuto impugnare la decisione
di tassazione tramite il rimedio giuridico del reclamo “ordinario”. Non li ha
cioè informati che un eventuale reclamo era subordinato alla prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e che doveva essere motivato
e indicare eventuali mezzi di prova (articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD).
2.4
Oltre a non aver fatto
precedere la tassazione d’ufficio dalla necessaria diffida, l’Ufficio di
tassazione ha pure omesso di attirare l’attenzione dei contribuenti sui
particolari presupposti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione per
apprezzamento.
È vero che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’omissione della diffida non
costituisce un vizio tanto grave da comportare la nullità della decisione di
tassazione d’ufficio. La conseguenza è piuttosto che non trova applicazione
l’art. 132 cpv. 3 LIFD. In caso di reclamo contro la tassazione d’ufficio,
l’autorità di tassazione deve cioè verificare la tassazione contestata con
pieno potere cognitivo, senza sottostare al limite della prova della manifesta
inesattezza (Zweifel/Hunziker in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a
ed., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201 s. e giurisprudenza citata,
in particolare DTF 137 I 273 consid. 3.5).
2.5
Tornando alla fattispecie
in esame, ricevuta la decisione di tassazione, nel loro reclamo del 9 ottobre
2020.
i contribuenti hanno contestato l’aggiunta di fr. 50'000.‑
quale reddito da attività lucrativa dipendente della moglie ‑ che
“non ha mai lavorato” ‑ e la (solo) parziale concessione
della deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, non
avendo “mai avuto sussidi per la cassa malati”.
Il 15 ottobre 2020, l’RS 1
ha indirizzato loro per Posta A Plus una richiesta di documentazione, volta ad
ottenere le informazioni necessarie alfine di poter evadere il reclamo,
precisando che “le decisioni di tassazione [erano] state emesse
secondo valutazione d’ufficio, come richiesto nel vostro scritto del 10 marzo
2020, in quanto la dichiarazione d’imposta non [era] stata compilata e
non [erano] stati neanche presentati i documenti necessari ad un corretto
accertamento da parte del nostro ufficio”.
L’RS 1RS 1 sottolineava
che “questo scritto vale[va] quale diffida [e che i]n caso di
inosservanza della presente richiesta [avrebbe proceduto] alla
tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD,
confermando la decisione di tassazione intimata il 16.9.2020”.
I reclamanti non hanno
prodotto la documentazione richiesta, neppure la “dichiarazione d’imposta
2018.
debitamente compilat[a] in tutti i suoi dettagli”, limitandosi a
confermare “di non aver pagato alcun premio della cassa malattia” e che
la “moglie non [aveva] mai lavorato”.
L’RS 1 ha quindi respinto il
reclamo, ricordando ai reclamanti che fin dal principio non avevano fornito la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata, ma avevano espressamente
richiesto di essere imposti d’ufficio per “non incombere in sanzioni
amministrative, quali diffide, multe, ecc.”. L’autorità di tassazione motivava
la sua decisione adducendo che “il reclamo contro una tassazione d’ufficio [avrebbe
dovuto] dimostrare la sua manifesta inesattezza […] essere motivato […]
essere accompagnato dalla dichiarazione d’imposta se questa non [era]
stata ancora presentata”, concludendo che, poiché non era stata “fornit[a]
la dichiarazione d’imposta 2018”, “[i]l reclamo non rispetta[va]
i requisiti indicati”.
3.
3.1.
Nella fattispecie,
l’autorità di tassazione ha omesso, da una parte, di diffidare i contribuenti
prima di procedere alla tassazione d’ufficio (art. 204 cpv. 2 LT in relazione
ad art. 198 cpv. 3 LT e art. 130 cpv. 2 LIFD in relazione ad art. 124 cpv. 3
LIFD) e, dall’altra, di riportare sulla decisione di tassazione notificata il
16.
settembre 2020 i rimedi giuridici relativi alla tassazione operata
d’ufficio, ovvero di avvertire i contribuenti che con il loro reclamo avrebbero
dovuto motivare la “manifesta inesattezza” della valutazione degli elementi
imponibili operata dall’RS 1 (c.d. inversione dell’onere della prova; art. 206
cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Solo durante la procedura
di reclamo, l’autorità di tassazione ha cercato di rimediare alle sue
manchevolezze, inviando una richiesta di documentazione che valeva “quale
diffida” e prospettando ai reclamanti “una tassazione d’ufficio in base
agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”. Successivamente, dopo che il
termine era scaduto infruttuoso, ha confermato la decisione di tassazione
impugnata, perché “il reclamante non [aveva] fornito la dichiarazione
d’imposta 2018”.
In pratica, l’RS 1 ha
dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto i presupposti degli articoli 206
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD non erano stati adempiuti dai reclamanti.
3.2
Ora, non avendo l’RS 1
avvertito i contribuenti delle conseguenze di un’eventuale tassazione d’ufficio
e prima ancora non avendoli diffidati dal voler rimediare alle proprie
manchevolezze procedurali, l’autorità preposta all’evasione del reclamo avrebbe
potuto scegliere tra due soluzioni.
In primo luogo, poteva
riprendere la procedura fin dal suo inizio, diffidando i contribuenti e poi, in
caso di inosservanza della diffida, procedendo alla tassazione d’ufficio,
indicando i rimedi giuridici ex
art. 206 cpv. 3 e art. 132 cpv. 3 LIFD, in
modo tale che i contribuenti fossero posti nelle condizioni di poter presentare
un reclamo ricevibile, prima di presentare un eventuale ricorso.
In alternativa, poteva
considerare la decisione impugnata come una tassazione d’ufficio contro la
quale era proponibile reclamo senza applicazione degli articoli 206 cpv. 3 LT e
132.
cpv. 3 LIFD, cioè senza inversione dell’onere della prova. All’autorità di
tassazione sarebbe spettato l’onere di dimostrare quei fatti che fondano o
aumentano il carico d’imposta (art. 8 CC), in particolar modo l’aggiunta di
fr. 50'000.‑, entrando nel merito del reclamo.
In sede di reclamo,
invece, l’RS 1 non ha optato per alcuna di queste due possibili soluzioni. Ha
invece inviato una diffida tardiva prospettando ai reclamanti, in caso di
inottemperanza, una tassazione d’ufficio, che tuttavia aveva già adottato in
precedenza. Non avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta, completa e
accompagnata dai documenti richiesti, ha semplicemente confermato la decisione
di tassazione d’ufficio precedente, considerando irricevibile il reclamo. Così
facendo ha tuttavia privato i contribuenti del diritto al reclamo contro la
tassazione d’ufficio.
Di conseguenza, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’autorità di
tassazione perché adotti una nuova decisione.
4.
Connessa alla
fattispecie, la richiesta avanzata dai ricorrenti di poter beneficiare
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Visto l’esito del
ricorso, ovvero l’annullamento della decisione di tassazione IC/IFD 2018 e il
rinvio degli atti all’RS 1, l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio risulta essere priva d’oggetto e pertanto da stralciare.
5.
Di conseguenza, la
decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo notificata il 25 novembre 2020
è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1
affinché proceda alle proprie incombenze.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.
Tutto ciò considerato, la richiesta
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli in
quanto priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 25
novembre 2020 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 perché adotti una
nuova decisione.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: