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Decisione

80.2020.269

Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, casella G del certificato di salario non crociata, diritto alla deduzione integrale

23 settembre 2021Italiano30 min

contabilità ed economia aziendale, insegnava due giorni alla settimana presso il

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.269

80.2020.270

Lugano

23 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 dicembre 2020 contro la decisione del 2 dicembre 2020 in materia di IC/IFD

2019

Fatti

Fatti

A.

a.

Nel corso del 2019, RI 1,

di professione docente, era domiciliata a __________, dove viveva in un

appartamento di 3.5 locali il cui canone di locazione ammontava a

fr. 16'800.‑ (escluse le spese accessorie). Quale docente di

contabilità ed economia aziendale, insegnava due giorni alla settimana presso il

__________ di Lugano (__________) e un giorno alla settimana prestava

consulenza in gestione aziendale per il Servizio interdipartimentale DECS-DFE __________,

la cui sede era presso il __________ (__________). Era inoltre impegnata al

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso l’__________ (__________)

di Lugano.

b.

Per quanto qui

d’interesse, tramite il Modulo 4 “Spese professionali del/della contribuente”

allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, RI 1 faceva valere spese

supplementari per doppia economia domestica in ragione di fr. 3'075.‑

(fr. 15.‑ x 205 giorni lavorativi) e “altre spese professionali”

effettive in ragione di fr. 3'865.‑, composte da fr. 3'733.33

[fr. 16'800.‑ / (3.5 + 1)] quali spese per un locale dell’abitazione

privata adibito esclusivamente ad ufficio; fr. 24.‑ per il posteggio

scolastico; fr. 79.65 di materiale professionale e fr. 28.30 di

libri.

B. Il 7 ottobre 2020, l’RS

1 (di seguito: RS 1) le notificava la decisione IC/IFD 2019. Rispetto a quanto

dichiarato, l’Ufficio di tassazione ammetteva le spese per pasto principale

fuori casa in ragione di fr. 1'538.‑, poiché

“in qualità di docente la

contribuente ha la possibilità di fruire della mensa del centro professionale

dove lavora. Il costo per il consumo dei pasti presso la mensa è del tutto

simile a quello praticato usualmente nelle mense aziendali. Si giustifica il

dimezzamento della deduzione delle spese dei pasti presi fuori casa a 7.50

franchi giornalieri”.

Inoltre, l’autorità

fiscale le concedeva unicamente il forfait delle spese professionali in ragione

di fr. 2'500.‑ in quanto

“affinché i costi per

l’utilizzo di un ufficio privato presso il proprio domicilio possano essere

considerati spese professionali ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, il

contribuente vi deve svolgere regolarmente una parte sostanziale dell’attività

professionale, poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un ufficio

adeguato. Al contempo il contribuente deve disporre presso il proprio domicilio

di uno spazio appositamente adibito a questo scopo. Nel caso in cui un locale

venga utilizzato principalmente, ma non esclusivamente a fini professionali, la

parte dei costi sostenuti per l’utilizzo deve essere ritenuta quale costo di

mantenimento personale.

L’uso

esclusivo di un locale a fini professionali non è pertanto rilevabile, anche

nel caso di docenti dal momento che corrisponde ai canoni abitativi odierni

adibire un locale presso l’abitazione privata ad ufficio presso cui sono anche

svolti quei compiti amministrativi inerenti le proprie questioni private, lo

svago e l’intrattenimento, senza che lo stesso venga perciò utilizzato

esclusivamente a scopi professionali.

La

deduzione delle spese di un locale a fini professionali presso la propria

abitazione è pertanto da ammettere in misura drasticamente ridotta anche nel

caso della contribuente.

Si

giustifica pertanto il riconoscimento della deduzione forfetaria per altre

spese professionali, maggiore alle spese effettive che possono essere dedotte

fra quelle fatte valere dalla contribuente”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 60'600.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota) che comportava

un debito d’imposta di fr. 4'327.20. La sostanza imponibile era stata

determinata in fr. 169'000.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota)

per cui il dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 64'200.‑ (determinante anche per l’aliquota) che comportava un

dovuto d’imposta di fr. 849.50.

C. Contro questa

decisione, la contribuente presentava tempestivo reclamo, facendo valere l’impossibilità

di usufruire della mensa del __________ di Lugano e chiedendo che fosse “confermato

il calcolo inserito nella dichiarazione d’imposta: CHF 3'075.00

(CHF 15.00*205 giorni)”.

Inoltre, contestava la

concessione della deduzione forfetaria di fr. 2'500.‑ per l’uso del

locale a fini professionali anche perché l’autorità di tassazione non aveva mostrato

“il calcolo seguito per determinare l’imposta da ascrivere all’utilizzo

professionale del locale”. Spiegava che “la pigione annua (senza spese

accessorie) ammonta[va] a CHF 16'800.00 per un appartamento di 3.5

locali. […] Il costo annuo medio per locale, secondo la modalità di

calcolo applicata dall’autorità fiscale (comunicatami nella decisione di

tassazione 2016 del 29 dicembre 2017), ammont[erebbe] a CHF [16'800

/ (3.5 + 1)] = 3'733.33. Il costo medio annuo per locale determinato dal

tassatore (CHF 2'500.00 al massimo) porterebbe ad avere un appartamento

composto di 6.72 locali, dato ovviamente molto lontano dalla situazione

effettiva”. Sottolineava che la scarsità dei “mezzi e gli inadeguati

spazi messi a disposizione dal datore di lavoro risulta[va]no […]

insufficienti per lo svolgimento dell’attività docente”, dovendo quindi

necessariamente disporre di un locale presso la propria abitazione.

D. Il 2 dicembre 2020,

l’RS 1RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo. La deduzione per le spese del pasto

principale consumato fuori casa era stata aumentata da fr. 1'538.‑ a

fr. 2'528.‑ poiché “per i giorni di lavoro presso il __________

di Lugano, la contribuente [aveva] la possibilità di consumare

giornalmente il pranzo presso la mensa scolastica […]. Per tali giorni

di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supplementari

per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.

Per quanto attiene invece

alle “altre spese professionali”, l’RS 1 ne modificava la dicitura, da

forfetarie a effettive, ma l’importo stabilito in sede di prime cure pari a fr. 2'500.‑

non era stato corretto perché

“nel caso della contribuente è

fuori discussione che un locale sia utilizzato come ufficio nel quale svolge le

attività collaterali all’insegnamento. Tuttavia l’attività professionale è

svolta presso tale locale con un’intensità perlomeno ridotta, dal momento che

giornalmente essa è svolta a scuola e presso gli altri uffici in cui la

contribuente lavora. Il requisito di utilizzo regolare e sostanziale [per]

l’attività professionale non sarebbe pertanto del tutto adempiuto […]. Il

posizionamento di un secondo computer – portatile – in un

altro locale dell’appartamento non è ad ogni buon conto utile a dimostrare l’esecuzione

di tali attività private al di fuori del locale le cui spese la contribuente

postula per intero in deduzione. L’uso esclusivo di un locale a fini

professionali non è pertanto rilevabile, anche nel caso della contribuente. La

relativa deduzione è ammessa per la porzione di 2/3, che equivale a 2'500.‑

franchi circa”.

Inoltre, l’autorità di

tassazione aggiungeva che

“le spese per l’acquisto di

materiale di cancelleria non sono ammesse in deduzione dal momento che i

tribunali di ricorso cantonali e federali hanno già escluso che simili costi

possano essere fatti rientrare fra quelli deducibili a titolo di altre spese

professionali di un docente siccome si tratta di oggetti d’uso comune, di cui

tutte le persone si muniscono, indipendentemente dall’uso sul lavoro”.

E. Con il ricorso,

presentato il 29 dicembre 2020, la ricorrente rivendica, “anche per i 73

giorni di lavoro presso il __________ di Lugano”, la deduzione giornaliera

di “CHF 15.00 anziché CHF 7.50 come stabilito dal tassatore”

in quanto la casella del punto G del certificato di salario 2019 non è stata

vistata dal datore di lavoro.

Inoltre, in via

principale, l’insorgente postula il riconoscimento della “deduzione di

CHF 3'733.33 per l’utilizzo di un locale a scopi professionali a cui

aggiungere le altre spese sostenute [CHF 28.30 per i libri (scontrini

Libreria il Segnalibro) + CHF 27.80 per materiale didattico (fattura

Trend-24.ch)]” mentre, in via subordinata qualora “la Camera di diritto

tributario […] dovesse riconoscere per il locale la deduzione nella

porzione di 2/3 [CHF (3'733.33 / 3) * 2 = CHF 2'488.00] come indicato

dal tassatore si chiede di considerare anche le altre spese professionali

sostenute (vedi sopra) portando così la deduzione per le “Altre spese

professionali effettive contribuente” a CHF 2'544.10”.

A sostegno delle proprie

richieste, l’insorgente allega al ricorso le copie del certificato di salario

2019 rilasciato dall’Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona il

05.02.2020; degli scontrini menzionati nel gravame; delle attestazioni

rilasciate dal Direttore del __________ di Lugano il 20 ottobre 2020, dal

Direttore del __________ di Lugano-Trevano rilasciata l’8 marzo 2019 e dalla

Direttrice del __________ e dalla Responsabile del Servizio interdipartimentale

DECS-DFE __________ rilasciata il 26.10.2020. Acclude inoltre alcune fotografie

relative agli “Spazi a disposizione del corpo insegnante c/o il __________ di

Lugano” e al “Locale c/o il domicilio utilizzato esclusivamente a scopo

professionale”. Aggiunge anche un’attestazione che conferma l’iscrizione e la partecipazione

ad un “Ciclo di studi con diploma per docenti di materie della maturità

professionale – DMP 17-20 (abilitazione modulare di 1800 ore)” presso l’__________

(__________) di __________, rilasciata il 27 ottobre 2020.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

LT, le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo

l’art. 32 capoverso 1, lettera n);

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive

entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

A norma dell’art. 26 cpv.

1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un

importo massimo di 3000 franchi;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo

l’art. 33 cpv. 1 lett. j;

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni

complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il

contribuente può giustificare spese più elevate.

1.2.

Di principio, a titolo di

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio

reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito (art. 1 cpv. 1

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale

diretta del 10 febbraio 1993 [Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1];

art. 2 cpv. 1 Decreto esecutivo del 12.12.2018 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019 [di seguito: DE 2019; RL

640.220]. Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di

lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del

contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento

del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD; art. 33

lett. a LT; art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali; art. 2

cpv. 2 DE 2019).

Considerandi

2.

2.1.

Nel suo ricorso, l’insorgente

solleva due censure, la prima relativa alla deduzione per spese supplementari

per doppia economia domestica e la seconda inerente la deduzione di altre spese

professionali.

2.2

Per quanto attiene alle

spese supplementari per doppia economia domestica, la ricorrente chiedeva che

le fosse riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑ per i pasti

principali consumati fuori casa durante 205 giorni lavorativi (fr. 15.‑

x 205 giorni). L’Ufficio di tassazione non ha messo in dubbio la necessità

della contribuente di pranzare fuori casa durante la settimana lavorativa,

tuttavia con la decisione impugnata ha ridotto tale deduzione a fr. 2'528.‑

perché “per i giorni di lavoro presso il __________ di Lugano, la

contribuente [aveva] la possibilità di consumare giornalmente il pranzo

presso la mensa scolastica, a un costo del tutto simile a quello praticato

nelle comuni mense aziendali, alle tariffe che variano da 12.‑ franchi […]

sino ai 15.‑ franchi per il menù del giorno completo […]. Per tali

giorni di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supp[l]ementari

per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.

2.3

A norma dell’art. 6 cpv. 1

Ordinanza sulle spese professionali, nel caso di spese supplementari per pasti,

è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3

(fissata dal Dipartimento federale delle finanze):

a. quando

il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa per il pasto è troppo breve; o

b. in caso di lavoro a

turni o notturno a orario continuo.

Se per ridurre il prezzo

il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti

(distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante

del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la

metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali).

Nessuna deduzione è

ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle

prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote

fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un

prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza sulle spese

professionali).

2.4

Per l’imposta cantonale, secondo

il già citato Decreto esecutivo 2019 (DE 2019), sono considerate spese

supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente

quanto non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa

deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di

domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale,

la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a

domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 2019). Per quanto qui d’interesse, il capoverso 2

lettera a della medesima disposizione stabilisce che se il contribuente rientra

ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa sono

deducibili fr. 15.‑ il giorno o fr. 3'200.‑ l’anno se i

pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa.

Se il costo dei pasti è

ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro

oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni

previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà

(fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.‑ l’anno […]); se la riduzione

di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa

supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE

2019).

2.5

Le spese per doppia economia domestica possono essere dedotte nel

caso in cui il contribuente non può consumare il pasto principale a casa

propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole

distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si

riscontrano prassi differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali,

per quanto concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di

domicilio, la durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare

ed essere di ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a

disposizione per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura

a dipendenza del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad

esempio nel Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al

domicilio per il pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta

(andata e ritorno), compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa

sedere a tavola almeno 30 minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a

casa quando sono disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il

contribuente deve anche cucinare) e purché la durata della trasferta (di andata

e di ritorno) non ecceda la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea

Città il tempo necessario per poter consumare il pasto a casa (compresa la

trasferta) non dev’essere superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a

casa). Nel Canton Argovia, una permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non

è sufficiente, pure nel caso in cui il pasto non debba venir preparato (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 23 ad art. 26 LIFD,

p. 529; Locher, Kommentar zum DBG,

I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26

LIFD, p. 798).

2.6

Non risulta che il fisco ticinese abbia adottato una prassi,

che, analogamente a quelle esistenti in altri cantoni, stabilisce una

disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio a pranzo. In ogni

caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo cantonale e

dall’Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore in altri

cantoni, si deve ammettere che, nel caso di specie ‑ abitando

la ricorrente a __________ e lavorando a Lugano ‑ il tempo a

disposizione per rientrare al domicilio con i mezzi pubblici e per consumare un

pasto, anche preparato da altri, appare insufficiente. È pertanto

giustificato, nella presente fattispecie, ammettere i costi legati alla doppia

economia domestica.

2.7

Ora, si tratta di

verificare se la deduzione così come commisurata dall’RS 1 è corretta.

Per motivare la propria

decisione dopo reclamo, l’autorità di tassazione si è fondata sulle Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche emanate

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IFD. Tali

Istruzioni prevedono che, di principio, la deduzione forfettaria per le spese

supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa è di 15 franchi per ogni

pasto principale (di regola il pranzo) ossia di 3200 franchi l’anno se i pasti

a mezzogiorno sono presi regolarmente fuori casa. Solo eccezionalmente, se il

prezzo dei pasti principali è ridotto dal datore di lavoro mediante contributi

in consegna di buoni o se il contribuente prende i pasti principali in una

mensa, un ristorante aziendale o un ristorante del datore di lavoro, è ammessa

solo la metà della deduzione (7.50 fr. il giorno, 1600 fr. l’anno; cfr. AFC, Istruzioni 2019 per la compilazione

della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, IFD, n. 10, p. 6,

consultabili in: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html,

nella versione valida per il periodo fiscale 2019). Per poter appurare se il

datore di lavoro contribuisce ad una riduzione del prezzo del pasto principale

oppure se i pasti possono essere consumati presso una mensa o un ristorante

messi a disposizione dal datore di lavoro, è necessario riferirsi al

certificato di salario. Infatti, tra le indicazioni necessarie menzionate nelle

Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione

delle rendite (Modulo 11) edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il datore di lavoro

deve apporre una crocetta alla lettera G (Pasti alla mensa/Buoni pasto) se il

dipendente riceve buoni pasto (cfr. n. m. 18) oppure se il dipendente del

servizio esterno o un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio

esterno riceve un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto

principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni

lavorativi. Occorre fornire un’annotazione anche quando il datore di lavoro

offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo

ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è

noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità (cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html;

v. anche Bosshard/Mösli, Der neue

Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Band 12, Muri b. Bern 2017, p. 34 s.,

p. 123 e p. 170).

2.8

La casella G del

certificato di salario rilasciato alla ricorrente dalla Sezione delle risorse

umane, Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona in data 5 febbraio 2020 non

è stata vistata. La ricorrente non beneficia dunque di alcun contributo da

parte del datore di lavoro né per i pasti eventualmente consumati presso la

mensa del __________ di Lugano né sotto forma di buoni pasto. Perché si possa

ridurre della metà la deduzione per le spese supplementari cagionate dai pasti

presi fuori casa, come ha fatto l’Ufficio di tassazione, la casella G del

certificato di salario avrebbe dovuto essere crociata. Come visto, questa

regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti

questa possibilità. Pertanto, non essendoci alcuna annotazione di questo genere

sul certificato di salario, anche per i giorni lavorativi presso il __________

di Lugano, la ricorrente deve poter beneficiare della deduzione di fr. 15.‑

per ogni pasto principale consumato fuori casa. La deduzione di fr. 3'075.‑,

da lei richiesta, deve essere concessa. Su questo punto, il ricorso è accolto.

3.

3.1.

Oltre alla deduzione

summenzionata, la ricorrente postula il riconoscimento della deduzione effettiva

per altre spese professionali, riferita in particolare ai costi sopportati per

l’uso di un locale della propria abitazione a fini professionali, pari a

fr. 3'733.‑, e per l’acquisto di due libri (intitolati “__________”

e “__________”) ed alcuni strumenti di lavoro (“__________”), in ragione di complessivi

fr. 56.10 (v. scontrini, all. 1). Di diverso avviso l’RS 1 che ha concesso

una deduzione effettiva pari a fr. 2'500.‑, equivalente a circa i

2/3 del costo della stanza.

3.2

Per l’imposta

federale diretta, secondo l’art. 7 O sulle spese professionali, sono

considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la

deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese

richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti

di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati,

l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la

giustificazione di spese più elevate (art. 4).

3.3

In

materia di imposta cantonale, sono considerate altre spese professionali quelle

necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente

per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software),

di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi

professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e

degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE 2019).

La relativa deduzione è

ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.‑ l’anno oppure delle

spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità

delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 2019). La

deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa

dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione

inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE 2019).

3.4

Secondo la Circolare AFC

n. 26 relativa alle “Deduzioni delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente” del 22.09.1995, il contribuente

che vuole far valere la deduzione delle spese effettivamente sostenute per

l’uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l’affitto, il

riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia), deve dimostrare di utilizzare a

titolo principale e regolare un locale del proprio appartamento privato a scopi

professionali. L’uso occasionale dell’appartamento privato a scopi

professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna

deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3).

3.5

Una recente sentenza del Tribunale

federale ‑ ripresa dall’Ufficio di tassazione alfine di

motivare la decisione qui impugnata ‑ ha stabilito che i costi

per l’uso professionale di un locale privato possono essere considerati non

spese per il mantenimento personale bensì altre spese professionali se il

contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale della propria attività

professionale per il fatto che il datore di lavoro non mette a sua disposizione

un locale di lavoro adeguato e a condizione che nella sua abitazione privata il

contribuente disponga di un locale specifico che serve precipuamente a scopi

professionali e non privati. Se un locale privato è usato principalmente, ma

non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per

il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato

(sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.05.2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

Questa sentenza si

riferisce ad un contribuente in “smart-working” al quale il datore di

lavoro non metteva sempre a disposizione una postazione di lavoro presso l’azienda,

ammettendo quindi che alcuni lavori del mansionario dovessero giocoforza essere

svolti da un’altra parte (p. es. durante il tragitto casa-lavoro oppure in una

sala conferenze o in altri locali dell’azienda) oppure presso l’abitazione

privata del dipendente. Nel caso esaminato dal Tribunale federale ‑ assodata

la necessità di dover disporre di un locale di lavoro presso l’abitazione privata

(consid. 2.1) ‑ si trattava piuttosto di stabilire l’intensità

(“Ausmass”) dell’uso di tale locale privato a scopi professionali per

poi considerarne la quota di uso privato quali spese per il mantenimento non

deducibili (“Wird ein Arbeitszimmer hauptsächlich, aber nicht

ausschliesslich für berufliche Zwecke verwendet, so ist der für die private

Nutzung anfallende Kostensanteil den Lebenshaltungskosten zuzurechnen”;

consid. 3.1). Nel caso sottoposto al giudizio dell’Alta Corte, il contribuente,

cui incombeva l’onere della prova, non era riuscito a dimostrare che il lavoro che

svolgeva presso la sua abitazione ‑ condizionato dal ristretto

numero di postazioni di lavoro dovuto al concetto di “smart-working” implementato

dal suo datore di lavoro e non per sua comodità personale (“persönliche

Bequemlichkeit”) – corrispondeva ad una parte essenziale (almeno

il 40% del tempo di lavoro secondo la prassi del Canton BL; consid. 3.2.) della

propria attività professionale (consid. 3.3).

3.6

Diversamente dalla

sentenza citata e sulla quale l’RS 1 ha fondato la sua argomentazione a sfavore

della ricorrente concedendole una porzione di 2/3 della deduzione da lei

richiesta (che “equivale a 2'500.‑ franchi circa”), la ricorrente

non è parte di un “concetto di smart-working” ma è un’insegnante e gli

istituti scolastici dove lavora le mettono a disposizione dei locali dove poter

svolgere il proprio lavoro. La giurisprudenza presa ad esempio dall’autorità di

tassazione per sostenere la propria tesi mal si attaglia dunque al caso in

disamina.

4.

4.1.

Ora, si tratta di capire

se la ricorrente può effettivamente beneficiare della deduzione postulata. L’RS

1.

non sembra dubitare della necessità per la ricorrente di disporre di un

locale nella propria abitazione alfine di esercitarvi parte dell’attività di

insegnante. A torto.

4.2

Come

visto, sono due le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per poter

beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 26 cpv. 1 lett. c

LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. c LT per l’uso di una camera privata a scopi

professionali: il contribuente deve svolgere regolarmente una parte essenziale

della propria attività professionale a casa perché il datore di lavoro non gli

mette a disposizione un locale adatto e deve disporre nella propria abitazione

privata di un locale che serve principalmente a scopi professionali (v. p. es. sentenza

TF 2C_1033/2017 del 31.5.2018 consid. 3 = StE 2018 DBG/ZH B 22.3 Nr. 122 e

relative citazioni).

Nel caso di un docente

impiegato all’80% che, come i colleghi, beneficiava dell’autorizzazione del

Dipartimento competente ad esercitare la sua professione al di fuori delle ore

d’insegnamento o di altre attività particolari presso la propria abitazione, il

Tribunale federale ha deciso che la deduzione per l’uso di una stanza privata a

scopi professionali non potesse essere comunque ammessa poiché l’infrastruttura

messa a disposizione dalla scuola era stata considerata sufficiente. Nel caso

esaminato dall’Alta Corte, poter disporre di grande libertà e flessibilità

nell’organizzazione del proprio lavoro a domicilio comportava di riflesso,

anche per ragioni di risparmio di denaro pubblico, una diminuzione del confort

delle strutture offerte dall’istituto scolastico. Tuttavia, ciò non significava

che il contribuente ‑ che condivideva 44 postazioni di lavoro e

14.

computer fissi con 80 colleghi di cui la maggior parte impiegati a tempo

parziale e a domicilio ‑ fosse impossibilitato ad effettuare il

proprio lavoro presso l’istituto scolastico e con gli strumenti che questo gli forniva

(sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.2). La giurisprudenza ha già

avuto modo di stabilire che il contribuente che per ragioni di comodità

personale preferisce svolgere i propri compiti professionali a casa piuttosto

che nel locale messogli a disposizione dal suo datore di lavoro, non ha alcun

diritto alla deduzione dei costi sostenuti per una camera di lavoro privata. La

prassi è molto restrittiva: per poter ammettere una tale deduzione, l’esercizio

delle proprie mansioni nel luogo di lavoro non deve essere possibile o almeno

non può essere ragionevolmente preteso. A titolo di esempio, il Tribunale

federale ha sostenuto che la deduzione potrebbe essere ammessa quando

l’istituto scolastico è dotato di una sola aula utilizzata dall’insieme del

corpo insegnante ed è adibita sia alla preparazione dei corsi sia a locale

pausa (v. esempio citato in: sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014, consid.

5.5.1

e relativi riferimenti).

4.3

Tornando

al caso in disamina, si pone la questione a sapere se gli istituti scolastici

dove lavorava la ricorrente durante il periodo fiscale litigioso le offrivano

delle infrastrutture sufficienti ed adeguate per poter svolgere la propria

attività d’insegnante.

4.3.1

Dalla documentazione versata

agli atti ed in particolare dalla Dichiarazione rilasciata dal Direttore del __________

di Lugano il 20 ottobre 2020 – tra l’altro successiva al periodo

fiscale litigioso ‑ si evince che l’insorgente poteva accedere

allo stabile scolastico “dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore

19:00”, verosimilmente durante tutto l’anno civile, quindi anche oltre il

periodo scolastico. Inoltre, i docenti disponevano di due aule loro riservate,

l’una dotata di “un tavolo con sedie e due fotocopiatrici”, l’altra “equipaggiata

con 8 computer e una fotocopiatrice, […] impiegata dai docenti per

svolgere parte delle diverse attività previste dalla mansione”. Sempre

secondo questa Dichiarazione, nel 2019 i docenti del __________ assommavano a

70.

unità, senza che fosse specificato se tra queste vi fossero anche degli

impieghi a tempo parziale. Verosimilmente sì, considerata anche la percentuale

lavorativa della stessa ricorrente per il __________ (2 giorni alla settimana).

Per quanto riguarda invece

le altre due attestazioni, rilasciate entrambe dal __________ di Lugano-Trevano

(__________), da una parte, il Direttore dell’istituto attestava genericamente

che “il docente non dispone, presso il nostro centro, di spazi adeguati per

lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni” (v. attestazione __________

datata 8.03.2019), senza però specificare cosa intendesse per “spazi

adeguati”; dall’altra, il documento fornito dal Servizio

interdipartimentale __________, la cui sede è presso il __________, non si

esprime in merito agli spazi lavorativi riservati ai docenti.

4.3.2

Le prime due attestazioni

appaiono del tutto funzionali alle esigenze espresse dalla ricorrente e

richiamano alla mente la sentenza del Tribunale federale appena citata dove, giudicando

sufficiente l’infrastruttura a disposizione dell’insegnante, l’Alta Corte aveva

di fatto negato la deduzione dei costi per il locale privato utilizzato a scopi

professionali (v. supra, consid. 4.2).

Contrariamente a quanto

sostenuto nel suo ricorso (“privo di spazi debitamente arredati e di mezzi

adeguati, contraddistinto inoltre da un limitato accesso agli stabili”; v.

ricorso, p. 3), presso il __________ all’insorgente è data la possibilità di

svolgere le “diverse attività previste dalla mansione”, avendo a

disposizione due aule riservate al corpo docente (70 unità) accessibili dalle 7

del mattino alle 19 durante tutta la settimana lavorativa e dotate di computer

fissi e fotocopiatrici. Con un tasso di occupazione del 40%, appare quindi che

sia l’accesso alle suddette aule sia la loro dotazione tecnica possano

considerarsi sufficienti ed adeguati. La ricorrente aggiunge inoltre che la sua

è “[u]n’attività “particolare”, libera, che non può essere, per sua natura e

contenuto, rinchiusa nei giorni e orari prestabiliti tipici di un’attività

dipendente” (v. ricorso, p. 3). A tal proposito, si ricorda che il

Tribunale federale ha considerato temerarie le argomentazioni del docente occupato

all’80% che sosteneva insufficienti gli orari d’apertura della scuola (lu-gio

7-19, ve 7-18) per poter svolgere il proprio lavoro (sentenza TF 2C_71/2014 del

15.09.2014

consid. 5.6.3.).

Per l’attività

d’insegnamento presso il __________, invece, la documentazione esibita è fin

troppo generica e finalizzata allo scopo ricercato dalla ricorrente per poter

essere ammessa (art. 115 LIFD; art. 188 LT; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 15, n. 29 s., p. 191 s.).

4.4

Tutto ciò avvalora e rafforza

la conclusione secondo cui la ricorrente, nonostante il datore di lavoro (ed in

particolare il __________) gliene dia la possibilità, svolge parte della sua

attività professionale presso l’abitazione privata per una scelta dettata dalla

comodità personale. Poiché già la prima condizione che dà diritto alla

deduzione ai sensi degli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1

lett. c LT non è data, la seconda condizione cumulativa per cui il

locale privato deve essere utilizzato principalmente a scopi professionali non

necessita di essere qui approfondita. In ogni caso, l’uso occasionale

dell’appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari

e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n.

4, p. 3). Di conseguenza, l’operato dell’RS 1 non può essere tutelato. La

deduzione dei costi legati all’uso di una camera privata per scopi

professionali fatta valere dalla ricorrente non deve essere concessa.

5.

5.1.

Infine, la ricorrente

chiedeva che fossero considerate anche le spese per i libri (fr. 28.30) e

il materiale didattico (fr. 27.80), di cui allegava gli scontrini di

cassa.

5.2

Giusta

gli articoli 26 cpv. 2 LIFD e 25 cpv. 2 LT, per le altre spese professionali

secondo il capoverso 1 lett. c sono stabilite deduzioni complessive; il

contribuente può giustificare spese più elevate. A norma degli articoli 7 cpv.

1.

O sulle spese professionali e 7 cpv. 1 e 2 DE 2019, il contribuente può

rivendicare la deduzione forfettaria prevista dall’art. 3 O sulle spese

professionali risp. dall’art. 7 cpv. 2 DE 2019. Per il periodo fiscale

litigioso, tale deduzione forfettaria corrispondeva per l’IFD al 3% del salario

netto, da un minimo di fr. 2'000.‑ ad un massimo di fr. 4'000.‑

annui (v. art. 3 O sulle spese professionali e relativa Appendice) mentre per

l’IC a fr. 2'500.‑ all’anno (art. 7 cpv. 2 DE 2019).

5.3

Nella fattispecie ‑ quand’anche

i libri e gli strumenti acquistati dall’insorgente ricadessero tra le spese

professionali necessarie ‑ deve essere riconosciuto l’importo

della deduzione complessiva prevista rispettivamente dalla LIFD e dalla LT. Su

questo punto – diversamente dalla motivazione utilizzata

dall’autorità di tassazione ‑ la commisurazione della deduzione

per altre spese professionali è corretta: il ricorso deve pertanto essere

respinto.

6.

Di conseguenza, il

ricorso è parzialmente accolto.

Per quanto attiene alla

deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica, il ricorso è

accolto e alla ricorrente è riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑,

come da lei postulato.

Per quanto concerne

la deduzione per altre spese professionali, il ricorso è respinto ed alla

ricorrente è riconosciuta la deduzione complessiva prevista dalla LIFD e dalla

LT.

Poiché il ricorso è

parzialmente ammesso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono

accollate alla ricorrente in ragione di metà.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la deduzione per spese supplementari per doppia economica

domestica è riconosciuta in ragione di fr. 3'075.‑ sia per l’IC sia

per l’IFD. Per quanto attiene alla deduzione per altre spese professionali è

ammessa la deduzione forfettaria così come prevista dalla LT e dalla LIFD.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico della

ricorrente in ragione di metà (600 franchi).

3. Contro il pres Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: