80.2020.269
Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, casella G del certificato di salario non crociata, diritto alla deduzione integrale
23 settembre 2021Italiano30 min
contabilità ed economia aziendale, insegnava due giorni alla settimana presso il
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.269
80.2020.270
Lugano
23 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 dicembre 2020 contro la decisione del 2 dicembre 2020 in materia di IC/IFD
2019
Fatti
Fatti
A.
a.
Nel corso del 2019, RI 1,
di professione docente, era domiciliata a __________, dove viveva in un
appartamento di 3.5 locali il cui canone di locazione ammontava a
fr. 16'800.‑ (escluse le spese accessorie). Quale docente di
contabilità ed economia aziendale, insegnava due giorni alla settimana presso il
__________ di Lugano (__________) e un giorno alla settimana prestava
consulenza in gestione aziendale per il Servizio interdipartimentale DECS-DFE __________,
la cui sede era presso il __________ (__________). Era inoltre impegnata al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso l’__________ (__________)
di Lugano.
b.
Per quanto qui
d’interesse, tramite il Modulo 4 “Spese professionali del/della contribuente”
allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, RI 1 faceva valere spese
supplementari per doppia economia domestica in ragione di fr. 3'075.‑
(fr. 15.‑ x 205 giorni lavorativi) e “altre spese professionali”
effettive in ragione di fr. 3'865.‑, composte da fr. 3'733.33
[fr. 16'800.‑ / (3.5 + 1)] quali spese per un locale dell’abitazione
privata adibito esclusivamente ad ufficio; fr. 24.‑ per il posteggio
scolastico; fr. 79.65 di materiale professionale e fr. 28.30 di
libri.
B. Il 7 ottobre 2020, l’RS
1 (di seguito: RS 1) le notificava la decisione IC/IFD 2019. Rispetto a quanto
dichiarato, l’Ufficio di tassazione ammetteva le spese per pasto principale
fuori casa in ragione di fr. 1'538.‑, poiché
“in qualità di docente la
contribuente ha la possibilità di fruire della mensa del centro professionale
dove lavora. Il costo per il consumo dei pasti presso la mensa è del tutto
simile a quello praticato usualmente nelle mense aziendali. Si giustifica il
dimezzamento della deduzione delle spese dei pasti presi fuori casa a 7.50
franchi giornalieri”.
Inoltre, l’autorità
fiscale le concedeva unicamente il forfait delle spese professionali in ragione
di fr. 2'500.‑ in quanto
“affinché i costi per
l’utilizzo di un ufficio privato presso il proprio domicilio possano essere
considerati spese professionali ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, il
contribuente vi deve svolgere regolarmente una parte sostanziale dell’attività
professionale, poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un ufficio
adeguato. Al contempo il contribuente deve disporre presso il proprio domicilio
di uno spazio appositamente adibito a questo scopo. Nel caso in cui un locale
venga utilizzato principalmente, ma non esclusivamente a fini professionali, la
parte dei costi sostenuti per l’utilizzo deve essere ritenuta quale costo di
mantenimento personale.
L’uso
esclusivo di un locale a fini professionali non è pertanto rilevabile, anche
nel caso di docenti dal momento che corrisponde ai canoni abitativi odierni
adibire un locale presso l’abitazione privata ad ufficio presso cui sono anche
svolti quei compiti amministrativi inerenti le proprie questioni private, lo
svago e l’intrattenimento, senza che lo stesso venga perciò utilizzato
esclusivamente a scopi professionali.
La
deduzione delle spese di un locale a fini professionali presso la propria
abitazione è pertanto da ammettere in misura drasticamente ridotta anche nel
caso della contribuente.
Si
giustifica pertanto il riconoscimento della deduzione forfetaria per altre
spese professionali, maggiore alle spese effettive che possono essere dedotte
fra quelle fatte valere dalla contribuente”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 60'600.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota) che comportava
un debito d’imposta di fr. 4'327.20. La sostanza imponibile era stata
determinata in fr. 169'000.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota)
per cui il dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.
Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 64'200.‑ (determinante anche per l’aliquota) che comportava un
dovuto d’imposta di fr. 849.50.
C. Contro questa
decisione, la contribuente presentava tempestivo reclamo, facendo valere l’impossibilità
di usufruire della mensa del __________ di Lugano e chiedendo che fosse “confermato
il calcolo inserito nella dichiarazione d’imposta: CHF 3'075.00
(CHF 15.00*205 giorni)”.
Inoltre, contestava la
concessione della deduzione forfetaria di fr. 2'500.‑ per l’uso del
locale a fini professionali anche perché l’autorità di tassazione non aveva mostrato
“il calcolo seguito per determinare l’imposta da ascrivere all’utilizzo
professionale del locale”. Spiegava che “la pigione annua (senza spese
accessorie) ammonta[va] a CHF 16'800.00 per un appartamento di 3.5
locali. […] Il costo annuo medio per locale, secondo la modalità di
calcolo applicata dall’autorità fiscale (comunicatami nella decisione di
tassazione 2016 del 29 dicembre 2017), ammont[erebbe] a CHF [16'800
/ (3.5 + 1)] = 3'733.33. Il costo medio annuo per locale determinato dal
tassatore (CHF 2'500.00 al massimo) porterebbe ad avere un appartamento
composto di 6.72 locali, dato ovviamente molto lontano dalla situazione
effettiva”. Sottolineava che la scarsità dei “mezzi e gli inadeguati
spazi messi a disposizione dal datore di lavoro risulta[va]no […]
insufficienti per lo svolgimento dell’attività docente”, dovendo quindi
necessariamente disporre di un locale presso la propria abitazione.
D. Il 2 dicembre 2020,
l’RS 1RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo. La deduzione per le spese del pasto
principale consumato fuori casa era stata aumentata da fr. 1'538.‑ a
fr. 2'528.‑ poiché “per i giorni di lavoro presso il __________
di Lugano, la contribuente [aveva] la possibilità di consumare
giornalmente il pranzo presso la mensa scolastica […]. Per tali giorni
di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supplementari
per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.
Per quanto attiene invece
alle “altre spese professionali”, l’RS 1 ne modificava la dicitura, da
forfetarie a effettive, ma l’importo stabilito in sede di prime cure pari a fr. 2'500.‑
non era stato corretto perché
“nel caso della contribuente è
fuori discussione che un locale sia utilizzato come ufficio nel quale svolge le
attività collaterali all’insegnamento. Tuttavia l’attività professionale è
svolta presso tale locale con un’intensità perlomeno ridotta, dal momento che
giornalmente essa è svolta a scuola e presso gli altri uffici in cui la
contribuente lavora. Il requisito di utilizzo regolare e sostanziale [per]
l’attività professionale non sarebbe pertanto del tutto adempiuto […]. Il
posizionamento di un secondo computer – portatile – in un
altro locale dell’appartamento non è ad ogni buon conto utile a dimostrare l’esecuzione
di tali attività private al di fuori del locale le cui spese la contribuente
postula per intero in deduzione. L’uso esclusivo di un locale a fini
professionali non è pertanto rilevabile, anche nel caso della contribuente. La
relativa deduzione è ammessa per la porzione di 2/3, che equivale a 2'500.‑
franchi circa”.
Inoltre, l’autorità di
tassazione aggiungeva che
“le spese per l’acquisto di
materiale di cancelleria non sono ammesse in deduzione dal momento che i
tribunali di ricorso cantonali e federali hanno già escluso che simili costi
possano essere fatti rientrare fra quelli deducibili a titolo di altre spese
professionali di un docente siccome si tratta di oggetti d’uso comune, di cui
tutte le persone si muniscono, indipendentemente dall’uso sul lavoro”.
E. Con il ricorso,
presentato il 29 dicembre 2020, la ricorrente rivendica, “anche per i 73
giorni di lavoro presso il __________ di Lugano”, la deduzione giornaliera
di “CHF 15.00 anziché CHF 7.50 come stabilito dal tassatore”
in quanto la casella del punto G del certificato di salario 2019 non è stata
vistata dal datore di lavoro.
Inoltre, in via
principale, l’insorgente postula il riconoscimento della “deduzione di
CHF 3'733.33 per l’utilizzo di un locale a scopi professionali a cui
aggiungere le altre spese sostenute [CHF 28.30 per i libri (scontrini
Libreria il Segnalibro) + CHF 27.80 per materiale didattico (fattura
Trend-24.ch)]” mentre, in via subordinata qualora “la Camera di diritto
tributario […] dovesse riconoscere per il locale la deduzione nella
porzione di 2/3 [CHF (3'733.33 / 3) * 2 = CHF 2'488.00] come indicato
dal tassatore si chiede di considerare anche le altre spese professionali
sostenute (vedi sopra) portando così la deduzione per le “Altre spese
professionali effettive contribuente” a CHF 2'544.10”.
A sostegno delle proprie
richieste, l’insorgente allega al ricorso le copie del certificato di salario
2019 rilasciato dall’Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona il
05.02.2020; degli scontrini menzionati nel gravame; delle attestazioni
rilasciate dal Direttore del __________ di Lugano il 20 ottobre 2020, dal
Direttore del __________ di Lugano-Trevano rilasciata l’8 marzo 2019 e dalla
Direttrice del __________ e dalla Responsabile del Servizio interdipartimentale
DECS-DFE __________ rilasciata il 26.10.2020. Acclude inoltre alcune fotografie
relative agli “Spazi a disposizione del corpo insegnante c/o il __________ di
Lugano” e al “Locale c/o il domicilio utilizzato esclusivamente a scopo
professionale”. Aggiunge anche un’attestazione che conferma l’iscrizione e la partecipazione
ad un “Ciclo di studi con diploma per docenti di materie della maturità
professionale – DMP 17-20 (abilitazione modulare di 1800 ore)” presso l’__________
(__________) di __________, rilasciata il 27 ottobre 2020.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 25 cpv. 1
LT, le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo
l’art. 32 capoverso 1, lettera n);
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive
entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
A norma dell’art. 26 cpv.
1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un
importo massimo di 3000 franchi;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo
l’art. 33 cpv. 1 lett. j;
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni
complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il
contribuente può giustificare spese più elevate.
1.2.
Di principio, a titolo di
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio
reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito (art. 1 cpv. 1
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale
diretta del 10 febbraio 1993 [Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1];
art. 2 cpv. 1 Decreto esecutivo del 12.12.2018 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019 [di seguito: DE 2019; RL
640.220]. Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di
lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del
contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD; art. 33
lett. a LT; art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali; art. 2
cpv. 2 DE 2019).
Considerandi
2.
2.1.
Nel suo ricorso, l’insorgente
solleva due censure, la prima relativa alla deduzione per spese supplementari
per doppia economia domestica e la seconda inerente la deduzione di altre spese
professionali.
2.2
Per quanto attiene alle
spese supplementari per doppia economia domestica, la ricorrente chiedeva che
le fosse riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑ per i pasti
principali consumati fuori casa durante 205 giorni lavorativi (fr. 15.‑
x 205 giorni). L’Ufficio di tassazione non ha messo in dubbio la necessità
della contribuente di pranzare fuori casa durante la settimana lavorativa,
tuttavia con la decisione impugnata ha ridotto tale deduzione a fr. 2'528.‑
perché “per i giorni di lavoro presso il __________ di Lugano, la
contribuente [aveva] la possibilità di consumare giornalmente il pranzo
presso la mensa scolastica, a un costo del tutto simile a quello praticato
nelle comuni mense aziendali, alle tariffe che variano da 12.‑ franchi […]
sino ai 15.‑ franchi per il menù del giorno completo […]. Per tali
giorni di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supp[l]ementari
per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.
2.3
A norma dell’art. 6 cpv. 1
Ordinanza sulle spese professionali, nel caso di spese supplementari per pasti,
è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3
(fissata dal Dipartimento federale delle finanze):
a. quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve; o
b. in caso di lavoro a
turni o notturno a orario continuo.
Se per ridurre il prezzo
il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti
(distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante
del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la
metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali).
Nessuna deduzione è
ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle
prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote
fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un
prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza sulle spese
professionali).
2.4
Per l’imposta cantonale, secondo
il già citato Decreto esecutivo 2019 (DE 2019), sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quanto non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 2019). Per quanto qui d’interesse, il capoverso 2
lettera a della medesima disposizione stabilisce che se il contribuente rientra
ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa sono
deducibili fr. 15.‑ il giorno o fr. 3'200.‑ l’anno se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa.
Se il costo dei pasti è
ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro
oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni
previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà
(fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.‑ l’anno […]); se la riduzione
di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa
supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE
2019).
2.5
Le spese per doppia economia domestica possono essere dedotte nel
caso in cui il contribuente non può consumare il pasto principale a casa
propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole
distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si
riscontrano prassi differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali,
per quanto concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di
domicilio, la durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare
ed essere di ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a
disposizione per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura
a dipendenza del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad
esempio nel Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al
domicilio per il pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta
(andata e ritorno), compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa
sedere a tavola almeno 30 minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a
casa quando sono disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il
contribuente deve anche cucinare) e purché la durata della trasferta (di andata
e di ritorno) non ecceda la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea
Città il tempo necessario per poter consumare il pasto a casa (compresa la
trasferta) non dev’essere superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a
casa). Nel Canton Argovia, una permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non
è sufficiente, pure nel caso in cui il pasto non debba venir preparato (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 23 ad art. 26 LIFD,
p. 529; Locher, Kommentar zum DBG,
I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26
LIFD, p. 798).
2.6
Non risulta che il fisco ticinese abbia adottato una prassi,
che, analogamente a quelle esistenti in altri cantoni, stabilisce una
disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio a pranzo. In ogni
caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo cantonale e
dall’Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore in altri
cantoni, si deve ammettere che, nel caso di specie ‑ abitando
la ricorrente a __________ e lavorando a Lugano ‑ il tempo a
disposizione per rientrare al domicilio con i mezzi pubblici e per consumare un
pasto, anche preparato da altri, appare insufficiente. È pertanto
giustificato, nella presente fattispecie, ammettere i costi legati alla doppia
economia domestica.
2.7
Ora, si tratta di
verificare se la deduzione così come commisurata dall’RS 1 è corretta.
Per motivare la propria
decisione dopo reclamo, l’autorità di tassazione si è fondata sulle Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche emanate
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IFD. Tali
Istruzioni prevedono che, di principio, la deduzione forfettaria per le spese
supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa è di 15 franchi per ogni
pasto principale (di regola il pranzo) ossia di 3200 franchi l’anno se i pasti
a mezzogiorno sono presi regolarmente fuori casa. Solo eccezionalmente, se il
prezzo dei pasti principali è ridotto dal datore di lavoro mediante contributi
in consegna di buoni o se il contribuente prende i pasti principali in una
mensa, un ristorante aziendale o un ristorante del datore di lavoro, è ammessa
solo la metà della deduzione (7.50 fr. il giorno, 1600 fr. l’anno; cfr. AFC, Istruzioni 2019 per la compilazione
della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, IFD, n. 10, p. 6,
consultabili in: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html,
nella versione valida per il periodo fiscale 2019). Per poter appurare se il
datore di lavoro contribuisce ad una riduzione del prezzo del pasto principale
oppure se i pasti possono essere consumati presso una mensa o un ristorante
messi a disposizione dal datore di lavoro, è necessario riferirsi al
certificato di salario. Infatti, tra le indicazioni necessarie menzionate nelle
Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione
delle rendite (Modulo 11) edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il datore di lavoro
deve apporre una crocetta alla lettera G (Pasti alla mensa/Buoni pasto) se il
dipendente riceve buoni pasto (cfr. n. m. 18) oppure se il dipendente del
servizio esterno o un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio
esterno riceve un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto
principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni
lavorativi. Occorre fornire un’annotazione anche quando il datore di lavoro
offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo
ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è
noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità (cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html;
v. anche Bosshard/Mösli, Der neue
Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Band 12, Muri b. Bern 2017, p. 34 s.,
p. 123 e p. 170).
2.8
La casella G del
certificato di salario rilasciato alla ricorrente dalla Sezione delle risorse
umane, Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona in data 5 febbraio 2020 non
è stata vistata. La ricorrente non beneficia dunque di alcun contributo da
parte del datore di lavoro né per i pasti eventualmente consumati presso la
mensa del __________ di Lugano né sotto forma di buoni pasto. Perché si possa
ridurre della metà la deduzione per le spese supplementari cagionate dai pasti
presi fuori casa, come ha fatto l’Ufficio di tassazione, la casella G del
certificato di salario avrebbe dovuto essere crociata. Come visto, questa
regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti
questa possibilità. Pertanto, non essendoci alcuna annotazione di questo genere
sul certificato di salario, anche per i giorni lavorativi presso il __________
di Lugano, la ricorrente deve poter beneficiare della deduzione di fr. 15.‑
per ogni pasto principale consumato fuori casa. La deduzione di fr. 3'075.‑,
da lei richiesta, deve essere concessa. Su questo punto, il ricorso è accolto.
3.
3.1.
Oltre alla deduzione
summenzionata, la ricorrente postula il riconoscimento della deduzione effettiva
per altre spese professionali, riferita in particolare ai costi sopportati per
l’uso di un locale della propria abitazione a fini professionali, pari a
fr. 3'733.‑, e per l’acquisto di due libri (intitolati “__________”
e “__________”) ed alcuni strumenti di lavoro (“__________”), in ragione di complessivi
fr. 56.10 (v. scontrini, all. 1). Di diverso avviso l’RS 1 che ha concesso
una deduzione effettiva pari a fr. 2'500.‑, equivalente a circa i
2/3 del costo della stanza.
3.2
Per l’imposta
federale diretta, secondo l’art. 7 O sulle spese professionali, sono
considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la
deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese
richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti
di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati,
l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la
giustificazione di spese più elevate (art. 4).
3.3
In
materia di imposta cantonale, sono considerate altre spese professionali quelle
necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente
per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE 2019).
La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.‑ l’anno oppure delle
spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità
delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 2019). La
deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa
dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione
inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE 2019).
3.4
Secondo la Circolare AFC
n. 26 relativa alle “Deduzioni delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente” del 22.09.1995, il contribuente
che vuole far valere la deduzione delle spese effettivamente sostenute per
l’uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l’affitto, il
riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia), deve dimostrare di utilizzare a
titolo principale e regolare un locale del proprio appartamento privato a scopi
professionali. L’uso occasionale dell’appartamento privato a scopi
professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna
deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3).
3.5
Una recente sentenza del Tribunale
federale ‑ ripresa dall’Ufficio di tassazione alfine di
motivare la decisione qui impugnata ‑ ha stabilito che i costi
per l’uso professionale di un locale privato possono essere considerati non
spese per il mantenimento personale bensì altre spese professionali se il
contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale della propria attività
professionale per il fatto che il datore di lavoro non mette a sua disposizione
un locale di lavoro adeguato e a condizione che nella sua abitazione privata il
contribuente disponga di un locale specifico che serve precipuamente a scopi
professionali e non privati. Se un locale privato è usato principalmente, ma
non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per
il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato
(sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.05.2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
Questa sentenza si
riferisce ad un contribuente in “smart-working” al quale il datore di
lavoro non metteva sempre a disposizione una postazione di lavoro presso l’azienda,
ammettendo quindi che alcuni lavori del mansionario dovessero giocoforza essere
svolti da un’altra parte (p. es. durante il tragitto casa-lavoro oppure in una
sala conferenze o in altri locali dell’azienda) oppure presso l’abitazione
privata del dipendente. Nel caso esaminato dal Tribunale federale ‑ assodata
la necessità di dover disporre di un locale di lavoro presso l’abitazione privata
(consid. 2.1) ‑ si trattava piuttosto di stabilire l’intensità
(“Ausmass”) dell’uso di tale locale privato a scopi professionali per
poi considerarne la quota di uso privato quali spese per il mantenimento non
deducibili (“Wird ein Arbeitszimmer hauptsächlich, aber nicht
ausschliesslich für berufliche Zwecke verwendet, so ist der für die private
Nutzung anfallende Kostensanteil den Lebenshaltungskosten zuzurechnen”;
consid. 3.1). Nel caso sottoposto al giudizio dell’Alta Corte, il contribuente,
cui incombeva l’onere della prova, non era riuscito a dimostrare che il lavoro che
svolgeva presso la sua abitazione ‑ condizionato dal ristretto
numero di postazioni di lavoro dovuto al concetto di “smart-working” implementato
dal suo datore di lavoro e non per sua comodità personale (“persönliche
Bequemlichkeit”) – corrispondeva ad una parte essenziale (almeno
il 40% del tempo di lavoro secondo la prassi del Canton BL; consid. 3.2.) della
propria attività professionale (consid. 3.3).
3.6
Diversamente dalla
sentenza citata e sulla quale l’RS 1 ha fondato la sua argomentazione a sfavore
della ricorrente concedendole una porzione di 2/3 della deduzione da lei
richiesta (che “equivale a 2'500.‑ franchi circa”), la ricorrente
non è parte di un “concetto di smart-working” ma è un’insegnante e gli
istituti scolastici dove lavora le mettono a disposizione dei locali dove poter
svolgere il proprio lavoro. La giurisprudenza presa ad esempio dall’autorità di
tassazione per sostenere la propria tesi mal si attaglia dunque al caso in
disamina.
4.
4.1.
Ora, si tratta di capire
se la ricorrente può effettivamente beneficiare della deduzione postulata. L’RS
1.
non sembra dubitare della necessità per la ricorrente di disporre di un
locale nella propria abitazione alfine di esercitarvi parte dell’attività di
insegnante. A torto.
4.2
Come
visto, sono due le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per poter
beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 26 cpv. 1 lett. c
LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. c LT per l’uso di una camera privata a scopi
professionali: il contribuente deve svolgere regolarmente una parte essenziale
della propria attività professionale a casa perché il datore di lavoro non gli
mette a disposizione un locale adatto e deve disporre nella propria abitazione
privata di un locale che serve principalmente a scopi professionali (v. p. es. sentenza
TF 2C_1033/2017 del 31.5.2018 consid. 3 = StE 2018 DBG/ZH B 22.3 Nr. 122 e
relative citazioni).
Nel caso di un docente
impiegato all’80% che, come i colleghi, beneficiava dell’autorizzazione del
Dipartimento competente ad esercitare la sua professione al di fuori delle ore
d’insegnamento o di altre attività particolari presso la propria abitazione, il
Tribunale federale ha deciso che la deduzione per l’uso di una stanza privata a
scopi professionali non potesse essere comunque ammessa poiché l’infrastruttura
messa a disposizione dalla scuola era stata considerata sufficiente. Nel caso
esaminato dall’Alta Corte, poter disporre di grande libertà e flessibilità
nell’organizzazione del proprio lavoro a domicilio comportava di riflesso,
anche per ragioni di risparmio di denaro pubblico, una diminuzione del confort
delle strutture offerte dall’istituto scolastico. Tuttavia, ciò non significava
che il contribuente ‑ che condivideva 44 postazioni di lavoro e
14.
computer fissi con 80 colleghi di cui la maggior parte impiegati a tempo
parziale e a domicilio ‑ fosse impossibilitato ad effettuare il
proprio lavoro presso l’istituto scolastico e con gli strumenti che questo gli forniva
(sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.2). La giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che il contribuente che per ragioni di comodità
personale preferisce svolgere i propri compiti professionali a casa piuttosto
che nel locale messogli a disposizione dal suo datore di lavoro, non ha alcun
diritto alla deduzione dei costi sostenuti per una camera di lavoro privata. La
prassi è molto restrittiva: per poter ammettere una tale deduzione, l’esercizio
delle proprie mansioni nel luogo di lavoro non deve essere possibile o almeno
non può essere ragionevolmente preteso. A titolo di esempio, il Tribunale
federale ha sostenuto che la deduzione potrebbe essere ammessa quando
l’istituto scolastico è dotato di una sola aula utilizzata dall’insieme del
corpo insegnante ed è adibita sia alla preparazione dei corsi sia a locale
pausa (v. esempio citato in: sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014, consid.
5.5.1
e relativi riferimenti).
4.3
Tornando
al caso in disamina, si pone la questione a sapere se gli istituti scolastici
dove lavorava la ricorrente durante il periodo fiscale litigioso le offrivano
delle infrastrutture sufficienti ed adeguate per poter svolgere la propria
attività d’insegnante.
4.3.1
Dalla documentazione versata
agli atti ed in particolare dalla Dichiarazione rilasciata dal Direttore del __________
di Lugano il 20 ottobre 2020 – tra l’altro successiva al periodo
fiscale litigioso ‑ si evince che l’insorgente poteva accedere
allo stabile scolastico “dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore
19:00”, verosimilmente durante tutto l’anno civile, quindi anche oltre il
periodo scolastico. Inoltre, i docenti disponevano di due aule loro riservate,
l’una dotata di “un tavolo con sedie e due fotocopiatrici”, l’altra “equipaggiata
con 8 computer e una fotocopiatrice, […] impiegata dai docenti per
svolgere parte delle diverse attività previste dalla mansione”. Sempre
secondo questa Dichiarazione, nel 2019 i docenti del __________ assommavano a
70.
unità, senza che fosse specificato se tra queste vi fossero anche degli
impieghi a tempo parziale. Verosimilmente sì, considerata anche la percentuale
lavorativa della stessa ricorrente per il __________ (2 giorni alla settimana).
Per quanto riguarda invece
le altre due attestazioni, rilasciate entrambe dal __________ di Lugano-Trevano
(__________), da una parte, il Direttore dell’istituto attestava genericamente
che “il docente non dispone, presso il nostro centro, di spazi adeguati per
lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni” (v. attestazione __________
datata 8.03.2019), senza però specificare cosa intendesse per “spazi
adeguati”; dall’altra, il documento fornito dal Servizio
interdipartimentale __________, la cui sede è presso il __________, non si
esprime in merito agli spazi lavorativi riservati ai docenti.
4.3.2
Le prime due attestazioni
appaiono del tutto funzionali alle esigenze espresse dalla ricorrente e
richiamano alla mente la sentenza del Tribunale federale appena citata dove, giudicando
sufficiente l’infrastruttura a disposizione dell’insegnante, l’Alta Corte aveva
di fatto negato la deduzione dei costi per il locale privato utilizzato a scopi
professionali (v. supra, consid. 4.2).
Contrariamente a quanto
sostenuto nel suo ricorso (“privo di spazi debitamente arredati e di mezzi
adeguati, contraddistinto inoltre da un limitato accesso agli stabili”; v.
ricorso, p. 3), presso il __________ all’insorgente è data la possibilità di
svolgere le “diverse attività previste dalla mansione”, avendo a
disposizione due aule riservate al corpo docente (70 unità) accessibili dalle 7
del mattino alle 19 durante tutta la settimana lavorativa e dotate di computer
fissi e fotocopiatrici. Con un tasso di occupazione del 40%, appare quindi che
sia l’accesso alle suddette aule sia la loro dotazione tecnica possano
considerarsi sufficienti ed adeguati. La ricorrente aggiunge inoltre che la sua
è “[u]n’attività “particolare”, libera, che non può essere, per sua natura e
contenuto, rinchiusa nei giorni e orari prestabiliti tipici di un’attività
dipendente” (v. ricorso, p. 3). A tal proposito, si ricorda che il
Tribunale federale ha considerato temerarie le argomentazioni del docente occupato
all’80% che sosteneva insufficienti gli orari d’apertura della scuola (lu-gio
7-19, ve 7-18) per poter svolgere il proprio lavoro (sentenza TF 2C_71/2014 del
15.09.2014
consid. 5.6.3.).
Per l’attività
d’insegnamento presso il __________, invece, la documentazione esibita è fin
troppo generica e finalizzata allo scopo ricercato dalla ricorrente per poter
essere ammessa (art. 115 LIFD; art. 188 LT; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 15, n. 29 s., p. 191 s.).
4.4
Tutto ciò avvalora e rafforza
la conclusione secondo cui la ricorrente, nonostante il datore di lavoro (ed in
particolare il __________) gliene dia la possibilità, svolge parte della sua
attività professionale presso l’abitazione privata per una scelta dettata dalla
comodità personale. Poiché già la prima condizione che dà diritto alla
deduzione ai sensi degli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1
lett. c LT non è data, la seconda condizione cumulativa per cui il
locale privato deve essere utilizzato principalmente a scopi professionali non
necessita di essere qui approfondita. In ogni caso, l’uso occasionale
dell’appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari
e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n.
4, p. 3). Di conseguenza, l’operato dell’RS 1 non può essere tutelato. La
deduzione dei costi legati all’uso di una camera privata per scopi
professionali fatta valere dalla ricorrente non deve essere concessa.
5.
5.1.
Infine, la ricorrente
chiedeva che fossero considerate anche le spese per i libri (fr. 28.30) e
il materiale didattico (fr. 27.80), di cui allegava gli scontrini di
cassa.
5.2
Giusta
gli articoli 26 cpv. 2 LIFD e 25 cpv. 2 LT, per le altre spese professionali
secondo il capoverso 1 lett. c sono stabilite deduzioni complessive; il
contribuente può giustificare spese più elevate. A norma degli articoli 7 cpv.
1.
O sulle spese professionali e 7 cpv. 1 e 2 DE 2019, il contribuente può
rivendicare la deduzione forfettaria prevista dall’art. 3 O sulle spese
professionali risp. dall’art. 7 cpv. 2 DE 2019. Per il periodo fiscale
litigioso, tale deduzione forfettaria corrispondeva per l’IFD al 3% del salario
netto, da un minimo di fr. 2'000.‑ ad un massimo di fr. 4'000.‑
annui (v. art. 3 O sulle spese professionali e relativa Appendice) mentre per
l’IC a fr. 2'500.‑ all’anno (art. 7 cpv. 2 DE 2019).
5.3
Nella fattispecie ‑ quand’anche
i libri e gli strumenti acquistati dall’insorgente ricadessero tra le spese
professionali necessarie ‑ deve essere riconosciuto l’importo
della deduzione complessiva prevista rispettivamente dalla LIFD e dalla LT. Su
questo punto – diversamente dalla motivazione utilizzata
dall’autorità di tassazione ‑ la commisurazione della deduzione
per altre spese professionali è corretta: il ricorso deve pertanto essere
respinto.
6.
Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto.
Per quanto attiene alla
deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica, il ricorso è
accolto e alla ricorrente è riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑,
come da lei postulato.
Per quanto concerne
la deduzione per altre spese professionali, il ricorso è respinto ed alla
ricorrente è riconosciuta la deduzione complessiva prevista dalla LIFD e dalla
LT.
Poiché il ricorso è
parzialmente ammesso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono
accollate alla ricorrente in ragione di metà.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la deduzione per spese supplementari per doppia economica
domestica è riconosciuta in ragione di fr. 3'075.‑ sia per l’IC sia
per l’IFD. Per quanto attiene alla deduzione per altre spese professionali è
ammessa la deduzione forfettaria così come prevista dalla LT e dalla LIFD.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico della
ricorrente in ragione di metà (600 franchi).
3. Contro il pres Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: