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Decisione

80.2020.28

Condono: presupposti, stato di bisogno, calcolo del minimo vitale, rendita d’invalidità inferiore a quest’ultimo

7 settembre 2020Italiano21 min

dalla previdenza pari a fr. 645.50, per complessivi fr. 2'598.50 mensili. Dichiarava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.28

80.2020.29

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1 Basilea

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 febbraio 2020 contro la decisione del 17 gennaio 2020 in materia di condono

ICantonale/IComunale/IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________),

celibe, è a beneficio di una rendita completa d’invalidità. È giunto nel Canton

__________ da __________ il 1°.9__________. Il 31.5.2020 ha lasciato il Canton

Ticino per trasferirsi nel Canton__________.

B. Con domanda del 14/15.5.2019

chiedeva il condono del pagamento delle imposte cantonali (fr. 951.-), comunali

(fr. 781.80) e dell’imposta federale diretta (fr. 165.95), per complessivi fr.

1'898.75. Indicava di percepire una rendita AI pari a fr. 1'953.- e una rendita

dalla previdenza pari a fr. 645.50, per complessivi fr. 2'598.50 mensili. Dichiarava

di avere spese mensili dell’importo di fr. 1'685.- (canone di locazione, costi

per il riscaldamento e per l’acqua calda, nonché spese di malattia non coperte

dalla cassa malati).

C. La domanda di condono

veniva trasmessa anche al Municipio di __________, che con scritto del

12.6.2019/18.7.2019 preavvisava favorevolmente la richiesta, dopo aver

esaminato la situazione finanziaria mensile del contribuente “(…). Considerate

le entrate di fr. 2’721.50 e le spese di cui possiamo tenere conto di fr.

2'704.25, risulta una disponibilità mensile di fr. 17.25, per cui il pagamento

dei pubblici tributi risulta essere onere gravoso”.

D. Con

decisione del 13.9.2019 l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC)

respingeva la domanda di condono presentata da RI 1. L’autorità specificava che

il contribuente viveva con __________ (__________) e che era pertanto tenuto a

partecipare alle spese dell’economia domestica. Dopo aver comparato le entrate

e le uscite mensili, l’UEC indicava che RI 1 aveva una disponibilità mensile

pari a fr. 466.- e per quanto riguardava i maggiori costi legati alle spese di

trasporto per la terapia medica seguita precisava:

“Dal momento che è beneficiario della prestazione

complementare è da ritenere che la franchigia della cassa malati, la

partecipazione ai costi malattia e dentari e di trasferta dal luogo di

domicilio allo studio medico ed eventuali oneri per aiuti domiciliari sono

assunte dall’Istituto delle assicurazioni sociali”. Da ultimo l’UEC

concludeva indicando che il contribuente era stato imposto sulla base dei

redditi effettivamente percepiti e quindi in base alla sua capacità contributiva.

E. Con reclamo del

4/7.10.2019 RI 1 censurava la decisione di diniego del condono. Il contribuente

si opponeva alla decisione, indicando che l’UEC aveva applicato una “base

legale errata” e non aveva inoltre motivato compiutamente la decisione, omettendo

di esporre i dati considerati per calcolare il suo minimo vitale. Il

contribuente precisava di essere celibe e di vivere da solo. Per quanto

atteneva a __________, quest’ultimo non era domiciliato in Ticino, ma

l’appartamento a __________ costituiva la sua “residenza di vacanza”. Il reclamante

non si spiegava il motivo per il quale, per il periodo fiscale precedente il

Canton __________, aveva concesso il condono del pagamento delle imposte,

nonostante le sue entrate fossero addirittura superiori. RI 1 riteneva che il

suo minimo esistenziale fosse di fr. 2'875.- composto da fr. 1285.- di spese

effettive d’alloggio, 1'200.- di importo base, fr. 50.- relativi

all’approvvigionamento di acqua calda tramite il boiler elettrico, fr. 100.-

legati a costi particolari di malattia che la cassa malati non si assume, fr.

25.- di assicurazioni nonché fr. 215.- a titolo di costi di trasporto per

recarsi a __________ per seguire le terapie mediche.

F. Con decisione del

17.1.2020 l’UEC respingeva il reclamo presentato da RI 1. Indicava che il

contribuente aveva condiviso l’appartamento di 5.5 locali dal costo mensile di

fr. 2'570.-con __________, dal suo arrivo in Ticino il 1°.9.2018 sino al

31.7.2019 (momento in cui quest’ultimo si è trasferito a __________).

Le entrate mensili del

contribuente ammontano a fr. 2'721.- mensili e sono costituite dalla rendita

AI, dalla rendita della previdenza e dalla prestazione complementare.

Per quanto atteneva al

calcolo del minimo vitale effettuato da parte di RI 1, l’UEC indicava che i

costi di elettricità legati all’utilizzo del boiler per l’acqua calda di fr.

50.-, nonché quelli di assicurazione di fr. 25.- erano già compresi

nell’importo base mensile di fr. 1'200.-.

Altresì le spese di

trasporto per le visite mediche non potevano essere prese in considerazione,

siccome assunte dalla prestazione complementare.

L’UEC indicava che il

contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna relativa all’esigenza di

recarsi a __________ per motivi medici, né del rifiuto della prestazione

complementare di assumersi tali costi.

L’autorità precisava che

il condono non costituisce un diritto giuridicamente protetto e che, nel

rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, deve rimanere

l’eccezione. Il calcolo del dovuto d’imposta per il 2018 è basato sui redditi

effettivamente percepiti e pertanto sulla reale capacità contributiva di RI 1.

Da ultimo l’UEC precisava: “Da far rimarcare che il contribuente, malgrado

il disagio economico dichiarato, dopo la partenza del signor __________

continua a vivere da solo in un appartamento di standard superiore del costo

base di fr. 2'570.-“.La prestazione complementare ritiene equo un affitto

di fr. 1'100.- mensili. Anche la Camera di diritto tributario nella sentenza di

cui all’inc. CDT __________, sempre in ambito di condono, in relazione ai costi

di locazione ha indicato che nel determinare il minimo vitale va considerato

unicamente il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del

quale si possa pretendere che il contribuente si accontenti nelle circostanze

concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per

un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.

G. Con ricorso 15/17.2.2020

RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale l’UEC gli ha negato la

domanda di condono per le imposte del 2018, producendo altresì la

documentazione medica e quella relativa alle spese di trasporto. Il ricorrente

lamenta un errato accertamento dei fatti: la decisione sarebbe arbitraria poiché

basata su un calcolo del minimo esistenziale non corretto.

Il contribuente ritiene anzitutto

che le riflessioni esposte dall’UEC in merito al costo per la locazione

dell’appartamento siano sbagliate: precisa di non essersi mai accollato il

pagamento dell’intero canone di locazione per l’appartamento in affitto a __________

e precisa che __________ vive e lavora a __________. L’appartamento di __________

verrebbe da lui utilizzato unicamente a scopi di vacanza. A partire dal

1°.1.2020, RI 1 asserisce di corrispondere un affitto di fr. 1370.-. Ritiene

che il riferimento effettuato dall’UEC all’ammontare del canone di locazione

ritenuto idoneo nell’ambito delle prestazioni complementari sia superato,

siccome adeguato per l’ultima volta nel 2001. Pure erronea la conclusione

dell’UEC laddove ha inserito le spese di riscaldamento nell’importo di base del

minimo vitale: dalla tabella per il calcolo del minimo di esistenza si evince

come tali costi sono annoverati tra i supplementi all’importo di base mensile.

Per quanto attiene poi ai

costi assunti dalla prestazione complementare, il ricorrente rileva che gli

importi coperti sono unicamente quelli relativi allo spostamento verso il

centro di trattamento più vicino. Motivo per il quale le trasferte a __________

non sono state rimborsate. RI 1 precisa inoltre: “Il sottoscritto è titolare

di una rendita dell’AI parla solo __________ e tutti i suoi medici sono a __________.

Anche le cartelle cliniche sono in __________. Per questo motivo, il

sottoscritto continuerà a ricevere il trattamento a __________ e dovrà pagare

le spese di trasporto”. Il ricorrente spiega di aver richiesto

retroattivamente il rimborso dei costi di trasferta da ottobre a dicembre 2018

e di essere ancora in attesa di una risposta. Aggiunge inoltre di avere spese

mediche in media di fr. 100.- al mese, non coperte dalla cassa malati, relative

a occhiali e lenti a contatto. Anche tali costi non vengono presi a carico

dalla prestazione complementare. Il contribuente conclude indicando anche che

il dovuto d’imposta per il 2018 si baserebbe su un calcolo inesatto. Precisa di

aver ricevuto una rendita d’invalidità a partire dal 2018; tuttavia la pensione

percepita dalla previdenza per il 2017, gli sarebbe stata versata nel 2018 ed “(…)

è stata calcolata nel calcolo delle imposte del 2018 con l’aliquota d’imposta

errata”.

Chiede di essere ammesso

all’assistenza giudiziaria.

H. L’UEC, preso visione

del ricorso, ha indicato, con scritto del 25/26.2.2020, di non avere

osservazioni da presentare.

I. Con scritto del

25/26.2.2020, RI 1 trasmette le risposte pervenute da parte dell’assicurazione

malattia __________, nonché dallo __________ del 19.2.2020, a tenore delle

quali né l’una né l’altra istituzione si sarebbe assunta le spese legate alle

spese di trasporto per recarsi a __________ per seguire i trattamenti medici.

Diritto

1. 1.1.

A partire dall’1.1.2016 è

entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo

scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai

cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale

diretta.

Con questa nuova legge

federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le

domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state

modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS

642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,

RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per

esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a

LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art.

167d LIFD; Vorpe, Novità

legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

Nel caso concreto, la decisione

nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2018 è stata

emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 13 settembre 2019.

Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo

diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte

cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore

dall’1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a

deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8

cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246

cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale

sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi non ancora

corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di

tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere

presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto

esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che

provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica

– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente

nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è

necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che

reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi

presupposti (Beusch, op. cit., n.

6.

ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

In base al testo degli

art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato,

secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,

per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo

scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del

contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si

possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.

1.

LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a);

·

o quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

3.2

All’art. 3 dell’Ordinanza sul

condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la

lista non è esaustiva).

In particolare, vengono

considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione

di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non

sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra

3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

3.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al

risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2

LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari

(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.

c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

3.4

3.4.1

Per quanto attiene i

motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione

finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.4.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.5

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto

adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che

conducono ad una situazione di bisogno: un

lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata

malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011

del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°

giugno 2010).

3.6

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle prospettive

economiche del richiedente;

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Controverso nel caso di

specie è proprio il calcolo del minimo vitale del ricorrente. In particolare,

secondo l’autorità fiscale il contribuente potrebbe contare su un’eccedenza

mensile (ndr. quantificata nella prima decisione a fr. 466.- e non più cifrata

in sede di decisione su reclamo) che gli permetterebbe di provvedere al

pagamento dell’importo complessivo di fr. 1'898.75, senza intaccare il suo

minimo vitale.

4.2

RI 1 ha esposto le proprie

entrate e le proprie uscite, rilevando un ammanco di disponibilità finanziaria,

tale per cui il suo minimo vitale non risulta essere garantito:

- importo

base per il debitore che vive da solo fr. 1'200.-;

- canone

di locazione fr. 1'370.-;

- riscaldamento

(acqua calda) fr. 50.-;

- spese

mediche fr. 120.-;

- AG

per viaggiatori disabili fr. 215.-.

A fronte di fr. 2'955.- di

spese mensili, il ricorrente specifica di avere entrate mensili totali di fr.

2'721.- con un deficit pari a fr. 234.-.

RI 1 precisa che, se la

prestazione complementare si fosse assunta le spese di trasporto per recarsi

dal __________ a __________ per le cure mediche, vi sarebbe comunque stato un

ammanco tra le entrate e le uscite di fr. 19.-.

4.3

Il Comune di __________,

interpellato al fine di ottenere un preavviso sul condono delle imposte

comunali, giungeva alla conclusione che il minimo vitale del contribuente non era

garantito e che pertanto doveva essere concesso il condono delle imposte

comunali. In particolare nel parere s’indicava come, secondo i loro calcoli, il

contribuente poteva disporre della somma di mensili fr. 17.25 e che, nel

frangente concreto, erano adempiute le condizioni per poter concedere il

condono.

4.4

4.4.1

Nella prima decisione in

cui ha negato il condono l’UEC ha rilevato che il contribuente avesse invero

una disponibilità mensile pari a fr. 466.-, senza tuttavia mostrare – come

correttamente è poi stato censurato da RI 1 – il calcolo del minimo vitale

preso in considerazione.

Dagli atti all’incarto

dell’UEC si nota come tale autorità ha preso in considerazione un importo base

mensile di fr. 850.-, l’affitto pari a fr. 1'285.-, spese di riscaldamento per

fr. 100.-, assicurazioni obbligatorie per fr. 20.-, per un ammontare di

complessivi fr. 2'255.- ed una differenza (in positivo) fra le entrate e le

uscite di fr. 466.-.

4.4.2

Nella decisione su

reclamo, invero non si pone più l’accento sul calcolo del minimo vitale, mentre

si è dato peso al costo della locazione, come pure alle spese di trasferta per

recarsi a __________ per seguire dei trattamenti medici. Tuttavia la questione

del minimo vitale meritava di essere approfondita ed esposta nella motivazione

della decisione su reclamo.

4.5

4.5.1

In effetti bisogna

anzitutto verificare se si può ritenere che RI 1 versi in una “situazione di

bisogno” secondo l’art. 167 cpv. 1 LIFD. Per far ciò è necessario comprendere se

le risorse finanziarie bastano o meno a garantire il minimo esistenziale

secondo la LEF, rispettivamente verificare se l’intero importo dovuto a titolo

di imposte è sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria del contribuente.

4.5.2

Utilizzando la tabella per

il calcolo del minimo di esistenza secondo la LEF (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/,

sito consultato il 5.8.2020) e basandosi sulle informazioni all’incarto, la

Camera ritiene che il minimo vitale di RI 1, debba essere così stabilito:

- importo

base per il debitore che vive da solo fr. 1'200.-;

- canone

di locazione fr. 1'370.-;

- riscaldamento

(acqua calda) fr. 50.-;

-

spese mediche fr.

120.-.

Ora, anche facendo

astrazione delle spese di trasferta per recarsi a __________ per le cure

mediche, risulta che il minimo vitale del contribuente è di fr. 2’740.-,

importo che già eccede le sue entrate, pari a fr. 2'721.-. Appare pertanto evidente

che vi è un ammanco.

4.6

4.6.1

Risulta quindi che il

contribuente si trova in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 167 LIFD

e segg. e che, il pagamento del dovuto d’imposta è, nella concreta condizione

in cui si trova, un onere gravoso.

Dalla lettura degli atti

all’incarto non risulta neppure che lo stato di bisogno in cui si trova è

riconducibile ad una sua colpa: egli indica infatti di aver iniziato a

percepire una rendita d’invalidità nel 2018 verosimilmente proprio a causa

della patologia di cui soffre e per la quale ha dovuto seguire numerosi

trattamenti medici, iniziati presso specialisti a __________.

4.6.2

Nel caso concreto neppure

risulta adempiuto uno dei motivi fra quelli indicati all’art. 167a LIFD, tali

per cui negare già ab initio il condono delle imposte.

4.7

L’esame di tutti i fatti

essenziali, e più in particolare la mancata garanzia del rispetto del minimo

vitale, l’inesistenza di uno dei motivi di diniego del condono, l’intera

situazione economica e personale del richiedente (che percepisce una rendita

intera d’invalidità, una rendita dalla previdenza nonché beneficia della

prestazione complementare) porta a ritenere che nel caso di specie siano

adempiute le condizioni per poter concedere il condono delle imposte. A ciò si

aggiunge che il contribuente si è nel frattempo trasferito nel Canton __________,

verosimilmente per poter seguire meglio le cure mediche a cui deve sottoporsi

(documentate agli atti).

5.

Il ricorso è

accolto. La decisione su reclamo del 17.1.2020 dell’UEC è annullata ed è

concesso il condono delle imposte cantonali, comunali e dell’imposta federale

diretta per il 2018.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’UEC del 17.1.2020 è annullata.

Vengono condonate le imposte cantonali, comunali e l’imposta federale diretta

per il periodo fiscale 2018 .

2. Non si prelevano n

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: