80.2020.28
Condono: presupposti, stato di bisogno, calcolo del minimo vitale, rendita d’invalidità inferiore a quest’ultimo
7 settembre 2020Italiano21 min
dalla previdenza pari a fr. 645.50, per complessivi fr. 2'598.50 mensili. Dichiarava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.28
80.2020.29
Lugano
7 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 Basilea
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 febbraio 2020 contro la decisione del 17 gennaio 2020 in materia di condono
ICantonale/IComunale/IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
celibe, è a beneficio di una rendita completa d’invalidità. È giunto nel Canton
__________ da __________ il 1°.9__________. Il 31.5.2020 ha lasciato il Canton
Ticino per trasferirsi nel Canton__________.
B. Con domanda del 14/15.5.2019
chiedeva il condono del pagamento delle imposte cantonali (fr. 951.-), comunali
(fr. 781.80) e dell’imposta federale diretta (fr. 165.95), per complessivi fr.
1'898.75. Indicava di percepire una rendita AI pari a fr. 1'953.- e una rendita
dalla previdenza pari a fr. 645.50, per complessivi fr. 2'598.50 mensili. Dichiarava
di avere spese mensili dell’importo di fr. 1'685.- (canone di locazione, costi
per il riscaldamento e per l’acqua calda, nonché spese di malattia non coperte
dalla cassa malati).
C. La domanda di condono
veniva trasmessa anche al Municipio di __________, che con scritto del
12.6.2019/18.7.2019 preavvisava favorevolmente la richiesta, dopo aver
esaminato la situazione finanziaria mensile del contribuente “(…). Considerate
le entrate di fr. 2’721.50 e le spese di cui possiamo tenere conto di fr.
2'704.25, risulta una disponibilità mensile di fr. 17.25, per cui il pagamento
dei pubblici tributi risulta essere onere gravoso”.
D. Con
decisione del 13.9.2019 l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC)
respingeva la domanda di condono presentata da RI 1. L’autorità specificava che
il contribuente viveva con __________ (__________) e che era pertanto tenuto a
partecipare alle spese dell’economia domestica. Dopo aver comparato le entrate
e le uscite mensili, l’UEC indicava che RI 1 aveva una disponibilità mensile
pari a fr. 466.- e per quanto riguardava i maggiori costi legati alle spese di
trasporto per la terapia medica seguita precisava:
“Dal momento che è beneficiario della prestazione
complementare è da ritenere che la franchigia della cassa malati, la
partecipazione ai costi malattia e dentari e di trasferta dal luogo di
domicilio allo studio medico ed eventuali oneri per aiuti domiciliari sono
assunte dall’Istituto delle assicurazioni sociali”. Da ultimo l’UEC
concludeva indicando che il contribuente era stato imposto sulla base dei
redditi effettivamente percepiti e quindi in base alla sua capacità contributiva.
E. Con reclamo del
4/7.10.2019 RI 1 censurava la decisione di diniego del condono. Il contribuente
si opponeva alla decisione, indicando che l’UEC aveva applicato una “base
legale errata” e non aveva inoltre motivato compiutamente la decisione, omettendo
di esporre i dati considerati per calcolare il suo minimo vitale. Il
contribuente precisava di essere celibe e di vivere da solo. Per quanto
atteneva a __________, quest’ultimo non era domiciliato in Ticino, ma
l’appartamento a __________ costituiva la sua “residenza di vacanza”. Il reclamante
non si spiegava il motivo per il quale, per il periodo fiscale precedente il
Canton __________, aveva concesso il condono del pagamento delle imposte,
nonostante le sue entrate fossero addirittura superiori. RI 1 riteneva che il
suo minimo esistenziale fosse di fr. 2'875.- composto da fr. 1285.- di spese
effettive d’alloggio, 1'200.- di importo base, fr. 50.- relativi
all’approvvigionamento di acqua calda tramite il boiler elettrico, fr. 100.-
legati a costi particolari di malattia che la cassa malati non si assume, fr.
25.- di assicurazioni nonché fr. 215.- a titolo di costi di trasporto per
recarsi a __________ per seguire le terapie mediche.
F. Con decisione del
17.1.2020 l’UEC respingeva il reclamo presentato da RI 1. Indicava che il
contribuente aveva condiviso l’appartamento di 5.5 locali dal costo mensile di
fr. 2'570.-con __________, dal suo arrivo in Ticino il 1°.9.2018 sino al
31.7.2019 (momento in cui quest’ultimo si è trasferito a __________).
Le entrate mensili del
contribuente ammontano a fr. 2'721.- mensili e sono costituite dalla rendita
AI, dalla rendita della previdenza e dalla prestazione complementare.
Per quanto atteneva al
calcolo del minimo vitale effettuato da parte di RI 1, l’UEC indicava che i
costi di elettricità legati all’utilizzo del boiler per l’acqua calda di fr.
50.-, nonché quelli di assicurazione di fr. 25.- erano già compresi
nell’importo base mensile di fr. 1'200.-.
Altresì le spese di
trasporto per le visite mediche non potevano essere prese in considerazione,
siccome assunte dalla prestazione complementare.
L’UEC indicava che il
contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna relativa all’esigenza di
recarsi a __________ per motivi medici, né del rifiuto della prestazione
complementare di assumersi tali costi.
L’autorità precisava che
il condono non costituisce un diritto giuridicamente protetto e che, nel
rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, deve rimanere
l’eccezione. Il calcolo del dovuto d’imposta per il 2018 è basato sui redditi
effettivamente percepiti e pertanto sulla reale capacità contributiva di RI 1.
Da ultimo l’UEC precisava: “Da far rimarcare che il contribuente, malgrado
il disagio economico dichiarato, dopo la partenza del signor __________
continua a vivere da solo in un appartamento di standard superiore del costo
base di fr. 2'570.-“.La prestazione complementare ritiene equo un affitto
di fr. 1'100.- mensili. Anche la Camera di diritto tributario nella sentenza di
cui all’inc. CDT __________, sempre in ambito di condono, in relazione ai costi
di locazione ha indicato che nel determinare il minimo vitale va considerato
unicamente il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere che il contribuente si accontenti nelle circostanze
concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per
un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.
G. Con ricorso 15/17.2.2020
RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale l’UEC gli ha negato la
domanda di condono per le imposte del 2018, producendo altresì la
documentazione medica e quella relativa alle spese di trasporto. Il ricorrente
lamenta un errato accertamento dei fatti: la decisione sarebbe arbitraria poiché
basata su un calcolo del minimo esistenziale non corretto.
Il contribuente ritiene anzitutto
che le riflessioni esposte dall’UEC in merito al costo per la locazione
dell’appartamento siano sbagliate: precisa di non essersi mai accollato il
pagamento dell’intero canone di locazione per l’appartamento in affitto a __________
e precisa che __________ vive e lavora a __________. L’appartamento di __________
verrebbe da lui utilizzato unicamente a scopi di vacanza. A partire dal
1°.1.2020, RI 1 asserisce di corrispondere un affitto di fr. 1370.-. Ritiene
che il riferimento effettuato dall’UEC all’ammontare del canone di locazione
ritenuto idoneo nell’ambito delle prestazioni complementari sia superato,
siccome adeguato per l’ultima volta nel 2001. Pure erronea la conclusione
dell’UEC laddove ha inserito le spese di riscaldamento nell’importo di base del
minimo vitale: dalla tabella per il calcolo del minimo di esistenza si evince
come tali costi sono annoverati tra i supplementi all’importo di base mensile.
Per quanto attiene poi ai
costi assunti dalla prestazione complementare, il ricorrente rileva che gli
importi coperti sono unicamente quelli relativi allo spostamento verso il
centro di trattamento più vicino. Motivo per il quale le trasferte a __________
non sono state rimborsate. RI 1 precisa inoltre: “Il sottoscritto è titolare
di una rendita dell’AI parla solo __________ e tutti i suoi medici sono a __________.
Anche le cartelle cliniche sono in __________. Per questo motivo, il
sottoscritto continuerà a ricevere il trattamento a __________ e dovrà pagare
le spese di trasporto”. Il ricorrente spiega di aver richiesto
retroattivamente il rimborso dei costi di trasferta da ottobre a dicembre 2018
e di essere ancora in attesa di una risposta. Aggiunge inoltre di avere spese
mediche in media di fr. 100.- al mese, non coperte dalla cassa malati, relative
a occhiali e lenti a contatto. Anche tali costi non vengono presi a carico
dalla prestazione complementare. Il contribuente conclude indicando anche che
il dovuto d’imposta per il 2018 si baserebbe su un calcolo inesatto. Precisa di
aver ricevuto una rendita d’invalidità a partire dal 2018; tuttavia la pensione
percepita dalla previdenza per il 2017, gli sarebbe stata versata nel 2018 ed “(…)
è stata calcolata nel calcolo delle imposte del 2018 con l’aliquota d’imposta
errata”.
Chiede di essere ammesso
all’assistenza giudiziaria.
H. L’UEC, preso visione
del ricorso, ha indicato, con scritto del 25/26.2.2020, di non avere
osservazioni da presentare.
I. Con scritto del
25/26.2.2020, RI 1 trasmette le risposte pervenute da parte dell’assicurazione
malattia __________, nonché dallo __________ del 19.2.2020, a tenore delle
quali né l’una né l’altra istituzione si sarebbe assunta le spese legate alle
spese di trasporto per recarsi a __________ per seguire i trattamenti medici.
Diritto
1. 1.1.
A partire dall’1.1.2016 è
entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo
scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai
cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale
diretta.
Con questa nuova legge
federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le
domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state
modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS
642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,
RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per
esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a
LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art.
167d LIFD; Vorpe, Novità
legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
Nel caso concreto, la decisione
nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2018 è stata
emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 13 settembre 2019.
Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo
diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte
cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore
dall’1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a
deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8
cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è
l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246
cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale
sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi non ancora
corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di
tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere
presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto
esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che
provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica
– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente
nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è
necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che
reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi
presupposti (Beusch, op. cit., n.
6.
ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
In base al testo degli
art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno
·
e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato,
secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo
scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del
contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si
possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.
1.
LIFD) e meglio:
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a);
·
o quando l’intero importo dovuto è
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità
finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,
cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte
del contribuente – non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).
3.2
All’art. 3 dell’Ordinanza sul
condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la
lista non è esaustiva).
In particolare, vengono
considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione
di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);
·
costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non
sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);
·
un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra
3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
3.3
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre
cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della
Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al
risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2
LIFD).
In particolare, sono
considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari
(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.
c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono
già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo
dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4
3.4.1
Per quanto attiene i
motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.
Segnatamente, il condono
dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione
finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.4.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica
presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari
all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono
dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.5
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto
adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che
conducono ad una situazione di bisogno: un
lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata
malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011
del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°
giugno 2010).
3.6
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle prospettive
economiche del richiedente;
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
Controverso nel caso di
specie è proprio il calcolo del minimo vitale del ricorrente. In particolare,
secondo l’autorità fiscale il contribuente potrebbe contare su un’eccedenza
mensile (ndr. quantificata nella prima decisione a fr. 466.- e non più cifrata
in sede di decisione su reclamo) che gli permetterebbe di provvedere al
pagamento dell’importo complessivo di fr. 1'898.75, senza intaccare il suo
minimo vitale.
4.2
RI 1 ha esposto le proprie
entrate e le proprie uscite, rilevando un ammanco di disponibilità finanziaria,
tale per cui il suo minimo vitale non risulta essere garantito:
- importo
base per il debitore che vive da solo fr. 1'200.-;
- canone
di locazione fr. 1'370.-;
- riscaldamento
(acqua calda) fr. 50.-;
- spese
mediche fr. 120.-;
- AG
per viaggiatori disabili fr. 215.-.
A fronte di fr. 2'955.- di
spese mensili, il ricorrente specifica di avere entrate mensili totali di fr.
2'721.- con un deficit pari a fr. 234.-.
RI 1 precisa che, se la
prestazione complementare si fosse assunta le spese di trasporto per recarsi
dal __________ a __________ per le cure mediche, vi sarebbe comunque stato un
ammanco tra le entrate e le uscite di fr. 19.-.
4.3
Il Comune di __________,
interpellato al fine di ottenere un preavviso sul condono delle imposte
comunali, giungeva alla conclusione che il minimo vitale del contribuente non era
garantito e che pertanto doveva essere concesso il condono delle imposte
comunali. In particolare nel parere s’indicava come, secondo i loro calcoli, il
contribuente poteva disporre della somma di mensili fr. 17.25 e che, nel
frangente concreto, erano adempiute le condizioni per poter concedere il
condono.
4.4
4.4.1
Nella prima decisione in
cui ha negato il condono l’UEC ha rilevato che il contribuente avesse invero
una disponibilità mensile pari a fr. 466.-, senza tuttavia mostrare – come
correttamente è poi stato censurato da RI 1 – il calcolo del minimo vitale
preso in considerazione.
Dagli atti all’incarto
dell’UEC si nota come tale autorità ha preso in considerazione un importo base
mensile di fr. 850.-, l’affitto pari a fr. 1'285.-, spese di riscaldamento per
fr. 100.-, assicurazioni obbligatorie per fr. 20.-, per un ammontare di
complessivi fr. 2'255.- ed una differenza (in positivo) fra le entrate e le
uscite di fr. 466.-.
4.4.2
Nella decisione su
reclamo, invero non si pone più l’accento sul calcolo del minimo vitale, mentre
si è dato peso al costo della locazione, come pure alle spese di trasferta per
recarsi a __________ per seguire dei trattamenti medici. Tuttavia la questione
del minimo vitale meritava di essere approfondita ed esposta nella motivazione
della decisione su reclamo.
4.5
4.5.1
In effetti bisogna
anzitutto verificare se si può ritenere che RI 1 versi in una “situazione di
bisogno” secondo l’art. 167 cpv. 1 LIFD. Per far ciò è necessario comprendere se
le risorse finanziarie bastano o meno a garantire il minimo esistenziale
secondo la LEF, rispettivamente verificare se l’intero importo dovuto a titolo
di imposte è sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria del contribuente.
4.5.2
Utilizzando la tabella per
il calcolo del minimo di esistenza secondo la LEF (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/,
sito consultato il 5.8.2020) e basandosi sulle informazioni all’incarto, la
Camera ritiene che il minimo vitale di RI 1, debba essere così stabilito:
- importo
base per il debitore che vive da solo fr. 1'200.-;
- canone
di locazione fr. 1'370.-;
- riscaldamento
(acqua calda) fr. 50.-;
-
spese mediche fr.
120.-.
Ora, anche facendo
astrazione delle spese di trasferta per recarsi a __________ per le cure
mediche, risulta che il minimo vitale del contribuente è di fr. 2’740.-,
importo che già eccede le sue entrate, pari a fr. 2'721.-. Appare pertanto evidente
che vi è un ammanco.
4.6
4.6.1
Risulta quindi che il
contribuente si trova in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 167 LIFD
e segg. e che, il pagamento del dovuto d’imposta è, nella concreta condizione
in cui si trova, un onere gravoso.
Dalla lettura degli atti
all’incarto non risulta neppure che lo stato di bisogno in cui si trova è
riconducibile ad una sua colpa: egli indica infatti di aver iniziato a
percepire una rendita d’invalidità nel 2018 verosimilmente proprio a causa
della patologia di cui soffre e per la quale ha dovuto seguire numerosi
trattamenti medici, iniziati presso specialisti a __________.
4.6.2
Nel caso concreto neppure
risulta adempiuto uno dei motivi fra quelli indicati all’art. 167a LIFD, tali
per cui negare già ab initio il condono delle imposte.
4.7
L’esame di tutti i fatti
essenziali, e più in particolare la mancata garanzia del rispetto del minimo
vitale, l’inesistenza di uno dei motivi di diniego del condono, l’intera
situazione economica e personale del richiedente (che percepisce una rendita
intera d’invalidità, una rendita dalla previdenza nonché beneficia della
prestazione complementare) porta a ritenere che nel caso di specie siano
adempiute le condizioni per poter concedere il condono delle imposte. A ciò si
aggiunge che il contribuente si è nel frattempo trasferito nel Canton __________,
verosimilmente per poter seguire meglio le cure mediche a cui deve sottoporsi
(documentate agli atti).
5.
Il ricorso è
accolto. La decisione su reclamo del 17.1.2020 dell’UEC è annullata ed è
concesso il condono delle imposte cantonali, comunali e dell’imposta federale
diretta per il 2018.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’UEC del 17.1.2020 è annullata.
Vengono condonate le imposte cantonali, comunali e l’imposta federale diretta
per il periodo fiscale 2018 .
2. Non si prelevano n
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: