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Decisione

80.2020.31

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, intervento chirurgico ortopedico un paio di settimane prima della notificazione della decisione

5 maggio 2020Italiano11 min

contribuente presentava il reclamo in lingua italiana, spiegando di essere “stata

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.31

80.2020.32

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 febbraio 2020 contro la decisione del 10 febbraio 2020 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. Con quattro decisioni

separate, il 27 novembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno

(qui di seguito UT) notificava a RI 1 le decisioni di tassazione IC e IFD degli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Con scritto del 28 gennaio

2020, la contribuente interponeva reclamo, peraltro in lingua tedesca,

contestando la mancata deduzione di un “Krankenkasse Betrag” di fr. 5’154.60.-,

nel calcolo dell’imposta cantonale (IC) 2017. La reclamante

aggiungeva inoltre “Nach meiner Operation vom 14.11.2019, habe ich 2 Monate

bei meinem Sohn in __________ gewohnt. So konnte ich die,

Einsprachefrist von 30 Tage nicht einhalten!”. La contribuente allegava in

aggiunta una fattura della __________ SA che concerneva i premi

dell’assicurazione contro le malattie, per un ammontare di fr. 1’406.70, per il

periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017.

Con scritto del 31.01.2020

l’UT attribuiva alla reclamante un termine fino al 10.02.2020 per presentare il

reclamo in lingua italiana e per produrre un certificato medico che attestasse

la gravità della malattia.

Il 3 febbraio 2020 la

contribuente presentava il reclamo in lingua italiana, spiegando di essere “stata

operata alla spalla presso la Clinica Ars Medica a Gravesano” e “da

quella data” di aver “dovuto soggiornare presso uno dei [suoi] figli nel

Canton __________ per ben 2 mesi, poiché dovendo portare un tutore era per [lei]

impossibile vivere da sola al [suo] domicilio di __________”. Sottolineava

in aggiunta come nella dichiarazione 2017 avesse “allegato tutte le spese

mediche (fr. 5’154.60.-)”, le quali non sarebbero tuttavia state considerate

nel calcolo delle deduzioni dal reddito imponibile. La contribuente provvedeva

inoltre ad allegare un certificato medico del 04.02.2020, che attestava

l’operazione del 14.11.2019 e la necessità di portare un tutore per

immobilizzare l’arto operato per un periodo di tre settimane, e il rapporto

operatorio del 07.11.2019, che si riferiva all’operazione di ricostruzione

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.

B. Con decisione del

10.02.2020 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, con le seguenti

motivazioni:

Il reclamo è tardivo poiché è

stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio

circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni. L’autorità

ha segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il reclamo e, con

la comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a giustificare e documentare

compiutamente i motivi del ritardo. Per rispondere alla richiesta, inviata per

posta A Plus in data 31.1.2020, al contribuente è stato assegnato un termine

fino al 10.2.2020. Quanto presentato in data 7.2.2020 non è sufficiente a

sanare il vizio di forma. Non si ritiene che il problema fisico in questione

(operazione alla spalla sinistra con successivo decorso) sia stato tale da

impedire alla contribuente di intraprendere l’atto richiesto. La contribuente

poteva anche, per esempio, delegare ad un suo rappresentante il disbrigo delle

sue pratiche prima dell’avvenuta operazione, oppure subito dopo.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato

riconoscimento della deduzione di “Spese malattia” per un ammontare di

fr. 5’154.60. La ricorrente fa notare di aver ricevuto le decisioni di

tassazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 “inaspettatamente” dal momento

che per quattro anni le decisioni non le erano state inoltrate. La contribuente

giustifica l’inosservanza del termine di reclamo con il fatto che l’operazione

è avvenuta il 14.11.2019 allorché la decisione di tassazione le è pervenuta il

27.11.2019. Subito dopo l’operazione, si sarebbe trasferita a __________,

presso i figli, per rientrare al domicilio nel mese di gennaio del 2020.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre,

in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, con la

decisione del 10.02.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della

contribuente, in quanto intempestivo. A questa Camera non resta pertanto che

verificare quest’ultimo aspetto procedurale. Le è per contro precluso l’esame

del merito della tassazione contestata.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo

rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in

particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata

non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato

causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale

dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

2.2

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 27

novembre 2019, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente

unicamente il 28 gennaio 2020, peraltro in lingua tedesca.

La ricorrente afferma di

avere preso conoscenza delle decisioni dell’Ufficio di tassazione solo nel mese

di gennaio del 2020, quando è rientrata al domicilio, al termine del periodo

trascorso a Basilea presso i figli.

La decisione contestata è

tuttavia stata notificata alla fine di novembre del 2019. Una decisione si

considera infatti notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende

conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel

momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo

tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF

67/2012 p. 301 consid. 4.2).

È quindi innegabile che,

quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione

del 27.11.2019, il termine di 30 giorni era scaduto.

2.3

2.3.1

Ancora una volta, in

questa sede, la ricorrente ribadisce di non aver avuto la possibilità di

presentare regolare reclamo a causa della sua situazione di salute, la quale

l’ha costretta a trasferirsi dal figlio, a __________, per due mesi. Si tratta

pertanto di verificare se l’operazione alla spalla costituisca un motivo di restituzione

in intero del termine di reclamo.

2.3.2

Come

già ricordato, in sé la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei

termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia

essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al

rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al

contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad

una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del

19.7.2010

consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

2.3.3

Nella fattispecie, l’insorgente

è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 14.11.2019 al

16.11.2019

per un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della

spalla sinistra. L’intervento ha comportato, secondo il rapporto operatorio

presentato, un’immobilizzazione dell’arto in un tutore, per un periodo di tre

settimane.

In primo luogo, si deve

escludere che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sia una

malattia tale da impedire il rispetto dei termini di reclamo. Si ritiene che

sia stata la contribuente stessa a fissare la data dell’intervento, tenendo

conto dei suoi impegni e delle sue esigenze.

In secondo luogo, lo

stesso rapporto operatorio prescrive una “visita dal medico curante fra 6-8

giorni per medicazione”, come pure di “prenotare una visita di controllo

con il chirurgo operatore tra 3 settimane”. Computando le tre settimane di

immobilizzazione del braccio, a partire dalla data dell’operazione (14 novembre

2019), si arriva alla prima settimana di dicembre, quando la decisione di

tassazione 2017 era da poco stata notificata e il termine di reclamo non era

pertanto scaduto. Per potersi sottoporre alla visita di controllo con il

chirurgo, la ricorrente deve necessariamente essere rientrata nel Canton

Ticino.

In ogni caso, il rapporto

operatorio e il certificato medico, prodotti dalla contribuente, comprovano

l’avvenuto intervento chirurgico e l’immobilizzazione del braccio per tre

settimane, ma non anche la sua permanenza a Basilea, perlomeno per l’intero

periodo da lei indicato.

In queste circostanze, difficile

riconoscere che la ricorrente possa aver trascorso ininterrottamente il periodo

successivo all’operazione, fino alla fine di gennaio (primo reclamo inoltrato

il 28 gennaio 2020), a Basilea.

2.3.4

Anche assumendo che la

ricorrente abbia effettivamente passato il periodo conseguente all’operazione a

__________, è escluso che il suo stato di salute le abbia impedito, se non di

provvedere personalmente alla verifica e alla contestazione della decisione

litigiosa, perlomeno di delegare tali incombenze ad una persona di fiducia. Sapendo

che si assentava dal domicilio per un periodo di quasi due mesi, sarebbe

infatti stato previdente delegare i suddetti compiti prima dell’operazione

oppure subito dopo, in ogni caso prima di abbandonare il luogo di domicilio.

2.4

Per le ragioni che

precedono, non sono adempiute le condizioni per una restituzione del termine secondo

gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

3.

3.1.

Sebbene, per le ragioni

già evocate, a questa Corte sia precluso l’esame del merito della

contestazione, va comunque sottolineato che non è facile comprendere quale sia

la deduzione cui si riferisce il reclamo, dichiarato irricevibile.

La ricorrente fa infatti

riferimento a “spese di malattia” per fr. 5’154.60.-, che non sarebbero state

ammesse in deduzione.

3.2

Per quanto concerne la

deduzione delle spese per malattia e infortunio, la contribuente ne aveva

dichiarate per un importo di fr. 1'865.-; dedotta la franchigia del 5% del

reddito netto intermedio, aveva calcolato la deduzione che le spettava in fr.

45.-. L’Ufficio di tassazione ha riconosciuto le spese per malattia nella

misura di fr. 1'865.-, deducendo la franchigia di fr. 1’857.-, calcolando la

deduzione in fr. 8.-. La differenza, rispetto a quanto chiesto dall’insorgente,

ammonta pertanto a fr. 37.-. In ogni caso, non vi è traccia di spese per

malattia per un ammontare di ben fr. 5'154.60.

3.3

Verosimilmente, la

contestazione della ricorrente si riferisce allora alla deduzione degli oneri

assicurativi e dei capitali a risparmio. La fattura allegata alla dichiarazione

d’imposta 2017 concerneva infatti i premi dell’assicurazione contro le malattie

per il trimestre da aprile a giugno 2017. Moltiplicando per quattro trimestri

l’importo risultante da tale conteggio (fr. 1'288.65), si ottiene

effettivamente la somma indicata dalla ricorrente (fr. 5'154.60).

A questo proposito, l’UT

ha tuttavia riconosciuto la deduzione nella misura di quanto da lei richiesto

nella sua dichiarazione (modulo 6), ovvero per fr. 2'000.-.

Sebbene l’ammontare della

deduzione degli oneri assicurativi e dei capitali a risparmio sia inferiore ai

premi effettivamente pagati, la decisione di tassazione aveva comunque ripreso quanto

contenuto nella dichiarazione della contribuente.

Va in ogni caso ricordato

che la deduzione massima per queste spese ammontava, nel periodo fiscale 2017,

a fr. 1'700.- per l’IFD e a fr. 5'200.- per l’IC.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Nonostante l’esito del

ricorso, si vuole comunque tener conto del fatto che alla ricorrente sono state

notificate ben quattro decisioni di tassazione lo stesso giorno. Per questa

ragione, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia

e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: