80.2020.31
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, intervento chirurgico ortopedico un paio di settimane prima della notificazione della decisione
5 maggio 2020Italiano11 min
contribuente presentava il reclamo in lingua italiana, spiegando di essere “stata
Source ti.ch
Incarti n.
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Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 febbraio 2020 contro la decisione del 10 febbraio 2020 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. Con quattro decisioni
separate, il 27 novembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno
(qui di seguito UT) notificava a RI 1 le decisioni di tassazione IC e IFD degli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Con scritto del 28 gennaio
2020, la contribuente interponeva reclamo, peraltro in lingua tedesca,
contestando la mancata deduzione di un “Krankenkasse Betrag” di fr. 5’154.60.-,
nel calcolo dell’imposta cantonale (IC) 2017. La reclamante
aggiungeva inoltre “Nach meiner Operation vom 14.11.2019, habe ich 2 Monate
bei meinem Sohn in __________ gewohnt. So konnte ich die,
Einsprachefrist von 30 Tage nicht einhalten!”. La contribuente allegava in
aggiunta una fattura della __________ SA che concerneva i premi
dell’assicurazione contro le malattie, per un ammontare di fr. 1’406.70, per il
periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017.
Con scritto del 31.01.2020
l’UT attribuiva alla reclamante un termine fino al 10.02.2020 per presentare il
reclamo in lingua italiana e per produrre un certificato medico che attestasse
la gravità della malattia.
Il 3 febbraio 2020 la
contribuente presentava il reclamo in lingua italiana, spiegando di essere “stata
operata alla spalla presso la Clinica Ars Medica a Gravesano” e “da
quella data” di aver “dovuto soggiornare presso uno dei [suoi] figli nel
Canton __________ per ben 2 mesi, poiché dovendo portare un tutore era per [lei]
impossibile vivere da sola al [suo] domicilio di __________”. Sottolineava
in aggiunta come nella dichiarazione 2017 avesse “allegato tutte le spese
mediche (fr. 5’154.60.-)”, le quali non sarebbero tuttavia state considerate
nel calcolo delle deduzioni dal reddito imponibile. La contribuente provvedeva
inoltre ad allegare un certificato medico del 04.02.2020, che attestava
l’operazione del 14.11.2019 e la necessità di portare un tutore per
immobilizzare l’arto operato per un periodo di tre settimane, e il rapporto
operatorio del 07.11.2019, che si riferiva all’operazione di ricostruzione
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.
B. Con decisione del
10.02.2020 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, con le seguenti
motivazioni:
Il reclamo è tardivo poiché è
stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio
circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni. L’autorità
ha segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il reclamo e, con
la comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a giustificare e documentare
compiutamente i motivi del ritardo. Per rispondere alla richiesta, inviata per
posta A Plus in data 31.1.2020, al contribuente è stato assegnato un termine
fino al 10.2.2020. Quanto presentato in data 7.2.2020 non è sufficiente a
sanare il vizio di forma. Non si ritiene che il problema fisico in questione
(operazione alla spalla sinistra con successivo decorso) sia stato tale da
impedire alla contribuente di intraprendere l’atto richiesto. La contribuente
poteva anche, per esempio, delegare ad un suo rappresentante il disbrigo delle
sue pratiche prima dell’avvenuta operazione, oppure subito dopo.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato
riconoscimento della deduzione di “Spese malattia” per un ammontare di
fr. 5’154.60. La ricorrente fa notare di aver ricevuto le decisioni di
tassazione degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 “inaspettatamente” dal momento
che per quattro anni le decisioni non le erano state inoltrate. La contribuente
giustifica l’inosservanza del termine di reclamo con il fatto che l’operazione
è avvenuta il 14.11.2019 allorché la decisione di tassazione le è pervenuta il
27.11.2019. Subito dopo l’operazione, si sarebbe trasferita a __________,
presso i figli, per rientrare al domicilio nel mese di gennaio del 2020.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre,
in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, con la
decisione del 10.02.2020, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, in quanto intempestivo. A questa Camera non resta pertanto che
verificare quest’ultimo aspetto procedurale. Le è per contro precluso l’esame
del merito della tassazione contestata.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo
rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in
particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata
non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato
causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale
dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).
2.2
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 27
novembre 2019, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente
unicamente il 28 gennaio 2020, peraltro in lingua tedesca.
La ricorrente afferma di
avere preso conoscenza delle decisioni dell’Ufficio di tassazione solo nel mese
di gennaio del 2020, quando è rientrata al domicilio, al termine del periodo
trascorso a Basilea presso i figli.
La decisione contestata è
tuttavia stata notificata alla fine di novembre del 2019. Una decisione si
considera infatti notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende
conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel
momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo
tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF
67/2012 p. 301 consid. 4.2).
È quindi innegabile che,
quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione
del 27.11.2019, il termine di 30 giorni era scaduto.
2.3
2.3.1
Ancora una volta, in
questa sede, la ricorrente ribadisce di non aver avuto la possibilità di
presentare regolare reclamo a causa della sua situazione di salute, la quale
l’ha costretta a trasferirsi dal figlio, a __________, per due mesi. Si tratta
pertanto di verificare se l’operazione alla spalla costituisca un motivo di restituzione
in intero del termine di reclamo.
2.3.2
Come
già ricordato, in sé la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei
termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia
essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al
rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al
contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad
una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del
19.7.2010
consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
2.3.3
Nella fattispecie, l’insorgente
è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 14.11.2019 al
16.11.2019
per un intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori della
spalla sinistra. L’intervento ha comportato, secondo il rapporto operatorio
presentato, un’immobilizzazione dell’arto in un tutore, per un periodo di tre
settimane.
In primo luogo, si deve
escludere che la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sia una
malattia tale da impedire il rispetto dei termini di reclamo. Si ritiene che
sia stata la contribuente stessa a fissare la data dell’intervento, tenendo
conto dei suoi impegni e delle sue esigenze.
In secondo luogo, lo
stesso rapporto operatorio prescrive una “visita dal medico curante fra 6-8
giorni per medicazione”, come pure di “prenotare una visita di controllo
con il chirurgo operatore tra 3 settimane”. Computando le tre settimane di
immobilizzazione del braccio, a partire dalla data dell’operazione (14 novembre
2019), si arriva alla prima settimana di dicembre, quando la decisione di
tassazione 2017 era da poco stata notificata e il termine di reclamo non era
pertanto scaduto. Per potersi sottoporre alla visita di controllo con il
chirurgo, la ricorrente deve necessariamente essere rientrata nel Canton
Ticino.
In ogni caso, il rapporto
operatorio e il certificato medico, prodotti dalla contribuente, comprovano
l’avvenuto intervento chirurgico e l’immobilizzazione del braccio per tre
settimane, ma non anche la sua permanenza a Basilea, perlomeno per l’intero
periodo da lei indicato.
In queste circostanze, difficile
riconoscere che la ricorrente possa aver trascorso ininterrottamente il periodo
successivo all’operazione, fino alla fine di gennaio (primo reclamo inoltrato
il 28 gennaio 2020), a Basilea.
2.3.4
Anche assumendo che la
ricorrente abbia effettivamente passato il periodo conseguente all’operazione a
__________, è escluso che il suo stato di salute le abbia impedito, se non di
provvedere personalmente alla verifica e alla contestazione della decisione
litigiosa, perlomeno di delegare tali incombenze ad una persona di fiducia. Sapendo
che si assentava dal domicilio per un periodo di quasi due mesi, sarebbe
infatti stato previdente delegare i suddetti compiti prima dell’operazione
oppure subito dopo, in ogni caso prima di abbandonare il luogo di domicilio.
2.4
Per le ragioni che
precedono, non sono adempiute le condizioni per una restituzione del termine secondo
gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.
3.
3.1.
Sebbene, per le ragioni
già evocate, a questa Corte sia precluso l’esame del merito della
contestazione, va comunque sottolineato che non è facile comprendere quale sia
la deduzione cui si riferisce il reclamo, dichiarato irricevibile.
La ricorrente fa infatti
riferimento a “spese di malattia” per fr. 5’154.60.-, che non sarebbero state
ammesse in deduzione.
3.2
Per quanto concerne la
deduzione delle spese per malattia e infortunio, la contribuente ne aveva
dichiarate per un importo di fr. 1'865.-; dedotta la franchigia del 5% del
reddito netto intermedio, aveva calcolato la deduzione che le spettava in fr.
45.-. L’Ufficio di tassazione ha riconosciuto le spese per malattia nella
misura di fr. 1'865.-, deducendo la franchigia di fr. 1’857.-, calcolando la
deduzione in fr. 8.-. La differenza, rispetto a quanto chiesto dall’insorgente,
ammonta pertanto a fr. 37.-. In ogni caso, non vi è traccia di spese per
malattia per un ammontare di ben fr. 5'154.60.
3.3
Verosimilmente, la
contestazione della ricorrente si riferisce allora alla deduzione degli oneri
assicurativi e dei capitali a risparmio. La fattura allegata alla dichiarazione
d’imposta 2017 concerneva infatti i premi dell’assicurazione contro le malattie
per il trimestre da aprile a giugno 2017. Moltiplicando per quattro trimestri
l’importo risultante da tale conteggio (fr. 1'288.65), si ottiene
effettivamente la somma indicata dalla ricorrente (fr. 5'154.60).
A questo proposito, l’UT
ha tuttavia riconosciuto la deduzione nella misura di quanto da lei richiesto
nella sua dichiarazione (modulo 6), ovvero per fr. 2'000.-.
Sebbene l’ammontare della
deduzione degli oneri assicurativi e dei capitali a risparmio sia inferiore ai
premi effettivamente pagati, la decisione di tassazione aveva comunque ripreso quanto
contenuto nella dichiarazione della contribuente.
Va in ogni caso ricordato
che la deduzione massima per queste spese ammontava, nel periodo fiscale 2017,
a fr. 1'700.- per l’IFD e a fr. 5'200.- per l’IC.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Nonostante l’esito del
ricorso, si vuole comunque tener conto del fatto che alla ricorrente sono state
notificate ben quattro decisioni di tassazione lo stesso giorno. Per questa
ragione, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia
e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: