80.2020.33
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, investimenti per risparmio energetico, installazione di impianto votovoltaico
29 maggio 2020Italiano15 min
comune di __________, è comproprietaria in ragione di 1/2 del mapp. n. __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.33
80.2020.34
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 febbraio 2020 contro la decisione del 5 febbraio 2020 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 domiciliata nel
comune di __________, è comproprietaria in ragione di 1/2 del mapp. n. __________
RFD di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2017, la contribuente ha indicato un reddito imponibile pari a fr.
58'780.–, nel quale rientrava in particolare il valore locativo della sua
abitazione, pari a fr. 12'315.– (il 50% di fr. 24'630.–), e ha fatto valere in
deduzione spese di gestione e manutenzione del suddetto immobile per complessivi
fr. 15’197.– (il 50% di fr. 30'393.–).
B. Notificando alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 12 settembre 2018,
l’autorità fiscale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 73'500.– per
l’IC e in fr. 76'400.– per l’IFD. Dal valore locativo di fr. 12'315.– ha
riconosciuto una deduzione per spese di gestione e manutenzione dell’immobile
solo nella misura di fr. 459.–.
C. La contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 23 settembre 2018, contestando
la mancata deduzione di tutte le spese di gestione e di manutenzione effettive
per il bene immobile sito nel comune di __________. La reclamante ha fatto
presente come, a comprova dell’importo da lei dichiarato per la deduzione di
tali spese, avesse allegato copia delle
diverse fatture. Ha inoltre rilevato come l’Ufficio di tassazione non avesse
fornito alcuna motivazione della correzione apportata.
D. Con scritto datato 11
novembre 2019, l’autorità fiscale ha invitato la contribuente a trasmettere la
documentazione riguardante il dettaglio delle spese comuni e i costi
d’esercizio richiesti in deduzione per il 2017 e il 2018, entro il 31 dicembre
2019. La contribuente ha così dato seguito a tale richiesta, sottolineando
comunque di aver già inoltrato copia dei giustificativi delle spese effettive
sostenute in sede di presentazione della dichiarazione fiscale.
E. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 5 febbraio 2020, ha accolto parzialmente il
reclamo, elevando a fr. 5'863.– la deduzione delle spese di gestione e
manutenzione immobili e stabilendo un reddito imponibile di fr. 68'100.– per
l’IC e di fr. 71'000.– per l’IFD, con la seguente motivazione:
esaminato quanto presentato dalla contribuente in sede
di reclamo si procede ad ammettere parzialmente lo stesso, concedendo in
deduzione le fatture per l’impianto fotovoltaico (al netto dei sussidi
ricevuti), l’imposta immobiliare e quanto versato per l’assicurazione stabili,
il tutto in ragione della quota di proprietà del 50%; riconfermando il diniego
per le spese di gestione, in quanto, in caso d’occupazione della propria
abitazione, rappresentano spese di mantenimento non deducibili.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, in data 20 febbraio 2020 RI 1 insorge
avverso la decisione su reclamo, postulando la deduzione delle spese di
gestione e manutenzione per un ammontare di complessivi fr. 11'772.–. Secondo
l’insorgente devono essere riconosciute come tali:
- l’installazione
dell’impianto fotovoltaico di fr. 29'475.– che, al netto dei sussidi ricevuti e
in ragione della quota di proprietà, ammonta ad un totale di fr. 10'504.–;
- i premi di
assicurazione dell’immobile, per complessivi fr. 2'152.– (fr. 1'076.–, in
ragione di 1/2 di comproprietà);
- le spese di revisione
annuale per l’impianto di riscaldamento, per complessivi fr. 385.– (fr. 192.–,
in ragione di 1/2 di comproprietà).
G. Con osservazioni al
ricorso del 26 febbraio 2020, l’Ufficio di tassazione ammette un involontario
errore informatico che ha portato alla mancata deduzione di gran parte delle
spese di manutenzione. In particolare riconosce quanto segue:
- l’installazione
dell’impianto fotovoltaico di fr. 29'475.–;
- i costi di
assicurazione dell’immobile, per complessivi fr. 2'049.–;
- la tassa immobiliare
di fr. 394.– corrisposta al comune di Pura.
L’autorità propone dunque
di ammettere parzialmente il gravame, rettificando la deduzione per spese di
manutenzione relative all’immobile della contribuente in fr. 11'726.–, al netto
dei sussidi ricevuti per l’impianto fotovoltaico e in ragione della quota di
proprietà (50%).
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
La Divisione delle
contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta
"prassi Dumont" già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come
dimostra la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è
stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare n. 7/2020 di aprile
2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
In considerazione della
sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una circolare si applica
immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a meno che essa stessa non preveda
un regime transitorio (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La
Circolare 7/2020 riassume e conferma i principi alla base delle deduzioni sui
proventi della sostanza immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti
sviluppi giurisprudenziali della Camera di diritto tributario e del Tribunale
federale in particolare con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti
dal contribuente nell’ambito di importanti interventi di ristrutturazione.
1.2.
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2007, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.
787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
1.3.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio
di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La
deduzione complessiva ammonta:
· al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore
locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
· al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore
locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art.
Considerandi
2.
cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto
1992).
1.4
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione
tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort.
Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che
servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a
queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in
questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione,
tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr.
Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano
tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia
o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la
deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del
legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se
contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.
2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
contestate sono le spese di gestione e manutenzione effettive della parte di
immobile appartenente alla ricorrente in ragione di 1/2. In particolare è il
caso delle postulate spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, i
premi di assicurazione dell’immobile e i costi per la revisione annuale
dell’impianto di riscaldamento. L’autorità di tassazione, come visto, con
decisione su reclamo ha ammesso in deduzione un importo totale di fr. 5'863.–.
Nelle sue osservazioni al
ricorso, l’autorità di tassazione ha riconosciuto un errore informatico nell’elaborazione
della decisione dopo reclamo e ha proposto di ammettere la deduzione delle
spese di manutenzione riguardanti la quota di proprietà della ricorrente nella
misura di fr. 11'726.– (a fronte di fr. 11'772.50.–rivendicati dalla
contribuente).
2.2
Ora, è pacifico che le
spese di installazione dell’impianto fotovoltaico rientrano in toto tra
i costi di manutenzione deducibili (art. 31 cpv. 2 LT; art. 32 cpv. 2 LIFD),
come d’altronde ha riconosciuto l’autorità fiscale in questa sede e
limitatamente alla parte che il contribuente ha sopportato personalmente,
ovvero escludendo la sovvenzione ricevuta da collettività pubbliche (cfr.
sentenze TF 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, consid. 2).
Pertanto, l’Ufficio di tassazione riconosce quanto la contribuente aveva
inizialmente dichiarato, ossia una deduzione pari a fr. 10'504.–.
2.3
Sia per l’abitazione
personale del contribuente che per gli immobili locati, sono deducibili i premi
d’assicurazione: contro gli incendi, contro i danni dell’acqua, contro le
rotture vetri, contro la grandine e di responsabilità civile per immobili.
Se l’immobile è
locato a terzi le spese relative ai premi dell’assicurazione sono deducibili
nella misura in cui, in base al contratto d’affitto, non sono state accollate
agli inquilini. Non sono invece deducibili i premi d’assicurazione per l'economia
domestica, per il mobilio e i premi di assicurazione responsabilità civile
privata (cfr. Circolare n. 7/2020 di aprile 2020 concernente le deduzioni sui
proventi della sostanza immobiliare privata, p. 7; art. 1 cpv. 1 lett. b
Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2016.111
del 21.06.2016 consid. 3).
Pertanto, quanto alle
spese concernenti i premi dell’assicurazione, l’autorità fiscale ha
correttamente proposto la deduzione dei premi dell’assicurazione dello stabile
(fr. 2'049.–, ossia fr. 1’024.50.– in ragione della quota di comproprietà), ma
non anche dei premi delle assicurazioni per la mobilia domestica e per gli
oggetti di valore.
2.4
2.4.1
La ricorrente rivendica
anche le spese di revisione annuale dell’impianto di riscaldamento, per un
totale di fr. 385.– (fr. 192.50.– in ragione della sua quota di
comproprietà). A tale riguardo, l’Ufficio di tassazione non ha riconosciuto
alcuna deduzione, motivando il diniego come segue:
in caso d’occupazione della propria abitazione, [le spese di gestione] rappresentano spese di
mantenimento non deducibili.
2.4.2
Le spese di gestione di un
immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il
riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e
la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito,
eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le
trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento
effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un
immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi
accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel
quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito
compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la
propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.
es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e
giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale
del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =
RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
2.4.3
Anche la Circolare della
Divisione cantonale delle contribuzioni di aprile 2020 distingue, nell'ambito
della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata
concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili
abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso
di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr.
Circolare n. 7/2020, cifra 12).
Ma, anche nel caso in cui
l’immobile è ceduto in locazione, le spese di gestione non dovrebbero figurare
fra le spese chieste in deduzione. Infatti, di regola non sono comprese nella
pigione ma vengono pagate separatamente dagli inquilini. In caso contrario sarà
necessario chiedere al contribuente la presentazione del conteggio delle spese
accessorie accollate agli inquilini al fine di verificare quali costi siano
stati recuperati e quali siano rimasti a carico del proprietario.
2.4.4
In linea di principio non
sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, revisioni periodiche
impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti, disinfezione e
disinfestazione, fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e
pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente giardino, acquisto olio
combustibile di riscaldamento e riscaldamento in genere, servizio portineria e
custodia, sgombero neve, elettricità, acquisto prodotti chimici, pulizia filtri
e vasca piscine, mantenimento corrente appartamento) e le spese di
amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 3.3.; inoltre art. 1 dell’Ordinanza
del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
2.4.5
Le spese di gestione
dell’immobile in questione riguardano un’abitazione ad uso proprio della
proprietaria (e quindi imposta in base al valore locativo) e pertanto, non
deducibili in quanto costituiscono spese per il mantenimento della
contribuente.
Ne consegue che, la
revisione annuale dell’impianto di riscaldamento, postulata dalla ricorrente
come deduzione nella misura di fr. 192.50.–, costituisce un costo di gestione
non deducibile.
2.5
Si osserva infine che, nel
conteggio proposto dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al
gravame, è stata presa in considerazione anche una spesa non direttamente
rivendicata in sede ricorsuale dall’insorgente, ovvero la deduzione dell’imposta
immobiliare comunale (fr. 394.–, ovvero fr. 197.– in ragione della quota di
comproprietà). Difatti, quest’ultima è riconosciuta quale costo fiscalmente
deducibile.
3.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che
è ammessa una deduzione a titolo di spese di manutenzione immobili pari a fr.
11'726.–, così come riconosciuto dall’autorità fiscale in questa sede nel
termine assegnatole dalla presente Corte.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 febbraio 2020 in materia di IC/IFD
2017 è riformata nel senso che è ammessa una deduzione di fr. 11'726.– per
spese di manutenzione immobili inerenti al fondo no. 1291, in ragione del 50%
di comproprietà.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: