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Decisione

80.2020.35

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, prezzo nettamente inferiore al valore venale, dubbi in merito applicazione della deduzione del 30% per partecipazioni minoritarie

13 aprile 2022Italiano41 min

l’ing. __________, azionista e presidente __________ SA, e il contribuente concludevano

Source ti.ch

PI 1

Incarti n.

80.2020.35

80.2020.36

Lugano

13 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 febbraio 2020 contro la decisione del 22 gennaio 2020 in materia di IC

e IFD 2010

Fatti

Fatti

A. a.

Nel 2010, RI 1, ingegnere

civile, lavorava per la __________ SA con sede a __________ (v. “Dati

personali, situazione famigliare e professionale al 31 dicembre 2010”, Modulo

1, p. 1; certificato di salario 2010 rilasciato il 05.01.2011), ricoprendo la

funzione di membro con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di

commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 22.12.2021).

Il 15 dicembre 2009,

l’ing. __________, azionista e presidente __________ SA, e il contribuente concludevano

un contratto per la compravendita di 30 azioni della suddetta società, il cui

valore nominale era di fr. 1'000.‑ ciascuna, da cedersi al prezzo di

vendita pattuito di fr. 1'350.‑ per azione (v. contratto cessione

azioni firmato il 15.12.2009, all. 1). Il prezzo complessivo di

fr. 40'500.‑ è stato pagato all’ing. __________ con valuta

11.01.2010 (v. estratto del conto __________ SA intestato al contribuente, IBAN

__________).

b.

Per quanto qui

d’interesse, per il periodo fiscale 2010 il contribuente dichiarava un reddito

da attività dipendente principale di fr. 103'339.‑.

Al 31.12.2010, gli

insorgenti esponevano titoli e capitali in ragione di fr. 877'300.‑,

tra cui un credito di fr. 16'000.‑ vantato nei confronti della __________

SA (conto correntista) e una quota di partecipazione del 40% nella medesima

società (valore venale dichiarato: fr. 120'000.‑, v. Modulo 8,

annesso alla DI 2010).

Nel corso del periodo

fiscale litigioso, la società anonima non ha distribuito alcun dividendo (v.

Modulo 8, annesso alla DI 2010; v. anche attestato 2010 rilasciato dalla __________

SA in data 19.09.2011).

B. Il 19 novembre 2014, l’RS

1 (di seguito: RS 1) imponeva i contribuenti, aggiungendo in particolare

fr. 34'500.‑ al reddito da attività lucrativa dipendente del marito

in relazione allo “incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di

azioni da parte di collaboratori [corrispondente] alla differenza tra il

valore venale dei titoli ed il minor prezzo pagato al tempo della

sottoscrizione. Nello specifico il reddito viene determinato come alle

risultanze del calcolo seguente: Valore fiscale dei titoli __________ SA oggetto

di transazione (30 azioni): fr. 75'000.— [diminuito del] prezzo di

acquisto: fr. 40'500.— [che corrisponde ad un] Reddito imponibile: fr. 34'500.--”.

Al 31.12.2010, il valore

imponibile delle azioni della __________ SA, considerate sostanza privata

dall’autorità di tassazione, era stato accertato in fr. 300'000.‑.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, la decisione di tassazione stabiliva un reddito imponibile

di fr. 263'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava

un dovuto d’imposta pari a fr. 29'235.35 mentre la sostanza imponibile era

stata accertata in fr. 487'000.‑ (parimenti determinante per

l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale sulla sostanza era di

fr. 877.50.

Per l’imposta federale

diretta, la decisione di tassazione accertava un reddito imponibile di

fr. 266'100.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) che comportava

un dovuto d’imposta di fr. 21'938.90.

C. Contro questa

decisione, il 15 dicembre 2014, i contribuenti presentavano un reclamo cautelativo

“per violazione dei principi sanciti dall’art. 127 cpv. 2 CF”, sottolineando

che “le motivazioni per sostanziare il reclamo [sarebbero seguite] entro

il 30.12.2014”.

Per lettera

raccomandata datata 31 dicembre 2014, i reclamanti inviavano all’RS 1 le

motivazioni al suddetto reclamo.

Per quanto qui

d’interesse, affermavano che “le 120 azioni possedute al 31.12.2010 [erano]

state valutate in CHF 2'500.‑/per titolo (con un incremento di

CHF 1'150 per titolo rispetto al valore determinato dal fisco nel 2009),

malgrado il marito nel gennaio 2010 [avesse] acquistato una

partecipazione di 30 azioni (= 10% al capitale azionario) al prezzo di

CHF 1'350.‑/titolo e negli anni 2010-2013 [erano] seguite

vendite ad altri acquirenti al prezzo di CHF 1'500.‑/titolo (2010),

CHF 1'750.‑/titolo (2011) e CHF 1'800.‑/titolo (2013)”.

Contestavano l’esistenza

di “una prestazione valutabile in denaro a favore del contribuente che [avesse

avuto] origine nel rapporto di lavoro in essere con la __________ SA” ed

in particolare, che “[nella] decisione di tassazione [fosse] stato

determinato come reddito da attività lucrativa dipendente (soggetto ai

contributi AVS) la differenza tra il valore determinato dal fisco pari a

CHF 2'500 e il minor prezzo pagato dal contribuente per l’acquisto delle

30 azione della __________ SA nel gennaio 2010, ossia un reddito imponibile di

CHF 34'500.‑”.

Aggiungevano che “nel

caso concreto non era intenzione dell’azionista venditore di cedere le azioni

al contribuente ad un prezzo di favore principalmente per il fatto che il

contribuente acquirente era alle dipendenze della società. La vendita delle 30

azioni al prezzo di CHF 1'350.‑/per azione non è avvenuta

principalmente a causa del rapporto di lavoro tra il dipendente e la società

risp. quale controprestazione per la sua attività lavorativa, bensì quale

vendita tra due azionisti all’ultimo prezzo venale determinato dal fisco”.

Inoltre, sottolineavano

che “non avendo la società distribuito dividendi o altre prestazioni

valutabili in denaro al contribuente, il contribuente non [aveva] beneficia[to]

di alcun vantaggio in alcuna forma elargito da __________ SA e quindi

distribuito al contribuente a carico del bilancio o CE della società” (v.

reclamo, n. 2.5., p. 8 s.).

Postulavano quindi

l’annullamento della “imposizione come reddito derivante da attività

lucrativa della differenza tra il valore determinato dal fisco e il minor

prezzo pagato pari a CHF 34'500.‑ in relazione all’acquisto delle 30

azioni da parte del contribuente”.

Per quanto riguardava

invece il “valore imponibile delle azioni della __________ SA nella sostanza

privata del marito”, i reclamanti indicavano che nel corso del mese di

gennaio 2010, il signor RI 1 aveva acquistato “dall’azionista ing. __________

una quota del 10% ossia 30 azioni al prezzo determinato nel dicembre 2009 sulla

base dell’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia quello

per l’anno 2009 di CHF 1'350.‑/titolo” e che “il venditore

non [aveva] voluto fare alcun prezzo scontato o donazione al marito e il

prezzo [era] stato determinato in una libera contrattazione”.

Contestavano “il metodo di determinazione del valore venale indicato nella circolare

[ndr.: Circolare CSI no. 28] ed applicato dal fisco per la

determinazione del valore venale al 31.12.2009 [perché] non considera[va]

le […] circostanze e particolarità del caso concreto”. Chiedevano

quindi che “per la determinazione del valore venale al 31.12.2010” fosse

applicato “il valore determinato nella compravendita del pacchetto azionari[o]

del 10%, ossia CHF 1'350.‑/azione” (v. reclamo, n. 2.4., p. 7

s.).

D. Con

decisione datata 22 gennaio 2020, l’RS 1 respingeva il reclamo in merito

all’aspetto relativo alla prestazione valutabile in denaro. A motivo, adduceva:

“Secondo informazioni in

nostro possesso “le azioni __________ SA vengono […] scambiate solo tra persone

che operano nella ditta, ad un valore convenuto tra il 60% e il 65%, quindi ad

un importo sensibilmente minore di quanto tassato” e ciò a “salvaguardia della

continuità dell’azienda e della responsabilità concreta e diretta dei

collaboratori”.

Secondo

la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell[’]attività lucrativa

dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in

senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con

la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione

come la conseguenza dell[’]attività e da far ritenere che il contribuente

percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto

reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di

favore.

Ora,

il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte

di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle

stesse (cfr. CDT 80.2016.147-148 consid. 1.2 e 3.1).

Il

valore di sostanza al 31.12.2009 della __________ SA risulta essere di

Fr. 2'403 per azione (Fr. 721’701/300), il contribuente ha acquisito

30 azioni per Fr. 1'350 per azione, prezzo sensibilmente inferiore anche

al solo valore di sostanza. Il valore della società calcolato secondo quanto

previsto dalla Circolare 28 CSI è di Fr. 2'500.

Considerato

quanto sopra esposto il contribu[e]n[…]te ha beneficiato di un

prezzo di favore imponibile quantificato in Fr. 2'500 - 1'350 = 1'150 * 30 = 34’500”.

Per quanto riguardava

invece la valutazione fiscale delle azioni, l’RS 1 evadeva il reclamo adducendo

che la “[v]alutazione partecipazione __________ SA [era stata] rettificata

in Fr. 210'000.‑ (Valutazione lorda di Fr. 2'500.‑ per

azione a cui è concessa riduzione del 30%) Motivazione dettagliata inviata

separatamente”.

E. Il 21 febbraio 2020,

i contribuenti, rappresentati dalla moglie del contribuente, avv. RA 1,

presentano tempestivo ricorso postulando in via principale l’accoglimento

integrale del ricorso con lo stralcio del reddito da attività dipendente di

fr. 34'500.‑, “non esistendo alcuna prestazione di favore in

relazione al rapporto di lavoro”.

Gli insorgenti sostengono

che nelle sue decisioni “l’autorità di tassazione ha ritenuto che il

contribuente ha beneficiato di un reddito da attività lucrativa dipendente dell’ammontare

di CHF 34'500.‑, nella misura in cui ha acquistato per

CHF 40'500.‑ un pacchetto di 30 azioni della __________ SA, suo

datore di lavoro, il cui valore venale calcolato dall’autorità fiscale secondo

la circolare 28 ammontava a CHF 75'000.‑, semplicemente per il fatto

che il contribuente ha acquistato tali azioni ad un prezzo di favore”, sottolineando

che “l’autorità fiscale non ha fornito alcuna spiegazione in merito

all’esistenza o meno del nesso economico diretto con il rapporto di lavoro”

(v. ric., n. 5, p. 3).

A dire della

rappresentante, il prezzo pagato “corrisponde all’ultimo valore venale

determinato dal fisco conosciuto dalle parti, ossia quello per l’anno 2008 di

CHF 1'350.‑ per titolo. Né il venditore era dunque cosciente e

voleva vendere ad un prezzo scontato o di favore né l’acquirente era cosciente

del fatto di ricevere un attivo con un valore che supera[va] il prezzo

da lui pagato. Non essendo nessuna delle parti stata cosciente del fatto [che]

il prezzo di compravendita concordato fosse inferiore al valore venale, viene a

mancare la volontà di concedere una prestazione di favore, e di conseguenza non

esiste alcuna prestazione che possa essere ritenuta quale controprestazione per

la sua attività lavorativa dipendente” (v. ric., n. 7, p. 4).

Gli insorgenti spiegano

che, nel 2009, l’ing. __________ non era l’unico azionista della __________ SA

e che nel corso degli anni successivi a quello qui litigioso aveva venduto le

sue rimanenti azioni anche ad altri collaboratori; che il contratto di

compravendita non contemplava “alcun accordo accessorio in relazione al

rapporto di lavoro con __________ SA” né istituiva “alcun patto

parasociale […] che contenesse una regolamentazione della determinazione

del prezzo di compravendita delle azioni”; che l’attività di direzione

della società era “esercitata in comune dal presidente del CdA, dal vicepresidente

e dal contribuente” e dunque “non si può affermare che il contribuente

rivest[isse] un ruolo preponderante e determinante nella direzione della

società e ciò né prima né dopo l’acquisto delle 30 azioni dall’ing. __________”.

Ciò che, secondo gli insorgenti, l’autorità di tassazione ha invece riconosciuto

ammettendo la deduzione del 30% nella valutazione della partecipazione __________

SA.

È quindi “da escludere

un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro dovuto al fatto che

l’acquirente contribuente è amministratore (insieme ad altri) della società”.

Infine, “il prezzo di

compravendita delle 30 azioni è stato determinato tra le parti sulla base

dell’ultimo valore fiscale allora conosciuto (quello del 2008) e che non esiste

alcun indizio che possa fare supporre che le parti intendevano procedere ad una

vendita delle azioni ad un prezzo di favore e quindi fare beneficiare il

contribuente di un vantaggio, e che tale vantaggio era concesso unicamente a

causa del rapporto di lavoro del contribuente con la __________ SA; tantomeno

l’autorità fiscale ha indicato e provato indizi in tale senso”.

In subordine, qualora la

Camera di diritto tributario confermasse l’esistenza di una prestazione

valutabile in denaro, i ricorrenti chiedono che “il valore venale ai fini

della sostanza [sia] applicat[o] anche ai fini della

determinazione del reddito da attività lucrativa dipendente, come lo impone la

sistematica fiscale risp. la “Reinvermögenszugangstheorie”, [per

cui] la prestazione di favore imponibile ammonterebbe invece solo a

CHF 12'000.‑ (in sostituzione della ripresa di CHF 34'500.‑

[…])”.

All’atto di ricorso, oltre

alla decisione impugnata e alla decisione di tassazione, la rappresentante dei

ricorrenti allega il contratto di cessione delle azioni stipulato il 15

dicembre 2009 tra l’ing. __________ e l’ing. RI 1, già versato agli atti.

F. Il 29 aprile 2020, la

PI 1 per il tramite del PI 1 presenta le proprie osservazioni al ricorso. Per

quanto riguarda l’imposizione del reddito da attività lucrativa dipendente, l’PI

1 sottolinea che “alla luce dell’interesse dell’allora presidente

dell’azienda, signor __________, a garantire che il signor RI 1 continu[asse]

a gestire con successo la società e tenuto conto del coinvolgimento strategico

dirigenziale del contribuente nella gestione della società, si deve concludere

per l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro e

quindi per un reddito dell’attività lucrativa dipendente, corrispondente alla

differenza tra il valore di cessione delle azioni ed il valore venale dei

titoli” (v. oss. PI 1, p. 3).

Per quanto concerne

invece la determinazione del valore venale delle azioni cedute, l’PI 1 rimanda

ai dettami della Circolare CSI no. 28, facendo proprio il valore fiscale accertato

dall’__________ per le azioni della __________ SA (fr. 2'500.‑

ciascuna; v. Valutazione dei titoli non quotati [direttive CSI], decisione su

reclamo all’UT di __________ del 7.11.2019) e confermando la prestazione

valutabile in denaro accertata di fr. 34'500.‑.

G. a.

Il 13 maggio 2020,

la rappresentante dei ricorrenti presenta una replica spontanea sottolineando

come, da un lato, “il prezzo di CHF 1'350.‑ per azione concordato

tra l’ing. __________ e l’ing. RI 1 in relazione alla vendita in data

15.12.2010 [recte: 2009] di 30 azioni della __________ SA corrisponde[sse]

all’ultimo valore venale determinato dal fisco allora conosciuto, ossia quello

per l’anno 2018 [recte: 2008] [per cui] il venditore non ha voluto

concedere alcuno sconto sul prezzo o fare una donazione all’ing. RI 1. Alla

data della firma del contratto di compravendita, l’esercizio 2010 [recte:

2009] non era ancora stato concluso e i dati del bilancio 2010 [recte:

2009] non erano ancora disponibili. Non esisteva dunque alcuna intenzione da

parte del venditore ing. __________ di cedere le azioni ad un prezzo di favore

risp. di fare confluire all’ing. RI 1 un vantaggio”. D’altra parte, la

rappresentante dei ricorrenti evidenzia come, per determinare il prezzo di

favore delle azioni cedute nel 2010, l’autorità fiscale abbia “utilizzato” una

frase dell’ing. __________, scritta nel suo reclamo contro la tassazione 2014,

ovvero “quasi 5 anni dopo la compravendita oggetto del presente ricorso”

e secondo la quale “il prezzo di compravendita verrebbe determinato al 60%-65%

del valore fiscale determinato dal fisco [rispondendo] primariamente a

principi di salvaguardia della continuità dell’azienda e della responsabilità

concreta e diretta dei collaboratori” (v. reclamo 2014 presentato dall’ing.

__________ in data 06.08.2015, agli atti). I ricorrenti sostengono che tale

valore non sia stato riconosciuto dall’ing. __________ “quale valore di

mercato, visto che l’affermazione è [stata] rilasciata nell’ambito del

reclamo contro la tassazione 2014 tramite il quale l’ing. __________ contesta

che i valori determinati dal fisco corrispondano ai valori

venali rilevanti

ai fini dell’imposta sulla sostanza e chiede l’applicazione del prezzo di compravendita

quale valore venale ai fini dell’imposta sulla sostanza”. Da qui, gli

insorgenti asseriscono che “non è dunque corretto insinuare che l’ing. __________

abbia sostenuto che le azioni della __________ SA vengano scambiate ad un

valore pattuito tra il 60-65% del valore venale allo scopo di garantire la

salvaguardia della continuità dell’azienda e della responsabilità concreta e

diretta dei collaboratori (come tende invece a far voler credere l’ufficio giuridico)”.

Sottolineano infine che “né

la decisione impugnata né le Osservazioni dell’PI 1 indicano concretamente le

ragioni secondo cui si possa ritenere che alla firma del contratto di

compravendita il 15.12.2010 [recte: 2009] l’ing. __________ abbia voluto

vendere le 30 azioni della __________ all’ing. RI 1 ad un prezzo di favore”.

Aggiungono che quand’anche

si “dovesse ritenere che ci sia stata l’intenzione dell’ing. __________ di

fare confluire all’ing. RI 1 una prestazione di favore, l’ammontare di tale

prestazione secondo la “Reinvermögenstheorie” non può tuttavia essere

maggiore della differenza tra il valore venale determinato ai fini dell’imposta

sulla sostanza e il prezzo concordato”.

b.

L’PI 1 ha risposto alle

osservazioni dei ricorrenti con lettera raccomandata del 25 giugno 2020, del

cui contenuto sarà detto in seguito per quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS

642.14). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con

riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore, il legislatore ha in tal

modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz

der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di

riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è

completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista

esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di

redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385

consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato

esente è assoggettato all’imposta.

1.2.

Le disposizioni

legislative valide per il periodo fiscale qui considerato stabilivano che sono

imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto

privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per

prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi d’anzianità,

gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro (art.

17 cpv. 1 LIFD e art. 16 cpv. 1 LT nella versione in vigore per il periodo

fiscale 2010; cfr. sentenza TF 2C_618/2014 e 2C_619/2014 del 03.04.2015 in: RF

70/2015 pag. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450

consid. 2).

Secondo la consolidata

giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra

dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma

ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (sentenza TF 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del

29.11.2006 consid. 2.1 in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95 e riferimenti;

sentenza TF 2C_618/2014 del 03.04.2015 consid. 5.1).

1.3.

Anche le prestazioni di

terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia

in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal

senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un

prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di

acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. sentenza TF 2C_357/2014 e

2C_358/2014 del 23.05.2014 in: StE 2016 B 22.2 n. 33 consid. 2.1 e dottrina

citata).

Nel caso in cui il gerente

di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,

sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia

beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare

l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato

che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a

garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si

deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa

dipendente, anche se la devoluzione non è

stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton Argovia del 29.03.2007 in: StE 2008 B 22.1 n. 5).

1.4.

L’assegnazione ad un

prezzo di favore della partecipazione dei collaboratori, il cui motivo è da

ricercare nel rapporto di lavoro del contribuente, è un provento in natura

imponibile quale vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell’art. 17 cpv. 1

LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 s. ad art. 17

LIFD, p. 231). Il reddito proveniente da prestazioni in natura è generalmente

realizzato al momento dell’acquisizione della proprietà (Oberson, Droit fiscal suisse, 5a

ediz., Basilea 2021, § 7 n. 14, p. 113). Dal 1° gennaio 2013, la prassi

instauratasi negli anni e relativa alle partecipazioni di collaboratore è stata

codificata negli articoli 17a e seguenti LIFD (art. 7c ss LAID; art. 16a ss

LT), la cui implementazione pratica è stata affidata alla Circolare no. 37

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sia nella sua prima versione

del 2013 sia in quella più aggiornata del 2020 (v. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 57 s. ad art. 17

LIFD, p. 231; Böhi/Poletti,

Mitarbeiterbeteiligungen ‑ Qualifikation des Entgelts bei

Veräusserung von Aktien, in: ST 5/2015 p. 385 ss, cap. 2).

1.5.

Nella fattispecie sono

controverse l’esistenza e, se confermata, la commisurazione dell’eventuale

vantaggio valutabile in denaro di cui avrebbe beneficiato il ricorrente

nell’ambito della sua attività dipendente e come tale imponibile ex art.

17 cpv. 1 LIFD e art. 16 cpv. 1 LT.

Nel periodo fiscale

litigioso, il ricorrente ha infatti acquisito 30 azioni della __________ SA, di

cui era già azionista e dipendente, dall’ing. __________, allora presidente e

azionista dell’azienda. Il prezzo convenuto tra le parti per la cessione della

partecipazione era di fr. 40'500.‑, equivalenti a fr. 1'350.‑

per titolo (v. contratto di cessione sottoscritto il 15.12.2009; all. 1).

Considerandi

2.

2.1.

La prestazione imponibile,

nel caso in cui un collaboratore abbia acquistato una partecipazione ad un

prezzo di favore, corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito

di un eventuale prezzo d’acquisto (v. anche art. 16b cpv. 1, 2a

frase LT; art. 17b cpv. 1, 2a frase LIFD; v. anche sentenza TF n.

2C_285/2019 del 9.03.2020 in: RDAF 2020 II 286 ss = RF 75/2020 p. 389 ss; Bloch-Riemer, Participations de

collaborateur: une mise en oeuvre à ne pas sous-estimer, in: TREX 2019, p. 20

ss, in particolare p. 21).

2.2

2.2.1

Per le azioni di

collaboratore non quotate in borsa generalmente non si dispone di un valore di

mercato. Per questa ragione il valore determinante per l’imposta è in linea di

massima calcolato in base a una formula idonea e riconosciuta dal datore di

lavoro. Il suddetto calcolo del valore determinante al momento

dell’attribuzione può essere effettuato secondo le regole contenute nella

Circolare no. 28 della Conferenza svizzera delle imposte del 28 agosto 2008 (di

seguito: Circ. CSI no. 28; v. v. anche Circ. AFC no. 37, versione 30.10.2020,

n. 3.2.2, p. 7). Se, eccezionalmente, si dispone di un valore venale per delle

azioni non quotate in borsa, questo valore è considerato come valore

determinante (Circ. AFC no. 37, n. 3.2.2, p. 7).

2.2.2

Le Istruzioni della

Conferenza fiscale svizzera, affidate alla Circolare CSI no. 28 e al relativo

Commentario, stabiliscono che, per i titoli non quotati per i quali non è noto

alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole di valutazione

previste dalle istruzioni stesse (v. anche sentenza TF 2C_1057/2018 del

7.04.2020

consid. 4.2.1). Precisano poi però che, se tali titoli sono stati

oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde

al prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione

economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola

vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in

occasione di un aumento di capitale (cfr. Circ. CSI no. 28, n. 2 ss, p. 3 s.).

Se non si dispone di un

valore di cessione tra terzi indipendenti, in linea di principio l’imposizione

dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle azioni (Circ. CSI

no. 28, n. 2, al. 4, p. 3), cioè la valutazione non viene intrapresa

dall’esterno (sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere

alla rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima

o poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi

indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si

conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri-Berna 2015, n.

10.

ad § 50, p. 923).

La condizione perché possa

essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si

tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del

prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le

parti contraenti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo

del 14.05.2008 n. SB.2007.00097 in: StE 2009 B 52.42 n. 5 consid. 2.4).

La giurisprudenza del

Canton Sciaffusa ha per esempio ritenuto determinante quale valore venale di

una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta

sette mesi dopo il momento determinante (cfr. sentenza dell’Obergericht del

Canton Sciaffusa dell’11.02.2005 n. 66/2003/31 consid. 3).

Lo stesso Tribunale federale,

esaminando il caso di una società che aveva venduto per 320 DM ciascuna delle

azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute per 610 DM

nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, ha affermato che la differenza

fra i due valori rappresentava una distribuzione occulta di utile dalla società

agli azionisti. Per quanto concerne la definizione del valore venale delle

azioni acquistate dai soci, l’Alta Corte ha richiamato proprio le istruzioni

sulla stima dei titoli non quotati ed ha ritenuto determinante per la

valutazione la successiva vendita degli stessi titoli, considerata una cessione

importante fra terzi indipendenti. Nonostante il mezz’anno trascorso fra le due

transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto dunque determinante il valore

della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non erano

state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano che

in tale lasso di tempo vi fosse stato un aumento significativo del valore della

società o delle azioni oppure che la situazione economica della società fosse

cambiata in modo rilevante (sentenza TF 2A.590/2002 del 22.05.2003 consid.

3.1).

2.2.3

Se i titoli sono stati

oggetto di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti, allora il loro

valore venale corrisponde di principio al prezzo di acquisto (Circ. CSI no. 28,

n. 5, p. 1). Il Commentario alla Circolare CSI no. 28 per il concetto di

“trasferimento sostanziale” non fissa una percentuale, ma sostiene che un

volume di transazioni dell’ordine del 10% all’anno possa essere qualificato

sostanziale (Commentaire 2021, n. 2, p. 5). Afferma inoltre che il prezzo

ottenuto al momento di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti

debba essere esaminato di volta in volta alfine di determinare un valore venale

rappresentativo e plausibile (Commentaire 2021, n. 2, p. 5). Non tutti i prezzi

di vendita sono stati fissati sulla base di una formula di valutazione

prestabilita. La condizione per la determinazione di un prezzo giustificato sul

piano fiscale è che si sia formato un vero e proprio prezzo di mercato, senza

che altre circostanze ne abbiano influenzato la libera formazione (Commentaire

2021, n. 2, p. 6 e giurisprudenza citata).

Le Istruzioni affermano

inoltre che i trasferimenti tra azionisti e/o partners non sono considerati

come trasferimenti “tra terzi indipendenti”. Citando una giurisprudenza del

Cantone Appenzello Esterno (AR), il Commentario 2021 spiega che non sono

considerati alla stregua di “terzi indipendenti” due membri di un consiglio di

amministrazione entrambi con diritto di firma individuale e che oltre alla loro

attività in questo consiglio hanno altre relazioni d’affari tra di loro

(Commentario 2021, p. 7). Si aggiunga anche che le negoziazioni in vista della

vendita a terzi suggeriscono in effetti una possibile intenzione di comprare,

ma non necessariamente si raggiunge un risultato certo. In altre parole, non ci

si può basare sul prezzo d’acquisto che è proposto in ogni offerta: per potersi

discostare dai dettami della Conferenza svizzera delle imposte è necessario

disporre di un contratto d’acquisto valevole che farà da base necessaria per la

valutazione (Commentaire 2021, p. 8 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale

anche quando la formazione del prezzo non è trasparente e non risulta da un

metodo corrispondente a dei criteri economici riconosciuti (Commentaire 2021,

p. 6).

2.3

Tornando al caso in

disamina, si rivela necessario analizzare se il prezzo di cessione concordato possa

essere considerato un vero e proprio prezzo di mercato, rappresentativo e

plausibile, la cui formazione non è stata influenza da altre circostanze. Se

così non fosse, per determinare il valore venale delle azioni cedute si dovrà

ricorrere alla loro stima, seguendo i dettami della Circ. CSI no. 28 (cd.

metodo pratico).

La __________ SA è una

società attiva da oltre 60 anni nell’ambito dell’ingegneria civile ed

ambientale, la cui direzione dal 2010 è affidata al ricorrente (v. www.__________).

La società non è quotata in borsa.

2.3.1

Per poter prendere in

considerazione il valore di contrattazione, definito quale valore venale delle

azioni __________ SA da parte dei ricorrenti, in casu avrebbe dovuto

esserci una cessione importante tra terzi indipendenti.

Nel caso in esame, nel

corso del 2010 vi è stato sì il passaggio del 10% del pacchetto azionario, ma

non si è trattato di una transazione tra terzi indipendenti. Qui, si è trattato

piuttosto della cessione di titoli tra due azionisti della medesima società (l’ing.

__________ e l’ing. RI 1), entrambi membri del Consiglio d’amministrazione,

entrambi con diritto di firma individuale.

Prima di acquisire la suddetta

partecipazione del 10% nel capitale della __________ SA, l’insorgente era già

azionista della società (possedeva 90 azioni su 300; stato al 31.12.2009). Con

l’acquisto delle 30 azioni, la sua partecipazione nel capitale della società si

è elevato al 40% (120 azioni; stato al 31.12.2010). Dal giugno 1998, il

ricorrente ricopre la funzione di membro della __________ SA, dapprima con

firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente e dal 2009 in poi

con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del

Cantone Ticino, ultima consultazione: 22.12.2021).

Da parte sua, l’ing. __________

deteneva una partecipazione azionaria che constava di 87 azioni su 300 (stato

al 31.12.2008; v. anche Valutazione azioni __________ SA, decisione su reclamo

2009.

dell’__________ emessa il 7.11.2019; agli atti) ed è stato presidente

della __________ SA dal 1998 fino al 2015.

Come visto, le Istruzioni della

Conferenza svizzera delle imposte affermano che i trasferimenti tra azionisti

e/o partners non sono considerati come trasferimenti “tra terzi indipendenti”. Di

conseguenza, poiché la cessione – nonostante possa essere considerata

“importante” (10% del pacchetto azionario) ‑ è avvenuta tra azionisti-collaboratori

della medesima società, il prezzo di cessione concordato nel contratto

sottoscritto il 15.12.2009 non rappresenta un vero e proprio valore di mercato.

2.3.2

Gli insorgenti sostengono

altresì che le rimanenti azioni dell’ing. __________ erano state vendute nel

corso degli anni successivi quello qui litigioso ad altri collaboratori della __________

SA al prezzo di fr. 1'500.‑ per azione nel 2010 (vendita di 12

azioni), di fr. 1'750.‑ per azione nel 2011 (vendita di 9 azioni);

di fr. 1'800.‑ per azione nel 2013 (vendita di 15 azioni; v. reclamo

n. 1.4, p. 3) ed infine, di fr. 2'100.‑ per azione nel marzo 2015

(vendita delle rimanenti azioni dell’ing. __________; v. reclamo 2014 dell’ing.

__________ presentato il 06.08.2015, agli atti), senza tuttavia apportare

alcuna pezza giustificativa idonea a dimostrare tali affermazioni, come per

esempio i contratti di cessione delle partecipazioni.

Come menzionato in

precedenza, perché il prezzo di acquisto concordato possa essere considerato un

valore di mercato rappresentativo e plausibile, il trasferimento delle

partecipazioni deve avvenire tra terzi indipendenti e in misura sostanziale.

Nel caso concreto, le successive cessioni di azioni non possono essere

considerate alla stregua di un trasferimento “sostanziale” tra terzi

indipendenti, in quanto le partecipazioni vendute dall’ing. __________ agli

altri collaboratori della __________ SA non rappresentano, per ogni anno

considerato, il 10% del capitale sociale.

2.3.3

Sia in sede di reclamo sia

in sede di ricorso, i ricorrenti sostengono che il prezzo di vendita fosse

stato fissato sulla base della valutazione della società per il 2008, così come

effettuata dalla stessa autorità fiscale (“il prezzo è stato determinato

sulla base dell’ultimo valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia

per l’anno 2008 di CHF 1'350.-/titolo”; v. ric., n. 3, p. 2; n. 7, p. 4,

ribadito ancora nella replica spontanea del 13.05.2020). Tale affermazione non

è suffragata da alcuna documentazione prodotta dagli insorgenti, come per

esempio la valutazione ufficiale intrapresa dall’__________ ed indirizzata alla

società.

Da informazioni assunte

direttamente dalla Camera di diritto tributario presso l’__________, al

31.12.2008, l’azione della suddetta società era stata stimata in

fr. 2'000.‑ (v. Valutazione dei titoli non quotati per l’imposta

sulla sostanza al 31.12.2008 del 28.04.2020, indirizzata alla __________ SA, __________).

Tale valore è stato accertato per l’imposta cantonale sulla sostanza applicando

il Modello 1 previsto dalla Circolare CSI no. 28.

Si osserva che la

valutazione ufficiale da parte dell’__________ è stata effettuata in data 28

aprile 2020, pendente il presente ricorso e successivamente all’evasione del

reclamo. Sia come sia, è poco verosimile quanto sostenuto dai ricorrenti,

ovvero che “il prezzo [sia] stato determinato sulla base dell’ultimo

valore venale determinato dal fisco conosciuto, ossia per l’anno 2008”,

perché – come detto ‑ al momento della firma del

contratto di cessione delle 30 azioni (15.12.2009), la società non era (ancora)

stata ufficialmente valutata dall’Ufficio preposto.

2.3.4

Si aggiunga anche che da

un rapido confronto dei valori fiscali visionabili nella panoramica WVK/CET allestita

per la __________ SA dal 31.12.2008 al 31.12.2020 e i prezzi di cessione

concordati tra i dipendenti della società nell’ambito della vendita delle

restanti azioni dell’ing. __________, si evince che tutti i prezzi di vendita

succitati sono inferiori al valore fiscale determinato ufficialmente dall’__________

e la loro differenza oscilla tra il 58 e il 70% del valore fiscale fissato per

l’anno precedente (v. WVK/CET, Panoramica dei valori – valori fiscali

e distribuzioni dal 31.12.2007 al 31.12.2020; ultima consultazione:

13.01.2022).

Ciò sembrerebbe valere anche

per il prezzo pattuito per la cessione concordata il 15.12.2009, ovvero fr.

1'350.-/azione, che corrisponderebbe al 67,5% del valore fiscale stabilito per

l’imposta cantonale sulla sostanza al 31.12.2008.

Ciò confermerebbe anche

quanto affermato dall’ing. __________ nel suo reclamo 2014 ‑ ma

contestato dai ricorrenti sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso – per

cui “le azioni __________ SA vengono […] scambiate solo tra persone

che operano nella ditta, ad un valore convenuto tra il 60% e il 65%, quindi un

importo sensibilmente minore di quanto tassato”.

2.4

Per tutte queste ragioni,

si può concludere che il prezzo di acquisto concordato tra le parti pari a fr. 1'350.‑/titolo

non può essere ritenuto un prezzo di mercato rappresentativo e plausibile,

perché la sua formazione è verosimilmente stata influenzata da altre

circostanze nei rapporti tra le parti contraenti. Diversamente da quanto

richiesto dai ricorrenti, tale valore non può essere ritenuto quale valore

venale delle azioni della __________ SA al momento della loro cessione all’ing.

__________ nel periodo fiscale qui litigioso.

3.

3.1.

Per l’autorità di

tassazione, che si è avvalsa di quanto stabilito dall’__________ sulla base

della Circ. CSI no. 28 per l’imposta cantonale sulla sostanza, il valore venale

delle azioni cedute nel gennaio 2010 corrispondeva invece a fr. 2'500.‑

per azione (v. Circ. AFC no. 37, n. 3.2.2., p. 7; v. Valutazione dei titoli non

quotati per l’imposta sulla sostanza al 31.12.2010, datata 02.09.2015 e

confermata in sede di reclamo con decisioni del 7.11.2019; agli atti).

Come visto, se non si

dispone di un vero e proprio valore di cessione, in linea di principio

l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore intrinseco delle

azioni (Circ. CSI no. 28, n. 2, al. 4, p. 3) per cui il valore delle azioni

viene fatto corrispondere alla rispettiva quota di valore nell’impresa.

Per la sua valutazione, l’__________ – basandosi

sulle “Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini

dell’imposta sulla sostanza, contenute nella circolare no. 28 del 28 agosto

2008.

emessa dalla Conferenza svizzera delle imposte” e applicando il

modello 1, scelto come modello standard dal Cantone Ticino per la valutazione

delle aziende non quotate (al proposito, v. sentenza CDT 80.2016.147/148 del

20.09.2018

consid. 3.3 ss) – ha calcolato il valore fiscale dei

titoli partendo dal valore aziendale dell’anno per cui è richiesta la

valutazione (in casu: fr. 756'295.40 per il 2009 risp. fr. 778'205.60

per il 2010) suddiviso per il numero di azioni (in casu: 300), che porta

ad un valore fiscale per azione di fr. 2'520.98 al 31.12.2009 risp. fr. 2'594.02

al 31.12.2010. Per l’imposta cantonale sulla sostanza, questo valore è stato accertato

e confermato dopo reclamo dall’__________ in fr. 2'500.-/azione sia per il

periodo fiscale 2009 sia per il 2010.

3.2

Già in sede di reclamo,

gli insorgenti sollevavano dei dubbi circa il metodo di calcolo utilizzato per

determinare il valore venale delle azioni, sostenendo che tale modo di

procedere “non considera[va] le […] circostanze e

particolarità del caso concreto”.

In sede di ricorso, i

ricorrenti osservavano che l’autorità di tassazione aveva omesso “di

applicare la deduzione forfettaria del 30% (applicata tuttavia ai fini della

sostanza), per determinare il valore della prestazione di cui avrebbe, secondo

loro, beneficiato il contribuente in relazione al suo rapporto di lavoro con la

__________ SA” (v. ric., n. 11, p. 5 s.) e che il “metodo di calcolo

previsto nella circolare 28 fa stato unicamente in relazione all’imposta sulla

sostanza delle persone fisiche e non riguarda calcoli che concernono le

prestazioni valutabili in denaro o altri generi d’imposta per le quali, la

società o i contribuenti stessi possono fornire indicazioni, perizie, o calcoli

alternativi”, ammettendo tuttavia, citando la dottrina, che “per motivi

pratici, gli uffici di tassazione, se non altrimenti sollecitati, procedono

sempre alla valutazione secondo la circolare 28”.

3.3

A questo proposito, si

osserva che per l’imposta cantonale sulla sostanza (art. 45 cpv. 2 LT; art. 14

cpv. 1 LAID), su segnalazione dell’__________ (v. decisione dopo reclamo del

7.11.2019), le 30 azioni della __________ SA cedute nel gennaio 2010 sono state

tassate beneficiando di un sgravio per partecipazione minoritaria del 30%, come

previsto dalla Circ. CSI no. 28 (v. Circ. CSI no. 28, n. 5, p. 12). In altre

parole – per la sola imposta sulla sostanza ‑ l’__________

ha stimato il valore di un’azione della __________ SA a fr. 2'500.‑,

invitando nel contempo l’RS 1 a volerla imporre con uno sgravio del 30%

(fr. 1'750.‑/azione). Tale sgravio trae origine dall’influenza

ridotta di cui gode il portatore di una partecipazione minoritaria nella

direzione dell’impresa, nel processo decisionale dell’assemblea generale come

pure nell’ambito della trasmissibilità ristretta delle quote della società.

L’azionista di minoranza può dunque far valere una deduzione forfettaria del

30% quando il valore venale del titolo è stato calcolato conformemente alle

Istruzioni previste dalla Circ. CSI no. 28 (v. Circ. CSI no. 28, n. 61 ss, p. 12).

Essendo, nella fattispecie, tali condizioni soddisfatte, come confermato anche

dall’__________, l’RS 1 ha accertato, per l’imposta cantonale sulla sostanza

(art. 45 cpv. 2 LT), un valore fiscale della partecipazione nella suddetta

società di fr. 210'000.-, che corrisponde al 70% di fr. 300'000.‑

(fr. 1’750.‑ * 120 azioni; stato al 31.12.2010). Pertanto, per l’imposta

cantonale sulla sostanza, l’autorità di tassazione ha ammesso che il valore fiscale

di un’azione della __________ SA fosse di fr. 1'750.‑.

3.4

3.4.1

Con il loro ricorso, gli

insorgenti chiedono che ‑ se fosse confermata la prestazione

valutabile in denaro ‑ il valore dell’azione della __________

SA, stabilito per l’imposta cantonale sulla sostanza (ovvero fr. 1'750.‑/per

titolo), sia ritenuto anche quale valore venale per la determinazione del

reddito da attività lucrativa ovvero che la prestazione valutabile in denaro

sia commisurata in fr. 12'000.‑ (fr. 400.‑ per azione),

corrispondenti al valore venale di fr. 1'750.‑ per azione, diminuito

del prezzo di acquisto concordato pari a fr. 1'350.‑ per azione

(fr. 40'500.‑/30 azioni). Diversamente da quanto accertato dall’RS 1

nella decisione impugnata, per cui il valore venale è pari a fr. 2'500.‑

e la prestazione imponibile ammonta a fr. 34'500.‑ ([fr. 2'500.‑

x 30 azioni] – fr. 40'500.‑).

3.4.2

Questo aspetto è stato sollevato

per la prima volta in sede di ricorso, dopo che – per l’imposta

cantonale sulla sostanza ‑ i ricorrenti hanno potuto constatare

che l’RS 1 aveva ammesso uno sgravio del 30% per partecipazione minoritaria al

valore attribuito al pacchetto azionario detenuto. Gli insorgenti si chiedono perché

l’autorità di tassazione non abbia ritenuto, anche per l’imposta sul reddito, fr. 1'750.‑/titolo

quale valore venale alfine di commisurare la prestazione valutabile in denaro imponibile.

Né l’RS 1RS 1 né l’PI 1 si

sono pronunciati su questo preciso aspetto.

La decisione impugnata si

limita ad affermare che “[i]l valore di sostanza al 31.12.2009 della __________

SA risulta essere di Fr. 2'403 per azione (Fr. 721’701/300), il

contribuente ha acquistato 30 azioni per Fr. 1'350 per azione, prezzo

sensibilmente inferiore anche al solo valore di sostanza. Il valore della

società calcolato secondo quanto previsto dalla Circolare 28 CSI è di

Fr. 2'500. […] il contribu[e]n[…]te ha beneficiato di

un prezzo di favore imponibile quantificato in Fr. 2'500 – 1'350 = 1'150 *

30.

= 34’500”.

Nemmeno l’PI 1, nelle

osservazioni al ricorso rispettivamente nella duplica, si è confrontato con la

richiesta dei ricorrenti, mancando di pronunciarsi in merito alla

commisurazione della prestazione imponibile ex

art. 16 cpv. 1 LT risp.

art. 17 cpv. 1 LIFD.

3.4.3

Per valutare se la

deduzione forfettaria del 30% per le partecipazioni minoritarie sia

giustificata anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una

prestazione del datore di lavoro al suo collaboratore, si deve tener conto degli

scopi diversi che perseguono l’imposta sulla sostanza e l’imposta sul reddito.

Il Tribunale federale ha, per esempio, ritenuto che i patti parasociali, che

restringono la trasmissibilità dei titoli, non debbano influenzare la

valutazione dei titoli, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, mentre

si giustifica la loro considerazione quando si tratta di valutare le azioni che

vengono cedute ad un collaboratore al momento della sua assunzione. Lo scopo

dell'imposta sulla sostanza consiste infatti nel sottoporre a un’imposizione

ulteriore e ricorrente il reddito derivante dal patrimonio. Nel caso

dell’imposta sul reddito, invece, si tratta di determinare il reddito che il

contribuente consegue in un determinato periodo (sentenza TF 2C_1057/2018 del

7.04.2020

consid. 8.3).

Le autorità fiscali di

alcuni Cantoni, tra cui Svitto e Zurigo, ritengono che, nell’ambito

dell’imposta sul reddito, per le azioni non quotate il cui valore venale è

calcolato partendo dalla Circolare no. 28 della CSI (metodo pratico), sgravi

come per esempio quello riservato ai detentori di partecipazioni minoritarie non

debbano essere considerati per la commisurazione del vantaggio valutabile in

denaro che viene assoggettato all’imposta sul reddito (v. Steuerverwaltung

Kanton Schwyz, Merkblatt Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, n. 2.1.p. 1

s.; Oesterhelt/Dubach,

Mitarbeiterbeteiligungen bei nicht kotierten Unternehmen, in: StR 76/2021 p. 2,

in particolare p. 14).

3.4.4

Non avendo l’autorità

fiscale preso posizione sulla questione dell’applicazione della riduzione

litigiosa nel calcolo del reddito imponibile del collaboratore, non è noto se

vi sia una prassi simile a quelle appena evocate. Si giustificano pertanto

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UT, perché si

pronunci su questo preciso aspetto.

Poiché per calcolare il

valore venale delle 30 azioni acquisite dal ricorrente nel periodo fiscale qui

litigioso l’autorità di tassazione si è avvalsa del cosiddetto metodo pratico, dovrà

ora decidere se ‑ per commisurare la prestazione imponibile ex

art. 16 cpv. 1 LT e art. 17 cpv. 1 LIFD ‑ considerare il valore

stimato dall’__________ (fr. 2'500.‑/azione) partendo appunto dalla

Circ. CSI no. 28 oppure se ammettere quale valore venale il valore fiscale

accertato per l’imposta sulla sostanza, ovvero sempre il valore stimato dall’__________,

ma sgravato del 30% (fr. 1'750.‑/azione). Rispondendo così al quesito

posto dalla rappresentante dei contribuenti per cui “l’ammontare di tale

prestazione secondo la “Reinvermögenstheorie” non può tuttavia essere maggiore

della differenza tra il valore venale determinato ai fini dell’imposta sulla

sostanza e il prezzo concordato” (v. replica spontanea del 13.05.2020, p.

2).

4.

4.1.

Alfine di commisurare il

vantaggio valutabile in denaro si parte dal presupposto che il prezzo di

acquisto delle azioni sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. La

prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione,

diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto.

Nella fattispecie, il

prezzo di acquisto concordato e pagato è stato di fr. 40'500.‑.

Come visto, resta da determinare

il valore venale da attribuire alle azioni cedute: fr. 1'750.‑ per

azione come richiesto dai ricorrenti oppure fr. 2'500.‑ per titolo come

accertato l’RS 1. In ogni caso, però, il prezzo concordato tra le parti risulta

inferiore rispetto al valore venale delle azioni cedute.

4.2

Perché possa essere

considerata un vantaggio valutabile in denaro ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LT

risp. 17 cpv. 1 LIFD ed imponibile quale provento dell’attività dipendente,

ogni prestazione ricevuta dal contribuente deve presentare con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e deve far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro

anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.

4.3

Oltre al valore venale, gli

insorgenti contestano pure l’esistenza di un nesso economico e causale diretto

tra l’acquisizione delle 30 azioni della __________ SA e il rapporto di lavoro

del contribuente, ciò che invece l’autorità fiscale sostiene.

Per i ricorrenti, vi è un

nesso causale ed economico solo quando le parti sono coscienti del prezzo di

favore e hanno la volontà di far confluire all’acquirente una prestazione di

favore. Ciò che invece a loro dire non è dato nella fattispecie, corrispondendo

il prezzo stabilito contrattualmente all’ultimo fissato dal fisco e conosciuto

dalle parti, relativo al periodo fiscale 2008, e non essendovi l’intenzione di

far confluire al ricorrente una prestazione di favore. Di conseguenza, non

essendoci un nesso causale e economico diretto con l’attività dipendente, per i

ricorrenti non può configurarsi una prestazione di favore nei confronti del

contribuente, imponibile quale reddito del lavoro.

4.4

Decisive per stabilire se

vi sia un nesso causale ed economico diretto con l’attività lucrativa del

ricorrente sono le circostanze di fatto (v. p. es. sentenza TF 2C_357/2014 e

2C_358/2014 del 23.05.2016 consid. 2).

Nel caso in disamina, come

visto, il ricorrente è attivo presso la __________ SA fin dal 1996 in qualità

di ingegnere. Nell’incarto a disposizione dell’autorità giudicante non vi è

alcun contratto di lavoro. La partecipazione litigiosa è stata ceduta tra il

dicembre 2009 (firma del contratto di cessione) e il gennaio 2010 (versamento

del prezzo di acquisto). Nel contempo, il ricorrente assumeva una posizione di

rilievo all’interno dell’azienda, divenendone il direttore, mantenendo il ruolo

di membro del CdA e, dal 2009, con firma individuale. Dal sito internet della

società, si evince anche che il ricorrente è “capo progetto, ingegnere

progettista e responsabile del settore gestione progetti” oltre che “responsabile

del sistema qualità aziendale” (v. www.__________; curriculum vitae).

Il suo grado di coinvolgimento nell’attività aziendale e il suo interesse nella

continuità dell’attività appaiono quindi piuttosto profondi. Come tra l’altro

affermato anche dall’allora presidente del Consiglio d’amministrazione, ing. __________,

per cui sono gli azionisti stessi che permettono la continuità dell’attività

aziendale, garantendola anche tramite la cessione delle azioni ai propri

collaboratori (v. reclamo 2014 dell’ing. __________, agli atti).

A questo proposito, si

osserva che lo stesso contribuente nel 2011 ha venduto 6 azioni ad un

collaboratore della __________ SA (v. incarto fiscale 2011).

È dunque difficile

sostenere, come vorrebbero gli insorgenti, che non vi sia un nesso causale e

economico diretto tra la cessione delle azioni dell’ing. __________ al

contribuente-azionista(-collaboratore) ai fini della continuità dell’attività

aziendale e l’attività dipendente svolta dal contribuente per la medesima

azienda, di cui è il direttore (v. supra, consid. 1.3).

4.5

Assodato che il

contribuente ha beneficiato di un vantaggio valutabile in denaro da ascrivere

all’attività dipendente da lui esercitata, resta da stabilire se tale

prestazione debba essere imposta nella sua interezza (fr. 34'500.-) oppure,

come vorrebbero gli insorgenti, in ragione di fr. 12'000.-, calcolati partendo

dal valore di sostanza delle azioni, valutato secondo la Circ. CSI no. 28,

sgravato del 30%. Come visto, spetterà all’RS 1 pronunciarsi in proposito (v. supra,

consid. 3).

5.

Di conseguenza, la

decisione di tassazione IC/IFD 2010 dopo reclamo, notificata il 20 gennaio 2020

è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 perché abbia ad emettere una

nuova decisione motivata.

Del fatto che la decisione

è annullata con riferimento a una questione sollevata per la prima volta con il

ricorso si tiene conto nell’attribuzione della tassa di giustizia e delle spese

di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione di tassazione

IC/IFD 2010 dopo reclamo notificata il 20.01.2020 è annullata e gli atti sono

ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 800.–).

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: