80.2020.37
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, assicurazione e alimentazione impianto fotovoltaico, redditi per immissione in rete di energia imponibili nel Cantone di domicilio
6 ottobre 2020Italiano43 min
imponibile in fr. 35'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 119'100.–.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.37
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 febbraio 2020 contro la decisione del 22 gennaio 2020 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
domiciliati in __________, __________ (Zugo), sono proprietari di una villa al
mappale n. __________ di __________ che funge da casa di vacanza, come pure di
una residenza secondaria situata nel comune di __________ Nella dichiarazione
fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili situati
nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di manutenzione seguenti:
·
__________: valore locativo fr. 36'000.–; reddito impianto
fotovoltaico fr. 1'072.–; spese di manutenzione fr. 34'208.–; reddito netto fr.
2'864;
·
__________: valore locativo fr. 100.–; spese di manutenzione fr.
4'077.–; reddito netto fr. – 3'977.
B. Con decisione dell’11
dicembre 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT)
ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2018, commisurando il reddito
imponibile in fr. 35'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 119'100.–.
Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar
modo così determinato il reddito immobiliare e le spese di manutenzione:
·
__________: reddito immobiliare fr. 43’174.–; spese di
manutenzione fr. 8’635.–; reddito netto fr. 34'539.–;
·
__________: valore locativo fr. 4’920.–; spese di manutenzione fr.
984.–; reddito netto fr. 3'936.–.
C. Con reclamo del 12
dicembre 2019, i contribuenti hanno censurato il mancato riconoscimento di
costi deducibili legati agli immobili di __________ e __________ e hanno
chiesto di ridurre il valore locativo degli immobili da loro posseduti sul
suolo ticinese a complessivi fr. 36'100.–.
Con scritto del 19
dicembre 2019, l’UT ha attribuito ai reclamanti un termine fino all’8 gennaio
2020 per produrre le “copie delle fatture di manutenzione chieste in deduzione
all’immobile di __________”. Con raccomandata del 31 dicembre 2019 i reclamanti
hanno inoltrato la documentazione richiesta.
D. Con decisione del 22
gennaio 2020 l’autorità fiscale ha respinto il reclamo dei contribuenti.
In primo luogo, per
quanto attiene al valore locativo dell’immobile di __________, ha argomentato
che lo stesso “è stato fissato in fr. 43'174.– dal 2009 e non sono stati
apportati i motivi per cui esso dovrebbe essere rivisto verso il basso
(modifica della struttura, affitto a terzi, inabilità parziale o totale,…), in
mancanza di questi elementi esso viene confermato come nella decisione
ordinaria”.
In secondo luogo, ha
confermato la misura della deduzione delle spese di manutenzione con le
seguenti argomentazioni:
per quanto riguarda le spese immobiliari osserviamo
che si fa capo alla Circolare 7/2019 la quale specifica che sono deducibili le
spese di manutenzione e gli investimenti atti al risparmio energetico e non le
spese di miglioria e di gestione dell’immobile, quest’ultimi in quanto
costituiscono spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia.
Dall’elenco e dalle fatture fornite possono essere estrapolate un totale di fr.
5'069 di spese deducibili (…). Le altre fatture riguardano spese di gestione
quale tasse di fognatura, abbonamento Swisscom, imposte comunali, tassa uso
acqua potabile, servizi di revisione annue, … tutte spese non deducibili. Visto
che la deduzione forfettaria del 20% risulta maggiore che l’effettiva viene
confermata come da decisione ordinaria.
Infine, per quanto
concerne il valore locativo dell’abitazione di __________, l’autorità fiscale
ha rilevato che fattura della __________ GmbH “risultano unicamente spese non
deducibili in quanto di controllo all’abitazione e di taglio e pulizia del giardino
anch’esse non deducibili”, ragione per cui veniva “confermata la deduzione
forfetaria del 20%”.
E. Con
tempestivo ricorso del 21 febbraio 2020, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
dall’avv. RA 1, impugnano la decisione di tassazione dopo reclamo IC per il
periodo fiscale 2018.
In primo luogo, i
ricorrenti chiedono la rettifica del valore locativo delle loro abitazioni
situate nel Cantone Ticino conformemente agli importi stabiliti nella decisione
di tassazione dopo reclamo del 12 luglio 2017, relativa al periodo fiscale 2013.
Quest’ultima prevedeva infatti un valore locativo per l’immobile di __________
di fr. 36'000.- e per il rustico di __________ di fr. 2'400.–.
In secondo luogo,
lamentano il mancato riconoscimento dei costi che l’autorità fiscale ha
considerato spese di gestione non deducibili. Ciò vale anzitutto per i premi
assicurativi, cui si riferisce la fattura della Allianz Suisse __________ per
fr. 8'537.30, deducibili secondo il punto 3 della Circolare N. 7/2019 di
novembre 2018 della Divisione delle contribuzioni.
Censurano quindi la
mancata deduzione del premio di fr. 418.60 per l’assicurazione dell’impianto
fotovoltaico della casa di __________ e delle spese per la corrente elettrica,
nella misura di fr. 4'708.95 per il funzionamento dell’impianto fotovoltaico e di
fr. 465.50 per la rete telematica che alimenta il sistema di sicurezza.
Altre deduzioni che
l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto ammettere sono quelle per la
manutenzione dei giardini di Brissago (fr. 8'894.–) e di __________ (fr. 3'123.–),
quelle per l’acquisto di materiale destinato alla manutenzione della proprietà
di __________ (fr. 519.80) e quelle per l’acquisto di un robot destinato alla
manutenzione corrente della piscina dell’abitazione di __________ (fr. 1'843.25).
Le spese di manutenzione ammontano
di conseguenza a fr. 2'800.50 per l’immobile di __________ e a fr. 23'639.65
(di cui fr. 5'069.– già riconosciuti nella decisione impugnata) per la villa di
__________.
F. Nelle sue
osservazioni dell’11 marzo 2020, propone di accogliere il ricorso limitatamente
al valore locativo della casa di Mergoscia ed ai premi assicurativi per fr.
3'441.05 per la casa e di fr. 418.60 per l’impianto fotovoltaico. Per il resto
ne propone la reiezione.
In relazione al valore locativo
della villa di __________, rileva quanto segue:
Nel ricorso viene sottolineato
il fatto che con la decisione su reclamo presentato contro la tassazione del
2013 l'ufficio di tassazione di Locarno aveva ridotto il valore locativo della
casa secondaria di __________ a fr. 36'000.
Al
riguardo si osserva che comunque per le tassazioni degli anni successivi il
valore locativo era stato riconfermato in fr. 43174.
Cosi
per la tassazione del 2014 (emessa il 15.02.2017), del 2015 (emessa il
24.01.2018), del 2016 (emessa il 24.01.2018) e quella del 2017 (emessa il
28.12.2018). Il fatto che contro quelle decisioni non sia stato presentato un
reclamo induce a ritenere che tutto sommato la valutazione fatta dall'ufficio
di tassazione fosse a quel momento ritenuta adeguata.
Non va però sottaciuto il
fatto che a causa di importi lavori di manutenzione effettuati nella casa per
gli anni 2015/2016 non vi fosse una imposta sul reddito da pagare e che nel
2017 essa ammontava a soli fr. 63.55. Per tanto per gli anni 2015/2016, almeno
per quanto attiene alle imposte cantonali del Canton Ticino e comunali non vi
era un interesse a presentare un reclamo. Per il 2017 si può ipotizzare che
l'ammontare dovuto ha probabilmente fatto desistere il contribuente dal
presentare un reclamo.
L'ufficio di tassazione
ritiene che il valore locativo imposto corrisponda ad una valutazione
prudenziale del suo valore di mercato e ciò per i motivi seguenti.
Il signor __________ è
proprietario della particella __________ RFD di __________: una particella di
764 mq dove era stato edificato un edificio abitativo da 2 appartamenti ed una
piscina interna, la cui superficie abitabile complessiva risulta essere è di
365 mq. (cfr. allegato 1 — dettaglio dell'accertamento delle stime effettuato
nel 2016).
Il fondo è situato in località
"__________" sulla collina di __________, all'altezza di circa 320 m.s.l.
e gode di una vista panoramica sul lago __________ su tutto il locarnese. La
zona gode di una certa attrattiva turistica tant'è che da una ricerca su Google
si constata in zona la presenza di vari appartamenti o case offerte quali case
di vacanza. (cfr. allegato 2 - Misurazione ufficiale e allegato 3 - Stampa
della regione da google maps).
Da una verifica fatta tramite
il portale Via Michelin risulta che dal centro di __________ la proprietà é
raggiungibile in circa 5 minuti grazie ad una strada carrozzabile per circa 2.3
km.
La ricerca di confronti con la
locazione di case o appartamenti nelle immediate vicinanze (zona __________ e __________)
non ha dato risultati confortanti poiché buona parte gli immobili sono
destinati ad uso proprio quale residenza primaria o secondaria ed altri sono
affittati temporaneamente da agenzie turistiche.
L'unico dato individuato riguarda
la locazione di una PPP cosi descritta: locale sauna, soggiorno, cucina +
servizi al piano cantina per un canone mensile di fr. 1’200.– (cfr. allegato 4).
Vista la situazione e al fine
di ottenere dei confronti oggettivi si é quindi allargato il perimetro di
ricerca a tutto il territorio di __________.
Dalla ricerca fatta tramite il
portale comparis si può constatare che i prezzi annuali per la locazione di case
o di appartamenti a Brissago al metro quadro variano da 118.00 a 336 franchi al
mq. (Cfr. allegato. 5)
Il valore locativo della villa
corrisponde a poco meno di un canone di soli fr. 120 al metro quadro.
Sulla
base di queste indicazioni e nell'ipotesi che lo standard della casa sia
medio/alto (la casa é costata 3'000'000 e nel 2013 é stata attrezzata di un
impianto fotovoltaico, il valore assicurato dell'edificio é di fr. 2'787'700) l’ufficio
di tassazione ritiene quindi che il valore di mercato calcolato sulla sola
superficie della casa di mq 365 corrisponda ad una valutazione estremamente
prudenziale e anche anzi andrebbe rivisto ad almeno 5.000 franchi al mese,
corrispondente ad un canone di fr. 164 al mq.
Per
quanto attiene alla casa di __________, propone le considerazioni seguenti:
In
relazione al valore locativo della casa di __________ risulta che tutte le case
poste nella zona sono utilizzate come residenze secondarie. Vista la difficoltà
oggettiva di trovare oggetti in zona che sono affittati a terzi si ritiene che
l’unico confronto attendibile sia quello di paragonare il valore locativo
dichiarato dai contribuenti per il loro rustico con quelli vicini. Il risultato
di questo paragone è il seguente:
Mq
abitabili
Valore
locativo
45
4’000
35
2’417
78
4’680
71
6’179
62
3’950
28
2’012
Tot.
319
Tot.
23’238
Al
mq
72.84
La
somma evidenzia quindi una pigione teorica di fr. 72.84 al mq. Considerando che
la casa dei signori RI 1 ha una superficie abitabile di 57 mq ne deriva che il
valore locativo dovrebbe essere di almeno fr. 4'300.- e pertanto si propone
l’accoglimento parziale del ricorso con la riduzione del valore locativo da fr.
4'920.– a fr. 4'300.–. Con il ricorso non vengono presentati documenti o
prove di fatto che la casa dei coniugi RI 1 sia in uno stato di abbandono o
priva di qualsiasi minimo comfort che ne giustificherebbe una valutazione
inferiore a quella data alle proprietà vicine.
Per quanto attiene alle
spese per il consumo di energia elettrica, osserva quanto segue:
L’UT
osserva che al momento della consegna della dichiarazione d’imposta per la
villa di __________ i contribuenti avevano dichiarato un reddito di fr. 1'072
con l’indicazione “Photovoltaik”. Sia dalla documentazione allegata al ricorso
che dagli allegati alla dichiarazione delle imposte non è possibile capire come
sia stato determinato l’importo. Considerando che il rendimento delle
installazioni fotovoltaiche è da considerare reddito immobiliare imponibile
occorrerà richiedere i dettagli dell’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico e determinare l’ammontare del reddito imponibile al netto del consumo
proprio di Kwh/a. Inoltre l’UT osserva che le informazioni contenute nel
ricorso riguardanti il fatto che una parte del consumo di energia elettrica
sarebbe destinata al funzionamento di detto impianto non sono condivise.
Infatti a prescindere dall’elevato consumo di Kwh/a (nel periodo pari a 26'754
Kwh/a) l’energia fornita da SES è quella destinata al consumo proprio nei
momenti in cui l’impianto non è in grado di tramutare l’energia solare in
energia elettrica e non per il funzionamento dell’impianto stesso.
Le rimanenti spese (allacciamento
dell’impianto di sicurezza alla rete telematica, sistemazione esterna, acquisti
di piccolo materiale, acquisto del robot da piscina), l’Ufficio ritiene infine
trattarsi di costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
come tali non deducibili.
Diritto
A. Reddito della sostanza
immobiliare
1. 1.1.
Secondo l’articolo 20 cpv.
1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue
modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In
relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun
altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2
Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore
di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015
dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio
costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
1.2.
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2018, esso corrisponde al valore di mercato della
pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il
valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del
valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo
calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
1.3.
In una sentenza di
principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n.
3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a
partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione
delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui
accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per
impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le
condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha
intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al
contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima
si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
1.4.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo
di vacanza.
La modifica è stata
proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei
conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella
misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il
relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non
vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano
l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,
il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di
mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla
proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze
di vacanza i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza
importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che
proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere
fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza
secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe
media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi
contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e
obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne il
mapp. n. __________ RFD di __________, il suo valore locativo è stato
determinato proprio conformemente alla prassi illegale appena ricordata, che
l’autorità resistente si ostina ad applicare.
Il valore di reddito
dell’edificio principale (subalterno AB), secondo la scheda di calcolo della
stima ufficiale (superficie abitabile mq 365), ammonta infatti a fr. 33'580.–.
Quest’ultimo importo è stato considerato pari al 70% del valore di mercato. L’Ufficio
di tassazione ha quindi diviso tale importo per 70 ed ha poi moltiplicato il
risultato per 100. L’importo così determinato (fr. 43’174.–) corrisponderebbe
in tal modo al valore di mercato, senza la riduzione riconosciuta ai
proprietari di abitazioni primarie, secondo l’art. 20 cpv. 3 LT.
2.2
La circostanza, addotta
dall’Ufficio di tassazione, che tale importo non sia stato messo in discussione
dai ricorrenti in precedenti periodi fiscali non impedisce certamente di farlo
nell’ambito della presente tassazione. A tale proposito basti pensare che,
secondo il Tribunale federale, neppure il principio della buona fede vieta alle
autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale
ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente
risolta in favore della contribuente (p. es. sentenza del TF n. 2C_157/2010 e
2C_163/2010 del 12 dicembre 2010, consid. 11.8). Meno che mai sarà l’autorità a
poter invocare la propria buona fede nei confronti di un contribuente che in
periodi fiscali precedenti aveva accettato una certa valutazione del suo
reddito.
Del resto, è la stessa
autorità fiscale a riconoscere, nelle osservazioni al ricorso, che nei periodi
fiscali 2015 e 2016 il debito d’imposta dei contribuenti era pari a zero e nel
2017.
ammontava a soli fr. 63.55. Non è pertanto sorprendente il fatto che non
abbiano impugnato le relative decisioni di tassazione. Nei primi due periodi
fiscali, addirittura, un loro eventuale reclamo sarebbe stato irricevibile, per
mancanza di un interesse attuale a contestare l’imposta.
2.3
Solo nelle osservazioni al
ricorso l’Ufficio di tassazione tenta di difendere l’importo del valore
locativo, calcolato con la prassi illegale, proponendo dei confronti con altri
immobili nello stesso Comune. La stessa autorità riconosce tuttavia che “la
ricerca di confronti con la locazione di case o appartamenti nelle immediate
vicinanze (zona __________ e __________) non ha dato risultati confortanti
poiché buona parte gli immobili sono destinati ad uso proprio quale residenza
primaria o secondaria ed altri sono affittati temporaneamente da agenzie
turistiche”. L’unico dato individuato sarebbe consistito in un appartamento
composto da “locale sauna, soggiorno, cucina + servizi al piano cantina per
un canone mensile di fr. 1200”. La ricerca di termini di confronto sarebbe
di conseguenza stata estesa “a tutto il territorio di __________”, con
la conclusione che “i prezzi annuali per la locazione di case o di
appartamenti a __________ al metro quadro variano da 118.00 a 336 franchi al
mq”.
È chiaro che gli sforzi
profusi dall’autorità fiscale per cercare di sostenere il valore locativo
stabilito nelle sue decisioni non raggiungono lo scopo. Le pigioni richieste
negli annunci prodotti con le osservazioni si riferiscono a oggetti disparati
per ubicazione, tipologia di immobile e standard dello stesso. I risultati del
resto non servono a consolidare la decisione dell’Ufficio di tassazione, visto
che si muovono una forchetta estremamente ampia (da 118 a 336 franchi al mq).
Lo stesso Ufficio di tassazione “sulla base di queste indicazioni e
nell'ipotesi che lo standard della casa sia medio/alto (la casa è costata
3'000'000 e nel 2013 è stata attrezzata di un impianto fotovoltaico, il valore
assicurato dell’edificio è di fr. 2'787'700)”, giunge alla conclusione che “il
valore di mercato calcolato sulla sola superficie della casa di mq 365
corrisponda ad una valutazione estremamente prudenziale e anche anzi andrebbe
rivisto ad almeno 5’000 franchi al mese, corrispondente ad un canone di fr. 164
al mq”.
2.4
Gli atti devono
conseguentemente essere rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché proceda a
un calcolo del valore locativo, rispettoso dei principi legali. A tal fine,
dovrà sottoporre la proprietà immobiliare ad una stima peritale.
Anche la giurisprudenza
afferma che ville e case signorili richiedono un trattamento particolare.
Già in una sentenza del
1956.
(ASA 25 p. 308), su ricorso di un contribuente ticinese, il Tribunale
federale aveva avuto modo di affermare che ville e case signorili presentano la
particolarità di essere costruite “con larghezza di mezzi, con gusti
tutt’affatto personali e con particolari attrezzature ed installazioni interne
ed esterne”, sicché “non sono fatte per essere locate e non esiste per
loro un prezzo corrente sul mercato”. La Corte aggiungeva che:
Il
proprietario che, per necessità, è obbligato di locarle lo fa in generale ad un
canone insolito, molto basso, che non può fornire una base oggettiva per
l’imposizione. Il giusto prezzo, che nei casi normali si determina nel libero
gioco fra domanda ed offerta, nel caso del tutto particolare di queste case
deve essere forzatamente calcolato in via di presunzione tenendo conto, da una
parte, del costo o del valore venale e soprattutto del valore che rappresenta
per il proprietario l’abitazione, con la sua area, i giardini, le installazioni
ed il confort in genere, e, dall’altra parte, della pigione massima che
potrebbe presumibilmente essere offerta, da un terzo, in condizioni economiche
e sociali analoghe, desideroso d’affittare una siffatta proprietà.
In una sentenza del 7
aprile 2010 (n. 80.2009.41/42), la Camera di diritto tributario ha rilevato
che, nel caso di abitazioni di lusso, bisogna anche tener conto del fatto che
la domanda è inferiore rispetto alle abitazioni di standard inferiore. Allora,
il valore locativo di una casa di lusso può sì essere commisurato a ciò che il
proprietario potrebbe esigere quale canone di locazione secondo i parametri
locali, ma solo nella misura in cui tali redditi sarebbero conseguibili di
fatto sul mercato. Neppure si può prendere in considerazione la somma
necessaria a garantire un rendimento appropriato dell'insieme del capitale
investito, proprio perché una parte dell’investimento dovrebbe essere
abbandonata, in caso di locazione, non essendo l’inquilino interessato a quelle
installazioni straordinarie che soddisfano solo esigenze strettamente personali
del proprietario (sentenza citata, consid. 2.3, con riferimento alla sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo del 27 giugno 1996, in RF
51/1996 p. 395 = StE 1996 B 25.3 n. 17; come pure a Gurtner/Locher, Theoretische Aspekte der
Eigenmietwertbesteuerung, in ASA 69, p. 606).
Nella medesima pronuncia,
questa Corte ha anche ricordato che, nella circolare n. 15 (per quanto noto,
non più in vigore), la stessa Divisione delle contribuzioni prevedeva
un’eccezione per le ville e case signorili. Per simili immobili, il
valore locativo deve infatti essere definito in modo più preciso ed
individualizzato di quanto non consentano di fare i diversi metodi schematici
previsti per le case unifamiliari e per i condomini. Occorre pertanto procedere
ad una valutazione caso per caso tenendo conto delle particolarità della
costruzione e delle sue istallazioni (Circolare
cit., par. 2.2., p. 2).
Un edificio come quello
dei ricorrenti, situato in collina, in posizione panoramica, con una superficie
abitabile di 365 mq suddivisa fra due appartamenti e con una piscina interna,
rientra senza dubbio nella nozione di villa o casa signorile. Spetterà pertanto
all’autorità di tassazione determinarne il valore locativo, tenendo conto delle
peculiarità dell’oggetto.
3.
In relazione all’abitazione
di __________, gli insorgenti chiedono che il valore locativo sia ridotto da
fr. 4’920.– a fr. 2'400.–.
Non è noto come sia stato
determinato tale valore locativo.
Nelle osservazioni al
ricorso dell’11 marzo 2020, l’autorità fiscale propone di ridurlo a fr. 4'300.–,
tenendo conto degli importi risultanti dal confronto con il valore locativo
attribuito a rustici “vicini”.
Anche in questo caso,
dunque, l’autorità fiscale non è in grado di giustificare il criterio in base
al quale ha determinato il reddito dell’immobile in questione.
Si giustifica il rinvio
degli atti per una nuova decisione, anche per questo secondo oggetto.
B. Spese di manutenzione degli
immobili
4.1
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la
Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire
la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come
risulta dalla Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011).
4.2
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.
787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
4.3
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione
tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile,
poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare
il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi
sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte
a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà,
la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una
suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.
7/2020 dell’aprile 2020).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano
tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia
o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la
deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del
legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se
contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.
2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
4.4
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio
federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta
cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva
ammonta:
·
al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
·
al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT;
RL 640.110]; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
del 24 agosto 1992).
5.
5.1.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale ha ammesso la deduzione forfetaria delle spese di
manutenzione, per entrambi gli immobili, in considerazione del fatto che il suo
ammontare eccedeva i costi effettivi, che avrebbero potuto essere considerati
spese di manutenzione deducibili.
Per quanto concerne, in
particolar modo, la casa di __________, l’autorità fiscale ha escluso la
deduzione di tutte le spese per l’energia elettrica, per l’abbonamento e l’uso
del telefono, le tasse per l’acqua, la fognatura e i rifiuti, mentre ha ammesso
quelle per l’acquisto di piccolo materiale di riparazione (__________, __________),
per l’acquisto di una centralina per le tende da sole (__________), per la
riparazione della pompa della piscina (__________), per il “controllo periodico
del dispositivo di sgancio per l’impianto di produttori indipendenti connessi
alla rete SES (SES), per la posa di un magnetotermico (__________ SA), per
lavori di pittura (__________) e soprattutto quelle per la fornitura e posa di
un vetro isolante di sicurezza (vetreria __________). Siccome l’ammontare delle
stesse (fr. 5'069.–) era inferiore al 20% del valore locativo (fr. 8'635.–), è
stato ammesso in deduzione quest’ultimo.
Nel loro ricorso, i
contribuenti postulano la deduzione delle ulteriori spese per l’assicurazione
dello stabile e dell’impianto fotovoltaico, delle spese di fornitura
dell’energia elettrica, nella misura in cui “è destinata al funzionamento
del suddetto impianto” e “all’alimentazione elettrica del sistema
d’allarme”, delle spese per il giardino e quelle per l’acquisto di un “robot
con i relativi accessori destinato alla manutenzione corrente della piscina a __________”.
Le spese di manutenzione totali per quest’ultimo immobile ammonterebbero in tal
modo a fr. 23'639.65.
Per la casa di __________,
è stata prodotta un’unica fattura di fr. 3'123.– della __________ GmbH di __________,
che tuttavia l’autorità di tassazione ha ritenuto non concernere spese di manutenzione.
5.2
5.2.1
In primo luogo, è
litigiosa la deduzione dei premi assicurativi.
I ricorrenti hanno
prodotto, per la prima volta, con il ricorso una polizza della __________, che
concerne diversi immobili di loro proprietà.
5.2.2
La Circolare n. 7/2020
della Divisione delle contribuzioni ammette la deduzione dei premi d’assicurazione:
·
contro gli incendi;
·
contro i danni dell’acqua;
·
contro le rotture vetri;
·
contro la grandine;
·
di responsabilità civile per immobili.
Non sono invece deducibili
i premi d’assicurazione per l'economia domestica, per il mobilio e i premi di assicurazione
responsabilità civile privata (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.111 del
21.6.2016
consid. 3.3).
5.2.3
La polizza assicurativa
concerne, come anticipato, diversi immobili dei ricorrenti. Inoltre, comprende
delle coperture assicurative che non rientrano fra i premi deducibili. È il
caso delle assicurazioni per la mobilia domestica (“Hausrat”), per la responsabilità
civile privata (“Privathaftpflicht”) e per oggetti di valore (“Wertsachen
und spezielle Objekte”).
Restano deducibili quali
spese immobiliari i premi delle assicurazioni per l’edificio (“Gebäude”)
e precisamente contro gli incendi (“Feuer”), contro l’acqua (“Wasser”)
e per la responsabilità civile (“Haftpflicht”). Sennonché, il premio per
l’assicurazione per i danni dell’acqua è calcolato considerando il valore
assicurato di tre immobili, cioè, oltre a quelli di __________ e di __________,
anche della casa d’abitazione primaria di __________.
Di conseguenza, può essere
ammesso in deduzione il premio per l’assicurazione contro gli incendi, per le
due case ticinesi, che ammonta a fr. 2'340.–, compreso anche il premio dell’assicurazione
contro i danni causati dagli elementi naturali (“Elementarschadenversicherung”).
Per quanto concerne l’assicurazione contro i danni dell’acqua, la maggior parte
del valore assicurato (oltre 4 milioni su un totale di fr. 7'030'000.–)
concerne la casa di __________. Il premio di fr. 1'855.– deve pertanto essere
suddiviso fra gli immobili assicurati. Può anche essere aggiunto il premio
dell’assicurazione RC per l’edificio di fr. 58.60.
5.2.4
Anche su questo punto, gli
atti devono pertanto essere rinviati all’autorità di tassazione. Spetterà ai
ricorrenti comprovare la quota parte del premio dell’assicurazione contro i
danni dell’acqua, che si riferisce agli immobili ticinesi. Se non lo facesse,
potrebbe entrare in considerazione una suddivisione del premio in funzione del
valore assicurato degli immobili.
Un discorso particolare
merita il premio per l’assicurazione per gli impianti esterni e l’ambiente
circostante (“Aussenanlagen und Umgebung”), che ammonta a fr. 907.20 e
che concerne a sua volta tutti e tre gli immobili. Lo stesso sarà deducibile,
nella misura in cui concerne gli immobili ticinesi, se il valore locativo sarà
calcolato tenendo conto anche del giardino.
5.3
5.3.1
È poi litigiosa la
deduzione del premio di fr. 418.60, che concerne l’assicurazione dell’impianto
fotovoltaico.
5.3.2
I ricorrenti hanno
dichiarato, fra i redditi dell’immobile di __________, un importo di fr.
1'072.– proveniente dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
A questo riguardo, va
ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato la
legittimità della prassi, in vigore nei cantoni e sostenuta fra l’altro anche
dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) (cfr. CSI, Analyse du 15 février
2011.
sur la qualification juridique fiscale des investissements dans les
technologies respectueuses de l'environnement telles les installations
photovoltaïques [actualisé pour la dernière fois le 3 février 2016]), secondo
cui la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia
elettrica e i proventi della commercializzazione diretta di corrente prodotta costituiscono
un reddito della sostanza immobiliare. Secondo l’Alta Corte, infatti, gli
articoli 7 cpv. 1 LAID e 21 cpv. 1 lett. a LIFD non costituiscono una
base legale sufficiente per imporre la rimunerazione per l’immissione in rete
quale reddito della sostanza (sentenza TF n. 2C_510/2017 del 16.9.2019 consid.
7.2). Il contribuente non percepisce infatti una controprestazione per aver
messo a disposizione elementi patrimoniali di cui è proprietario, in quanto non
cede in locazione alla centrale elettrica l’impianto fotovoltaico (sentenza
citata, consid. 7.2.1). Se il contribuente non produce energia elettrica a
titolo commerciale, la sola base legale sulla quale può fondarsi l’imposizione
del reddito è la clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD (sentenza citata,
consid. 7.2.2; v. anche Stadlin,
Photovoltaikanlagen auf fremden Gebäuden: Sachenrechtliche Klärungen und
ausgewählte steuerrechtliche Themen, in BJM 2020 p. 217, in particolare p. 227
s.).
5.3.3
Se i proventi ottenuti dai
ricorrenti, per l’immissione in rete di energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico non costituiscono reddito della sostanza
immobiliare, si tratta di redditi che non sono imponibili nel luogo di
situazione dell’immobile. Nei rapporti intercantonali, dovrebbero infatti
essere attribuiti al Cantone di domicilio (cfr. anche Solothurner Steuerbuch,
versione del 4.6.2020, § 27 Nr. 4, n. 5.1, p. 9). In queste circostanze, non si
vede perché il Cantone di situazione dell’immobile dovrebbe assumersi le
relative spese, in particolare i premi per l’assicurazione dell’impianto.
Indipendentemente dal
fatto che gli insorgenti non hanno mai prodotto un conteggio relativo ai
redditi percepiti dalla vendita di energia elettrica, la deduzione dei premi
per l’assicurazione dell’impianto non è dunque di competenza del Canton Ticino.
5.4
5.4.1
I ricorrenti chiedono poi
la deduzione dell’importo di fr. 4'708.95 per consumo di energia elettrica, in
quanto sarebbe necessaria al funzionamento dell’impianto fotovoltaico e “all’alimentazione
elettrica del sistema d’allarme”.
5.4.2
Non
rientrano fra le spese deducibili dal reddito imponibile, in particolare, le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e le spese
d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 34 lett.
a e d LIFD; art. 33 lett. a e d LT). Le spese per
il mantenimento privato del contribuente rappresentano spese di consumo o di
utilizzazione del reddito e vi rientrano le spese accessorie alla pigione,
quali le spese per l’acqua, per il riscaldamento e per l’energia elettrica (cfr.
art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza dell’AFC del 24 agosto 1992 concernente i costi
deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta [RS 642.116.2]; Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni,
n. 3.3; inoltre sentenza TF 2C_453/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 3.2).
5.4.3
Le spese per il consumo di
energia elettrica rientrano pertanto fra le spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia e non sono deducibili dal valore locativo
dell’abitazione propria. Non mette conto pertanto confrontarsi con la questione
se una parte degli stessi serva effettivamente all’alimentazione dell’impianto
fotovoltaico.
In ogni caso, l’onere di
provare che una parte delle spese pagate all’azienda elettrica siano servite al
funzionamento di tale impianto sarebbe a carico dei contribuenti, trattandosi
di un elemento che riduce l’onere fiscale (cfr. p. es. la sentenza del TF
2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1). È peraltro del tutto inverosimile che
l’esercizio di un impianto che produce energia elettrica necessiti di un
importante apporto di elettricità fornita dall’azienda elettrica.
5.4.4
La medesima conclusione si
impone per l’alimentazione dell’impianto d’allarme. Gli stessi costi per l’abbonamento
di servizio e revisione del sistema d’allarme sono considerati spese di
gestione, come tali non deducibili in caso di imposizione del valore locativo
(cfr. Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni, distinta
allegata).
L’assimilazione dei costi
per il funzionamento dell’impianto d’allarme ai premi d’assicurazione
dell’edificio, proposta nel ricorso, è del tutto insostenibile. Come già
ricordato, non sono deducibili i premi pagati per l’assicurazione dei beni che
si trovano nell’edificio, ma unicamente quelli che si riferiscono
all’assicurazione dell’edificio.
5.4.5
Per quanto concerne la
spesa di fr. 465.50, che secondo i ricorrenti concernerebbe l’allacciamento del
sistema d’allarme alla rete telematica, valgono le considerazioni appena
proposte.
Va comunque sottolineato
che i giustificativi prodotti sono delle comuni fatture relative ad un
abbonamento Swisscom per la rete fissa (“Rechnung Festnetz”). È
indiscusso che le spese telefoniche rientrino fra le spese per il mantenimento
del contribuente, come tali non deducibili dal reddito.
5.5
5.5.1
Al punto 9.4 del ricorso,
gli istanti lamentano una mancata deduzione di fr. 8'894.– per spese
concernenti la parte esterna della villa di __________ e rispettivamente di fr.
3'123.– relative all’immobile di __________.
Argomentando che nella
determinazione dei valori locativi sono stati considerati esclusivamente i
metri quadrati abitabili dei due edifici, l’Ufficio di tassazione, nelle sue
osservazioni, sostiene che le deduzioni richieste dovrebbero perciò essere
negate.
5.5.2
L’art. 24 LT prevede che
il reddito netto corrisponda ai proventi lordi imponibili meno le spese di
acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a. Le deduzioni
dai proventi della sostanza (art. 31 LT) rientrano fra le spese di acquisizione
del reddito. Si tratta infatti di costi, direttamente occasionati dal
“conseguimento” del reddito immobiliare, che hanno la caratteristica di
diminuire la capacità contributiva (“wirtschaftliche Leistungsfähigkeit”) dei
contribuenti. Nel rispetto dei principi costituzionali della capacità
contributiva (art. 127 Cost.) e di uguaglianza (art. 8 Cost.), la deduzione
delle spese di manutenzione non è pertanto limitata dall’importo del reddito
cui si riferiscono (DTF 133 II 287). Unica condizione per la loro deduzione è
l’esistenza di un bene patrimoniale suscettibile di produrre un reddito
immobiliare, poiché per un principio generale del diritto dell’imposta sul
reddito si possono dedurre solo da redditi imponibili i costi affrontati per il
loro “conseguimento” (sentenza del Tribunale federale n. 2A.683/2004 del 15
luglio 2005 consid. 2.3 e dottrina citata).
5.5.3
Per quanto concerne in
particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede,
a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
·
le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di
vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri
costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario
dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che
sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
·
le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima
costruzione di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento
immobiliare, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
·
infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di
potatura e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata
inferiore all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33
lett. a LT.
Nello stesso senso si è
espresso anche il Tribunale federale, sottolineando come i costi per la
manutenzione del giardino rientrino fra i costi per il mantenimento personale e
non siano pertanto costi per il conseguimento del reddito, nella misura in cui
non servono alla manutenzione di un immobile bensì ad abbellire il giardino e
quindi a soddisfare esigenze personali del contribuente (sentenza n.
2C_279/2015 del 30.10.2015 consid. 3 4.2).
5.5.4
Nel caso in esame, la
deduzione di ogni spesa legata al giardino dei contribuenti potrà essere
esclusa per principio solo se il valore locativo, che sarà determinato
dall’autorità fiscale nella nuova decisione, non terrà conto del valore delle
parti esterne agli edifici.
Indipendentemente da tale
aspetto, le fatture prodotte dai ricorrenti non permettono di rilevare la
presenza, fra i costi documentati, di spese di manutenzione in senso stretto.
Per quanto concerne la
villa di __________, le tre fatture della ditta __________
giardiniere-paesaggista non contengono alcun dettaglio, ma si limitano a fare
riferimento ad un contratto per la “manutenzione giardino casa __________”. Oltre
a fatturare due “acconti” di fr. 2'500.– e uno di fr. 2'550.–, il giardiniere
ha messo a carico dei proprietari spese per terriccio, semenza, concime,
stallatico e per la discarica. Come si vede, non c’è alcun riferimento al
taglio di piante o alla riparazione di sentieri, recinzioni o muri. Dovendo gli
atti essere rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, anche
su questo aspetto i ricorrenti potranno ancora documentare di aver sostenuto
spese di manutenzione in senso stretto, producendo in particolare il contratto
di manutenzione concluso con il giardiniere.
Per quanto concerne invece
la casa di __________, la fattura della __________ GmbH per fr. 3'123.– può fin
da subito essere considerata riferita a spese di gestione non deducibili. Le
prestazioni fatturate consistono infatti in lavori di controllo della casa e
del terreno, in lavori di pulizia e nel taglio dell’erba. In tutti i casi si
tratta manifestamente di spese per il mantenimento dei contribuenti, come tali
non deducibili.
5.6
Gli insorgenti chiedono
poi la deduzione di un ulteriore importo di fr. 519.80 per l’acquisto di “materiale
destinato alla manutenzione della proprietà di __________ presso i centri
commerciali Coop e Aldi”.
Come giustamente
sottolineato dall’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, “la
destinazione [del materiale] non è determinabile”.
Come già ricordato, l’onere
della prova quale è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1
n. 8).
Nella
fattispecie, i ricorrenti non hanno in alcun modo provato che le spese in
questione siano effettivamente legate alla manutenzione degli immobili di loro
proprietà nel Canton Ticino. Perlopiù dagli scontrini di cassa non si evince
neppure l’oggetto cui si riferiscono.
5.7
Se dovesse entrare in
considerazione la deduzione delle spese effettive, come domandato dai
ricorrenti, questi ultimi dovrebbero anche giustificare la natura di spese di
manutenzione dei costi che l’Ufficio di tassazione aveva così qualificato,
nella decisione impugnata. È vero che poi non erano state dedotte, in quanto la
somma delle stesse non raggiungeva l’ammontare della deduzione forfetaria.
L’autorità fiscale aveva tuttavia considerato spese di manutenzione, per
esempio, quelle per l’acquisto di una centralina per le tende da sole (fr.
187.40) e per la fornitura e posa di un vetro isolante di sicurezza (fr.
3'342.60). Si tratta tuttavia di costi deducibili unicamente nella misura in
cui i contribuenti provano che gli oggetti acquistati sono stati sostituiti e
non acquistati per la prima volta. Altrimenti, costituirebbero le spese
d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali, la cui
deduzione è esclusa (articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT).
5.8
Infine, in merito alle
spese per “l’acquisto di un robot con i relativi accessori destinato alla
manutenzione corrente della piscina a __________”, gli stessi insorgenti
riconoscono che non si tratta di una vera e propria spesa di manutenzione,
visto che affermano che permette loro “di evitare tutta una serie di spese di
manutenzione, attinenti alle componenti della piscina”. L’apparecchio in
discussione serve indiscutibilmente alla pulizia della piscina e la spesa
sostenuta per il suo acquisto rientra pertanto fra le spese per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dagli
articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT.
5.9
Riassumendo,
sono ammesse le seguenti deduzioni:
·
il premio per l’assicurazione
contro gli incendi, comprensivo del premio per l’assicurazione contro i danni
causati dagli elementi naturali (“Elementarschadenversicherung”) per fr.
2'340.–;
·
il premio dell’assicurazione RC
per l’edificio di fr. 58.60.
Sono
per contro escluse le seguenti deduzioni:
·
il premio per l’assicurazione dell’impianto
fotovoltaico di fr. 418.60;
·
le spese per il consumo di energia
elettrica di fr. 4'708.95;
·
le spese per l’allacciamento alla
rete fissa Swisscom di fr. 465.50;
·
le spese per l’acquisto di piccolo
materiale presso i centri commerciali Coop e Aldi per fr. 519.80;
·
la fattura della __________ GmbH
per fr. 3'123.–;
·
la spesa per l’acquisto di un
robot per la pulizia della piscina per fr. 1’767.40.
Gli
atti sono infine rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione in
merito alle seguenti spese:
·
il premio dell’assicurazione
contro i danni dell’acqua, di fr. 1'855.–, che deve essere suddiviso fra gli
immobili assicurati;
·
le spese della ditta __________
giardiniere-paesaggista del giardiniere, dopo aver verificato che vi sia una
parte delle stesse che concerne manutenzione in senso stretto;
·
il premio per l’assicurazione per
gli impianti esterni e l’ambiente circostante (“Aussenanlagen und Umgebung”),
di fr. 907.20, deducibile se il valore locativo sarà calcolato tenendo conto
anche del giardino;
·
le spese considerate di
manutenzione nella decisione impugnata.
6.
L’esito
del ricorso è differenziato. Se in una minima parte è accolto, in parte è
tuttavia respinto. Per quanto concerne in particolare la determinazione del
valore locativo, la decisione è invece annullata.
Nello
stabilire la tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili, si deve
tener conto di tutti questi aspetti. Si deve tuttavia anche considerare
il fatto che i ricorrenti hanno prodotto la documentazione relativa alle spese
chieste in deduzione – si pensi in particolare ai premi assicurativi – solo
dopo ripetute richieste dell’autorità fiscale e, in parte, per la prima volta
con il ricorso. Per l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di
procedura sono poste totalmente o parzialmente a
carico del ricorrente vincente, fra l’altro, se questi, conformandosi agli
obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 1'550.–).
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
;
- .
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: