80.2020.4
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, autorità fiscale entrata nel merito del reclamo, reformatio in peius in seguito a ricorso, ritiro del ricorso
21 dicembre 2020Italiano16 min
dell’attività professionale né alcuna attestazione bancaria relativa al conto presso
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.4
80.2020.5
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di IC e
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono entrambi al beneficio della pensione. Durante il periodo fiscale qui
contestato, il contribuente esercitava un’attività indipendente in qualità di
consulente ed era amministratore unico, poi liquidatore, dello __________ SA
con sede in Via __________
a __________ (v. estratto Ufficio del
registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 13.1.2020).
B. Il 27 febbraio 2019,
non avendo presentato la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD
2017, nonostante la diffida intimata il 18.12.18, i contribuenti erano tassati
d’ufficio. In particolare, l’RS 1 (di seguito: RS 1) aveva stimato il reddito
da attività indipendente principale del contribuente in fr. 60'000.‑
e aggiunto fr. 80'000.‑ quali “altri redditi”. Per la sola
imposta cantonale sulla sostanza, l’RS 1 aveva valutato i veicoli a motore in
fr. 10'000.‑, la sostanza immobiliare in fr. 84'000.‑ e
l’attivo della ditta individuale in fr. 100'000.‑.
Per l’imposta
cantonale, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 164'000.‑
(importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di
fr. 15'091.10; la sostanza imponibile era stata accertata in
fr. 75'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 134'000.‑)
e il dovuto d’imposta sulla sostanza era pari a zero franchi.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 161'400.‑
(importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta si attestava
a fr. 7'544.‑.
C.
a.
Contro la suddetta
decisione, il 27 marzo 2019, i contribuenti presentavano reclamo, allegando la
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (allestita il giorno precedente; v. data di
stampa sulla DI 2017). Sostenevano di non possedere alcuna sostanza immobiliare
nel Canton __________ in quanto l’immobile di __________ era stato acquistato a
suo tempo dal reclamante a titolo fiduciario, “con capitale di terzi e per
conto terzi”. Inoltre, il reddito da attività indipendente non superava i
fr. 40'000.‑, così come accertato negli anni precedenti e di
conseguenza “altri redditi indicati in Sfr. 80'000, sono assolutamente
insussistenti”. Ribadivano che le entrate erano costituite dalle rendite
AVS/AI e dal reddito dell’attività indipendente e che ammontavano a
fr. 63'076.‑. A loro dire, le uscite si attestavano a
fr. 62'526.35. Postulavano quindi che fosse tassata “la differenza
residua” tra le entrate e le uscite. Non allegavano alcun rendiconto
dell’attività professionale né alcuna attestazione bancaria relativa al conto presso
__________, dichiarato nel Modulo 2. Certificavano l’avvenuto versamento delle
rendite AVS/AI come pure il pagamento dei premi per l’assicurazione contro le
malattie. Allegavano inoltre il contratto di locazione stipulato nel 2011 da
cui si evinceva un canone di fr. 24'000.‑ all’anno e l’estratto
conto relativo ai contributi personali del contribuente, allestito
dall’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona.
b.
Il 21 agosto 2019, per Posta
A Plus, l’autorità di tassazione chiedeva ai reclamanti di presentare della
documentazione supplementare alfine di completare l’accertamento. In
particolare, l’RS 1 richiedeva il contratto fiduciario relativo all’acquisto
dell’immobile di __________ e la comprova dell’avvenuto pagamento; l’ammontare
dei costi di demolizione sostenuti per lo stesso immobile; per gli anni 2017 e
2018, il calcolo dell’utile conseguito e l’estratto bancario relativo al conto
postale citato nel Modulo 2.
c.
Rispondendo alla richiesta
dell’autorità di tassazione, i contribuenti affermavano che il contratto
fiduciario “redatto in unico esemplare è stato a suo tempo depositato presso
il Tribunale __________ per la causa di accertamento di proprietà” e che i
costi di demolizione ammontavano a fr. 82'516.90. “Per quanto concerne
la documentazione dettagliata richiesta per il calcolo dell’utile netto degli
anni 2017/2018, mi permetto far presente che come lavoratore indipendente non
sono assoggettato a contabilità, comunque se lo ritiene necessario, mi chieda
quali documenti devo produrre”. Avrebbero infine fatto pervenire al più
presto all’autorità di tassazione gli estratti “dei conti __________”.
D. Il 4 dicembre 2019,
l’autorità di tassazione dichiarava di respingere il reclamo, pur riducendo il
reddito imponibile a fr. 150'900.‑ per l’IC e a fr. 154'800.‑ per
l’IFD. A motivo adduceva che non erano soddisfatte le condizioni poste dagli
art. 206 cpv. 3 LT risp. art. 132 cpv. 3 LIFD e che i reclamanti non avevano
allegato nulla di quanto richiesto per poter evadere il reclamo, mancando così
di riprendere “la collaborazione con l’autorità fiscale sancita dall’art.
200 LT, risp. art. 126 LIFD”. Nella sua decisione, l’autorità di tassazione
modificava tuttavia i fattori relativi alle rendite AVS/AI dei coniugi sulla
base di quanto prodotto con la DI 2017, accordava la deduzione degli oneri
assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio e le spese di malattia e
infortunio.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
determinazione della sostanza e del reddito imponibili. A loro dire,
l’automobile vale solo fr. 5'000.‑ mentre l’immobile di __________
non è del contribuente bensì acquistato fiduciariamente per terzi e venduto ai
pubblici incanti nell’agosto 2019. Per quanto concerne il reddito da attività lucrativa
indipendente, i ricorrenti sostengono che quanto “indicato [sia] più
che congruo”. La sostanza aziendale accertata d’ufficio in
fr. 100'000.‑ sarebbe tuttavia “assurda”, poiché lo __________
SA di __________ è in liquidazione. I contribuenti sostengono che “il
calcolo del reddito imponibile dopo reclamo non è di franchi 154.000 ma si
riduce a franchi 74.000, mentre quello della sostanza calcolate le previste
deduzioni è pari a zero”.
F. Il 15 gennaio 2020,
l’RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto dei ricorrenti
senza presentare le proprie osservazioni, ma ha comunicava che i ricorrenti mostravano
degli scoperti d’imposta.
Il 17 gennaio 2020, poiché
in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, la Camera di diritto
tributario ordinava ai contribuenti di versare un anticipo pari a
fr. 4'000.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura, assegnando un termine scadente il 10 febbraio 2020 con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso in caso di mancato o ritardato
pagamento. Il versamento giungeva tempestivamente.
G. La Camera di diritto
tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020,
attribuendo loro un termine per prendere posizione sulla prospettata modifica
della tassazione a loro svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro
la decisione di tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano, in quanto “non soddisfaceva le
condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD. Infatti, i
reclamanti, neppure dopo la richiesta di documentazione loro rivolta il 21
agosto 2019, avevano presentato una dichiarazione completa. In queste
circostanze, l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito
dello stesso, come invece aveva fatto, modificando l’ammontare delle rendite
AVS e ammettendo le deduzioni degli oneri assicurativi e delle spese per
malattia e infortunio.
Gli insorgenti, con
scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Non
avendo i contribuenti presentato la dichiarazione d’imposta 2017, l’autorità
fiscale ha proceduto ad una tassazione d’ufficio. Con il loro reclamo, gli
insorgenti hanno inoltrato una dichiarazione lacunosa, alla quale sono seguite
richieste di documentazione da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene abbia
dichiarato di respingere il reclamo, con la decisione impugnata l’autorità ha
tuttavia modificato a favore dei contribuenti la tassazione per apprezzamento.
1.2.
Ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
1.3.
Una tassazione d’ufficio
può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132
cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere
della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è
manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015,
consid. 3; sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office
dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In
effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi
dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi
imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un
fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve
sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano
l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente
al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente. (art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv.
2 LT; sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
1.4.
Giurisprudenza e dottrina
sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio
non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF n. 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; sentenza TF n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000
Considerandi
II 41; Zweifel/Hunziker, in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.
26.
ad
art. 130 LIFD).
1.5
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve
essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126 LIFD risp. art.
200.
LT; Zweifel/Hunziker, op.
cit., p. 2249, n. 46 ad
art. 130 LIFD).
1.6
Dalla
tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va
distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni
elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le
severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti
limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori
elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand;
sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece
poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed
eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF n.
2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La
tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
1.7
Come visto, contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD
risp. art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta (sentenza TF n. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD
risp. art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. DTF 123
II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del
reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale
requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale
(cfr. DTF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
1.8
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
2.
2.1.
Nel
caso in esame, ci si trova confrontati ad una tassazione d’ufficio totale, poiché
i ricorrenti, nonostante diffida, non hanno presentato la Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2017, non ottemperando così agli obblighi procedurali che
incombono loro ex art. 198 ss LT risp. art. 124 ss LIFD. Solo con il
reclamo hanno prodotto la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, stampata il
giorno precedente l’invio (v. data di stampa DI 2017). Ritenendo che quanto presentato
non fosse comunque sufficiente alfine di poter completare l’accertamento,
l’Ufficio di tassazione ha inviato ai reclamanti un’articolata richiesta di documentazione
necessaria a dimostrare quanto da loro sostenuto nello scritto di reclamo. Tuttavia,
i ricorrenti non hanno prodotto alcuno dei mezzi di prova richiesti, mancando
di comprovare quanto da loro asserito.
2.2
Come già ricordato, una
tassazione d’ufficio può essere impugnata solo se la valutazione intrapresa
dall’autorità di tassazione è manifestamente inesatta (sentenza TF n.
2C_1142/2018 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). La prova dell’inesattezza di
tale apprezzamento ‑ che compete al contribuente ‑ deve
essere completa: il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire
all’autorità di tassazione di riconoscere senza alcun dubbio ‑ in
base alla motivazione e ai mezzi di prova apportati ‑ che la
tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. sentenza TF n.
2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
2.3
Ora, già il semplice fatto
che l’autorità di tassazione, ricevuto il reclamo dei contribuenti, si sia
rivolta a questi ultimi con un’elaborata richiesta di collaborazione, dimostra
che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era
stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate
dichiarate dai contribuenti non bastavano comunque a giustificare il loro
fabbisogno finanziario. Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione
avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo ‑ senza
entrare nel merito ‑ ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce,
come già ricordato, un requisito (formale) di validità (v. supra,
consid. 1.7), in casu non soddisfatto.
3.
3.1.
Come
già ricordato in narrativa, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai
ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020, attribuendo loro un termine per
prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a loro
svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro la decisione di
tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio di tassazione, in quanto
“non soddisfaceva le condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD.
Gli insorgenti, con
scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiara-to di ritirare il ricorso.
3.2
3.2.1
L’art. 143 cpv. 1 LIFD
prevede che la commissione cantonale di ricorso prenda la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare
la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Diversamente da quanto
stabilito dall’art. 134 cpv. 2 LIFD per la procedura di reclamo, nell’ambito
della procedura di ricorso la legge non prevede espressamente che al ricorrente
non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta. Il
Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve
prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la
decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici
applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione
controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p.
159).
3.2.2
Per l’imposta cantonale,
anche per l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. L’art. 228 cpv. 3
seconda frase LT dispone tuttavia che il ricorrente abbia la facoltà di
ritirare il ricorso in ogni momento.
3.3
Vista la lettera del 14
dicembre 2020, si può dar seguito alla dichiarazione del nuovo rappresentante
dei ricorrenti di ritirare il ricorso. Tutto ben considerato, la decisione
impugnata non appare palesemente incompatibile con i principi giuridici
applicabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
L’anticipo a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura versato il 7
febbraio 2020, nella misura in cui eccede l’importo indicato (fr. 2'000.–), è
restituito ai ricorrenti per il tramite del loro rappresentante.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: