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Decisione

80.2020.4

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, autorità fiscale entrata nel merito del reclamo, reformatio in peius in seguito a ricorso, ritiro del ricorso

21 dicembre 2020Italiano16 min

dell’attività professionale né alcuna attestazione bancaria relativa al conto presso

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.4

80.2020.5

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di IC e

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono entrambi al beneficio della pensione. Durante il periodo fiscale qui

contestato, il contribuente esercitava un’attività indipendente in qualità di

consulente ed era amministratore unico, poi liquidatore, dello __________ SA

con sede in Via __________

a __________ (v. estratto Ufficio del

registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione: 13.1.2020).

B. Il 27 febbraio 2019,

non avendo presentato la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD

2017, nonostante la diffida intimata il 18.12.18, i contribuenti erano tassati

d’ufficio. In particolare, l’RS 1 (di seguito: RS 1) aveva stimato il reddito

da attività indipendente principale del contribuente in fr. 60'000.‑

e aggiunto fr. 80'000.‑ quali “altri redditi”. Per la sola

imposta cantonale sulla sostanza, l’RS 1 aveva valutato i veicoli a motore in

fr. 10'000.‑, la sostanza immobiliare in fr. 84'000.‑ e

l’attivo della ditta individuale in fr. 100'000.‑.

Per l’imposta

cantonale, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 164'000.‑

(importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di

fr. 15'091.10; la sostanza imponibile era stata accertata in

fr. 75'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 134'000.‑)

e il dovuto d’imposta sulla sostanza era pari a zero franchi.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 161'400.‑

(importo determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta si attestava

a fr. 7'544.‑.

C.

a.

Contro la suddetta

decisione, il 27 marzo 2019, i contribuenti presentavano reclamo, allegando la

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (allestita il giorno precedente; v. data di

stampa sulla DI 2017). Sostenevano di non possedere alcuna sostanza immobiliare

nel Canton __________ in quanto l’immobile di __________ era stato acquistato a

suo tempo dal reclamante a titolo fiduciario, “con capitale di terzi e per

conto terzi”. Inoltre, il reddito da attività indipendente non superava i

fr. 40'000.‑, così come accertato negli anni precedenti e di

conseguenza “altri redditi indicati in Sfr. 80'000, sono assolutamente

insussistenti”. Ribadivano che le entrate erano costituite dalle rendite

AVS/AI e dal reddito dell’attività indipendente e che ammontavano a

fr. 63'076.‑. A loro dire, le uscite si attestavano a

fr. 62'526.35. Postulavano quindi che fosse tassata “la differenza

residua” tra le entrate e le uscite. Non allegavano alcun rendiconto

dell’attività professionale né alcuna attestazione bancaria relativa al conto presso

__________, dichiarato nel Modulo 2. Certificavano l’avvenuto versamento delle

rendite AVS/AI come pure il pagamento dei premi per l’assicurazione contro le

malattie. Allegavano inoltre il contratto di locazione stipulato nel 2011 da

cui si evinceva un canone di fr. 24'000.‑ all’anno e l’estratto

conto relativo ai contributi personali del contribuente, allestito

dall’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona.

b.

Il 21 agosto 2019, per Posta

A Plus, l’autorità di tassazione chiedeva ai reclamanti di presentare della

documentazione supplementare alfine di completare l’accertamento. In

particolare, l’RS 1 richiedeva il contratto fiduciario relativo all’acquisto

dell’immobile di __________ e la comprova dell’avvenuto pagamento; l’ammontare

dei costi di demolizione sostenuti per lo stesso immobile; per gli anni 2017 e

2018, il calcolo dell’utile conseguito e l’estratto bancario relativo al conto

postale citato nel Modulo 2.

c.

Rispondendo alla richiesta

dell’autorità di tassazione, i contribuenti affermavano che il contratto

fiduciario “redatto in unico esemplare è stato a suo tempo depositato presso

il Tribunale __________ per la causa di accertamento di proprietà” e che i

costi di demolizione ammontavano a fr. 82'516.90. “Per quanto concerne

la documentazione dettagliata richiesta per il calcolo dell’utile netto degli

anni 2017/2018, mi permetto far presente che come lavoratore indipendente non

sono assoggettato a contabilità, comunque se lo ritiene necessario, mi chieda

quali documenti devo produrre”. Avrebbero infine fatto pervenire al più

presto all’autorità di tassazione gli estratti “dei conti __________”.

D. Il 4 dicembre 2019,

l’autorità di tassazione dichiarava di respingere il reclamo, pur riducendo il

reddito imponibile a fr. 150'900.‑ per l’IC e a fr. 154'800.‑ per

l’IFD. A motivo adduceva che non erano soddisfatte le condizioni poste dagli

art. 206 cpv. 3 LT risp. art. 132 cpv. 3 LIFD e che i reclamanti non avevano

allegato nulla di quanto richiesto per poter evadere il reclamo, mancando così

di riprendere “la collaborazione con l’autorità fiscale sancita dall’art.

200 LT, risp. art. 126 LIFD”. Nella sua decisione, l’autorità di tassazione

modificava tuttavia i fattori relativi alle rendite AVS/AI dei coniugi sulla

base di quanto prodotto con la DI 2017, accordava la deduzione degli oneri

assicurativi e degli interessi di capitali a risparmio e le spese di malattia e

infortunio.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

determinazione della sostanza e del reddito imponibili. A loro dire,

l’automobile vale solo fr. 5'000.‑ mentre l’immobile di __________

non è del contribuente bensì acquistato fiduciariamente per terzi e venduto ai

pubblici incanti nell’agosto 2019. Per quanto concerne il reddito da attività lucrativa

indipendente, i ricorrenti sostengono che quanto “indicato [sia] più

che congruo”. La sostanza aziendale accertata d’ufficio in

fr. 100'000.‑ sarebbe tuttavia “assurda”, poiché lo __________

SA di __________ è in liquidazione. I contribuenti sostengono che “il

calcolo del reddito imponibile dopo reclamo non è di franchi 154.000 ma si

riduce a franchi 74.000, mentre quello della sostanza calcolate le previste

deduzioni è pari a zero”.

F. Il 15 gennaio 2020,

l’RS 1 ha trasmesso alla Camera di diritto tributario l’incarto dei ricorrenti

senza presentare le proprie osservazioni, ma ha comunicava che i ricorrenti mostravano

degli scoperti d’imposta.

Il 17 gennaio 2020, poiché

in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, la Camera di diritto

tributario ordinava ai contribuenti di versare un anticipo pari a

fr. 4'000.‑ a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura, assegnando un termine scadente il 10 febbraio 2020 con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso in caso di mancato o ritardato

pagamento. Il versamento giungeva tempestivamente.

G. La Camera di diritto

tributario si è rivolta ai ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020,

attribuendo loro un termine per prendere posizione sulla prospettata modifica

della tassazione a loro svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro

la decisione di tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano, in quanto “non soddisfaceva le

condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD. Infatti, i

reclamanti, neppure dopo la richiesta di documentazione loro rivolta il 21

agosto 2019, avevano presentato una dichiarazione completa. In queste

circostanze, l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito

dello stesso, come invece aveva fatto, modificando l’ammontare delle rendite

AVS e ammettendo le deduzioni degli oneri assicurativi e delle spese per

malattia e infortunio.

Gli insorgenti, con

scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Non

avendo i contribuenti presentato la dichiarazione d’imposta 2017, l’autorità

fiscale ha proceduto ad una tassazione d’ufficio. Con il loro reclamo, gli

insorgenti hanno inoltrato una dichiarazione lacunosa, alla quale sono seguite

richieste di documentazione da parte dell’Ufficio di tassazione. Sebbene abbia

dichiarato di respingere il reclamo, con la decisione impugnata l’autorità ha

tuttavia modificato a favore dei contribuenti la tassazione per apprezzamento.

1.2.

Ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

1.3.

Una tassazione d’ufficio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132

cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere

della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza

della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è

manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015,

consid. 3; sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office

dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In

effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi

dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi

imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un

fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve

sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano

l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente

al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente. (art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv.

2 LT; sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

1.4.

Giurisprudenza e dottrina

sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio

non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF n. 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; sentenza TF n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000

Considerandi

II 41; Zweifel/Hunziker, in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.

26.

ad

art. 130 LIFD).

1.5

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve

essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126 LIFD risp. art.

200.

LT; Zweifel/Hunziker, op.

cit., p. 2249, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

1.6

Dalla

tassazione d’ufficio totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va

distinta la tassazione d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni

elementi imponibili. Nel rispetto del principio della proporzionalità, le

severe conseguenze giuridiche di una tassazione d’ufficio vanno infatti

limitate ai soli elementi definiti per apprezzamento. Tutti gli ulteriori

elementi imponibili, per i quali non è mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand;

sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece

poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed

eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF n.

2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La

tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

1.7

Come visto, contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD

risp. art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta (sentenza TF n. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD

risp. art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia

motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. DTF 123

II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del

reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale

requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale

(cfr. DTF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

1.8

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

2.

2.1.

Nel

caso in esame, ci si trova confrontati ad una tassazione d’ufficio totale, poiché

i ricorrenti, nonostante diffida, non hanno presentato la Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2017, non ottemperando così agli obblighi procedurali che

incombono loro ex art. 198 ss LT risp. art. 124 ss LIFD. Solo con il

reclamo hanno prodotto la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017, stampata il

giorno precedente l’invio (v. data di stampa DI 2017). Ritenendo che quanto presentato

non fosse comunque sufficiente alfine di poter completare l’accertamento,

l’Ufficio di tassazione ha inviato ai reclamanti un’articolata richiesta di documentazione

necessaria a dimostrare quanto da loro sostenuto nello scritto di reclamo. Tuttavia,

i ricorrenti non hanno prodotto alcuno dei mezzi di prova richiesti, mancando

di comprovare quanto da loro asserito.

2.2

Come già ricordato, una

tassazione d’ufficio può essere impugnata solo se la valutazione intrapresa

dall’autorità di tassazione è manifestamente inesatta (sentenza TF n.

2C_1142/2018 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). La prova dell’inesattezza di

tale apprezzamento ‑ che compete al contribuente ‑ deve

essere completa: il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire

all’autorità di tassazione di riconoscere senza alcun dubbio ‑ in

base alla motivazione e ai mezzi di prova apportati ‑ che la

tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. sentenza TF n.

2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

2.3

Ora, già il semplice fatto

che l’autorità di tassazione, ricevuto il reclamo dei contribuenti, si sia

rivolta a questi ultimi con un’elaborata richiesta di collaborazione, dimostra

che la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio non era

stata portata. Al contrario, l’autorità fiscale ha constatato che le entrate

dichiarate dai contribuenti non bastavano comunque a giustificare il loro

fabbisogno finanziario. Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione

avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo ‑ senza

entrare nel merito ‑ ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce,

come già ricordato, un requisito (formale) di validità (v. supra,

consid. 1.7), in casu non soddisfatto.

3.

3.1.

Come

già ricordato in narrativa, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai

ricorrenti, con scritto del 5 novembre 2020, attribuendo loro un termine per

prendere posizione sulla prospettata modifica della tassazione a loro

svantaggio. Ha infatti rilevato che il reclamo contro la decisione di

tassazione d’ufficio era stato respinto dall’Ufficio di tassazione, in quanto

“non soddisfaceva le condizioni” previste dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD.

Gli insorgenti, con

scritto del 14 dicembre 2020, hanno dichiara-to di ritirare il ricorso.

3.2

3.2.1

L’art. 143 cpv. 1 LIFD

prevede che la commissione cantonale di ricorso prenda la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può modificare

la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Diversamente da quanto

stabilito dall’art. 134 cpv. 2 LIFD per la procedura di reclamo, nell’ambito

della procedura di ricorso la legge non prevede espressamente che al ricorrente

non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta. Il

Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve

prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la

decisione impugnata è palesemente incompatibile con i principi giuridici

applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla verifica della questione

controversa (decisione TF n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p.

159).

3.2.2

Per l’imposta cantonale,

anche per l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua

decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Sentito il contribuente può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. L’art. 228 cpv. 3

seconda frase LT dispone tuttavia che il ricorrente abbia la facoltà di

ritirare il ricorso in ogni momento.

3.3

Vista la lettera del 14

dicembre 2020, si può dar seguito alla dichiarazione del nuovo rappresentante

dei ricorrenti di ritirare il ricorso. Tutto ben considerato, la decisione

impugnata non appare palesemente incompatibile con i principi giuridici

applicabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato

dai ruoli.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

L’anticipo a titolo di

garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura versato il 7

febbraio 2020, nella misura in cui eccede l’importo indicato (fr. 2'000.–), è

restituito ai ricorrenti per il tramite del loro rappresentante.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: