80.2020.46
Procedura: ricorso, assenza di motivazione e firma, termine di grazia, sospensione per emergenza epidemiologica (COVID 19), irricevibile
15 maggio 2020Italiano6 min
un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.46
Lugano
15 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 marzo 2020 contro in materia di tassa di collaudo.
Fatti
Fatti
- RI 1, con scritto del 6
marzo 2020, non firmato, si è rivolto alla Camera di diritto tributario,
presentando ricorso avverso non meglio precisate tasse poste a suo carico dalla
Sezione della circolazione;
- in data 9 marzo 2020, la
scrivente Autorità ha indirizzato al ricorrente uno scritto, mediante invio
postale raccomandato, attribuendogli un termine di dieci giorni per presentare
un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione
impugnata;
- il ricorrente è stato
avvertito che, in caso di inosservanza di quanto richiestogli, il ricorso
sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- tornata al mittente, in
quanto non ritirata dal destinatario, la lettera del 9 marzo 2020 è stata
nuovamente inviata per posta semplice a RI 1, in data 30 marzo 2020;
- con scritto datato 30
aprile 2020 (timbro postale del 12 maggio 2020), ancora una volta sprovvisto di
firma, il ricorrente spiega di opporsi a una fattura della RS 1 e allega la
fattura stessa e la convocazione per il collaudo nonché la sua richiesta di
proroga alla convocazione.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità
di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è
competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame
sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa
domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21.11.2006 consid. 4.2);
- poiché dallo scritto del 6
marzo 2019 non era comprensibile quale fosse la decisione impugnata né quali
fossero i motivi del ricorso, la Camera di diritto tributario ha attribuito al
ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per presentare un ricorso
conforme ai requisiti legali e per firmarlo;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al
momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il
destinatario lo ritira all’ufficio postale;
- se tuttavia il ritiro non
avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato
come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);
- nella fattispecie, il
termine di dieci giorni, attribuitogli con lo scritto del 9 marzo 2020, ha
pertanto iniziato a decorrere mercoledì 18 marzo 2020 ed è scaduto venerdì 27
marzo 2020;
- secondo
l’art. 3 del Decreto esecutivo, del 20 marzo 2020, concernente l’operato
procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità
giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in
ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali
e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi
natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono
sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono
regolati dal diritto procedurale applicabile;
- pertanto, considerando la
sospensione dei termini dovuta allo stato di emergenza epidemiologica, il
termine di dieci giorni è giunto a scadenza il 27 aprile 2020;
- lo scritto inoltrato dal
ricorrente il 12 maggio 2020 è pertanto tardivo;
- inoltre, come già
ricordato, la scrivente Corte ha invitato il ricorrente a presentare il ricorso
debitamente firmato entro il termine di grazia;
- ora, il ricorso datato 30
aprile 2020 ma inviato il 12 maggio 2020, è ancora una volta sprovvisto della
firma del ricorrente;
- come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni
di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma
cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o
del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p.
1157; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);
- in effetti, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta
presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta
originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121
Considerandi
II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid.
2.3);
- in ragione di quanto
esposto, lo scritto presentato dal ricorrente non adempie i requisiti formali
previsti dalla legge, non soltanto perché motivato tardivamente, ma anche perché
non munito della firma originale;
- in queste circostanze, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- tassa di giustizia e spese processuali, già ridotte al minimo,
sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le
spese processuali, per un totale di fr. 100.–,
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: