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Decisione

80.2020.46

Procedura: ricorso, assenza di motivazione e firma, termine di grazia, sospensione per emergenza epidemiologica (COVID 19), irricevibile

15 maggio 2020Italiano6 min

un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.46

Lugano

15 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 marzo 2020 contro in materia di tassa di collaudo.

Fatti

Fatti

- RI 1, con scritto del 6

marzo 2020, non firmato, si è rivolto alla Camera di diritto tributario,

presentando ricorso avverso non meglio precisate tasse poste a suo carico dalla

Sezione della circolazione;

- in data 9 marzo 2020, la

scrivente Autorità ha indirizzato al ricorrente uno scritto, mediante invio

postale raccomandato, attribuendogli un termine di dieci giorni per presentare

un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione

impugnata;

- il ricorrente è stato

avvertito che, in caso di inosservanza di quanto richiestogli, il ricorso

sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- tornata al mittente, in

quanto non ritirata dal destinatario, la lettera del 9 marzo 2020 è stata

nuovamente inviata per posta semplice a RI 1, in data 30 marzo 2020;

- con scritto datato 30

aprile 2020 (timbro postale del 12 maggio 2020), ancora una volta sprovvisto di

firma, il ricorrente spiega di opporsi a una fattura della RS 1 e allega la

fattura stessa e la convocazione per il collaudo nonché la sua richiesta di

proroga alla convocazione.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto tributario, autorità

di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è

competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame

sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa

domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21.11.2006 consid. 4.2);

- poiché dallo scritto del 6

marzo 2019 non era comprensibile quale fosse la decisione impugnata né quali

fossero i motivi del ricorso, la Camera di diritto tributario ha attribuito al

ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per presentare un ricorso

conforme ai requisiti legali e per firmarlo;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al

momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il

destinatario lo ritira all’ufficio postale;

- se tuttavia il ritiro non

avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato

come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);

- nella fattispecie, il

termine di dieci giorni, attribuitogli con lo scritto del 9 marzo 2020, ha

pertanto iniziato a decorrere mercoledì 18 marzo 2020 ed è scaduto venerdì 27

marzo 2020;

- secondo

l’art. 3 del Decreto esecutivo, del 20 marzo 2020, concernente l’operato

procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità

giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da

COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in

ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali

e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi

natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono

sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono

regolati dal diritto procedurale applicabile;

- pertanto, considerando la

sospensione dei termini dovuta allo stato di emergenza epidemiologica, il

termine di dieci giorni è giunto a scadenza il 27 aprile 2020;

- lo scritto inoltrato dal

ricorrente il 12 maggio 2020 è pertanto tardivo;

- inoltre, come già

ricordato, la scrivente Corte ha invitato il ricorrente a presentare il ricorso

debitamente firmato entro il termine di grazia;

- ora, il ricorso datato 30

aprile 2020 ma inviato il 12 maggio 2020, è ancora una volta sprovvisto della

firma del ricorrente;

- come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni

di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma

cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o

del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p.

1157; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);

- in effetti, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta

presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta

originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121

Considerandi

II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid.

2.3);

- in ragione di quanto

esposto, lo scritto presentato dal ricorrente non adempie i requisiti formali

previsti dalla legge, non soltanto perché motivato tardivamente, ma anche perché

non munito della firma originale;

- in queste circostanze, il

ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- tassa di giustizia e spese processuali, già ridotte al minimo,

sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le

spese processuali, per un totale di fr. 100.–,

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: