80.2020.47
Deduzioni: spese professionali, trasporto, mezzo pubblico idoneo, doppia economia domestica, tempo insufficiente per rientro a domicilio per pasto di mezzogiorno
7 settembre 2020Italiano19 min
2) sono coniugati. Il marito rivestiva, nel 2015, il ruolo di direttore __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.47
80.2020.48
Lugano
7 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 marzo 2020 contro la decisione del 26 febbraio 2020 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) e RI
2) sono coniugati. Il marito rivestiva, nel 2015, il ruolo di direttore __________
a __________. Pure la moglie era dipendente della stessa società, interamente
detenuta dai contribuenti.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2015, trasmessa all’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) il 13/15.3.2016 i contribuenti facevano valere un reddito
imponibile complessivo di fr. 593'806.- ed una sostanza imponibile complessiva
di fr. 460'833.-. Nel Modulo 4 “Spese professionali del contribuente” i coniugi
RI 1 facevano entrambi valere la deduzione di fr. 2'464.- legata alle spese di
trasporto per recarsi al lavoro con il veicolo privato (3'520 km/anno
lavorativo x fr. 0.70.-/km). A sostegno della postulata deduzione indicavano “Notevole
distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro
sfavorevoli”.
C. Con decisione del
2.5.2018 l’UT commisurava in fr. 624'200.- il reddito imponibile per l’IC ed in
fr. 621'000.- quello imponibile per l’IFD (medesimi importi determinanti per
l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva accertata in fr. 5'800'000.-.
Tra le altre modifiche
apportate alla dichiarazione fiscale, nelle deduzioni, il fisco non riconosceva
le spese legate all’utilizzo del veicolo privato (richieste nella misura di fr.
2'464.- per entrambi i coniugi) con la motivazione: “Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.
D. Con reclamo del
7/8.5.2018, RI 1, censuravano il mancato riconoscimento, nelle deduzioni, del
veicolo privato, come pure la deduzione per ogni figlio a carico e agli studi,
nonché nella sostanza, la commisurazione dei “titoli e capitali”. Più
specificatamente per quanto riguardava i costi legati all’uso del veicolo
privato, i contribuenti asserivano: “Per quanto concerne la spesa di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro Vi comunichiamo che entrambi abbiamo
orari irregolari, che non coincidono con gli usuali orari di lavoro di ufficio
dei nostri dipendenti e che siamo perciò costretti ad usare le automobili
private”.
E. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 26.2.2020, l’UT commisurava in fr. 622'500.- il
reddito imponibile per l’IC ed in fr. 619'300.- quello imponibile per l’IFD
(medesimi importi determinanti per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC
veniva accertata in fr. 5'080'000.-. Per quanto riguardava in particolare la
deduzione legata alle spese di trasporto mediante il veicolo privato,
l’autorità fiscale la negava con la seguente motivazione:
“Vengono
accordate le spese di trasporto mediante l’uso dei mezzi pubblici, tra il
domicilio dei contribuenti (__________) ed il luogo di lavoro (__________),
essendo il servizio disponibile, a scadenze regolari, durante tutto l’arco
della giornata”.
Veniva riconosciuto, per
entrambi i contribuenti, l’importo di fr. 846.- a titolo di spese di trasporto.
F. Con tempestivo
ricorso 11/12.3.2020 i coniugi RI 1 avversano la decisione di tassazione IC/IFD
2015, limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per le spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro mediante l’automobile.
I ricorrenti indicano che
i loro uffici sono aperti alla clientela sino alle 12:00 e che il primo bus che
possono prendere per recarsi a casa parte alle ore 12:14 da __________. La
durata del tragitto è di dieci minuti ai quali si sommano ulteriori 10 minuti a
piedi per raggiungere la loro abitazione. Gli insorgenti specificano che, per
poter essere di ritorno sul posto di lavoro per le 13:25, dovrebbero ripartire
da casa alle 12:50 per poter prendere il mezzo pubblico delle 13:03: rimarrebbe
loro pertanto uno spiraglio temporale di 16 minuti per “(…) preparare il
pranzo e mangiarlo, sempre che non ci siano ritardi sul tragitto!”
I coniugi RI 1 chiedono inoltre
di riconoscere la deduzione per le spese supplementari per doppia economia
domestica per il pasto principale fuori casa per un totale di fr 3'200.-
ciascuno.
G. Con osservazioni
16/17.3.2020 l’UT di Locarno specifica che unicamente in sede ricorsuale i
ricorrenti hanno chiesto la deduzione per doppia economia domestica. Il fisco
ritiene che “(…) la distanza tra il domicilio ed il luogo di lavoro non sia
tale da giustificare la concessione della deduzione per doppia economia
domestica”. Per quanto invece riguarda la deduzione inerente le spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il mezzo pubblico, il fisco
indica che in sede di reclamo i coniugi RI 1 hanno postulato, in via
subordinata, almeno il costo equivalente all’utilizzo del mezzo pubblico,
richiesta che è stata accettata da parte dell’UT. Per quanto attiene alle
“particolari condizioni di lavoro dovute all’orario d’ufficio”, l’autorità
fiscale precisa di non poter esprimere un giudizio “(…) poiché non sono note
le condizioni previste dal contratto di lavoro”.
Diritto
1. I ricorrenti
censurano con il loro gravame il mancato riconoscimento delle spese di
trasporto con l’autovettura privata per recarsi dal posto di lavoro al loro
domicilio e richiedono, per la prima volta in sede ricorsuale, che venga loro
riconosciuta la deduzione per doppia economia domestica. L’autorità fiscale
ritiene che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro non sia tale da
giustificare la concessione della doppia economia domestica e che, quale spesa
di trasporto, è stato riconosciuto il corrispettivo delle spese per
l’abbonamento al mezzo pubblico.
Considerandi
2.
2.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese
professionali deducibili sono (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015):
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavo-ro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
2.2
Le
stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2015 qui in esame è del
10.
dicembre 2014), segnata-mente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le
spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le
spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale
diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli
5, 6 e 9) e dalla re-lativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
2.3
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 del citato decreto esecutivo del 10 dicembre 2014, sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per
le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispet-tivamente
65.
cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2
decreto esecutivo citato).
2.4
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effet-tiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (nel 2015: fr. 700.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr.
0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.5
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese
di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per
l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal
contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica
in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del
mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se
l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei
mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo
per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n.
2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini, Deduzioni per spese
professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza 2C_745/2017
del 21.9.2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste
condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono
pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che
eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento
personale, non deducibili (Koller,
Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der
direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con
riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002,
consid. 4.2).
2.6
2.6.1
Nel caso che qui ci occupa
i contribuenti sono domiciliati a __________, in __________ ed il loro luogo di
lavoro, presso la __________ si trova a __________, in via __________.
Secondo i dati
cartografici prodotti dai ricorrenti e reperiti su internet (e verificati pure
da questa Camera, https://www.google.ch/maps/ il 25.8.2020), la loro abitazione dista 450 metri
dalla fermata del bus (__________) con una percorrenza a piedi di 7 minuti.
2.6.2
Dalla
consultazione dei siti internet (https://www.quadri-orario.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2015/62.301.pdf e www.fahrplanfelder.ch nonché https://www.sbb.ch/it/acquistare/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml, visualizzato il 25.8.2020), si rileva che la località di __________
risulta ben collegata a quella di __________ con i mezzi pubblici sia la mattina
che la sera. Inoltre, il tempo di percorrenza tra la fermata più prossima
all’abitazione dei ricorrenti e __________ è in media di 10 minuti.
2.7
Nel caso di specie, si può
certamente ammettere che la località di __________ era (ed è tutt’oggi) ben
servita dai mezzi pubblici che permettono agli insorgenti di potersi spostare
sino a __________ in tempi di percorrenza brevi e con una sufficiente frequenza
di corse sia al mattino sia alla sera. Inoltre il domicilio dei coniugi RI 1
dista soli sette minuti a piedi dalla fermata del bus.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto
essere giustificato con la distanza delle fermate del mezzo pubblico o con
l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro, peraltro tesi
neppure dimostrata dai contribuenti, i quali non hanno portato alcun elemento
utile per sostenere orari di lavori inconciliabili con l’utilizzo dei mezzi
pubblici.
2.8
In conclusione, l’UT ha
correttamente applicato il diritto e la giurisprudenza del Tribunale federale -
che ammettono una preferenza dell’utilizzo pubblico, ritenuto come le spese
legate all’utilizzo del veicolo privato sono deducibili unicamente a titolo
sussidiario (cfr. RDAF 2018 II p. 148, consid. 2.4.1) – riconoscendo in
deduzione, per ciascuno dei coniugi, unicamente l’equivalente del costo del
mezzo pubblico. Su questo punto, la decisione dell’autorità fiscale non presta
il fianco a critiche.
3.
3.1.
Unicamente in sede
ricorsuale, i ricorrenti chiedono in deduzione fr. 3'200.- a testa per le spese
supplementari per doppia economia domestica, per complessivi fr. 6'400.-.
L’UT, anche se ha rilevato
che la deduzione in parola è stata richiesta per la prima volta unicamente in
sede ricorsuale, ha indicato che la breve distanza tra il luogo di lavoro ed il
domicilio non è tale da giustificare la concessione della “(…) deduzione per
doppia economia domestica”.
3.2
Con il ricorso, possono
essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura
anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame del ricorso,
la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD).
A titolo preliminare si
osserva come nell’ambito della procedura ricorsuale sono ammissibili nuove
considerazioni fattuali così come nuove prove e che il ricorrente può anche
formulare nuove conclusioni (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 38 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 45 ad art. 140
LIFD).
La nuova domanda è
pertanto proponibile in sede ricorsuale.
3.3
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni
(lett. b).
L’art.
25.
cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle
deduzioni complessive.
3.4
3.4.1
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle
causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole
distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte
dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del
10.
dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2015).
3.4.2
Se il contribuente rientra
ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la
deduzione è di fr. 15.- il giorno o fr. 3'200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno
sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del Decreto
esecutivo). Se, invece, il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i
giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine
settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr.
15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr. 6'400.- l’anno se le medesime
circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo).
Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella
mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per
ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo
nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.- l’anno,
rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.- l’anno); se la riduzione di
prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa
supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 del
Decreto esecutivo). Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un
monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il
pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha
alcuna spesa supplementare (art. 4 cpv. 4 del Decreto esecutivo).
3.5
Per l’imposta federale
diretta, giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai
fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1), le
spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a), oppure in caso di lavoro
a turni o notturno a orario continuato (lett. b).
Per il periodo fiscale 2015
la deduzione massima è di fr. 3'200.- all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza
del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce
facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se
il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un
ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione
(art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.6
Come visto le spese per
doppia economia domestica possono essere dedotte nel caso in cui il
contribuente non può consumare il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si riscontrano prassi
differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali, per quanto
concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di domicilio, la
durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare ed essere di
ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a disposizione
per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura a dipendenza
del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad esempio nel
Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al domicilio per il
pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta (andata e ritorno),
compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa sedere a tavola almeno
30.
minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a casa quando sono
disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il contribuente deve anche
cucinare) e purché la durata della trasferta (andata e di ritorno) non ecceda
la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea Città il tempo necessario
per per poter consumare il pasto a casa (compresa la trasferta) non dev’essere
superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a casa). Nel Canton Argovia, una
permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non è sufficiente, pure nel caso in
cui il pasto non deve venir preparato a casa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 23 ad art. 26 LIFD, p. 529; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26 LIFD, p. 798).
3.7
3.7.1
RI 1, nel periodo fiscale
2015.
era direttore della __________ con diritto di firma individuale. La moglie
__________ era membro del Consiglio di amministrazione, anch’ella con diritto
di firma individuale. Entrambi erano dipendenti di __________ (società di loro
proprietà) con impieghi a tempo pieno. In sede ricorsuale indicano di avere la
pausa pranzo dalle ore 12:00 (orario di chiusura dell’ufficio) alle 13:25. Con
l’utilizzo del mezzo pubblico, il primo bus che è possibile prendere è alle
12:14 da __________. La durata del tragitto è di dieci minuti con il mezzo
pubblico ai quali si devono aggiungere ulteriori 10 minuti a piedi per
raggiungere la loro abitazione. Per poter essere di rientro in ufficio per le
13:25 spiegano di dover prendere il bus “(…) al più tardi alle 13.03 vale a
dire partire da casa alle ore 12.50. Ci rimangono perciò 16 minuti per
preparare il pranzo e mangiarlo, sempre che non ci siano ritardi sul tragitto”.
3.7.2
Non risulta che il fisco
ticinese abbia adottato una prassi, che, analogamente a quelle esistenti in
altri cantoni, stabilisce una disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio
a pranzo. In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo
cantonale e dall’Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore
in altri cantoni, si deve ammettere che, nella fattispecie in questione, il
tempo a disposizione dei contribuenti per rientrare al domicilio con i mezzi
pubblici e per consumare un pasto, anche preparato da altri, sia insufficiente.
Anche ammettendo, come
sostenuto dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, che i
ricorrenti non abbiano prodotto il contratto di lavoro, per dimostrare gli
orari di lavoro, non si può trascurare il ruolo dirigenziale e di
responsabilità ricoperto da entrambi coniugi in seno alla loro azienda.
Indipendentemente dalle indicazioni che potrebbero emergere dalla lettura del
contratto, è poco verosimile che gli stessi possano disporre di più tempo per rientrare
a pranzare al proprio domicilio.
Appare pertanto
giustificato, nella presente fattispecie, ammettere, per entrami i coniugi i
costi legati alla doppia economia domestica.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto. La decisione su reclamo del 26.2.2020 è riformata nel
senso che viene accordata la deduzione per doppia economia domestica per
entrambi i coniugi.
La tassa di giustizia e le
spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti proporzionalmente alla
loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2015 del 26.2.2020 è riformata nel
senso che viene accordata la deduzione per doppia economia domestica per
entrambi i coniugi.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico dei
ricorrenti in ragione di 1/5 (fr. 200.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: