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Decisione

80.2020.47

Deduzioni: spese professionali, trasporto, mezzo pubblico idoneo, doppia economia domestica, tempo insufficiente per rientro a domicilio per pasto di mezzogiorno

7 settembre 2020Italiano19 min

2) sono coniugati. Il marito rivestiva, nel 2015, il ruolo di direttore __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.47

80.2020.48

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 marzo 2020 contro la decisione del 26 febbraio 2020 in materia di IC

e IFD 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) e RI

2) sono coniugati. Il marito rivestiva, nel 2015, il ruolo di direttore __________

a __________. Pure la moglie era dipendente della stessa società, interamente

detenuta dai contribuenti.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2015, trasmessa all’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) il 13/15.3.2016 i contribuenti facevano valere un reddito

imponibile complessivo di fr. 593'806.- ed una sostanza imponibile complessiva

di fr. 460'833.-. Nel Modulo 4 “Spese professionali del contribuente” i coniugi

RI 1 facevano entrambi valere la deduzione di fr. 2'464.- legata alle spese di

trasporto per recarsi al lavoro con il veicolo privato (3'520 km/anno

lavorativo x fr. 0.70.-/km). A sostegno della postulata deduzione indicavano “Notevole

distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro

sfavorevoli”.

C. Con decisione del

2.5.2018 l’UT commisurava in fr. 624'200.- il reddito imponibile per l’IC ed in

fr. 621'000.- quello imponibile per l’IFD (medesimi importi determinanti per

l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva accertata in fr. 5'800'000.-.

Tra le altre modifiche

apportate alla dichiarazione fiscale, nelle deduzioni, il fisco non riconosceva

le spese legate all’utilizzo del veicolo privato (richieste nella misura di fr.

2'464.- per entrambi i coniugi) con la motivazione: “Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.

D. Con reclamo del

7/8.5.2018, RI 1, censuravano il mancato riconoscimento, nelle deduzioni, del

veicolo privato, come pure la deduzione per ogni figlio a carico e agli studi,

nonché nella sostanza, la commisurazione dei “titoli e capitali”. Più

specificatamente per quanto riguardava i costi legati all’uso del veicolo

privato, i contribuenti asserivano: “Per quanto concerne la spesa di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro Vi comunichiamo che entrambi abbiamo

orari irregolari, che non coincidono con gli usuali orari di lavoro di ufficio

dei nostri dipendenti e che siamo perciò costretti ad usare le automobili

private”.

E. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 26.2.2020, l’UT commisurava in fr. 622'500.- il

reddito imponibile per l’IC ed in fr. 619'300.- quello imponibile per l’IFD

(medesimi importi determinanti per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC

veniva accertata in fr. 5'080'000.-. Per quanto riguardava in particolare la

deduzione legata alle spese di trasporto mediante il veicolo privato,

l’autorità fiscale la negava con la seguente motivazione:

“Vengono

accordate le spese di trasporto mediante l’uso dei mezzi pubblici, tra il

domicilio dei contribuenti (__________) ed il luogo di lavoro (__________),

essendo il servizio disponibile, a scadenze regolari, durante tutto l’arco

della giornata”.

Veniva riconosciuto, per

entrambi i contribuenti, l’importo di fr. 846.- a titolo di spese di trasporto.

F. Con tempestivo

ricorso 11/12.3.2020 i coniugi RI 1 avversano la decisione di tassazione IC/IFD

2015, limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per le spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro mediante l’automobile.

I ricorrenti indicano che

i loro uffici sono aperti alla clientela sino alle 12:00 e che il primo bus che

possono prendere per recarsi a casa parte alle ore 12:14 da __________. La

durata del tragitto è di dieci minuti ai quali si sommano ulteriori 10 minuti a

piedi per raggiungere la loro abitazione. Gli insorgenti specificano che, per

poter essere di ritorno sul posto di lavoro per le 13:25, dovrebbero ripartire

da casa alle 12:50 per poter prendere il mezzo pubblico delle 13:03: rimarrebbe

loro pertanto uno spiraglio temporale di 16 minuti per “(…) preparare il

pranzo e mangiarlo, sempre che non ci siano ritardi sul tragitto!”

I coniugi RI 1 chiedono inoltre

di riconoscere la deduzione per le spese supplementari per doppia economia

domestica per il pasto principale fuori casa per un totale di fr 3'200.-

ciascuno.

G. Con osservazioni

16/17.3.2020 l’UT di Locarno specifica che unicamente in sede ricorsuale i

ricorrenti hanno chiesto la deduzione per doppia economia domestica. Il fisco

ritiene che “(…) la distanza tra il domicilio ed il luogo di lavoro non sia

tale da giustificare la concessione della deduzione per doppia economia

domestica”. Per quanto invece riguarda la deduzione inerente le spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il mezzo pubblico, il fisco

indica che in sede di reclamo i coniugi RI 1 hanno postulato, in via

subordinata, almeno il costo equivalente all’utilizzo del mezzo pubblico,

richiesta che è stata accettata da parte dell’UT. Per quanto attiene alle

“particolari condizioni di lavoro dovute all’orario d’ufficio”, l’autorità

fiscale precisa di non poter esprimere un giudizio “(…) poiché non sono note

le condizioni previste dal contratto di lavoro”.

Diritto

1. I ricorrenti

censurano con il loro gravame il mancato riconoscimento delle spese di

trasporto con l’autovettura privata per recarsi dal posto di lavoro al loro

domicilio e richiedono, per la prima volta in sede ricorsuale, che venga loro

riconosciuta la deduzione per doppia economia domestica. L’autorità fiscale

ritiene che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro non sia tale da

giustificare la concessione della doppia economia domestica e che, quale spesa

di trasporto, è stato riconosciuto il corrispettivo delle spese per

l’abbonamento al mezzo pubblico.

Considerandi

2.

2.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese

professionali deducibili sono (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015):

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavo-ro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d)

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

2.2

Le

stesse sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2015 qui in esame è del

10.

dicembre 2014), segnata-mente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le

spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le

spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale

diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli

5, 6 e 9) e dalla re-lativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

2.3

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 del citato decreto esecutivo del 10 dicembre 2014, sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per

le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispet-tivamente

65.

cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2

decreto esecutivo citato).

2.4

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effet-tiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (nel 2015: fr. 700.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr.

0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

2.5

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si

può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese

di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per

l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal

contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica

in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del

mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se

l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei

mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo

per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n.

2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini, Deduzioni per spese

professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza 2C_745/2017

del 21.9.2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste

condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono

pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che

eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento

personale, non deducibili (Koller,

Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der

direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n. 2P.254/2002,

consid. 4.2).

2.6

2.6.1

Nel caso che qui ci occupa

i contribuenti sono domiciliati a __________, in __________ ed il loro luogo di

lavoro, presso la __________ si trova a __________, in via __________.

Secondo i dati

cartografici prodotti dai ricorrenti e reperiti su internet (e verificati pure

da questa Camera, https://www.google.ch/maps/ il 25.8.2020), la loro abitazione dista 450 metri

dalla fermata del bus (__________) con una percorrenza a piedi di 7 minuti.

2.6.2

Dalla

consultazione dei siti internet (https://www.quadri-orario.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2015/62.301.pdf e www.fahrplanfelder.ch nonché https://www.sbb.ch/it/acquistare/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml, visualizzato il 25.8.2020), si rileva che la località di __________

risulta ben collegata a quella di __________ con i mezzi pubblici sia la mattina

che la sera. Inoltre, il tempo di percorrenza tra la fermata più prossima

all’abitazione dei ricorrenti e __________ è in media di 10 minuti.

2.7

Nel caso di specie, si può

certamente ammettere che la località di __________ era (ed è tutt’oggi) ben

servita dai mezzi pubblici che permettono agli insorgenti di potersi spostare

sino a __________ in tempi di percorrenza brevi e con una sufficiente frequenza

di corse sia al mattino sia alla sera. Inoltre il domicilio dei coniugi RI 1

dista soli sette minuti a piedi dalla fermata del bus.

Il riconoscimento della

deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto

essere giustificato con la distanza delle fermate del mezzo pubblico o con

l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro, peraltro tesi

neppure dimostrata dai contribuenti, i quali non hanno portato alcun elemento

utile per sostenere orari di lavori inconciliabili con l’utilizzo dei mezzi

pubblici.

2.8

In conclusione, l’UT ha

correttamente applicato il diritto e la giurisprudenza del Tribunale federale -

che ammettono una preferenza dell’utilizzo pubblico, ritenuto come le spese

legate all’utilizzo del veicolo privato sono deducibili unicamente a titolo

sussidiario (cfr. RDAF 2018 II p. 148, consid. 2.4.1) – riconoscendo in

deduzione, per ciascuno dei coniugi, unicamente l’equivalente del costo del

mezzo pubblico. Su questo punto, la decisione dell’autorità fiscale non presta

il fianco a critiche.

3.

3.1.

Unicamente in sede

ricorsuale, i ricorrenti chiedono in deduzione fr. 3'200.- a testa per le spese

supplementari per doppia economia domestica, per complessivi fr. 6'400.-.

L’UT, anche se ha rilevato

che la deduzione in parola è stata richiesta per la prima volta unicamente in

sede ricorsuale, ha indicato che la breve distanza tra il luogo di lavoro ed il

domicilio non è tale da giustificare la concessione della “(…) deduzione per

doppia economia domestica”.

3.2

Con il ricorso, possono

essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura

anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame del ricorso,

la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD).

A titolo preliminare si

osserva come nell’ambito della procedura ricorsuale sono ammissibili nuove

considerazioni fattuali così come nuove prove e che il ricorrente può anche

formulare nuove conclusioni (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 38 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 45 ad art. 140

LIFD).

La nuova domanda è

pertanto proponibile in sede ricorsuale.

3.3

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese

supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni

(lett. b).

L’art.

25.

cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle

deduzioni complessive.

3.4

3.4.1

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle

causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio

domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole

distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte

dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al

contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del

10.

dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2015).

3.4.2

Se il contribuente rientra

ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la

deduzione è di fr. 15.- il giorno o fr. 3'200.- l’anno se i pasti a mezzogiorno

sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del Decreto

esecutivo). Se, invece, il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i

giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine

settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr.

15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr. 6'400.- l’anno se le medesime

circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo).

Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella

mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per

ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo

nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.- l’anno,

rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.- l’anno); se la riduzione di

prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa

supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 del

Decreto esecutivo). Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un

monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il

pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha

alcuna spesa supplementare (art. 4 cpv. 4 del Decreto esecutivo).

3.5

Per l’imposta federale

diretta, giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese

professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai

fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1), le

spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il

contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a), oppure in caso di lavoro

a turni o notturno a orario continuato (lett. b).

Per il periodo fiscale 2015

la deduzione massima è di fr. 3'200.- all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza

del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce

facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se

il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un

ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione

(art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993).

3.6

Come visto le spese per

doppia economia domestica possono essere dedotte nel caso in cui il

contribuente non può consumare il pasto principale a casa propria, poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si riscontrano prassi

differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali, per quanto

concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di domicilio, la

durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare ed essere di

ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a disposizione

per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura a dipendenza

del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad esempio nel

Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al domicilio per il

pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta (andata e ritorno),

compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa sedere a tavola almeno

30.

minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a casa quando sono

disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il contribuente deve anche

cucinare) e purché la durata della trasferta (andata e di ritorno) non ecceda

la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea Città il tempo necessario

per per poter consumare il pasto a casa (compresa la trasferta) non dev’essere

superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a casa). Nel Canton Argovia, una

permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non è sufficiente, pure nel caso in

cui il pasto non deve venir preparato a casa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 23 ad art. 26 LIFD, p. 529; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26 LIFD, p. 798).

3.7

3.7.1

RI 1, nel periodo fiscale

2015.

era direttore della __________ con diritto di firma individuale. La moglie

__________ era membro del Consiglio di amministrazione, anch’ella con diritto

di firma individuale. Entrambi erano dipendenti di __________ (società di loro

proprietà) con impieghi a tempo pieno. In sede ricorsuale indicano di avere la

pausa pranzo dalle ore 12:00 (orario di chiusura dell’ufficio) alle 13:25. Con

l’utilizzo del mezzo pubblico, il primo bus che è possibile prendere è alle

12:14 da __________. La durata del tragitto è di dieci minuti con il mezzo

pubblico ai quali si devono aggiungere ulteriori 10 minuti a piedi per

raggiungere la loro abitazione. Per poter essere di rientro in ufficio per le

13:25 spiegano di dover prendere il bus “(…) al più tardi alle 13.03 vale a

dire partire da casa alle ore 12.50. Ci rimangono perciò 16 minuti per

preparare il pranzo e mangiarlo, sempre che non ci siano ritardi sul tragitto”.

3.7.2

Non risulta che il fisco

ticinese abbia adottato una prassi, che, analogamente a quelle esistenti in

altri cantoni, stabilisce una disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio

a pranzo. In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo

cantonale e dall’Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore

in altri cantoni, si deve ammettere che, nella fattispecie in questione, il

tempo a disposizione dei contribuenti per rientrare al domicilio con i mezzi

pubblici e per consumare un pasto, anche preparato da altri, sia insufficiente.

Anche ammettendo, come

sostenuto dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, che i

ricorrenti non abbiano prodotto il contratto di lavoro, per dimostrare gli

orari di lavoro, non si può trascurare il ruolo dirigenziale e di

responsabilità ricoperto da entrambi coniugi in seno alla loro azienda.

Indipendentemente dalle indicazioni che potrebbero emergere dalla lettura del

contratto, è poco verosimile che gli stessi possano disporre di più tempo per rientrare

a pranzare al proprio domicilio.

Appare pertanto

giustificato, nella presente fattispecie, ammettere, per entrami i coniugi i

costi legati alla doppia economia domestica.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto. La decisione su reclamo del 26.2.2020 è riformata nel

senso che viene accordata la deduzione per doppia economia domestica per

entrambi i coniugi.

La tassa di giustizia e le

spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti proporzionalmente alla

loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2015 del 26.2.2020 è riformata nel

senso che viene accordata la deduzione per doppia economia domestica per

entrambi i coniugi.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di 1/5 (fr. 200.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: