80.2020.52
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio
17 luglio 2020Italiano10 min
d’imposta per il periodo fiscale 2018, per l’immobile di __________ (mapp. __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.52
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2 (BS)
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 marzo 2020 contro la decisione del 4 marzo 2020 in materia di IC 2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono domiciliati a __________, nel Canton __________. Entrambi sono pensionati.
Nel Canton Ticino sono assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza
economica, in quanto proprietari di due fondi, il mappale __________ e il
mappale __________ RFD __________.
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2018, per l’immobile di __________ (mapp. __________
RFD __________) dichiaravano di aver sostenuto delle spese di riattazione e riparazione
per un totale di fr. 178'071.‑ (v. Details zu
den Liegenschaften 2018, Liegenschaft Nr. 2, allegato alla DI __________
2018). Per l’immobile in __________ (mapp. __________ RFD __________),
le spese di manutenzione effettive ammontavano a fr. 19'846.‑. Per
un altro immobile, sempre di proprietà dei contribuenti e sito a __________
(ZH), dichiaravano spese effettive per fr. 3'598.‑ (v. Liegenschaftenverzeichnis
2018, allegato alla DI __________ 2018).
B. L’Ufficio
circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha notificato ai
contribuenti la decisione di tassazione IC 2018 in data 27 dicembre 2019,
commisurando il reddito imponibile in zero franchi e quello determinante per
l’aliquota in fr. 152'400.–. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di
tassazione aveva ammesso in deduzione spese di gestione e manutenzione immobili
per un totale di fr. 23'444.‑, riconoscendo integralmente quanto
richiesto per l’immobile di __________ (ZH) e per quello di __________ a __________
ma non quelle per l’immobile in riattazione, sostenendo che si trattava di
spese di “miglioria o un investimento”.
La sostanza imponibile, da
parte sua, era commisurata in fr. 166'000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 2'087'000.–.
C. Con reclamo datato 30
gennaio 2020 in tedesco, poi tradotto in italiano su esplicita richiesta
dell’autorità di tassazione, e ripresentato il 10 febbraio 2020, la rappresentante
dei contribuenti chiedeva che le spese di manutenzione dell’immobile di __________
a __________ fossero riconosciute in ragione di fr. 178'071.‑
diversamente da quanto fatto dall’UT RS 1 che le aveva considerate “spese di
manutenzione a scopo di miglioria” che “non [davano] diritto a
deduzione”. Sostenevano che
“[…] l’edificio necessitasse
di essere ristrutturato. L’edificio era inutilizzabile prima della
ristrutturazione, ragione per cui nei periodi fiscali precedenti non è stato
dichiarato alcun valore locativo. Tuttavia, il contribuente dichiarerà un
valore locativo dopo il completamento della ristrutturazione (dall’anno fiscale
2019), poiché l’immobile ora può essere utilizzato unitamente allimmobile di __________.
Le spese di riattazione vengono sostenute d’altra parte nell’arco di periodi
più lunghi e in modo non periodico e garantiscono la potenziale redditività del
terreno (rinnovo delle facciate, riverniciatura, ecc., ma anche la sostituzione
degli impianti obsoleti). Attraverso queste spese, la proprietà dovrebbe
continuare a essere in grado di soddisfare il suo scopo precedente […] La
natura della modernizzazione, consiste nel restituire all’edificio il comfort
contemporaneo che possedeva originariamente, ma che ha perso a causa del
progresso tecnico e del cambiamento delle abitudini di vita […] sulla base di
tali argomentazioni, le spese di manutenzione dell’immobile, pari a
Fr. 178'071.‑ (secondo la dichiarazione delle imposte 2018) devono
essere ammesse in deduzione”.
D. Il 4 marzo 2020, l’UT
RS 1 si riconfermava integralmente nella sua decisione di prima istanza. A
motivo adduceva:
“si precisa che sono
deducibili fiscalmente le spese immobiliari di manutenzione, che aiutano a
conservare in buon stato l’immobile, ma non le spese di miglioria.
Si
precisa anche che da quando lo avete acquistato non abbiamo mai imposto un
valore locativo per il fondo __________, in quanto era da ritenere inabitabile.
I
lavori che avete svolto in quel fondo, a comprova abbiamo anche le foto che
avete spedito, non sono dei lavori che possono essere considerati come spese di
manutenzione.
Si
ritiene che si tratti di chiare spese di miglioria, che hanno reso abitabile lo
stabile.
Le
spese richieste non sono quindi deducibili fiscalmente”.
E. Con il ricorso
interposto il 30 marzo 2020, i contribuenti chiedono che l’incarto sia
trasmesso nuovamente all’autorità di tassazione affinché, fissando il reddito
imponibile ancora a fr. 0.‑ proceda ad ulteriori accertamenti e
determini nuovamente l’imposizione. Sottolineano come i lavori di ristrutturazione
svolti sull’immobile di __________ siano costati fr. 168'071.‑ [recte:
178'071.‑; v. Liegenschftenverzeichnis, allegato alla DI __________
2018] mentre le spese di manutenzione effettivamente sopportate per __________
ammontavano a fr. 19'846.‑, ciò che porta il totale delle spese di
manutenzione richiesto in deduzione a fr. 187'917.‑. Sostengono che
nella decisione di tassazione IC 2018 dopo reclamo l’UT RS 1 abbia cambiato
motivazione “a fondamento dell’indeducibilità dei lavori di manutenzione”,
ovvero che le spese sopportate non fossero deducibili poiché fin dall’acquisto
dell’immobile non era stato “stabilito né dichiarato alcun valore locativo”
in quanto l’immobile era inagibile.
F. Il 7 maggio 2020,
l’UT RS 1 ha trasmesso l’incarto fiscale dei contribuenti alla Camera di
diritto tributario. Nel contempo, chiedendo che il ricorso sia respinto,
l’autorità di tassazione osserva che i lavori svolti sul mappale __________ RFD
__________ sono da considerarsi miglioria e non manutenzione e di conseguenza
non possono essere fiscalmente deducibili.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, indipendentemente
dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia
esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la
ricevibilità del reclamo del contribuente.
1.2.
Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la
legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte
1993, n. 1980, p. 489).
1.3.
Secondo la decisione di
tassazione IC 2018 dopo reclamo datata 4 marzo 2020, l’imposta cantonale sul
reddito dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché
è evidente che i contribuenti non hanno alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come
già non ne avevano alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla
commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche
sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 del 13 aprile 2018, consid. 2.2 con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza del Tribunale federale
2C_253/2014 dell’11 dicembre 2014, consid. 3.2; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016,
n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1440; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
1.4.
Del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione,
per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di
alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11
n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per
l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe
comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi
personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere
(cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11
maggio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Con ogni verosimiglianza,
la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di
dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile
alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito
imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.
2.2
A tale riguardo, le
decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità fiscale del Canton __________:
·
per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa
dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo
fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o,
in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1
LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è
esclusiva;
·
per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127
cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come
conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss).
L’autonomia dei cantoni
nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che
non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante
quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.
147).
2.3
Di conseguenza, spetterà eventualmente
all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la
deducibilità dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione
dell’immobile di __________.
3.
Di conseguenza, a
causa della mancanza di legittimazione il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti. Non è assegnata alcuna indennità a titolo
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: