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Decisione

80.2020.52

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio

17 luglio 2020Italiano10 min

d’imposta per il periodo fiscale 2018, per l’immobile di __________ (mapp. __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.52

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2 (BS)

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 marzo 2020 contro la decisione del 4 marzo 2020 in materia di IC 2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono domiciliati a __________, nel Canton __________. Entrambi sono pensionati.

Nel Canton Ticino sono assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza

economica, in quanto proprietari di due fondi, il mappale __________ e il

mappale __________ RFD __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2018, per l’immobile di __________ (mapp. __________

RFD __________) dichiaravano di aver sostenuto delle spese di riattazione e riparazione

per un totale di fr. 178'071.‑ (v. Details zu

den Liegenschaften 2018, Liegenschaft Nr. 2, allegato alla DI __________

2018). Per l’immobile in __________ (mapp. __________ RFD __________),

le spese di manutenzione effettive ammontavano a fr. 19'846.‑. Per

un altro immobile, sempre di proprietà dei contribuenti e sito a __________

(ZH), dichiaravano spese effettive per fr. 3'598.‑ (v. Liegenschaftenverzeichnis

2018, allegato alla DI __________ 2018).

B. L’Ufficio

circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha notificato ai

contribuenti la decisione di tassazione IC 2018 in data 27 dicembre 2019,

commisurando il reddito imponibile in zero franchi e quello determinante per

l’aliquota in fr. 152'400.–. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di

tassazione aveva ammesso in deduzione spese di gestione e manutenzione immobili

per un totale di fr. 23'444.‑, riconoscendo integralmente quanto

richiesto per l’immobile di __________ (ZH) e per quello di __________ a __________

ma non quelle per l’immobile in riattazione, sostenendo che si trattava di

spese di “miglioria o un investimento”.

La sostanza imponibile, da

parte sua, era commisurata in fr. 166'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 2'087'000.–.

C. Con reclamo datato 30

gennaio 2020 in tedesco, poi tradotto in italiano su esplicita richiesta

dell’autorità di tassazione, e ripresentato il 10 febbraio 2020, la rappresentante

dei contribuenti chiedeva che le spese di manutenzione dell’immobile di __________

a __________ fossero riconosciute in ragione di fr. 178'071.‑

diversamente da quanto fatto dall’UT RS 1 che le aveva considerate “spese di

manutenzione a scopo di miglioria” che “non [davano] diritto a

deduzione”. Sostenevano che

“[…] l’edificio necessitasse

di essere ristrutturato. L’edificio era inutilizzabile prima della

ristrutturazione, ragione per cui nei periodi fiscali precedenti non è stato

dichiarato alcun valore locativo. Tuttavia, il contribuente dichiarerà un

valore locativo dopo il completamento della ristrutturazione (dall’anno fiscale

2019), poiché l’immobile ora può essere utilizzato unitamente allimmobile di __________.

Le spese di riattazione vengono sostenute d’altra parte nell’arco di periodi

più lunghi e in modo non periodico e garantiscono la potenziale redditività del

terreno (rinnovo delle facciate, riverniciatura, ecc., ma anche la sostituzione

degli impianti obsoleti). Attraverso queste spese, la proprietà dovrebbe

continuare a essere in grado di soddisfare il suo scopo precedente […] La

natura della modernizzazione, consiste nel restituire all’edificio il comfort

contemporaneo che possedeva originariamente, ma che ha perso a causa del

progresso tecnico e del cambiamento delle abitudini di vita […] sulla base di

tali argomentazioni, le spese di manutenzione dell’immobile, pari a

Fr. 178'071.‑ (secondo la dichiarazione delle imposte 2018) devono

essere ammesse in deduzione”.

D. Il 4 marzo 2020, l’UT

RS 1 si riconfermava integralmente nella sua decisione di prima istanza. A

motivo adduceva:

“si precisa che sono

deducibili fiscalmente le spese immobiliari di manutenzione, che aiutano a

conservare in buon stato l’immobile, ma non le spese di miglioria.

Si

precisa anche che da quando lo avete acquistato non abbiamo mai imposto un

valore locativo per il fondo __________, in quanto era da ritenere inabitabile.

I

lavori che avete svolto in quel fondo, a comprova abbiamo anche le foto che

avete spedito, non sono dei lavori che possono essere considerati come spese di

manutenzione.

Si

ritiene che si tratti di chiare spese di miglioria, che hanno reso abitabile lo

stabile.

Le

spese richieste non sono quindi deducibili fiscalmente”.

E. Con il ricorso

interposto il 30 marzo 2020, i contribuenti chiedono che l’incarto sia

trasmesso nuovamente all’autorità di tassazione affinché, fissando il reddito

imponibile ancora a fr. 0.‑ proceda ad ulteriori accertamenti e

determini nuovamente l’imposizione. Sottolineano come i lavori di ristrutturazione

svolti sull’immobile di __________ siano costati fr. 168'071.‑ [recte:

178'071.‑; v. Liegenschftenverzeichnis, allegato alla DI __________

2018] mentre le spese di manutenzione effettivamente sopportate per __________

ammontavano a fr. 19'846.‑, ciò che porta il totale delle spese di

manutenzione richiesto in deduzione a fr. 187'917.‑. Sostengono che

nella decisione di tassazione IC 2018 dopo reclamo l’UT RS 1 abbia cambiato

motivazione “a fondamento dell’indeducibilità dei lavori di manutenzione”,

ovvero che le spese sopportate non fossero deducibili poiché fin dall’acquisto

dell’immobile non era stato “stabilito né dichiarato alcun valore locativo”

in quanto l’immobile era inagibile.

F. Il 7 maggio 2020,

l’UT RS 1 ha trasmesso l’incarto fiscale dei contribuenti alla Camera di

diritto tributario. Nel contempo, chiedendo che il ricorso sia respinto,

l’autorità di tassazione osserva che i lavori svolti sul mappale __________ RFD

__________ sono da considerarsi miglioria e non manutenzione e di conseguenza

non possono essere fiscalmente deducibili.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, indipendentemente

dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia

esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la

ricevibilità del reclamo del contribuente.

1.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente

può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la

legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte

1993, n. 1980, p. 489).

1.3.

Secondo la decisione di

tassazione IC 2018 dopo reclamo datata 4 marzo 2020, l’imposta cantonale sul

reddito dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché

è evidente che i contribuenti non hanno alcun

interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come

già non ne avevano alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla

commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche

sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 del 13 aprile 2018, consid. 2.2 con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza del Tribunale federale

2C_253/2014 dell’11 dicembre 2014, consid. 3.2; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016,

n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1440; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

1.4.

Del resto, l’autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione,

per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di

alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11

n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per

l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe

comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi

personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere

(cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11

maggio 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Con ogni verosimiglianza,

la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di

dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile

alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito

imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.

2.2

A tale riguardo, le

decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità fiscale del Canton __________:

·

per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa

dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo

fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o,

in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1

LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è

esclusiva;

·

per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127

cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come

conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un

altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi

applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto

attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a

ediz., Berna 1993, p. 529 ss).

L’autonomia dei cantoni

nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che

non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante

quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries

Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.

147).

2.3

Di conseguenza, spetterà eventualmente

all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la

deducibilità dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione

dell’immobile di __________.

3.

Di conseguenza, a

causa della mancanza di legittimazione il ricorso deve essere dichiarato

irricevibile.

Visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti. Non è assegnata alcuna indennità a titolo

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: