80.2020.53
! Deduzioni: spese professionali, trasporto, limite di 3'000 per IFD, tetraplegico obbligato a servirsi del veicolo privato, differenza deducibile quale spesa di disabilità
5 ottobre 2020Italiano25 min
l’importo di fr. 12'408.- a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.53
80.2020.75
Lugano
5 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorsi
del 30 marzo 2020 contro la decisione del 4 marzo 2020 in materia di IFD 2017
e del 5 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IFD
2018
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
ingegnere elettrotecnico e dipendente dell’__________ di __________ il
15.8.2014 è rimasto vittima di un infortunio in bicicletta __________,
riportando un politrauma. A causa del sinistro occorsogli è portatore di una
“tetraplegia ASIA A” e beneficia di una rendita d’invalidità del 50% a
decorrere dal 1.9.2016 (cfr. sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni n. inc. 35.2017.119 del 7.6.2018)
B.
a. Periodo fiscale
2017
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2017 il contribuente faceva valere un reddito imponibile
complessivo di fr. 80'562.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
927'224.-.
Chiedeva in deduzione
l’importo di fr. 12'408.- a titolo di spese di trasporto con il veicolo
privato, contrassegnando al Modulo 4, le due seguenti caselle: “Notevole
distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro
sfavorevoli” ed anche “Impossibilità di usare i mezzi pubblici a causa
di malattia o infermità”.
b. Periodo fiscale 2018
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2018 RI 1 faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr.
76'971.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 928'657.-.
Chiedeva in deduzione
l’importo di fr. 12'408.- a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato,
contrassegnando al Modulo 4, la seguente casella: “Impossibilità di usare i
mezzi pubblici a causa di malattia o infermità”.
C.
a. Periodo fiscale
2017
Con decisione di
tassazione datata 3.4.2019 il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in
fr. 86'000.- e per l’IFD in fr. 99'200.-. La sostanza, ai soli fini IC, veniva
determinata in fr. 953'000.-. Mentre che per l’IC veniva riconosciuto integralmente
l’importo richiesto in deduzione a titolo di spese di trasporto, per quanto
concerneva l’IFD, veniva dedotto unicamente l’importo di fr. 3'000.- con la
seguente motivazione:
“Deduzioni accordate in applicazione dei disposti LIFD”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione IFD 2018 del 18.3.2020 il reddito imponibile complessivo veniva
stabilito in fr. 90'300.-. Rispetto ai dati dichiarati, le spese di trasporto
venivano riconosciute unicamente limitatamente all’importo di fr. 3'000.-, con
la stessa motivazione del periodo fiscale precedente.
D.
a. Periodo fiscale
2017
Con reclamo 2/3.4.2019,
completato con successivo scritto del 3.5.2015 del suo patrocinatore, l’avv__________,
tra le altre censure, veniva contestata, per quanto concerneva l’IFD, la
limitazione all’importo di fr. 3'000.- per le spese di trasporto.
In particolare s’indicava
che la limitazione fosse “(…) discriminatoria rispetto alla sua situazione
di disabilità e quindi contraria alla Costituzione, nonché alla Legge federale
del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
(LDis) – che ha lo scopo di ridurre, eliminare o quantomeno limitare le
disparità nei riguardi di persone affette da disabilità”.
Il legale indicava inoltre
che la condizione di disabile del contribuente di fatto gli impedisce di poter
far capo ai trasporti pubblici “(…) peraltro poco accessibili, poco pratici,
con orari dilatati, imponendogli l’utilizzo del veicolo privato adattato alle
sue esigenze personali”.
b. Periodo fiscale 2018
Con reclamo 4/6.4.2020 RI
1 insorgeva pure contro la decisione di tassazione IFD 2018 per i medesimi
motivi del periodo fiscale precedente.
E. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IFD 2017 del 4.3.2020, il reddito imponibile veniva
accertato in fr. 93'800.-. Rispetto alla precedente decisione veniva unicamente
ridotto il reddito da titoli e capitali portato da fr. 14'811.- a fr. 9'351.-.
Per quanto concerneva invece le spese di trasporto, l’autorità fiscale
confermava in deduzione unicamente l’importo di fr. 3'000.- con la seguente
motivazione:
“Per quanto riguarda le spese di trasporto vi
informiamo che a seguito della votazione popolare del 09 febbraio 2014 con la
quale il popolo svizzero ha accolto il progetto sul finanziamento e
l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 01.01.2016 è entrata in
vigore una modifica alla legge federale sull’imposta federale diretta (art. 26
cpv. 1 lett. a e cpv. 2) che prevede una limitazione nella deduzione delle
spese di trasporto ad un massimo annuo di CHF 3'000 per il tragitto dal
domicilio al luogo di lavoro”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione IFD 2018 dopo reclamo del 6.5.2020, il reddito imponibile accertato
di fr. 90'300.- veniva riconfermato come pure le spese di trasporto deducibili
dall’IFD, stabilite in fr. 3'000.- come da normativa federale.
F. a. Periodo fiscale 2017
Con ricorso 30/31.3.2020 RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, contesta il mancato riconoscimento dell’integralità
delle spese di trasporto legate all’utilizzo del veicolo privato anche per
quanto attiene all’IFD. Dopo aver preliminarmente spiegato il tipo di
politrauma riportato dal contribuente a seguito dell’incidente occorso nel
2014, il ricorrente rileva di aver mantenuto, nonostante la grave disabilità,
un’attività professionale al 50%, svolta sempre presso l’__________.
Il ricorrente contesta la
decisione dell’UT, ritenendo che il mancato riconoscimento dell’intero importo
richiesto in deduzione per le spese di trasporto è, vista la sua situazione di
disabilità, discriminatorio.
Indica di abitare ad __________,
zona periferica del Canton Ticino, luogo che non rappresenta unicamente il suo
luogo di residenza, bensì pure il centro delle sue relazioni sociali ed
affettive. L’abitazione nella quale vive è stata adattata alle sue particolari
esigenze: nel 2015 sono state apportate delle importanti modifiche
architettoniche destinate a permettergli di vivere parzialmente in autonomia.
Con l’autovettura, il tragitto casa/lavoro ha una durata di circa 50 minuti per
una percorrenza di 46 km a tratta. L’insorgente spiega che le azioni più
semplici, quali quelle di salire e scendere dall’auto, sono impegnative e
richiedono del tempo ulteriore. Se la medesima tratta fosse percorsa con i
mezzi pubblici, il tempo di percorrenza sarebbe notevolmente maggiore e meglio
di 1h e 52 minuti per tratta, implicando almeno 3 cambi di mezzo (autopostale –
treno – autopostale). Considerata l’inabilità del ricorrente, il tragitto casa
– lavoro con i mezzi pubblici sarebbe di almeno 4h e 20 minuti al giorno. In
queste circostanze appare, secondo la tesi del contribuente, chiaro e manifesto
come l’impiego dell’autovettura non rappresenti una scelta ma una necessità. Il
contribuente non ha alternative e deve quindi assumersi integralmente i costi
legati allo spostamento casa – lavoro. Secondo il ricorrente, l’attuale tenore
dell’art. 26 LIFD e la rigida applicazione che ne viene fatta conducono ad un
risultato profondamente contrario al diritto così come all’attuale politica
legislativa legata alle questioni dei disabili.
Il ricorrente lamenta la
violazione del principio dell’imposizione secondo la sua capacità contributiva
(art. 127 cpv. 2 Cost.) come pure “del principio e diritto costituzionale del
divieto della discriminazione”. RI 1 ritiene che lo sforzo profuso da persone
disabili per poter restare attive nel mondo del lavoro “(…) sgravando così
l’apparato assicurativo sociale dello Stato, viene penalizzato dallo Stato medesimo
che a livello fiscale non permette loro di dedurre le spese reali e concrete a
loro carico ed imputabili alla loro situazione di disabilità”. La decisione
dell’autorità fiscale di non riconoscere, nella loro interezza le spese di
trasporto per recarsi al luogo di lavoro violerebbe inoltre l’art. 8 CEDU,
rappresentando un’ingerenza nella sua libertà di movimento quale disabile,
penalizzandolo per la sua impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici,
rispettivamente per la sua necessità specifica di utilizzare un veicolo privato
adeguato ai suoi limiti funzionali. La limitazione delle spese di trasporto
sarebbe inoltre contraria pure alla Legge federale del 13 dicembre 2002
sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), che ha quale
scopo quello di ridurre, eliminare o limitare le disparità nei riguardi di
persone affette da disabilità. L’art. 5 cpv. 2 LDis prevede che la
Confederazione ed i Cantoni hanno il compito di adottare i provvedimenti
necessari per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi.
Il legislatore federale,
nel codificare il testo del nuovo art. 26 LIFD non avrebbe considerato gli
impatti negativi e la portata incostituzionale sulle persone disabili.
Il ricorrente specifica di
essere consapevole che in applicazione dell’art. 190 Cost. i Tribunali sono
tenuti ad applicare il diritto federale. Secondo il contribuente: “(…) a
fronte della crassa ingiustizia insita nel limite massimo delle spese di
trasporto massime deducibili, si impone – ciò che per costante giurisprudenza
risulta compatibile al limite posto dall’art. 190 Cost – un’interpretazione
conforme della LIFD, in particolare dell’art. 33 cpv. 1 lett. h bis LIFD, alla
Costituzione federale e alla CEDU”. Il ricorrente ritiene che, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, le spese di trasporto che
superano il limite di fr. 3'000.- devono essere qualificate spese per
disabilità. Tale possibilità non costituirebbe peraltro un unicum, bensì
è l’attuale prassi di altri cantoni svizzeri, tra cui il Canton __________.
Secondo la pratica __________ sarebbe permesso dedurre l’integralità delle
spese di trasporto per una persona disabile che insorgono (relazione di
causalità) come conseguenza della disabilità. Il ricorrente chiede inoltre di
accertare l’incostituzionalità dell’art. 26 LIFD.
b. Periodo fiscale 2018
Il contribuente presentava
il 5/8.6.2020 ricorso contro la decisione su reclamo IFD 2018, riconfermandosi
nelle censure presentate per il periodo fiscale precedente.
G. Con osservazioni
6/7.5.2020 e 10/12.6.2020 l’UT di __________ ha indicato di aver evaso i
reclami presentati contro le decisioni di tassazione IFD 2017 e 2018 sulla base
“(…) delle disposizioni emanate in merito alle spese di trasporto del
contribuente”.
Diritto
1. Litigiosa nel caso
di specie è la limitazione delle spese di trasporto a fr. 3'000.- introdotta
all’art. 26 cpv. 1 lit. a LIFD dal legislatore federale a partire dal periodo
fiscale 2016. Il contribuente ritiene che tale limitazione sia discriminatoria
rispetto alla sua condizione di disabilità che lo obbliga per necessità ad
avvalersi del veicolo privato per potersi recare sul luogo di lavoro. Per sua
parte, l’autorità fiscale, ha invece indicato, a sostegno delle decisioni
impugnate, di essersi limitata ad applicare i disposti di legge.
Considerandi
2.
2.1.
Quando esercita
un’attività lucrativa dipendente il contribuente può dedurre, in maniera
generale, le spese necessarie al conseguimento del reddito (art. 9 cpv. 1,
prima frase LAID; art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD). Ciò include in
particolare le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (art.
9.
cpv. 1 LAID; art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).
In materia d’imposta
federale diretta, fino al 31 dicembre 2015 il vecchio art. 26 cpv. 2 LIFD
prevedeva che le spese di trasporto, di cui al vecchio art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD, erano stabilite forfettariamente, ma il contribuente poteva giustificare
costi più elevati.
Con votazione del 9
febbraio 2014, la maggioranza del Popolo e dei Cantoni ha accettato il Decreto
federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria. Basandosi sul mandato costituzionale che
figura all’art. 87a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) (finanziamento
dell’infrastruttura ferroviaria) contenuto in tale Decreto, l’Assemblea
federale ha emanato la Legge federale del 21 giugno 2013 concernente il Fondo
per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. Questa Legge ha
modificato diverse altre leggi fra le quali la LIFD e la LAID.
Il nuovo tenore dell’art.
26.
cpv. 1 lett. a LIFD prevede ora che le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro, fino a un importo massimo di fr. 3’000,
possono essere dedotte quali spese professionali. Il riveduto art. 9 cpv. 1
LAID dispone d’ora in avanti che le spese necessarie al conseguimento del
reddito e le deduzioni generali sono detratte dai proventi imponibili
complessivi. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro può essere fissato un importo massimo.
2.2
Nel Messaggio concernente
l’iniziativa popolare “Per i trasporti pubblici” e il controprogetto diretto
(Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF; in FF 2012 1283) venivano spiegati i
motivi alla base dell’introduzione della fissazione di un limite massimo per la
deduzione delle spese di trasporto a 3’000 franchi. In particolare si può
leggere quanto segue (p. 1328):
“(…) il gettito dell’imposta
federale diretta aumenta annualmente di circa 200 milioni di franchi, una volta
dedotti i contributi cantonali. Queste entrate supplementari, assegnate al
FInFer, corrispondono, alle condizioni attuali, a circa il 2 per cento
dell’imposta federale diretta. Anziché fissare un importo, la Costituzione
stabilisce che il 2 per cento delle entrate dell’imposta federale diretta per
le persone fisiche deve confluire nel FInFer. In futuro, perciò, le
fluttuazioni del gettito dell’imposta federale diretta avranno un impatto sul
FInFer anche se non sono riconducibili alla fissazione di un limite massimo
della deduzione delle spese di trasporto. La popolazione attiva trae
particolare beneficio dal miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria –
attuato soprattutto per far fronte all’enorme richiesta durante gli orari di
punta – e contribuisce così al suo finanziamento. La limitazione della
deduzione delle spese di trasporto concerne unicamente i pendolari i cui costi
di trasporto tra domicilio e luogo di lavoro sono superiori a 3000 franchi, il
che attualmente corrisponde a circa il 20 per cento dei contribuenti. Il
restante 80 per cento non è interessato da tale misura. Oggi le deduzioni
fiscali dei pendolari che si recano al lavoro con l’automobile sono molto più
elevate di quelle degli utenti dei trasporti pubblici. La limitazione della
deduzione dei costi di trasporto incide pertanto in minor misura su chi si
avvale dei trasporti pubblici. Per i redditi elevati le ripercussioni in
termini assoluti sono più elevate che per quelli medi e bassi. Il Consiglio
federale propone di limitare la deduzione per le spese di trasporto unicamente
nell’ambito dell’imposta federale diretta e per i lavoratori dipendenti. Il
presente progetto non prevede alcuna modifica delle disposizioni cantonali in materia
di deduzione fiscale dei costi di trasporto; tuttavia, occorre dare ai Cantoni
la possibilità di fissare un limite superiore per la deduzione delle spese di
trasporto ai fini dell’imposta cantonale sul reddito”.
2.3
Nel suo messaggio del 18
gennaio 2012 concernente l’iniziativa popolare "Per i trasporti
pubblici" e il controprogetto diretto, il Consiglio federale ha
spiegato che l’uso del verbo “potere” conferisce ai Cantoni la possibilità di
decidere in modo autonomo se, e in che misura, adottare una limitazione delle
possibilità di deduzione anche per le loro imposte.
Il Canton Ticino,
diversamente da altri Cantoni che hanno limitato l’importo della deduzione in
questione (cfr. Canton Ginevra a fr. 500.-, cfr. sentenza TF 2C_735/2017 del
6.2.2018; Canton Berna a fr. 6'700.-) non ha inteso codificare un importo
limite all’art. 25 cpv. 1 lit. a LT (Vorpe,
Il Tribunale federale dà luce verde al limite della deduzione per spese di
trasporto del Canton Ginevra, in NF 11/2018, p. 498 e segg.).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci occupa
RI 1 ha richiesto in deduzione le spese di trasporto con il veicolo privato
indicando nel modulo 4: “Impossibilità di usare i mezzi pubblici a causa di
malattia o infermità”.
Mentre ha concesso la
deduzione, nella misura richiesta dal contribuente, per il calcolo dell’imposta
cantonale, l’autorità di tassazione ha per contro limitato a fr. 3'000.- la
deduzione ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, facendo
riferimento al tenore dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.
Nel ricorso, il
contribuente, dopo aver censurato l’incostituzionalità di quest’ultima
disposizione, ritiene peraltro che le spese di trasporto litigiose, nella
misura in cui superano l’importo di fr. 3'000.–, possano essere dedotte quali
spese di disabilità, secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. hbis
LIFD.
Prima di confrontarsi con
l’ipotesi di una incostituzionalità dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, è necessario
verificare se il diritto in vigore non consenta effettivamente la deduzione dei
costi in discussione.
3.2
Secondo l’art. 33 cpv. 1
lett. hbis LIFD, sono dedotte dai proventi le spese per
disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del
13.
dicembre 2002 sui disabili (RS 151.3) al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.
Dalla lettera dell’art. 33
cpv. 1 lett. hbis LIFD e dalla sua genesi si evince che non
possono essere dedotte tutte le spese che sono in correlazione con una
disabilità. Sono deducibili solo quei costi, che sono condizionati da una
disabilità, cioè che insorgono in linea di principio e in larga misura come
conseguenza diretta della disabilità (sentenza del TF 2C_479/2016 e 2C_480/2016
del 12.1.2017 consid. 3.4).
3.3
Per
concretizzare quanto previsto dall’art. 33 cpv. 1 lett. h e lett. hbis
LIFD, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha adottato la Circolare
n. 11 concernente la deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché
delle spese per disabilità.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di
legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa
amministrazione (DTF 138 II 536 consid.
5.4.3
pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7
pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1
pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid.
3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di
determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme,
ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta
ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011
consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid.
2.2
in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.; sentenza TF
2C_500/2018 del 8.4.2020, consid. 5.3.).
Per quanto concerne le
spese di trasporto dei disabili, la Circolare n. 11 dell’AFC si esprime come
segue:
Le spese di trasporto per
recarsi dal medico, a terapie, a strutture diurne ecc. sono deducibili se sono
causate dalla disabilità. In questo contesto sono deducibili le spese per i
mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto dei disabili. Se
la loro utilizzazione non è possibile o ragionevole possono essere dedotte le
spese di un veicolo a motore privato (indennizzo del chilometraggio).
Le spese per gli altri
trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non costituiscono di
massima spese per disabilità. La deduzione è ammessa a titolo eccezionale se la
persona disabile rende verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe
esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i
costi supplementari che risultano dall’utilizzazione di un veicolo a motore
privato al posto dei mezzi di trasporto pubblici (cfr. Zürcher Steuerpraxis
ZStP 2004, 213 seg.).
I costi supplementari per gli
spostamenti in taxi sono deducibili soltanto se risulta da un certificato
medico che l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, di un servizio
per disabili o di un veicolo a motore privato non è possibile.
I costi per recarsi al posto
di lavoro sono deducibili in quanto spese di conseguimento del reddito e non
come spese per disabilità (cfr. Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 214).
Sono altresì deducibili le
spese di modifica di un (unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa
per il caricamento della sedia a rotelle) sorte in seguito alla disabilità.
(Circolare AFC n. 11, n.
4.3.6).
3.4
Secondo la citata
Circolare n. 11 dell’AFC, le spese di trasporto che un disabile deve sostenere
per recarsi al posto di lavoro sono deducibili non quali spese per disabilità
bensì quali costi per il conseguimento del reddito, cioè secondo l’art. 26 cpv.
1.
LIFD.
La Commissione cantonale
di ricorso in materia fiscale (“Steuerrekurskommission”) del Canton
Berna ha trattato un caso simile a quello sottoposto alla Camera di diritto
tributario (RKE 100 18 587/ 200 2018 480) in una sentenza del 17.9.2019.
Il contribuente,
coniugato, che aveva sofferto di poliomielite da bambino, era paraplegico e si spostava
grazie all’ausilio di una sedia a rotelle. Nel 2016, anno sottoposto a
giudizio, lavorava come tecnico informatico. Nella dichiarazione fiscale faceva
valere spese di trasporto con il veicolo privato per fr. 10'780.-. Pure nel suo
caso l’istanza inferiore aveva riconosciuto in deduzione, per l’IFD, unicamente
l’importo di fr. 3'000.- a titolo di spese di trasporto e, per l’IC, l’importo
di fr. 6'700.- (importo plafonato nel Canton Berna, diversamente dal Canton
Ticino).
Dinanzi alla Commissione
di ricorso i contribuenti hanno chiesto di poter dedurre l’integralità delle
spese di trasporto, quali spese di disabilità. Gli insorgenti sostenevano
essenzialmente che la necessità di utilizzare il veicolo a motore fosse dovuta
alla disabilità: indicavano che chiunque dipenda da un veicolo a motore privato
a causa di una disabilità dovrebbe poter rivendicare pienamente i costi
sostenuti e comprovati. Il contribuente specificava che l’eventuale rifiuto
della deduzione richiesta lo avrebbe penalizzato, a livello fiscale, rispetto a
contribuenti di altri cantoni e sarebbe stato inoltre lesivo dell’art. 33 cpv.
1.
lett. hbis LIFD. Richiamava inoltre l’art. 8 cpv. 4 Cost.,
secondo cui la legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti
nei confronti dei disabili.
La Commissione di ricorso
ha accolto il ricorso, rilevando sostanzialmente che esiste una base legale per
la deduzione delle spese di viaggio legate alla disabilità ed è quella posta
all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD. Secondo i giudici
bernesi, non si poteva dedurre dai materiali legislativi relativi all’adozione
delle disposizioni del diritto federale e di quello cantonale che il
legislatore avesse voluto limitare anche la possibilità di dedurre le spese di
trasporto legate a disabilità, quando aveva deciso di introdurre la limitazione
della deduzione delle spese di trasporto.
Motivo per il quale la Steuerrekurskommission
ha deciso che i costi di viaggio tra il domicilio e il luogo di lavoro che
superano l’importo massimo stabilito nella deduzione per le spese di trasporto
devono essere riconosciuti come costi legati alla disabilità (BVR 2020 158, p.
170, RKE 100 18 587, consid. 7.4.).
3.5
I giudici cantonali si
sono confrontati anche con quanto previsto dalla Circolare n. 11 dell’AFC,
laddove stabilisce che i costi di trasporto per recarsi al lavoro sono
deducibili in quanto spese di conseguimento del reddito e non come spese di
disabilità, facendo esplicito riferimento ad una sentenza cantonale zurighese
(ZStP 2004, 214). Secondo la Commissione di ricorso bernese, dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni legali che hanno limitato la deduzione delle spese di
trasporto, la Circolare n. 11 dell’AFC, risalente al 2005, non è più attuale (sentenza
RKE 100 18 587, consid. 7.4). La Corte bernese ha pure ammesso che la soluzione
adottata privilegia i disabili rispetto a tutte le altre persone, per le quali
è impossibile o non è esigibile che effettuino la trasferta dal domicilio al
luogo di lavoro con i mezzi pubblici (p. es. perché impiegano molto meno tempo,
perché la fermata più vicina .molto distante, perché lavorano a turni), ma ha
argomentato che tale trattamento di favore dei disabili a livello fiscale è
stata voluta dal legislatore con l’introduzione dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis
LIFD, ritenuto come le numerose spese che i disabili devono sostenere a causa
della loro disabilità non sono mai rimborsate completamente e che l’imposizione
fiscale diretta e indiretta può essere psicologicamente più pesante per loro
che per gli altri contribuenti (Messaggio dell’11.12.2000 relativo
all’iniziativa popolare “Parità di diritti per i disabili” e a un disegno di
legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, in FF
2001.
1477, p. 1535).
La sentenza in esame ha
aggiunto che, oltre alle modifiche apportate alla legislazione fiscale, che
possono comportare uno sgravio fiscale per i contribuenti disabili, i vari
provvedimenti previsti dalla legge miravano a facilitare la partecipazione dei
contribuenti disabili alla vita della società e, di conseguenza, a integrarli
maggiormente nel mondo del lavoro. La rimunerazione che avrebbero otteuto
esercitando un’attività lucrativa si sarebbe tradotta in un aumento del gettito
fiscale, cosa che corrisponde all’obiettivo primario perseguito dal “Finanziamento
e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF”.
3.6
Anche la Commissione di
ricorso in materia fiscale (“Steuerrekurskommission”) del Canton Basilea
Città, in una sentenza del 18.10.2018 (STRK.2018.28, in BStP 2019 n. 8 = StE
2019.
B 27.5 n. 23), in una fattispecie del tutto simile a quella trattata dal
Canton Berna e a quello qui attualmente sub judice, ha concluso
indicando che le spese di trasporto con il veicolo privato per recarsi al posto
di lavoro, per un contribuente costretto sulla sedia carrozzella a seguito di
una disabilità dovessero essere considerate, nella misura eccedente l’importo
limite fissato all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, quali spese di
disabilità. Anche secondo i giudici basilesi, in seguito alla modifica dell’art.
26.
cpv. 1 lett. a LIFD, la Circolare n. 11 dell’AFC non era più attuale
su questo punto.
3.7
In senso analogo si è pure
orientata l’autorità fiscale di diversi Cantoni.
Come rilevato anche dallo
stesso ricorrente, nella Circolare cntonale del fisco del Canton Turgovia relativa
ai “Behinderungsbedingte Kosten”, posteriore all’entrata in vigore del
nuovo art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD (http://steuerverwaltung.steuerpraxis.tg.ch/html/,
sito consultato il 15.9.2020; StP 34 n. 21), in particolare al punto 3.2.8,
viene indicato come le spese di viaggio verso il luogo di lavoro, costituiscano
costi di conseguimento del reddito e, anche per le persone con disabilità, siano
pertanto limitate dagli importi fissati all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD
e dall’art. 29 cpv. 1 cifra 1 della Legge tributaria (StG) turgoviese. Tuttavia,
nel caso in cui una persona disabile è invece in grado di dimostrare che deve
necessariamente utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro, i costi
aggiuntivi che ne derivano possono essere dedotti quali costi legati alla disabilità.
La necessità deve esclusivamente essere imputabile all’invalidità e non essere
correlata ad altri motivi, quali ad esempio il risparmio di tempo.
Pure il fisco del Canton
San Gallo, nella Circolare intitolata “Behinderungsbedingte Kosten”, aggiornata
nel 2017 (consultabile al sito internet https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-29-52-stg/046_2.pdf.ocFile/046_2.pdf,
visualizzato il 15.9.2020), al punto 3.7., in relazione ai costi di trasporto
per recarsi sul posto di lavoro, esprime i medesimi concetti di quella del
Canton Turgovia. Anche in questo Cantone, se vi sono costi che sorpassano il limite
fissato dalla legge per la deduzione delle spese di trasporto e che risultano
essere in nesso di causalità con la disabilità possono essere dedotti come costi
di disabilità.
Anche le Circolari in
materia di “Krankheits- und Unfallkosten/behinderungsbedingte Kosten” di
altri Cantoni, quali ad esempio quelle di Basilea Città, Obvaldo e Lucerna,
modificate a seguito del nuovo art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, riportano le
medesime indicazioni.
3.8
Nel caso concreto la
condizione di disabilità del ricorrente (peraltro da lui compiutamente
documentata con gli allegati al ricorso) è manifesta ed è indubbio che
l’utilizzo del veicolo privato sia necessario, non essendo assolutamente
ipotizzabile l’uso del mezzo pubblico che implicherebbe, per RI 1, il cambio di
tre mezzi di trasporto (bus, treno, bus) con l’aggiunta di tratte a piedi.
La Camera di diritto
tributario, ritiene, analogamente alle Commissioni di ricorso dei Cantoni Berna
e Basilea Città, che i costi di trasporto per recarsi al lavoro, che superano
il limite fissato all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, debbano essere
dedotti come spese di disabilità giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. hbis
LIFD. È innegabile infatti che si tratti di spese che sono conseguenza diretta
della disabilità.
La soluzione descritta non
è neppure in contrasto con la Circolare n. 11 dell’AFC. Come pertinentemente
rilevato dalle sentenze delle commissioni di ricorso fiscali dei Cantoni
Basilea Città e Berna, come anche dalle Circolari indicati, la circolare si
appalesa infatti non più attuale a seguito della modifica legislativa dell’art.
26.
cpv. 1 lett. a LIFD. Le amministrazioni fiscali dei Cantoni Turgovia,
San Gallo, Basilea Città, Obvaldo, Berna e Lucerna hanno infatti già provveduto
a modificare le loro Circolari.
3.9
Visto quanto sopra, le
spese di trasporto per recarsi al luogo di lavoro, nella misura in cui eccedono
per l’IFD l’importo di fr. 3'000.-, vengono riconosciute quali costi di
disabilità ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lit. hbis
LIFD.
Viene pertanto ammessa, a questo titolo, una deduzione pari a fr. 9'408.- per
entrambi i periodi fiscali oggetto di impugnativa.
4.
4.1.
Per l’art. 190 Cost. le
leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale
federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Questa disposizione vieta di rifiutarsi di applicare le leggi federali,
mediante un controllo astratto o un controllo concreto, ma non di verificarne
la costituzionalità. Un esame pregiudiziale di conformità alla Costituzione di
una legge federale può pertanto essere giustificato. Se viene constatata una
violazione della Costituzione, la legge deve comunque essere applicata e il
Tribunale federale può solo invitare il legislatore a modificare la
disposizione in causa. Non vi è certamente ragione di procedere in ogni caso ad
una verifica della conformità delle leggi federali con il diritto superiore. Una
simile verifica dipende dalle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. DTF
136.
I 49 consid. 3.1).
4.2
Visto l’accoglimento dei
ricorsi per i motivi menzionati in precedenza questa Camera non ritiene di
doversi esprimere sull’incostituzionalità dell’art. 26 LIFD.
5.
I ricorsi sono
accolti. Le decisioni su reclamo IFD 2017 e 2018 sono riformate nel senso di
ammettere una deduzione supplementare di fr. 9'408.- a titolo di spese di disabilità
giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD. Non si prelevano
tasse di giustizia e spese. Al ricorrente, patrocinato, vengono assegnate
adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo IFD 2017 e 2018 sono riformate nel senso
di ammettere una deduzione supplementare di fr. 9'408.- a titolo di spese per
disabilità.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Al contribuente,
patrocinato, viene riconosciuto l’importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
4. Co Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: