80.2020.54
Deduzioni: spese professionali superiori al reddito del lavoro, contributi al Pilastro 3a eccedenti il limite massimo
13 novembre 2020Italiano39 min
professione giurista/consulente presso __________ (con sede nel 2016 a __________)
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.54
80.2020.55
Lugano
13 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 aprile 2020 contro la decisione del 19 febbraio 2020 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________), di
professione giurista/consulente presso __________ (con sede nel 2016 a __________)
è coniugato con RI 2 (__________), che svolge la professione di crude oil
operation manager presso __________.
B. Nel periodo fiscale
2016, i contribuenti non presentavano la dichiarazione d’imposta. Venivano
pertanto diffidati il 17.11.2015 alla presentazione della stessa.
Il 10.2.2016 l’Ufficio di
tassazione di Locarno (di seguito UT), vista la mancata presentazione della
dichiarazione fiscale, procedeva a tassare d’ufficio i coniugi RI 1. In
particolare il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in fr.
133'200.- ed in fr. 124'700.- quello dell’IFD. La sostanza, ai soli fini IC, veniva
stabilita in fr. 0.-.
C. Con reclamo
15.3.2016, i contribuenti avversavano la decisione di tassazione d’ufficio
IC/IFD 2016, producendo la dichiarazione fiscale ed indicando come il reddito
imponibile fosse di fr. 66'303.- anziché fr. 133'200.- stimati.
Nella dichiarazione
trasmessa, RI 1 aveva chiesto in deduzione, quali spese professionali fr.
22'387.- per l’utilizzo del veicolo privato per spostarsi da __________ a __________
indicando: “mancanza di un mezzo di trasporto pubblico”, “notevole distanza
dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” ed
anche “uso costante del mezzo privato senza indennizzo da parte del datore
di lavoro”. Veniva inoltre chiesta in deduzione la somma di fr. 3'200.- per
spese di doppia economia domestica, nonché il forfait di fr. 2'500.- per le
altre spese professionali. Anche la coniuge chiedeva in deduzione l’importo di
fr. 16'528.- per spostarsi da __________ a __________ con il proprio veicolo
privato, con la motivazione, oltre a quelle già evocate dal coniuge “Orari
di lavoro irregolari a seconda delle esigenze di mercato”. In entrambi i
moduli 4 si prendeva in considerazione una media di 228 e 229 giorni lavorativi
per anno. Sempre nella dichiarazione il contribuente chiedeva in deduzione fr.
6'738.- quali contributi alla previdenza individuale vincolata, fr. 21'436.- di
interessi passivi privati, fr. 8'400.- a titolo di alimenti per il figlio __________.
D. In data 21.4.2016
l’UT trasmetteva, tramite invio APlus, al contribuente una richiesta di
documentazione. RI 1 veniva esortato a produrre: copia del contratto di lavoro
presso la __________, i giustificativi inerenti i titoli e i capitali (presso
la __________) con saldo al 31.12.2014 ed i relativi interessi, i
giustificativi inerenti i debiti privati con saldo al 31.12.2014 ed i relativi
interessi passivi. L’insorgente veniva avvertito che in caso di inosservanza
all’invito contenuto nella richiesta di documentazione, il reclamo sarebbe
stato deciso in base agli atti a disposizione dell’autorità.
E. Il 6.2.2020 l’UT __________
si rivolgeva al contribuente, indicando che dall’esame della dichiarazione
fiscale 2014 il contributo versato al III° pilastro A superava il massimo
consentito dall’OPP3. Secondo l’UT, il versamento massimo ammesso era pari a
fr. 3'771.- (rispetto ai fr. 6'738.- dichiarati). In calce alla missiva veniva
indicato: “Il contributo eccessivo non può
essere ammesso in deduzione”.
F. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 19.2.2020, l’autorità fiscale accertava
un reddito imponibile di fr. 91'800.- per l’IC e di fr. 94'300.- per l’IFD. La
sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 0.-.
Più
nello specifico l’UT procedeva alla modifica di alcuni degli elementi
imponibili dichiarati. Rispetto ai fr. 36'164.- di valore locativo/affitti,
stabiliva un importo pari a fr. 36'980.- con la seguente motivazione: “Valore locativo della propria abitazione o dei propri
locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi
normali della zona”.
Per
quanto concerneva le spese di trasporto con il veicolo privato del contribuente
le stesse venivano ridotte a fr. 8'870.-, con la seguente spiegazione: “Il datore di lavoro, da noi contattato ci ha informati
che si tratta di un lavoro di consulenza in esterno e in sede a __________ si
recava al massimo 1-2 giorni a settimana, per questo motivo abbiamo calcolato
abbondanzialmente 2 giorni lavorativi a settimana con sede __________ per un totale
di 144 km al giorno”.
Riguardo alle spese per
doppia economia domestica richieste da RI 1, analogamente alla deduzione per lo
spostamento con il veicolo privato, venivano concessi 2 pasti la settimana per
44 settimane. Per quanto atteneva alle spese professionali per la moglie, l’UT
ammetteva la percorrenza di 99 km al giorno per 220 giorni lavorativi l’anno.
In
relazione ai contributi versati al 3° pilastro A, l’UT riconosceva unicamente
fr. 3'771.- con l’indicazione: “Concessa
deduzione massima per non affiliati ad un istituto di previdenza professionale:
20% del reddito da attività lucrativa”.
Non venivano inoltre
riconosciuti in deduzione i fr. 8'400.- versati al figlio maggiorenne __________.
G. Con ricorso
2/3.4.2020 __________ e __________ insorgono contro la decisione di tassazione
IC/IFD 2014 del 19.2.2020.
I contribuenti censurano
dapprima la commisurazione del valore locativo della casa in cui abitano a __________.
Sino al periodo fiscale 2013 lo stesso era stato valutato in fr. 10'364.-. Pure
nella tassazione d’ufficio il tassatore aveva ripreso tale importo, salvo poi aumentarlo
nella decisione di tassazione su reclamo. In merito all’abitazione nel ricorso
si indica: “(…) occorre considerare che, oltre al fatto di essere abitata
solo da me e mia moglie, la particolare situazione della casa, situata in
collina e con una scala di accesso di 76 scalini, la rendono difficilmente
affittabile e, comunque, non paragonabile ad altri oggetti simili, con un
migliore accesso, situati nel Comune, soprattutto al Piano. A questo va
aggiunto il fatto che il Comune di __________ è conosciuto per un mercato della
locazione molto depresso e con un numero di appartamenti sfitti molto alto, ciò
che porta ad una svalutazione degli affitti. I contribuenti ritengono che
la somma di fr. 10'364.- corrisponde alla reale situazione locativa
dell’immobile.
In relazione alla
decurtazione delle spese di trasporto mediante veicolo privato, __________
specifica che l’UT non avrebbe valutato correttamente la tipologia di
professione da lui svolta. Inoltre il ricorrente contesta la correttezza delle
informazioni assunte dall’UT, indicando che la società per la quale lavorava
aveva cambiato sede spostandosi da __________. In merito all’attività
lavorativa svolta indica di essere attivo quale consulente assicurativo esterno
(consulenza “porta a porta”). Indica a tal proposito: “La presenza in
ufficio consiste nella presenza per poter accedere agli incarti dei clienti,
per la preparazione delle proposte d’assicurazione che non sono comprese sulla
piattaforma informatica IGB2B (di regola le casse malati), al disbrigo della
corrispondenza e alla consegna dei contratti firmati. Il resto del lavoro si
svolge in esterno, con auto propria, senza rifusione delle spese e il campo di
lavoro si estende da __________”. Il contribuente specifica che può
accadere di percorrere anche 250 km al giorno: in un anno si possono percorrere
tra i 40'000 ed i 50'000 km. Considerare unicamente una percorrenza settimanale
di 144 km, si scontrerebbe con la sua reale situazione lavorativa. Pure la
riduzione delle spese per doppia economia domestica sarebbe arbitraria: __________
specifica di dover pranzare fuori casa tutti giorni, a volte pure la sera, come
pure di sabato.
I ricorrenti sono altresì
contrariati rispetto al conteggio dei giorni lavorativi considerati da parte
dell’UT: 220 anziché 228, rispettivamente 229, come anche la riduzione dei
chilometri percorsi giornalmente dalla moglie sulla tratta __________. Circa la
schematizzazione dei giorni a 220, gli stessi ritengono che non sia sostenuta
da alcuna base legale. Ritengono al contrario che i giorni lavorativi nel 2014
erano di 248, al quale dato devono essere tolti 20 giorni di vacanze
contrattuali.
Chiedono che le spese di
trasporto con il veicolo privato vengano calcolate in fr. 17'489.- per __________
(106 km/giorno per 228 giorni/anno) e in fr. 22'387.- per __________ (146
km/giorno per 228 giorni/anno).
In merito alla mancata
deduzione dell’importo completo al 3° Pilastro A, il contribuente non contesta
la limitazione della deduzione al 20% del reddito da lavoro netto, specifica
tuttavia che la parte non concessa in deduzione dovrebbe poter essere dedotta
fra gli “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio”, in modo da
poter dedurre il massimo deducibile di fr. 10'500.-.
Il contribuente contesta
inoltre che l’UT ha ammesso in deduzione unicamente gli interessi passivi e non
le spese di amministrazione dei titoli. Nel 2014 l’importo relativo
all’amministrazione dei titoli ammontava a fr. 177.- e deve pertanto essere
dedotto.
Da ultimo RI 1 censura la
mancata deduzione degli alimenti versati a __________, nato il 9.5.1993. Dopo
il divorzio, all’età di 6 anni si era trasferito con la madre nel __________.
Nel periodo fiscale 2014 si era iscritto all’Università di Ginevra, alla
facoltà di lettere ed ha conseguito il diploma di Bachelor nel 2018.
H. Con
osservazioni 15/18.5.2020 l’UT di __________ chiede di confermare la decisione
impugnata. L’autorità fiscale spiega, in relazione alle spese professionali, di
aver contattato il datore di lavoro del contribuente indicando che
l’accertamento dei giorni lavorativi riguardava proprio il 2014: quest’ultimo
ha confermato che RI 1 si recava 1, massimo 2 volte presso la sede della
società. L’UT osserva anche: “A titolo
informativo sottolineamo il fatto che il salario del contribuente viene
azzerato con la somma delle spese professionali, deduzione al pilastro 3° e
deduzione per doppio reddito. Ci teniamo inoltre ad osservare che nella
dichiarazione d’imposta presentata, quale reclamo, il contribuente richiede
spese professionali per un totale maggiore al reddito stesso, richiesta, a
nostro parere, abbastanza peculiare”.
In relazione ai giorni
lavorativi annui, l’autorità fiscale precisa che di norma, come da Istruzioni
alla dichiarazione d’imposta, si tengono in considerazione 220 giorni
lavorativi, salvo comprova di un numero superiore.
In merito alla richiesta
di dedurre l’esubero versato al 3° pilastro A alla voce “Oneri assicurativi e
interessi di capitali a risparmio”, l’autorità fiscale osserva come le
deduzioni concesse alle due posizioni sono distinte e non sono intercambiabili.
Nella deduzione per “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio”
agli oneri assicurativi vengono sommati gli eventuali premi ad un pilastro 3b,
sino al tetto massimo previsto dalla legge.
Per quanto attiene invece
alle spese di amministrazione dei titoli l’autorità fiscale specifica che si
tratta di spese di custodia e gerenza di titoli in depositi aperti (spese di
deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, le spese relative a
prestiti ipotecari sono quindi escluse. Da ultimo l’UT conclude indicando che
gli alimenti per i figli maggiorenni non sono deducibili.
Diritto
1. I contribuenti
insorgono contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 contestando l’operato
dell’autorità fiscale per quanto riguarda la determinazione: del valore locativo;
delle spese di trasporto con il veicolo privato (censurando altresì i giorni
presi in considerazione ed anche chilometri percorsi), delle spese per doppia
economia domestica nonché l’imputazione dell’esubero del versamento al 3°
pilastro A alla deduzione “Oneri assicurativi e interessi di capitali a
risparmio”, la mancata deduzione delle spese di amministrazione dei titoli,
nonché la mancata deduzione per figli a carico.
Considerandi
2.
Valore locativo
2.1
Secondo l’articolo 20 cpv.
1.
lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7.
cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue
modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In
relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun
altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2
Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore
di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015
dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio
costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
2.2
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2014, esso corrisponde al valore di mercato della
pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il
valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del
valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo
calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
2.3
In una sentenza di principio
risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa
Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal
periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle
contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui
accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per
impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le
condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha
intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al
contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima
si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
2.4
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo
di vacanza.
La modifica è stata
proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei
conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:
Nella
misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il
relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non
vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano
l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,
il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di
mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla
proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze
di vacanza i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza
importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che
proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere
fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza
secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe
media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi
contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e
obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
2.5
Nella decisione di
tassazione d’ufficio, l’UT ha stabilito il “valore locativo, affitti” in fr.
36'164.-.
Al modulo 7 della
dichiarazione fiscale, i contribuenti indicavano un valore locativo di fr.
10'364.- relativo al mapp. __________ RFD __________, immobile destinato ad uso
proprio. Venivano inoltre dichiarati fr. 16'800.- quali affitti incassati dalla
PPP __________ e fr. 9'000.- dalla PPP __________ mapp. __________ RFD __________,
per complessivi fr. 36'164.-.
Nella decisione su
reclamo, il valore locativo/affitti è stato commisurato in fr. 36'980.-: dalla
disamina degli atti, si può evincere che l’UT ha aumentato il valore locativo
dell’immobile di __________ da fr. 10'364.- a fr. 11'179.-. Nessuna spiegazione
è stata fornita in merito alla modifica del valore locativo.
Neppure nelle osservazioni
al ricorso, l’UT ha spiegato su quali basi ha stabilito il valore locativo del
mapp. __________ RFD __________ ed ha elucidato i ricorrenti in relazione
all’aumento del medesimo.
2.6
Il fatto che non siano
noti i criteri in base ai quali è stato determinato il valore locativo
litigioso preclude a questa Camera, come anche al contribuente, la facoltà di
potersi determinare in merito alla congruità di tale importo, imposto come
reddito immobiliare. Pertanto, l’autorità di tassazione ha violato il diritto
di essere sentito dei ricorrenti.
Ne discende che, su questo
punto, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere
rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, con la quale siano
precisati i criteri adottati per la determinazione del valore locativo.
3.
Spese
professionali del marito
3.1
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1.
LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore nel periodo
fiscale sub judice), le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.
3.2
Le stesse sono precisate
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),
segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli
5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
3.3
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del citato decreto esecutivo del 23 dicembre 2013, sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili
(limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la
parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo
citato).
3.4
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (nel 2015: fr. 700.-- all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km
per l’automobile).
3.5
La questione di sapere se accordare la deduzione per
l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva
risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve
apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e
ragionevole.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in
particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo
pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se
l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei
mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo
per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n. 2C_477/2009
dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n. 2C_807/2011
del 9 luglio 2012, consid.
2.3.1
e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato
appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro,
non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del
mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento
personale, non deducibili (Koller,
Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der
direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con
riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio
2003, consid. 4.2).
4.
4.1.
Dalla disamina del
certificato di salario prodotto con la dichiarazione fiscale emerge che __________
ha percepito, nel 2014, un salario da dipendente pari a fr. 18'857.- (impiego
al 100%, cfr. modulo 4). Ha richiesto in deduzione, nella dichiarazione fiscale
fr. 23'078.- a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato. Nella
dichiarazione fiscale, l’UT ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 8'870.-
indicando di aver contattato il datore di lavoro del contribuente il quale ha
informato l’autorità fiscale del fatto “(…) che si tratta di un lavoro di
consulenza in esterno e in sede a __________ si recava al massimo 1-2 giorni a
settimana, per questo motivo abbiamo calcolato abbondanzialmente 2 giorni
lavorativi a settimana con sede __________ per un totale di 144 km al giorno”.
4.2
In sede ricorsuale, il
contribuente spiega che nel 2014 era attivo quale broker assicurativo e
lavorava quale consulente esterno per __________. Indicava che tale tipologia
di lavoro comportava il “(…) lavoro porta a porta (colportage) per la
ricerca e la visita dei clienti (…)”. Presso la sede venivano compiute le
mansioni amministrative quali la preparazione delle proposte assicurative, il disbrigo
della corrispondenza, la consegna dei contratti firmati. Il ricorrente spiega
che il tipo di attività da lui esercitato lo portava a spostarsi tra __________
e le visite ai clienti venivano effettuate a dipendenza delle disponibilità di
quest’ultimi. Secondo il contribuente in un anno si sarebbero potuti percorrere
tra i 40'000 ed i 50'000 km.
4.3
4.3.1
Orbene, il datore di
lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le
spese di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto,
contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un
rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive
settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (art.
327a cpv. 2 CO). L’art. 327a cpv. 3 prevede inoltre che è nullo
ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in
parte le spese necessarie.
4.3.2
Le spese necessarie
all’esecuzione del lavoro comprendono ad esempio le spese postali, le spese di
telefono, le spese di trasferta, oppure l’acquisto di vestiti speciali. Nei
casi in cui il rimborso delle spese non avviene in maniera forfettaria, spetta
al lavoratore presentare i giustificativi di spesa. Quest’ultimo deve stabilire
sia la necessità, sia l’importo delle spese sostenute. Per evitare delle frodi,
il datore di lavoro può anche esigere la presentazione dei giustificativi
originali (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3a ed., p. 298).
Quando invece le parti
convengono un rimborso forfettario delle spese, il datore di lavoro parte
dall’idea che il forfait copra tutti i costi: tale presunzione è data sino a
che il lavoratore non formuli in senso contrario delle obiezioni. Tale
principio è inoltre valido sino a quando il datore di lavoro non possa
ragionevolmente rendersi conto che il forfait è insufficiente.
Come visto, secondo l’art.
327a cpv. 3 CO, gli accordi in virtù dei quali il lavoratore deve
sopportare tutte o parte delle spese necessarie al lavoro sono nulli. Ciò
risulta chiaramente dal testo della norma, che è di natura imperativa (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 300-301).
4.3.3
Secondo l’art. 327b
CO (veicoli a motore), se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si
serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua
disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese
correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è
adoperato per il lavoro (cpv. 1). Se il lavoratore, d’intesa con il datore di
lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono inoltre essere
rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la
responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura
in cui questo è adoperato per il lavoro (cpv. 2).
4.3.4
L’art. 327c CO
(esigibilità) prevede che il rimborso delle spese, secondo il conteggio del
lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non
sia convenuto o d’uso un termine più breve (cpv. 1). Se il lavoratore sopporta
regolarmente spese per l’adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni
adeguate devono essergli pagate a intervalli determinati ma almeno ogni mese
(cpv. 2).
4.3.5
L’art. 362 CO, che menziona le
“disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore”, menziona, al capoverso
1, fra le disposizioni cui “non può essere derogato a svantaggio del lavoratore
mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro”, l’art.
327a cpv. 1 CO (rimborso delle spese in generale), l’art. 327b
cpv. 1 CO (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore) e l’art. 327c
cpv. 2 CO (anticipazioni per spese).
4.3.6
Va ricordato anzitutto che
le spese professionali del lavoratore dipendente, deducibili secondo gli
articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il
datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti
CO.
Un criterio di
delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e
di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von
Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p.
557, in particolare p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91).
In dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente
costi sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine
(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal
datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito
dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente
durante l’orario di lavoro (Bosshard,
op. cit., p. 561).
4.4
Il contribuente, in merito
alla deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato, in sede
ricorsuale ha affermato quanto segue: “Nella dichiarazione di tassazione
oggetto del presente ricorso, come già fatto negli anni precedenti, per
economia di giudizio e facilità di calcolo, avevo calcolato grossolanamente le
trasferte, ponendo in deduzione solo la trasferta __________ andata e ritorno
che poteva rappresentare, per difetto, i chilometri percorsi in un anno”.
4.5
Ora, le spiegazioni
fornite da RI 1 in sede ricorsuale impongono ulteriori accertamenti sulla
fattispecie: bisogna infatti determinare le condizioni contrattuali di lavoro
al quale sottostava nel 2014 ed analizzare, laddove esiste, il regolamento
spese in vigore nel 2014, per poter verificare le rifusioni delle spese legate
agli spostamenti effettuati per recarsi dai clienti.
L’esame in questione è
necessario poiché, come visto, secondo le disposizioni del CO, il datore di
lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore le spese cagionate dallo svolgimento
del lavoro.
Inoltre, come rettamente
rilevato dall’UT in sede di osservazioni al ricorso, il reddito da attività
dipendente dichiarato nel 2014 verrebbe completamente annullato (con
addirittura una “perdita”) dalla deduzione delle spese professionali da lui
fatte valere.
La situazione impone
pertanto ulteriori chiarimenti, che avranno ripercussioni anche sul forfait
legato alle spese per doppia economia domestica richieste in deduzione, come
pure sui giorni ed i km percorsi dal ricorrente per recarsi dal domicilio al
luogo di lavoro. Motivo per il quale, anche su questo punto la decisione
dev’essere annullata e gli atti trasmessi all’UT affinché proceda agli
accertamenti del caso esigendo la collaborazione fattiva del ricorrente, al
quale peraltro era già stato espressamente richiesta la presentazione del contratto
di lavoro (al quale incombe l’onere della prova, cfr. DTF 133 II 153 e TF inc. 2C_871/2016
dell’11.7.2016).
5.
Spese
professionali della moglie
5.1
I ricorrenti contestano il
calcolo delle spese di trasporto effettuare dalla moglie con il veicolo
privato, per spostarsi da Brissago, via __________, a __________, ove era
impiegata presso __________, società che nel 2014 aveva la propria sede in __________
a __________ (sito consultato il 21.9.2020).
RI 2 ha indicato di
percorrere 53 km a tragitto (106 km al giorno) per 229 giorni.
L’autorità fiscale ha
invece ritenuto un chilometraggio di 99 km al giorno (49.5 km).
5.2
5.2.1
Né la contribuente né
invero l’autorità fiscale spiegano su quale base (p. es. sito internet) si
siano basati per calcolare i chilometri percorsi da RI 2 per recarsi da __________
e ritorno.
La Camera di diritto
tributario si basa notoriamente sui siti internet www.viamichelin.ch e www.tcs.ch
(cfr. sentenza CDT 80.2015.197 del 3.3.2016) per stabilire la distanza tra il
domicilio ed il luogo di lavoro. Dalla consultazione del sito internet
viamichelin emerge una distanza di 50.9 km tra le due località. Lo stesso
calcolo allegato dai ricorrenti (Google Maps) propone due percorsi alternativi,
uno dei quali di 50.5 km.
In queste circostanze, il
calcolo proposto dall’autorità di tassazione, che si è basato su un itinerario
di 49.7 km, non può essere censurato.
5.2.2
Sempre la ricorrente lamenta
la presa in considerazione di 220 giorni, anziché 228 lavorativi, stabiliti
sulla base del calendario del 2014.
Ora, come risulta anche da
sentenze del Tribunale federale, la tassazione dei dipendenti (all’infuori
della categoria degli insegnanti) si fonda sul presupposto che l’attività
lucrativa si svolga in 220 giorni lavorativi in media annua (cfr. p. es.
sentenza 2C_21/2013 del 5.7.2013 consid. 6.3.).
D’altronde, i calcoli
forfetari e gli schematismi sono comuni nel diritto tributario, che è un
diritto amministrativo di massa, e sono ritenuti compatibili con il principio
di uguaglianza e non arbitrari se sono stabiliti sulla base di una situazione
mediana (sentenza 2C_745/2017 del 21.9.2017 consid. 2.4.3 e giurisprudenza
citata).
Il fatto che la
contribuente asserisca che da calendario del 2014 i giorni lavorativi siano
228, ancora non significa peraltro che abbia lavorato effettivamente in quei
giorni: non produce né alcun documento che comprovi la sua presenza presso la
sede del datore di lavoro per 228 giorni. In aggiunta a ciò neppure è attestato
che la contribuente goda unicamente di 4 settimane all’anno di ferie.
Si ricorda che in ambito
di deduzioni l’onere della prova è a carico del contribuente.
5.2.3
Motivo per il quale la
deduzione per le spese di veicolo della contribuente deve essere confermata.
6.
Oneri
assicurativi e interessi di capitali a risparmio
6.1
Nel caso che qui ci occupa
con scritto del 6.2.2020 l’UT si era rivolto a RI 1 indicando che il contributo
da lui versato al 3° pilastro A superava il massimo consentito dall’OPP3 (20%
del reddito in caso di salariati non affiliati ad un’istituzione di previdenza
professionale).
Nel loro ricorso i coniugi
RI 1 censurano parimenti la mancata deduzione dell’esubero di quanto versato al
3° pilastro A, pari a fr. 2'967.- alla voce “Oneri assicurativi e interessi
di capitali a risparmio”. L’autorità fiscale ritiene che le deduzioni
concesse alle due posizioni sono distinte e non sono intercambiabili. In
particolare, nella deduzione “Oneri assicurativi e interessi di capitali a
risparmio” vengono sommati unitamente agli oneri assicurativi gli eventuali
premi versati ad un pilastro 3b fino al tetto massimo prefissato dalla legge.
6.2
6.2.1
Per l’imposta cantonale,
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i
versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie
e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché
gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale
·
di 10’500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione
domestica e
·
di 5’200.- franchi per gli altri contribuenti.
Per i contribuenti che non
versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate
di 4’300.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.-
franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase
LT).
6.2.2
Ai fini del calcolo
dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e
contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non
compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1, contro gli
infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e
delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una
somma globale di:
·
3'500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
·
1'700.- franchi per gli altri contribuenti
(art. 33
cpv. 1 lett. g LIFD).
Le
deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate della metà per
i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d
ed e (cioè al 2° e al 3° Pilastro A; cfr. art. 33 cpv. 1bis
LIFD).
Tali somme sono aumentate
di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può
far valere la deduzione prevista dall’articolo 213 capoverso 1 lettere a o b
(art. 212 cpv. 1 terza frase LIFD).
6.3
Il campo di applicazione
della deduzione di cui all’art. 33 cpv. 1 lit. g LIFD si estende, oltre agli
interessi su averi, anche ai premi delle assicurazioni sulla vita, contro gli
infortuni o la malattia che non ricadono nella deduzione di cui all’art.
33.
cpv. 1 lit. f LIFD oppure di una delle altre disposizioni di cui agli art.
33.
cpv. 1 lit. d ed e LIFD (Laffely
Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD,
2a ed., Basilea 2017, n. 81 ad art. 33 LIFD).
Per tale ragione l’UT ha
correttamente rilevato che le deduzioni di agli art. 33 cpv. 1 lit. g
LIFD e 33 cpv. 1 lit. e LIFD non sono interscambiabili.
7.
Spese di
amministrazione dei titoli
7.1
Il contribuente richiede
inoltre il riconoscimento di fr. 177.- a titolo di deduzione per “spese di
amministrazione dei titoli”. Specifica anche di avere, nella dichiarazione
fiscale, incorporato tali spese, agli interessi passivi privati per una somma
complessiva di fr. 21'436.-, dei quali sono stati riconosciuti unicamente fr.
21’251.-. Nelle osservazioni al ricorso, l’UT indica che nelle Istruzioni alla
compilazione della dichiarazione per “spese di amministrazione dei titoli” s’intendono
le spese di custodia e gerenza ordinaria dei titoli in depositi aperti (spese
di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, quindi le spese
relative a prestiti ipotecari sono esclusi.
7.2
7.2.1
Secondo l’art. 32 cpv. 1
LIFD, il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi
d’amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non
possono essere né rimborsate né computate. Di analogo tenore l’art. 31 LT.
7.2.2
La possibilità di dedurre
i costi di gestione della sostanza mobiliare, è riconosciuta all’art. 32 LIFD,
ma è simultaneamente limitata dall’art. 34 lit. d LIFD, il quale non autorizza
la deduzione delle spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni
patrimoniali.
In relazione alle spese di
gestione della sostanza mobiliare fiscalmente deducibili secondo l’art. 32 cpv.
1.
LIFD, la pratica amministrativa fiscale cantonale si è sviluppata in maniera
non armonizzata. Nel Canton Ticino non è in vigore alcuna prassi pubblicata in
merito. Essa viene specificata comunque alle Istruzioni alla Compilazione della
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014:
“Sono
deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in
particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi
aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza,
comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese
d’incasso, ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di
individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è,
in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al
massimo al 3%o (che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione
effettiva) del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali (cifra 26.1 della dichiarazione d’imposta). Non è
ammessa alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il
contribuente detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai
quali non derivano spese di custodia o gestione. Non è ammesso il computo di un
compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non
concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese
d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti
della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni
d’imposta, ecc.). Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiedere i
documenti giustificativi”.
Nel
Canton Ginevra, ad esempio, la pratica amministrativa pubblicata è più
sviluppata (cfr. Information n° 8/2004, Déduction des frais bancaires pour les
contribuables personnes physiques agissant dans le cadre de leur sphère
privée). Le spese bancarie deducibili sono determinate in funzione del
legame con le tre seguenti categorie: ossia la ricerca di redditi imponibili
(spese deducibili), i redditi esentati (spese non deducibili), il mantenimento
della sostanza (spese parzialmente deducibili). Le spese bancarie
individualizzate ammesse in deduzione sulla base di tali distinzioni sono i
diritti di custodia, le spese di amministrazione, la metà delle spese di
gestione (assimilate in parte a spese di acquisto del reddito in misura del
50%), le spese e commissioni necessarie all’acquisto di un reddito generato da
titoli oppure altri investimenti, le spese di locazione di una cassetta di
sicurezza (Merlino, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017,
n. 9 ad art. 32 LIFD).
7.3
Va anzitutto rilevato che
le spese litigiose sono richieste in deduzone a titolo di “spese di
amministrazione dei titoli” per la prima volta con il ricorso in esame. Allo
stesso infatti i ricorrenti hanno allegato una nuova versione della
dichiarazione d’imposta 2014, datata 2 aprile 2020 (il giorno della
presentazione del ricorso).
Dall’analisi della
documentazione relativa agli averi bancari dei coniugi RI 1 emerge come le
relazioni bancarie n. __________ e __________ siano composte sia da conti
privati che da prestiti (mutui ipotecari). Negli attestati prodotti risultano
essere state conteggiate delle spese. Dai documenti prodotti non è tuttavia
possibile stabilire in quale misura le spese si riferiscano ai debiti ipotecari
e in quale al conto privato. In assenza di ulteriori giustificativi non è
possibile, sia per l’autorità fiscale, sia per la Camera di diritto tributario,
comprendere la natura delle spese in discussione. Appare pertanto necessaria la
produzione degli estratti conto integrali (1.1-31.12) per comprendere la natura
delle spese e verificarne la deducibilità.
Motivo per il quale
altresì su tale aspetto la decisione dev’essere annullata, affinché l’UT possa
impartire un termine al ricorrente, al quale pertocca l’onere della prova, per
produrre quanto richiesto, al fine di poter accertare la deducibilità o meno
dell’importo richiesto.
8.
Alimenti versati per il
figlio maggiorenne
8.1
Il contribuente censura
altresì il mancato riconoscimento della deduzione per gli alimenti versati al
figlio __________ (__________). In particolare il ricorrente indica che nel
2014.
il figlio aveva assolto il servizio militare e nel mese di settembre si
era iscritto all’Università a __________, alla facoltà di lettere, conseguendo
il diploma di Bachelor nel 2018. Indicava: “Di conseguenza, rispettando gli
accordi derivanti dalla convenzione di divorzio, nel 2014, essendo mio __________
ancora in formazione, ero tenuto al pagamento degli alimenti pattuiti”.
8.2
Gli alimenti per il figlio
maggiorenne in formazione non sono imponibili né presso il figlio stesso né
presso il genitore con il quale il figlio vive in comunione domestica, in
quanto costituiscono delle prestazioni versate in adempimento di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia esenti
dall’imposta per il beneficiario e non deducibili dal reddito del debitore
(artt. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD) sussumibili alle spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non deducibili a norma
degli artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD (Circolare n. 18/2020 della
Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, luglio 2020, pto.
5.2.2.2
e riferimenti giurisprudenziali ivi citati; Circolare n. 30 AFC
“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD)” del 21.12.2010, pto. 14.2.2., pag. 32).
8.3
L’UT ha pertanto
correttamente negato la deduzione per gli alimenti versati al figlio
maggiorenne.
9.
Il ricorso è pertanto
respinto per la deduzione inerente gli alimenti versati al figlio maggiorenne,
per la deduzione degli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio e
per le spese professionali della moglie. La decisione su reclamo è per contro
annullata e gli atti ritornati all’UT per nuova decisione in relazione alla
deduzione inerente le spese professionali del marito, alla deduzione inerente
le spese di amministrazione dei titoli e alla commisurazione del valore
locativo dell’immobile di Brissago.
La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico dei ricorrenti in ragione della loro soccombenza.
Nella ripartizione delle spese si terrà conto anche del fatto che la prima
dichiarazione d’imposta presentata è quella che i contribuenti hanno allegato
al reclamo e che con il ricorso ne hanno inoltrata una nuova, provocando in tal
modo maggiori oneri di accertamento alla Camera di diritto tributario. La legge
consente infatti di porre persino a carico del ricorrente vincente tassa di
giustizia e spese se egli, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di
reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario (art. 213 cpv. 3 LT).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso è
respinto nella misura in cui concerne:
·
la deduzione inerente degli alimenti versati al figlio
maggiorenne;
·
la deduzione inerente gli oneri assicurativi e interessi di
capitali a risparmio;
·
la deduzione inerente le spese professionali della moglie.
1.2. La
decisione su reclamo è annullata e gli atti sono ritornati all’UT per nuova
decisione, nella misura in cui concerne:
·
la deduzione inerente le spese professionali del marito;
·
la deduzione inerente le spese di amministrazione dei titoli;
·
la commisurazione del valore locativo dell’immobile di __________.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’400.–
sono a carico dei
ricorrenti in ragione di 2/3 (fr. 1'600.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: