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Decisione

80.2020.54

Deduzioni: spese professionali superiori al reddito del lavoro, contributi al Pilastro 3a eccedenti il limite massimo

13 novembre 2020Italiano39 min

professione giurista/consulente presso __________ (con sede nel 2016 a __________)

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.54

80.2020.55

Lugano

13 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 aprile 2020 contro la decisione del 19 febbraio 2020 in materia di IC/IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________), di

professione giurista/consulente presso __________ (con sede nel 2016 a __________)

è coniugato con RI 2 (__________), che svolge la professione di crude oil

operation manager presso __________.

B. Nel periodo fiscale

2016, i contribuenti non presentavano la dichiarazione d’imposta. Venivano

pertanto diffidati il 17.11.2015 alla presentazione della stessa.

Il 10.2.2016 l’Ufficio di

tassazione di Locarno (di seguito UT), vista la mancata presentazione della

dichiarazione fiscale, procedeva a tassare d’ufficio i coniugi RI 1. In

particolare il reddito imponibile complessivo per l’IC veniva stabilito in fr.

133'200.- ed in fr. 124'700.- quello dell’IFD. La sostanza, ai soli fini IC, veniva

stabilita in fr. 0.-.

C. Con reclamo

15.3.2016, i contribuenti avversavano la decisione di tassazione d’ufficio

IC/IFD 2016, producendo la dichiarazione fiscale ed indicando come il reddito

imponibile fosse di fr. 66'303.- anziché fr. 133'200.- stimati.

Nella dichiarazione

trasmessa, RI 1 aveva chiesto in deduzione, quali spese professionali fr.

22'387.- per l’utilizzo del veicolo privato per spostarsi da __________ a __________

indicando: “mancanza di un mezzo di trasporto pubblico”, “notevole distanza

dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro sfavorevoli” ed

anche “uso costante del mezzo privato senza indennizzo da parte del datore

di lavoro”. Veniva inoltre chiesta in deduzione la somma di fr. 3'200.- per

spese di doppia economia domestica, nonché il forfait di fr. 2'500.- per le

altre spese professionali. Anche la coniuge chiedeva in deduzione l’importo di

fr. 16'528.- per spostarsi da __________ a __________ con il proprio veicolo

privato, con la motivazione, oltre a quelle già evocate dal coniuge “Orari

di lavoro irregolari a seconda delle esigenze di mercato”. In entrambi i

moduli 4 si prendeva in considerazione una media di 228 e 229 giorni lavorativi

per anno. Sempre nella dichiarazione il contribuente chiedeva in deduzione fr.

6'738.- quali contributi alla previdenza individuale vincolata, fr. 21'436.- di

interessi passivi privati, fr. 8'400.- a titolo di alimenti per il figlio __________.

D. In data 21.4.2016

l’UT trasmetteva, tramite invio APlus, al contribuente una richiesta di

documentazione. RI 1 veniva esortato a produrre: copia del contratto di lavoro

presso la __________, i giustificativi inerenti i titoli e i capitali (presso

la __________) con saldo al 31.12.2014 ed i relativi interessi, i

giustificativi inerenti i debiti privati con saldo al 31.12.2014 ed i relativi

interessi passivi. L’insorgente veniva avvertito che in caso di inosservanza

all’invito contenuto nella richiesta di documentazione, il reclamo sarebbe

stato deciso in base agli atti a disposizione dell’autorità.

E. Il 6.2.2020 l’UT __________

si rivolgeva al contribuente, indicando che dall’esame della dichiarazione

fiscale 2014 il contributo versato al III° pilastro A superava il massimo

consentito dall’OPP3. Secondo l’UT, il versamento massimo ammesso era pari a

fr. 3'771.- (rispetto ai fr. 6'738.- dichiarati). In calce alla missiva veniva

indicato: “Il contributo eccessivo non può

essere ammesso in deduzione”.

F. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 19.2.2020, l’autorità fiscale accertava

un reddito imponibile di fr. 91'800.- per l’IC e di fr. 94'300.- per l’IFD. La

sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 0.-.

Più

nello specifico l’UT procedeva alla modifica di alcuni degli elementi

imponibili dichiarati. Rispetto ai fr. 36'164.- di valore locativo/affitti,

stabiliva un importo pari a fr. 36'980.- con la seguente motivazione: “Valore locativo della propria abitazione o dei propri

locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi

normali della zona”.

Per

quanto concerneva le spese di trasporto con il veicolo privato del contribuente

le stesse venivano ridotte a fr. 8'870.-, con la seguente spiegazione: “Il datore di lavoro, da noi contattato ci ha informati

che si tratta di un lavoro di consulenza in esterno e in sede a __________ si

recava al massimo 1-2 giorni a settimana, per questo motivo abbiamo calcolato

abbondanzialmente 2 giorni lavorativi a settimana con sede __________ per un totale

di 144 km al giorno”.

Riguardo alle spese per

doppia economia domestica richieste da RI 1, analogamente alla deduzione per lo

spostamento con il veicolo privato, venivano concessi 2 pasti la settimana per

44 settimane. Per quanto atteneva alle spese professionali per la moglie, l’UT

ammetteva la percorrenza di 99 km al giorno per 220 giorni lavorativi l’anno.

In

relazione ai contributi versati al 3° pilastro A, l’UT riconosceva unicamente

fr. 3'771.- con l’indicazione: “Concessa

deduzione massima per non affiliati ad un istituto di previdenza professionale:

20% del reddito da attività lucrativa”.

Non venivano inoltre

riconosciuti in deduzione i fr. 8'400.- versati al figlio maggiorenne __________.

G. Con ricorso

2/3.4.2020 __________ e __________ insorgono contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2014 del 19.2.2020.

I contribuenti censurano

dapprima la commisurazione del valore locativo della casa in cui abitano a __________.

Sino al periodo fiscale 2013 lo stesso era stato valutato in fr. 10'364.-. Pure

nella tassazione d’ufficio il tassatore aveva ripreso tale importo, salvo poi aumentarlo

nella decisione di tassazione su reclamo. In merito all’abitazione nel ricorso

si indica: “(…) occorre considerare che, oltre al fatto di essere abitata

solo da me e mia moglie, la particolare situazione della casa, situata in

collina e con una scala di accesso di 76 scalini, la rendono difficilmente

affittabile e, comunque, non paragonabile ad altri oggetti simili, con un

migliore accesso, situati nel Comune, soprattutto al Piano. A questo va

aggiunto il fatto che il Comune di __________ è conosciuto per un mercato della

locazione molto depresso e con un numero di appartamenti sfitti molto alto, ciò

che porta ad una svalutazione degli affitti. I contribuenti ritengono che

la somma di fr. 10'364.- corrisponde alla reale situazione locativa

dell’immobile.

In relazione alla

decurtazione delle spese di trasporto mediante veicolo privato, __________

specifica che l’UT non avrebbe valutato correttamente la tipologia di

professione da lui svolta. Inoltre il ricorrente contesta la correttezza delle

informazioni assunte dall’UT, indicando che la società per la quale lavorava

aveva cambiato sede spostandosi da __________. In merito all’attività

lavorativa svolta indica di essere attivo quale consulente assicurativo esterno

(consulenza “porta a porta”). Indica a tal proposito: “La presenza in

ufficio consiste nella presenza per poter accedere agli incarti dei clienti,

per la preparazione delle proposte d’assicurazione che non sono comprese sulla

piattaforma informatica IGB2B (di regola le casse malati), al disbrigo della

corrispondenza e alla consegna dei contratti firmati. Il resto del lavoro si

svolge in esterno, con auto propria, senza rifusione delle spese e il campo di

lavoro si estende da __________”. Il contribuente specifica che può

accadere di percorrere anche 250 km al giorno: in un anno si possono percorrere

tra i 40'000 ed i 50'000 km. Considerare unicamente una percorrenza settimanale

di 144 km, si scontrerebbe con la sua reale situazione lavorativa. Pure la

riduzione delle spese per doppia economia domestica sarebbe arbitraria: __________

specifica di dover pranzare fuori casa tutti giorni, a volte pure la sera, come

pure di sabato.

I ricorrenti sono altresì

contrariati rispetto al conteggio dei giorni lavorativi considerati da parte

dell’UT: 220 anziché 228, rispettivamente 229, come anche la riduzione dei

chilometri percorsi giornalmente dalla moglie sulla tratta __________. Circa la

schematizzazione dei giorni a 220, gli stessi ritengono che non sia sostenuta

da alcuna base legale. Ritengono al contrario che i giorni lavorativi nel 2014

erano di 248, al quale dato devono essere tolti 20 giorni di vacanze

contrattuali.

Chiedono che le spese di

trasporto con il veicolo privato vengano calcolate in fr. 17'489.- per __________

(106 km/giorno per 228 giorni/anno) e in fr. 22'387.- per __________ (146

km/giorno per 228 giorni/anno).

In merito alla mancata

deduzione dell’importo completo al 3° Pilastro A, il contribuente non contesta

la limitazione della deduzione al 20% del reddito da lavoro netto, specifica

tuttavia che la parte non concessa in deduzione dovrebbe poter essere dedotta

fra gli “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio”, in modo da

poter dedurre il massimo deducibile di fr. 10'500.-.

Il contribuente contesta

inoltre che l’UT ha ammesso in deduzione unicamente gli interessi passivi e non

le spese di amministrazione dei titoli. Nel 2014 l’importo relativo

all’amministrazione dei titoli ammontava a fr. 177.- e deve pertanto essere

dedotto.

Da ultimo RI 1 censura la

mancata deduzione degli alimenti versati a __________, nato il 9.5.1993. Dopo

il divorzio, all’età di 6 anni si era trasferito con la madre nel __________.

Nel periodo fiscale 2014 si era iscritto all’Università di Ginevra, alla

facoltà di lettere ed ha conseguito il diploma di Bachelor nel 2018.

H. Con

osservazioni 15/18.5.2020 l’UT di __________ chiede di confermare la decisione

impugnata. L’autorità fiscale spiega, in relazione alle spese professionali, di

aver contattato il datore di lavoro del contribuente indicando che

l’accertamento dei giorni lavorativi riguardava proprio il 2014: quest’ultimo

ha confermato che RI 1 si recava 1, massimo 2 volte presso la sede della

società. L’UT osserva anche: “A titolo

informativo sottolineamo il fatto che il salario del contribuente viene

azzerato con la somma delle spese professionali, deduzione al pilastro 3° e

deduzione per doppio reddito. Ci teniamo inoltre ad osservare che nella

dichiarazione d’imposta presentata, quale reclamo, il contribuente richiede

spese professionali per un totale maggiore al reddito stesso, richiesta, a

nostro parere, abbastanza peculiare”.

In relazione ai giorni

lavorativi annui, l’autorità fiscale precisa che di norma, come da Istruzioni

alla dichiarazione d’imposta, si tengono in considerazione 220 giorni

lavorativi, salvo comprova di un numero superiore.

In merito alla richiesta

di dedurre l’esubero versato al 3° pilastro A alla voce “Oneri assicurativi e

interessi di capitali a risparmio”, l’autorità fiscale osserva come le

deduzioni concesse alle due posizioni sono distinte e non sono intercambiabili.

Nella deduzione per “Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio”

agli oneri assicurativi vengono sommati gli eventuali premi ad un pilastro 3b,

sino al tetto massimo previsto dalla legge.

Per quanto attiene invece

alle spese di amministrazione dei titoli l’autorità fiscale specifica che si

tratta di spese di custodia e gerenza di titoli in depositi aperti (spese di

deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, le spese relative a

prestiti ipotecari sono quindi escluse. Da ultimo l’UT conclude indicando che

gli alimenti per i figli maggiorenni non sono deducibili.

Diritto

1. I contribuenti

insorgono contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 contestando l’operato

dell’autorità fiscale per quanto riguarda la determinazione: del valore locativo;

delle spese di trasporto con il veicolo privato (censurando altresì i giorni

presi in considerazione ed anche chilometri percorsi), delle spese per doppia

economia domestica nonché l’imputazione dell’esubero del versamento al 3°

pilastro A alla deduzione “Oneri assicurativi e interessi di capitali a

risparmio”, la mancata deduzione delle spese di amministrazione dei titoli,

nonché la mancata deduzione per figli a carico.

Considerandi

2.

Valore locativo

2.1

Secondo l’articolo 20 cpv.

1.

lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il

valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

La legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo

(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.

7.

cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue

modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In

relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere

rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun

altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2

Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).

L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore

di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza TF 2C_757/2015

dell’8.12.2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato

rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio

costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).

2.2

Per quanto qui di

interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è

stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il

suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima

ufficiale.

Per quanto riguarda le

modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto

esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2014, esso corrisponde al valore di mercato della

pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il

valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del

valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo

calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato

dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).

2.3

In una sentenza di principio

risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa

Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal

periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle

contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

In primo luogo, il Canton

Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono

“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.

Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse

espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma

anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton

Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio

stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che

essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che

l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di

una decisione ma solo al dispositivo.

D’altra parte, anche

volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui

accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per

impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le

condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una

procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione

dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere

probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova

dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.

Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei

ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel

Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima

ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,

dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità

ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di

pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è

attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione

sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al

Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul

reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla

Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un

reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,

cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha

intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al

contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima

si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di

capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere

ulteriori precisazioni.

A titolo abbondanziale,

questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che

il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel

quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%

del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21

dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

2.4

Dal 1° gennaio 2009 è

entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al

capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo

di vacanza.

La modifica è stata

proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle misure di risanamento dei

conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così motivata:

Nella

misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il

relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non

vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano

l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,

il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di

mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla

proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze

di vacanza i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza

importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che

proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere

fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza

secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe

media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi

contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.

(cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e

obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).

2.5

Nella decisione di

tassazione d’ufficio, l’UT ha stabilito il “valore locativo, affitti” in fr.

36'164.-.

Al modulo 7 della

dichiarazione fiscale, i contribuenti indicavano un valore locativo di fr.

10'364.- relativo al mapp. __________ RFD __________, immobile destinato ad uso

proprio. Venivano inoltre dichiarati fr. 16'800.- quali affitti incassati dalla

PPP __________ e fr. 9'000.- dalla PPP __________ mapp. __________ RFD __________,

per complessivi fr. 36'164.-.

Nella decisione su

reclamo, il valore locativo/affitti è stato commisurato in fr. 36'980.-: dalla

disamina degli atti, si può evincere che l’UT ha aumentato il valore locativo

dell’immobile di __________ da fr. 10'364.- a fr. 11'179.-. Nessuna spiegazione

è stata fornita in merito alla modifica del valore locativo.

Neppure nelle osservazioni

al ricorso, l’UT ha spiegato su quali basi ha stabilito il valore locativo del

mapp. __________ RFD __________ ed ha elucidato i ricorrenti in relazione

all’aumento del medesimo.

2.6

Il fatto che non siano

noti i criteri in base ai quali è stato determinato il valore locativo

litigioso preclude a questa Camera, come anche al contribuente, la facoltà di

potersi determinare in merito alla congruità di tale importo, imposto come

reddito immobiliare. Pertanto, l’autorità di tassazione ha violato il diritto

di essere sentito dei ricorrenti.

Ne discende che, su questo

punto, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere

rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, con la quale siano

precisati i criteri adottati per la determinazione del valore locativo.

3.

Spese

professionali del marito

3.1

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore nel periodo

fiscale sub judice), le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d)

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

3.2

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),

segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli

5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

3.3

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del citato decreto esecutivo del 23 dicembre 2013, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili

(limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts. (per la

parte di percorrenza che eccede i 15’000 km) (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo

citato).

3.4

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (nel 2015: fr. 700.-- all’anno per la

bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km

per l’automobile).

3.5

La questione di sapere se accordare la deduzione per

l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva

risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve

apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e

ragionevole.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in

particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo

pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se

l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei

mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo

per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n. 2C_477/2009

dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n. 2C_807/2011

del 9 luglio 2012, consid.

2.3.1

e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato

appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro,

non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del

mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento

personale, non deducibili (Koller,

Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der

direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio

2003, consid. 4.2).

4.

4.1.

Dalla disamina del

certificato di salario prodotto con la dichiarazione fiscale emerge che __________

ha percepito, nel 2014, un salario da dipendente pari a fr. 18'857.- (impiego

al 100%, cfr. modulo 4). Ha richiesto in deduzione, nella dichiarazione fiscale

fr. 23'078.- a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato. Nella

dichiarazione fiscale, l’UT ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 8'870.-

indicando di aver contattato il datore di lavoro del contribuente il quale ha

informato l’autorità fiscale del fatto “(…) che si tratta di un lavoro di

consulenza in esterno e in sede a __________ si recava al massimo 1-2 giorni a

settimana, per questo motivo abbiamo calcolato abbondanzialmente 2 giorni

lavorativi a settimana con sede __________ per un totale di 144 km al giorno”.

4.2

In sede ricorsuale, il

contribuente spiega che nel 2014 era attivo quale broker assicurativo e

lavorava quale consulente esterno per __________. Indicava che tale tipologia

di lavoro comportava il “(…) lavoro porta a porta (colportage) per la

ricerca e la visita dei clienti (…)”. Presso la sede venivano compiute le

mansioni amministrative quali la preparazione delle proposte assicurative, il disbrigo

della corrispondenza, la consegna dei contratti firmati. Il ricorrente spiega

che il tipo di attività da lui esercitato lo portava a spostarsi tra __________

e le visite ai clienti venivano effettuate a dipendenza delle disponibilità di

quest’ultimi. Secondo il contribuente in un anno si sarebbero potuti percorrere

tra i 40'000 ed i 50'000 km.

4.3

4.3.1

Orbene, il datore di

lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie

dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le

spese di sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto,

contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un

rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive

settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (art.

327a cpv. 2 CO). L’art. 327a cpv. 3 prevede inoltre che è nullo

ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in

parte le spese necessarie.

4.3.2

Le spese necessarie

all’esecuzione del lavoro comprendono ad esempio le spese postali, le spese di

telefono, le spese di trasferta, oppure l’acquisto di vestiti speciali. Nei

casi in cui il rimborso delle spese non avviene in maniera forfettaria, spetta

al lavoratore presentare i giustificativi di spesa. Quest’ultimo deve stabilire

sia la necessità, sia l’importo delle spese sostenute. Per evitare delle frodi,

il datore di lavoro può anche esigere la presentazione dei giustificativi

originali (Wyler/Heinzer, Droit du

travail, 3a ed., p. 298).

Quando invece le parti

convengono un rimborso forfettario delle spese, il datore di lavoro parte

dall’idea che il forfait copra tutti i costi: tale presunzione è data sino a

che il lavoratore non formuli in senso contrario delle obiezioni. Tale

principio è inoltre valido sino a quando il datore di lavoro non possa

ragionevolmente rendersi conto che il forfait è insufficiente.

Come visto, secondo l’art.

327a cpv. 3 CO, gli accordi in virtù dei quali il lavoratore deve

sopportare tutte o parte delle spese necessarie al lavoro sono nulli. Ciò

risulta chiaramente dal testo della norma, che è di natura imperativa (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 300-301).

4.3.3

Secondo l’art. 327b

CO (veicoli a motore), se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si

serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua

disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese

correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è

adoperato per il lavoro (cpv. 1). Se il lavoratore, d’intesa con il datore di

lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono inoltre essere

rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la

responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura

in cui questo è adoperato per il lavoro (cpv. 2).

4.3.4

L’art. 327c CO

(esigibilità) prevede che il rimborso delle spese, secondo il conteggio del

lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non

sia convenuto o d’uso un termine più breve (cpv. 1). Se il lavoratore sopporta

regolarmente spese per l’adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni

adeguate devono essergli pagate a intervalli determinati ma almeno ogni mese

(cpv. 2).

4.3.5

L’art. 362 CO, che menziona le

“disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore”, menziona, al capoverso

1, fra le disposizioni cui “non può essere derogato a svantaggio del lavoratore

mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro”, l’art.

327a cpv. 1 CO (rimborso delle spese in generale), l’art. 327b

cpv. 1 CO (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore) e l’art. 327c

cpv. 2 CO (anticipazioni per spese).

4.3.6

Va ricordato anzitutto che

le spese professionali del lavoratore dipendente, deducibili secondo gli

articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il

datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti

CO.

Un criterio di

delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e

di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von

Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p.

557, in particolare p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91).

In dottrina si sottolinea come le spese professionali siano essenzialmente

costi sostenuti dal dipendente prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine

(effettiva) del lavoro oppure che insorgono in generale durante lo svolgimento

dell’attività lavorativa, mentre le spese che devono essere rimborsate dal

datore di lavoro sono quelle che il dipendente deve sostenere nell’ambito

dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, cioè essenzialmente

durante l’orario di lavoro (Bosshard,

op. cit., p. 561).

4.4

Il contribuente, in merito

alla deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato, in sede

ricorsuale ha affermato quanto segue: “Nella dichiarazione di tassazione

oggetto del presente ricorso, come già fatto negli anni precedenti, per

economia di giudizio e facilità di calcolo, avevo calcolato grossolanamente le

trasferte, ponendo in deduzione solo la trasferta __________ andata e ritorno

che poteva rappresentare, per difetto, i chilometri percorsi in un anno”.

4.5

Ora, le spiegazioni

fornite da RI 1 in sede ricorsuale impongono ulteriori accertamenti sulla

fattispecie: bisogna infatti determinare le condizioni contrattuali di lavoro

al quale sottostava nel 2014 ed analizzare, laddove esiste, il regolamento

spese in vigore nel 2014, per poter verificare le rifusioni delle spese legate

agli spostamenti effettuati per recarsi dai clienti.

L’esame in questione è

necessario poiché, come visto, secondo le disposizioni del CO, il datore di

lavoro è tenuto a rimborsare al lavoratore le spese cagionate dallo svolgimento

del lavoro.

Inoltre, come rettamente

rilevato dall’UT in sede di osservazioni al ricorso, il reddito da attività

dipendente dichiarato nel 2014 verrebbe completamente annullato (con

addirittura una “perdita”) dalla deduzione delle spese professionali da lui

fatte valere.

La situazione impone

pertanto ulteriori chiarimenti, che avranno ripercussioni anche sul forfait

legato alle spese per doppia economia domestica richieste in deduzione, come

pure sui giorni ed i km percorsi dal ricorrente per recarsi dal domicilio al

luogo di lavoro. Motivo per il quale, anche su questo punto la decisione

dev’essere annullata e gli atti trasmessi all’UT affinché proceda agli

accertamenti del caso esigendo la collaborazione fattiva del ricorrente, al

quale peraltro era già stato espressamente richiesta la presentazione del contratto

di lavoro (al quale incombe l’onere della prova, cfr. DTF 133 II 153 e TF inc. 2C_871/2016

dell’11.7.2016).

5.

Spese

professionali della moglie

5.1

I ricorrenti contestano il

calcolo delle spese di trasporto effettuare dalla moglie con il veicolo

privato, per spostarsi da Brissago, via __________, a __________, ove era

impiegata presso __________, società che nel 2014 aveva la propria sede in __________

a __________ (sito consultato il 21.9.2020).

RI 2 ha indicato di

percorrere 53 km a tragitto (106 km al giorno) per 229 giorni.

L’autorità fiscale ha

invece ritenuto un chilometraggio di 99 km al giorno (49.5 km).

5.2

5.2.1

Né la contribuente né

invero l’autorità fiscale spiegano su quale base (p. es. sito internet) si

siano basati per calcolare i chilometri percorsi da RI 2 per recarsi da __________

e ritorno.

La Camera di diritto

tributario si basa notoriamente sui siti internet www.viamichelin.ch e www.tcs.ch

(cfr. sentenza CDT 80.2015.197 del 3.3.2016) per stabilire la distanza tra il

domicilio ed il luogo di lavoro. Dalla consultazione del sito internet

viamichelin emerge una distanza di 50.9 km tra le due località. Lo stesso

calcolo allegato dai ricorrenti (Google Maps) propone due percorsi alternativi,

uno dei quali di 50.5 km.

In queste circostanze, il

calcolo proposto dall’autorità di tassazione, che si è basato su un itinerario

di 49.7 km, non può essere censurato.

5.2.2

Sempre la ricorrente lamenta

la presa in considerazione di 220 giorni, anziché 228 lavorativi, stabiliti

sulla base del calendario del 2014.

Ora, come risulta anche da

sentenze del Tribunale federale, la tassazione dei dipendenti (all’infuori

della categoria degli insegnanti) si fonda sul presupposto che l’attività

lucrativa si svolga in 220 giorni lavorativi in media annua (cfr. p. es.

sentenza 2C_21/2013 del 5.7.2013 consid. 6.3.).

D’altronde, i calcoli

forfetari e gli schematismi sono comuni nel diritto tributario, che è un

diritto amministrativo di massa, e sono ritenuti compatibili con il principio

di uguaglianza e non arbitrari se sono stabiliti sulla base di una situazione

mediana (sentenza 2C_745/2017 del 21.9.2017 consid. 2.4.3 e giurisprudenza

citata).

Il fatto che la

contribuente asserisca che da calendario del 2014 i giorni lavorativi siano

228, ancora non significa peraltro che abbia lavorato effettivamente in quei

giorni: non produce né alcun documento che comprovi la sua presenza presso la

sede del datore di lavoro per 228 giorni. In aggiunta a ciò neppure è attestato

che la contribuente goda unicamente di 4 settimane all’anno di ferie.

Si ricorda che in ambito

di deduzioni l’onere della prova è a carico del contribuente.

5.2.3

Motivo per il quale la

deduzione per le spese di veicolo della contribuente deve essere confermata.

6.

Oneri

assicurativi e interessi di capitali a risparmio

6.1

Nel caso che qui ci occupa

con scritto del 6.2.2020 l’UT si era rivolto a RI 1 indicando che il contributo

da lui versato al 3° pilastro A superava il massimo consentito dall’OPP3 (20%

del reddito in caso di salariati non affiliati ad un’istituzione di previdenza

professionale).

Nel loro ricorso i coniugi

RI 1 censurano parimenti la mancata deduzione dell’esubero di quanto versato al

3° pilastro A, pari a fr. 2'967.- alla voce “Oneri assicurativi e interessi

di capitali a risparmio”. L’autorità fiscale ritiene che le deduzioni

concesse alle due posizioni sono distinte e non sono intercambiabili. In

particolare, nella deduzione “Oneri assicurativi e interessi di capitali a

risparmio” vengono sommati unitamente agli oneri assicurativi gli eventuali

premi versati ad un pilastro 3b fino al tetto massimo prefissato dalla legge.

6.2

6.2.1

Per l’imposta cantonale,

secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i

versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie

e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché

gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui

sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale

·

di 10’500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione

domestica e

·

di 5’200.- franchi per gli altri contribuenti.

Per i contribuenti che non

versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme

riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate

di 4’300.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.-

franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase

LT).

6.2.2

Ai fini del calcolo

dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e

contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non

compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1, contro gli

infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e

delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una

somma globale di:

·

3'500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·

1'700.- franchi per gli altri contribuenti

(art. 33

cpv. 1 lett. g LIFD).

Le

deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate della metà per

i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d

ed e (cioè al 2° e al 3° Pilastro A; cfr. art. 33 cpv. 1bis

LIFD).

Tali somme sono aumentate

di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può

far valere la deduzione prevista dall’articolo 213 capoverso 1 lettere a o b

(art. 212 cpv. 1 terza frase LIFD).

6.3

Il campo di applicazione

della deduzione di cui all’art. 33 cpv. 1 lit. g LIFD si estende, oltre agli

interessi su averi, anche ai premi delle assicurazioni sulla vita, contro gli

infortuni o la malattia che non ricadono nella deduzione di cui all’art.

33.

cpv. 1 lit. f LIFD oppure di una delle altre disposizioni di cui agli art.

33.

cpv. 1 lit. d ed e LIFD (Laffely

Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD,

2a ed., Basilea 2017, n. 81 ad art. 33 LIFD).

Per tale ragione l’UT ha

correttamente rilevato che le deduzioni di agli art. 33 cpv. 1 lit. g

LIFD e 33 cpv. 1 lit. e LIFD non sono interscambiabili.

7.

Spese di

amministrazione dei titoli

7.1

Il contribuente richiede

inoltre il riconoscimento di fr. 177.- a titolo di deduzione per “spese di

amministrazione dei titoli”. Specifica anche di avere, nella dichiarazione

fiscale, incorporato tali spese, agli interessi passivi privati per una somma

complessiva di fr. 21'436.-, dei quali sono stati riconosciuti unicamente fr.

21’251.-. Nelle osservazioni al ricorso, l’UT indica che nelle Istruzioni alla

compilazione della dichiarazione per “spese di amministrazione dei titoli” s’intendono

le spese di custodia e gerenza ordinaria dei titoli in depositi aperti (spese

di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, quindi le spese

relative a prestiti ipotecari sono esclusi.

7.2

7.2.1

Secondo l’art. 32 cpv. 1

LIFD, il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi

d’amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non

possono essere né rimborsate né computate. Di analogo tenore l’art. 31 LT.

7.2.2

La possibilità di dedurre

i costi di gestione della sostanza mobiliare, è riconosciuta all’art. 32 LIFD,

ma è simultaneamente limitata dall’art. 34 lit. d LIFD, il quale non autorizza

la deduzione delle spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni

patrimoniali.

In relazione alle spese di

gestione della sostanza mobiliare fiscalmente deducibili secondo l’art. 32 cpv.

1.

LIFD, la pratica amministrativa fiscale cantonale si è sviluppata in maniera

non armonizzata. Nel Canton Ticino non è in vigore alcuna prassi pubblicata in

merito. Essa viene specificata comunque alle Istruzioni alla Compilazione della

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014:

“Sono

deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in

particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi

aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza,

comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese

d’incasso, ecc. In presenza di un conteggio globale (che non permette di

individuare e quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è,

in via eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al

massimo al 3%o (che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione

effettiva) del patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri

collocamenti di capitali (cifra 26.1 della dichiarazione d’imposta). Non è

ammessa alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il

contribuente detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai

quali non derivano spese di custodia o gestione. Non è ammesso il computo di un

compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non

concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli (commissioni e spese

d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti

della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni

d’imposta, ecc.). Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiedere i

documenti giustificativi”.

Nel

Canton Ginevra, ad esempio, la pratica amministrativa pubblicata è più

sviluppata (cfr. Information n° 8/2004, Déduction des frais bancaires pour les

contribuables personnes physiques agissant dans le cadre de leur sphère

privée). Le spese bancarie deducibili sono determinate in funzione del

legame con le tre seguenti categorie: ossia la ricerca di redditi imponibili

(spese deducibili), i redditi esentati (spese non deducibili), il mantenimento

della sostanza (spese parzialmente deducibili). Le spese bancarie

individualizzate ammesse in deduzione sulla base di tali distinzioni sono i

diritti di custodia, le spese di amministrazione, la metà delle spese di

gestione (assimilate in parte a spese di acquisto del reddito in misura del

50%), le spese e commissioni necessarie all’acquisto di un reddito generato da

titoli oppure altri investimenti, le spese di locazione di una cassetta di

sicurezza (Merlino, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017,

n. 9 ad art. 32 LIFD).

7.3

Va anzitutto rilevato che

le spese litigiose sono richieste in deduzone a titolo di “spese di

amministrazione dei titoli” per la prima volta con il ricorso in esame. Allo

stesso infatti i ricorrenti hanno allegato una nuova versione della

dichiarazione d’imposta 2014, datata 2 aprile 2020 (il giorno della

presentazione del ricorso).

Dall’analisi della

documentazione relativa agli averi bancari dei coniugi RI 1 emerge come le

relazioni bancarie n. __________ e __________ siano composte sia da conti

privati che da prestiti (mutui ipotecari). Negli attestati prodotti risultano

essere state conteggiate delle spese. Dai documenti prodotti non è tuttavia

possibile stabilire in quale misura le spese si riferiscano ai debiti ipotecari

e in quale al conto privato. In assenza di ulteriori giustificativi non è

possibile, sia per l’autorità fiscale, sia per la Camera di diritto tributario,

comprendere la natura delle spese in discussione. Appare pertanto necessaria la

produzione degli estratti conto integrali (1.1-31.12) per comprendere la natura

delle spese e verificarne la deducibilità.

Motivo per il quale

altresì su tale aspetto la decisione dev’essere annullata, affinché l’UT possa

impartire un termine al ricorrente, al quale pertocca l’onere della prova, per

produrre quanto richiesto, al fine di poter accertare la deducibilità o meno

dell’importo richiesto.

8.

Alimenti versati per il

figlio maggiorenne

8.1

Il contribuente censura

altresì il mancato riconoscimento della deduzione per gli alimenti versati al

figlio __________ (__________). In particolare il ricorrente indica che nel

2014.

il figlio aveva assolto il servizio militare e nel mese di settembre si

era iscritto all’Università a __________, alla facoltà di lettere, conseguendo

il diploma di Bachelor nel 2018. Indicava: “Di conseguenza, rispettando gli

accordi derivanti dalla convenzione di divorzio, nel 2014, essendo mio __________

ancora in formazione, ero tenuto al pagamento degli alimenti pattuiti”.

8.2

Gli alimenti per il figlio

maggiorenne in formazione non sono imponibili né presso il figlio stesso né

presso il genitore con il quale il figlio vive in comunione domestica, in

quanto costituiscono delle prestazioni versate in adempimento di un obbligo di

mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia esenti

dall’imposta per il beneficiario e non deducibili dal reddito del debitore

(artt. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD) sussumibili alle spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non deducibili a norma

degli artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD (Circolare n. 18/2020 della

Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, luglio 2020, pto.

5.2.2.2

e riferimenti giurisprudenziali ivi citati; Circolare n. 30 AFC

“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta (LIFD)” del 21.12.2010, pto. 14.2.2., pag. 32).

8.3

L’UT ha pertanto

correttamente negato la deduzione per gli alimenti versati al figlio

maggiorenne.

9.

Il ricorso è pertanto

respinto per la deduzione inerente gli alimenti versati al figlio maggiorenne,

per la deduzione degli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio e

per le spese professionali della moglie. La decisione su reclamo è per contro

annullata e gli atti ritornati all’UT per nuova decisione in relazione alla

deduzione inerente le spese professionali del marito, alla deduzione inerente

le spese di amministrazione dei titoli e alla commisurazione del valore

locativo dell’immobile di Brissago.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico dei ricorrenti in ragione della loro soccombenza.

Nella ripartizione delle spese si terrà conto anche del fatto che la prima

dichiarazione d’imposta presentata è quella che i contribuenti hanno allegato

al reclamo e che con il ricorso ne hanno inoltrata una nuova, provocando in tal

modo maggiori oneri di accertamento alla Camera di diritto tributario. La legge

consente infatti di porre persino a carico del ricorrente vincente tassa di

giustizia e spese se egli, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di

reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario (art. 213 cpv. 3 LT).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso è

respinto nella misura in cui concerne:

·

la deduzione inerente degli alimenti versati al figlio

maggiorenne;

·

la deduzione inerente gli oneri assicurativi e interessi di

capitali a risparmio;

·

la deduzione inerente le spese professionali della moglie.

1.2. La

decisione su reclamo è annullata e gli atti sono ritornati all’UT per nuova

decisione, nella misura in cui concerne:

·

la deduzione inerente le spese professionali del marito;

·

la deduzione inerente le spese di amministrazione dei titoli;

·

la commisurazione del valore locativo dell’immobile di __________.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’400.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di 2/3 (fr. 1'600.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: