80.2020.56
Procedura: ricorso omisso medio, condizioni, consenso delle parti e motivazione esaustiva, rinvio degli atti all’autorità di tassazione
9 novembre 2020Italiano11 min
programmi e rappresentanza di apparecchiature elettroniche. Può partecipare a realizzazioni in coproduzione, assumere
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.56
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 aprile 2020 contro la decisione del 2 marzo 2020 in materia di imposte
alla fonte 2015-2018.
Fatti
Fatti
A.
a.
La società anonima RI 1 è
iscritta a Registro di commercio del Cantone Ticino ed ha quale scopo
“la
realizzazione di produzioni televisive di attualità, sport e spettacolo, spot
pubblicitari, acquisto e vendita di diritti televisivi, la gestione di stazioni
satellitari fisse e mobili, in particolare dedite al servizio di trasmissione
di immagini, dati ed informazioni. La mediazione di segmenti e servizi
satellitari, nonché trasmissioni via cavo o altri mezzi simili. Organizzazione
di corsi professionali, consulen[z]e tecniche e di marketing, vendita di
programmi e rappresentanza di apparecchiature elettroniche. Può partecipare a realizzazioni in coproduzione, assumere
e detenere partecipazioni, interessenze di natura finanziaria in qualsiasi
struttura societaria che abbia scopo simile o che possa consentire il
raggiungimento del proprio scopo sociale, incluso la partecipazione a consorzi,
gruppi di interesse economico, joint-venture od altre soluzioni
imprenditoriali. Il tutto sia in Svizzera che all’estero”.
Per i periodi fiscali
oggetto della vertenza, amministratrice unica con firma individuale della RI 1
SA era la signora __________ di __________. La stessa è stata imputata
nell’ambito del procedimento penale aperto per non aver riversato l’imposta
alla fonte trattenuta per gli anni fiscali 2015, 2016 e 2017. Dal mese di
dicembre 2019, amministratore unico della RI 1 SA con firma individuale è il
signor __________ (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone
Ticino; ultima consultazione: 16.10.2020).
b.
Il 20 gennaio 2020, la RI
1 SA scriveva all’RS 1 (di seguito: RS 1) chiedendo di voler rettificare i
relativi conteggi dell’imposta alla fonte perché “in fase di verifica dei
conteggi degli anni 2015-2018 abbiamo rilevato che erroneamente sono stat[e]
imposte e dichiarate delle imposte alla fonte per cittadini esteri che hanno
prestato, occasionalmente per la nostra azienda, la loro opera all’estero”
spiegando che l’impiego di questi lavoratori freelance, “principalmente
italiani, [era] ampiamente al di sotto del 25% della loro attività
globale (significativi sono il valore percepito annualmente dagli interessati)
e [veniva] svolto non su territorio elvetico”. Affermava che la sua attività
veniva “svolta all’estero e per conto di società estere”. A sostegno, la
contribuente allegava “l’estratto del […] fatturato annuo ove si
evidenzia[va] che il fatturato per produzioni TV a società svizzere, ma
non necessariamente svolto su territorio svizzero, [era] dello 1.78% (CH[F]
35'039 per il 2016, e per il 2017 lo 0.35% (CHF 8824)”.
B. Il 2 marzo 2020, per
lettera raccomandata, l’RS 1 ritenendo “la richiesta […] tardiva”
confermava “la trattenuta indicata a suo tempo dal datore di lavoro in sede
di conteggi anni dal 2015 al 2018”, citando a supporto gli articoli 210 LT
e 137 LIFD relativi all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento alla
ritenuta d’imposta. Quale rimedio giuridico, l’RS 1 indicava che la decisione
poteva essere impugnata tramite “reclamo (art. 227 LT, art. 140 LIFD), entro
30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello,
Lugano”. L’invio raccomandato è stato ritirato allo sportello di __________
il 4 marzo 2020 alle 10:37 (v. La Posta, tracciamento invii; raccomandata no. __________).
C. Il 6 aprile 2020, la RI
1 SA presenta tempestivo ricorso (v. La Posta, tracciamento invii; lettera A
Plus no. __________). Spiega che fino al 31 dicembre 2018, la gestione degli
stipendi era affidata alla __________ SA mentre dal 1° gennaio 2019 gli
stipendi erano elaborati direttamente da RI 1 SA.
“Nel
gennaio 2020, nell’occasione della presentazione dell’elenco delle trattenute
dell’imposta, venne rilevata la deduzione delle imposte alla fonte per
prestatori di servizi, svolti da cittadini esteri e svolti sempre al di fuori
dalla Svizzera per gli anni 2015-2018. Deduzione in contrasto con l’AFB con
l’Italia cogente. In data 20 gennaio 2020 venne inoltrato, all’RS 1, una
domanda di revisione a posteriori sulle notifiche di tassazione per gli anni
2015-2018, ritenuti erroneamente tassati: con stringata risposta da parte dell’RS
1, la richiesta di revisione viene respinta in data 2 marzo 2020”.
Nel merito, la
contribuente
“non
richied[e] il rimborso della somma erroneamente trattenuta, ma solo
l’attestazione che la trattenuta fatta è erronea. Una precisazione tralasciata
erroneamente nella nostra procedura di revisione avverso l’RS 1, ma che
intendiamo proporre nella procedura di reclamo. Questa nostra richiesta è
legata all’AVS che, questa ragionevolmente e correttamente, non è stata
trattenuta ma, che in un’ispezione recentemente avuta, secondo la prassi che
adotterebbe la Cassa Cantonale AVS, andrebbe imposta, poiché RI 1 SA ha, seppur
erroneamente, imposto fiscalmente gli importi pagati, ai residenti all’estero
di fatto e fiscalmente. Contro il risultato dell’ispezione della cassa
cantonale di compensazione AVS è stata avviata una procedura di reclamo […]
tuttora sospesa in attesa di definizione della procedura RS 1”.
Aggiunge inoltre che “i
free lance lavorano oltre il minimo del 25% sul territorio di
domicilio/residenza”. In contrasto con quanto scritto in precedenza, la contribuente
postula in via principale la restituzione dell’importo erroneamente dichiarato.
In via subordinata chiede che la somma sia da imporre “nel luogo di
domicilio/residenza del free-lance”.
Oltre alla decisione impugnata,
allega la richiesta di rettifica del conteggio per gli anni 2015-2018 datata 20
gennaio 2020 e il reclamo inviato all’Istituto delle assicurazioni sociali.
D. Il 28 maggio 2020, l’PI
1 presenta le proprie osservazioni, confermando l’operato dell’RS 1.
Diritto
1. 1.1.
In caso di contestazione
sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione
imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di
marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in
merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 137 cpv. 1
LIFD; art. 210 cpv. 1 LT).
Contro una decisione in
materia d’imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo
l’articolo 132 (art. 139 cpv. 1 LIFD), per l’imposta federale diretta, e
secondo gli articoli 206–208 (art. 212 LT), per l’imposta cantonale.
1.2.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD).
Secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta, l’art.
140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare con
ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30
giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente
dall’autorità fiscale.
Considerandi
2.
2.1.
Esaminati gli atti
a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che la decisione del 2 marzo
2020.
è stata impugnata direttamente davanti alla Camera di diritto tributario.
2.2
Giusta l’art. 206 cpv. 2
LT (art. 132 cpv. 2 LIFD), il reclamo presentato contro una decisione di
tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con
il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto
tributario. Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la
procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del
30.
agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l’armonizzazione fiscale
del 25 maggio 1983, ad art. 137 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
133.
LIFD, p. 419; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 132 LIFD, p.
2267; inoltre sentenza CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n.
31t). Come visto, tale disposizione vale anche nell’ambito della procedura
straordinaria di revisione (art. 234 cpv. 3 e 4 LT; art. 149 cpv. 3 e 4 LIFD)
ed è applicabile anche nella procedura di riscossione dell’imposta alla fonte.
2.2.1
Il primo requisito, cui la
legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso è che ciò
avvenga “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”. Lasciando
aperta la questione se sia necessario in ogni caso anche il consenso
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e dell’amministrazione
cantonale dell’imposta federale diretta, quali “altri proponenti (art. 103 cpv.
1.
lett. b e art. 104 cpv. 1)” (art. 132 cpv. 2 LIFD), in ogni caso è
richiesto quello dell’Ufficio di tassazione (Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 28 ad art. 132 LIFD, p. 2267). In sé, il reclamo dovrebbe anzi
essere inoltrato alla stessa autorità di tassazione, alla quale competerebbe
poi la sua trasmissione all’autorità di ricorso, in considerazione del fatto
che la legge ha optato per la forma del ricorso omisso medio indiretto (mittelbare
Sprungrekurs) e non diretto (unmittelbare Sprungrekurs), nel quale
caso il reclamante potrebbe indirizzare il suo reclamo direttamente
all’autorità di ricorso (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 26 ad art. 132 LIFD, p. 576). Nel
caso in esame, il reclamo è stato inoltrato direttamente a questa Corte e non
risulta che l’Ufficio di tassazione abbia espresso il proprio consenso alla sua
trasmissione all’autorità di ricorso.
2.2.2
L’ulteriore condizione,
cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, è
che la decisione di tassazione impugnata sia “già esaustivamente motivata”. La
motivazione della decisione impugnata non deve pertanto soddisfare i soli
requisiti di una decisione di tassazione, ma deve perlomeno essere conforme a
quelli previsti per la decisione su reclamo secondo gli art. 135 cpv. 2 LIFD e
208.
cpv. 2 LT, se non addirittura richiesta una motivazione qualificata, nella
quale l’autorità prende posizione in modo esauriente sulla fattispecie e si
confronta con la contraria tesi giuridica del contribuente (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 29a
ad art. 132 LIFD, p. 2267; Locher,
op. cit., n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 577, entrambi con riferimenti a
giurisprudenza).
Nella fattispecie, la
decisione impugnata si limita ad affermare che la richiesta della contribuente volta
ad ottenere una decisione sull’esistenza e sull’estensione dell’assoggettamento
ai sensi degli articoli 210 LT e 137 LIFD era tardiva poiché non era stata presentata
entro il 31 marzo dell’anno che seguiva la scadenza della prestazione imponibile
e che, di conseguenza, “la trattenuta indicata a suo tempo dal datore di
lavoro in sede di conteggi anni dal 2015 al 2018” doveva essere confermata.
Tuttavia, alla sua richiesta del 20 gennaio 2020, la RI 1 SA allegava i
conteggi per gli anni 2015-2018, chiedendone la rettifica ed evidenziando le
imposte trattenute erroneamente ai lavoratori freelance (v. allegati C1,
C2, C3 e C4, agli atti), affermando che il personale freelance svolgeva
solo occasionalmente attività per la RI 1 SA (“ampiamente al di sotto del
25% della loro attività globale”) e non su territorio svizzero. La
decisione impugnata invece nulla dice al riguardo, omettendo di prendere
posizione in modo esauriente sulla fattispecie e mancando di confrontarsi con
la tesi della contribuente.
2.2.3
Non essendo adempiuti i
presupposti previsti dalle leggi federale e cantonale ‑ mancando
il consenso (almeno) dell’RS 1 e non essendo esaustiva la motivazione della
decisione impugnata ‑ la Camera di diritto tributario non può
entrare nel merito del reclamo della contribuente.
Il “reclamo” in discussione
non adempie pertanto chiaramente i presupposti per essere qualificato come
ricorso omisso medio alla Camera di diritto tributario.
2.3
In casu,
sembrerebbe piuttosto che la contribuente sia stata tratta in inganno dall’indicazione
del rimedio giuridico posta in calce alla decisione del 2 marzo 2020, secondo
cui quest’ultima avrebbe potuto essere impugnata con un “reclamo (art. 227
LT, art. 140 LIFD) […] alla Camera di diritto tributario del Tribunale
di Appello, Lugano”. Gli articoli citati come pure l’autorità menzionata
concernono sì la procedura di ricorso, tuttavia trattandosi di una decisione di
prima istanza ‑ per legge ‑ avrebbe potuto
essere trasmessa come ricorso solo se gli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD
avessero trovato applicazione.
2.4
L’atto presentato dalla
società debitrice dell’imposta non è pertanto ricevibile né quale “reclamo” né
quale ricorso. Il gravame deve pertanto essere rinviato all’RS 1 perché adotti
una decisione su reclamo.
3.
Lo scritto del 6
aprile 2020 è pertanto trasmesso all’RS 1 affinché proceda alle proprie
incombenze e adotti una decisione motivata dopo reclamo.
Tassa di giustizia e spese
processuali a carico della ricorrente soccombente in ragione di per metà.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto del 6 aprile
2020 è trasmesso all’RS 1 perché considerato reclamo contro la decisione del 2
marzo 2020.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della
ricorrente in ragione di metà (fr. 250.‑).
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: