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Decisione

80.2020.59

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, deduzione forfetaria, non uso commerciale, mancata produzione lista completa degli inquilini

15 maggio 2024Italiano26 min

anziché i fr. 6'479'944.- dichiarati, e ciò in base “(…) alle risultanze del catasto”.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.59

80.2020.60

80.2020.61

Lugano

15 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 aprile 2020 contro la decisione del 18 marzo 2020 in materia di IC e IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2014, i coniugi __________ e __________ dichiaravano un reddito

imponibile complessivo di fr. 271'144.- ed una sostanza imponibile di fr.

1'912'932.-.

B. Con decisione del

2.10.2019, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 321'700.- per l’IC e in fr. 323'700.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 3'471'000.-.

In

particolare, rispetto ai fr. 361'037.- dichiarati quali “valore locativo,

affitti”, l’autorità fiscale accertava un importo di fr. 386'037.-, con

l’indicazione “Valore locativo della propria

abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore

dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”.

Nelle

deduzioni, a titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili”, rispetto ai

fr. 78'793.- fatti valere, il fisco riconosceva unicamente l’importo di fr.

53'233.- spiegando “Deduzione per immobili

commerciali ammesse solo se effettive e documentate; in sostituzione delle

spese effettive è ammessa, secondo prassi d’ufficio, la deduzione forfetaria

del 10%”,

Per quanto concerne la

sostanza immobiliare, l’UT stabiliva il valore della stessa in fr. 8'038'780.-

anziché i fr. 6'479'944.- dichiarati, e ciò in base “(…) alle risultanze del catasto”.

C. ll 25/28.10.2019, __________

presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014. In

particolare, per quanto riguarda il valore locativo, sosteneva che “alcuni stabili

si trovavano in stato di abbandono”. Contestava inoltre l’ammontare delle

spese di gestione e manutenzione riconosciute in deduzione e il valore di stima

delle proprietà immobiliari. Aggiungeva inoltre che “(…) a causa di una

svista in sede di compilazione della dichiarazione fiscale 2014, gli interessi

ipotecari passivi maturati nel corso del 2014 non sono stati inseriti nel

modulo 5”, chiedendo che fossero considerati.

D. Con scritto

6.11.2019, l’UT di __________, ricevuto il reclamo, interpellava __________, rilevando

che con il reclamo non era stata presentata la documentazione bancaria a

dimostrazione del saldo dei debiti al 31.12.2014 e degli interessi passivi

scaduti. Allo scritto, l’UT allegava una tabella con il dettaglio del reddito e

delle spese per ciascun immobile di proprietà del contribuente. Affermava inoltre

che la deduzione forfetaria del 20% per le spese di manutenzione degli immobili

non poteva essere ammessa per gli stabili a destinazione “commerciale”

preponderante. Per le proprietà di __________, __________ e __________ la

deduzione delle spese era pertanto possibile unicamente nella misura dei costi

effettivi. Motivo per il quale l’insorgente veniva invitato, entro il

15.12.2019 a voler presentare delle osservazioni relative allo scritto

trasmesso, la documentazione a sostegno delle richieste esposte in sede di

reclamo e, per ciascuna posizione debitoria dichiarata nell’elenco debiti, le

attestazioni bancarie riportanti il saldo al 31.12.2014 e gli interessi giunti

a scadenza nel 2014.

E. Con risposta del

13/16.12.2019, __________ passava in rassegna il valore di stima di alcune

delle proprietà immobiliari e chiedeva un adeguamento del valore locativo

“conformemente al valore di stima” delle PPP __________ e __________ fondo base

__________ RFD __________.

In merito alle spese di

gestione e di manutenzione, forniva le seguenti indicazioni:

·

mapp. __________ RFD __________: trattandosi “di un immobile ad

uso abitativo (e non commerciale)”, chiedeva la deduzione forfettaria pari a

fr. 18'000.-;

·

mapp. __________ RFD __________: produceva il conteggio delle

spese accessorie relative al 2013, indicando che, non appena possibile, avrebbe

trasmesso pure il conteggio per il 2014;

·

mapp. __________ RFD __________: allegava copia della polizza

assicurativa, chiedendo in deduzione la metà del premio (per un importo di fr.

2'666.30);

·

mapp. __________ RFD __________: presentava i giustificativi

delle spese sostenute (per un ammontare di fr. 2'700.-);

·

mapp. __________ RFD __________: trattandosi di un immobile ad

uso “abitativo”, chiedeva di voler riconoscere la deduzione forfettaria;

·

mapp. __________ RFD __________: si trattava di un edificio

“industriale ed artigianale” e allegava i giustificativi di spesa per un

ammontare di fr. 2'500.-.

Produceva inoltre una

tabella ricapitolativa degli interessi ipotecari passivi, maturati nel 2014.

Il reclamante concludeva

indicando di avere “altri debiti” presunti di natura fiscale, vista l’esistenza

della vertenza con il fisco per i periodi fiscali antecedenti.

F. Con scritto

18.12.2019, l’UT si rivolgeva nuovamente a __________, sottoponendogli alcune

questioni inerenti il mapp. __________ RFD __________, nonché l’immobile di __________,

non considerato quale abitazione primaria nel 2014, avendo i contribuenti il

loro domicilio a __________ e all’estero. Per quanto riguarda la destinazione

degli immobili di __________ e di __________, il fisco precisava che, non

disponendo delle liste dettagliate degli affitti e delle generalità degli

inquilini, non si poteva valutare l’accoglimento della deduzione forfettaria.

Motivo per il quale

entro il termine del 30.1.2020 (poi prorogato sino al 15.2.2020) al

contribuente veniva richiesto di determinarsi in merito alle osservazioni

presentate e di voler trasmettere, per gli immobili di __________, __________ e

__________, le liste dettagliate degli affitti “con l’indicazione delle

generalità degli inquilini e i periodi di locazione, a cui sono da allegare i

contratti d’affitto”. Per l’immobile di __________, veniva inoltre

richiesta la produzione del conteggio delle spese condominiali e del conteggio

del recupero delle spese accessorie inviato agli inquilini.

Venivano esplicitate le

conseguenze in caso di mancata risposta e spiegato che la deduzione dalla

sostanza dei debiti fiscali non conteggiati come esistenti al 31.12.2014

avrebbe potuto essere “oggetto di richiesta di revisione nei termini

consentiti dalla legge nel caso in cui i tribunali di ricorso dovessero

decidere le vertenze ancora aperte a sfavore del contribuente”.

G. Con decisione del

18.3.2020, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 192'700.- per l’IC e in fr. 194'700.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 3'471'000.-.

A motivazione della

decisione precisava che, a seguito del gravame, il contribuente aveva presentato

la documentazione bancaria richiesta e che nulla si opponeva alla deduzione

degli interessi passivi e dei debiti. Per quanto concerne i debiti fiscali

ribadiva che la richiesta avrebbe potuto essere oggetto di domanda di

revisione. Per il resto, l’UT confermava il contenuto della precedente

corrispondenza intrattenuta con il contribuente e le richieste di presentazione

di documentazione supplementare. In particolare, l’ultima missiva non aveva

avuto alcun riscontro.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,

insorge contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2014. Contesta

anzitutto il mancato riconoscimento della deduzione forfettaria del 30% per i

costi di manutenzione relativa agli immobili di __________, __________ e __________

e ciò “(…) benché si tratti di stabili a destinazione abitativa prevalente”.

Pure errati sarebbero i valori di stima degli immobili al 31.12.2014, in quanto

non terrebbero in considerazione la “severa svalutazione dovuta

all’inchiesta fiscale avviata nel 2013 ed ancora in corso”. Il contribuente

chiede pertanto l’allestimento di una perizia per stabilire il valore effettivo

degli immobili. Anche i valori locativi sarebbero “incorretti e abusivi”,

non essendo stato considerato lo stato effettivo degli immobili né la

situazione concreta del contribuente, che di fatto era “oggettivamente

impossibilitato” ad usarli. Gli immobili sarebbero “sotto

amministrazione coatta”, motivo per il quale non avrebbe percepito proventi

da locazione. Non avrebbe neppure avuto a sua disposizione, “per uso proprio”,

gli immobili o parti di essi, motivo per il quale si sarebbe trovato in una

situazione analoga a quella del “nudo proprietario”.

Per quanto concerne le

spese di manutenzione degli immobili di __________, __________ e __________, non

avrebbe inoltrato la lista degli inquilini e i relativi contratti di locazione,

in quanto tali stabili risultavano sottoposti ad amministrazione coatta. Avrebbe

fatto richiesta agli uffici preposti di poter ottenere la documentazione, senza

risultato. In ogni caso, dopo la riapertura delle amministrazioni legata al

momento pandemico, avrebbe inviato alla CDT tutti i “documenti comprovanti

la destinazione abitativa prevalente degli immobili sopra citati”, cosa che

imporrebbe “l’annullamento della decisione e/o la sua rettifica, accordando

la deduzione forfettaria del 30%”. Per le stime degli immobili, infine,

sarebbe necessaria una perizia.

Da ultimo l’insorgente

domanda l’assistenza giudiziaria, ritenuto che, essendo privo di redditi e di sostanza,

non sarebbe in grado di sostenere le spese giudiziarie.

I. Con osservazioni del

19/20.5.2020, l’UT di Bellinzona indica che il valore degli immobili

corrisponde al loro valore di stima al 31.12.2014, in applicazione dell’art. 42

LT.

In merito alla mancata

fornitura delle liste dettagliate dei singoli affitti percepiti, secondo

l’autorità fiscale permarrebbe il dubbio che “il totale degli affitti

potrebbe anche non essere corretto”. Motivo per il quale, in assenza della

documentazione giustificativa e non potendo concludere che la destinazione

abitativa degli stessi fosse per alcuni di essi preponderante su quella

commerciale, la detrazione complessiva del 20% non era stata ammessa.

Per quanto concerne

l’abitazione di __________, sarebbe a disposizione del contribuente o perlomeno

“(…) non è dimostrata la sua inagibilità o l’intenzione inequivocabile del

contribuente di venderla o di affittarla, messa in atto professionalmente”.

Inoltre, secondo l’UT “che l’abitazione non fosse a disposizione dei

contribuenti a causa del sequestro degli immobili non è dimostrato dal momento

che la moglie vi ha trasferito il domicilio, rientrando in __________ dalla __________

nel 2019”.

Diritto

1. Con il proprio

gravame, __________ contesta la decisione impugnata che definisce arbitraria ed

immotivata. Chiede che venga riconosciuta la deduzione forfettaria del 30% a

titolo di spese di manutenzione per gli immobili ubicati a __________, __________

e __________, poiché si tratterebbe di stabili a destinazione abitativa

prevalente. Postula inoltre che il valore di stima degli immobili al 31.12.2014

venga rettificato in conseguenza alla severa svalutazione degli stessi a causa

dell’inchiesta fiscale avviata “(…) nel 2013 ed ancora in corso” e

domanda che venga allestita un’apposita perizia. Da ultimo ritiene che i valori

locativi considerati dall’UT siano errati ed abusivi, poiché non sarebbero stati

considerati “lo stato effettivo degli immobili, né la situazione concreta

del qui ricorrente che di fatto è oggettivamente impossibilitato ad usare gli

immobili”.

L’UT chiede la conferma

della decisione impugnata.

I. Valori di stima degli

immobili

2. 2.1.

L’imposizione della

sostanza immobiliare delle persone fisiche è disciplinata agli articoli 13 e 14

della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e

dei Comuni (di seguito LAID). L’articolo 13 capoverso 1 LAID stabilisce che

l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, mentre le

regole sulla stima della sostanza stessa si trovano all’articolo 14 capoverso 1

LAID, che prevede quanto segue: "La sostanza è stimata al suo valore

venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato".

A livello di legislazione

tributaria cantonale, l’imposizione della sostanza immobiliare delle persone

fisiche è disciplinata agli articoli 40 e 42 della Legge tributaria del Cantone

Ticino (di seguito LT). L’articolo 40 capoverso 1 LT stabilisce che l’imposta

sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, mentre le regole sulla

stima della sostanza stessa si trovano all’articolo 42 capoverso 1, prima frase

LT, secondo cui: “gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore

di stima ufficiale”.

2.2.

Nell’ordinamento ticinese,

a differenza di quanto avviene in altri Cantoni, la procedura di valutazione

della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione: essa è di

esclusiva competenza dell’Ufficio cantonale di stima, che agisce sotto la

vigilanza del Dipartimento delle finanze e dell’economia (articoli 26 della

Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare [Lst; RL 215.600] e 16

del Regolamento d’applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare [Rst; RL 215.610]). Quanto al calcolo, la Lst stabilisce che i

fondi siano valutati secondo il valore venale, che all’articolo 16 Lst viene

così definito: “È considerato valore venale di un fondo il prezzo

normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

Circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola

contrattazione non vengono considerate”.

I valori di stima

immobiliari, come visto, sono accertati nell’ambito di una procedura autonoma, indipendente

da quella di tassazione. La Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello non si è mai dovuta pronunciare direttamente sulla conformità degli

attuali valori immobiliari con l’articolo 14 capoverso 1 LAID e con il

principio dell’uguaglianza di trattamento sancito dall’articolo 8 Cost. Tale

compito spetta semmai al Tribunale di espropriazione, quale autorità di ricorso

nelle procedure di accertamento dei valori di stima ufficiali (art. 37 Lst) e,

in ultima istanza cantonale, al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38

Lst). Non invece al giudice tributario, che alla pari delle autorità di

tassazione, non può far altro che applicare, a fini fiscali, i valori di stima

accertati nell’ambito di una procedura separata, conclusasi con una decisione

passata in giudicato. Ciò non ha tuttavia impedito alla Camera di diritto

tributario di sottolineare, in più di un’occasione, le importanti discrepanze

esistenti fra valori di stima e valori venali e di metterne perlomeno in

discussione la loro conformità alle esigenze legali e costituzionali. In due

sentenze, la Corte cantonale ha inoltre avuto modo di porre l’accento sulle

incongruenze indotte da simili differenze, che possono addirittura limitare la

portata di una disposizione legale o comunque produrre risultati inadeguati (Filippini, I valori di stima nella

giurisprudenza federale e cantonale in NF 9/2014, p. 18-21; sentenza CDT

80.2020.159/160 del 9.2.2021 consid. 4.2.).

2.3.

2.3.1.

Ora, ritornando al caso

che qui ci occupa, a fine 2014, il contribuente indicava, nella propria DF di

essere proprietario, rispettivamente comproprietario dei seguenti beni

immobiliari:

·

__________ [via __________]: mapp. __________, __________, __________,

__________;

·

__________ [via __________]: mapp. __________, __________, __________,

__________;

·

__________ (1/2): mapp. __________, __________;

·

__________: mapp. __________;

·

__________: mapp. __________, __________;

·

__________: mapp. __________;

·

__________: mapp. __________;

·

__________: mapp. __________;

·

__________ (1/2): mapp. __________.

2.3.2.

Con

scritto 6.11.2019, l’UT di Bellinzona si è rivolto al contribuente,

sottoponendogli una tabella riassuntiva relativa agli immobili di sua proprietà

al 31.12.2014, con l’indicazione del valore di stima complessivo:

Luogo

N. RF

Valore di

stima complessivo

__________

__________

364'452

__________

__________

1'855'476

__________

__________

Div. PPP

490'303

__________

__________ PPP

__________/__________

286'073

__________

__________ PPP

Div.

1'854'786

__________

__________ PPP__________/__________/____________________/__________

149'425

__________

__________

232'936

__________

__________/__________

368'549

__________

__________

373'134

__________

__________

2'063'646

Totale

8'038'780

2.3.3.

Come visto, il

contribuente chiede di rivedere il valore di stima degli immobili facendo capo

ad una perizia che tenga in considerazione “la severa svalutazione dovuta

all’inchiesta fiscale” come pure lo stato “attuale” di abbandono degli

immobili di __________, __________ e __________ (affittato solo per metà).

Ora, il valore che viene

preso in considerazione a livello fiscale è quello ufficiale di stima, che

viene stabilito – nel Canton Ticino – mediante una procedura separata per la

quale è competente un altro ufficio. Laddove il contribuente avesse ritenuto

che le cifre ufficiali fossero manifestamente infondate, per il 2014, avrebbe

dovuto richiedere una revisione eccezionale della stessa, seguendo l’iter

indicato dalla Legge sulle stime. Ad una simile iniziativa non viene fatto

riferimento nel ricorso e non risulta che il contribuente l’abbia intrapresa.

A seguito della richiesta

di documentazione, il contribuente ha sì prodotto delle schede di calcolo della

stima, ma le stesse si riferiscono ad altri periodi fiscali. Ha pure prodotto i

verbali di pignoramento.

Si ricorda ad ogni modo

che, per gli immobili, è assoggettato all’imposta sulla sostanza chiunque è

iscritto a Registro fondiario quale proprietario alla data di riferimento (König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar StHG, Basilea 4a ed., n. 4 ad art. 17 LAID). Motivo

per il quale, vanno presi in considerazione i valori di stima ufficiale al

31.12.2014, per ogni singolo fondo.

Su questo primo aspetto,

il ricorso non merita tutela alcuna.

Considerandi

II. Spese di gestione e di

manutenzione degli immobili

3.

3.1.

Il ricorrente aveva

chiesto in deduzione, quali spese di gestione e di manutenzione dei suoi

immobili, per il 2014, la somma complessiva di fr. 78'793.-. Nella prima

decisione di tassazione era stato riconosciuto l’importo di 53'233.-, aumentato

in seguito a reclamo a fr. 60'360.-. Con il ricorso per quanto concerne gli

immobili di “__________”, __________ sostiene di aver diritto alla deduzione

forfettaria delle spese, da lui indicata nella percentuale del 30%, poiché si tratterebbe

di “stabili a destinazione abitativa prevalente”.

Di diversa opinione

l’autorità fiscale, la quale, ancora in sede di osservazioni al ricorso,

ribadisce che, in assenza delle liste dettagliate degli affitti percepiti, non

si può concludere che la destinazione abitativa degli stessi fosse, per alcuni

di essi, preponderante su quella commerciale, motivo per il quale, la deduzione

del 20% non è stata ammessa.

3.2

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LT (di identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD), il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione

e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio

di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria

del 18 ottobre 1994 [RLT]; un’analoga normativa è prevista, per l’imposta

federale diretta, dagli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 2 dell’Ordinanza del 24

agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio

privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi di

immobili; in vigore fino al 31.12.2019]).

La deduzione complessiva (nella

versione in vigore nel periodo fiscale litigioso) ammonta:

·

al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10

anni prima;

·

al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr.

art. 2 cpv. 1 RLT; art. 2 cpv. 2 Ordinanza sui costi di immobili).

3.3

Non

è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati

da terzi principalmente a fini commerciali (art. 4 Ordinanza sui costi di

immobili; art. 2 cpv. 3 RLT).

In effetti, la deduzione

forfettaria delle spese non deve condurre a lungo termine ad un risultato

manifestamente inesatto. In questo senso, se il proprietario fa sopportare ai

conduttori i costi di manutenzione, non vi è ragione di consentirgli di

beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non

doversi assumere (ASA 63 p. 736 = StE 1995 B 25.6 n. 27; Locher, Kommentar zum DBG,

Therwil/Basilea 2001, n. 63 ad art. 32 LIFD).

Sono considerati

commerciali gli immobili destinati principalmente a tali scopi. Per la

determinazione della parte commerciale od abitativa ci si basa sulla proporzione

esistente fra le pigioni delle unità commerciali e quelle delle unità

abitative. Quando quelle “commerciali” sono superiori al 50% del reddito totale

si ritiene che l’immobile sia principalmente utilizzato a fini commerciali

(cfr. Circolare n. 7/2023 del 1° aprile 2023, Deduzioni sui proventi della

sostanza immobiliare privata, n. 12, p. 14).

3.4

Come

visto, nella dichiarazione d’imposta, il contribuente ha fatto valere, per

gli immobili, i seguenti redditi e le__________

__________ PPP __________/__________

VL 0

6’586

__________

__________ PPP Div.

82’355

16'471 (forfait)

__________

(1/2)

__________

0.

0.

__________

(1/2)

__________/__________

7’400

1'480 (forfait)

__________

(1/3)

__________

0.

0.

__________

__________

67’392

13'478 (forfait)

Con la sola eccezione dell’immobile

di __________, il contribuente ha chiesto l’applicazione del forfait.

L’UT di Bellinzona, dopo aver

passato in rassegna i costi fatti valere per gli immobili, ha ritenuto che la

deduzione forfettaria del 20% non potesse essere ammessa per gli stabili a

destinazione “commerciale”, per i quali la deduzione delle spese è possibile

unicamente nella misura dei costi effettivi. Ciò era il caso per gli immobili

di __________, __________ e __________. Le spese effettive erano state

schematicamente stabilite per apprezzamento al 10% __________

__________

41’390

8'278 (forfait)

__________

__________ Div. PPP

76’200

15'240 (forfait)

__________

__________ PPP __________

VL 0

6’586

__________

__________ PPP Div.

82’355

8'236 (10%forfait)

__________ (1/2)

__________

0.

0.

__________ (1/2)

__________

3’700

2’700

__________ (1/3)

__________

0.

2’500

__________

__________

67’392

6'739 (10% forfait)

__________

__________ PPP __________

0.

0.

Al contribuente veniva

pertanto richiesta la produzione della lista degli inquilini degli stabili

ritenuti a preponderanza commerciale.

Ancora in sede ricorsuale

il ricorrente ha indicato che avrebbe presentato in un secondo momento la

documentazione relativa alla lista degli inquilini degli immobili di __________,

__________ e __________. Le precisazioni richieste, a distanza di tempo, non

sono mai state trasmesse.

3.5

Ora, in applicazione analogica della regola

generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di

quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493). Secondo il

Tribunale federale, il contribuente che vuole ottenere una deduzione non può

accontentarsi di affermare genericamente che ha sostenuto delle spese, ma deve

comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare

in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo

obbligo. In effetti, i fatti addotti dal contribuente ma non documentati non

possono essere presi in considerazione dall’autorità di tassazione (Circolare

7/2023, p. 16).

Dal momento che il

contribuente non ha prodotto la documentazione richiesta, non è stato

possibile, da parte dell’autorità fiscale, determinare la percentuale della

parte commerciale per rapporto a quella abitativa. Ad ogni modo, in assenza di

giustificativi, per gli immobili di __________, __________ e __________, l’UT

ha comunque accordato una deduzione forfettaria del 10% (in merito alla

deduzione forfettaria anche Komor,

Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, Berna

2020, p. 236).

Il ricorso non merita,

neppure su quest’aspetto, tutela alcuna.

III. Valore locativo e

redditi da locazione

4.

4.1.

Il contribuente contesta

altresì la “fissazione dei valori locativi”, ritenuto come non siano

stati considerati né lo “stato effettivo” degli immobili né “la situazione

concreta del qui ricorrente che di fatto è oggettivamente impossibilitato ad

usare gli immobili”. Nel 2014, gli immobili sarebbero stati “sotto

amministrazione coatta”, motivo per il quale non avrebbe percepito proventi

da locazione.

4.2

Secondo

gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT, è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di

immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito.

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito

tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva

dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Per l’imposta cantonale,

secondo l’art. 20 cpv. 2 LT il valore locativo, tenuto conto della promozione

dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70

per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è

possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

Dal 1° gennaio 2009 è

entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al

capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a

scopo di vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel

quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed

è stata così motivata:

Nella

misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il

relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non

vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano

l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,

il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di

mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla

proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze

di vacanza, i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti

ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo,

attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale

supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria

e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media

superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti

(circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero

(cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato no. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009

e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).

4.3

4.3.1

Ritornando al caso in

esame, nella propria dichiarazione d’imposta il contribuente ha indicato un

valore locativo, pari a fr. “0” per i seguenti immobili: PPP __________ fondo

base __________ RFD __________ (con la dicitura “uso proprio”), mapp. __________

RFD __________ (__________; con la dicitura “uso di terzi”), mapp. __________

RFD __________ (con la dicitura “uso di terzi”)

Dalla descrizione al

Modulo 7, l’unico immobile effettivamente a disposizione del contribuente, e

non in uso a terzi, era pertanto la PPP __________ fondo base __________ RFD __________.

Si tratta di un appartamento “duplex” in proprietà per piani [camera, sala,

cucina, WC e due balconi al terzo piano; tre camere, bagno-WC, doccia-WC e

terrazza solare al quarto piano], ubicato in una palazzina edificata nel 2005, sita

in via san __________.

Ora, il contribuente ha

risieduto a __________ dal 15.10.2013 al 16.3.2014 (cfr. banca dati sul

movimento della popolazione residente nel Canton Ticino [MOVPOP]; sito

visualizzato il 24.4.2024). La moglie, __________, ha risieduto a __________

dal 4.12.2013 al 20.3.2015, per poi ristabilirvisi dal 29.5.2019. Sicché, nel

2014, l’appartamento in questione era in uso ai contribuenti.

L’UT ha stabilito il

valore locativo dell’abitazione in fr. 25'000.- ritenendolo quale abitazione

“secondaria dei contribuenti”, siccome nel 2014 domiciliati a __________ e all’__________.

Tuttavia, come emerge

dalla banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton Ticino

(MOVPOP), entrambi i coniugi erano domiciliati nell’appartamento in questione. __________,

per tutto l’anno 2014. Motivo per il quale non può essere considerato una

abitazione secondaria.

4.3.2

Ne consegue che l’imposizione

del valore locativo è giustificata, ma che lo stesso deve essere stabilito al

60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni.

5.

5.1.

L’insorgente

contesta, inoltre che, nel 2014, gli immobili erano “sotto amministrazione

coatta” motivo per il quale indicava di non aver percepito proventi da

locazione.

5.2

Secondo gli articoli 21

cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT, è imponibile il

reddito da sostanza immobiliare, segnatamente, i proventi dalla locazione,

dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.

5.3

Ora, come già più volte ricordato,

è lo stesso contribuente ad aver indicato – nella dichiarazione d’imposta 2014

– di aver percepito dei redditi da locazione. Quanto da lui dichiarato è stato

ripreso dall’autorità fiscale: basta raffrontare i Moduli 7, con la tabella

accompagnatoria allo scritto del 6.11.2019. Il ricorrente ha prodotto dei

verbali di pignoramento dai quali emerge che esiste un atto di cessione degli

affitti a favore del creditore ipotecario Banca Stato (cfr. verbale di

pignoramento del 29.1.2016, p. 13 in fine).

Si ricorda comunque che,

per quanto concerne gli immobili oggetto di sequestro, non vi è motivo per

ritenere l’inesistenza di un valore locativo o dei canoni di locazione

incassati che devono essere imposti in capo al proprietario. Contribuente dell'imposta

sui redditi da immobili è la persona che beneficia del reddito o dell'uso

personale, ossia il proprietario, l’usufruttuario o un altro utilizzatore (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 35 ad art. 21 LIFD;

Corte di giustizia del Canton Ginevra, Camera amministrativa, sentenza del

5.3.2019, ATA/223/2019, https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_CJ_013_A-3739-2016_2019-03-05.html,

consid. 15-17; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 41 ad art. 21 LIFD).

Anche

su questo aspetto, il ricorso non merita tutela alcuna.

IV. Assistenza giudiziaria

6.

6.1.

Giusta l'art. 29 cpv. 3

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi

prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le

probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso

(cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013

consid. 4.1 con riferimenti).

Secondo il diritto

cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente

comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul pa-trocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

6.2

Ora, nella concreta

fattispecie, nel solco della presente procedura (ricorso risalente al 2020), il

ricorrente non ha comprovato la sua indigenza, limitandosi a produrre i verbali

di pignoramento, risalenti al 2016. Non ha, contestualmente al suo ricorso,

presentato l’apposito modulo, compilato e vidimato dall’autorità comunale. Già

solo per tale ragione, l’istanza andrebbe respinta.

Ad ogni modo, fatta

eccezione per la questione del valore locativo del mapp. PPP __________ fondo

base __________ RFD __________ (con la dicitura “uso proprio”), sulla

quale il qui contribuente avrebbe potuto esprimersi già nella precedente fase

procedurale dinanzi all’UT, per il resto il ricorso si rivelava, già

dall’inizio privo di probabilità di successo.

7.

Il ricorso è accolto

limitatamente al valore locativo del mapp. PPP __________ fondo base __________

RFD __________ e la decisione su reclamo IC/IFD 2014 dev’essere riformata nel

senso che dovrà essere calcolato in base al 60-70 per cento del valore di

mercato delle pigioni; per il resto è respinto. L’istanza di assistenza

giudiziaria viene respinta.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico del contribuente, nella misura della sua soccombenza.

Vengono riconosciute adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 18 marzo 2020 è riformata nel senso che il valore

locativo del mapp. PPP __________ fondo base __________ RFD __________ e è

ridotto al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni.

2. L’istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono poste a carico del

ricorrente in ragione di 9/10 (fr. 900.–).

4. Si riconoscono fr. 150.- a

titolo di ripetibili.

5. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La cancelliera: