80.2020.59
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, deduzione forfetaria, non uso commerciale, mancata produzione lista completa degli inquilini
15 maggio 2024Italiano26 min
anziché i fr. 6'479'944.- dichiarati, e ciò in base “(…) alle risultanze del catasto”.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.59
80.2020.60
80.2020.61
Lugano
15 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 aprile 2020 contro la decisione del 18 marzo 2020 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2014, i coniugi __________ e __________ dichiaravano un reddito
imponibile complessivo di fr. 271'144.- ed una sostanza imponibile di fr.
1'912'932.-.
B. Con decisione del
2.10.2019, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 321'700.- per l’IC e in fr. 323'700.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 3'471'000.-.
In
particolare, rispetto ai fr. 361'037.- dichiarati quali “valore locativo,
affitti”, l’autorità fiscale accertava un importo di fr. 386'037.-, con
l’indicazione “Valore locativo della propria
abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore
dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”.
Nelle
deduzioni, a titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili”, rispetto ai
fr. 78'793.- fatti valere, il fisco riconosceva unicamente l’importo di fr.
53'233.- spiegando “Deduzione per immobili
commerciali ammesse solo se effettive e documentate; in sostituzione delle
spese effettive è ammessa, secondo prassi d’ufficio, la deduzione forfetaria
del 10%”,
Per quanto concerne la
sostanza immobiliare, l’UT stabiliva il valore della stessa in fr. 8'038'780.-
anziché i fr. 6'479'944.- dichiarati, e ciò in base “(…) alle risultanze del catasto”.
C. ll 25/28.10.2019, __________
presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014. In
particolare, per quanto riguarda il valore locativo, sosteneva che “alcuni stabili
si trovavano in stato di abbandono”. Contestava inoltre l’ammontare delle
spese di gestione e manutenzione riconosciute in deduzione e il valore di stima
delle proprietà immobiliari. Aggiungeva inoltre che “(…) a causa di una
svista in sede di compilazione della dichiarazione fiscale 2014, gli interessi
ipotecari passivi maturati nel corso del 2014 non sono stati inseriti nel
modulo 5”, chiedendo che fossero considerati.
D. Con scritto
6.11.2019, l’UT di __________, ricevuto il reclamo, interpellava __________, rilevando
che con il reclamo non era stata presentata la documentazione bancaria a
dimostrazione del saldo dei debiti al 31.12.2014 e degli interessi passivi
scaduti. Allo scritto, l’UT allegava una tabella con il dettaglio del reddito e
delle spese per ciascun immobile di proprietà del contribuente. Affermava inoltre
che la deduzione forfetaria del 20% per le spese di manutenzione degli immobili
non poteva essere ammessa per gli stabili a destinazione “commerciale”
preponderante. Per le proprietà di __________, __________ e __________ la
deduzione delle spese era pertanto possibile unicamente nella misura dei costi
effettivi. Motivo per il quale l’insorgente veniva invitato, entro il
15.12.2019 a voler presentare delle osservazioni relative allo scritto
trasmesso, la documentazione a sostegno delle richieste esposte in sede di
reclamo e, per ciascuna posizione debitoria dichiarata nell’elenco debiti, le
attestazioni bancarie riportanti il saldo al 31.12.2014 e gli interessi giunti
a scadenza nel 2014.
E. Con risposta del
13/16.12.2019, __________ passava in rassegna il valore di stima di alcune
delle proprietà immobiliari e chiedeva un adeguamento del valore locativo
“conformemente al valore di stima” delle PPP __________ e __________ fondo base
__________ RFD __________.
In merito alle spese di
gestione e di manutenzione, forniva le seguenti indicazioni:
·
mapp. __________ RFD __________: trattandosi “di un immobile ad
uso abitativo (e non commerciale)”, chiedeva la deduzione forfettaria pari a
fr. 18'000.-;
·
mapp. __________ RFD __________: produceva il conteggio delle
spese accessorie relative al 2013, indicando che, non appena possibile, avrebbe
trasmesso pure il conteggio per il 2014;
·
mapp. __________ RFD __________: allegava copia della polizza
assicurativa, chiedendo in deduzione la metà del premio (per un importo di fr.
2'666.30);
·
mapp. __________ RFD __________: presentava i giustificativi
delle spese sostenute (per un ammontare di fr. 2'700.-);
·
mapp. __________ RFD __________: trattandosi di un immobile ad
uso “abitativo”, chiedeva di voler riconoscere la deduzione forfettaria;
·
mapp. __________ RFD __________: si trattava di un edificio
“industriale ed artigianale” e allegava i giustificativi di spesa per un
ammontare di fr. 2'500.-.
Produceva inoltre una
tabella ricapitolativa degli interessi ipotecari passivi, maturati nel 2014.
Il reclamante concludeva
indicando di avere “altri debiti” presunti di natura fiscale, vista l’esistenza
della vertenza con il fisco per i periodi fiscali antecedenti.
F. Con scritto
18.12.2019, l’UT si rivolgeva nuovamente a __________, sottoponendogli alcune
questioni inerenti il mapp. __________ RFD __________, nonché l’immobile di __________,
non considerato quale abitazione primaria nel 2014, avendo i contribuenti il
loro domicilio a __________ e all’estero. Per quanto riguarda la destinazione
degli immobili di __________ e di __________, il fisco precisava che, non
disponendo delle liste dettagliate degli affitti e delle generalità degli
inquilini, non si poteva valutare l’accoglimento della deduzione forfettaria.
Motivo per il quale
entro il termine del 30.1.2020 (poi prorogato sino al 15.2.2020) al
contribuente veniva richiesto di determinarsi in merito alle osservazioni
presentate e di voler trasmettere, per gli immobili di __________, __________ e
__________, le liste dettagliate degli affitti “con l’indicazione delle
generalità degli inquilini e i periodi di locazione, a cui sono da allegare i
contratti d’affitto”. Per l’immobile di __________, veniva inoltre
richiesta la produzione del conteggio delle spese condominiali e del conteggio
del recupero delle spese accessorie inviato agli inquilini.
Venivano esplicitate le
conseguenze in caso di mancata risposta e spiegato che la deduzione dalla
sostanza dei debiti fiscali non conteggiati come esistenti al 31.12.2014
avrebbe potuto essere “oggetto di richiesta di revisione nei termini
consentiti dalla legge nel caso in cui i tribunali di ricorso dovessero
decidere le vertenze ancora aperte a sfavore del contribuente”.
G. Con decisione del
18.3.2020, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito
imponibile in fr. 192'700.- per l’IC e in fr. 194'700.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 3'471'000.-.
A motivazione della
decisione precisava che, a seguito del gravame, il contribuente aveva presentato
la documentazione bancaria richiesta e che nulla si opponeva alla deduzione
degli interessi passivi e dei debiti. Per quanto concerne i debiti fiscali
ribadiva che la richiesta avrebbe potuto essere oggetto di domanda di
revisione. Per il resto, l’UT confermava il contenuto della precedente
corrispondenza intrattenuta con il contribuente e le richieste di presentazione
di documentazione supplementare. In particolare, l’ultima missiva non aveva
avuto alcun riscontro.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,
insorge contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2014. Contesta
anzitutto il mancato riconoscimento della deduzione forfettaria del 30% per i
costi di manutenzione relativa agli immobili di __________, __________ e __________
e ciò “(…) benché si tratti di stabili a destinazione abitativa prevalente”.
Pure errati sarebbero i valori di stima degli immobili al 31.12.2014, in quanto
non terrebbero in considerazione la “severa svalutazione dovuta
all’inchiesta fiscale avviata nel 2013 ed ancora in corso”. Il contribuente
chiede pertanto l’allestimento di una perizia per stabilire il valore effettivo
degli immobili. Anche i valori locativi sarebbero “incorretti e abusivi”,
non essendo stato considerato lo stato effettivo degli immobili né la
situazione concreta del contribuente, che di fatto era “oggettivamente
impossibilitato” ad usarli. Gli immobili sarebbero “sotto
amministrazione coatta”, motivo per il quale non avrebbe percepito proventi
da locazione. Non avrebbe neppure avuto a sua disposizione, “per uso proprio”,
gli immobili o parti di essi, motivo per il quale si sarebbe trovato in una
situazione analoga a quella del “nudo proprietario”.
Per quanto concerne le
spese di manutenzione degli immobili di __________, __________ e __________, non
avrebbe inoltrato la lista degli inquilini e i relativi contratti di locazione,
in quanto tali stabili risultavano sottoposti ad amministrazione coatta. Avrebbe
fatto richiesta agli uffici preposti di poter ottenere la documentazione, senza
risultato. In ogni caso, dopo la riapertura delle amministrazioni legata al
momento pandemico, avrebbe inviato alla CDT tutti i “documenti comprovanti
la destinazione abitativa prevalente degli immobili sopra citati”, cosa che
imporrebbe “l’annullamento della decisione e/o la sua rettifica, accordando
la deduzione forfettaria del 30%”. Per le stime degli immobili, infine,
sarebbe necessaria una perizia.
Da ultimo l’insorgente
domanda l’assistenza giudiziaria, ritenuto che, essendo privo di redditi e di sostanza,
non sarebbe in grado di sostenere le spese giudiziarie.
I. Con osservazioni del
19/20.5.2020, l’UT di Bellinzona indica che il valore degli immobili
corrisponde al loro valore di stima al 31.12.2014, in applicazione dell’art. 42
LT.
In merito alla mancata
fornitura delle liste dettagliate dei singoli affitti percepiti, secondo
l’autorità fiscale permarrebbe il dubbio che “il totale degli affitti
potrebbe anche non essere corretto”. Motivo per il quale, in assenza della
documentazione giustificativa e non potendo concludere che la destinazione
abitativa degli stessi fosse per alcuni di essi preponderante su quella
commerciale, la detrazione complessiva del 20% non era stata ammessa.
Per quanto concerne
l’abitazione di __________, sarebbe a disposizione del contribuente o perlomeno
“(…) non è dimostrata la sua inagibilità o l’intenzione inequivocabile del
contribuente di venderla o di affittarla, messa in atto professionalmente”.
Inoltre, secondo l’UT “che l’abitazione non fosse a disposizione dei
contribuenti a causa del sequestro degli immobili non è dimostrato dal momento
che la moglie vi ha trasferito il domicilio, rientrando in __________ dalla __________
nel 2019”.
Diritto
1. Con il proprio
gravame, __________ contesta la decisione impugnata che definisce arbitraria ed
immotivata. Chiede che venga riconosciuta la deduzione forfettaria del 30% a
titolo di spese di manutenzione per gli immobili ubicati a __________, __________
e __________, poiché si tratterebbe di stabili a destinazione abitativa
prevalente. Postula inoltre che il valore di stima degli immobili al 31.12.2014
venga rettificato in conseguenza alla severa svalutazione degli stessi a causa
dell’inchiesta fiscale avviata “(…) nel 2013 ed ancora in corso” e
domanda che venga allestita un’apposita perizia. Da ultimo ritiene che i valori
locativi considerati dall’UT siano errati ed abusivi, poiché non sarebbero stati
considerati “lo stato effettivo degli immobili, né la situazione concreta
del qui ricorrente che di fatto è oggettivamente impossibilitato ad usare gli
immobili”.
L’UT chiede la conferma
della decisione impugnata.
I. Valori di stima degli
immobili
2. 2.1.
L’imposizione della
sostanza immobiliare delle persone fisiche è disciplinata agli articoli 13 e 14
della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni (di seguito LAID). L’articolo 13 capoverso 1 LAID stabilisce che
l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, mentre le
regole sulla stima della sostanza stessa si trovano all’articolo 14 capoverso 1
LAID, che prevede quanto segue: "La sostanza è stimata al suo valore
venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato".
A livello di legislazione
tributaria cantonale, l’imposizione della sostanza immobiliare delle persone
fisiche è disciplinata agli articoli 40 e 42 della Legge tributaria del Cantone
Ticino (di seguito LT). L’articolo 40 capoverso 1 LT stabilisce che l’imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, mentre le regole sulla
stima della sostanza stessa si trovano all’articolo 42 capoverso 1, prima frase
LT, secondo cui: “gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore
di stima ufficiale”.
2.2.
Nell’ordinamento ticinese,
a differenza di quanto avviene in altri Cantoni, la procedura di valutazione
della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione: essa è di
esclusiva competenza dell’Ufficio cantonale di stima, che agisce sotto la
vigilanza del Dipartimento delle finanze e dell’economia (articoli 26 della
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare [Lst; RL 215.600] e 16
del Regolamento d’applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare [Rst; RL 215.610]). Quanto al calcolo, la Lst stabilisce che i
fondi siano valutati secondo il valore venale, che all’articolo 16 Lst viene
così definito: “È considerato valore venale di un fondo il prezzo
normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
Circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola
contrattazione non vengono considerate”.
I valori di stima
immobiliari, come visto, sono accertati nell’ambito di una procedura autonoma, indipendente
da quella di tassazione. La Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello non si è mai dovuta pronunciare direttamente sulla conformità degli
attuali valori immobiliari con l’articolo 14 capoverso 1 LAID e con il
principio dell’uguaglianza di trattamento sancito dall’articolo 8 Cost. Tale
compito spetta semmai al Tribunale di espropriazione, quale autorità di ricorso
nelle procedure di accertamento dei valori di stima ufficiali (art. 37 Lst) e,
in ultima istanza cantonale, al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38
Lst). Non invece al giudice tributario, che alla pari delle autorità di
tassazione, non può far altro che applicare, a fini fiscali, i valori di stima
accertati nell’ambito di una procedura separata, conclusasi con una decisione
passata in giudicato. Ciò non ha tuttavia impedito alla Camera di diritto
tributario di sottolineare, in più di un’occasione, le importanti discrepanze
esistenti fra valori di stima e valori venali e di metterne perlomeno in
discussione la loro conformità alle esigenze legali e costituzionali. In due
sentenze, la Corte cantonale ha inoltre avuto modo di porre l’accento sulle
incongruenze indotte da simili differenze, che possono addirittura limitare la
portata di una disposizione legale o comunque produrre risultati inadeguati (Filippini, I valori di stima nella
giurisprudenza federale e cantonale in NF 9/2014, p. 18-21; sentenza CDT
80.2020.159/160 del 9.2.2021 consid. 4.2.).
2.3.
2.3.1.
Ora, ritornando al caso
che qui ci occupa, a fine 2014, il contribuente indicava, nella propria DF di
essere proprietario, rispettivamente comproprietario dei seguenti beni
immobiliari:
·
__________ [via __________]: mapp. __________, __________, __________,
__________;
·
__________ [via __________]: mapp. __________, __________, __________,
__________;
·
__________ (1/2): mapp. __________, __________;
·
__________: mapp. __________;
·
__________: mapp. __________, __________;
·
__________: mapp. __________;
·
__________: mapp. __________;
·
__________: mapp. __________;
·
__________ (1/2): mapp. __________.
2.3.2.
Con
scritto 6.11.2019, l’UT di Bellinzona si è rivolto al contribuente,
sottoponendogli una tabella riassuntiva relativa agli immobili di sua proprietà
al 31.12.2014, con l’indicazione del valore di stima complessivo:
Luogo
N. RF
Valore di
stima complessivo
__________
__________
364'452
__________
__________
1'855'476
__________
__________
Div. PPP
490'303
__________
__________ PPP
__________/__________
286'073
__________
__________ PPP
Div.
1'854'786
__________
__________ PPP__________/__________/____________________/__________
149'425
__________
__________
232'936
__________
__________/__________
368'549
__________
__________
373'134
__________
__________
2'063'646
Totale
8'038'780
2.3.3.
Come visto, il
contribuente chiede di rivedere il valore di stima degli immobili facendo capo
ad una perizia che tenga in considerazione “la severa svalutazione dovuta
all’inchiesta fiscale” come pure lo stato “attuale” di abbandono degli
immobili di __________, __________ e __________ (affittato solo per metà).
Ora, il valore che viene
preso in considerazione a livello fiscale è quello ufficiale di stima, che
viene stabilito – nel Canton Ticino – mediante una procedura separata per la
quale è competente un altro ufficio. Laddove il contribuente avesse ritenuto
che le cifre ufficiali fossero manifestamente infondate, per il 2014, avrebbe
dovuto richiedere una revisione eccezionale della stessa, seguendo l’iter
indicato dalla Legge sulle stime. Ad una simile iniziativa non viene fatto
riferimento nel ricorso e non risulta che il contribuente l’abbia intrapresa.
A seguito della richiesta
di documentazione, il contribuente ha sì prodotto delle schede di calcolo della
stima, ma le stesse si riferiscono ad altri periodi fiscali. Ha pure prodotto i
verbali di pignoramento.
Si ricorda ad ogni modo
che, per gli immobili, è assoggettato all’imposta sulla sostanza chiunque è
iscritto a Registro fondiario quale proprietario alla data di riferimento (König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar StHG, Basilea 4a ed., n. 4 ad art. 17 LAID). Motivo
per il quale, vanno presi in considerazione i valori di stima ufficiale al
31.12.2014, per ogni singolo fondo.
Su questo primo aspetto,
il ricorso non merita tutela alcuna.
Considerandi
II. Spese di gestione e di
manutenzione degli immobili
3.
3.1.
Il ricorrente aveva
chiesto in deduzione, quali spese di gestione e di manutenzione dei suoi
immobili, per il 2014, la somma complessiva di fr. 78'793.-. Nella prima
decisione di tassazione era stato riconosciuto l’importo di 53'233.-, aumentato
in seguito a reclamo a fr. 60'360.-. Con il ricorso per quanto concerne gli
immobili di “__________”, __________ sostiene di aver diritto alla deduzione
forfettaria delle spese, da lui indicata nella percentuale del 30%, poiché si tratterebbe
di “stabili a destinazione abitativa prevalente”.
Di diversa opinione
l’autorità fiscale, la quale, ancora in sede di osservazioni al ricorso,
ribadisce che, in assenza delle liste dettagliate degli affitti percepiti, non
si può concludere che la destinazione abitativa degli stessi fosse, per alcuni
di essi, preponderante su quella commerciale, motivo per il quale, la deduzione
del 20% non è stata ammessa.
3.2
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LT (di identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD), il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione
e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio
di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria
del 18 ottobre 1994 [RLT]; un’analoga normativa è prevista, per l’imposta
federale diretta, dagli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 2 dell’Ordinanza del 24
agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi di
immobili; in vigore fino al 31.12.2019]).
La deduzione complessiva (nella
versione in vigore nel periodo fiscale litigioso) ammonta:
·
al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
·
al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr.
art. 2 cpv. 1 RLT; art. 2 cpv. 2 Ordinanza sui costi di immobili).
3.3
Non
è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati
da terzi principalmente a fini commerciali (art. 4 Ordinanza sui costi di
immobili; art. 2 cpv. 3 RLT).
In effetti, la deduzione
forfettaria delle spese non deve condurre a lungo termine ad un risultato
manifestamente inesatto. In questo senso, se il proprietario fa sopportare ai
conduttori i costi di manutenzione, non vi è ragione di consentirgli di
beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non
doversi assumere (ASA 63 p. 736 = StE 1995 B 25.6 n. 27; Locher, Kommentar zum DBG,
Therwil/Basilea 2001, n. 63 ad art. 32 LIFD).
Sono considerati
commerciali gli immobili destinati principalmente a tali scopi. Per la
determinazione della parte commerciale od abitativa ci si basa sulla proporzione
esistente fra le pigioni delle unità commerciali e quelle delle unità
abitative. Quando quelle “commerciali” sono superiori al 50% del reddito totale
si ritiene che l’immobile sia principalmente utilizzato a fini commerciali
(cfr. Circolare n. 7/2023 del 1° aprile 2023, Deduzioni sui proventi della
sostanza immobiliare privata, n. 12, p. 14).
3.4
Come
visto, nella dichiarazione d’imposta, il contribuente ha fatto valere, per
gli immobili, i seguenti redditi e le__________
__________ PPP __________/__________
VL 0
6’586
__________
__________ PPP Div.
82’355
16'471 (forfait)
__________
(1/2)
__________
0.
0.
__________
(1/2)
__________/__________
7’400
1'480 (forfait)
__________
(1/3)
__________
0.
0.
__________
__________
67’392
13'478 (forfait)
Con la sola eccezione dell’immobile
di __________, il contribuente ha chiesto l’applicazione del forfait.
L’UT di Bellinzona, dopo aver
passato in rassegna i costi fatti valere per gli immobili, ha ritenuto che la
deduzione forfettaria del 20% non potesse essere ammessa per gli stabili a
destinazione “commerciale”, per i quali la deduzione delle spese è possibile
unicamente nella misura dei costi effettivi. Ciò era il caso per gli immobili
di __________, __________ e __________. Le spese effettive erano state
schematicamente stabilite per apprezzamento al 10% __________
__________
41’390
8'278 (forfait)
__________
__________ Div. PPP
76’200
15'240 (forfait)
__________
__________ PPP __________
VL 0
6’586
__________
__________ PPP Div.
82’355
8'236 (10%forfait)
__________ (1/2)
__________
0.
0.
__________ (1/2)
__________
3’700
2’700
__________ (1/3)
__________
0.
2’500
__________
__________
67’392
6'739 (10% forfait)
__________
__________ PPP __________
0.
0.
Al contribuente veniva
pertanto richiesta la produzione della lista degli inquilini degli stabili
ritenuti a preponderanza commerciale.
Ancora in sede ricorsuale
il ricorrente ha indicato che avrebbe presentato in un secondo momento la
documentazione relativa alla lista degli inquilini degli immobili di __________,
__________ e __________. Le precisazioni richieste, a distanza di tempo, non
sono mai state trasmesse.
3.5
Ora, in applicazione analogica della regola
generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di
quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493). Secondo il
Tribunale federale, il contribuente che vuole ottenere una deduzione non può
accontentarsi di affermare genericamente che ha sostenuto delle spese, ma deve
comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare
in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo
obbligo. In effetti, i fatti addotti dal contribuente ma non documentati non
possono essere presi in considerazione dall’autorità di tassazione (Circolare
7/2023, p. 16).
Dal momento che il
contribuente non ha prodotto la documentazione richiesta, non è stato
possibile, da parte dell’autorità fiscale, determinare la percentuale della
parte commerciale per rapporto a quella abitativa. Ad ogni modo, in assenza di
giustificativi, per gli immobili di __________, __________ e __________, l’UT
ha comunque accordato una deduzione forfettaria del 10% (in merito alla
deduzione forfettaria anche Komor,
Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem Privatvermögen, Berna
2020, p. 236).
Il ricorso non merita,
neppure su quest’aspetto, tutela alcuna.
III. Valore locativo e
redditi da locazione
4.
4.1.
Il contribuente contesta
altresì la “fissazione dei valori locativi”, ritenuto come non siano
stati considerati né lo “stato effettivo” degli immobili né “la situazione
concreta del qui ricorrente che di fatto è oggettivamente impossibilitato ad
usare gli immobili”. Nel 2014, gli immobili sarebbero stati “sotto
amministrazione coatta”, motivo per il quale non avrebbe percepito proventi
da locazione.
4.2
Secondo
gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito
tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva
dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Per l’imposta cantonale,
secondo l’art. 20 cpv. 2 LT il valore locativo, tenuto conto della promozione
dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70
per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è
possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a
scopo di vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel
quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed
è stata così motivata:
Nella
misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il
relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non
vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano
l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,
il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di
mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’accesso alla
proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze
di vacanza, i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti
ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo,
attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale
supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria
e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media
superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti
(circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato no. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009
e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
4.3
4.3.1
Ritornando al caso in
esame, nella propria dichiarazione d’imposta il contribuente ha indicato un
valore locativo, pari a fr. “0” per i seguenti immobili: PPP __________ fondo
base __________ RFD __________ (con la dicitura “uso proprio”), mapp. __________
RFD __________ (__________; con la dicitura “uso di terzi”), mapp. __________
RFD __________ (con la dicitura “uso di terzi”)
Dalla descrizione al
Modulo 7, l’unico immobile effettivamente a disposizione del contribuente, e
non in uso a terzi, era pertanto la PPP __________ fondo base __________ RFD __________.
Si tratta di un appartamento “duplex” in proprietà per piani [camera, sala,
cucina, WC e due balconi al terzo piano; tre camere, bagno-WC, doccia-WC e
terrazza solare al quarto piano], ubicato in una palazzina edificata nel 2005, sita
in via san __________.
Ora, il contribuente ha
risieduto a __________ dal 15.10.2013 al 16.3.2014 (cfr. banca dati sul
movimento della popolazione residente nel Canton Ticino [MOVPOP]; sito
visualizzato il 24.4.2024). La moglie, __________, ha risieduto a __________
dal 4.12.2013 al 20.3.2015, per poi ristabilirvisi dal 29.5.2019. Sicché, nel
2014, l’appartamento in questione era in uso ai contribuenti.
L’UT ha stabilito il
valore locativo dell’abitazione in fr. 25'000.- ritenendolo quale abitazione
“secondaria dei contribuenti”, siccome nel 2014 domiciliati a __________ e all’__________.
Tuttavia, come emerge
dalla banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton Ticino
(MOVPOP), entrambi i coniugi erano domiciliati nell’appartamento in questione. __________,
per tutto l’anno 2014. Motivo per il quale non può essere considerato una
abitazione secondaria.
4.3.2
Ne consegue che l’imposizione
del valore locativo è giustificata, ma che lo stesso deve essere stabilito al
60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni.
5.
5.1.
L’insorgente
contesta, inoltre che, nel 2014, gli immobili erano “sotto amministrazione
coatta” motivo per il quale indicava di non aver percepito proventi da
locazione.
5.2
Secondo gli articoli 21
cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT, è imponibile il
reddito da sostanza immobiliare, segnatamente, i proventi dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
5.3
Ora, come già più volte ricordato,
è lo stesso contribuente ad aver indicato – nella dichiarazione d’imposta 2014
– di aver percepito dei redditi da locazione. Quanto da lui dichiarato è stato
ripreso dall’autorità fiscale: basta raffrontare i Moduli 7, con la tabella
accompagnatoria allo scritto del 6.11.2019. Il ricorrente ha prodotto dei
verbali di pignoramento dai quali emerge che esiste un atto di cessione degli
affitti a favore del creditore ipotecario Banca Stato (cfr. verbale di
pignoramento del 29.1.2016, p. 13 in fine).
Si ricorda comunque che,
per quanto concerne gli immobili oggetto di sequestro, non vi è motivo per
ritenere l’inesistenza di un valore locativo o dei canoni di locazione
incassati che devono essere imposti in capo al proprietario. Contribuente dell'imposta
sui redditi da immobili è la persona che beneficia del reddito o dell'uso
personale, ossia il proprietario, l’usufruttuario o un altro utilizzatore (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 35 ad art. 21 LIFD;
Corte di giustizia del Canton Ginevra, Camera amministrativa, sentenza del
5.3.2019, ATA/223/2019, https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_CJ_013_A-3739-2016_2019-03-05.html,
consid. 15-17; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 41 ad art. 21 LIFD).
Anche
su questo aspetto, il ricorso non merita tutela alcuna.
IV. Assistenza giudiziaria
6.
6.1.
Giusta l'art. 29 cpv. 3
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi
prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le
probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso
(cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013
consid. 4.1 con riferimenti).
Secondo il diritto
cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente
comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul pa-trocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).
6.2
Ora, nella concreta
fattispecie, nel solco della presente procedura (ricorso risalente al 2020), il
ricorrente non ha comprovato la sua indigenza, limitandosi a produrre i verbali
di pignoramento, risalenti al 2016. Non ha, contestualmente al suo ricorso,
presentato l’apposito modulo, compilato e vidimato dall’autorità comunale. Già
solo per tale ragione, l’istanza andrebbe respinta.
Ad ogni modo, fatta
eccezione per la questione del valore locativo del mapp. PPP __________ fondo
base __________ RFD __________ (con la dicitura “uso proprio”), sulla
quale il qui contribuente avrebbe potuto esprimersi già nella precedente fase
procedurale dinanzi all’UT, per il resto il ricorso si rivelava, già
dall’inizio privo di probabilità di successo.
7.
Il ricorso è accolto
limitatamente al valore locativo del mapp. PPP __________ fondo base __________
RFD __________ e la decisione su reclamo IC/IFD 2014 dev’essere riformata nel
senso che dovrà essere calcolato in base al 60-70 per cento del valore di
mercato delle pigioni; per il resto è respinto. L’istanza di assistenza
giudiziaria viene respinta.
La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico del contribuente, nella misura della sua soccombenza.
Vengono riconosciute adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 18 marzo 2020 è riformata nel senso che il valore
locativo del mapp. PPP __________ fondo base __________ RFD __________ e è
ridotto al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono poste a carico del
ricorrente in ragione di 9/10 (fr. 900.–).
4. Si riconoscono fr. 150.- a
titolo di ripetibili.
5. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La cancelliera: