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Decisione

80.2020.6

Procedura: adempimento degli obblighi procedurali, diffida, restituzione dei termini, certificato medico generico

3 febbraio 2020Italiano9 min

quale veniva comunicato che in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.6

Lugano

3 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Con richiamo del 15

aprile 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano sollecitava

l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2017 con termine per la presentazione

di 20 giorni. Il termine per l’invio della dichiarazione veniva poi prorogato

fino al 30 settembre 2019.

B. In data 30 settembre

2019 RA 1, in nome e per conto del signor RI 1, richiedeva un’ulteriore proroga

fino al 15 ottobre 2019. Con scritto del 14 ottobre 2019, l’UT comunicava il

rifiuto di concessione di tale proroga e indicava che la procedura di richiamo,

diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si

trovava al momento della richiesta.

C. In data 16 ottobre

2019 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una diffida, con la

quale veniva comunicato che in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro

20 giorni, sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi

procedurali. Con la diffida veniva inoltre messa a carico del contribuente una

tassa di fr. 50.–. In medesima data avveniva la consegna della dichiarazione da

parte di RA 1 per conto del suo assistito.

D. Con reclamo del 14

novembre 2019 RA 1, per conto di RI 1, chiedeva l’annullamento della diffida di

pagamento in quanto la sua consegna era intervenuta lo stesso giorno in cui era

stata inviata la diffida. Motivava inoltre il ritardo nella presentazione della

dichiarazione fiscale 2017 allegando un certificato medico e dichiarando di

trovarsi in una situazione di sovraccarico di lavoro.

E. Con decisione su

reclamo del 4 dicembre 2019, l’UT confermava la diffida. Secondo l’UT il suo

decadimento sarebbe risultato giustificato unicamente se l’invio del

contribuente fosse giunto all’ufficio entro il giorno previsto per l’emissione

del provvedimento disciplinare. Al contrario se, come nel caso concreto, i due

invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.

F. Con ricorso del 4

gennaio 2020 RA 1, per conto di RI 1, chiede l’annullamento della diffida riconfermando

le proprie motivazioni.

G. Con osservazioni del

17 gennaio 2020 l’UT si riconferma nella sua posizione ribadendo che la diffida

risulta giustificata in quanto la dichiarazione fiscale del ricorrente non è

giunta entro il termine del 30 settembre 2019.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

Considerandi

2.

2.1.

I contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve compilare

il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con

gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito

(art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv.

3.

LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine;

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

2.3

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

2.4

Nel caso in esame, il

contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione

il 15 aprile 2019 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo

invio di una diffida, in caso di inadempimento. In seguito al richiamo, l’UT

aveva inoltre concesso una proroga scadente il 30 settembre 2019, termine che è

scaduto però infruttuosamente. In simili circostanze, non può certamente essere

censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una

diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi

procedurali, prima di infliggergli una multa. Considerata la natura giuridica

della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio del

richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a carico

del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata.

3.

3.1.

Anche volendo considerare

il ricorso della rappresentante del contribuente come una istanza di

restituzione dei termini, l’esito non muterebbe.

Nel caso d’invio tardivo

della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;

per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono

invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi

che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli

atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Isabelle Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).

3.2

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Analogamente, nella procedura

civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro

clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la

nota a piè di pagina n. 1758).

3.3

Nel caso in esame, la

rappresentante del ricorrente ha allegato al reclamo un certificato medico del

31.

ottobre 2019, nel quale si attesta che RA 1 è stata “assente per malattia

dal 28.10.19 al 30.11.19 al 50%”.

In primo luogo, così

formulato, il certificato non permette di valutare la gravità della malattia

che ha colpito l’interessata, visto che non contiene nessuna indicazione al

riguardo. Anche senza approfondire la questione, il fatto stesso che l’assenza

dal lavoro sia stata certificata “al 50%” dovrebbe bastare per poter escludere

che si sia trattato di una malattia particolarmente invalidante, tale da non

consentirle neppure di delegare un’altra persona.

Indipendentemente dalla

natura e dalla gravità della malattia, quest’ultima non potrebbe in ogni caso

aver condizionato il ritardo nell’inoltro della dichiarazione, visto che è

successiva rispetto al momento in cui la rappresentante del ricorrente doveva

adempiere gli obblighi procedurali. La malattia certificata dal medico risale

infatti al periodo fra la fine di ottobre e la fine di novembre, mentre il

termine prorogato per la presentazione della dichiarazione è scaduto il 30

settembre 2019 e la dichiarazione è stata presentata il 16 ottobre 2019.

Per quanto concerne infine

la situazione di sovraccarico di lavoro invocata dalla mandataria del

contribuente, essa non rientra nei motivi di restituzione dei termini (Althaus-Houriet, op. cit., n. 44 ad art.

124.

LIFD, p. 1660).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: