80.2020.6
Procedura: adempimento degli obblighi procedurali, diffida, restituzione dei termini, certificato medico generico
3 febbraio 2020Italiano9 min
quale veniva comunicato che in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro
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Incarto n.
80.2020.6
Lugano
3 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 gennaio 2020 contro la decisione del 4 dicembre 2019 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con richiamo del 15
aprile 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano sollecitava
l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2017 con termine per la presentazione
di 20 giorni. Il termine per l’invio della dichiarazione veniva poi prorogato
fino al 30 settembre 2019.
B. In data 30 settembre
2019 RA 1, in nome e per conto del signor RI 1, richiedeva un’ulteriore proroga
fino al 15 ottobre 2019. Con scritto del 14 ottobre 2019, l’UT comunicava il
rifiuto di concessione di tale proroga e indicava che la procedura di richiamo,
diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si
trovava al momento della richiesta.
C. In data 16 ottobre
2019 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente una diffida, con la
quale veniva comunicato che in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro
20 giorni, sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi
procedurali. Con la diffida veniva inoltre messa a carico del contribuente una
tassa di fr. 50.–. In medesima data avveniva la consegna della dichiarazione da
parte di RA 1 per conto del suo assistito.
D. Con reclamo del 14
novembre 2019 RA 1, per conto di RI 1, chiedeva l’annullamento della diffida di
pagamento in quanto la sua consegna era intervenuta lo stesso giorno in cui era
stata inviata la diffida. Motivava inoltre il ritardo nella presentazione della
dichiarazione fiscale 2017 allegando un certificato medico e dichiarando di
trovarsi in una situazione di sovraccarico di lavoro.
E. Con decisione su
reclamo del 4 dicembre 2019, l’UT confermava la diffida. Secondo l’UT il suo
decadimento sarebbe risultato giustificato unicamente se l’invio del
contribuente fosse giunto all’ufficio entro il giorno previsto per l’emissione
del provvedimento disciplinare. Al contrario se, come nel caso concreto, i due
invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.
F. Con ricorso del 4
gennaio 2020 RA 1, per conto di RI 1, chiede l’annullamento della diffida riconfermando
le proprie motivazioni.
G. Con osservazioni del
17 gennaio 2020 l’UT si riconferma nella sua posizione ribadendo che la diffida
risulta giustificata in quanto la dichiarazione fiscale del ricorrente non è
giunta entro il termine del 30 settembre 2019.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
Considerandi
2.
2.1.
I contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare
il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con
gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito
(art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv.
3.
LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine;
2.2
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
2.3
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
2.4
Nel caso in esame, il
contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione
il 15 aprile 2019 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo
invio di una diffida, in caso di inadempimento. In seguito al richiamo, l’UT
aveva inoltre concesso una proroga scadente il 30 settembre 2019, termine che è
scaduto però infruttuosamente. In simili circostanze, non può certamente essere
censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una
diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi
procedurali, prima di infliggergli una multa. Considerata la natura giuridica
della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio del
richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a carico
del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata.
3.
3.1.
Anche volendo considerare
il ricorso della rappresentante del contribuente come una istanza di
restituzione dei termini, l’esito non muterebbe.
Nel caso d’invio tardivo
della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o
servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato
impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30
giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;
per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono
invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi
che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli
atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Isabelle Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).
3.2
Secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Analogamente, nella procedura
civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro
clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la
nota a piè di pagina n. 1758).
3.3
Nel caso in esame, la
rappresentante del ricorrente ha allegato al reclamo un certificato medico del
31.
ottobre 2019, nel quale si attesta che RA 1 è stata “assente per malattia
dal 28.10.19 al 30.11.19 al 50%”.
In primo luogo, così
formulato, il certificato non permette di valutare la gravità della malattia
che ha colpito l’interessata, visto che non contiene nessuna indicazione al
riguardo. Anche senza approfondire la questione, il fatto stesso che l’assenza
dal lavoro sia stata certificata “al 50%” dovrebbe bastare per poter escludere
che si sia trattato di una malattia particolarmente invalidante, tale da non
consentirle neppure di delegare un’altra persona.
Indipendentemente dalla
natura e dalla gravità della malattia, quest’ultima non potrebbe in ogni caso
aver condizionato il ritardo nell’inoltro della dichiarazione, visto che è
successiva rispetto al momento in cui la rappresentante del ricorrente doveva
adempiere gli obblighi procedurali. La malattia certificata dal medico risale
infatti al periodo fra la fine di ottobre e la fine di novembre, mentre il
termine prorogato per la presentazione della dichiarazione è scaduto il 30
settembre 2019 e la dichiarazione è stata presentata il 16 ottobre 2019.
Per quanto concerne infine
la situazione di sovraccarico di lavoro invocata dalla mandataria del
contribuente, essa non rientra nei motivi di restituzione dei termini (Althaus-Houriet, op. cit., n. 44 ad art.
124.
LIFD, p. 1660).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: