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Decisione

80.2020.62

Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), attività lucrativa indipendente, reddito ridotto dal pagamento di contributi AVS in eccesso

27 settembre 2023Italiano27 min

fondiario mapp. __________ RFD __________, PPP __________ e __________ (4/63); ultima

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.62

80.2020.63

Lugano

27 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 aprile 2020 contro la decisione del 18 marzo 2020 in materia di IC e IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 è un insegnante e giocatore

di golf. La moglie RI 2 è un architetto indipendente.

Hanno due figlie, __________

(2009) e __________ (2012).

Vivono in casa propria a __________,

acquistata nel 2007 (v. Modulo 7, allegato alla DI 2016; SIFTI, Registro

fondiario mapp. __________ RFD __________, PPP __________ e __________ (4/63); ultima

consultazione: 6.12.2021). A far tempo dal 30 dicembre 2011, tramite donazione,

il contribuente è divenuto proprietario rispettivamente comproprietario con il

fratello __________ anche di altri immobili, di cui alcuni rimasti in usufrutto

ai genitori, RA 1 e __________ (v. Moduli 7 allegati alla DI 2016).

b.

In data 28 febbraio 2018, l’avv.

RA 1, padre e rappresentante fiscale del contribuente, trasmetteva all’RS 1 (di

seguito: RS 1) la Dichiarazione d’imposta 2016 dei coniugi RI 1.

I contribuenti

dichiaravano un reddito da attività indipendente principale del contribuente

pari a fr. 31'332.‑ e del coniuge pari a fr. 8'035.‑.

Inoltre, l’insorgente dichiarava un’attività indipendente accessoria ‑ relativa

alla “partecipazione alle gare di golf organizzate sotto l’egida della Swiss

PGA” (v. Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI

2016) – da cui non ricavava alcun reddito (dichiarato: fr. - 209.‑).

I coniugi RI 1 esponevano inoltre redditi della sostanza mobiliare pari a

fr. 426.‑ e della sostanza immobiliare pari a fr. 88'302.‑

(di cui fr. 26'502.‑ di valore locativo).

Per quanto qui

d’interesse, facevano valere in deduzione fr. 3'000.‑ quali

contributi alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) della moglie e

la deduzione massima dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi pari a

fr. 7'700.‑.

Quale sostanza, tra gli

altri fattori dichiaravano “titoli e capitali” in ragione di fr. 356'400.‑

e sostanza immobiliare per fr. 1'055'710.‑ (stato al 31.12.2016).

B. Con decisione del 26

giugno 2019, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016,

commisurando il reddito imponibile in fr. 81'700.– per l’imposta cantonale e in

fr. 93'900.– per l’imposta federale diretta e la sostanza imponibile in fr.

1'255'000.–.

Rispetto a quanto

dichiarato, l’autorità di tassazione aveva diminuito il reddito da attività

indipendente principale del marito da fr. 31'332.‑ a

fr. 28'000.‑ con la motivazione “aggiunta prestazioni a proprio

favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di

rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.

Aveva diminuito di 35

franchi anche il reddito da attività indipendente principale della moglie e

aveva stralciato la perdita di fr. 209.‑ derivante dall’attività

indipendente accessoria del marito, senza fornire una motivazione.

Aveva inoltre aumentato il

reddito da “titoli e capitali” a fr. 427.‑ e aggiunto “altri redditi”

in ragione di fr. 24'800.‑, con la motivazione “[v]engono imposti

chf 4'800 di assegni familiari e chf 20'000.‑ come reddito d’altra fonte

in relazione all’insufficiente disponibilità finanziaria risultante dal

dispendio e in relazione al forte aumento dei capitali”.

Inoltre, l’RS 1 aveva riconosciuto

solo parzialmente sia la deduzione per i contributi 3° pilastro A della moglie (da

fr. 3'000.‑ a fr. 1'600.‑) ‑ concedendo

la “deduzione massima per non affiliati ad un istituto di previdenza

professionale: 20% del reddito da attività lucrativa” ‑ sia

la deduzione “reddito attività lucrativa coniugi” (da fr. 7'700.‑ a

fr. 6'400.‑) perché era stata “concessa sino a concorrenza del

minore dei redditi al netto delle spese”.

C. a.

I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 14 febbraio 2020.

L’RS 1 inviava al

patrocinatore dei reclamanti il calcolo del fabbisogno finanziario 2016 con

l’indicazione che “considerando un fabbisogno di CHF 32'400.‑

(situato a metà tra i minimi LEF e quelli per l’AVS) risulta[va]

l’ammanco di CHF 20'000.‑ recuperato come altro reddito, unitamente

ai CHF 4'800.‑ degli assegni familiari”.

b.

Il 26 febbraio 2020, il

rappresentante dei contribuenti prendeva posizione, contestando in particolare l’aggiunta

di altri redditi nella misura di fr. 20'000.‑, stabiliti in “base

al calcolo teorico del fabbisogno [che] appare eccessivo e

ingiustificato”.

L’avv. RA 1 “conferm[ava]

che nella dichiarazione d’imposta non [era] stato omesso nulla a

parte qualche migliaio di franchi che mia moglie eroga a sorpresa in occasione

dell’Epifania, della Pasqua e del compleanno di nostro figlio RI 1, senza

tenerne i giustificativi (complessivamente può trattarsi di non più di

dieci/quindicimila franchi) diversamente da quanto oggetto delle donazioni

mediante accrediti bancari”.

Sottolineava altresì che oltre

a perseguire “una gestione oculata dell’economia domestica”, “RI 1 e RI

2 sono persone risparmiatrici ed è grazie a questa dote, oltre che alle

donazioni che ho il piacere di fare a mio figlio, che consente loro di

incrementare la sostanza”.

Postulava l’accoglimento

del reclamo in quanto i “regali in denaro” “[v]alutati tra i dieci e

i quindicimila franchi” come pure il ridimensionamento del calcolo delle

entrate e delle uscite sulla base delle argomentazioni da lui presentate, non

giustificavano l’aggiunta di altri redditi in ragione di fr. 20'000.‑.

D. Con

decisione del 18 marzo 2020, l’RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

“Avverso le decisioni di

tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2016 è stato presentato

reclamo a motivo dell’aggiunto reddito d’altra fonte per CHF 24'800.‑.

L’aggiunta

è composta dagli assegni familiari in ragione di CHF 4'800.‑, e da

CHF 20'000.‑ per insufficienza di disponibilità finanziaria.

Su

richiesta del rappresentante del contribuente è stato inviato il calcolo

entrate/uscite, dal quale si evince che la ripresa di CHF 20'000.‑ è

addirittura prudenziale, considerato che inserendo nel calcolo il minimo vitale

ai sensi del diritto esecutivo, l’ammanco è ancora maggiore.

La

risposta inviata in data 26 febbraio 2020 dal rappresentante dei contribuenti,

oltre ad essere priva di giustificativi non fornisce alcuna informazione utile

a migliorare la disponibilità del periodo 2016”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv.

RA 1, postulano nuovamente lo stralcio di fr. 20'000.‑ quali altri

redditi aggiunti dall’autorità di tassazione e il riconoscimento integrale

della deduzione di fr. 3'000.‑ che la contribuente ha versato al 3°

pilastro A e della deduzione di fr. 7'700.‑ per attività lucrativa

del coniuge, come già avanzato in sede di reclamo.

I ricorrenti contestano l’insufficiente

disponibilità, che risulterebbe dal calcolo del dispendio e la legittimità dell’aggiunta

di “altri redditi” al reddito imponibile. Allegano un proprio calcolo del dispendio

che ‑ tenendo conto di alcune maggiori entrate e minori uscite ‑ giunge

alla conclusione che l’ammanco di disponibilità finanziaria si attesta a “poco

più di cinquemila franchi, ampiamente coperti dai regali ricevuti dai genitori

in maniera del tutto informale nelle più svariate ricorrenze […] indicati

in complessivi CHF 10'000.‑/15'000.‑ nelle osservazioni complementari

del 26 febbraio 2020” (v. ric., p. 4).

All’atto

di ricorso, gli insorgenti allegano per la prima volta una dichiarazione

rilasciata da __________, madre di RI 1, nella quale si attesta che “oltre

al regalo commemorativo ho sempre integrato una busta sorpresa con una somma di

denaro, generalmente dell’ordine di tre/cinquemila franchi in funzione della

disponibilità che nei mesi riesco ad accantonare sui prelevamenti contanti dal

conto __________ per i bisogni della famiglia”.

I ricorrenti si aggravano altresì

contro “il mancato riconoscimento della deduzione integrale dei contributi

di CHF 3'000.‑ versati per il 3° pilastro dal coniuge RI 2 (cifra

11.2) e della deduzione di CHF 7'700.‑ dal reddito da attività

lucrativa del coniuge (cifra 15.4)”. A tale riguardo, sostengono che il

reddito della moglie risulterebbe diminuito a causa della richiesta di acconti

sproporzionatamente elevati da parte della Cassa di compensazione AVS, la

quale, “benché a conoscenza dei dati di reddito del coniuge, ha continuato a

richiedere rate di acconto calcolate su un “reddito determinante” di

CHF 80'000.‑ […] quando invece indicativamente avrebbero

quanto meno dovuto venire dimezzate”. A loro avviso, “se è pur vero che

quegli acconti manifestamente esorbitanti riducono (nell’immediato e

temporaneamente) la liquidità disponibile […] la parte eccedente il

dovuto non costituisce un costo per il conseguimento del reddito, poiché alla

stessa corrisponde un credito (un attivo del contribuente) che verrà incassato

al momento della decisione di fissazione dei contributi per il periodo

corrispondente (in casu l’anno 2016)”.

F. Nelle sue osservazioni

del 7.05.2020, l’RS 1, propone di respingere il ricorso. Aggiunge che “in

base ai dati presentati in sede di accertamento, in sede di reclamo e pure nel

presente ricorso non sono portati giustificativi a comprova degli aiuti aggiuntivi

percepiti dal padre d[a]l contribuente. A complemento di quanto già scritto

si osserva che le donazioni del padre atte a coprire una carenza di

disponibilità sono ricorrenti negli anni, inoltre per il calcolo del minimo

vitale sono stati considerati i minimi LEF, malgrado i coniugi RI 1

sembrerebbero condurre uno stile di vita relativamente agiato”.

Diritto

1. Con il ricorso sono

sollevate tre censure.

Dapprima i ricorrenti si

aggravano contro l’aggiunta di “altri redditi” per insufficienza di

disponibilità finanziaria in ragione di fr. 20’000.‑.

Poi contestano la riduzione

della deduzione per il 3° pilastro A della moglie da fr. 3'000.‑ a

fr. 1'600.‑ ed infine sollevano i loro dubbi circa la deduzione per

doppia attività dei coniugi, diminuita a fr. 6’400.‑ dall’autorità

di tassazione.

Considerandi

2.

Aggiunta

di “Altri redditi” in ragione di fr. 24'800.‑

2.1

L’RS

1.

ha proceduto alla valutazione di tutti gli elementi a sua disposizione,

aggiungendo “altri redditi” in ragione di fr. 20'000.‑, oltre a

fr. 4'800.‑ relativi agli assegni familiari percepiti dal ricorrente

nel corso del 2016. L’operato dell’autorità di prime cure è stato confermato

integralmente dalla decisione impugnata.

2.2

Nella procedura di

tassazione, l’autorità controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle

indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Esegue la

tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. Può tener contro di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD).

Nell’esame del reclamo, l’autorità

di tassazione ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione

(art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD).

L’autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art.

208.

cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

2.4

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in: ASA 75 p.185, p.190).

La procedura fiscale è

tuttavia retta anche dal principio di collaborazione. Secondo gli articoli 196

LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200.

LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p.442).

2.5

Nel

caso in disamina, l’RS 1 non ha operato una vera e propria tassazione d’ufficio

parziale. Ha comunque tenuto conto dell’evoluzione patrimoniale e del

fabbisogno finanziario dei contribuenti per il periodo fiscale sub judice.

L’apprezzamento dell’RS 1 scaturisce

dal confronto fra, da una parte, lo stato della sostanza all’inizio e alla fine

del periodo fiscale (evoluzione patrimoniale) e, dall’altro, le spese private

effettivamente sostenute rispetto alle entrate (cd. calcolo del dispendio).

In effetti, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione

patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di

tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo

aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne

l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017

consid. 3.4).

Diversamente da quanto affermato

dal rappresentante dei ricorrenti, l’Ufficio di tassazione non ha rivalutato il

reddito dell’attività lucrativa indipendente di alcuno dei coniugi, “insinu[ando]

il sospetto dell’esistenza di introiti da attività lucrativa non dichiarati”

(v. ric., p. 3), bensì ha aggiunto “altri redditi”, perché ‑ in

base al calcolo delle entrate e delle uscite del 2016 ‑ quanto dichiarato dai contribuenti non copre il

fabbisogno finanziario minimo della famiglia RI 1, calcolato rispettando i

parametri del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo, ovvero senza

tener conto dell’effettivo tenore di vita dei ricorrenti, che

parrebbe – per riprendere le parole dell’autorità di tassazione ‑ “relativamente

agiato”. Se non altro, in considerazione dei veicoli immatricolati ‑ ovvero

una __________ e una __________ del valore dichiarato di fr. 45'000.‑

(v. DI 2016, p. 6; estratto dell’applicativo di ricerca autoveicoli

immatricolati dai ricorrenti, stampato il 5 maggio 2020), anche se è vero che

quest’ultima automobile è stata acquistata dal padre e donata al figlio nel

corso del periodo fiscale 2015 (v. incarto fiscale 2015) – o anche

solo della sostanza immobiliare di cui è proprietario il contribuente, sgravata

da qualsiasi debito.

2.6

Concretamente,

nel corso del periodo fiscale 2016, i ricorrenti sono riusciti ad

incrementare il loro patrimonio per un importo pari a fr. 130'026.‑

(evoluzione 01.01.2016-31.12.2016: da fr. 226'374.‑ a

fr. 356'400.‑). Il rappresentante dei contribuenti giustifica tale

aumento con la loro capacità di risparmiare, con la “gestione oculata

dell’economia domestica [che] permette attraverso acquisti effettuati in

determinati momenti della giornata o sfruttando azioni promozionali o “voucher”

di beneficiare di sconti anche del 25-50%” (v. integrazione al reclamo del

26.02.2020), come pure con le “donazioni dei genitori che (giustamente)

avevano a cuore di fare beneficiare anche figli e nipoti della loro situazione

patrimoniale” con “un aiuto economico dell’ordine di CHF 10/15'000.‑

[…] dato da regali in denaro in ricorrenze particolari” (v. ric., p.

3).

A tal proposito ‑ per

la prima volta in sede di ricorso – producono a comprova un’attestazione

scritta dalla madre del ricorrente (v. ric., all. 3).

Pur ammettendo che tale

incremento sia avvenuto prevalentemente tesaurizzando le donazioni

paterne ‑ di cui una da 20'000.‑ franchi da verificare ‑ i

contribuenti sono comunque riusciti a risparmiare fr. 33'026.‑ delle

proprie entrate (fr. 130'026.‑ - fr. 59'000.‑ -

fr. 23'000.‑ - fr. 15'000.‑).

Le entrate 2016 sono

costituite dai redditi da attività lucrativa indipendente netti di entrambi i

coniugi (fr. 26'323.‑ + fr. 8'035.‑), assommate agli

assegni familiari in ragione di fr. 4'800.‑ e agli affitti netti

incassati (fr. 61'800.‑), portando ad un totale di fr. 100'958.‑,

cui si aggiungono fr. 350.‑ di redditi da titoli (fr. 101'308.‑).

In sede di ricorso, il

rappresentante vorrebbe correggere il reddito del contribuente in fr. 36'520.‑,

aggiungendovi i pasti fuori domicilio, le spese di trasferta e i costi

dell’abbonamento Swisscom – perché ritenuti già compresi nel minimo

vitale –, giungendo ad entrate pari a fr. 111’296.‑.

Ora, solo gli oneri

rettificati come postulato nell’atto di ricorso (p. 4), ammontano a

fr. 39'620.‑ (contributi sociali e alla previdenza; oneri

assicurativi; spese effettive per immobili; liberalità; imposte federali e

cantonali verificate e imposte comunali valutate).

Deducendo anche il minimo

vitale ai sensi della LEF a copertura dei bisogni basilari di una famiglia di

quattro persone, l’eccedenza di spese dei ricorrenti si attesta a fr. 7’906.‑.

In cifre:

Entrate

CHF

Corr. RIC

Uscite

CHF

Corr. RIC

Attivi

Titoli, capitali

130’026

Donazioni

82’000

Passivi

Debiti priv.

40.

Totale

82’040

82’040

Totale

130’026

130’026

Proventi

Red. Mar.

26’532

36’520

Red. Mog.

8’035

8’035

Red. Acc.

-209

-209

AF

4’800

4’800

Red. Titoli

350.

350.

Affitti incas.

61’800

61’800

Totale

101’308

111’296

Oneri

Contr. AVS

10’283

36’970*

Oner. Ass.

17’380

Spese mal.

380.

380.

Spese imm.

5’000

2’650

Spese amm.

34.

34.

Liberalità

372.

Asilo nido

1’182

1’182

IC/IFD verif.

5’521

ICom valut.

3’000

Totale

43’152

41’216

Totale

183’348

193’336

173’178

171’242

Disponibilità

10’170

22’094

MV LEF

30’000

30’000

Disponibilità

-19’830

-7’906

*importo comprensivo di contributi sociali e alla

previdenza; oneri assicurativi; liberalità; imposte federali e cantonali

verificate e imposte comunali valutate (v. ric., p. 4).

2.7

Si ricorda che per

giungere a questo risultato, si è tenuto conto di una donazione di

fr. 20'000.‑ di cui si è solo presunto che il contribuente sia

l’effettivo beneficiario, dei regali ricevuti per ricorrenze speciali in

ragione di fr. 15'000.‑ e del tenore di vita corrispondente al minimo

vitale LEF (fr. 30'000.‑).

A questo proposito, per

quanto riguarda le donazioni ricevute dai ricorrenti, dalla documentazione

versata agli atti si evince che il contribuente ha beneficiato di una “donazione

paterna” di fr. 24'000.‑ sul conto __________ (valuta 5.2.2016)

e di un importo di fr. 15'000.‑ versato il 18.01.2016 sul conto

postale __________. Entrambi i conti menzionati sono elencati nel Modulo 2,

allegato alla DI 2016.

La donazione di

fr. 23'000.‑ è invece avvenuta con valuta 20.12.2016 ed è stata

dichiarata in seguito ad una richiesta di documentazione supplementare inviata

ai contribuenti alfine di evadere la tassazione IC/IFD 2015 (v. lettera del

22.05.2019

indirizzata al contribuente e relativa risposta del 4.06.2019),

successivamente all’inoltro della Dichiarazione d’imposta 2016.

Più difficile invece

ricondurre il “Prelevamento __________ […]” ‑ o l’addebito sul

conto di __________ ‑ pari a fr. 20'000.‑ a

beneficio del contribuente, non essendo menzionato il destinatario della “donazione

paterna” (v. giustificativo di cassa del 21.60.2016, agli atti). Come

espresso in narrativa, il contribuente ha un fratello, con cui è

comproprietario di alcuni immobili, che per quanto è dato sapere potrebbe a sua

volta aver beneficiato di questa donazione.

Nonostante questa

“entrata” supplementare ‑ comunque presa in considerazione

dall’autorità di tassazione anche se non debitamente comprovata ‑ dal

calcolo del dispendio 2016 allestito risulta un’insufficiente disponibilità

finanziaria pari a fr. 7'906.‑.

Non considerando la

donazione di fr. 20'000.‑, perché non comprovata, ma tenendo conto

delle considerazioni esposte in sede di ricorso (in particolare, l’aumento del

reddito aziendale del marito a fr. 36'520.‑) e di un tenore di vita

pari al minimo vitale LEF (fr. 30'000.‑), si giunge ad una

insufficiente disponibilità finanziaria (eccedenza di spese) pari a fr. 26’906.‑.

2.8

Per quanto riguarda invece

le spese per l’asilo nido, dalla documentazione prodotta non è possibile

evincere la quota relativa ai pasti, “che teoricamente dovrebbe venire

computat[a] sul minimo base”. Di conseguenza la spesa di

fr. 1'182.‑ viene mantenuta nel calcolo del dispendio 2016.

2.9

Nel calcolo del dispendio

redatto dall’autorità giudicante non si è tenuto conto degli ulteriori regali

per fr. 10’/15'000.‑, la cui giustificazione è del tutto funzionale

alla fattispecie.

2.10

Infine, si ricorda che al

minimo vitale LEF per una famiglia di 4 persone con casa propria si devono

aggiungere le spese connesse con l’immobile, che il rappresentante quantifica

in fr. 2'650.‑ (v. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo, in vigore dal 1° settembre 2009 e relativa

aggiunta del 5 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018).

2.11

Diversamente da quanto

sostiene il rappresentante dei ricorrenti ‑ per cui alcune

spese “(imposte, liberalità, ecc.) […] possono anche venire ignorate” ‑ poiché

fanno parte delle spese sostenute e/o da sostenere e necessitano di mezzi

finanziari per essere pagate, tali costi devono essere contemplati nel calcolo

delle entrate e delle uscite 2016.

Tutto ciò considerato, a

fronte di entrate per fr. 174'336.‑, vi sono uscite pari a

fr. 171'242.‑. Aggiungendovi il minimo vitale in ragione di

fr. 32'650.‑, la necessità finanziaria dei coniugi RI 1 per il 2016

ammontava a fr. 203'892.‑. Di conseguenza, l’insufficienza

finanziaria è pari a fr. 29’556.‑.

2.12

Quand’anche si ritenessero

comprovate le donazioni per ricorrenze speciali in ragione di 10’/15'000.‑

franchi (v. ric., p. 3) – che però la madre del contribuente sostiene

siano dell’ordine di tre/cinquemila franchi (v. allegato al ricorso) ‑ il

dispendio resterebbe comunque sempre negativo.

Riassumendo, in cifre:

Entrate

Corr. RIC

Corr. CDT

Uscite

Corr. RIC

Corr. CDT

Attivi

Titoli, capitali

130’026

Donazioni

63’000

Passivi

Debiti priv.

40.

Totale

82’040

63’040

Totale

130’026

130’026

Proventi

Red. Mar.

36’520

36’250

Red. Mog.

8’035

8’035

Red. Acc.

-209

-209

AF

4’800

4’800

Red. Titoli

350.

350.

Affitti incas.

61’800

61’800

Totale

111’296

111’296

Oneri

Contr. AVS

36’970*

36’970*

Oner. Ass.

Spese mal.

380.

380.

Spese imm.

2’650

2’650

Spese amm.

34.

34.

Liberalità

Asilo nido

1’182

1’182

IC/IFD verif.

ICom valut.

Totale

41’216

41’216

Totale

193’336

174’336

171’242

171’242

Disponibilità

22’094

3’094

MV LEF

30’000

32’650

Disponibilità

-7’906

-29’556

2.13

Le

conclusioni cui giunge l’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata per

cui la “ripresa di CHF 20’000 è addirittura prudenziale” non

appaiono così “infondate, pretestuose e insostenibili” come vorrebbe far

credere il rappresentante dei ricorrenti (v. ric., p. 3).

Nella fattispecie, i

ricorrenti si sono dimostrati estremamente reticenti nel collaborare con

l’autorità di tassazione alfine di giungere ad una tassazione completa ed

esatta, esponendo la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente. Si

ricorda che più avanzava la procedura d’accertamento, evidenziando

un’insufficiente disponibilità finanziaria, più aumentavano gli importi

ricevuti in donazione da parte dei genitori (dapprima fr. 23'000.‑,

“comparsi” dopo una richiesta di documentazione per l’anno 2015, poi altri

fr. 10’/15'000.‑, non dimostrati né dimostrabili), alfine di far

“quadrare” il dispendio 2016.

Pertanto, l’operato dell’RS

1.

merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata. Su

questo aspetto, il ricorso è respinto.

3.

Deduzione dei contributi

al 3° pilastro A della moglie

3.1

Secondo l’art. 32 cpv. 1

lett. e LT risp. art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD, sono dedotti dai

proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in

forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti

dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della

relativa ordinanza di applicazione.

L’art. 82 cpv. 1 Legge

federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40; versione 2016) prevede che i

salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme

previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla

previdenza professionale. Il Consiglio federale, in collaborazione con i

Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla

deduzione dei contributi (art. 82 cpv. 2 LPP).

Giusta l’art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i

contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3; RS 831.461.3;

versione 2016), i salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito,

per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei

Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura

seguente:

a. annualmente,

fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8

capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi

dell’articolo 80 LPP;

b. annualmente,

fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al

massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito

nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di

previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.

Il capoverso 2 prevede che

i coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno

per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i

contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

Per il periodo fiscale

2016, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha concretizzato tali

disposizioni nella lettera circolare del 24 settembre 2015 (DB-434.3/HAJ/ED), fissando

la deduzione massima dei contributi al 3° pilastro A per i contribuenti con

secondo pilastro a fr. 6'768.‑ rispettivamente a fr. 33'840.‑

a quelli sprovvisti di secondo pilastro.

3.2

L’Ufficio di tassazione ha

concesso in deduzione unicamente fr. 1'600.‑ poiché ha accertato un

reddito aziendale pari a fr. 8'000.‑.

I ricorrenti fanno invece valere

in deduzione fr. 3'000.‑, che a loro avviso, corrisponderebbe al 20

per cento del reddito da attività indipendente conseguito, qualora la Cassa di

compensazione AVS avesse richiesto il pagamento di contributi conforme agli

articoli 23 e 24 dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101). Gli insorgenti sostengono

infatti che il reddito della moglie risulterebbe diminuito a causa della

richiesta di acconti sproporzionatamente elevati da parte della Cassa di

compensazione AVS, in quanto calcolati sulla base di un “reddito determinante”

di fr. 80'000.–. I contributi pagati in eccesso verrebbero poi rimborsati dopo

la notificazione della decisione di fissazione dei contributi per il periodo

corrispondente.

3.3

I contributi d’acconto si

basano sui redditi stimati per l’anno contributivo corrente e devono essere

pagati trimestralmente (art. 14 cpv. 2 Legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]; art

24.

cpv. 1 OAVS). Le casse di compensazione possono fondarsi sul reddito

determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la

persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non

corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

I contributi definitivi

sono fissati sulla base della tassazione fiscale (art. 9 cpv. 3 LAVS; art. 23

cpv. 1 OAVS). Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d’acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Analizzando la

documentazione contabile prodotta con la Dichiarazione d’imposta 2016, si

osserva che la ricorrente nel 2016 ha versato contributi AVS per

fr. 8'874.‑. Tuttavia, ha anche beneficiato di un rimborso dei

contributi pagati in eccesso nel 2012 in ragione di fr. 8'025.15. Tale

situazione dovrebbe ripetersi anche per il periodo contributivo e fiscale 2016,

per cui l’eccedenza dei contributi AVS versati, che hanno ridotto la liquidità

disponibile “nell’immediato e temporaneamente”, le sarà rimborsata al

momento del conteggio definitivo, quando la decisione di tassazione 2016 sarà

passata in giudicato.

3.4

Ora, la contribuente ha

versato all’AVS degli acconti a suo dire eccessivi e vorrebbe che l’autorità di

tassazione, alfine di determinarne il reddito imponibile e di conseguenza la

deduzione per contributi al 3° pilastro A, tenesse conto di tale eccedenza,

aggiungendola (fittiziamente) al reddito imponibile, “fino a legittimare la

deduzione integrale del contributo alla previdenza di CHF 3'000.‑”.

In altri termini, il

rappresentante vorrebbe che l’autorità di tassazione aumentasse il reddito

aziendale netto della contribuente a fr. 15'000.‑ per poter

beneficiare della deduzione di fr. 3'000.‑.

Come visto, solo una volta

determinata la tassazione, la cassa cantonale di compensazione elabora il

calcolo definitivo dei contributi, rimborsando l’eventuale eccedenza o

richiedendo l’eventuale differenza. L’autorità di tassazione non ha alcuna

competenza in merito.

I contributi litigiosi

sono comunque versati e contabilizzati quali costi nell’esercizio contabile

2016.

Per il principio della competenza d’esercizio ogni spesa è da caricare nei

conti dell’esercizio che l’ha determinata. È quindi a giusto titolo che l’autorità

di tassazione ha accertato il reddito aziendale netto in fr. 8'000.‑

[recte: fr. 8'035.‑].

Indipendentemente da

questo aspetto, come già ricordato, la contribuente ha beneficiato nel 2016 del

rimborso dell’eccedenza dei contributi pagati nel 2012, per un importo di fr.

8'025.15. Di conseguenza, se è vero che fra i costi figurano contributi AVS per

ben fr. 8'874.–, vi è un rimborso di fr. 8'025.15. Il costo effettivo per i

contributi, che grava il conto economico del 2016, è dunque di poco più di 800

franchi.

3.5

Il calcolo della deduzione

prevista dagli articoli 32 cpv. 1 lett. e LT e 33 cpv. 1 lett. e

LIFD intrapreso dall’autorità di tassazione è dunque corretto. In casu,

il reddito aziendale di fr. 8'000.‑ comporta una deduzione per il 3°

pilastro A pari a fr. 1'600.‑.

Anche questa censura deve

essere rigettata.

4.

Deduzione

dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi

4.1

La

Legge tributaria ticinese prevede che se i coniugi vivono in comunione

domestica, sono dedotti 7'700.‑ franchi dal reddito lavorativo che uno

dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o

dall’impresa dell’altro (art. 32 cpv. 2 LT).

Secondo le Istruzioni per

la compilazione della Dichiarazione d’imposta 2016 delle persone fisiche, la

deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è ammessa solo fino a

concorrenza del minore dei due redditi (v. nm. 15.5, p. 27) fino ad un massimo

di fr. 7'700.‑ (v. anche Tabella di confronto delle deduzioni per

l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta, nm. 15).

4.2

La Legge federale

sull’imposta federale diretta stabilisce che se i coniugi vivono in comunione

domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo

più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8’100 e al massimo 13’400 franchi.

Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa

dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le

deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f (art. 33 cpv. 2 LIFD).

Secondo la Circolare no. 30

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il reddito derivante da

attività lucrativa indipendente corrisponde al saldo del conto economico al

netto dei contributi versati alla previdenza professionale e alla previdenza

individuale vincolata e dopo aver proceduto alle eventuali rettifiche fiscali (v.

AFC, Circolare n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta (LIFD)” del 21.12.2010, n. 9.2., p. 18).

Se, dopo la detrazione dei

costi di conseguimento, dei contributi per l’AVS/AI/IPG/AD, per il 2° pilastro

e per il pilastro 3a, come pure dei premi dell’AINP, il reddito da attività

lucrativa più basso è inferiore all’importo minimo di 8’100 franchi, si può

dedurre solo l’importo corrispondente a tale reddito (v. AFC, Circ. n. 30, n.

9.4, p. 19; v. anche Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea

2022, n. 38 ad art. 33, p. 816).

4.3

Nella

fattispecie, il minore dei redditi è percepito dalla ricorrente. Al netto delle

deduzioni per il suo conseguimento, è stato accertato in fr. 6’400.‑.

Poiché tale importo è

inferiore all’importo minimo della deduzione prevista da entrambe le leggi

applicabili, la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi

ammonta al minore dei due redditi, ovvero a fr. 6'400.‑.

Anche su quest’ultimo

aspetto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata

deve essere confermata.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Non è

riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’200.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: