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Decisione

80.2020.64

! Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, trasferimento in un altro cantone durante il periodo fiscale, tassazione pro rata temporis, rapporto con divieto di discriminazione secondo ALC

9 febbraio 2021Italiano19 min

dimora (permesso B). Il 4 settembre 2015 si è trasferito da __________ (SZ) a __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2020.64

Lugano

9 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 aprile 2020 contro la decisione del 26 febbraio 2020 in materia di IC 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

francese, è entrato in Svizzera il 28 febbraio 2013, ottenendo un permesso di

dimora (permesso B). Il 4 settembre 2015 si è trasferito da __________ (SZ) a __________

(TI). Nel corso del periodo fiscale 2015, ha lavorato, fino al 15 gennaio, alle

dipendenze di __________ AG, __________ (__________),

poi, fino al 30 settembre, alle dipendenze della __________ GmbH, __________, e

infine, dal 1° ottobre, per __________ AG, __________. Dalle rispettive

prestazioni salariali, i datori di lavoro hanno trattenuto l’imposta alla

fonte.

B. Il 7 febbraio 2017 RI

1 e la moglie RI 2 hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2015, in vista di una tassazione ordinaria sostitutiva.

Con decisione del 30

agosto 2017, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017,

commisurando il reddito imponibile in fr. 980'500.– per l’IC (reddito

determinante per l’aliquota fr. 992'700.–) e in fr. 991'000.– per l’IFD

(reddito determinante per l’aliquota fr. 1'003'400.–). La sostanza imponibile

ammontava a fr. 1'563'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr.

1'702'000.–.

C. I contribuenti hanno

interposto reclamo contro la suddetta decisione in data 20 settembre 2017,

invocando l’applicazione dell’art. 122 cpv. 4 della Legge tributaria (LT), che,

conformemente a quanto previsto dall’art. 38 cpv. 4 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni (LAID; RS 642.14), dispone che, se un contribuente assoggettato

all’imposta alla fonte trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora

all’interno della Svizzera, il cantone di domicilio o di dimora interessato ha

diritto di tassarlo proporzionalmente alla durata dell’assoggettamento. Di

conseguenza, secondo i reclamanti, per i primi otto mesi dell’anno essi

avrebbero dovuto essere assoggettati all’imposta nel Canton Svitto, dove

avevano la dimora fino all’inizio del mese di settembre. A loro avviso, una

diversa soluzione non poteva scaturire neppure dall’applicazione della sentenza

del Tribunale federale del 24 gennaio 2014, che aveva constatato l’incompatibilità

dell’art. 38 cpv. 4 LAID con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). La

fattispecie su cui si era pronunciata la Suprema Corte concerneva infatti un

contribuente che, al contrario degli insorgenti, aveva trasferito la dimora

fiscale da un cantone con aliquote più elevate a uno con aliquote inferiori.

Con decisione del 20

febbraio 2020, l’autorità di tassazione ha accolto il reclamo limitatamente

alla definizione del valore locativo dell’abitazione dei contribuenti e alle

spese di manutenzione relative. In relazione alla questione della ripartizione

dell’imposta fra i cantoni, ha per contro richiamato “la giurisprudenza in

materia nei casi di contribuenti assoggett[at]i a tassazione ordinaria

sostitutiva che trasferiscono il domicilio in un altro cantone”, secondo la

quale “vale il principio di arrivo e pertanto sono assoggettat[i] all’imposta

per l’intero anno nel Cantone di dimora alla fine di tale periodo”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione dell’autorità fiscale, che ignorerebbe il tenore degli articoli 38

cpv. 4 LAID e 122 cpv. 4 LT, come pure dell’art. 4 Ordinanza del 9 marzo 2001

sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte

dirette nei rapporti intercantonali e della Circolare n. 14 della Conferenza

svizzera delle imposte. Secondo i ricorrenti, la sentenza del Tribunale

federale, che ha constatato l’incompatibilità dell’art. 38 cpv. 4 LAID con

l’ALC, non sarebbe applicabile al caso in discussione, poiché la legge federale

non li discrimina rispetto ai cittadini svizzeri, visto che si sono trasferiti

in un cantone con aliquote più elevate di quelle del Cantone in cui hanno avuto

la dimora per i primi otto mesi dell’anno.

E. Nelle sue

osservazioni del 28 luglio 2020, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il ricorso. A suo avviso, il Tribunale federale avrebbe stabilito

che l’imposizione pro rata temporis del contribuente assoggettato all’imposta

alla fonte, che si trasferisce da un cantone all’altro, rappresenta una

discriminazione incompatibile con l’ALC. Di conseguenza, il Canton Ticino,

quale cantone in cui i ricorrenti hanno la dimora fiscale alla fine del periodo

fiscale, avrebbe il diritto di imporre per la durata dell’intero periodo

fiscale. Una modifica dell’art. 38 cpv. 4 LAID è nel frattempo stata adottata

ed è entrata in vigore il 1.1.2021.

Diritto

1. 1.1.

Il 1.1.2021 è entrata in

vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione

alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha modificato diverse

disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).

Anche per il diritto

cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne

l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in

vigore il 1.1.2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).

Le norme in questione non

sono tuttavia applicabili alla fattispecie in esame, che si riferisce al

periodo fiscale 2015.

Tutte le disposizioni

citate nella presente decisione sono quindi quelle in vigore nel periodo

fiscale 2015.

1.2.

Secondo

l’art. 32 cpv. 1 LAID, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso,

i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli

stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a una

ritenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa

dipendente. L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la

procedura ordinaria. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati

all’imposizione secondo l’articolo 11 capoverso 4. Rimane salva la tassazione

ordinaria giusta l’articolo 34 capoverso 2.

Per l’art. 32 cpv. 2 LAID,

i coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la

procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il

permesso di domicilio.

L’art. 34 cpv. 2 LAID

prevede che, se nel corso di un anno civile, il contribuente o il suo coniuge

che vive con lui in comunione domestica consegue proventi lordi, soggetti

all’imposta alla fonte, che superano un importo stabilito dal diritto

cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l’imposta già

riscossa alla fonte.

1.3.

Nel diritto cantonale,

l’art. 104 cpv. 1 LT prevede da parte sua che i lavoratori stranieri che, senza

permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora

fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d’imposta alla fonte

per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati gli

introiti assoggettati all’imposizione secondo l’art. 37a. L’imposta alla fonte

sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. È riservata la

tassazione ordinaria giusta gli art. 112 e 113.

Per l’art. 104 cpv. 2 LT i

coniugi che vivono in comunione domestica sono tuttavia tassati secondo la

procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il

permesso di domicilio.

Secondo l’art. 113 cpv. 1

LT, quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del

contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano,

nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è

eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta

negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più,

temporaneamente o durevolmente, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.

La tassazione ordinaria

sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta

alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica

con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel

corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.– (cfr. art. 12 del Decreto

esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2015).

1.4.

La tassazione ordinaria

sostitutiva è giustificata dal fatto che la differenza fra l’onere fiscale

dell’imposta alla fonte, che dipende dal calcolo basato sui redditi lordi e

sulle deduzioni forfetarie, e l’imposizione determinata secondo la procedura

ordinaria tende a crescere con l’aumento dei redditi (cfr. Messaggio del

Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF

1983 III 1, in particolare p. 126; inoltre Pedroli,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 8 ad art. 90 LIFD, p. 1450 e

riferimenti).

1.5.

Per quanto concerne le

relazioni intercantonali, l’art. 38 cpv. 4 LAID prevede che, se una persona

fisica assoggettata all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2

trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all’interno della Svizzera,

il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla

proporzionatamente alla durata dell’assoggettamento.

Nel diritto cantonale,

secondo l’art. 122 cpv. 4 LT, se una persona fisica assoggettata all’imposta

secondo gli articoli 104 e 113 trasferisce il proprio domicilio o la propria

dimora all’interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora

interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata

dell’assoggettamento

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorso verte

sull’applicabilità dell’art. 122 cpv. 4 LT, conforme all’art. 38 cpv. 4 LAID, nonostante

la giurisprudenza del Tribunale federale, che ne ha censurato l’incompatibilità

con l’ALC. L’autorità di tassazione ha ritenuto che, in seguito alle sentenze

del Tribunale federale, la ripartizione del diritto di imporre fra i cantoni,

prevista dalle disposizioni legali in questione, non possa più essere attuata,

neppure se sarebbe nell’interesse del contribuente. Di diverso avviso i

ricorrenti, secondo i quali la giurisprudenza dell’Alta Corte concernerebbe

solo in casi in cui le norme in discussione comportano uno svantaggio per i

contribuenti che sono assoggettati alla tassazione ordinaria sostitutiva.

2.2

L’art.

38.

cpv. 4 LAID è stato introdotto dal n. I 2 della Legge federale del 15

dicembre 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di

imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1°

gennaio 2001 (RU 2001 1050 ss.). Nel suo messaggio il Consiglio federale si è

così espresso:

Nel quadro del sistema di

imposizione alla fonte, e contrariamente alle regole dell’imposizione

ordinaria, viene immediatamente preso in considerazione ogni cambiamento della

situazione del contribuente. Questo vale in particolare per i cambiamenti dello

Stato civile. Lo stesso deve valere anche in caso di cambiamenti

dell’appartenenza personale; in questo caso si giustifica il principio di

un’imposizione pro rata temporis. Dal punto di vista dell’efficacia

amministrativa, la soluzione proposta si impone nelle relazioni fra lavoratori,

datori di lavoro e Cantoni, evitando numerosi trasferimenti di trattenute

d’imposta fra amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

L’articolo

38.

capoverso 4 LAID si applica anche in caso di tassazione secondo la procedura

ordinaria dei redditi delle persone assoggettate all’imposta alla fonte (cfr.

art. 34 cpv. 2 LAID).

Come ha sottolineato anche

il Tribunale federale, in una sentenza del 2 settembre 2013 (n. 2C_116/2013, in

RF 68/2013 p. 817), la disciplina prevista dall’art. 34 cpv. 2 LAID per la

tassazione ordinaria sostitutiva comporta dunque una ripartizione della

sovranità fiscale fra i cantoni interessati (pro rata temporis),

derogando in tal modo al principio dell’unità del periodo fiscale che domina

nell’ambito dell’imposizione ordinaria. La spiegazione è però che il

legislatore voleva evitare i trasferimenti di ritenute d’imposta fra cantoni.

Del resto, lo stesso articolo 68 cpv. 1 LAID fa espressamente salvo l’articolo

38.

capoverso 4 LAID (sentenza citata, consid. 3.3). L’art. 38 cpv. 4 LAID deve

essere interpretato nel senso che ad ogni cantone di domicilio o dimora fiscale

spetta il potere di imporre in modo esclusivo per la durata

dell’assoggettamento in tale cantone (sentenza citata, consid. 3.5).

Sempre secondo l’Alta

Corte, la conclusione appena indicata è confortata anche dal tenore dell’art. 4

dell’Ordinanza del 9 marzo 2001 sull’applicazione della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RS

642.141), secondo cui il trasferimento in un altro Cantone del domicilio

fiscale delle persone assoggettate all’imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34

capoverso 2 LAID ha, sull’imposizione del reddito dell’attività lucrativa

dipendente, gli stessi effetti di un trasferimento di domicilio all’estero o di

una costituzione di domicilio in Svizzera. In tal modo, l’art. 4 dell’Ordinanza

rinvia alla disciplina prevista dall’art. 63 cpv. 3 LAID per l’assoggettamento

di durata inferiore all’anno civile: se le condizioni d’assoggettamento sono

realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa

sui proventi conseguiti durante questa parte; per i proventi periodici,

l’aliquota d’imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici

mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un’imposta annua intera, ma

non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. La

prima frase dell’art. 63 cpv. 3 LAID afferma chiaramente che ad ogni cantone di

domicilio spetta il potere di imporre in modo esclusivo per la durata

dell’assoggettamento in tale cantone (sentenza citata, consid. 3.6).

2.3

Esaminando il ricorso di

un cittadino tedesco, con permesso di dimora, che risiedeva nel Canton San

Gallo, ma che nel mese di novembre del 2010 si era trasferito nel Canton

Svitto, la Suprema Corte si è dovuta confrontare con la questione della

compatibilità di tale disposizione della legge sull’armonizzazione con il

divieto di discriminazione previsto dall’ALC. Proprio a causa dell’art. 38 cpv.

4.

LAID, secondo il ricorso, il contribuente avrebbe dovuto pagare ben 118’000

franchi in più di imposte rispetto ad un cittadino svizzero nelle stesse

condizioni. Quest’ultimo infatti, grazie al principio per cui le imposte si

pagano per tutto l’anno nel cantone dove il contribuente è domiciliato alla

fine del periodo fiscale (art. 68 cpv. 1 LAID), avrebbe pagato tutte le imposte

nel Canton Svitto. Il ricorrente invece si ritrovava obbligato a pagare la

maggior parte delle imposte nel Canton San Gallo, dove le aliquote sono

nettamente superiori (sentenza 2C_490/2013 del 29.1.2014, in DTF 140 II 167; v.

anche RtiD II-2014 p. 606 s.).

Quando viene intrapresa

una tassazione ordinaria sostitutiva, l’imposta alla fonte è stata sostituita

da un’imposta ordinaria. L’applicazione dell’art. 38 cpv. 4 LAID comporta

tuttavia che, a dipendenza dell’onere fiscale nel cantone da cui parte e di

quello in cui si trasferisce, le imposte da pagare nell’intero periodo fiscale

sono di più o di meno rispetto a quelle dovute da un contribuente soggetto

all’imposta ordinaria. Anche se in tal modo la discriminazione si verifica solo

quando il contribuente si trasferisce in un cantone con aliquote più

favorevoli, il Tribunale federale ha ritenuto determinante la circostanza che

il ricorrente, nella sua situazione concreta, era penalizzato. Ha quindi

concluso che l’art. 38 cpv. 4 è in contrasto con il divieto di discriminazione

previsto dall’ALC e non è di conseguenza applicabile nei casi di tassazione

ordinaria sostitutiva di persone residenti in Svizzera, che sottostanno all’ALC

(DTF 140 II 167 consid. 5.4).

La sentenza del 2014 ha

escluso anche che l’art. 38 cpv. 4 LAID possa essere giustificato dalla riserva

prevista all’art. 21 cpv. 3 ALC, secondo cui nessun elemento dell’Accordo

stesso vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a

garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a

prevenire l’evasione fiscale.

In altri termini, l’art.

21.

cpv. 3 ALC consente agli Stati contraenti di adottare disposizioni, anche

discriminatorie, che servono a garantire l’imposizione o il pagamento delle

imposte o a prevenire l’evasione fiscale. Tuttavia, in discussione non era, nel

caso in esame, l’imposizione alla fonte come tale, che serve effettivamente a

garantire la riscossione dell’imposta, bensì l’imposta ordinaria sostitutiva

(DTF 140 II 167 consid. 5.5).

2.4

Secondo l’art. 190 Cost.,

le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il

Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del

diritto. In caso di insanabile contrasto fra norme del diritto internazionale e

del diritto interno, secondo il Tribunale federale il diritto internazionale

pubblico prevale in linea di principio sul diritto interno, specialmente quando

la norma internazionale concerne la tutela dei diritti umani, ma non solo. In

particolare, l’art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC e il divieto di discriminazione

prevalgono sul diritto interno contrario e hanno effetto diretto. Il divieto di

discriminazione previsto dagli articoli 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC è

pertanto direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni contrarie della

LIFD e della LAID, ma anche del diritto cantonale (DTF 136 II 241 consid. 16).

Come rilevato dalla

dottrina citata dai ricorrenti, ne consegue che i contribuenti assoggettati a

ritenuta alla fonte, che si trasferiscono da un cantone con aliquote inferiori

a uno con aliquote più elevate, possono fondarsi sul chiaro tenore dell’art. 38

cpv. 4 LAID e pretendere che gli sia applicata la più vantaggiosa imposizione pro

rata temporis. Il divieto di discriminazione dell’ALC ha infatti effetto

solo a favore del contribuente, mentre non può fondare obblighi fiscali ulteriori,

che non sono previsti dal diritto interno (Oesterhelt,

Diskriminierende Quellensteuer bei Wohnsitzwechsel – Verhältnis von Art. 38

Abs. 4 StHG zum FZA, in RF 69/2014, p. 272; Jud/Rufener,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 20 ad art. 38 LAID, p. 1213; dello stesso avviso: Marantelli/Opel, Die steuerrechtliche Rechstsprechung des

Bundesgerichts im Jahr 2014, ZBJV 152/2016, p. 186; von Ah, Interkantonaler Wohnsitzwechsel von

quellensteuerpflichtigen Personen, die nachträglich ordentlich veranlagt

werden, zsis 2015 n. 3).

Il fatto che i

contribuenti assoggettati alla ritenuta d’imposta alla fonte abbiano in tal

modo un diritto di opzione, fra imposizione pro rata temporis e

tassazione nel Cantone in cui hanno domicilio o dimora fiscale alla fine del

periodo fiscale, crea una discriminazione al contrario, per il fatto che i

contribuenti con permesso di domicilio o cittadinanza svizzera non hanno questa

stessa facoltà. Essa dipende tuttavia dall’obbligo di applicare le leggi

federali, sancito dall’art. 190 Cost. e potrebbe essere contrastata solo

modificando la legge (Jud/Rufener,

op. cit., n. 20 ad art. 38 LAID, p. 1214).

2.5

Come indicato dalla

Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, a partire dal

1.1.2021, la legge federale è stata modificata proprio per tener conto della

giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. a

LAID, nella versione introdotta dalla Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla

revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (RU

2018.

1813), per la tassazione ordinaria ulteriore è competente, per i

lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel

Cantone, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora

fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

È evidente tuttavia che il

nuovo diritto non è applicabile alla fattispecie in esame, che concerne la

tassazione del periodo fiscale 2015. Le disposizioni adottate con la legge

federale del 16.12.2016 si applicano infatti a partire dal 1.1.2021 (RU 2018 1825).

2.6

2.6.1

Nelle sue osservazioni,

l’autorità fiscale contesta che sia previsto dalla legge e che sia praticabile

imporre al fisco di valutare di volta in volta se procedere alla tassazione pro

rata temporis, “di modo che ne risulti sempre il minor carico di imposta

per il contribuente”.

2.6.2

In effetti, la Conferenza

svizzera delle imposte (CSI), dopo la pubblicazione della sentenza del

Tribunale federale, ha inviato alle autorità fiscali cantonali delle

raccomandazioni, per gestire la fase transitoria fino all’entrata in vigore del

nuovo diritto. Pur non avendo né abrogato né modificato la Circolare 14 del

6.7.2001, concernente il trasferimento di domicilio in un altro cantone di

persone assoggettate all’imposta alla fonte e imponibili secondo la procedura

di tassazione ordinaria ulteriore, l’ha di fatto invalidata. Ha infatti

invitato i Cantoni ad applicare in modo generale il principio del cantone di

arrivo. Quasi tutti i cantoni si sono conformati a questa prassi, che prevede

che il contribuente presenti la dichiarazione nel Cantone, in cui ha il

domicilio alla fine del periodo fiscale, e che questo stesso Cantone proceda

alla tassazione per l’intero periodo e alla riscossione dell’imposta,

computando le imposte già trattenute alla fonte. Gli altri cantoni

trasferiscono al Cantone di arrivo le imposte alla fonte loro versate (Jud/Rufener, op. cit., n. 19 ad art. 38

LAID, p. 1213; v. anche la Prassi dell’Amministrazione delle imposte del

Cantone dei Grigioni del 1.6.2015, “Tassazione di persone assoggettate

all’imposta alla fonte con tassazione ordinaria successiva e cambiamento di

domicilio in Svizzera”).

Come indicato, quella indirizzata

dalla CSI alle autorità cantonali è tuttavia una mera raccomandazione, dettata

da esigenze di semplificazione. D’altronde, le sue circolari non hanno forza di

legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa

amministrazione (cfr. p. es. la sentenza del TF n. 2C_216/2014 del 15.12.2016

consid. 4.6 con riferimenti).

Le raccomandazioni della

CSI non possono pertanto derogare a quanto previsto dal diritto federale (art.

38.

cpv. 4 LAID).

2.6.3

Ne consegue che anche i

Cantoni, che hanno seguito la raccomandazione della CSI e hanno adottato come

regola generale quella della tassazione nel Cantone dove il contribuente ha il

domicilio o la dimora alla fine del periodo fiscale, devono comunque procedere

alla tassazione pro rata temporis, se risulta più vantaggiosa per il

contribuente, che he fa pertanto richiesta (cfr. in tal senso la citata Prassi

dell’Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni, n. 3).

2.7

Tornando alla fattispecie

in esame, i ricorrenti si sono trasferiti nel Canton Ticino, in provenienza dal

Canton Svitto, all’inizio del mese di settembre del 2015. L’autorità fiscale

del Canton Ticino, seguendo le indicazioni della CSI, ha intrapreso la

tassazione ordinaria sostitutiva per tutto il periodo fiscale.

Invocando l’art. 122 cpv.

4.

LT, nella versione in vigore fino al 31.12.2020, corrispondente all’art. 38

cpv. 4 LAID, gli insorgenti hanno chiesto la tassazione in proporzione alla

durata dell’assoggettamento nei singoli cantoni. Proprio perché le disposizioni

in questione erano ancora in vigore, e sebbene il Tribunale federale avesse

ritenuto che non fossero applicabili quando discriminavano il contribuente

straniero, il fisco cantonale avrebbe dovuto dar seguito alla richiesta.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto e gli atti rinviati all’autorità fiscale, perché adotti una

nuova decisione, tassando i ricorrenti proporzionatamente alla durata

dell’assoggettamento.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 febbraio 2020 è annullata e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché intraprenda una tassazione

proporzionata alla durata dell’assoggettamento nel Canton Ticino.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: