80.2020.67
Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, diversa soluzione per imposta cantonale e federale
7 settembre 2022Italiano28 min
le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015”, allegando
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.67
80.2020.68
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 giugno 2020 contro le decisioni del 28 aprile 2020 in materia di riparto
tra coniugi IC/IFD 2013, IC 2014 e IC 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e PI 2 si sono
sposati il 24 agosto 2013 e si sono separati il 31 maggio 2016. Lo scioglimento
del matrimonio per divorzio è stato pronunciato il 4 dicembre 2017 (v. sentenza
incarto n. __________). Durante i periodi fiscali qui litigiosi sono stati
imposti in modo congiunto.
Rispettivamente il 30
aprile 2018 e il 14 giugno 2018, la ricorrente informava sia l’RS 1 (di
seguito: RS 1) sia l’__________ di __________ (di seguito: __________)
dell’avvenuto divorzio, richiedendo “la ripartizione del carico fiscale per
le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015”, allegando
copia della sentenza di divorzio che al capitolo “imposte” stabiliva: “ogni
coniuge farà fronte personalmente e individualmente al proprio onere fiscale
deciso dalla decisione di riparto. Gli acconti per le imposte 2013, 2014 e 2015
e 2016 già versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente
sulla sua parte” (v. sentenza, incarto n. __________ del 4.12.2017, pto. 4,
p. 3).
B. Il 16 novembre 2018,
l’Ufficio di tassazione intimava alla ricorrente e all’ex marito (rappresentato
dalla __________) le decisioni di riparto fra marito e moglie degli elementi
imponibili e dell’imposta dovuta relative all’imposta cantonale e all’imposta
federale diretta 2013, 2014 e 2015. Per quanto qui d’interesse, l’__________
aveva determinato
per il 2013:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2013
921.60
1'273.25
2'194.85
-
Acconti versati
112.95
156.10
269.05
-
Accredito imposta preventiva
2.95
4.05
7.00
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
109.35
151.10
260.45
Conguaglio dovuto
915.05
1'264.20
2'179.25
Marito
Moglie
Totale
Imposta federale diretta 2013
PAGATO
-
Acconti versati
-
Accredito imposta preventiva
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
Conguaglio dovuto
per il 2014:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2014
2'951.70
4'019.70
6'971.40
-
Acconti versati
2'797.30
1'352.70
4'150.00
-
Accredito imposta preventiva
47.65
64.85
112.50
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
11.45
15.55
27.00
Conguaglio dovuto
118.20
2'617.70
2'735.90
e per il 2015:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2015
2'847.40
3'853.95
6'701.35
-
Acconti versati
636.00
861.00
1'497.00
-
Accredito imposta preventiva
40.30
54.55
94.85
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
14.30
19.40
33.70
Conguaglio dovuto
2'185.40
2'957.80
5'143.20
C. Il 19 dicembre 2018,
contro le decisioni summenzionate, la contribuente, per il tramite della sua
rappresentante, avv. RA 1, presentava tre distinti reclami (2013, 2014 e 2015),
contestando sia il calcolo delle quote a carico di ciascun coniuge, così come
ripartite dall’RS 1, sia il conteggio degli acconti versati compilato dall’__________
poiché “in sede di divorzio le parti hanno convenuto che tutti […]
gli acconti pagati fino ad allora erano di pertinenza della sola (ex) moglie in
quanto pagati unicamente dalla stessa […]. Ciò è stato pacificamente
riconosciuto dall’(ex) marito che ha sottoscritto la convenzione la quale è
stata omologata dal giudice e la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato”.
Di conseguenza, “[a] fronte della decadenza dell’obbligo solidale già a
partire dalle imposte […] 2013 e a fronte del chiaro accordo tra le
parti sancito nella sentenza di divorzio”, la patrocinatrice postulava il
riconoscimento degli acconti già versati esclusivamente a favore della sua
assistita.
D. Con la data
d’intimazione del 28 aprile 2020, l’RS 1 inviava alla reclamante – personalmente ‑ e
al rappresentante del suo ex marito, le decisioni dopo reclamo relative ai
riparti fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta per
l’IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Per quanto qui d’interesse,
per il 2013:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2013
1'043.85
1'151.00
2'194.85
-
Acconti versati
2'315.60
141.10
2'456.70
-
Accredito imposta preventiva
3.35
3.65
7.00
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
127.85
141.00
268.85
Conguaglio dovuto
- 1'147.25
1'147.25
0.00
Marito
Moglie
Totale
Imposta federale diretta 2013
175.15
192.85
368.00
-
Acconti versati
633.50
697.50
1'331.00
-
Accredito imposta preventiva
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
- 55.70
- 61.30
-117.00
Conguaglio dovuto
- 514.05
- 565.95
- 1'080.00
per il 2014:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2014
3'192.90
3'778.50
6'971.40
-
Acconti versati
5'680.25
1'271.55
6'951.80
-
Accredito imposta preventiva
51.50
61.00
112.50
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
42.55
50.35
92.90
Conguaglio dovuto
- 2'496.30
2'496.30
0.00
e per il 2015:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2015
3'083.95
3'617.40
6'701.35
-
Acconti versati
5'797.95
808.05
6'606.00
-
Accredito imposta preventiva
3.50
91.35
94.85
+ int. calcolati sino al 31.12.2019
52.65
61.80
114.45
Conguaglio dovuto
- 2'664.85
2'779.80
114.95
L’RS 1 respingeva il
reclamo limitatamente all’attribuzione dei pagamenti. A motivo, adduceva che
“ogni coniuge può essere
chiamato a pagare la totalità dell’imposta ed ev. pagamenti, effettuati prima
della decadenza, sono attribuiti, indipendentemente dalla loro titolarità,
all’imposta complessiva (altrimenti detto: ripartiti proporzionalmente in base alle
quote di reddito e di sostanza dei coniugi). La decadenza di questa responsabilità
solidale può perfezionarsi nei [..] casi [di] separazione legale
o di fatto [o di] divorzio”, ciò che nel caso di specie è avvenuto
il 31 maggio 2016 “per effetto della separazione di fatto.
Considerate
le valute dei pagamenti […] l’accredito degli stessi è stato fatto
proporzionalmente alle quote stabilite dal riparto fra marito e moglie e questo
in quanto tutti i bonifici sono stati fatti in costanza di matrimonio e
pertanto di responsabilità solidale. I pagamenti che la moglie rivendica sono
stati fatti prima della data di decadenza e […] non le può essere
riconosciuta l’assoluta titolarità degli stessi e questo nonostante l’accordo
di diritto privato fra le parti che non vincola in alcun modo l’erario pubblico”.
E. Con quattro atti di
ricorso distinti, presentati il 2 giugno 2020, la rappresentante della
contribuente, avv. RA 1, chiede che le decisioni di riparto quote coniugi IC/IFD
2013, IC 2014 e IC 2015 siano riformate nel senso che gli acconti versati a
favore dell’imposta cantonale 2013 (fr. 269.05), 2014 (per complessivi
fr. 2'346.‑) e 2015 (per complessivi fr. 1'497.‑) e
dell’IFD 2013 (fr. 1'331.‑) siano integralmente computati sulle
quote a carico della ricorrente. Aggiunge che rispettivamente il 30 aprile 2018
e il 14 giugno 2018, la contribuente aveva informato l’UT RS 1 e successivamente
l’__________ di __________ di detto accordo, quando “non erano ancora state
emesse le decisioni fiscali attinenti agli anni 2013, 2014 e 2015”. Conclude
affermando che “considerato il chiaro accordo tra gli ex coniugi in merito
alla ripartizione degli acconti pagati fino al 30 novembre 2017 e considerato
che detto accordo è stato presentato tempestivamente, l’autorità fiscale è
incorsa in un errore laddove non ha considerato che gli acconti pagati, prima
del 30 novembre 2017, per le imposte […] 2013 [2014 e 2015],
dovessero essere conteggiati esclusivamente sulla partita fiscale della
ricorrente”.
F. Il 1° luglio 2020, l’__________
presentava le sue osservazioni al ricorso proponendone la reiezione e
sostenendo che “i signori PI 2 e RI 1 si sono separati il 31 maggio 2016. Al
momento dei pagamenti rivendicati dalla moglie, i coniugi PI 2/RI 1 erano
debitori solidali; i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del
debito complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di
coprire la propria quota”. Per questo, l’__________ “ha effettuato la
ripartizione considerando la data del 31 maggio 2016 (e non quella del divorzio,
avvenuto solo in dicembre 2017) momento determinante per la gestione risp. attribuzione
dei pagamenti”. Conclude affermando che la ricorrente ha sì presentato la
convenzione di divorzio nella quale il marito riconosce la titolarità dei
pagamenti alla moglie ma, a suo dire, “la solidarietà d’imposta, pur avendo
una certa somiglianza con quella del diritto civile (art. 143 CO) si
differenzia proprio da quest’ultima per il fatto che non può derivare da un
contratto ma sempre e soltanto dalla legge. Sino al perfezionamento di un
effetto liberatorio il rapporto solidale vincola i coniugi e non potrà un
accordo di diritto privato fra le parti contraenti limitare l’obbligazione nei
confronti dell’Ente pubblico creditore. Il contratto privato conferisce se del
caso lo strumento per un’azione di regresso fra i coniugi”.
G. Il 7 gennaio 2021,
per lettera raccomandata recapitata il giorno seguente (v. tracciamento postale
no. __________), la Camera di diritto tributario trasmetteva al signor PI 2 i
quattro atti di ricorso presentati il 2 giugno 2020 dalla sua ex moglie RI 1 e
le relative osservazioni dell’__________ assegnandogli un termine di 10 giorni
per prendere posizione. Il termine scadeva infruttuoso.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 12 LT sia
secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono
solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della
sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure,
limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta
all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.
1.2.
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve
procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope
legis (Jaques, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità
fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle
singole quote d’imposta.
Con
particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede
espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto
intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.
1.3.
La ricorrente ha
legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito
d’imposta per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015, a seguito della sentenza di
divorzio, pronunciata il 4 dicembre 2017 (v. lettera del 30.04.2018 all’att. RS
1RS 1, all. 5; lettera del 14.06.2018 all’att. __________, all. 6). È del tutto
irrilevante, a tal fine, che nel corso dei periodi fiscali in discussione i
coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal
modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza. Ai sensi
dell’art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono
solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o
di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la
responsabilità solidale dei coniugi. Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD
prevedono espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati
legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora
dovuti. La Circolare AFC no. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta [LIFD]”, par. 6.2.2) ‑ cui rimanda anche la Circolare
DDC no. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della famiglia”, n. 1, p. 3) – afferma
che “ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono
separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale
vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli
esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2
LIFD)” (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 9 ad art. 13 LIFD, p. 157; Jaques,
op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD,
p. 212).
1.4.
Dal momento che i coniugi
non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente
dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il
giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art.
13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza
dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per
i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i
crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,
la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.
La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge
all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla
tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n. 18 s. ad art. 13
LIFD, p. 214 s.).
2. 2.1.
Nel caso in esame, la
ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi
imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’__________ degli “acconti
versati”, sostenendo che ‑ come si evince anche dalla sentenza
di divorzio del 4 dicembre 2017, “gli acconti per le imposte 2013, 2014 [e]
2015 già versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente
sulla sua parte”. In altre parole, la ricorrente, che vive separata dal
marito a far tempo dal 31 maggio 2016, vorrebbe che gli acconti che ha versato
le siano imputati sulla sua quota in ragione di fr. 269.05 per l’IC 2013 e
fr. 1'331.‑ per l’IFD 2013, fr. 2'346.‑ (fr. 782.‑
x 3) per l’IC 2014 e fr. 1'497.‑ per l’IC 2015 (fr. 499.‑
x 3) e non come calcolato dall’__________ proporzionalmente all’“imposta
cantonale annua complessiva (reddito + sostanza)” (proporzione per
il 2013: IC 52.44% e IFD 52.41% a carico della moglie; per il 2014: 54.2% e per
il 2015: 53.98%).
2.2.
2.2.1.
La Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il
presente ricorso in più sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT no.
80.2013.166 del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT no. 80.2014.187
del 13.11.2014 e più di recente: sentenza CDT no. 80.2019.290/291 del 6.10.2020),
ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno
pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un
debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.
2.2.2.
Una prima possibilità è
quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi
alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime
matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht
der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 1 ad
art. 13 LIFD, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi
tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche
la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in: RF 67/2012, p.
361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2
LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è
ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo
una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv.
2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194
cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE; v. anche la sentenza del 29
luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in: RJN 2008 p. 330 = RDAF
2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della
Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des
personnes morales]; cfr. anche de Vries
Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:
mode d’emploi pour le praticien, in: AJP 2010 p. 267 ss, in particolare p. 272
s.).
In una sentenza del 26
settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso che
concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per
ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene
tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito,
che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato
che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva competenza
cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS
642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino era obbligato a
rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali dovute dai coniugi,
anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati restituiti al marito
(sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in: RDAF 2020 II 95 = RF
75/2020 p. 63).
2.2.3.
Un’altra opzione consiste
nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive
quote di responsabilità per l’imposta complessiva.
In questa direzione è
andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo
una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati
congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro
separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la
ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella
maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi
redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una
compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in
proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato
introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i
coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art.
15 cpv. 2 LT-BE, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della
responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le
quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione
comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati
durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati
delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora
imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità
fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante
il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente
(cfr. al riguardo Langenegger, in:
Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz,
Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).
Nel Canton Basilea Città,
la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati
di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla
ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile
accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote
dell’imposta complessiva (§
202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).
2.2.4.
Un’ultima possibilità
consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o
per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede
un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui
“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto
decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone
infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai
debiti d’imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma
anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht
der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180).
2.3.
Come visto, la legge
sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che
concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a
quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il
termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo
a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza del 10 dicembre 1992
sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta; RS 642.124). Di
conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando, ormai
vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo
fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo nella
primavera dell’anno successivo.
In una sentenza del 18
febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia
di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale
diretta (sentenza n. 2A.379/2002 = StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF
2003 II 337). In quel caso,
vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si erano
separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un
acconto di fr. 24'668.‑. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la
decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996,
cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando
l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione
dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito,
sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per
la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui
era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la
suddivisione per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.
In dottrina, si sottolinea
che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato le diverse
modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo
notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte
ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere
disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota
42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007,
in: RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).
La Suprema Corte è tornata
ad occuparsi del rimborso degli acconti dell’imposta federale diretta nella
sentenza 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 (RF 75/2020 p. 63). Ha ripreso la
propria giurisprudenza del 18 febbraio 2003 ed ha ribadito che la soluzione
preferibile consiste nel rimborso in proporzione agli elementi imponibili, ma
che, se questa soluzione non è praticabile perché la tassazione è nulla, è
determinante chi ha versato gli acconti. Poiché nella fattispecie esaminata
tutti gli elementi imponibili competevano all’ex marito, il quale aveva
peraltro versato tutti gli acconti, la ex moglie non aveva alcun diritto ad alcun
rimborso (consid. 4.4).
I. Imposta cantonale
3. 3.1.
Diversamente dalla legge
degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna
disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti
pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione
o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.
3.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.
1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua
applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta
né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III
425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza
del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce
dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può
supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore
(silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando
l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può
tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la
Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF
126 II 71, in particolare: consid. 6d, p. 80; 124 V 271 consid. 2a e consid.
3b/aa, p. 346).
3.3.
Nella fattispecie vi è una
lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o
l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai
coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere
disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti
coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel
conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto
esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei casi,
anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà, è
ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo
una convenzione in tal senso.
Dovendo colmare una lacuna
propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in
mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di
conformarsi alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che
consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid.
3.4).
3.4.
Ora,
tornando al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell’autorità
giudicante, si evince che i coniugi PI 2/RI 1 si sono separati a far tempo dal 31
maggio 2016 e il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 4 dicembre 2017
(v. incarto n. __________). Al capitolo “Imposte” della suddetta sentenza si
afferma che “le parti hanno già proceduto a chiedere il riparto dell[e]
partite fiscali per intervenuta separazione di fatto. Le parti procederanno
altresì a chiedere la ripartizione del carico fiscale per le tassazioni non
ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ogni coniuge farà
fronte personalmente e individualmente al proprio onere fiscale deciso dalla
decisione di riparto. Gli acconti per le imposte 2013, 2014, 2015 e 2016 già
versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente sulla sua
parte” (v. sentenza di divorzio del 4.12.2017, pto. 4, p. 3).
L’insorgente
ha comunicato rispettivamente il 30 aprile 2018 all’RS 1 e il 14 giugno 2018
all’__________ quanto concordato dagli ex coniugi in merito alla sorte degli
acconti versati in costanza di matrimonio, richiedendo “la ripartizione del
carico fiscale per le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013,
2014 e 2015” (v. all. 5 e all. 6).
Le
decisioni di tassazione IC/IFD 2013-2014-2015 relative ai coniugi PI 2/RI 1 sono
state notificate il 31 maggio 2018, un mese dopo risp. 14 giorni prima della
richiesta di riparto fra marito e moglie formulata dalla ricorrente
all’attenzione dell’RS 1 rispettivamente dell’__________.
Contro
le decisioni IC/IFD 2014 e 2015, l’ex marito ha interposto due reclami
distinti, risolti il 2 e il 9 agosto 2018 (v. decisioni di tassazione IC/IFD
2014 e 2015 dopo reclamo).
Le
decisioni di riparto quote coniugi IC/IFD 2013, IC 2014 e IC 2015 sono state
intimate il 16 novembre 2018, mentre le decisioni impugnate sono state
notificate il 28 aprile 2020.
3.5.
Come visto, la Camera di
diritto tributario ha già stabilito che la soluzione più conforme alle esigenze
di tutte le parti coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale)
consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. A
maggior ragione laddove gli (ex) coniugi hanno raggiunto un accordo
sottoscritto da entrambi e presentato per tempo all’autorità fiscale.
Diversamente da quanto
sostenuto dall’__________ nelle sue osservazioni al ricorso (pto. 10, p. 3),
nella fattispecie la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta ope
legis, in ragione della separazione avvenuta il 31 maggio 2016 (art. 12
cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).
In
questi casi, per l’imposta cantonale, l’autorità fiscale ‑ se
richiesta ‑ deve procedere al riparto delle singole quote
d’imposta.
La ricorrente ha
presentato all’RS 1‑ ancor prima dell’emissione delle decisioni di
tassazione IC/IFD 2013, 2014 e 2015 ‑ una richiesta di
ripartizione basata sulla convenzione omologata dal Pretore Aggiunto del
Distretto di __________ che, liquidando il regime matrimoniale, regolava in
modo specifico anche la sorte degli acconti d’imposta versati in costanza di
matrimonio, attribuendoli “esclusivamente” alla (quota della) moglie (all.
5; all. 4, pto. 4, p. 3).
La medesima richiesta era
stata inviata anche all’__________ il 14 giugno 2018 (all. 6).
L’__________ non ha però tenuto
conto di quanto stabilito di comune accordo dagli (ex) coniugi, confermato pure
nella sentenza di divorzio del 4 dicembre 2017.
Considerato che vi è un
accordo tra le parti che regola in modo specifico le sorti degli acconti
versati durante il periodo in cui erano tassati congiuntamente, l’__________
avrebbe dovuto conformarvisi. Le decisioni cantonali impugnate così come
allestite dall’__________ non possono essere tutelate e devono pertanto essere
annullate. Gli atti sono retrocessi all’RS 1 che, con il supporto dell’__________,
notificherà alla ricorrente dei nuovi conguagli del dovuto IC 2013, IC 2014 e IC
2015, computando gli acconti già pagati nella misura da lei richiesta. Anche
gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto
della corretta ripartizione degli acconti.
Considerandi
II. Imposta federale
diretta
4.
4.1.
Come visto, la separazione
dei coniugi PI 2/RI 1 è avvenuta il 31 maggio 2016. La decisione di tassazione
IFD 2013 è stata notificata il 31 maggio 2018, mentre il riparto quote coniugi dopo
reclamo relativo all’imposta federale diretta 2013 è stato notificato il 28 aprile
2020.
4.2
Per l’imposta federale
diretta, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva (art. 13 cpv. 1, prima frase LIFD). La
responsabilità solidale si estende all’intero ammontare d’imposta dovuto dai
coniugi: per la sua riscossione, di principio l’autorità fiscale può scegliere liberamente
a quale coniuge rivolgersi (Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 153 s. e
giurisprudenza ivi citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 136; Jaques,
in: Aubry/Girardin [a cura di], op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 212).
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (art. 13 cpv. 2 LIFD). Per quanto riguarda la
questione a chi debbano essere restituiti eventuali acconti, la LIFD è silente.
Il Tribunale federale propende per la soluzione che consiste nel rimborso degli
acconti dell’imposta federale diretta in proporzione agli elementi imponibili di
ciascun ex coniuge (v. sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 in: RF
75/2020 p. 63; v. supra, consid. 2.3).
4.3
Tornando al caso in
disamina, per il riparto fra marito e moglie dell’IFD 2013, l’__________ ha
stabilito le quote a carico del marito e della moglie rispettivamente in 47.59%
e 52.41%.
Il debito d’imposta IFD
2013.
di fr. 386.‑ è stato conseguentemente ripartito in
fr. 175.15 dovuti dal marito e in fr. 192.85 dovuti dalla moglie.
Gli acconti totali versati
in costanza di matrimonio ammontano a fr. 1'331.‑. Questi ultimi, diminuiti
degli interessi rimuneratori calcolati fino al 14 agosto 2018 (fr. 117.‑
totali), portano ad una restituzione dell’IFD pari a fr. 514.05 al marito
e fr. 565.95 alla moglie.
Come visto, solo se la
tassazione IFD 2013 fosse stata nulla, allora, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, ci si sarebbe potuti discostare da una ripartizione per
quote di fattori imponibili e rimborsare alla ricorrente gli acconti pagati.
Tuttavia, nella fattispecie, la tassazione IFD 2013 non è pari a zero: la restituzione
degli acconti da parte dell’__________, nonostante siano stati pagati dalla ricorrente,
deve avvenire in proporzione ai fattori di reddito imponibili di ciascun (ex) coniuge.
La decisione impugnata merita
pertanto di essere tutelata. Su questo aspetto, il ricorso deve essere
respinto.
5.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale il ricorso è accolto. Le decisioni di riparto tra marito e
moglie IC 2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo intimate il 28 aprile 2020
sono annullate e gli atti sono trasmessi all’RS 1RS 1RS 1 perché proceda ad
una nuova ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi.
Per l’imposta federale
diretta, il ricorso contro la decisione di riparto tra marito e moglie IFD 2013
dopo reclamo intimata il 28 aprile 2020 è invece respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente in
ragione di un terzo.
Alla ricorrente,
rappresentata da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD e l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso in
materia di imposta cantonale è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni di riparto dell’imposta dovuta tra marito e moglie IC
2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo, intimate il 28 aprile 2020, sono
annullate e gli atti sono retrocessi RS 1 perché proceda ad una nuova
ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi.
1.2. Il ricorso in
materia di imposta federale 2013 è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.‑
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.‑
per un totale di fr. 600.‑
sono a carico della ricorrente
in ragione di un terzo (fr. 200.–).
3. Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a fr. 200.‑.
4. Contro il presente giudizio
è dato ric Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: