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Decisione

80.2020.67

Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, diversa soluzione per imposta cantonale e federale

7 settembre 2022Italiano28 min

le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015”, allegando

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.67

80.2020.68

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 giugno 2020 contro le decisioni del 28 aprile 2020 in materia di riparto

tra coniugi IC/IFD 2013, IC 2014 e IC 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e PI 2 si sono

sposati il 24 agosto 2013 e si sono separati il 31 maggio 2016. Lo scioglimento

del matrimonio per divorzio è stato pronunciato il 4 dicembre 2017 (v. sentenza

incarto n. __________). Durante i periodi fiscali qui litigiosi sono stati

imposti in modo congiunto.

Rispettivamente il 30

aprile 2018 e il 14 giugno 2018, la ricorrente informava sia l’RS 1 (di

seguito: RS 1) sia l’__________ di __________ (di seguito: __________)

dell’avvenuto divorzio, richiedendo “la ripartizione del carico fiscale per

le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015”, allegando

copia della sentenza di divorzio che al capitolo “imposte” stabiliva: “ogni

coniuge farà fronte personalmente e individualmente al proprio onere fiscale

deciso dalla decisione di riparto. Gli acconti per le imposte 2013, 2014 e 2015

e 2016 già versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente

sulla sua parte” (v. sentenza, incarto n. __________ del 4.12.2017, pto. 4,

p. 3).

B. Il 16 novembre 2018,

l’Ufficio di tassazione intimava alla ricorrente e all’ex marito (rappresentato

dalla __________) le decisioni di riparto fra marito e moglie degli elementi

imponibili e dell’imposta dovuta relative all’imposta cantonale e all’imposta

federale diretta 2013, 2014 e 2015. Per quanto qui d’interesse, l’__________

aveva determinato

per il 2013:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2013

921.60

1'273.25

2'194.85

-

Acconti versati

112.95

156.10

269.05

-

Accredito imposta preventiva

2.95

4.05

7.00

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

109.35

151.10

260.45

Conguaglio dovuto

915.05

1'264.20

2'179.25

Marito

Moglie

Totale

Imposta federale diretta 2013

PAGATO

-

Acconti versati

-

Accredito imposta preventiva

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

Conguaglio dovuto

per il 2014:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2014

2'951.70

4'019.70

6'971.40

-

Acconti versati

2'797.30

1'352.70

4'150.00

-

Accredito imposta preventiva

47.65

64.85

112.50

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

11.45

15.55

27.00

Conguaglio dovuto

118.20

2'617.70

2'735.90

e per il 2015:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2015

2'847.40

3'853.95

6'701.35

-

Acconti versati

636.00

861.00

1'497.00

-

Accredito imposta preventiva

40.30

54.55

94.85

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

14.30

19.40

33.70

Conguaglio dovuto

2'185.40

2'957.80

5'143.20

C. Il 19 dicembre 2018,

contro le decisioni summenzionate, la contribuente, per il tramite della sua

rappresentante, avv. RA 1, presentava tre distinti reclami (2013, 2014 e 2015),

contestando sia il calcolo delle quote a carico di ciascun coniuge, così come

ripartite dall’RS 1, sia il conteggio degli acconti versati compilato dall’__________

poiché “in sede di divorzio le parti hanno convenuto che tutti […]

gli acconti pagati fino ad allora erano di pertinenza della sola (ex) moglie in

quanto pagati unicamente dalla stessa […]. Ciò è stato pacificamente

riconosciuto dall’(ex) marito che ha sottoscritto la convenzione la quale è

stata omologata dal giudice e la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato”.

Di conseguenza, “[a] fronte della decadenza dell’obbligo solidale già a

partire dalle imposte […] 2013 e a fronte del chiaro accordo tra le

parti sancito nella sentenza di divorzio”, la patrocinatrice postulava il

riconoscimento degli acconti già versati esclusivamente a favore della sua

assistita.

D. Con la data

d’intimazione del 28 aprile 2020, l’RS 1 inviava alla reclamante – personalmente ‑ e

al rappresentante del suo ex marito, le decisioni dopo reclamo relative ai

riparti fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta per

l’IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Per quanto qui d’interesse,

per il 2013:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2013

1'043.85

1'151.00

2'194.85

-

Acconti versati

2'315.60

141.10

2'456.70

-

Accredito imposta preventiva

3.35

3.65

7.00

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

127.85

141.00

268.85

Conguaglio dovuto

- 1'147.25

1'147.25

0.00

Marito

Moglie

Totale

Imposta federale diretta 2013

175.15

192.85

368.00

-

Acconti versati

633.50

697.50

1'331.00

-

Accredito imposta preventiva

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

- 55.70

- 61.30

-117.00

Conguaglio dovuto

- 514.05

- 565.95

- 1'080.00

per il 2014:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2014

3'192.90

3'778.50

6'971.40

-

Acconti versati

5'680.25

1'271.55

6'951.80

-

Accredito imposta preventiva

51.50

61.00

112.50

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

42.55

50.35

92.90

Conguaglio dovuto

- 2'496.30

2'496.30

0.00

e per il 2015:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2015

3'083.95

3'617.40

6'701.35

-

Acconti versati

5'797.95

808.05

6'606.00

-

Accredito imposta preventiva

3.50

91.35

94.85

+ int. calcolati sino al 31.12.2019

52.65

61.80

114.45

Conguaglio dovuto

- 2'664.85

2'779.80

114.95

L’RS 1 respingeva il

reclamo limitatamente all’attribuzione dei pagamenti. A motivo, adduceva che

“ogni coniuge può essere

chiamato a pagare la totalità dell’imposta ed ev. pagamenti, effettuati prima

della decadenza, sono attribuiti, indipendentemente dalla loro titolarità,

all’imposta complessiva (altrimenti detto: ripartiti proporzionalmente in base alle

quote di reddito e di sostanza dei coniugi). La decadenza di questa responsabilità

solidale può perfezionarsi nei [..] casi [di] separazione legale

o di fatto [o di] divorzio”, ciò che nel caso di specie è avvenuto

il 31 maggio 2016 “per effetto della separazione di fatto.

Considerate

le valute dei pagamenti […] l’accredito degli stessi è stato fatto

proporzionalmente alle quote stabilite dal riparto fra marito e moglie e questo

in quanto tutti i bonifici sono stati fatti in costanza di matrimonio e

pertanto di responsabilità solidale. I pagamenti che la moglie rivendica sono

stati fatti prima della data di decadenza e […] non le può essere

riconosciuta l’assoluta titolarità degli stessi e questo nonostante l’accordo

di diritto privato fra le parti che non vincola in alcun modo l’erario pubblico”.

E. Con quattro atti di

ricorso distinti, presentati il 2 giugno 2020, la rappresentante della

contribuente, avv. RA 1, chiede che le decisioni di riparto quote coniugi IC/IFD

2013, IC 2014 e IC 2015 siano riformate nel senso che gli acconti versati a

favore dell’imposta cantonale 2013 (fr. 269.05), 2014 (per complessivi

fr. 2'346.‑) e 2015 (per complessivi fr. 1'497.‑) e

dell’IFD 2013 (fr. 1'331.‑) siano integralmente computati sulle

quote a carico della ricorrente. Aggiunge che rispettivamente il 30 aprile 2018

e il 14 giugno 2018, la contribuente aveva informato l’UT RS 1 e successivamente

l’__________ di __________ di detto accordo, quando “non erano ancora state

emesse le decisioni fiscali attinenti agli anni 2013, 2014 e 2015”. Conclude

affermando che “considerato il chiaro accordo tra gli ex coniugi in merito

alla ripartizione degli acconti pagati fino al 30 novembre 2017 e considerato

che detto accordo è stato presentato tempestivamente, l’autorità fiscale è

incorsa in un errore laddove non ha considerato che gli acconti pagati, prima

del 30 novembre 2017, per le imposte […] 2013 [2014 e 2015],

dovessero essere conteggiati esclusivamente sulla partita fiscale della

ricorrente”.

F. Il 1° luglio 2020, l’__________

presentava le sue osservazioni al ricorso proponendone la reiezione e

sostenendo che “i signori PI 2 e RI 1 si sono separati il 31 maggio 2016. Al

momento dei pagamenti rivendicati dalla moglie, i coniugi PI 2/RI 1 erano

debitori solidali; i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del

debito complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di

coprire la propria quota”. Per questo, l’__________ “ha effettuato la

ripartizione considerando la data del 31 maggio 2016 (e non quella del divorzio,

avvenuto solo in dicembre 2017) momento determinante per la gestione risp. attribuzione

dei pagamenti”. Conclude affermando che la ricorrente ha sì presentato la

convenzione di divorzio nella quale il marito riconosce la titolarità dei

pagamenti alla moglie ma, a suo dire, “la solidarietà d’imposta, pur avendo

una certa somiglianza con quella del diritto civile (art. 143 CO) si

differenzia proprio da quest’ultima per il fatto che non può derivare da un

contratto ma sempre e soltanto dalla legge. Sino al perfezionamento di un

effetto liberatorio il rapporto solidale vincola i coniugi e non potrà un

accordo di diritto privato fra le parti contraenti limitare l’obbligazione nei

confronti dell’Ente pubblico creditore. Il contratto privato conferisce se del

caso lo strumento per un’azione di regresso fra i coniugi”.

G. Il 7 gennaio 2021,

per lettera raccomandata recapitata il giorno seguente (v. tracciamento postale

no. __________), la Camera di diritto tributario trasmetteva al signor PI 2 i

quattro atti di ricorso presentati il 2 giugno 2020 dalla sua ex moglie RI 1 e

le relative osservazioni dell’__________ assegnandogli un termine di 10 giorni

per prendere posizione. Il termine scadeva infruttuoso.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 12 LT sia

secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono

solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della

sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure,

limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta

all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

1.2.

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve

procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope

legis (Jaques, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità

fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle

singole quote d’imposta.

Con

particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede

espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto

intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.

1.3.

La ricorrente ha

legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito

d’imposta per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015, a seguito della sentenza di

divorzio, pronunciata il 4 dicembre 2017 (v. lettera del 30.04.2018 all’att. RS

1RS 1, all. 5; lettera del 14.06.2018 all’att. __________, all. 6). È del tutto

irrilevante, a tal fine, che nel corso dei periodi fiscali in discussione i

coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal

modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza. Ai sensi

dell’art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono

solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o

di fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la

responsabilità solidale dei coniugi. Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD

prevedono espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati

legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora

dovuti. La Circolare AFC no. 30 del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta [LIFD]”, par. 6.2.2) ‑ cui rimanda anche la Circolare

DDC no. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della famiglia”, n. 1, p. 3) – afferma

che “ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono

separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale

vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli

esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2

LIFD)” (cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 9 ad art. 13 LIFD, p. 157; Jaques,

op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD,

p. 212).

1.4.

Dal momento che i coniugi

non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente

dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il

giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art.

13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza

dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per

i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i

crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,

la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.

La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge

all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla

tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n. 18 s. ad art. 13

LIFD, p. 214 s.).

2. 2.1.

Nel caso in esame, la

ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi

imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’__________ degli “acconti

versati”, sostenendo che ‑ come si evince anche dalla sentenza

di divorzio del 4 dicembre 2017, “gli acconti per le imposte 2013, 2014 [e]

2015 già versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente

sulla sua parte”. In altre parole, la ricorrente, che vive separata dal

marito a far tempo dal 31 maggio 2016, vorrebbe che gli acconti che ha versato

le siano imputati sulla sua quota in ragione di fr. 269.05 per l’IC 2013 e

fr. 1'331.‑ per l’IFD 2013, fr. 2'346.‑ (fr. 782.‑

x 3) per l’IC 2014 e fr. 1'497.‑ per l’IC 2015 (fr. 499.‑

x 3) e non come calcolato dall’__________ proporzionalmente all’“imposta

cantonale annua complessiva (reddito + sostanza)” (proporzione per

il 2013: IC 52.44% e IFD 52.41% a carico della moglie; per il 2014: 54.2% e per

il 2015: 53.98%).

2.2.

2.2.1.

La Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il

presente ricorso in più sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT no.

80.2013.166 del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT no. 80.2014.187

del 13.11.2014 e più di recente: sentenza CDT no. 80.2019.290/291 del 6.10.2020),

ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti, che i coniugi hanno

pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in relazione ad un

debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.

2.2.2.

Una prima possibilità è

quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi

alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime

matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 1 ad

art. 13 LIFD, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi

tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche

la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in: RF 67/2012, p.

361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2

LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è

ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo

una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv.

2 LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194

cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE; v. anche la sentenza del 29

luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in: RJN 2008 p. 330 = RDAF

2009 II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della

Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des

personnes morales]; cfr. anche de Vries

Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:

mode d’emploi pour le praticien, in: AJP 2010 p. 267 ss, in particolare p. 272

s.).

In una sentenza del 26

settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso che

concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per

ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene

tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito,

che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato

che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva competenza

cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14 dicembre 1990

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS

642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino era obbligato a

rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali dovute dai coniugi,

anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati restituiti al marito

(sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in: RDAF 2020 II 95 = RF

75/2020 p. 63).

2.2.3.

Un’altra opzione consiste

nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive

quote di responsabilità per l’imposta complessiva.

In questa direzione è

andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo

una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati

congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro

separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la

ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella

maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi

redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una

compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in

proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato

introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i

coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art.

15 cpv. 2 LT-BE, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della

responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le

quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione

comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati

durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati

delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora

imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per l’autorità

fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel periodo durante

il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente

(cfr. al riguardo Langenegger, in:

Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz,

Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).

Nel Canton Basilea Città,

la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati

di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla

ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile

accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote

dell’imposta complessiva (§

202 cpv. 4 ultima frase LT-BS).

2.2.4.

Un’ultima possibilità

consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o

per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede

un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui

“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto

decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone

infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai

debiti d’imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma

anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in: IFF Forum 2009 p. 168 ss, in particolare p. 180).

2.3.

Come visto, la legge

sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che

concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a

quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il

termine generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo

a quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza del 10 dicembre 1992

sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta; RS 642.124). Di

conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando, ormai

vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo

fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo nella

primavera dell’anno successivo.

In una sentenza del 18

febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia

di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale

diretta (sentenza n. 2A.379/2002 = StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF

2003 II 337). In quel caso,

vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si erano

separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un

acconto di fr. 24'668.‑. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la

decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996,

cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando

l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione

dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito,

sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per

la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui

era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la

suddivisione per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.

In dottrina, si sottolinea

che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato le diverse

modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo

notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte

ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere

disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota

42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007,

in: RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).

La Suprema Corte è tornata

ad occuparsi del rimborso degli acconti dell’imposta federale diretta nella

sentenza 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 (RF 75/2020 p. 63). Ha ripreso la

propria giurisprudenza del 18 febbraio 2003 ed ha ribadito che la soluzione

preferibile consiste nel rimborso in proporzione agli elementi imponibili, ma

che, se questa soluzione non è praticabile perché la tassazione è nulla, è

determinante chi ha versato gli acconti. Poiché nella fattispecie esaminata

tutti gli elementi imponibili competevano all’ex marito, il quale aveva

peraltro versato tutti gli acconti, la ex moglie non aveva alcun diritto ad alcun

rimborso (consid. 4.4).

I. Imposta cantonale

3. 3.1.

Diversamente dalla legge

degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna

disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti

pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione

o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

3.2.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.

1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua

applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta

né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III

425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza

del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce

dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può

supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore

(silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando

l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna

impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può

tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la

Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF

126 II 71, in particolare: consid. 6d, p. 80; 124 V 271 consid. 2a e consid.

3b/aa, p. 346).

3.3.

Nella fattispecie vi è una

lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o

l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai

coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere

disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti

coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel

conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto

esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei casi,

anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà, è

ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo

una convenzione in tal senso.

Dovendo colmare una lacuna

propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in

mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di

conformarsi alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che

consiste nella ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid.

3.4).

3.4.

Ora,

tornando al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell’autorità

giudicante, si evince che i coniugi PI 2/RI 1 si sono separati a far tempo dal 31

maggio 2016 e il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 4 dicembre 2017

(v. incarto n. __________). Al capitolo “Imposte” della suddetta sentenza si

afferma che “le parti hanno già proceduto a chiedere il riparto dell[e]

partite fiscali per intervenuta separazione di fatto. Le parti procederanno

altresì a chiedere la ripartizione del carico fiscale per le tassazioni non

ancora emesse, e meglio per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ogni coniuge farà

fronte personalmente e individualmente al proprio onere fiscale deciso dalla

decisione di riparto. Gli acconti per le imposte 2013, 2014, 2015 e 2016 già

versati integralmente dalla moglie saranno computati esclusivamente sulla sua

parte” (v. sentenza di divorzio del 4.12.2017, pto. 4, p. 3).

L’insorgente

ha comunicato rispettivamente il 30 aprile 2018 all’RS 1 e il 14 giugno 2018

all’__________ quanto concordato dagli ex coniugi in merito alla sorte degli

acconti versati in costanza di matrimonio, richiedendo “la ripartizione del

carico fiscale per le tassazioni non ancora emesse, e meglio per gli anni 2013,

2014 e 2015” (v. all. 5 e all. 6).

Le

decisioni di tassazione IC/IFD 2013-2014-2015 relative ai coniugi PI 2/RI 1 sono

state notificate il 31 maggio 2018, un mese dopo risp. 14 giorni prima della

richiesta di riparto fra marito e moglie formulata dalla ricorrente

all’attenzione dell’RS 1 rispettivamente dell’__________.

Contro

le decisioni IC/IFD 2014 e 2015, l’ex marito ha interposto due reclami

distinti, risolti il 2 e il 9 agosto 2018 (v. decisioni di tassazione IC/IFD

2014 e 2015 dopo reclamo).

Le

decisioni di riparto quote coniugi IC/IFD 2013, IC 2014 e IC 2015 sono state

intimate il 16 novembre 2018, mentre le decisioni impugnate sono state

notificate il 28 aprile 2020.

3.5.

Come visto, la Camera di

diritto tributario ha già stabilito che la soluzione più conforme alle esigenze

di tutte le parti coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale)

consisterebbe nel conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. A

maggior ragione laddove gli (ex) coniugi hanno raggiunto un accordo

sottoscritto da entrambi e presentato per tempo all’autorità fiscale.

Diversamente da quanto

sostenuto dall’__________ nelle sue osservazioni al ricorso (pto. 10, p. 3),

nella fattispecie la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta ope

legis, in ragione della separazione avvenuta il 31 maggio 2016 (art. 12

cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).

In

questi casi, per l’imposta cantonale, l’autorità fiscale ‑ se

richiesta ‑ deve procedere al riparto delle singole quote

d’imposta.

La ricorrente ha

presentato all’RS 1‑ ancor prima dell’emissione delle decisioni di

tassazione IC/IFD 2013, 2014 e 2015 ‑ una richiesta di

ripartizione basata sulla convenzione omologata dal Pretore Aggiunto del

Distretto di __________ che, liquidando il regime matrimoniale, regolava in

modo specifico anche la sorte degli acconti d’imposta versati in costanza di

matrimonio, attribuendoli “esclusivamente” alla (quota della) moglie (all.

5; all. 4, pto. 4, p. 3).

La medesima richiesta era

stata inviata anche all’__________ il 14 giugno 2018 (all. 6).

L’__________ non ha però tenuto

conto di quanto stabilito di comune accordo dagli (ex) coniugi, confermato pure

nella sentenza di divorzio del 4 dicembre 2017.

Considerato che vi è un

accordo tra le parti che regola in modo specifico le sorti degli acconti

versati durante il periodo in cui erano tassati congiuntamente, l’__________

avrebbe dovuto conformarvisi. Le decisioni cantonali impugnate così come

allestite dall’__________ non possono essere tutelate e devono pertanto essere

annullate. Gli atti sono retrocessi all’RS 1 che, con il supporto dell’__________,

notificherà alla ricorrente dei nuovi conguagli del dovuto IC 2013, IC 2014 e IC

2015, computando gli acconti già pagati nella misura da lei richiesta. Anche

gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto

della corretta ripartizione degli acconti.

Considerandi

II. Imposta federale

diretta

4.

4.1.

Come visto, la separazione

dei coniugi PI 2/RI 1 è avvenuta il 31 maggio 2016. La decisione di tassazione

IFD 2013 è stata notificata il 31 maggio 2018, mentre il riparto quote coniugi dopo

reclamo relativo all’imposta federale diretta 2013 è stato notificato il 28 aprile

2020.

4.2

Per l’imposta federale

diretta, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente

dell’imposta complessiva (art. 13 cpv. 1, prima frase LIFD). La

responsabilità solidale si estende all’intero ammontare d’imposta dovuto dai

coniugi: per la sua riscossione, di principio l’autorità fiscale può scegliere liberamente

a quale coniuge rivolgersi (Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 13 LIFD, p. 153 s. e

giurisprudenza ivi citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 136; Jaques,

in: Aubry/Girardin [a cura di], op. cit., n. 6 ad art. 13 LIFD, p. 212).

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (art. 13 cpv. 2 LIFD). Per quanto riguarda la

questione a chi debbano essere restituiti eventuali acconti, la LIFD è silente.

Il Tribunale federale propende per la soluzione che consiste nel rimborso degli

acconti dell’imposta federale diretta in proporzione agli elementi imponibili di

ciascun ex coniuge (v. sentenza TF n. 2C_351/2019 del 26 settembre 2019 in: RF

75/2020 p. 63; v. supra, consid. 2.3).

4.3

Tornando al caso in

disamina, per il riparto fra marito e moglie dell’IFD 2013, l’__________ ha

stabilito le quote a carico del marito e della moglie rispettivamente in 47.59%

e 52.41%.

Il debito d’imposta IFD

2013.

di fr. 386.‑ è stato conseguentemente ripartito in

fr. 175.15 dovuti dal marito e in fr. 192.85 dovuti dalla moglie.

Gli acconti totali versati

in costanza di matrimonio ammontano a fr. 1'331.‑. Questi ultimi, diminuiti

degli interessi rimuneratori calcolati fino al 14 agosto 2018 (fr. 117.‑

totali), portano ad una restituzione dell’IFD pari a fr. 514.05 al marito

e fr. 565.95 alla moglie.

Come visto, solo se la

tassazione IFD 2013 fosse stata nulla, allora, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, ci si sarebbe potuti discostare da una ripartizione per

quote di fattori imponibili e rimborsare alla ricorrente gli acconti pagati.

Tuttavia, nella fattispecie, la tassazione IFD 2013 non è pari a zero: la restituzione

degli acconti da parte dell’__________, nonostante siano stati pagati dalla ricorrente,

deve avvenire in proporzione ai fattori di reddito imponibili di ciascun (ex) coniuge.

La decisione impugnata merita

pertanto di essere tutelata. Su questo aspetto, il ricorso deve essere

respinto.

5.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale il ricorso è accolto. Le decisioni di riparto tra marito e

moglie IC 2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo intimate il 28 aprile 2020

sono annullate e gli atti sono trasmessi all’RS 1RS 1RS 1 perché proceda ad

una nuova ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi.

Per l’imposta federale

diretta, il ricorso contro la decisione di riparto tra marito e moglie IFD 2013

dopo reclamo intimata il 28 aprile 2020 è invece respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente in

ragione di un terzo.

Alla ricorrente,

rappresentata da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD e l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso in

materia di imposta cantonale è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni di riparto dell’imposta dovuta tra marito e moglie IC

2013, IC 2014 e IC 2015 dopo reclamo, intimate il 28 aprile 2020, sono

annullate e gli atti sono retrocessi RS 1 perché proceda ad una nuova

ripartizione degli acconti fra gli ex coniugi.

1.2. Il ricorso in

materia di imposta federale 2013 è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.‑

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.‑

per un totale di fr. 600.‑

sono a carico della ricorrente

in ragione di un terzo (fr. 200.–).

3. Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a fr. 200.‑.

4. Contro il presente giudizio

è dato ric Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: