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Decisione

80.2020.70

Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, non a ex compagna mai sposata

4 settembre 2020Italiano9 min

30% (v. Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”). Asserisce

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.70

80.2020.71

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. Dalla Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018, presentata il 10 dicembre 2019, si

evince che RI 1 (o __________) è divorziato, domiciliato a __________ ed è

impiegato presso la __________ SA con sede a __________, di cui è azionista al

30% (v. Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”). Asserisce

di provvedere al sostentamento del figlio __________, nato nel 1995, che

frequenta studi accademici fuori Cantone e vive con la madre. Per quanto qui

d’interesse, il contribuente chiede di poter beneficiare della deduzione per

alimenti versati al coniuge divorziato o separato, corrisposti alla signora __________,

madre di __________, in ragione di fr. 12'000.‑ e fa valere le

deduzioni sociali per figlio a carico (fr. 11'100.‑) e figlio agli

studi (fr. 13'400.‑). Dagli atti si evince che la signora __________,

da maggio 2018, vive in appartamento di proprietà del contribuente e gli corrisponde

una pigione di fr. 8'000.‑ (v. Modulo 7 “Immobili, determinazione

della sostanza e del reddito immobiliare”, PPP n. __________ RFD __________).

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2018, notificata il 28 febbraio 2020, non ammetteva la

deduzione per “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” perché

“difetta[vano] i requisiti di legge”. Contemplava invece le

deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di fr. 11'100.‑ per

l’IC risp. fr. 6'500.‑ per l’IFD ed inoltre, per la sola imposta

cantonale, la deduzione per figlio agli studi pari a fr. 13'400.‑.

Per l’IFD, l’autorità di tassazione concedeva la riduzione sull’ammontare

d’imposta di fr. 251.‑ in relazione al figlio __________.

C. Il 9 marzo 2020, il

contribuente inoltrava reclamo contro la suddetta decisione chiedendo “che

gli alimenti pagati di Frs. 12'000.‑ alla mia ex compagna __________, __________

siano ammessi nelle deduzioni. Sono al corrente che la signora __________ ha

esposto nella sua dichiarazione fiscale anno 2018 gli alimenti da me ricevuti”.

Allegava uno scritto, che riportava la medesima data del reclamo, con cui la

signora __________ attestava di aver ricevuto dal contribuente fr. 12'000.‑

quali “alimenti”.

D. Il 6 maggio 2020,

l’UT Locarno respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“Il

contribuente, con tempestivo reclamo, contesta la mancata deduzione, alla voce

alimenti per il coniuge divorziato o separato, dell’importo di fr. 12'000

versato alla Sig. a __________, madre del figlio maggiorenne __________ (del

1995).

In

base all’art. 32 cpv. c della LT e art. 33 cpv. 1 lett. c della LIFD sono dedotti

dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua

autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un

obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

I

genitori del figlio __________ non sono mai stati sposati, quindi cade la

condizione principale per la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come

alimenti.

L’importo

sopra citato non potrebbe comunque essere dedotto come alimenti per il figlio __________,

in quanto maggiorenne.

Fiscalmente

sono ammessi solo gli alimenti per i figli minorenni, se non vivono nella

stessa economia domestica e se non è già stata ammessa la deduzione come figlio

a carico. Si fa osservare come per tutti i costi relativi al mantenimento del

figlio maggiorenne agli studi, il contribuente beneficia già della deduzione

intera come figlio a carico e figlio agli studi (studi accademici), quindi ogni

altra deduzione è esclusa”.

E. Con il ricorso

presentato il 4 giugno 2020, il contribuente ribadisce la richiesta che gli

alimenti pagati alla sua ex compagna __________siano ammessi in deduzione in

quanto lei li ha dichiarati tra i suoi redditi personali. Afferma che “la

somma di Frs. 12'000.00 verrà tassata alla signora __________ come alimenti

ricevuti per sé”. Non vi sono allegati al ricorso.

F. Limitandosi a

trasmettere l’incarto fiscale del contribuente, l’RS 1 non ha presentato

ulteriori osservazioni, riferendosi espressamente a quanto già scritto nella motivazione

data per respingere il reclamo.

G. Alfine di completare

l’accertamento, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall’RS 1

l’incarto fiscale relativo alla ex compagna del contribuente, signora __________

e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 relativa al figlio __________.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla natura del pagamento di 12'000.‑ franchi che il ricorrente

sostiene di aver versato alla ex compagna. Per il ricorrente, tale versamento è

da considerare alla stregua di alimenti versati al coniuge divorziato o

separato legalmente o di fatto. Di parere opposto, invece, l’autorità di

tassazione per cui, non essendo il contribuente e la ex compagna mai stati sposati,

non si tratta di alimenti e di conseguenza la deduzione corrispondente non può

essere ammessa.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta gli articoli

32.

cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, dai proventi sono

dedotti gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di

fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua

autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo

di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

2.2

Il fondamento giuridico

alla base del contributo di mantenimento sta nel divorzio risp. nella

separazione legale o di fatto dei coniugi. Gli articoli 125 e seguenti Codice

civile ne regolano le condizioni e le modalità. Di regola, il contributo di

mantenimento è fissato da una sentenza di divorzio oppure da una convenzione (Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,

Basilea 2017, p. 795 s., n. 18a e 20 ad art. 33 LIFD).

La legge non riconosce un

dovere d’assistenza tra i concubini, di conseguenza essi non hanno

un’obbligazione al mantenimento reciproco (Liégeois,

La disponibilité du revenu, Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 359, n. 1118).

2.3

Nella fattispecie, come si

evince dalla Banca dati dell’Ufficio dello Stato Civile

(MovPop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 21

luglio 2020), il signor RI 1 è sì divorziato, ma dalla signora __________

(divorzio registrato con data 1° giugno 1984). La signora __________ invece è

nubile e vive in comunione domestica con il figlio avuto dalla relazione con il

ricorrente. I genitori di __________, nato nel 1995, non sono mai stati

coniugati. Mancando, nel caso in esame, la condizione primaria dello

scioglimento dell’unione coniugale e di conseguenza dell’obbligo di

mantenimento ai sensi degli art. 125 ss CC, gli articoli 32 cpv. 1 lett. c

LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD non trovano applicazione. Le legislazioni

fiscali cantonale e federale prevedono la deduzione degli alimenti unicamente

se questi sono versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto: come

visto, tra ex concubini, non vi è alcun obbligo di mantenimento reciproco e di

conseguenza, come giustamente rilevato anche dall’autorità di tassazione, “non

[essendo] mai stati sposati […] cade la condizione principale per

la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come alimenti”. La decisione

di tassazione IC/IFD 2018 impugnata merita quindi di essere tutelata.

2.4

Inoltre, esaminando la DI

2018.

e la conseguente decisione di tassazione IC/IFD 2018, resa dall’RS 1 il 26

febbraio 2020, si evince che gli “alimenti ricevuti per sé” dalla __________

in ragione di fr. 12'000.‑ sono stati effettivamente dichiarati tra i

suoi elementi di reddito, ma l’autorità di tassazione non li ha considerati tra

i fattori da accertare perché “la contribuente non è mai stata coniugata con

il signor RI 1[;] di conseguenza non è ammessa nessuna deduzione per alimenti a

suo favore”. Ciò in ragione del principio di congruenza o di

corrispondenza, che, secondo la giurisprudenza in materia di alimenti, esige

che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal

reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono

assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del

debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il

debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta

presso il creditore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16.5.2018 consid.

3.3, con riferimento a: Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019,

n. 55 ad art. 23, p. 732, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18

ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008

consid. 2.4.).

3.

A mero titolo

abbondanziale, si osserva che ‑ nonostante agli atti non vi sia

alcun giustificativo a sostegno, eccezion fatta per la copia

dell’immatricolazione all’Università di Zurigo ‑ al ricorrente

sono state concesse le deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di

fr. 11'100.‑ per l’IC e di fr. 6'500.‑ per l’IFD e, per

la sola imposta cantonale, fr. 13'400.‑ quale deduzione per figlio

agli studi. Inoltre, per l’IFD, il ricorrente ha beneficiato dell’aliquota per

genitori, ovvero dall’ammontare d’imposta sono stati dedotti fr. 251.‑.

Come rilevato anche dall’RS 1, il contributo di mantenimento versato ad un

figlio maggiorenne non dà adito alla deduzione degli alimenti. Dalla maggiore

età, se il ricorrente provvede al sostentamento del figlio, sono riconosciute

le deduzioni sociali ai sensi dell’art. 34 LT risp. art. 35 LIFD, ma non più la

deduzione degli alimenti ex art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art.

33.

cpv. 1 lett. c LIFD. Queste deduzioni non sono tra loro cumulabili (Baumgartner/Eichenberger in:

Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., p. 895 n. 32a ad art. 35 LIFD).

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: