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Deduzioni: alimenti all’ex coniuge, non a ex compagna mai sposata
4 settembre 2020Italiano9 min
30% (v. Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”). Asserisce
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.70
80.2020.71
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. Dalla Dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018, presentata il 10 dicembre 2019, si
evince che RI 1 (o __________) è divorziato, domiciliato a __________ ed è
impiegato presso la __________ SA con sede a __________, di cui è azionista al
30% (v. Modulo 8 “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”). Asserisce
di provvedere al sostentamento del figlio __________, nato nel 1995, che
frequenta studi accademici fuori Cantone e vive con la madre. Per quanto qui
d’interesse, il contribuente chiede di poter beneficiare della deduzione per
alimenti versati al coniuge divorziato o separato, corrisposti alla signora __________,
madre di __________, in ragione di fr. 12'000.‑ e fa valere le
deduzioni sociali per figlio a carico (fr. 11'100.‑) e figlio agli
studi (fr. 13'400.‑). Dagli atti si evince che la signora __________,
da maggio 2018, vive in appartamento di proprietà del contribuente e gli corrisponde
una pigione di fr. 8'000.‑ (v. Modulo 7 “Immobili, determinazione
della sostanza e del reddito immobiliare”, PPP n. __________ RFD __________).
B. La decisione di
tassazione IC/IFD 2018, notificata il 28 febbraio 2020, non ammetteva la
deduzione per “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” perché
“difetta[vano] i requisiti di legge”. Contemplava invece le
deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di fr. 11'100.‑ per
l’IC risp. fr. 6'500.‑ per l’IFD ed inoltre, per la sola imposta
cantonale, la deduzione per figlio agli studi pari a fr. 13'400.‑.
Per l’IFD, l’autorità di tassazione concedeva la riduzione sull’ammontare
d’imposta di fr. 251.‑ in relazione al figlio __________.
C. Il 9 marzo 2020, il
contribuente inoltrava reclamo contro la suddetta decisione chiedendo “che
gli alimenti pagati di Frs. 12'000.‑ alla mia ex compagna __________, __________
siano ammessi nelle deduzioni. Sono al corrente che la signora __________ ha
esposto nella sua dichiarazione fiscale anno 2018 gli alimenti da me ricevuti”.
Allegava uno scritto, che riportava la medesima data del reclamo, con cui la
signora __________ attestava di aver ricevuto dal contribuente fr. 12'000.‑
quali “alimenti”.
D. Il 6 maggio 2020,
l’UT Locarno respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“Il
contribuente, con tempestivo reclamo, contesta la mancata deduzione, alla voce
alimenti per il coniuge divorziato o separato, dell’importo di fr. 12'000
versato alla Sig. a __________, madre del figlio maggiorenne __________ (del
1995).
In
base all’art. 32 cpv. c della LT e art. 33 cpv. 1 lett. c della LIFD sono dedotti
dai proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua
autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un
obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
I
genitori del figlio __________ non sono mai stati sposati, quindi cade la
condizione principale per la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come
alimenti.
L’importo
sopra citato non potrebbe comunque essere dedotto come alimenti per il figlio __________,
in quanto maggiorenne.
Fiscalmente
sono ammessi solo gli alimenti per i figli minorenni, se non vivono nella
stessa economia domestica e se non è già stata ammessa la deduzione come figlio
a carico. Si fa osservare come per tutti i costi relativi al mantenimento del
figlio maggiorenne agli studi, il contribuente beneficia già della deduzione
intera come figlio a carico e figlio agli studi (studi accademici), quindi ogni
altra deduzione è esclusa”.
E. Con il ricorso
presentato il 4 giugno 2020, il contribuente ribadisce la richiesta che gli
alimenti pagati alla sua ex compagna __________siano ammessi in deduzione in
quanto lei li ha dichiarati tra i suoi redditi personali. Afferma che “la
somma di Frs. 12'000.00 verrà tassata alla signora __________ come alimenti
ricevuti per sé”. Non vi sono allegati al ricorso.
F. Limitandosi a
trasmettere l’incarto fiscale del contribuente, l’RS 1 non ha presentato
ulteriori osservazioni, riferendosi espressamente a quanto già scritto nella motivazione
data per respingere il reclamo.
G. Alfine di completare
l’accertamento, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall’RS 1
l’incarto fiscale relativo alla ex compagna del contribuente, signora __________
e la decisione di tassazione IC/IFD 2018 relativa al figlio __________.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla natura del pagamento di 12'000.‑ franchi che il ricorrente
sostiene di aver versato alla ex compagna. Per il ricorrente, tale versamento è
da considerare alla stregua di alimenti versati al coniuge divorziato o
separato legalmente o di fatto. Di parere opposto, invece, l’autorità di
tassazione per cui, non essendo il contribuente e la ex compagna mai stati sposati,
non si tratta di alimenti e di conseguenza la deduzione corrispondente non può
essere ammessa.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta gli articoli
32.
cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, dai proventi sono
dedotti gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di
fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua
autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo
di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.
2.2
Il fondamento giuridico
alla base del contributo di mantenimento sta nel divorzio risp. nella
separazione legale o di fatto dei coniugi. Gli articoli 125 e seguenti Codice
civile ne regolano le condizioni e le modalità. Di regola, il contributo di
mantenimento è fissato da una sentenza di divorzio oppure da una convenzione (Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,
Basilea 2017, p. 795 s., n. 18a e 20 ad art. 33 LIFD).
La legge non riconosce un
dovere d’assistenza tra i concubini, di conseguenza essi non hanno
un’obbligazione al mantenimento reciproco (Liégeois,
La disponibilité du revenu, Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, p. 359, n. 1118).
2.3
Nella fattispecie, come si
evince dalla Banca dati dell’Ufficio dello Stato Civile
(MovPop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 21
luglio 2020), il signor RI 1 è sì divorziato, ma dalla signora __________
(divorzio registrato con data 1° giugno 1984). La signora __________ invece è
nubile e vive in comunione domestica con il figlio avuto dalla relazione con il
ricorrente. I genitori di __________, nato nel 1995, non sono mai stati
coniugati. Mancando, nel caso in esame, la condizione primaria dello
scioglimento dell’unione coniugale e di conseguenza dell’obbligo di
mantenimento ai sensi degli art. 125 ss CC, gli articoli 32 cpv. 1 lett. c
LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD non trovano applicazione. Le legislazioni
fiscali cantonale e federale prevedono la deduzione degli alimenti unicamente
se questi sono versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto: come
visto, tra ex concubini, non vi è alcun obbligo di mantenimento reciproco e di
conseguenza, come giustamente rilevato anche dall’autorità di tassazione, “non
[essendo] mai stati sposati […] cade la condizione principale per
la deduzione dell’importo di fr. 12'000 come alimenti”. La decisione
di tassazione IC/IFD 2018 impugnata merita quindi di essere tutelata.
2.4
Inoltre, esaminando la DI
2018.
e la conseguente decisione di tassazione IC/IFD 2018, resa dall’RS 1 il 26
febbraio 2020, si evince che gli “alimenti ricevuti per sé” dalla __________
in ragione di fr. 12'000.‑ sono stati effettivamente dichiarati tra i
suoi elementi di reddito, ma l’autorità di tassazione non li ha considerati tra
i fattori da accertare perché “la contribuente non è mai stata coniugata con
il signor RI 1[;] di conseguenza non è ammessa nessuna deduzione per alimenti a
suo favore”. Ciò in ragione del principio di congruenza o di
corrispondenza, che, secondo la giurisprudenza in materia di alimenti, esige
che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal
reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono
assoggettate all’imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del
debitore. Così, l’ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il
debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all’imposta
presso il creditore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16.5.2018 consid.
3.3, con riferimento a: Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019,
n. 55 ad art. 23, p. 732, e n. 41 ad art. 33 LIFD, p. 994; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18
ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008
consid. 2.4.).
3.
A mero titolo
abbondanziale, si osserva che ‑ nonostante agli atti non vi sia
alcun giustificativo a sostegno, eccezion fatta per la copia
dell’immatricolazione all’Università di Zurigo ‑ al ricorrente
sono state concesse le deduzioni sociali per figlio a carico in ragione di
fr. 11'100.‑ per l’IC e di fr. 6'500.‑ per l’IFD e, per
la sola imposta cantonale, fr. 13'400.‑ quale deduzione per figlio
agli studi. Inoltre, per l’IFD, il ricorrente ha beneficiato dell’aliquota per
genitori, ovvero dall’ammontare d’imposta sono stati dedotti fr. 251.‑.
Come rilevato anche dall’RS 1, il contributo di mantenimento versato ad un
figlio maggiorenne non dà adito alla deduzione degli alimenti. Dalla maggiore
età, se il ricorrente provvede al sostentamento del figlio, sono riconosciute
le deduzioni sociali ai sensi dell’art. 34 LT risp. art. 35 LIFD, ma non più la
deduzione degli alimenti ex art. 32 cpv. 1 lett. c LT risp. art.
33.
cpv. 1 lett. c LIFD. Queste deduzioni non sono tra loro cumulabili (Baumgartner/Eichenberger in:
Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., p. 895 n. 32a ad art. 35 LIFD).
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: