80.2020.73
Deduzioni: spese professionali, agente assicurativo, mancata prova delle spese professionali sostenute, deduzione forfetaria, rinvio degli atti per nuova decisione
4 gennaio 2021Italiano27 min
netti, così come risultava dal certificato di salario rilasciato dalla __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.73
80.2020.74
Lugano
4 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 riveste la
funzione di consulente finanziario per la __________ AG.
Per il periodo fiscale
2017, dichiarava un reddito da attività dipendente principale di fr. 113'998.‑
netti, così come risultava dal certificato di salario rilasciato dalla __________
AG di __________. Oltre al salario lordo, il certificato 01.01.-31.12.2017 riportava
la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP in ragione di fr. 7'229.‑
e la deduzione per contributi ordinari alla previdenza professionale pari a
fr. 3'163.‑. Nelle osservazioni, il datore di lavoro scriveva che “il
collaboratore lavora[va] nella sezione di “__________”” ed era
attivo per il “servizio esterno (Aussendienst)”.
Per il tramite del Modulo
4 (“Spese professionali del/della contribuente”), allegato alla DI 2017, il
contribuente faceva valere spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo
di lavoro pari a fr. 20'160.‑. Tale importo risultava dal calcolo
Dal
al
Luogo di domicilio
Luogo di lavoro
km tragitto
km al giorno
giorni
totale km
A
01.01.17
31.12.17
__________
__________
6
120
280
33’600
Totale distanza percorsa con il veicolo privato
33’600
I 33'600 km percorsi
moltiplicati per 60 cts/km portavano alla deduzione richiesta di
fr. 20'160.‑ per l’uso dell’automobile privata.
A dimostrazione dei
chilometri percorsi, il contribuente allegava le fatture relative alla
manutenzione dell’automobile da cui si evinceva in particolare che, al 23
febbraio 2018, i km registrati dall’autofficina erano 122'749 mentre
esattamente un anno prima erano 93'364 (v. fatture __________).
A proposito della
“Deduzione Autoveicolo”, nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di
tassazione, il contribuente scriveva:
“diversi
spostamenti per clienti da __________ fino a __________
diversi
spostamenti per meeting aziendali da __________ fino a __________, __________, __________”.
Alla DI 2017 accludeva
anche un’attestazione redatta dalla __________ AG nella quale si certificava
che
“tutti [gli] agenti
hanno un mandato di agenti indipendenti, con contratto di agenzia ai sensi
dell’art. 418a ss. CO.
Gli
agenti vengono rimunerati per la loro attività con una provvigione dipendente
dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, senza un importo fisso. Le spese
originate da tale attività, come costi d’ufficio, documentazione, materiali, auto,
sono a carico dell’agente. Inoltre per esercitare la propria attività l’agente
ha bisogno di un veicolo.
Dal
punto di vista socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono
considerati lavoratori dipendenti. Di conseguenza i contributi per le
assicurazioni sociali vengono dedotti direttamente dalle provvigioni pagate e
versati da __________, __________, alla cassa competente (Cassa di
compensazione AVS del Canton __________)”.
B. Il 28 dicembre 2018,
l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) rendeva la
sua decisione di tassazione IC/IFD 2017. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità
di tassazione modificava unicamente l’importo delle spese di trasporto, ammettendole
in ragione di fr. 13'200.‑ per l’IC e di fr. 3'000.‑ per
l’IFD. A motivo, l’UT RS 1 adduceva per l’IC “deduzione rettificata secondo
valutazione d’ufficio” mentre per l’IFD “deduzioni accordate in
applicazione dei disposti LIFD”.
Per l’imposta cantonale, il
reddito imponibile era stato accertato in fr. 84'400.‑ (importo
identico anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta fissato a fr. 7'153.60
mentre la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 63'000.‑
(anche per l’aliquota) per cui il debito d’imposta era pari a fr. 0.‑.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 96'000.‑ (applicato
anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era stato commisurato in
fr. 2'610.05.
C. Il 7 gennaio 2019, il
contribuente scriveva all’RS 1 perché “desider[ava] essere sentito in
merito alla decisione di tassazione”, in particolare per quanto riguardava la
“valutazione d’ufficio per il punto 2.2”. A motivo adduceva che “nell’arco
del 2017 [aveva] percorso diversi chilometri per fini lavorativi verso
la Svizzera interna e la Svizzera romanda”.
D. Il 6 maggio 2020, l’RS
1 decideva di respingere il reclamo, riconfermando totalmente l’operato
dell’autorità di prime cure. Con la seguente motivazione:
“Secondo l’art 327b CO
(veicoli a[ ]motore), se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si
serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua
disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese
correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è
adoperato per il lavoro (cpv. a).
S[e] il lavoratore,
d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a[ ]motore,
gli devono inoltre essere rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’e[…]qua indennità per
l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (cpv.
2).
L’art. 362 CO, che menziona le
“disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore” menziona, al capoverso
1, fra le disposizioni cui “non può essere derogato a svantaggio del lavoratore
mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro”, l’art.
327b cpv 1 CO (rimborso delle spese in generale), l’art. 327b cpv 1 CO
(rimborso delle spese per uso di veicoli a motore) e l’art. 327c cpv. 2 CO
(anticipazioni per spese).
Le
spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1[ ]LT e 26 cpv. 1 LIFD
non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a
rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO.
Nel caso in esame la deduzione
concessa copre ampiamente le spese deducibili, motivo per cui il reclamo non
può che venir respinto”.
E. Il 5 giugno 2020, il
contribuente presenta tempestivo ricorso, chiedendo che la decisione di
tassazione IC/IFD 2017 del 6 giugno 2020 sia annullata e che l’RS 1 emetta una
nuova decisione tenendo conto della deduzione per spese “veicolo privato
contribuente” in ragione di fr. 20'160.‑.
Nel suo scritto, il
ricorrente spiega che è legato alla __________ AG tramite un contratto di
agenzia. Aggiunge di
“[percepire] un reddito
calcolato esclusivamente sul pagamento delle commissioni. In nessun caso il
datore di lavoro assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso del
veicolo privato. Ne consegue che […], indipendentemente da quanto
imponga il CO in materia di obblighi da parte del datore di lavoro, andrebbe
analizzato tenendo conto della specificità costituita dalla tipologia di lavoro
dell’opponente, rispettivamente dalla caratteristica del datore di lavoro che
non assume costi relativi all’automobile, come si evince dall’annesso contratto
di agenzia.
In
buona sintesi, richiamato il già citato contratto d’agenzia, l’unica fonte di
reddito del ricorrente è costituita appunto dal riconoscimento del pagamento
delle sole commissioni.
Ora, affinché
tali commissioni si materializzino, occorre da parte dell’opponente percorrere
non pochi chilometri in automobile, allo scopo di
visitare – prevalentemente a domicilio ‑ , i propri
clienti sparsi sull’intero territorio della Confederazione. Prevalentemente
nella Svizzera italiana, ma con punte di trasferte anche oltre Gottardo. Da cui
legittimo l’esposizione dell’importo di Fr. 20'160.‑ a titolo di
spese per “veicolo privato”.
Oltre a ciò, il ricorrente
lamenta di non essere stato sentito dall’autorità di tassazione come invece
espressamente richiesto nel reclamo del 7 gennaio 2019. Ritiene che tale “diritto
[sia stato] disatteso dall’Ufficio circondariale di tassazione, che
riguardo a quanto petito dal ricorrente il 7 gennaio 2019 è rimasto inspiegabilmente
silente”.
Al ricorso, oltre alla
decisione contestata ed allo scritto di reclamo, il contribuente allega il
contratto di agenzia stipulato con __________ AG nell’aprile 2015 e l’attestazione
rilasciata dalla __________ AG, già prodotta con la Dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2017.
F. Nelle sue osservazioni
datate 10 giugno 2020, l’RS 1 “ritiene di essere stato addirittura fin
troppo generoso nella concessione delle deduzioni”. Richiamando la
motivazione della decisione di tassazione dopo reclamo, la recente
giurisprudenza e le norme tributarie, l’autorità fiscale sostiene che “il
contribuente avrebbe diritto alla deduzione del veicolo privato limitatamente
al tragitto domicilio-luogo di lavoro”. L’RS 1 afferma che “nel caso in
esame nella decisione di tassazione risulta evidente che sia stato concesso in
deduzione un importo maggiore rispetto al semplice tragitto domicilio-luogo di
lavoro. [Di] conseguenza […] la decisione avrebbe potuto, o
addirittura dovuto, essere rivista a sfavore del contribuente (reformatio in
peius)”. Nonostante ciò, l’RS 1 non avanza alcuna proposta in tal senso bensì
conferma in toto il proprio operato.
Rispondendo anche alla
censura sollevata dal reclamante e relativa alla mancata convocazione,
l’autorità di tassazione “non [ha ritenuto] che la fattispecie
avrebbe potuto essere chiarita in maniera bonale, essendo la deduzione già
abbondantemente superiore a quanto ammissibile” ed ha considerato “sufficienti
le informazioni presenti nell’incarto [per emettere] la propria
decisione”, senza dover “convocare il contribuente prima dell’evasione
del reclamo”.
Diritto
1. Il ricorso verte innanzitutto
sulla qualifica dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente. Poi, saranno da
verificare l’eventuale riconoscimento e la commisurazione delle spese di
trasporto richieste in deduzione.
Prima di affrontare le
censure che riguardano il merito delle decisioni di tassazione, ci si deve
tuttavia confrontare con la pretesa violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente.
Considerandi
2.
Il ricorrente
lamenta il fatto che l’autorità di tassazione abbia disatteso il suo diritto di
essere sentito, non convocandolo prima di emettere la decisione con cui avrebbe
respinto il suo reclamo.
Al proposito, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1
LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di
tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente
tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la
tassazione anche a svantaggio del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né
la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al
contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come
ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di
procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di
tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui
[solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni
anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
La
censura sollevata dal ricorrente si rivela dunque priva di fondamento.
3.
3.1.
Sia secondo l’art. 24 LT
sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno
le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art.
9.
cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese
necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.
3.2
La tendenza è oggi quella
di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono
deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un
reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10
ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von
Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad
art. 9 LAID, p. 303; Locher,
Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019,
n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 775 ss).
Secondo la giurisprudenza,
il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in
senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente
non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in
questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di
un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione
economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e
se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II
29.
consid. 3a; sentenza TF n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag.
872, consid. 2b).
3.3
Da ciò non può comunque
venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con
l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente
deducibili (sentenza TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3
n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a
carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla
posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di
vita (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD; DTF 124 II 29
consid. 3d).
4.
4.1.
Nell’ambito
di un’attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente
disciplinate dagli articoli 25 LT e 26 LIFD. In particolare, per il periodo
fiscale 2017, esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b) e le altre spese
necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Dal
reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono invece
deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT;
art. 27 LIFD). A differenza di quanto previsto per l’attività lucrativa
dipendente, le deduzioni disciplinate dagli art. 27 LT e 28 LIFD non sono
esaustive. Per spese generali giustificate dall’uso commerciale o
professionale, vanno intesi i costi complessivi a carico del contribuente
nell’ambito della sua attività lucrativa (Noël,
op. cit., n. 6 ad art. 27 LIFD, p. 632 ss). Sono tali, oltre alle spese
aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati
nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa,
per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.
Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le
spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Locher, op. cit., n. 6 ss ad art. 27
LIFD, p. 824 ss).
4.2
La differenza fondamentale
fra le spese professionali di un lavoratore dipendente e quelle di un lavoratore
indipendente è rappresentata dalla misura della detrazione ammessa fiscalmente.
Mentre per i dipendenti il legislatore pone precisi limiti e la possibilità di
spese forfettarie, per gli indipendenti sono riconosciute le spese effettive.
Né l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di
provare i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiede una
prova quantitativa, per accertare la misura delle spese effettivamente
sostenute, ed una qualitativa, per dimostrare che i costi effettivamente
sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non invece di
mantenimento (Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss).
5.
5.1.
Venendo
al caso in esame, dal contratto ‑ presentato per la prima volta
in sede di ricorso – si evince che il ricorrente è legato alla __________
SA da un contratto di agenzia ai sensi degli articoli 418a e seguenti
Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]. Il mandante, ovvero la __________, definisce
giuridicamente l’agente (mandatario) “come professionista indipendente e
prevalentemente come agente mediatore. Il suo rapporto con __________ è un
rapporto di mandato, quindi non è un rapporto di impiego dipendente (non è un
contratto di lavoro né un contratto di commesso viaggiatore) e nemmeno un
rapporto societario” (v. ric., all. C, contratto di agenzia, p. 3, n. 3.2).
Per quanto attiene ai “costi
dell’esercizio aziendale dell’agente”, “fondamentalmente __________ si
accolla i costi dell’infrastruttura messa a disposizione dell’agente a titolo
facoltativo, della formazione interna offerta da __________ e in parte anche della
pubblicità e delle attività di sponsorizzazione. Tutti gli altri costi in
relazione con l’attività dell’agente sono a carico di quest’ultimo” (v. ric.,
all. C, contratto di agenzia, p. 6, n. 8).
Nonostante le citate
pattuizioni contrattuali, la __________ SA rilascia comunque al ricorrente un
certificato di salario che include le deduzioni sociali per il primo e il
secondo pilastro della previdenza professionale, poiché “dal punto di vista
socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono considerati lavoratori
dipendenti” (v. attestato rilasciato il 21 aprile 2016 da __________,
allegato alla DI 2017; ric., all. D).
5.2
Secondo gli articoli 418a
e seguenti CO, l’agente si assume stabilmente l’impegno di trattare la
conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o
per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.
L’agente ha in ogni caso diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti
gli affari trattati o conclusi durante il periodo di validità del contratto,
come pure, salvo convenzione contraria, per quelli conclusi senza il suo
intervento, ma con clienti da lui procurati per affari del medesimo genere
(art. 418g cpv. 1 CO). Per quanto qui di interesse, gli agenti __________
SA vengono remunerati per la loro attività con una provvigione dipendente dalla
rispettiva cifra d’affari realizzata. Tali provvigioni sono accreditate su un
conto di compensazione, dove vengono nel contempo addebitati i contributi per
le assicurazioni sociali e le spese necessarie allo svolgimento dell’attività
(v. contratto di agenzia; ric., all. C).
Da un punto di vista
socio-assicurativo, gli agenti esterni della __________SA sono considerati dei
lavoratori dipendenti (v. attestato, ric., all. D).
Gli stessi devono farsi
carico di tutte le spese originate dalla loro attività, compresi i costi
d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile, facendoli in questo senso
apparire come collaboratori indipendenti (v. contratto di agenzia, ric., all.
C; attestato, ric., all. D).
5.3
Dottrina e prassi parlano
di attività lucrativa indipendente (selb-ständige Erwerbstätigkeit)
quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente
scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio
proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di
capitale (cfr. Reich, Der Begriff
der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, in: Knapp [a cura
di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur
Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44).
Si deve invece ammettere
l’esistenza di un’attività dipendente quando una delle parti, rispetto
all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o
l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporta il
rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa
e ne assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure
indipendente.
5.4
La casistica è invero
molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può allora essere
utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e
nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in
generale alla prassi instauratasi in questo campo.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di
un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio
conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi
sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A tale
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è invece in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).
La qualifica
dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di
tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
Dispositivo
determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può
essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente
per un altro lavoro (Pratique VSI
1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
5.5.
La Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di confrontarsi con un caso molto simile a quello
qui esaminato, dove il “datore di lavoro” era il medesimo. Allora, l’autorità
giudicante aveva stabilito che l’attività svolta dal contribuente poteva essere
considerata di natura dipendente (sentenza CDT no. 80.2015.17/18 del 4 dicembre
2015). Tale conclusione può essere adottata anche nella fattispecie. Ciò, non
soltanto perché la __________ AG ha allestito un certificato di salario e
versato i contributi sociali del primo e del secondo pilastro, ma soprattutto
perché l’insorgente è economicamente dipendente dalla compagnia di
assicurazioni ed integrato nella stessa.
6. 6.1.
Del resto, la natura di
tale rapporto non parrebbe essere messa in dubbio neppure dall’insorgente che,
nella dichiarazione d’imposta, si definisce “dipendente” (v. DI 2017, p. 1, Dati
personali, situazione familiare e professionale al 31.12.2017), dichiara un
reddito da attività lucrativa dipendente (DI 2017, p. 2, cifra 1.1.) e fa
valere le spese professionali dei dipendenti (DI 2017, p. 3, cifra 9.1; Modulo
4). Ora, si tratta piuttosto di verificare la reale entità delle spese
professionali, in particolare delle spese di trasporto fatte valere in
deduzione dal ricorrente.
L’opponente chiede che gli
sia riconosciuta la deduzione per “spese “veicolo privato contribuente” [pari
a] fr. 20'160.‑”, perché la sua “esposizione in deduzione […]
non [era] campata in aria, ma il frutto di un chilometraggio effettivo
percorso a titolo professionale […] nel corso dell’anno 2017” (ric.,
p. 2, n. 2). Ritiene che l’autorità di tassazione, “anche dopo reclamo,
abbia voluto riconoscer[gli] esclusivamente il percorso da casa […]
(__________), sino alla sede lavorativa (__________), escludendo a priori quasi
tutti gli ulteriori chilometri, invece percorsi a titolo professionale”
(ric., p. 2, n. 3) e non tenendo conto del fatto che, poiché “legato [da]
un contratto di agenzia con il datore di lavoro __________ AG [questi] in
nessun caso [si] assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso
del veicolo privato”.
6.2.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal
contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
6.3.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
6.4.
La deduzione delle spese
professionali è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale,
ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Spetta dunque al contribuente
dimostrarne la natura ‑ ovvero che le spese sopportate sono
veramente delle spese professionali (prova qualitativa) ‑ e
l’entità ‑ ovvero l’importo delle spese effettivamente
sostenute (prova quantitativa; v. supra, consid. 4.2).
7. 7.1.
Nella fattispecie, dal
contratto che lo lega alla compagnia di assicurazioni risulta che il ricorrente
dovesse farsi carico di tutte le spese necessarie per lo svolgimento della sua
attività. Come visto, gli agenti esterni della __________ AG sono remunerati
con una provvigione dipendente dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, ma
nel contempo devono sopportare tutte le spese originate dalla loro attività,
compresi i costi d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile. Tuttavia,
nel rispetto del principio dell’onere della prova, spettava al contribuente comprovare
di aver dovuto effettivamente sostenere le spese legate all’uso dell’automobile
privata per ragioni professionali (“spostamenti per clienti e per meeting
aziendali in diverse località ticinesi e svizzere”) e in che misura,
dimostrando che si trattava di reali spese professionali e non invece di spese
di natura privata.
7.2.
Negli atti trasmessi
all’autorità giudicante non è reperibile alcuna documentazione atta a
comprovare quanto richiesto. Nonostante il contribuente sostenga di dover “percorrere
non pochi chilometri in automobile allo scopo di visitare – prevalentemente
a domicilio ‑, i propri clienti sparsi sull’intero territorio della
Confederazione” non produce la sua agenda professionale e/o un elenco degli
appuntamenti fissati con i clienti o dei “meeting aziendali” alfine di dimostrare
le località in cui si è recato, quando e perché. Significativo è anche il fatto
che nell’incarto fiscale non si trovi neppure una fattura dei rifornimenti
necessari per poter percorrere gli oltre 30'000 km all’anno per raggiungere i
propri clienti. La prova qualitativa delle spese professionali fa dunque
difetto.
7.3.
Anche per quanto attiene
alla commisurazione delle spese sostenute (prova quantitativa) la
documentazione prodotta in sede di tassazione lascia spazio ad alcuni dubbi,
inficiandone l’attendibilità.
Infatti, facendo la
differenza tra i chilometri percorsi con il veicolo __________ (no. di telaio __________)
tra il 23 febbraio 2017 e il 23 febbraio 2018, si arriva a 29'385 km e non ai
33'600 km calcolati e dichiarati dal ricorrente nel Modulo 4. Da rilevare che,
così come compilato, il Modulo 4 dà adito pure ad altre perplessità: oltre al
numero dei chilometri percorsi, anche i giorni lavorativi sono stati
“gonfiati”. Come chiaramente scritto nelle Istruzioni per la compilazione della
Dichiarazione d’imposta 2017 delle persone fisiche, di regola si calcolano 220
giorni lavorativi all’anno. Un numero più elevato di giorni di lavoro deve
essere comprovato (Istruzioni DdC 2017, p. 23, n. 2). Ciò che nel caso di
specie non è stato fatto.
Da notare inoltre che, al
31.12.2017, la vettura non è stata dichiarata tra gli elementi della sostanza
dell’insorgente.
In più, la fattura no. __________
di __________ SA, __________, emessa il 23 febbraio 2018, è intestata al signor
“__________” e non al ricorrente. L’indirizzo sulla copia della fattura
dell’anno precedente è invece coperto dalla copia della ricevuta di
registrazione del pagamento.
8. 8.1.
Nemmeno gli atti
procedurali compiuti dall’RS 1 sono esenti da critiche. Né in sede di reclamo
né successivamente nelle osservazioni al presente ricorso, l’autorità di
tassazione ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a valutare l’entità delle
spese di trasporto in fr. 13'200.‑ per l’IC e in fr. 3'000.‑
per l’IFD, ciò che, invece, chiedeva il ricorrente. In più, nelle sue
osservazioni, l’UT Lugano sembrerebbe ritornare sui suoi passi, mettendo in
dubbio il proprio operato ed ammettendo di essere stato fin troppo generoso con
il contribuente. Afferma che nella fattispecie si dovrebbe procedere ad una reformatio
in peius, senza però proporre un calcolo alternativo delle spese deducibili.
8.2.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione. L’autorità di tassazione deve prendere una decisione
motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138,
118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
8.3.
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, consid.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
8.4.
Poiché l’autorità di
tassazione non si è chinata su quanto richiesto dal contribuente, ovvero non ha
motivato le ragioni della sua valutazione, nella fattispecie deve pertanto essere
accertata una carente motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2017
dopo reclamo, in contrasto con le esigenze poste dalla legge tributaria e dal
diritto costituzionale di essere sentito.
Come visto, il vizio di
forma di cui soffre tale decisione non è stato sanato neppure con la
presentazione da parte dell’autorità di tassazione delle sue osservazioni al
presente gravame.
Di conseguenza, la
decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6 maggio 2020
deve essere annullata e gli atti ritornati all’Ufficio circondariale di
tassazione di RS 1 affinché ‑ con la collaborazione del
contribuente e informandolo preventivamente nel caso procedesse ad una reformatio
in peius – abbia a rendere una decisione chiara, motivata e
conforme alle disposizioni legislative e alla prassi in materia di spese
professionali attualmente in vigore.
9. Visto quanto
precede, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6
maggio 2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio circondariale di
tassazione di RS 1 perché, con la collaborazione del contribuente, proceda alle
proprie incombenze e abbia a rendere una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione di tassazione
IC/IFD 2017 dopo reclamo del 6 maggio 2020 è annullata e gli atti sono
trasmessi all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 perché abbia a
rendere una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: