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Decisione

80.2020.73

Deduzioni: spese professionali, agente assicurativo, mancata prova delle spese professionali sostenute, deduzione forfetaria, rinvio degli atti per nuova decisione

4 gennaio 2021Italiano27 min

netti, così come risultava dal certificato di salario rilasciato dalla __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.73

80.2020.74

Lugano

4 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 riveste la

funzione di consulente finanziario per la __________ AG.

Per il periodo fiscale

2017, dichiarava un reddito da attività dipendente principale di fr. 113'998.‑

netti, così come risultava dal certificato di salario rilasciato dalla __________

AG di __________. Oltre al salario lordo, il certificato 01.01.-31.12.2017 riportava

la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP in ragione di fr. 7'229.‑

e la deduzione per contributi ordinari alla previdenza professionale pari a

fr. 3'163.‑. Nelle osservazioni, il datore di lavoro scriveva che “il

collaboratore lavora[va] nella sezione di “__________”” ed era

attivo per il “servizio esterno (Aussendienst)”.

Per il tramite del Modulo

4 (“Spese professionali del/della contribuente”), allegato alla DI 2017, il

contribuente faceva valere spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo

di lavoro pari a fr. 20'160.‑. Tale importo risultava dal calcolo

Dal

al

Luogo di domicilio

Luogo di lavoro

km tragitto

km al giorno

giorni

totale km

A

01.01.17

31.12.17

__________

__________

6

120

280

33’600

Totale distanza percorsa con il veicolo privato

33’600

I 33'600 km percorsi

moltiplicati per 60 cts/km portavano alla deduzione richiesta di

fr. 20'160.‑ per l’uso dell’automobile privata.

A dimostrazione dei

chilometri percorsi, il contribuente allegava le fatture relative alla

manutenzione dell’automobile da cui si evinceva in particolare che, al 23

febbraio 2018, i km registrati dall’autofficina erano 122'749 mentre

esattamente un anno prima erano 93'364 (v. fatture __________).

A proposito della

“Deduzione Autoveicolo”, nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di

tassazione, il contribuente scriveva:

“diversi

spostamenti per clienti da __________ fino a __________

diversi

spostamenti per meeting aziendali da __________ fino a __________, __________, __________”.

Alla DI 2017 accludeva

anche un’attestazione redatta dalla __________ AG nella quale si certificava

che

“tutti [gli] agenti

hanno un mandato di agenti indipendenti, con contratto di agenzia ai sensi

dell’art. 418a ss. CO.

Gli

agenti vengono rimunerati per la loro attività con una provvigione dipendente

dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, senza un importo fisso. Le spese

originate da tale attività, come costi d’ufficio, documentazione, materiali, auto,

sono a carico dell’agente. Inoltre per esercitare la propria attività l’agente

ha bisogno di un veicolo.

Dal

punto di vista socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono

considerati lavoratori dipendenti. Di conseguenza i contributi per le

assicurazioni sociali vengono dedotti direttamente dalle provvigioni pagate e

versati da __________, __________, alla cassa competente (Cassa di

compensazione AVS del Canton __________)”.

B. Il 28 dicembre 2018,

l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) rendeva la

sua decisione di tassazione IC/IFD 2017. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità

di tassazione modificava unicamente l’importo delle spese di trasporto, ammettendole

in ragione di fr. 13'200.‑ per l’IC e di fr. 3'000.‑ per

l’IFD. A motivo, l’UT RS 1 adduceva per l’IC “deduzione rettificata secondo

valutazione d’ufficio” mentre per l’IFD “deduzioni accordate in

applicazione dei disposti LIFD”.

Per l’imposta cantonale, il

reddito imponibile era stato accertato in fr. 84'400.‑ (importo

identico anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta fissato a fr. 7'153.60

mentre la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 63'000.‑

(anche per l’aliquota) per cui il debito d’imposta era pari a fr. 0.‑.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 96'000.‑ (applicato

anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era stato commisurato in

fr. 2'610.05.

C. Il 7 gennaio 2019, il

contribuente scriveva all’RS 1 perché “desider[ava] essere sentito in

merito alla decisione di tassazione”, in particolare per quanto riguardava la

“valutazione d’ufficio per il punto 2.2”. A motivo adduceva che “nell’arco

del 2017 [aveva] percorso diversi chilometri per fini lavorativi verso

la Svizzera interna e la Svizzera romanda”.

D. Il 6 maggio 2020, l’RS

1 decideva di respingere il reclamo, riconfermando totalmente l’operato

dell’autorità di prime cure. Con la seguente motivazione:

“Secondo l’art 327b CO

(veicoli a[ ]motore), se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si

serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua

disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese

correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è

adoperato per il lavoro (cpv. a).

S[e] il lavoratore,

d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a[ ]motore,

gli devono inoltre essere rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi

dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’e[…]qua indennità per

l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (cpv.

2).

L’art. 362 CO, che menziona le

“disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore” menziona, al capoverso

1, fra le disposizioni cui “non può essere derogato a svantaggio del lavoratore

mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro”, l’art.

327b cpv 1 CO (rimborso delle spese in generale), l’art. 327b cpv 1 CO

(rimborso delle spese per uso di veicoli a motore) e l’art. 327c cpv. 2 CO

(anticipazioni per spese).

Le

spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1[ ]LT e 26 cpv. 1 LIFD

non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a

rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO.

Nel caso in esame la deduzione

concessa copre ampiamente le spese deducibili, motivo per cui il reclamo non

può che venir respinto”.

E. Il 5 giugno 2020, il

contribuente presenta tempestivo ricorso, chiedendo che la decisione di

tassazione IC/IFD 2017 del 6 giugno 2020 sia annullata e che l’RS 1 emetta una

nuova decisione tenendo conto della deduzione per spese “veicolo privato

contribuente” in ragione di fr. 20'160.‑.

Nel suo scritto, il

ricorrente spiega che è legato alla __________ AG tramite un contratto di

agenzia. Aggiunge di

“[percepire] un reddito

calcolato esclusivamente sul pagamento delle commissioni. In nessun caso il

datore di lavoro assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso del

veicolo privato. Ne consegue che […], indipendentemente da quanto

imponga il CO in materia di obblighi da parte del datore di lavoro, andrebbe

analizzato tenendo conto della specificità costituita dalla tipologia di lavoro

dell’opponente, rispettivamente dalla caratteristica del datore di lavoro che

non assume costi relativi all’automobile, come si evince dall’annesso contratto

di agenzia.

In

buona sintesi, richiamato il già citato contratto d’agenzia, l’unica fonte di

reddito del ricorrente è costituita appunto dal riconoscimento del pagamento

delle sole commissioni.

Ora, affinché

tali commissioni si materializzino, occorre da parte dell’opponente percorrere

non pochi chilometri in automobile, allo scopo di

visitare – prevalentemente a domicilio ‑ , i propri

clienti sparsi sull’intero territorio della Confederazione. Prevalentemente

nella Svizzera italiana, ma con punte di trasferte anche oltre Gottardo. Da cui

legittimo l’esposizione dell’importo di Fr. 20'160.‑ a titolo di

spese per “veicolo privato”.

Oltre a ciò, il ricorrente

lamenta di non essere stato sentito dall’autorità di tassazione come invece

espressamente richiesto nel reclamo del 7 gennaio 2019. Ritiene che tale “diritto

[sia stato] disatteso dall’Ufficio circondariale di tassazione, che

riguardo a quanto petito dal ricorrente il 7 gennaio 2019 è rimasto inspiegabilmente

silente”.

Al ricorso, oltre alla

decisione contestata ed allo scritto di reclamo, il contribuente allega il

contratto di agenzia stipulato con __________ AG nell’aprile 2015 e l’attestazione

rilasciata dalla __________ AG, già prodotta con la Dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2017.

F. Nelle sue osservazioni

datate 10 giugno 2020, l’RS 1 “ritiene di essere stato addirittura fin

troppo generoso nella concessione delle deduzioni”. Richiamando la

motivazione della decisione di tassazione dopo reclamo, la recente

giurisprudenza e le norme tributarie, l’autorità fiscale sostiene che “il

contribuente avrebbe diritto alla deduzione del veicolo privato limitatamente

al tragitto domicilio-luogo di lavoro”. L’RS 1 afferma che “nel caso in

esame nella decisione di tassazione risulta evidente che sia stato concesso in

deduzione un importo maggiore rispetto al semplice tragitto domicilio-luogo di

lavoro. [Di] conseguenza […] la decisione avrebbe potuto, o

addirittura dovuto, essere rivista a sfavore del contribuente (reformatio in

peius)”. Nonostante ciò, l’RS 1 non avanza alcuna proposta in tal senso bensì

conferma in toto il proprio operato.

Rispondendo anche alla

censura sollevata dal reclamante e relativa alla mancata convocazione,

l’autorità di tassazione “non [ha ritenuto] che la fattispecie

avrebbe potuto essere chiarita in maniera bonale, essendo la deduzione già

abbondantemente superiore a quanto ammissibile” ed ha considerato “sufficienti

le informazioni presenti nell’incarto [per emettere] la propria

decisione”, senza dover “convocare il contribuente prima dell’evasione

del reclamo”.

Diritto

1. Il ricorso verte innanzitutto

sulla qualifica dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente. Poi, saranno da

verificare l’eventuale riconoscimento e la commisurazione delle spese di

trasporto richieste in deduzione.

Prima di affrontare le

censure che riguardano il merito delle decisioni di tassazione, ci si deve

tuttavia confrontare con la pretesa violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente.

Considerandi

2.

Il ricorrente

lamenta il fatto che l’autorità di tassazione abbia disatteso il suo diritto di

essere sentito, non convocandolo prima di emettere la decisione con cui avrebbe

respinto il suo reclamo.

Al proposito, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1

LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di

tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente

tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la

tassazione anche a svantaggio del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né

la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al

contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2

Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come

ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di

procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di

tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui

[solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni

anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

La

censura sollevata dal ricorrente si rivela dunque priva di fondamento.

3.

3.1.

Sia secondo l’art. 24 LT

sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno

le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art.

9.

cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese

necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

3.2

La tendenza è oggi quella

di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono

deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un

reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10

ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von

Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten

Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad

art. 9 LAID, p. 303; Locher,

Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019,

n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 775 ss).

Secondo la giurisprudenza,

il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in

senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente

non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in

questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di

un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione

economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e

se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II

29.

consid. 3a; sentenza TF n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

872, consid. 2b).

3.3

Da ciò non può comunque

venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con

l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente

deducibili (sentenza TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3

n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a

carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla

posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di

vita (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD; DTF 124 II 29

consid. 3d).

4.

4.1.

Nell’ambito

di un’attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente

disciplinate dagli articoli 25 LT e 26 LIFD. In particolare, per il periodo

fiscale 2017, esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al

luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b) e le altre spese

necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).

Dal

reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono invece

deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT;

art. 27 LIFD). A differenza di quanto previsto per l’attività lucrativa

dipendente, le deduzioni disciplinate dagli art. 27 LT e 28 LIFD non sono

esaustive. Per spese generali giustificate dall’uso commerciale o

professionale, vanno intesi i costi complessivi a carico del contribuente

nell’ambito della sua attività lucrativa (Noël,

op. cit., n. 6 ad art. 27 LIFD, p. 632 ss). Sono tali, oltre alle spese

aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati

nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa,

per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.

Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le

spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Locher, op. cit., n. 6 ss ad art. 27

LIFD, p. 824 ss).

4.2

La differenza fondamentale

fra le spese professionali di un lavoratore dipendente e quelle di un lavoratore

indipendente è rappresentata dalla misura della detrazione ammessa fiscalmente.

Mentre per i dipendenti il legislatore pone precisi limiti e la possibilità di

spese forfettarie, per gli indipendenti sono riconosciute le spese effettive.

Né l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di

provare i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiede una

prova quantitativa, per accertare la misura delle spese effettivamente

sostenute, ed una qualitativa, per dimostrare che i costi effettivamente

sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non invece di

mantenimento (Funk, Der Begriff

der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a

ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss).

5.

5.1.

Venendo

al caso in esame, dal contratto ‑ presentato per la prima volta

in sede di ricorso – si evince che il ricorrente è legato alla __________

SA da un contratto di agenzia ai sensi degli articoli 418a e seguenti

Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]. Il mandante, ovvero la __________, definisce

giuridicamente l’agente (mandatario) “come professionista indipendente e

prevalentemente come agente mediatore. Il suo rapporto con __________ è un

rapporto di mandato, quindi non è un rapporto di impiego dipendente (non è un

contratto di lavoro né un contratto di commesso viaggiatore) e nemmeno un

rapporto societario” (v. ric., all. C, contratto di agenzia, p. 3, n. 3.2).

Per quanto attiene ai “costi

dell’esercizio aziendale dell’agente”, “fondamentalmente __________ si

accolla i costi dell’infrastruttura messa a disposizione dell’agente a titolo

facoltativo, della formazione interna offerta da __________ e in parte anche della

pubblicità e delle attività di sponsorizzazione. Tutti gli altri costi in

relazione con l’attività dell’agente sono a carico di quest’ultimo” (v. ric.,

all. C, contratto di agenzia, p. 6, n. 8).

Nonostante le citate

pattuizioni contrattuali, la __________ SA rilascia comunque al ricorrente un

certificato di salario che include le deduzioni sociali per il primo e il

secondo pilastro della previdenza professionale, poiché “dal punto di vista

socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono considerati lavoratori

dipendenti” (v. attestato rilasciato il 21 aprile 2016 da __________,

allegato alla DI 2017; ric., all. D).

5.2

Secondo gli articoli 418a

e seguenti CO, l’agente si assume stabilmente l’impegno di trattare la

conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o

per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.

L’agente ha in ogni caso diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti

gli affari trattati o conclusi durante il periodo di validità del contratto,

come pure, salvo convenzione contraria, per quelli conclusi senza il suo

intervento, ma con clienti da lui procurati per affari del medesimo genere

(art. 418g cpv. 1 CO). Per quanto qui di interesse, gli agenti __________

SA vengono remunerati per la loro attività con una provvigione dipendente dalla

rispettiva cifra d’affari realizzata. Tali provvigioni sono accreditate su un

conto di compensazione, dove vengono nel contempo addebitati i contributi per

le assicurazioni sociali e le spese necessarie allo svolgimento dell’attività

(v. contratto di agenzia; ric., all. C).

Da un punto di vista

socio-assicurativo, gli agenti esterni della __________SA sono considerati dei

lavoratori dipendenti (v. attestato, ric., all. D).

Gli stessi devono farsi

carico di tutte le spese originate dalla loro attività, compresi i costi

d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile, facendoli in questo senso

apparire come collaboratori indipendenti (v. contratto di agenzia, ric., all.

C; attestato, ric., all. D).

5.3

Dottrina e prassi parlano

di attività lucrativa indipendente (selb-ständige Erwerbstätigkeit)

quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente

scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio

proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di

capitale (cfr. Reich, Der Begriff

der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, in: Knapp [a cura

di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur

Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44).

Si deve invece ammettere

l’esistenza di un’attività dipendente quando una delle parti, rispetto

all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o

l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di

dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporta il

rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa

e ne assume la responsabilità.

Questi principi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso

particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure

indipendente.

5.4

La casistica è invero

molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può allora essere

utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e

nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in

generale alla prassi instauratasi in questo campo.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di

un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio

conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi

sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A tale

riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi

mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato

(RCC 1982 pag. 208).

Si è invece in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).

La qualifica

dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di

tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

Dispositivo

determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può

essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente

per un altro lavoro (Pratique VSI

1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

5.5.

La Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di confrontarsi con un caso molto simile a quello

qui esaminato, dove il “datore di lavoro” era il medesimo. Allora, l’autorità

giudicante aveva stabilito che l’attività svolta dal contribuente poteva essere

considerata di natura dipendente (sentenza CDT no. 80.2015.17/18 del 4 dicembre

2015). Tale conclusione può essere adottata anche nella fattispecie. Ciò, non

soltanto perché la __________ AG ha allestito un certificato di salario e

versato i contributi sociali del primo e del secondo pilastro, ma soprattutto

perché l’insorgente è economicamente dipendente dalla compagnia di

assicurazioni ed integrato nella stessa.

6. 6.1.

Del resto, la natura di

tale rapporto non parrebbe essere messa in dubbio neppure dall’insorgente che,

nella dichiarazione d’imposta, si definisce “dipendente” (v. DI 2017, p. 1, Dati

personali, situazione familiare e professionale al 31.12.2017), dichiara un

reddito da attività lucrativa dipendente (DI 2017, p. 2, cifra 1.1.) e fa

valere le spese professionali dei dipendenti (DI 2017, p. 3, cifra 9.1; Modulo

4). Ora, si tratta piuttosto di verificare la reale entità delle spese

professionali, in particolare delle spese di trasporto fatte valere in

deduzione dal ricorrente.

L’opponente chiede che gli

sia riconosciuta la deduzione per “spese “veicolo privato contribuente” [pari

a] fr. 20'160.‑”, perché la sua “esposizione in deduzione […]

non [era] campata in aria, ma il frutto di un chilometraggio effettivo

percorso a titolo professionale […] nel corso dell’anno 2017” (ric.,

p. 2, n. 2). Ritiene che l’autorità di tassazione, “anche dopo reclamo,

abbia voluto riconoscer[gli] esclusivamente il percorso da casa […]

(__________), sino alla sede lavorativa (__________), escludendo a priori quasi

tutti gli ulteriori chilometri, invece percorsi a titolo professionale”

(ric., p. 2, n. 3) e non tenendo conto del fatto che, poiché “legato [da]

un contratto di agenzia con il datore di lavoro __________ AG [questi] in

nessun caso [si] assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso

del veicolo privato”.

6.2.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal

contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

6.3.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II

153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

6.4.

La deduzione delle spese

professionali è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale,

ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Spetta dunque al contribuente

dimostrarne la natura ‑ ovvero che le spese sopportate sono

veramente delle spese professionali (prova qualitativa) ‑ e

l’entità ‑ ovvero l’importo delle spese effettivamente

sostenute (prova quantitativa; v. supra, consid. 4.2).

7. 7.1.

Nella fattispecie, dal

contratto che lo lega alla compagnia di assicurazioni risulta che il ricorrente

dovesse farsi carico di tutte le spese necessarie per lo svolgimento della sua

attività. Come visto, gli agenti esterni della __________ AG sono remunerati

con una provvigione dipendente dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, ma

nel contempo devono sopportare tutte le spese originate dalla loro attività,

compresi i costi d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile. Tuttavia,

nel rispetto del principio dell’onere della prova, spettava al contribuente comprovare

di aver dovuto effettivamente sostenere le spese legate all’uso dell’automobile

privata per ragioni professionali (“spostamenti per clienti e per meeting

aziendali in diverse località ticinesi e svizzere”) e in che misura,

dimostrando che si trattava di reali spese professionali e non invece di spese

di natura privata.

7.2.

Negli atti trasmessi

all’autorità giudicante non è reperibile alcuna documentazione atta a

comprovare quanto richiesto. Nonostante il contribuente sostenga di dover “percorrere

non pochi chilometri in automobile allo scopo di visitare – prevalentemente

a domicilio ‑, i propri clienti sparsi sull’intero territorio della

Confederazione” non produce la sua agenda professionale e/o un elenco degli

appuntamenti fissati con i clienti o dei “meeting aziendali” alfine di dimostrare

le località in cui si è recato, quando e perché. Significativo è anche il fatto

che nell’incarto fiscale non si trovi neppure una fattura dei rifornimenti

necessari per poter percorrere gli oltre 30'000 km all’anno per raggiungere i

propri clienti. La prova qualitativa delle spese professionali fa dunque

difetto.

7.3.

Anche per quanto attiene

alla commisurazione delle spese sostenute (prova quantitativa) la

documentazione prodotta in sede di tassazione lascia spazio ad alcuni dubbi,

inficiandone l’attendibilità.

Infatti, facendo la

differenza tra i chilometri percorsi con il veicolo __________ (no. di telaio __________)

tra il 23 febbraio 2017 e il 23 febbraio 2018, si arriva a 29'385 km e non ai

33'600 km calcolati e dichiarati dal ricorrente nel Modulo 4. Da rilevare che,

così come compilato, il Modulo 4 dà adito pure ad altre perplessità: oltre al

numero dei chilometri percorsi, anche i giorni lavorativi sono stati

“gonfiati”. Come chiaramente scritto nelle Istruzioni per la compilazione della

Dichiarazione d’imposta 2017 delle persone fisiche, di regola si calcolano 220

giorni lavorativi all’anno. Un numero più elevato di giorni di lavoro deve

essere comprovato (Istruzioni DdC 2017, p. 23, n. 2). Ciò che nel caso di

specie non è stato fatto.

Da notare inoltre che, al

31.12.2017, la vettura non è stata dichiarata tra gli elementi della sostanza

dell’insorgente.

In più, la fattura no. __________

di __________ SA, __________, emessa il 23 febbraio 2018, è intestata al signor

“__________” e non al ricorrente. L’indirizzo sulla copia della fattura

dell’anno precedente è invece coperto dalla copia della ricevuta di

registrazione del pagamento.

8. 8.1.

Nemmeno gli atti

procedurali compiuti dall’RS 1 sono esenti da critiche. Né in sede di reclamo

né successivamente nelle osservazioni al presente ricorso, l’autorità di

tassazione ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a valutare l’entità delle

spese di trasporto in fr. 13'200.‑ per l’IC e in fr. 3'000.‑

per l’IFD, ciò che, invece, chiedeva il ricorrente. In più, nelle sue

osservazioni, l’UT Lugano sembrerebbe ritornare sui suoi passi, mettendo in

dubbio il proprio operato ed ammettendo di essere stato fin troppo generoso con

il contribuente. Afferma che nella fattispecie si dovrebbe procedere ad una reformatio

in peius, senza però proporre un calcolo alternativo delle spese deducibili.

8.2.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione. L’autorità di tassazione deve prendere una decisione

motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138,

118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

8.3.

L’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, consid.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

8.4.

Poiché l’autorità di

tassazione non si è chinata su quanto richiesto dal contribuente, ovvero non ha

motivato le ragioni della sua valutazione, nella fattispecie deve pertanto essere

accertata una carente motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2017

dopo reclamo, in contrasto con le esigenze poste dalla legge tributaria e dal

diritto costituzionale di essere sentito.

Come visto, il vizio di

forma di cui soffre tale decisione non è stato sanato neppure con la

presentazione da parte dell’autorità di tassazione delle sue osservazioni al

presente gravame.

Di conseguenza, la

decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6 maggio 2020

deve essere annullata e gli atti ritornati all’Ufficio circondariale di

tassazione di RS 1 affinché ‑ con la collaborazione del

contribuente e informandolo preventivamente nel caso procedesse ad una reformatio

in peius – abbia a rendere una decisione chiara, motivata e

conforme alle disposizioni legislative e alla prassi in materia di spese

professionali attualmente in vigore.

9. Visto quanto

precede, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6

maggio 2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio circondariale di

tassazione di RS 1 perché, con la collaborazione del contribuente, proceda alle

proprie incombenze e abbia a rendere una nuova decisione motivata.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione di tassazione

IC/IFD 2017 dopo reclamo del 6 maggio 2020 è annullata e gli atti sono

trasmessi all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 perché abbia a

rendere una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: