80.2020.78
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, dimorante con moglie residente in Italia, non dimora fittizia
17 dicembre 2020Italiano29 min
cittadino __________, coniugato __________, è giunto il 20.1.2017, da solo in __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.78
80.2020.79
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 giugno 2020 contro la decisione del 20 maggio 2020 in materia di assoggettamento
IC/IFD (passaggio all’imposta ordinaria sostitutiva per il periodo 2017 –
2019)
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino __________, coniugato __________, è giunto il 20.1.2017, da solo in __________
proveniente dall’Italia (__________). Egli si è stabilito a __________, in un
appartamento di 2.5 locali, pagando una pigione annua pari a fr. 17'400.-. Il
contribuente, a far tempo dal 9.1.2017 ha sottoscritto un contratto di lavoro
con la __________ in qualità di “Product and Supply Chain Shoes Director”,
che prevedeva un salario base di fr. 204'000.- per il primo anno di impiego e
poi, a partire dal 2018, di fr. 218'004.-. Dal 9.2.2017 egli è a beneficio di
un permesso di dimora (permesso B). Il contribuente si è trasferito a Pura in
un monolocale il 20.2.2019 ed il 31.1.2020 è ripartito per l’__________ (__________).
B. Il 2.5.2019, il
contribuente si rivolgeva all’UT di __________, per il tramite di __________,
chiedendo di poter essere imposto tramite la “tassazione ordinaria sostitutiva
per contribuenti tassati alla fonte”. Allegava alla richiesta la copia del
permesso di dimora, dei versamenti al 3° pilastro, la copia degli estratti dei
conti bancari svizzeri ed esteri, ed anche il certificato di salario per l’anno
2018.
C. Con scritto 8.5.2019
l’autorità fiscale indicava che, per poter prendere in considerazione
l’iscrizione a ruolo dei contribuenti di __________, era necessario disporre
della seguente documentazione:
·
copia contratto di locazione
·
Stato civile (se coniugato
indicare il domicilio del coniuge) ed eventualmente copia del permesso, qualora
il coniuge fosse domiciliato all’estero allegare la seguente documentazione:
copia
della dichiarazione d’imposta inviata alle autorità fiscali estere per entrambi
i coniugi
nel
caso disponiate di un’abitazione permanente all’estero, comprovare il numero di
locali a disposizione (Esempio: copia contratto di locazione o copia visura
catastale).
D. Con e-mail del
18.6.2019, __________ (di __________) trasmetteva il contratto di locazione
relativo all’appartamento ubicato a __________, con inizio il 15.2.2019 e di
durata indeterminata. In relazione alla situazione personale del contribuente si
specificava che RI 1 era coniugato in regime di separazione de beni e che la
moglie viveva in __________. Veniva inoltre precisato che i coniugi __________
non avevano alcuna proprietà immobiliare estera e che erano residenti “(…)
prima del 2018 in __________, in quanto il Signor __________ era assunto presso
__________ e dunque non vi sono dichiarazioni fiscali precedenti. La Signora __________
ha iniziato a lavorare nel corso del 2018 in __________ ed effettuerà dunque
solo quest’anno la prima dichiarazione fiscale in __________ (ad oggi non
ancora allestita), in precedenza non aveva alcuna posizione lucrativa”.
E. Con decisione di “non
assoggettamento” del 23.4.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) comunicava al contribuente che non erano dati i presupposti per
l’assoggettamento alla tassazione ordinaria:
“In base alle informazioni
attualmente in nostro possesso e in applicazione ai disposti della convenzione
tra Svizzera e Italia per evitare la doppia imposizione, siete infatti
considerato soggetto con residenza fiscale in detto secondo stato (luogo degli
interessi vitali e/o domicilio della famiglia). Non riceverete dunque una
dichiarazione d’imposta da compilare e, di conseguenza, rimarrete
assoggettabile alla sola ritenuta delle imposte alla fonte”.
F. Con reclamo
18/20.5.2020 __________, sempre rappresentato da __________ contestava la
decisione dell’UT, indicando come, durante il periodo nel quale il contribuente
aveva soggiornato in Ticino, il centro degli interessi economici e vitali fosse
stato la __________.
A comprova del centro
degli interessi in Svizzera al gravame venivano allegati: vari scontrini di
cene e pasti avvenuti in Ticino, di spese per l’acquisto di carburante, di
acquisti fatti in Ticino, fatture di viaggi di lavoro avvenuti all’estero (non
in __________), copie di visti relativi a viaggi, copia del contratto di lavoro
tra il contribuente e l’azienda __________, copia del contratto di lavoro di __________
“(…) a conferma che la signora in __________ ha un regolare lavoro che le
permette di mantenersi e di coprire i costi di locazione dell’appartamento in
cui vive”. Venivano inoltre trasmessi il conteggio dei premi
dell’assicurazione __________ pagati da __________, della fattura della __________,
copia dei contratti di locazione sottoscritti da RI 1 per gli appartamenti in
Ticino nonché copia del “modello unico 2018 e 2019” di __________.
G. Con decisione del
20.5.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo presentato da RI 1,
confermando come il centro degli interessi del contribuente non fosse mai stata
la Svizzera, bensì l’Italia, sulla base dell’art. 4 __________. La conclusione
alla quale era giunto l’UT si basava sui seguenti elementi: la moglie aveva
sempre risieduto in __________ a __________, RI 1 risultava aver ottenuto un
permesso di dimora il 9.2.2017 ed essere già ripartito per l’estero il
31.1.2020. Inoltre il contribuente aveva affittato il 16.1.2017 un appartamento
di 2.5 locali a __________ e poi, un monolocale a __________ (ndr. __________),
a partire dal 15.2.2019. Secondo l’UT la permanenza in Svizzera è stata di
breve durata e la coniuge è rimasta a vivere in __________, Paese nel quale il
contribuente è tornato a vivere a gennaio 2020. Inoltre, secondo l’autorità
fiscale: “(…) l’abitazione scelta, in particolare dal 2019, non è ritenuta
adeguata come abitazione principale per due persone”. L’UT concludeva
specificando che l’assoggettamento del contribuente rimane quello degli artt.
104 e segg. LT relativi all’imposizione alla fonte.
H. Con ricorso
8/9.6.2020 RI 1, rappresentato in questa sede dagli avv. __________ (__________)
contesta la decisione su reclamo.
Il ricorrente ripercorre,
in via preliminare, i fatti alla base della decisione impugnata.
Egli afferma di aver
sottoscritto, il 9.1.2017, un contratto di lavoro con __________ (con sede in __________)
per la posizione di “Product and Supply Chain Shoes Director”. A far
tempo dal 24.5.2017 gli era stato inoltre concesso il diritto di firma
collettiva a due, pur non rivestendo la carica di membro del Consiglio di
amministrazione. La responsabilità manageriale, dipendente dal contratto di
lavoro, gli aveva imposto la necessaria presenza fisica in Ticino per seguire
da vicino la gestione operativa dell’unità produttiva di calzature a __________.
Per questa ragione il ricorrente aveva deciso di trasferire il proprio
domicilio dall’__________: aveva a tal proposito richiesto ed ottenuto il
necessario permesso di dimora. In __________ RI 1 aveva preso in locazione un
appartamento di 2.5. locali a __________ (__________) ad una pigione annua di
fr. 17'400.- (cfr. contratto sottoscritto il 13.1.2017) e si era anche iscritto
all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), tramite l’Ufficio del
Consolato generale d’Italia a __________ ottenendo così “(…) la
cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune di __________
(dove aveva abitato fino a quel momento)”. Dal 20.2.2019 il ricorrente aveva
trasferito il proprio domicilio a __________, dove lo aveva mantenuto sino al
31.1.2020, per poi far rientro in __________).
Siccome il reddito
percepito superava, già dal 2017 l’importo minimo di fr. 120'000.- RI 1 aveva
richiesto l’iscrizione a ruolo dei contribuenti, chiedendo di essere imposto
tramite la tassazione ordinaria ulteriore che tenesse conto dell’imposta già
dedotta alla fonte.
Ora, a fronte di tutti gli
elementi e le prove prodotte all’autorità fiscale a sostegno del proprio centro
di interessi nel Canton Ticino, quest’ultima si è opposta ad iscriverlo al
registro dei contribuenti e a tassarlo in via ordinaria, sostenendo, in estrema
sintesi, come il centro d’interessi del contribuente fosse sempre rimasto in __________.
Secondo il ricorrente l’UT
interpreta erroneamente le norme tributarie applicabili al caso di specie.
Ora, il periodo di dimora
del contribuente in Ticino, ritenuto dall’autorità fiscale come breve ha avuto
in realtà una durata superiore ai tre anni: ad ogni modo, l’autorità fiscale
deve confrontarsi per ogni periodo fiscale con le circostanze di fatto e di diritto,
trattandosi di un’imposta periodica. Neppure di alcun rilievo, secondo il
ricorrente, il fatto che sua moglie non si sia mai trasferita in Svizzera. Del
resto quest’aspetto non gioca alcun ruolo decisivo per stabilire la dimora
fiscale del contribuente nel periodo in disamina. In tal senso, le conclusioni
in relazione all’idoneità dell’immobile rispetto ad una convivenza a due
persone sarebbero del tutto infondate. Secondo il ricorrente: “(…) il
corredo documentale offerto (…) all’Ufficio, dimostra invece, senza alcuna
ombra di dubbio che il suo domicilio fiscale ai sensi degli art. 3 cpv. 2 LIFD
e dell’art. 2 LT fosse in Svizzera, rispettivamente in Ticino”. Di alcun
rilievo sarebbe inoltre il riferimento fatto dall’autorità fiscale all’art. 4
CDI CH – IT: la norma citata e il criterio degli interessi vitali “(…)
vengono in rilievo soltanto nell’ipotesi in cui i due Stati contraenti
rivendichino la propria potestà impositiva in capo allo stesso ricorrente
qualificandosi contemporaneamente come Stati della residenza”. Il
ricorrente “(…) lavorando in Svizzera, disponendo di un’abitazione in
Svizzera, soggiornando effettivamente in Svizzera ed essendosi anche
correttamente iscritto all’AIRE non soddisfa, invero, i criteri di collegamento
previsti dalla normativa __________ per essere considerato fiscalmente
residente in __________ (accertamento che peraltro esula dai poteri
dell’Autorità __________)”.
I. Con osservazioni
6.7.2020 l’UT di __________ chiede la conferma della decisione impugnata e
l’imposizione alla fonte dei redditi conseguiti da __________, quando era alle
dipendenze di __________. L’autorità fiscale ritiene che il contribuente ha
preso in locazione degli appartamenti che costituiscono un pied-à-terre
piuttosto che un’abitazione principale ed inoltre il fatto che il contribuente è
“(…) rientrato in __________ dalla moglie (piuttosto che il contrario)
confermi che il centro degli interessi vitali non sia mai stato il Ticino”.
In relazione alle spese sostenute in Svizzera l’UT indica: “(…) avendo quale
sede di lavoro __________ è ritenuto naturale che vi siano spese presso il
bar/spaccio della ditta, stazioni di servizio e ristoranti in zona, anche la
spesa del personal trainer non riteniamo possa far pendere l’ago della bilancia
a favore dell’assoggettamento. Neppure la funzione svolta dal contribuente
presso il datore di lavoro è ritenuta sufficiente a ritenere la Svizzera quale
sede degli interessi vitali”.
Diritto
1. Il contribuente ha
beneficiato di un permesso di dimora (B) a far tempo dal 20.1.2017 ed ha
conseguito un salario nel 2017 (9.1.2017 – 31.12.2017) di fr. 179'341.- netti,
nel 2018 di fr. 257'183.- netti e nel 2019 (1.1-30.11.2019) di fr. 218'724.-
netti.
Dal salario percepito
durante questi periodi sono state effettuate le seguenti trattenute alla fonte:
fr. 33'515 nel 2017, fr. 59'253.- nel 2018 e fr. 48'842.- nel 2019.
Il contribuente chiede di
poter accedere all’albo dei contribuenti ed essere imposto tramite tassazione
ordinaria sostitutiva (cfr. art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD).
Di diversa opinione
l’autorità fiscale la quale ha ritenuto che il contribuente non avesse di fatto
mai avuto il domicilio fiscale in Svizzera e che il centro degli interessi era
rimasto in __________, Paese in cui vive la moglie. L’UT postula la conferma
dell’imposizione alla fonte.
2. 2.1.
I lavoratori stranieri
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio
o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla
fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1
prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).
L’imposta alla fonte
sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la
procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT).
Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la
tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase
LT).
2.2.
La prima ipotesi in cui è
prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione
ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte
sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i
redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase
LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).
Poiché la ritenuta
d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente,
tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione
ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del 29.1.2014
consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i redditi da
attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed immobiliare, dai
diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai concorsi, come
pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le rendite, le
pensioni, gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della previdenza.
Nella procedura della tassazione
ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le deduzioni dal
reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35 LIFD. Bisogna tuttavia
ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte inglobano un certo numero di
deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì ammessa una correzione della
tariffa per delle deduzioni supplementari, in particolare per quelle previste
all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse
nell’ambito della procedura ordinaria (Pedroli,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n.
3-5 ad art. 90 LIFD, p. 1449).
Si rinuncia alla
tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della
tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD,
p. 1146).
2.3.
2.3.1.
La seconda ipotesi
concerne la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene
intrapresa nel caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte
del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui
superino nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito
dal DFF, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta
cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione
ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2
LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi,
sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).
2.3.2.
L’art. 4 dell’Ordinanza
del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo,
RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi
superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate,
per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento
all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria
conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte
vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche
quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2
dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria
ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno
civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.
2.3.3.
Nei Decreti esecutivi
concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per il periodo 2017
(quello del 30.11.2016), 2018 (quello del 7.12.2017), 2019 (quello del
12.12.2018) viene indicato all’art. 14 (all’art. 15 per il 2019), che la
tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi
lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge
vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in
Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr.
120'000.-.
2.3.4.
Quando il reddito lordo
annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo,
l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere
d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito
degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è
già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro,
viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da
lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta
alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD).
Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della
prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte fintantoché
il reddito del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta alla fonte.
L’imposta prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e computata sull’imposta
sul reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla fine della procedura di
tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste circostanze, l’imposta
alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la funzione di garanzia
dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta alla fonte,
intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo carattere
definitivo per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria sul
reddito (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90
LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt
anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres
systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo
2015, p. 76-77). La tassazione ordinaria sostitutiva è necessaria,
poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta alla fonte, legato al calcolo
dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento forfettario delle deduzioni, e
quello dell’imposta stabilita secondo la procedura ordinaria ha tendenza ad
aumentare quanto più i redditi sono elevati
(Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90 LIFD, p. 824).
3. 3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale ritiene in sostanza fittizia la dimora fiscale del
contribuente, ciò che non gli permetterebbe di poter accedere alla procedura
della tassazione ordinaria sostitutiva, rimanendo pertanto assoggettato alla
trattenuta alla fonte prevista per i lavoratori senza domicilio o dimora
fiscali in Svizzera (cfr. art. 91 e segg. LIFD e 114 e segg. LT). Appellandosi
all’art. 4 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I),
l’autorità fiscale ritiene che il centro degli interessi del ricorrente sia
sempre rimasto l’Italia.
3.2.
Ora, in applicazione
dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella
pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un
primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI
permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che
provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, Précis de droit fiscal
international, op. cit., p. 49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid.
5.1.).
3.3.
3.3.1.
Per stabilire il domicilio
fiscale del contribuente non bisognava pertanto partire dalla CDI-I, bensì dal
diritto interno per poter verificare l’applicabilità dello stesso e l’esame
dell’esistenza di un’eventuale situazione di internazionalità.
3.3.2.
Il diritto fiscale
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente sia assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,
segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,
la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il
diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente,
cioè quando sono realizzati
cumulativamente, i due seguenti elementi:
· l'effettiva residenza in un
determinato luogo;
· l'intenzione di rimanervi in
modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze
oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF
132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza
esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure
una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta
federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di
collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.
art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di
fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di
godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
3.4.
Dal profilo formale,
incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle
decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto
costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne
l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT).
Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire
delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo
assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid.
3.1).
Da quel che precede
discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente
confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;
decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum
DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
3.5.
3.5.1.
Va ricordato, in primo
luogo, che il ricorrente si è trasferito in Svizzera da Roma il 20 gennaio
2017, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS della durata di cinque anni.
3.5.2.
Per poter risiedere in
Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un
permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore
dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda
l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al
rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non
hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole
hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera
circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di
legittimazione in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può
avere come conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF
2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Secondo l’art. 24 cpv. 1
dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita
un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un
diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una
carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché
dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri
della propria famiglia:
a) di
mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale
durante il soggiorno;
b) di
un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
Alla luce delle
disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di
dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera
e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di
residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).
3.5.3.
Chiedendo e ottenendo il
permesso di dimora in Svizzera, l’insorgente ha chiaramente manifestato
l’intenzione di costituirvi il centro dei suoi interessi. Come già rilevato, la
dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza
inter-ruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa
(art. 3 cpv. 2 lett. a LIFD e art. 2 cpv. 3 lett. a LT).
3.6.
3.6.1.
Del resto, anche volendo
ammettere che il ricorrente abbia costituito un domicilio o una dimora fiscale
fittizia, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di
riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento
illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se
una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il
rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora
(fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili,
l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal
fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione
non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il
principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire
contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei
Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],
Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).
3.6.2.
In tal senso, anche se non
è determinante, va comunque constatato che l’autorità competente per rilasciare
i permessi non ha mai ritenuto fittizia la dimora del contribuente, procedendo
ad un’eventuale revoca dello stesso (sentenza TF 2C_505/2020 del 10.11.2020).
3.7.
3.7.1.
In
ogni caso, il contribuente, per provare che il suo domicilio o perlomeno la
dimora fiscale era in Svizzera nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019, ha
presentato tutta una serie di elementi ed ha altresì fornito ulteriori indicazioni:
·
Contratto di lavoro per la posizione di “Product and Supply
Chain Shoes Director” presso __________ a far tempo dal 9.1.2017, con
diritto di firma collettiva a due;
·
Permesso di dimora (B) dal 20.1.2017;
·
Contratto di locazione per un appartamento di 2.5. per
complessivi 55mq a __________ dal 13.1.2017 per una pigione annua di fr.
17'400.-;
·
Contratto di locazione per un monolocale ammobiliato sito a __________
a partire dal 15.2.2019 ad una pigione annua di fr. 9'600.-
·
Attestato dell’Ufficio AIRE di __________ risalente al 29.3.2017,
secondo cui è stata disposta la cancellazione del contribuente dai “Registri
dell’Anagrafe della Popolazione Residente con conseguente inserimento
nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (A.I.R.E.) a decorrere dal
23.2.2017”;
·
il certificato di residenza per gli italiani residenti all’estero
datato 8.2.2020 e rilasciato dai Servizi demografici di __________ Capitale che
attesta che __________ è residente a __________ in Svizzera;
·
Fattura di fr. 50.- del 15.12.2017 relativa al rilascio del
permesso internazionale di condurre ed una fattura di 150.- per la conversione
della licenza di condurre estera rilasciate dalla Sezione della Circolazione;
·
Fatture dell’elettricità dell’__________ (compresa la modifica
del contratto per la fornitura a seguito del trasferimento da __________ a
Pura), della tassa di raccolta dei rifiuti del Comune di __________, della
Billag,
·
certificato di domicilio del Comune di __________;
·
certificato di una visita al pronto soccorso dell’__________ a __________
del 30.11.2018 attestante un trauma alla spalla occorsogli il 22.11.2018
praticando sport nonché attestato relativo alla visita ambulatoriale del
20.12.2018 presso il dr. __________;
·
fattura di un abbonamento di 2 sedute settimanali con il personal
trainer in palestra presso la __________ a __________ nel periodo
1.3.2019-31.12.2019 per un importo di fr. 6'000.-;
·
versamenti al 3° pilastro A presso la __________;
·
saldi di conti aperti presso UBS;
·
vari scontrini relativi a ristoranti (attestanti cene anche di
sera), distributori di benzina con negozi di alimentari, mensa aziendale;
·
polizza assicurativa della cassa malati __________;
·
contratto d’impiego della moglie __________ dal 16.7.2018 presso __________,
quale responsabile di mercato alla paga mensile di € 3'714.28 nonché il
contratto di collaborazione con __________;
·
la dichiarazione fiscale italiana di __________ per gli anni 2018
e 2017;
·
organigramma del ruolo di __________ all’interno di __________.
3.7.2.
Ora, l’UT ha in sostanza ritenuto
che il Canton Ticino non sia mai stato il centro degli interessi di __________ a
sostegno della sua posizione si è in particolare basato sul fatto che la moglie
del contribuente fosse sempre rimasta a vivere in __________, __________. Inoltre,
il fisco ritiene che gli appartamenti presi in locazione (dapprima un 2.5.
locali e poi un monolocale) rientrerebbero “(…) più in un concetto di
pied-à-terre che di abitazione principale”. In aggiunta a ciò il rientro in
__________ del contribuente, avvenuto nel 2020, presso il domicilio della
moglie, avvalorerebbe la tesi secondo cui il centro di interessi di
quest’ultimo non sarebbe mai stata la Svizzera.
3.7.3.
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’autorità di tassazione, di deve riconoscere che il contribuente
ha prodotto innumerevoli e disparati mezzi di prova atti ad attestare che il
suo domicilio o perlomeno la dimora fiscale, nel periodo tra il 2017 ed il 2019
si trovasse nel Canton Ticino. Devono essere considerati, in particolare, l’importanza
del ruolo rivestito all’interno di __________ (ndr. azienda di fama
internazionale e presente in tutto il mondo), l’iscrizione all’AIRE, i vari
scontrini attestanti la presenza di quest’ultimo durante la settimana, la
locazione di due appartamenti, che non rappresentano degli indirizzi
bucalettere visto il canone mensile corrisposto e la loro ubicazione, il
consumo di energia, il pagamento del canone di ricezione __________, il
pagamento della cassa malati. Appare pertanto chiara che la condotta esteriore
del ricorrente sia del tutto compatibile con l’esistenza di un domicilio o
perlomeno di una dimora fiscale, nel Canton Ticino negli anni considerati.
3.7.4.
Ora,
a fronte degli innumerevoli elementi portati dal contribuente per dimostrare l’adempimento
dei presupposti per il suo assoggettamento per appartenenza personale nel
Canton Ticino, l’autorità fiscale si è limitata a negarlo, indicando di non ritenere
di fatto possibile che il contribuente possa aver avuto un domicilio fiscale primario
separato da quello della moglie, insistendo proprio anche sulla tipologia di
appartamento preso in locazione.
Tuttavia, anche per le
coppie coniugate è senz’altro possibile avere due distinti domicili fiscali
primari (cfr. sentenza CDT 80.2012.152/153 del 16.7.2015 nel caso di due
coniugi uno dei quali con il domicilio fiscale a __________).
In effetti fintantoché i
coniugi si limitano a disporre di abitazioni separate (come per esempio nel
caso di un “matrimonio del weekend”), senza tuttavia rinunciare all’unione
coniugale, non si tratta di una separazione di fatto (cfr. la sentenza citata,
consid. 2.3; v. anche Simonek, in:
Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015,
n. 203 ad art. 23 A, B, p. 1574).
In questi casi, si dovrà
semplicemente tener conto, nella commisurazione degli elementi imponibili, della
peculiare situazione nell’ambito delle regole di ripartizione. Il metodo di
ripartizione (per oggetto o per quota) che verrà utilizzato deve invece essere
determinato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto conto delle
specifiche circostanze (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 23 luglio 2012 n. 2C_891/2011, in RtiD I-2013 n. 16t = RF
2012 p. 823, consid. 2.4; v. anche Vorpe,
La ripartizione quando i coniugi hanno due domicili primari diversi, in NF
[Novità fiscali] 2/2012, p. 22 ss.).
3.8.
Appare pertanto chiaro che
RI 1, per il periodo 2017- 2019 era domiciliato fiscalmente in Svizzera ed ha
diritto ad essere tassato tramite la procedura della tassazione ordinaria
sostitutiva essendone adempiute le condizioni: egli ha infatti percepito per
ogni singolo anno uno stipendio da attività dipendente superiore a fr.
120'000.-.
4. 4.1.
A titolo meramente abbondanziale
si rileva che, anche qualora il ricorrente non fosse stato ritenuto domiciliato
fiscalmente in Svizzera ma in __________, ciò non gli avrebbe precluso la
possibilità, seguendo la procedura del caso e a patto che le condizioni fossero
riunite, di far comunque valere altre deduzioni non contemplate nelle tariffe,
così come stabilito dall’Alta Corte svizzera nell’ambito della sentenza DTF 136
Considerandi
II 241.
Secondo
il Tribunale federale, dei non residenti che conseguono oltre il 90% del loro
reddito in Svizzera devono essere qualificati «quasi residenti» ed essere
sottoposti allo stesso trattamento dei residenti, in modo tale che la loro
situazione personale e familiare sia adeguatamente presa in considerazione (DTF
136.
II 241 = ASA 79 p. 479 = RF 65/2010 p. 382 = RDAF 2010 II 308, consid. 13.5
e riferimenti). Di conseguenza, un trattamento fiscale diverso da quello di un
residente, di persone non residenti che conseguono più del 90% del loro reddito
in Svizzera, non può essere ammesso (sentenza del Tribunale federale n.
2C_33/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 3.3). In seguito a questa nuova
giurisprudenza, le autorità fiscali cantonali possono rimediare alle
discriminazioni, lamentate dai contribuenti assoggettati all’imposta alla
fonte, o procedendo ad una tassazione ordinaria ulteriore o ammettendo una
correzione dell’aliquota (cfr. anche Conferenza svizzera delle imposte, Analyse
relative aux arrêts du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 et du 4 octobre 2010
et à l’arrêt du Tribunal administratif [NE] du 2 juin 2010 – Inégalités de
traitement entre personnes imposées à la source et personnes imposées au rôle
ordinaire, approuvée par le Comité de la CSI en séance du 3 novembre 2010).
4.2
Dopo la sentenza del
Tribunale federale del 26.1.2010 (DTF 136 II 241), con la quale è stato
costatato che il regime dell’imposta alla fonte viola il divieto di
discriminazione degli articoli 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC,
l’amministrazione fiscale cantonale non può rifiutarsi di concedere ad un
contribuente considerato “quasi residente” tutte le deduzioni, cui avrebbe
diritto se fosse assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza
personale.
Pur non conoscendo la
situazione fiscale complessiva del contribuente e della moglie, non si può
escludere che il ricorrente avrebbe pertanto avuto diritto al riconoscimento
delle deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta presentata, anche
se fosse assoggettato solo per appartenenza economica.
5.
Il ricorso è
accolto. La decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata e l’autorità di
tassazione dovrà procedere ad una tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi
degli art. 90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata l’Ufficio di
tassazione procederà alla tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi degli art.
90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente viene
restituito l’importo di fr. 3'000.- versato a titolo di garanzia per le tasse
di giustizia e le spese di procedura.
3. Al ricorrente, patrocinato,
viene riconosciuta un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipi di __________ e __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: