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Decisione

80.2020.78

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, dimorante con moglie residente in Italia, non dimora fittizia

17 dicembre 2020Italiano29 min

cittadino __________, coniugato __________, è giunto il 20.1.2017, da solo in __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.78

80.2020.79

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 giugno 2020 contro la decisione del 20 maggio 2020 in materia di assoggettamento

IC/IFD (passaggio all’imposta ordinaria sostitutiva per il periodo 2017 –

2019)

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

cittadino __________, coniugato __________, è giunto il 20.1.2017, da solo in __________

proveniente dall’Italia (__________). Egli si è stabilito a __________, in un

appartamento di 2.5 locali, pagando una pigione annua pari a fr. 17'400.-. Il

contribuente, a far tempo dal 9.1.2017 ha sottoscritto un contratto di lavoro

con la __________ in qualità di “Product and Supply Chain Shoes Director”,

che prevedeva un salario base di fr. 204'000.- per il primo anno di impiego e

poi, a partire dal 2018, di fr. 218'004.-. Dal 9.2.2017 egli è a beneficio di

un permesso di dimora (permesso B). Il contribuente si è trasferito a Pura in

un monolocale il 20.2.2019 ed il 31.1.2020 è ripartito per l’__________ (__________).

B. Il 2.5.2019, il

contribuente si rivolgeva all’UT di __________, per il tramite di __________,

chiedendo di poter essere imposto tramite la “tassazione ordinaria sostitutiva

per contribuenti tassati alla fonte”. Allegava alla richiesta la copia del

permesso di dimora, dei versamenti al 3° pilastro, la copia degli estratti dei

conti bancari svizzeri ed esteri, ed anche il certificato di salario per l’anno

2018.

C. Con scritto 8.5.2019

l’autorità fiscale indicava che, per poter prendere in considerazione

l’iscrizione a ruolo dei contribuenti di __________, era necessario disporre

della seguente documentazione:

·

copia contratto di locazione

·

Stato civile (se coniugato

indicare il domicilio del coniuge) ed eventualmente copia del permesso, qualora

il coniuge fosse domiciliato all’estero allegare la seguente documentazione:

copia

della dichiarazione d’imposta inviata alle autorità fiscali estere per entrambi

i coniugi

nel

caso disponiate di un’abitazione permanente all’estero, comprovare il numero di

locali a disposizione (Esempio: copia contratto di locazione o copia visura

catastale).

D. Con e-mail del

18.6.2019, __________ (di __________) trasmetteva il contratto di locazione

relativo all’appartamento ubicato a __________, con inizio il 15.2.2019 e di

durata indeterminata. In relazione alla situazione personale del contribuente si

specificava che RI 1 era coniugato in regime di separazione de beni e che la

moglie viveva in __________. Veniva inoltre precisato che i coniugi __________

non avevano alcuna proprietà immobiliare estera e che erano residenti “(…)

prima del 2018 in __________, in quanto il Signor __________ era assunto presso

__________ e dunque non vi sono dichiarazioni fiscali precedenti. La Signora __________

ha iniziato a lavorare nel corso del 2018 in __________ ed effettuerà dunque

solo quest’anno la prima dichiarazione fiscale in __________ (ad oggi non

ancora allestita), in precedenza non aveva alcuna posizione lucrativa”.

E. Con decisione di “non

assoggettamento” del 23.4.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) comunicava al contribuente che non erano dati i presupposti per

l’assoggettamento alla tassazione ordinaria:

“In base alle informazioni

attualmente in nostro possesso e in applicazione ai disposti della convenzione

tra Svizzera e Italia per evitare la doppia imposizione, siete infatti

considerato soggetto con residenza fiscale in detto secondo stato (luogo degli

interessi vitali e/o domicilio della famiglia). Non riceverete dunque una

dichiarazione d’imposta da compilare e, di conseguenza, rimarrete

assoggettabile alla sola ritenuta delle imposte alla fonte”.

F. Con reclamo

18/20.5.2020 __________, sempre rappresentato da __________ contestava la

decisione dell’UT, indicando come, durante il periodo nel quale il contribuente

aveva soggiornato in Ticino, il centro degli interessi economici e vitali fosse

stato la __________.

A comprova del centro

degli interessi in Svizzera al gravame venivano allegati: vari scontrini di

cene e pasti avvenuti in Ticino, di spese per l’acquisto di carburante, di

acquisti fatti in Ticino, fatture di viaggi di lavoro avvenuti all’estero (non

in __________), copie di visti relativi a viaggi, copia del contratto di lavoro

tra il contribuente e l’azienda __________, copia del contratto di lavoro di __________

“(…) a conferma che la signora in __________ ha un regolare lavoro che le

permette di mantenersi e di coprire i costi di locazione dell’appartamento in

cui vive”. Venivano inoltre trasmessi il conteggio dei premi

dell’assicurazione __________ pagati da __________, della fattura della __________,

copia dei contratti di locazione sottoscritti da RI 1 per gli appartamenti in

Ticino nonché copia del “modello unico 2018 e 2019” di __________.

G. Con decisione del

20.5.2020 l’autorità fiscale respingeva il reclamo presentato da RI 1,

confermando come il centro degli interessi del contribuente non fosse mai stata

la Svizzera, bensì l’Italia, sulla base dell’art. 4 __________. La conclusione

alla quale era giunto l’UT si basava sui seguenti elementi: la moglie aveva

sempre risieduto in __________ a __________, RI 1 risultava aver ottenuto un

permesso di dimora il 9.2.2017 ed essere già ripartito per l’estero il

31.1.2020. Inoltre il contribuente aveva affittato il 16.1.2017 un appartamento

di 2.5 locali a __________ e poi, un monolocale a __________ (ndr. __________),

a partire dal 15.2.2019. Secondo l’UT la permanenza in Svizzera è stata di

breve durata e la coniuge è rimasta a vivere in __________, Paese nel quale il

contribuente è tornato a vivere a gennaio 2020. Inoltre, secondo l’autorità

fiscale: “(…) l’abitazione scelta, in particolare dal 2019, non è ritenuta

adeguata come abitazione principale per due persone”. L’UT concludeva

specificando che l’assoggettamento del contribuente rimane quello degli artt.

104 e segg. LT relativi all’imposizione alla fonte.

H. Con ricorso

8/9.6.2020 RI 1, rappresentato in questa sede dagli avv. __________ (__________)

contesta la decisione su reclamo.

Il ricorrente ripercorre,

in via preliminare, i fatti alla base della decisione impugnata.

Egli afferma di aver

sottoscritto, il 9.1.2017, un contratto di lavoro con __________ (con sede in __________)

per la posizione di “Product and Supply Chain Shoes Director”. A far

tempo dal 24.5.2017 gli era stato inoltre concesso il diritto di firma

collettiva a due, pur non rivestendo la carica di membro del Consiglio di

amministrazione. La responsabilità manageriale, dipendente dal contratto di

lavoro, gli aveva imposto la necessaria presenza fisica in Ticino per seguire

da vicino la gestione operativa dell’unità produttiva di calzature a __________.

Per questa ragione il ricorrente aveva deciso di trasferire il proprio

domicilio dall’__________: aveva a tal proposito richiesto ed ottenuto il

necessario permesso di dimora. In __________ RI 1 aveva preso in locazione un

appartamento di 2.5. locali a __________ (__________) ad una pigione annua di

fr. 17'400.- (cfr. contratto sottoscritto il 13.1.2017) e si era anche iscritto

all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), tramite l’Ufficio del

Consolato generale d’Italia a __________ ottenendo così “(…) la

cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune di __________

(dove aveva abitato fino a quel momento)”. Dal 20.2.2019 il ricorrente aveva

trasferito il proprio domicilio a __________, dove lo aveva mantenuto sino al

31.1.2020, per poi far rientro in __________).

Siccome il reddito

percepito superava, già dal 2017 l’importo minimo di fr. 120'000.- RI 1 aveva

richiesto l’iscrizione a ruolo dei contribuenti, chiedendo di essere imposto

tramite la tassazione ordinaria ulteriore che tenesse conto dell’imposta già

dedotta alla fonte.

Ora, a fronte di tutti gli

elementi e le prove prodotte all’autorità fiscale a sostegno del proprio centro

di interessi nel Canton Ticino, quest’ultima si è opposta ad iscriverlo al

registro dei contribuenti e a tassarlo in via ordinaria, sostenendo, in estrema

sintesi, come il centro d’interessi del contribuente fosse sempre rimasto in __________.

Secondo il ricorrente l’UT

interpreta erroneamente le norme tributarie applicabili al caso di specie.

Ora, il periodo di dimora

del contribuente in Ticino, ritenuto dall’autorità fiscale come breve ha avuto

in realtà una durata superiore ai tre anni: ad ogni modo, l’autorità fiscale

deve confrontarsi per ogni periodo fiscale con le circostanze di fatto e di diritto,

trattandosi di un’imposta periodica. Neppure di alcun rilievo, secondo il

ricorrente, il fatto che sua moglie non si sia mai trasferita in Svizzera. Del

resto quest’aspetto non gioca alcun ruolo decisivo per stabilire la dimora

fiscale del contribuente nel periodo in disamina. In tal senso, le conclusioni

in relazione all’idoneità dell’immobile rispetto ad una convivenza a due

persone sarebbero del tutto infondate. Secondo il ricorrente: “(…) il

corredo documentale offerto (…) all’Ufficio, dimostra invece, senza alcuna

ombra di dubbio che il suo domicilio fiscale ai sensi degli art. 3 cpv. 2 LIFD

e dell’art. 2 LT fosse in Svizzera, rispettivamente in Ticino”. Di alcun

rilievo sarebbe inoltre il riferimento fatto dall’autorità fiscale all’art. 4

CDI CH – IT: la norma citata e il criterio degli interessi vitali “(…)

vengono in rilievo soltanto nell’ipotesi in cui i due Stati contraenti

rivendichino la propria potestà impositiva in capo allo stesso ricorrente

qualificandosi contemporaneamente come Stati della residenza”. Il

ricorrente “(…) lavorando in Svizzera, disponendo di un’abitazione in

Svizzera, soggiornando effettivamente in Svizzera ed essendosi anche

correttamente iscritto all’AIRE non soddisfa, invero, i criteri di collegamento

previsti dalla normativa __________ per essere considerato fiscalmente

residente in __________ (accertamento che peraltro esula dai poteri

dell’Autorità __________)”.

I. Con osservazioni

6.7.2020 l’UT di __________ chiede la conferma della decisione impugnata e

l’imposizione alla fonte dei redditi conseguiti da __________, quando era alle

dipendenze di __________. L’autorità fiscale ritiene che il contribuente ha

preso in locazione degli appartamenti che costituiscono un pied-à-terre

piuttosto che un’abitazione principale ed inoltre il fatto che il contribuente è

“(…) rientrato in __________ dalla moglie (piuttosto che il contrario)

confermi che il centro degli interessi vitali non sia mai stato il Ticino”.

In relazione alle spese sostenute in Svizzera l’UT indica: “(…) avendo quale

sede di lavoro __________ è ritenuto naturale che vi siano spese presso il

bar/spaccio della ditta, stazioni di servizio e ristoranti in zona, anche la

spesa del personal trainer non riteniamo possa far pendere l’ago della bilancia

a favore dell’assoggettamento. Neppure la funzione svolta dal contribuente

presso il datore di lavoro è ritenuta sufficiente a ritenere la Svizzera quale

sede degli interessi vitali”.

Diritto

1. Il contribuente ha

beneficiato di un permesso di dimora (B) a far tempo dal 20.1.2017 ed ha

conseguito un salario nel 2017 (9.1.2017 – 31.12.2017) di fr. 179'341.- netti,

nel 2018 di fr. 257'183.- netti e nel 2019 (1.1-30.11.2019) di fr. 218'724.-

netti.

Dal salario percepito

durante questi periodi sono state effettuate le seguenti trattenute alla fonte:

fr. 33'515 nel 2017, fr. 59'253.- nel 2018 e fr. 48'842.- nel 2019.

Il contribuente chiede di

poter accedere all’albo dei contribuenti ed essere imposto tramite tassazione

ordinaria sostitutiva (cfr. art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD).

Di diversa opinione

l’autorità fiscale la quale ha ritenuto che il contribuente non avesse di fatto

mai avuto il domicilio fiscale in Svizzera e che il centro degli interessi era

rimasto in __________, Paese in cui vive la moglie. L’UT postula la conferma

dell’imposizione alla fonte.

2. 2.1.

I lavoratori stranieri

che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio

o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla

fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1

prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).

L’imposta alla fonte

sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la

procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT).

Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la

tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase

LT).

2.2.

La prima ipotesi in cui è

prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione

ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte

sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i

redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase

LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).

Poiché la ritenuta

d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente,

tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione

ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del 29.1.2014

consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i redditi da

attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed immobiliare, dai

diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai concorsi, come

pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le rendite, le

pensioni, gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della previdenza.

Nella procedura della tassazione

ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le deduzioni dal

reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35 LIFD. Bisogna tuttavia

ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte inglobano un certo numero di

deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì ammessa una correzione della

tariffa per delle deduzioni supplementari, in particolare per quelle previste

all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono più essere ammesse

nell’ambito della procedura ordinaria (Pedroli,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n.

3-5 ad art. 90 LIFD, p. 1449).

Si rinuncia alla

tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della

tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD,

p. 1146).

2.3.

2.3.1.

La seconda ipotesi

concerne la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene

intrapresa nel caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte

del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui

superino nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito

dal DFF, per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta

cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione

ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2

LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi,

sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).

2.3.2.

L’art. 4 dell’Ordinanza

del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo,

RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi

superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate,

per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento

all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria

conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte

vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche

quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2

dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria

ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno

civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.

2.3.3.

Nei Decreti esecutivi

concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per il periodo 2017

(quello del 30.11.2016), 2018 (quello del 7.12.2017), 2019 (quello del

12.12.2018) viene indicato all’art. 14 (all’art. 15 per il 2019), che la

tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi

lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge

vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in

Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr.

120'000.-.

2.3.4.

Quando il reddito lordo

annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo,

l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere

d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito

degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è

già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro,

viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta

ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da

lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta

alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta

ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD).

Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della

prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte fintantoché

il reddito del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta alla fonte.

L’imposta prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e computata sull’imposta

sul reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla fine della procedura di

tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste circostanze, l’imposta

alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la funzione di garanzia

dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta alla fonte,

intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo carattere

definitivo per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria sul

reddito (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90

LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt

anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres

systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo

2015, p. 76-77). La tassazione ordinaria sostitutiva è necessaria,

poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta alla fonte, legato al calcolo

dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento forfettario delle deduzioni, e

quello dell’imposta stabilita secondo la procedura ordinaria ha tendenza ad

aumentare quanto più i redditi sono elevati

(Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90 LIFD, p. 824).

3. 3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale ritiene in sostanza fittizia la dimora fiscale del

contribuente, ciò che non gli permetterebbe di poter accedere alla procedura

della tassazione ordinaria sostitutiva, rimanendo pertanto assoggettato alla

trattenuta alla fonte prevista per i lavoratori senza domicilio o dimora

fiscali in Svizzera (cfr. art. 91 e segg. LIFD e 114 e segg. LT). Appellandosi

all’art. 4 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e

la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune

altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I),

l’autorità fiscale ritiene che il centro degli interessi del ricorrente sia

sempre rimasto l’Italia.

3.2.

Ora, in applicazione

dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella

pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un

primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI

permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che

provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, Précis de droit fiscal

international, op. cit., p. 49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid.

5.1.).

3.3.

3.3.1.

Per stabilire il domicilio

fiscale del contribuente non bisognava pertanto partire dalla CDI-I, bensì dal

diritto interno per poter verificare l’applicabilità dello stesso e l’esame

dell’esistenza di un’eventuale situazione di internazionalità.

3.3.2.

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente sia assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione

di rimanervi stabilmente,

cioè quando sono realizzati

cumulativamente, i due seguenti elementi:

· l'effettiva residenza in un

determinato luogo;

· l'intenzione di rimanervi in

modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze

oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF

132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure

una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta

federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di

collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.

art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di

fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di

godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1

lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

3.4.

Dal profilo formale,

incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle

decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto

costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne

l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT).

Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire

delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo

assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid.

3.1).

Da quel che precede

discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente

confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;

decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum

DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

3.5.

3.5.1.

Va ricordato, in primo

luogo, che il ricorrente si è trasferito in Svizzera da Roma il 20 gennaio

2017, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS della durata di cinque anni.

3.5.2.

Per poter risiedere in

Svizzera, una persona che non ha la cittadinanza deve farsi rilasciare un

permesso dall’autorità competente. Ciò vale anche dopo l’entrata in vigore

dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sebbene l’ALC non escluda

l’applicazione di regole di procedura nazionali complementari riguardo al

rilascio o al rinnovo di autorizzazioni di soggiorno, queste autorizzazioni non

hanno di principio carattere costitutivo, bensì dichiarativo. Dette regole

hanno lo scopo di constatare il sussistere delle condizioni di libera

circolazione, permettendo di precisare e di adattare anche i documenti di

legittimazione in caso di cambiamenti, ma la loro semplice violazione non può

avere come conseguenza il diniego o la decadenza del diritto al soggiorno (STF

2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

Secondo l’art. 24 cpv. 1

dell’Allegato I all’ALC, il cittadino di una parte contraente che non esercita

un’attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un

diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell’Accordo, riceve una

carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché

dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri

della propria famiglia:

a) di

mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale

durante il soggiorno;

b) di

un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Alla luce delle

disposizioni che precedono, si può ritenere che l’ottenimento del permesso di

dimora sia l’elemento formale che fa scattare la residenza fiscale in Svizzera

e, dunque, l’assoggettamento illimitato alle imposte elvetiche (Calcagno/Infranca, Il concetto di

residenza fiscale: Svizzera e Italia a confronto, in NF 2018, p. 273).

3.5.3.

Chiedendo e ottenendo il

permesso di dimora in Svizzera, l’insorgente ha chiaramente manifestato

l’intenzione di costituirvi il centro dei suoi interessi. Come già rilevato, la

dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza

inter-ruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa

(art. 3 cpv. 2 lett. a LIFD e art. 2 cpv. 3 lett. a LT).

3.6.

3.6.1.

Del resto, anche volendo

ammettere che il ricorrente abbia costituito un domicilio o una dimora fiscale

fittizia, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di

riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento

illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se

una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il

rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora

(fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili,

l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal

fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione

non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il

principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire

contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei

Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],

Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

3.6.2.

In tal senso, anche se non

è determinante, va comunque constatato che l’autorità competente per rilasciare

i permessi non ha mai ritenuto fittizia la dimora del contribuente, procedendo

ad un’eventuale revoca dello stesso (sentenza TF 2C_505/2020 del 10.11.2020).

3.7.

3.7.1.

In

ogni caso, il contribuente, per provare che il suo domicilio o perlomeno la

dimora fiscale era in Svizzera nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2019, ha

presentato tutta una serie di elementi ed ha altresì fornito ulteriori indicazioni:

·

Contratto di lavoro per la posizione di “Product and Supply

Chain Shoes Director” presso __________ a far tempo dal 9.1.2017, con

diritto di firma collettiva a due;

·

Permesso di dimora (B) dal 20.1.2017;

·

Contratto di locazione per un appartamento di 2.5. per

complessivi 55mq a __________ dal 13.1.2017 per una pigione annua di fr.

17'400.-;

·

Contratto di locazione per un monolocale ammobiliato sito a __________

a partire dal 15.2.2019 ad una pigione annua di fr. 9'600.-

·

Attestato dell’Ufficio AIRE di __________ risalente al 29.3.2017,

secondo cui è stata disposta la cancellazione del contribuente dai “Registri

dell’Anagrafe della Popolazione Residente con conseguente inserimento

nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (A.I.R.E.) a decorrere dal

23.2.2017”;

·

il certificato di residenza per gli italiani residenti all’estero

datato 8.2.2020 e rilasciato dai Servizi demografici di __________ Capitale che

attesta che __________ è residente a __________ in Svizzera;

·

Fattura di fr. 50.- del 15.12.2017 relativa al rilascio del

permesso internazionale di condurre ed una fattura di 150.- per la conversione

della licenza di condurre estera rilasciate dalla Sezione della Circolazione;

·

Fatture dell’elettricità dell’__________ (compresa la modifica

del contratto per la fornitura a seguito del trasferimento da __________ a

Pura), della tassa di raccolta dei rifiuti del Comune di __________, della

Billag,

·

certificato di domicilio del Comune di __________;

·

certificato di una visita al pronto soccorso dell’__________ a __________

del 30.11.2018 attestante un trauma alla spalla occorsogli il 22.11.2018

praticando sport nonché attestato relativo alla visita ambulatoriale del

20.12.2018 presso il dr. __________;

·

fattura di un abbonamento di 2 sedute settimanali con il personal

trainer in palestra presso la __________ a __________ nel periodo

1.3.2019-31.12.2019 per un importo di fr. 6'000.-;

·

versamenti al 3° pilastro A presso la __________;

·

saldi di conti aperti presso UBS;

·

vari scontrini relativi a ristoranti (attestanti cene anche di

sera), distributori di benzina con negozi di alimentari, mensa aziendale;

·

polizza assicurativa della cassa malati __________;

·

contratto d’impiego della moglie __________ dal 16.7.2018 presso __________,

quale responsabile di mercato alla paga mensile di € 3'714.28 nonché il

contratto di collaborazione con __________;

·

la dichiarazione fiscale italiana di __________ per gli anni 2018

e 2017;

·

organigramma del ruolo di __________ all’interno di __________.

3.7.2.

Ora, l’UT ha in sostanza ritenuto

che il Canton Ticino non sia mai stato il centro degli interessi di __________ a

sostegno della sua posizione si è in particolare basato sul fatto che la moglie

del contribuente fosse sempre rimasta a vivere in __________, __________. Inoltre,

il fisco ritiene che gli appartamenti presi in locazione (dapprima un 2.5.

locali e poi un monolocale) rientrerebbero “(…) più in un concetto di

pied-à-terre che di abitazione principale”. In aggiunta a ciò il rientro in

__________ del contribuente, avvenuto nel 2020, presso il domicilio della

moglie, avvalorerebbe la tesi secondo cui il centro di interessi di

quest’ultimo non sarebbe mai stata la Svizzera.

3.7.3.

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’autorità di tassazione, di deve riconoscere che il contribuente

ha prodotto innumerevoli e disparati mezzi di prova atti ad attestare che il

suo domicilio o perlomeno la dimora fiscale, nel periodo tra il 2017 ed il 2019

si trovasse nel Canton Ticino. Devono essere considerati, in particolare, l’importanza

del ruolo rivestito all’interno di __________ (ndr. azienda di fama

internazionale e presente in tutto il mondo), l’iscrizione all’AIRE, i vari

scontrini attestanti la presenza di quest’ultimo durante la settimana, la

locazione di due appartamenti, che non rappresentano degli indirizzi

bucalettere visto il canone mensile corrisposto e la loro ubicazione, il

consumo di energia, il pagamento del canone di ricezione __________, il

pagamento della cassa malati. Appare pertanto chiara che la condotta esteriore

del ricorrente sia del tutto compatibile con l’esistenza di un domicilio o

perlomeno di una dimora fiscale, nel Canton Ticino negli anni considerati.

3.7.4.

Ora,

a fronte degli innumerevoli elementi portati dal contribuente per dimostrare l’adempimento

dei presupposti per il suo assoggettamento per appartenenza personale nel

Canton Ticino, l’autorità fiscale si è limitata a negarlo, indicando di non ritenere

di fatto possibile che il contribuente possa aver avuto un domicilio fiscale primario

separato da quello della moglie, insistendo proprio anche sulla tipologia di

appartamento preso in locazione.

Tuttavia, anche per le

coppie coniugate è senz’altro possibile avere due distinti domicili fiscali

primari (cfr. sentenza CDT 80.2012.152/153 del 16.7.2015 nel caso di due

coniugi uno dei quali con il domicilio fiscale a __________).

In effetti fintantoché i

coniugi si limitano a disporre di abitazioni separate (come per esempio nel

caso di un “matrimonio del weekend”), senza tuttavia rinunciare all’unione

coniugale, non si tratta di una separazione di fatto (cfr. la sentenza citata,

consid. 2.3; v. anche Simonek, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015,

n. 203 ad art. 23 A, B, p. 1574).

In questi casi, si dovrà

semplicemente tener conto, nella commisurazione degli elementi imponibili, della

peculiare situazione nell’ambito delle regole di ripartizione. Il metodo di

ripartizione (per oggetto o per quota) che verrà utilizzato deve invece essere

determinato in modo oggettivo per ogni singola deduzione e tenuto conto delle

specifiche circostanze (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 23 luglio 2012 n. 2C_891/2011, in RtiD I-2013 n. 16t = RF

2012 p. 823, consid. 2.4; v. anche Vorpe,

La ripartizione quando i coniugi hanno due domicili primari diversi, in NF

[Novità fiscali] 2/2012, p. 22 ss.).

3.8.

Appare pertanto chiaro che

RI 1, per il periodo 2017- 2019 era domiciliato fiscalmente in Svizzera ed ha

diritto ad essere tassato tramite la procedura della tassazione ordinaria

sostitutiva essendone adempiute le condizioni: egli ha infatti percepito per

ogni singolo anno uno stipendio da attività dipendente superiore a fr.

120'000.-.

4. 4.1.

A titolo meramente abbondanziale

si rileva che, anche qualora il ricorrente non fosse stato ritenuto domiciliato

fiscalmente in Svizzera ma in __________, ciò non gli avrebbe precluso la

possibilità, seguendo la procedura del caso e a patto che le condizioni fossero

riunite, di far comunque valere altre deduzioni non contemplate nelle tariffe,

così come stabilito dall’Alta Corte svizzera nell’ambito della sentenza DTF 136

Considerandi

II 241.

Secondo

il Tribunale federale, dei non residenti che conseguono oltre il 90% del loro

reddito in Svizzera devono essere qualificati «quasi residenti» ed essere

sottoposti allo stesso trattamento dei residenti, in modo tale che la loro

situazione personale e familiare sia adeguatamente presa in considerazione (DTF

136.

II 241 = ASA 79 p. 479 = RF 65/2010 p. 382 = RDAF 2010 II 308, consid. 13.5

e riferimenti). Di conseguenza, un trattamento fiscale diverso da quello di un

residente, di persone non residenti che conseguono più del 90% del loro reddito

in Svizzera, non può essere ammesso (sentenza del Tribunale federale n.

2C_33/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 3.3). In seguito a questa nuova

giurisprudenza, le autorità fiscali cantonali possono rimediare alle

discriminazioni, lamentate dai contribuenti assoggettati all’imposta alla

fonte, o procedendo ad una tassazione ordinaria ulteriore o ammettendo una

correzione dell’aliquota (cfr. anche Conferenza svizzera delle imposte, Analyse

relative aux arrêts du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 et du 4 octobre 2010

et à l’arrêt du Tribunal administratif [NE] du 2 juin 2010 – Inégalités de

traitement entre personnes imposées à la source et personnes imposées au rôle

ordinaire, approuvée par le Comité de la CSI en séance du 3 novembre 2010).

4.2

Dopo la sentenza del

Tribunale federale del 26.1.2010 (DTF 136 II 241), con la quale è stato

costatato che il regime dell’imposta alla fonte viola il divieto di

discriminazione degli articoli 2 ALC e 9 cpv. 2 Allegato I ALC,

l’amministrazione fiscale cantonale non può rifiutarsi di concedere ad un

contribuente considerato “quasi residente” tutte le deduzioni, cui avrebbe

diritto se fosse assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza

personale.

Pur non conoscendo la

situazione fiscale complessiva del contribuente e della moglie, non si può

escludere che il ricorrente avrebbe pertanto avuto diritto al riconoscimento

delle deduzioni fatte valere con la dichiarazione d’imposta presentata, anche

se fosse assoggettato solo per appartenenza economica.

5.

Il ricorso è

accolto. La decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata e l’autorità di

tassazione dovrà procedere ad una tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi

degli art. 90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 20.5.2020 è annullata l’Ufficio di

tassazione procederà alla tassazione ordinaria sostitutiva ai sensi degli art.

90 cpv. 2 LIFD e 113 cpv. 1 LT per gli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente viene

restituito l’importo di fr. 3'000.- versato a titolo di garanzia per le tasse

di giustizia e le spese di procedura.

3. Al ricorrente, patrocinato,

viene riconosciuta un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipi di __________ e __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: