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Decisione

80.2020.82

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, imposte dei periodi precedenti la separazione, attribuzione dell’utile di un ristorante

22 febbraio 2021Italiano12 min

deciso come a verbale redatto dall’ispettorato fiscale in data 16 novembre 2018”.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.82

80.2020.83

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 giugno 2020 contro la decisione del 15 maggio 2020 in materia di IC/IFD

2011-2012-2013.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è

separato da RI 1 (__________) dal 3.4.2014 (cfr. verbale di udienza della

Pretura di __________, inc. __________). Per i periodi fiscali 2011 – 2013 i

contribuenti presentavano congiuntamente le loro dichiarazioni fiscali. Dal

1970 è iscritta a Registro di commercio la ditta individuale “__________” che

ha, quale scopo, “l’esercizio del ristorante __________” a __________. Titolare

è RI 1, con diritto di firma individuale.

B. In data 14.12.2016

venivano emanate le decisioni di tassazione IC/IFD 2011 – 2013, contro le quali

è stato presentato reclamo. Nell’ambito della procedura di reclamo è stato

conferito mandato, da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) all’Ispettorato fiscale di voler procedere alla ricostruzione della

cifra d’affari dell’esercizio pubblico __________. L’Ispettorato ha consegnato

il proprio rapporto in data 11.3.2019. In particolare il reddito aziendale è

stabilito di comune accordo tra quest’ultima autorità e RI 1 il 16.11.2018,

durante il verbale di audizione del contribuente.

C. Il 15.5.2019 l’UT

emetteva le decisioni tassazione dopo reclamo IC/IFD 2011 – 2013: a motivazione

di tutti i periodi fiscali veniva indicato: “Reclamo

deciso come a verbale redatto dall’ispettorato fiscale in data 16 novembre 2018”.

D. Con scritto

14/15.5.2019 __________ chiedeva all’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) di effettuare il riparto delle imposte a far tempo dal periodo

fiscale 2011.

E. In data 9.7.2019

venivano emanate le decisioni di riparto inerenti i periodi fiscali IC/IFD 2011

– 2013 che venivano inviate, separatamente, ai due coniugi. In particolare, per

tutti gli anni in questione, il reddito aziendale, pari a fr. 38'500.- nel

2013, a – fr. 3'991.- nel 2012, e 136'000.- nel 2011 veniva attribuito in

maniera esclusiva a RI 1.

F. Con reclamo

6/7.8.2019 RI 1 contestava le decisioni di riparto IC/IFD 2011-2013 tra

coniugi: in particolare indicava che, negli anni in questione “(…) il

ristorante veniva gestito anche dalla signora __________ che usufruiva degli

utili dell’attività come il sottoscritto”. Motivo per il quale chiedeva che

il reddito aziendale fosse ripartito in egual misura del 50%.

G. Con decisioni di

riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013 del 15.5.2020, l’autorità fiscale

riconfermava l’attribuzione esclusiva del reddito della ditta individuale a RI

1 con la seguente motivazione:

“Avverso i riparti quote coniugi intimati in data 9

luglio 2019 è stato interposto reclamo da parte del contribuente, a motivo

della ripartizione del reddito da attività lucrativa indipendente. Dall’analisi

di quanto accertato in prima istanza dall’ufficio di tassazione, e, nell’ambito

della procedura di reclamo, anche da parte dell’ispettorato fiscale, non sono

emersi elementi che possano portare a una diversa ripartizione del reddito

d’attività lucrativa indipendente”.

H. Con ricorso

15/16.6.2020 RI 1 impugna le decisioni di riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013.

Dopo aver precisato di essere separato dalla moglie dal 2014, indica come il

reddito AVS sia stato diviso per beneficiario, la sostanza e i redditi da

titoli secondo il proprietario del titolo/credito, la sostanza immobiliare sia

stata ripartita a metà, ma tuttavia, nel riparto, i redditi e la sostanza

aziendale siano stati attribuiti unicamente a RI 1. Secondo il ricorrente,

emerge dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Pretore il 3.4.2014 che “(…)

almeno fino al 2013/2014 (…) la moglie si sia occupata della gestione del

Bar/Ristorante. In quegli anni infatti la signora aveva ancora libero accesso e

usufruiva dei redditi del bar come il Signor RI 1”. Motivo per il quale,

anche in sede ricorsuale, il contribuente chiede che il reddito aziendale venga

ripartito a metà tra marito e moglie.

I. Con osservazioni

23/25.6.2020 al ricorso, l’autorità fiscale chiede la conferma delle decisioni

impugnate. In particolare, l’UT rileva che l’attività di esercente è iscritta a

registro di commercio a nome di RI 1. Nelle dichiarazioni fiscali, tale

suddivisione pare chiara visto come l’attività del marito risulta essere quella

di “esercente”, mentre per la moglie non s’indicava alcuno svolgimento di

attività lucrativa. Inoltre: “(…) anche gli importi sono sempre stati

dichiarati come attività indipendente del contribuente senza suddividere

alcunché con la moglie”.

L. In data 30.12.2020 la

Camera di diritto tributario ha trasmesso il ricorso inerente le decisioni di

riparto anche a __________, la quale, patrocinata dall’avv. __________ ha

chiesto che il ricorso venga respinto. In particolare, ha specificato che il

ricorrente non ha portato alcuna prova del fatto che la signora avesse libero

accesso al bar e potesse usufruire dei redditi allo stesso modo di RI 1 RI 1.

Dalle dichiarazioni fiscali, come pure dalla contabilità aziendale emerge che

unicamente il marito era esercente ed era pure l’unico beneficiario dell’utile

aziendale. A questo proposito s’indica che RI 1 non figurava neppure tra i

dipendenti del ristorante.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 12 LT

sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto

rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge

risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è

insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta

scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).

In questi casi, l’autorità

fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote

d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5

LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione e al

riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per

analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina

espressamente un criterio di riparto.

1.2.

L’Ufficio di tassazione ha

intrapreso la ripartizione dei debiti d’imposta dei coniugi RI 1, separati dal

2014, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta per i

periodi fiscali dal 2011 al 2013.

Per quanto concerne la

prima, l’autorità fiscale ha dato seguito alla richiesta della coniuge

dell’insorgente, dal quale è separato dal 3.4.2014, e ciò in applicazione

dell’art. 12 cpv. 1 LT, che, come già ricordato, conferisce la facoltà al singolo

coniuge di rispondere della sua quota nell’imposta complessiva facendone

semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni

dall’intimazione della decisione di tassazione (in casu le decisioni di

tassazione su reclamo sono del 15 maggio 2019).

In relazione all’IFD, la

legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) consente al coniuge di

chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva solo nel caso in

cui l’altro coniuge sia insolvibile. Anche secondo l’art. 13 LIFD, tuttavia, rispondono

solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di

fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la

responsabilità solidale dei coniugi. L’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente

che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto

decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2

LT). La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 ("Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]")

afferma (al par. 6.2.2):

Ogni

responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente

o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i

crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono

maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).

(cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).

1.3.

Dal momento che i coniugi

non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente

dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il

giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13

cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza

dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per

i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i

crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,

la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.

La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge

all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla

tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).

Considerandi

2.

2.1.

Con il gravame RI 1

contesta che, nella decisione di riparto, il reddito aziendale derivante alla

gestione del __________ sia stato attribuito unicamente a lui, sostenendo, in

estrema sintesi, che negli anni in discussione, pure la moglie aveva accesso

all’esercizio pubblico e ne condivideva gli utili.

2.2

Il regime della

responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità

fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art.

9.

LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati,

qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle

modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase

della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

Tale premessa è importante

perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati

congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a

rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del

procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due procedure.

Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile

che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei

redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi,

perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al

proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998,

in RDAT II-1998 n. 15t; cfr. anche decisione CDT n. 80.2011.81 del 23 febbraio

2012).

Nell’ambito della

procedura di riparto del debito d’imposta fra i coniugi, la relativa decisione

di riparto (che viene emanata dal competente Ufficio di tassazione) può essere

impugnata censurando unicamente la misura della responsabilità del coniuge

(quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui

attribuito appartiene, di fatto, all’altro coniuge) oppure il calcolo del

debito d’imposta attribuito ad un coniuge (cfr. decisione CDT n. 80.97.223 del

23.

marzo 1998 e riferimenti).

2.3

La quota di un coniuge

dell'imposta totale dovuta è l'importo basato sul rapporto tra il suo reddito

netto e il totale del reddito netto coniugale (Locher,

Kommentar DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 19 ad art. 13 LIFD e altri riferimenti

citati in particolare Hunziker/Mayer –

Knobel, Kommentar DBG, 3a ed. Basilea 2017, n. 7 ad art. 13 LIFD).

2.4

2.4.1

Ora dagli atti esaminati

emerge – contrariamente all’assunto ricorsuale – che il reddito aziendale è di

esclusiva pertinenza di RI 1.

In effetti, molti elementi

convergenti correttamente ritenuti dall’autorità fiscale portano a tale

conclusione. Iscritta a registro di commercio dal 27.4.1970 è la ditta

individuale RI 1 che ha quale scopo “l’esercizio del ristorante __________”.

Titolare, con diritto di firma individuale è RI 1. In tutte le dichiarazioni fiscali

oggetto di riparto è sempre stato indicato che il marito svolge l’attività di

esercente (crociando ad esempio nella 2013 la casella “indipendente”), mentre

che __________ figura senza attività (“casalinga”). Del resto, nelle decisioni

di tassazione il reddito aziendale è sempre stato attribuito a RI 1 (“reddito

att. indipendente principale contribuente”). A tal proposito occorre rilevare

che per i periodi dal 2011 al 2013 il reddito da attività indipendente è stato

oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato fiscale. Il verbale di audizione

del 16.11.2018 – sottoscritto unicamente da RI 1 -, verteva sui risultati

dell’indagine che ha appurato gli utili aziendali del contribuente. In

particolare il reddito aziendale è stato stabilito di comune accordo tra

l’Ispettorato fiscale e RI 1: nella procedura in questio__________.

2.4.2

Altro elemento a suffragio

della correttezza del riparto, e quindi dell’attribuzione del reddito aziendale

al marito è che, nell’ambito dell’udienza pretorile tenutasi il 3.4.2014 (inc. __________),

il Giudice ha fissato, con effetto dal mese di marzo 2014 compreso, un

contributo di mantenimento di fr. 1'500.- a favore della moglie e ciò sulla

base dei redditi del marito tra i quali, si legge dal verbale di udienza a pagina

2, sono compresi i “(…) redditi ristorante e bar”.

Del resto va pure aggiunto

che il marito, nelle conclusioni, ha unicamente contestato l’attribuzione del

reddito aziendale e non l’attribuzione della sostanza aziendale. Con ogni

evidenza, se la ditta indipendente fosse stata effettivamente di entrambi i

coniugi anche la sostanza aziendale avrebbe dovuta essere – in sede di riparto

– suddivisa: ciò che non è stato il caso.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente. Quest’ultimo verserà a __________ un’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali (già anticipate

dal ricorrente) consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

Il ricorrente verserà a __________

un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: