80.2020.82
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, imposte dei periodi precedenti la separazione, attribuzione dell’utile di un ristorante
22 febbraio 2021Italiano12 min
deciso come a verbale redatto dall’ispettorato fiscale in data 16 novembre 2018”.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.82
80.2020.83
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2020 contro la decisione del 15 maggio 2020 in materia di IC/IFD
2011-2012-2013.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) è
separato da RI 1 (__________) dal 3.4.2014 (cfr. verbale di udienza della
Pretura di __________, inc. __________). Per i periodi fiscali 2011 – 2013 i
contribuenti presentavano congiuntamente le loro dichiarazioni fiscali. Dal
1970 è iscritta a Registro di commercio la ditta individuale “__________” che
ha, quale scopo, “l’esercizio del ristorante __________” a __________. Titolare
è RI 1, con diritto di firma individuale.
B. In data 14.12.2016
venivano emanate le decisioni di tassazione IC/IFD 2011 – 2013, contro le quali
è stato presentato reclamo. Nell’ambito della procedura di reclamo è stato
conferito mandato, da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) all’Ispettorato fiscale di voler procedere alla ricostruzione della
cifra d’affari dell’esercizio pubblico __________. L’Ispettorato ha consegnato
il proprio rapporto in data 11.3.2019. In particolare il reddito aziendale è
stabilito di comune accordo tra quest’ultima autorità e RI 1 il 16.11.2018,
durante il verbale di audizione del contribuente.
C. Il 15.5.2019 l’UT
emetteva le decisioni tassazione dopo reclamo IC/IFD 2011 – 2013: a motivazione
di tutti i periodi fiscali veniva indicato: “Reclamo
deciso come a verbale redatto dall’ispettorato fiscale in data 16 novembre 2018”.
D. Con scritto
14/15.5.2019 __________ chiedeva all’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) di effettuare il riparto delle imposte a far tempo dal periodo
fiscale 2011.
E. In data 9.7.2019
venivano emanate le decisioni di riparto inerenti i periodi fiscali IC/IFD 2011
– 2013 che venivano inviate, separatamente, ai due coniugi. In particolare, per
tutti gli anni in questione, il reddito aziendale, pari a fr. 38'500.- nel
2013, a – fr. 3'991.- nel 2012, e 136'000.- nel 2011 veniva attribuito in
maniera esclusiva a RI 1.
F. Con reclamo
6/7.8.2019 RI 1 contestava le decisioni di riparto IC/IFD 2011-2013 tra
coniugi: in particolare indicava che, negli anni in questione “(…) il
ristorante veniva gestito anche dalla signora __________ che usufruiva degli
utili dell’attività come il sottoscritto”. Motivo per il quale chiedeva che
il reddito aziendale fosse ripartito in egual misura del 50%.
G. Con decisioni di
riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013 del 15.5.2020, l’autorità fiscale
riconfermava l’attribuzione esclusiva del reddito della ditta individuale a RI
1 con la seguente motivazione:
“Avverso i riparti quote coniugi intimati in data 9
luglio 2019 è stato interposto reclamo da parte del contribuente, a motivo
della ripartizione del reddito da attività lucrativa indipendente. Dall’analisi
di quanto accertato in prima istanza dall’ufficio di tassazione, e, nell’ambito
della procedura di reclamo, anche da parte dell’ispettorato fiscale, non sono
emersi elementi che possano portare a una diversa ripartizione del reddito
d’attività lucrativa indipendente”.
H. Con ricorso
15/16.6.2020 RI 1 impugna le decisioni di riparto su reclamo IC/IFD 2011-2013.
Dopo aver precisato di essere separato dalla moglie dal 2014, indica come il
reddito AVS sia stato diviso per beneficiario, la sostanza e i redditi da
titoli secondo il proprietario del titolo/credito, la sostanza immobiliare sia
stata ripartita a metà, ma tuttavia, nel riparto, i redditi e la sostanza
aziendale siano stati attribuiti unicamente a RI 1. Secondo il ricorrente,
emerge dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Pretore il 3.4.2014 che “(…)
almeno fino al 2013/2014 (…) la moglie si sia occupata della gestione del
Bar/Ristorante. In quegli anni infatti la signora aveva ancora libero accesso e
usufruiva dei redditi del bar come il Signor RI 1”. Motivo per il quale,
anche in sede ricorsuale, il contribuente chiede che il reddito aziendale venga
ripartito a metà tra marito e moglie.
I. Con osservazioni
23/25.6.2020 al ricorso, l’autorità fiscale chiede la conferma delle decisioni
impugnate. In particolare, l’UT rileva che l’attività di esercente è iscritta a
registro di commercio a nome di RI 1. Nelle dichiarazioni fiscali, tale
suddivisione pare chiara visto come l’attività del marito risulta essere quella
di “esercente”, mentre per la moglie non s’indicava alcuno svolgimento di
attività lucrativa. Inoltre: “(…) anche gli importi sono sempre stati
dichiarati come attività indipendente del contribuente senza suddividere
alcunché con la moglie”.
L. In data 30.12.2020 la
Camera di diritto tributario ha trasmesso il ricorso inerente le decisioni di
riparto anche a __________, la quale, patrocinata dall’avv. __________ ha
chiesto che il ricorso venga respinto. In particolare, ha specificato che il
ricorrente non ha portato alcuna prova del fatto che la signora avesse libero
accesso al bar e potesse usufruire dei redditi allo stesso modo di RI 1 RI 1.
Dalle dichiarazioni fiscali, come pure dalla contabilità aziendale emerge che
unicamente il marito era esercente ed era pure l’unico beneficiario dell’utile
aziendale. A questo proposito s’indica che RI 1 non figurava neppure tra i
dipendenti del ristorante.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 12 LT
sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto
rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge
risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione.
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).
In questi casi, l’autorità
fiscale, se richiesta, deve procedere al riparto delle loro singole quote
d’imposta. Con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5
LT prevede espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione e al
riparto intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per
analogia. In materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina
espressamente un criterio di riparto.
1.2.
L’Ufficio di tassazione ha
intrapreso la ripartizione dei debiti d’imposta dei coniugi RI 1, separati dal
2014, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta per i
periodi fiscali dal 2011 al 2013.
Per quanto concerne la
prima, l’autorità fiscale ha dato seguito alla richiesta della coniuge
dell’insorgente, dal quale è separato dal 3.4.2014, e ciò in applicazione
dell’art. 12 cpv. 1 LT, che, come già ricordato, conferisce la facoltà al singolo
coniuge di rispondere della sua quota nell’imposta complessiva facendone
semplicemente richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni
dall’intimazione della decisione di tassazione (in casu le decisioni di
tassazione su reclamo sono del 15 maggio 2019).
In relazione all’IFD, la
legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) consente al coniuge di
chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva solo nel caso in
cui l’altro coniuge sia insolvibile. Anche secondo l’art. 13 LIFD, tuttavia, rispondono
solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di
fatto”. Ne consegue che, la separazione fa in ogni caso decadere la
responsabilità solidale dei coniugi. L’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente
che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto
decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2
LT). La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 ("Imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]")
afferma (al par. 6.2.2):
Ogni
responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente
o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i
crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono
maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).
(cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).
1.3.
Dal momento che i coniugi
non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente
dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il
giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13
cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza
dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per
i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i
crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,
la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.
La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge
all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla
tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Con il gravame RI 1
contesta che, nella decisione di riparto, il reddito aziendale derivante alla
gestione del __________ sia stato attribuito unicamente a lui, sostenendo, in
estrema sintesi, che negli anni in discussione, pure la moglie aveva accesso
all’esercizio pubblico e ne condivideva gli utili.
2.2
Il regime della
responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità
fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art.
9.
LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati,
qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle
modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase
della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale premessa è importante
perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati
congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a
rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del
procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due procedure.
Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto ammissibile
che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento dei
redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei coniugi,
perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al
proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998,
in RDAT II-1998 n. 15t; cfr. anche decisione CDT n. 80.2011.81 del 23 febbraio
2012).
Nell’ambito della
procedura di riparto del debito d’imposta fra i coniugi, la relativa decisione
di riparto (che viene emanata dal competente Ufficio di tassazione) può essere
impugnata censurando unicamente la misura della responsabilità del coniuge
(quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui
attribuito appartiene, di fatto, all’altro coniuge) oppure il calcolo del
debito d’imposta attribuito ad un coniuge (cfr. decisione CDT n. 80.97.223 del
23.
marzo 1998 e riferimenti).
2.3
La quota di un coniuge
dell'imposta totale dovuta è l'importo basato sul rapporto tra il suo reddito
netto e il totale del reddito netto coniugale (Locher,
Kommentar DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 19 ad art. 13 LIFD e altri riferimenti
citati in particolare Hunziker/Mayer –
Knobel, Kommentar DBG, 3a ed. Basilea 2017, n. 7 ad art. 13 LIFD).
2.4
2.4.1
Ora dagli atti esaminati
emerge – contrariamente all’assunto ricorsuale – che il reddito aziendale è di
esclusiva pertinenza di RI 1.
In effetti, molti elementi
convergenti correttamente ritenuti dall’autorità fiscale portano a tale
conclusione. Iscritta a registro di commercio dal 27.4.1970 è la ditta
individuale RI 1 che ha quale scopo “l’esercizio del ristorante __________”.
Titolare, con diritto di firma individuale è RI 1. In tutte le dichiarazioni fiscali
oggetto di riparto è sempre stato indicato che il marito svolge l’attività di
esercente (crociando ad esempio nella 2013 la casella “indipendente”), mentre
che __________ figura senza attività (“casalinga”). Del resto, nelle decisioni
di tassazione il reddito aziendale è sempre stato attribuito a RI 1 (“reddito
att. indipendente principale contribuente”). A tal proposito occorre rilevare
che per i periodi dal 2011 al 2013 il reddito da attività indipendente è stato
oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato fiscale. Il verbale di audizione
del 16.11.2018 – sottoscritto unicamente da RI 1 -, verteva sui risultati
dell’indagine che ha appurato gli utili aziendali del contribuente. In
particolare il reddito aziendale è stato stabilito di comune accordo tra
l’Ispettorato fiscale e RI 1: nella procedura in questio__________.
2.4.2
Altro elemento a suffragio
della correttezza del riparto, e quindi dell’attribuzione del reddito aziendale
al marito è che, nell’ambito dell’udienza pretorile tenutasi il 3.4.2014 (inc. __________),
il Giudice ha fissato, con effetto dal mese di marzo 2014 compreso, un
contributo di mantenimento di fr. 1'500.- a favore della moglie e ciò sulla
base dei redditi del marito tra i quali, si legge dal verbale di udienza a pagina
2, sono compresi i “(…) redditi ristorante e bar”.
Del resto va pure aggiunto
che il marito, nelle conclusioni, ha unicamente contestato l’attribuzione del
reddito aziendale e non l’attribuzione della sostanza aziendale. Con ogni
evidenza, se la ditta indipendente fosse stata effettivamente di entrambi i
coniugi anche la sostanza aziendale avrebbe dovuta essere – in sede di riparto
– suddivisa: ciò che non è stato il caso.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente. Quest’ultimo verserà a __________ un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali (già anticipate
dal ricorrente) consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
Il ricorrente verserà a __________
un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: