80.2020.86
Reddito imponibile: diritto costituzionale a condizioni minime di esistenza, non diritto all’esenzione fiscale dei redditi, tutela nell’ambito del diritto esecutivo
26 giugno 2020Italiano5 min
- alla dichiarazione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.86
80.2020.87
Lugano
26 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 giugno 2020 contro la decisione dell’11 giugno 2020 in materia di IC e
IFD 2019.
Fatti
Fatti
- alla dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2019, RI 1 ha allegato il certificato fiscale
rilasciatogli dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), da cui risulta
che ha percepito una rendita AI di fr. 24'804.– e prestazioni complementari per
fr. 7’848.–;
- notificandogli la
tassazione IC/IFD 2019, con decisione del 6 maggio 2020, l’RS 1 ha commisurato
il reddito imponibile in fr. 12'800.– per l’IC e in fr. 23'100.– per l’IFD;
- il 18 maggio 2020 il
contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di
tassazione, contestando che potesse essere fatta “la tassazione nel fabbisogno
vitale”, visto che la rendita d’invalidità serviva a coprire l’affitto, la
cassa malati e il fabbisogno vitale;
- con decisione dell’11
giugno 2020, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che
la rendita AI è imponibile e che il reclamante aveva già beneficiato del
massimo delle deduzioni per oneri assicurativi previste per i beneficiari di
prestazioni complementari;
- con tempestivo ricorso,
non firmato, alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le stesse
censure già sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo, aggiungendo
che, alla fine del mese “non rimane più niente della rendita AI”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- in sé il ricorso non
sarebbe ricevibile, in quanto non sottoscritto dal ricorrente,
- essenzialmente per ragioni
di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono infatti essere spediti in
forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del
contribuente o del suo rappresentante;
- per economia di giudizio,
si è rinunciato tuttavia ad attribuire al ricorrente un termine per sanare il
vizio del ricorso, essendo quest’ultimo infondato anche nel merito;
- sempre per economia di
giudizio si è rinunciato anche a esigere dal ricorrente, in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali, il versamento di un adeguato importo a
Considerandi
titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, assegnandogli
un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del
ricorso (art. 231 cpv. 1 LT);
- nel merito, infatti,
l’insorgente si limita a lamentare il fatto che i suoi redditi (rendita AI e
prestazione complementare) coprirebbero appena il suo minimo vitale, non
lasciandogli pertanto alcuna disponibilità per pagare le imposte;
- a tale proposito, il
Tribunale federale, dopo aver riconosciuto che il diritto a condizioni minime
di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto (DTF
121.
I 367), ha già avuto modo di precisare che il principio della parità di
trattamento non conferisce alcun diritto ad un’esenzione fiscale di redditi
fino a concorrenza dei proventi (esenti dall’imposta in conformità all’art. 7
cpv. 4 lett. k LAID) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (Tribunale federale, 24 maggio 1996, in DTF 122 I 101 = RF 51/1996
p. 440 = RDAF 53/1997 p. 185 = StE 1997 A 21.16 n. 6; v. anche un’altra
sentenza, dello stesso giorno, in RF 51/1996 p. 445; v. anche la critica alla
giurisprudenza in questione: Kley-Struller,
Befreit das ungeschriebene Recht auf Existenzsicherung von den
Einkommenssteuern?, in AJP 1996 p. 1556 ss.);
- secondo l’Alta Corte, dal
diritto costituzionale discende solo la pretesa di non vedersi lesi, dalle
imposte, nel proprio diritto a condizioni minime di esistenza; è però lasciata
al legislatore la scelta come adempiere tale pretesa;
- il legislatore può farlo
in modo generale, commisurando adeguatamente le aliquote o riconoscendo
esenzioni fiscali o deduzioni, oppure può farlo di caso in caso, concedendo il
condono nei casi di indigenza;
- infine, la tutela del
minimo di esistenza viene garantita dal diritto esecutivo: anche per i crediti
fiscali dello Stato vale il limite alla pignorabilità secondo l’art. 93 LEF;
- se, dunque, il
contribuente non paga l’imposta per indigenza e viene perciò escusso dallo
Stato, il diritto esecutivo lo protegge da un intervento che possa privarlo dei
mezzi necessari per la sua esistenza (DTF 122 I 105 consid. 3b);
- pur non conoscendo il
calcolo del minimo vitale su cui si basa il ricorrente, è pertanto escluso che
possa pretendere un’esenzione dei suoi redditi solo per il fatto che non
raggiungono tale importo;
- come risulta dalla citata
giurisprudenza del Tribunale federale, il suo diritto costituzionale a
condizioni minime di esistenza è comunque tutelato, nella misura in cui i suoi
redditi non possono essere pignorati nella procedura esecutiva;
- per le ragioni che
precedono, il ricorso è respinto;
- tenuto conto della
situazione finanziaria dell’insorgente, non si prelevano né tassa di giustizia
né spese processuali, nonostante l’esito del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: