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Decisione

80.2020.86

Reddito imponibile: diritto costituzionale a condizioni minime di esistenza, non diritto all’esenzione fiscale dei redditi, tutela nell’ambito del diritto esecutivo

26 giugno 2020Italiano5 min

- alla dichiarazione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.86

80.2020.87

Lugano

26 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Sabrina

Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 giugno 2020 contro la decisione dell’11 giugno 2020 in materia di IC e

IFD 2019.

Fatti

Fatti

- alla dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2019, RI 1 ha allegato il certificato fiscale

rilasciatogli dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), da cui risulta

che ha percepito una rendita AI di fr. 24'804.– e prestazioni complementari per

fr. 7’848.–;

- notificandogli la

tassazione IC/IFD 2019, con decisione del 6 maggio 2020, l’RS 1 ha commisurato

il reddito imponibile in fr. 12'800.– per l’IC e in fr. 23'100.– per l’IFD;

- il 18 maggio 2020 il

contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di

tassazione, contestando che potesse essere fatta “la tassazione nel fabbisogno

vitale”, visto che la rendita d’invalidità serviva a coprire l’affitto, la

cassa malati e il fabbisogno vitale;

- con decisione dell’11

giugno 2020, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che

la rendita AI è imponibile e che il reclamante aveva già beneficiato del

massimo delle deduzioni per oneri assicurativi previste per i beneficiari di

prestazioni complementari;

- con tempestivo ricorso,

non firmato, alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le stesse

censure già sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo, aggiungendo

che, alla fine del mese “non rimane più niente della rendita AI”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- in sé il ricorso non

sarebbe ricevibile, in quanto non sottoscritto dal ricorrente,

- essenzialmente per ragioni

di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono infatti essere spediti in

forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del

contribuente o del suo rappresentante;

- per economia di giudizio,

si è rinunciato tuttavia ad attribuire al ricorrente un termine per sanare il

vizio del ricorso, essendo quest’ultimo infondato anche nel merito;

- sempre per economia di

giudizio si è rinunciato anche a esigere dal ricorrente, in mora con il

pagamento di pubblici tributi cantonali, il versamento di un adeguato importo a

Considerandi

titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, assegnandogli

un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del

ricorso (art. 231 cpv. 1 LT);

- nel merito, infatti,

l’insorgente si limita a lamentare il fatto che i suoi redditi (rendita AI e

prestazione complementare) coprirebbero appena il suo minimo vitale, non

lasciandogli pertanto alcuna disponibilità per pagare le imposte;

- a tale proposito, il

Tribunale federale, dopo aver riconosciuto che il diritto a condizioni minime

di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto (DTF

121.

I 367), ha già avuto modo di precisare che il principio della parità di

trattamento non conferisce alcun diritto ad un’esenzione fiscale di redditi

fino a concorrenza dei proventi (esenti dall’imposta in conformità all’art. 7

cpv. 4 lett. k LAID) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (Tribunale federale, 24 maggio 1996, in DTF 122 I 101 = RF 51/1996

p. 440 = RDAF 53/1997 p. 185 = StE 1997 A 21.16 n. 6; v. anche un’altra

sentenza, dello stesso giorno, in RF 51/1996 p. 445; v. anche la critica alla

giurisprudenza in questione: Kley-Struller,

Befreit das ungeschriebene Recht auf Existenzsicherung von den

Einkommenssteuern?, in AJP 1996 p. 1556 ss.);

- secondo l’Alta Corte, dal

diritto costituzionale discende solo la pretesa di non vedersi lesi, dalle

imposte, nel proprio diritto a condizioni minime di esistenza; è però lasciata

al legislatore la scelta come adempiere tale pretesa;

- il legislatore può farlo

in modo generale, commisurando adeguatamente le aliquote o riconoscendo

esenzioni fiscali o deduzioni, oppure può farlo di caso in caso, concedendo il

condono nei casi di indigenza;

- infine, la tutela del

minimo di esistenza viene garantita dal diritto esecutivo: anche per i crediti

fiscali dello Stato vale il limite alla pignorabilità secondo l’art. 93 LEF;

- se, dunque, il

contribuente non paga l’imposta per indigenza e viene perciò escusso dallo

Stato, il diritto esecutivo lo protegge da un intervento che possa privarlo dei

mezzi necessari per la sua esistenza (DTF 122 I 105 consid. 3b);

- pur non conoscendo il

calcolo del minimo vitale su cui si basa il ricorrente, è pertanto escluso che

possa pretendere un’esenzione dei suoi redditi solo per il fatto che non

raggiungono tale importo;

- come risulta dalla citata

giurisprudenza del Tribunale federale, il suo diritto costituzionale a

condizioni minime di esistenza è comunque tutelato, nella misura in cui i suoi

redditi non possono essere pignorati nella procedura esecutiva;

- per le ragioni che

precedono, il ricorso è respinto;

- tenuto conto della

situazione finanziaria dell’insorgente, non si prelevano né tassa di giustizia

né spese processuali, nonostante l’esito del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: