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Decisione

80.2020.88

Procedura: ricorso, restituzione dei termini, malattia, non stress legato all’emergenza sanitaria Covid-19

9 novembre 2020Italiano12 min

A. RI 1 (__________), di

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.88

80.2020.89

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________), di

professione giornalista, è dipendente di __________. Nel periodo fiscale 2018

esercitava la sua attività lucrativa a tempo parziale (60%).

B. Con decisione su

reclamo IC 2018 del 6.5.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito

UT) stabiliva il reddito imponibile complessivo in fr. 34'100.- e la sostanza

imponibile complessiva in fr. 775'000.-. Il reclamo presentato il 26.2.2020

veniva respinto sulla base della seguente motivazione:

“Contro

la decisione di tassazione 2018 è stato presentato reclamo il 26.02.2020

chiedendo lo stralcio della cifra 30.1 con la motivazione che l’appartamento

non è stato rinnovato.

Nella

decisione ordinaria 2018 è stato esposto per il mappale __________ solo il

valore del terreno, in quanto la nuova stima relativa al nuovo edificio è stata

pubblicata solo nel 2019. Come viene specificato nell’art. 42 cpv. 1 LT il

valore di stima ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della

stima decretata dal Consiglio di Stato, per il caso in oggetto quindi dal

24.05.2019, quindi dal periodo fiscale 2019. Essendo l’oggetto del presente

reclamo l’anno 2018 la stima nuova non può quindi essere utilizzata. Inoltre il

cpv. 1bis dello stesso articolo 42 LT viene utilizzato non solo per gli

immobili in fase di rinnovo bensì anche per quelli in costruzione e per quegli

stabili il cui valore non è ancora riflesso nella stima. (…)”.

C. Con ricorso IC/IFD

2018 del 25/26.6.2020 RI 1, patrocinata dallo __________, insorge alla Camera

di diritto tributario specificando, a titolo preliminare, che il termine di 30

giorni per impugnare la decisione su ricorso è scaduto. Si chiede tuttavia che

“(…) il ricorso venga preso in considerazione in quanto la contribuente è

stata vittima di stress a causa della Pandemia da Covid-19 e ha lasciato

scadere il termine di 30 giorni”. Al ricorso la contribuente allega un

certificato medico rilasciato dal medico dr. __________.

Con il gravame

l’insorgente chiede che venga accettata, per l’imposta sulla sostanza, la stima

ufficiale emessa il 24.5.2019 che risulta essere pari a fr. 374'646.25 così

come dai dati esposti nella dichiarazione 2018. RI 1, ritiene ingiusto che a

causa di un ritardo a lei non imputabile nell’emissione della nuova stima, vi

sia una disparità di trattamento nei confronti di altri contribuenti, per i

quali la decisone di stima è giunta più celermente. Il valore esposto nella

sostanza, pari a fr. 752'168.- è “(…) nettamente superiore alla stima

ufficiale emessa qualche mese dopo e ha penalizzato ingiustamente la

contribuente per ben 3 anni”.

D. Con osservazioni

3/6.7.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ritiene che il

ricorso presentato da RI 1 debba essere dichiarato irricevibile o eventualmente

essere respinto. In particolare l’autorità fiscale è dell’avviso che il

giustificativo medico allegato al ricorso non permetta la restituzione dei

termini. La risposta dell’UT è stata trasmessa al rappresentante della

ricorrente, che non ha replicato.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità

resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1

ritenuto come le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini –

di natura medica - non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art.

192.

cpv. 5 LT.

Si

tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il ricorso presentato

dalla contribuente è tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date

le condizioni per una restituzione dei termini.

2.2

L’art.

227.

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità

di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

2.3

Ora

nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC 2018 del

6.5.2020

è stata notificata e ricevuta dalla contribuente, la quale ha pure

ammesso che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non

era tempestivo, siccome presentato tardivamente. La contribuente ha imputato il

ritardo ad uno stato di stress legato alla nota pandemia da Coronavirus.

Rimane

quindi da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine per

quanto attiene alla decisione su reclamo inerente l’imposta cantonale 2018.

Per

quanto riguarda l’IFD 2018, non è stata emanata alcuna decisione su reclamo

essendo che il gravame presentato dinanzi all’UT riguardava unicamente la

commisurazione della sostanza. Motivo per il quale, in quanto presentato per

l’IFD 2018, il ricorso deve essere immediatamente dichiarato irricevibile.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che

l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

3.2

Unitamente al ricorso la

ricorrente ha presentato un certificato medico del dr. __________, specialista

in medicina generale a Locarno, di data 24.6.2020 dal seguente tenore:

“Con il presente certifico che la paziente

summenzionata, nel corso dei mesi di aprile e maggio, a seguito della

problematica pandemica e considerando il fatto che rientra in una categoria

possibilmente a rischio, ha vissuto un momento di stress, il che le ha impedito

di soprassedere a delle operazioni di tipo amministrativo verso le quali era

tenuta a tenersi attenta”.

3.3

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare

la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.4

Malattie

o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di

restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e

quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea

2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In

particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012,

consid. 3.1., ha specificato come la malattia possa essere considerata come un

impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del

termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la

parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo

oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È

capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di

agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due

elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso,

l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e

meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole,

secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non

deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto

determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà

richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della

capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente

è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra

le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione

simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da

avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,

effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia

mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,

che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,

tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un

profano.

La

prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella

pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base

dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo

se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento

della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza

mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la

capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi

ultimi casi, la presunzione è capovolta.

3.5

Agli atti, il certificato

medico dell’24.6.2019 del Dr. __________ non attesta invero alcuna alterazione

delle facoltà mentali della ricorrente, tali per cui la stessa non era più in

grado di agire in maniera ragionevole o perlomeno di delegare a terzi la

verifica della notifica di tassazione ricevuta ad inizio maggio 2020 e di

presentare l’eventuale ricorso. Il dr. __________ ha infatti unicamente attestato

che la ricorrente aveva vissuto un momento di stress legato alla nota pandemia

Covid, considerando che entrava in una delle categorie considerate a “rischio”.

Ciò che le avrebbe impedito di occuparsi delle proprie questioni

amministrative. Non è stata tuttavia certificata alcuna inabilità al lavoro. Si

rileva a tal proposito che RI 1 era presente, per citare alcuni esempi, presso

lo studio televisivo di __________ il 25.4.2020, il 16.5.2020 ed il 12.6.2020, dove

ha condotto unitamente ad un collega giornalista il TG speciale (cfr. http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-speciale-12620-YM2806375,

http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-speciale-16520-JG2686803 sito

consultato il 28.10.2020).

3.6

3.6.1

Dal certificato medico

deve risultare perché e in che misura l’interessato non è stato in grado di

eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non ha

potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza Verwaltungsgericht

des Kantons Zürich inc. n. SB.2012.00099 del 12.12.2012, consid. 2.3.; sentenza

TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Cour de justice Genève, inc.

n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).

3.6.2

Ora, sulla base del

certificato medico agli atti non è possibile concludere, come invece fa la

ricorrente, che a causa del suo stato, al momento della ricezione della

notifica di tassazione, non poteva lei stessa, e neppure un terzo da lei

delegato, procedere all’eventuale impugnazione della decisione. In effetti, il

certificato medico agli atti, mal si concilia con l’attività lucrativa che la

contribuente è stata comunque in grado di svolgere nel periodo indicato,

durante il quale avrebbe sofferto di una situazione di “stress”.

3.7

Il ricorso deve pertanto

essere dichiarato irricevibile, siccome intempestivo, non essendo dati i motivi

di restituzione dei termini

4.

Il ricorso è

irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: