80.2020.88
Procedura: ricorso, restituzione dei termini, malattia, non stress legato all’emergenza sanitaria Covid-19
9 novembre 2020Italiano12 min
A. RI 1 (__________), di
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.88
80.2020.89
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________), di
professione giornalista, è dipendente di __________. Nel periodo fiscale 2018
esercitava la sua attività lucrativa a tempo parziale (60%).
B. Con decisione su
reclamo IC 2018 del 6.5.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito
UT) stabiliva il reddito imponibile complessivo in fr. 34'100.- e la sostanza
imponibile complessiva in fr. 775'000.-. Il reclamo presentato il 26.2.2020
veniva respinto sulla base della seguente motivazione:
“Contro
la decisione di tassazione 2018 è stato presentato reclamo il 26.02.2020
chiedendo lo stralcio della cifra 30.1 con la motivazione che l’appartamento
non è stato rinnovato.
Nella
decisione ordinaria 2018 è stato esposto per il mappale __________ solo il
valore del terreno, in quanto la nuova stima relativa al nuovo edificio è stata
pubblicata solo nel 2019. Come viene specificato nell’art. 42 cpv. 1 LT il
valore di stima ha valenza a partire dalla data di entrata in vigore della
stima decretata dal Consiglio di Stato, per il caso in oggetto quindi dal
24.05.2019, quindi dal periodo fiscale 2019. Essendo l’oggetto del presente
reclamo l’anno 2018 la stima nuova non può quindi essere utilizzata. Inoltre il
cpv. 1bis dello stesso articolo 42 LT viene utilizzato non solo per gli
immobili in fase di rinnovo bensì anche per quelli in costruzione e per quegli
stabili il cui valore non è ancora riflesso nella stima. (…)”.
C. Con ricorso IC/IFD
2018 del 25/26.6.2020 RI 1, patrocinata dallo __________, insorge alla Camera
di diritto tributario specificando, a titolo preliminare, che il termine di 30
giorni per impugnare la decisione su ricorso è scaduto. Si chiede tuttavia che
“(…) il ricorso venga preso in considerazione in quanto la contribuente è
stata vittima di stress a causa della Pandemia da Covid-19 e ha lasciato
scadere il termine di 30 giorni”. Al ricorso la contribuente allega un
certificato medico rilasciato dal medico dr. __________.
Con il gravame
l’insorgente chiede che venga accettata, per l’imposta sulla sostanza, la stima
ufficiale emessa il 24.5.2019 che risulta essere pari a fr. 374'646.25 così
come dai dati esposti nella dichiarazione 2018. RI 1, ritiene ingiusto che a
causa di un ritardo a lei non imputabile nell’emissione della nuova stima, vi
sia una disparità di trattamento nei confronti di altri contribuenti, per i
quali la decisone di stima è giunta più celermente. Il valore esposto nella
sostanza, pari a fr. 752'168.- è “(…) nettamente superiore alla stima
ufficiale emessa qualche mese dopo e ha penalizzato ingiustamente la
contribuente per ben 3 anni”.
D. Con osservazioni
3/6.7.2020 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ritiene che il
ricorso presentato da RI 1 debba essere dichiarato irricevibile o eventualmente
essere respinto. In particolare l’autorità fiscale è dell’avviso che il
giustificativo medico allegato al ricorso non permetta la restituzione dei
termini. La risposta dell’UT è stata trasmessa al rappresentante della
ricorrente, che non ha replicato.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità
resistente ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1
ritenuto come le ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini –
di natura medica - non sarebbero infatti sufficienti in applicazione dell’art.
192.
cpv. 5 LT.
Si
tratta innanzitutto di verificare preliminarmente se il ricorso presentato
dalla contribuente è tardivo. In caso positivo occorre valutare se siano date
le condizioni per una restituzione dei termini.
2.2
L’art.
227.
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità
di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
2.3
Ora
nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC 2018 del
6.5.2020
è stata notificata e ricevuta dalla contribuente, la quale ha pure
ammesso che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario non
era tempestivo, siccome presentato tardivamente. La contribuente ha imputato il
ritardo ad uno stato di stress legato alla nota pandemia da Coronavirus.
Rimane
quindi da verificare se sono dati i motivi per una restituzione del termine per
quanto attiene alla decisione su reclamo inerente l’imposta cantonale 2018.
Per
quanto riguarda l’IFD 2018, non è stata emanata alcuna decisione su reclamo
essendo che il gravame presentato dinanzi all’UT riguardava unicamente la
commisurazione della sostanza. Motivo per il quale, in quanto presentato per
l’IFD 2018, il ricorso deve essere immediatamente dichiarato irricevibile.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che
l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è
l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del
17.12.2013, consid. 7.1.).
3.2
Unitamente al ricorso la
ricorrente ha presentato un certificato medico del dr. __________, specialista
in medicina generale a Locarno, di data 24.6.2020 dal seguente tenore:
“Con il presente certifico che la paziente
summenzionata, nel corso dei mesi di aprile e maggio, a seguito della
problematica pandemica e considerando il fatto che rientra in una categoria
possibilmente a rischio, ha vissuto un momento di stress, il che le ha impedito
di soprassedere a delle operazioni di tipo amministrativo verso le quali era
tenuta a tenersi attenta”.
3.3
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per
motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare
la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
3.4
Malattie
o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di
restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e
quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea
2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).
In
particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012,
consid. 3.1., ha specificato come la malattia possa essere considerata come un
impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del
termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la
parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo
oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È
capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di
agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due
elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso,
l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e
meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole,
secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non
deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto
determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà
richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della
capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente
è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra
le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione
simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da
avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,
effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia
mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,
che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,
tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un
profano.
La
prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella
pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base
dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo
se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento
della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza
mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la
capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi
ultimi casi, la presunzione è capovolta.
3.5
Agli atti, il certificato
medico dell’24.6.2019 del Dr. __________ non attesta invero alcuna alterazione
delle facoltà mentali della ricorrente, tali per cui la stessa non era più in
grado di agire in maniera ragionevole o perlomeno di delegare a terzi la
verifica della notifica di tassazione ricevuta ad inizio maggio 2020 e di
presentare l’eventuale ricorso. Il dr. __________ ha infatti unicamente attestato
che la ricorrente aveva vissuto un momento di stress legato alla nota pandemia
Covid, considerando che entrava in una delle categorie considerate a “rischio”.
Ciò che le avrebbe impedito di occuparsi delle proprie questioni
amministrative. Non è stata tuttavia certificata alcuna inabilità al lavoro. Si
rileva a tal proposito che RI 1 era presente, per citare alcuni esempi, presso
lo studio televisivo di __________ il 25.4.2020, il 16.5.2020 ed il 12.6.2020, dove
ha condotto unitamente ad un collega giornalista il TG speciale (cfr. http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-speciale-12620-YM2806375,
http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-speciale-16520-JG2686803 sito
consultato il 28.10.2020).
3.6
3.6.1
Dal certificato medico
deve risultare perché e in che misura l’interessato non è stato in grado di
eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi di salute e non ha
potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich inc. n. SB.2012.00099 del 12.12.2012, consid. 2.3.; sentenza
TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Cour de justice Genève, inc.
n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).
3.6.2
Ora, sulla base del
certificato medico agli atti non è possibile concludere, come invece fa la
ricorrente, che a causa del suo stato, al momento della ricezione della
notifica di tassazione, non poteva lei stessa, e neppure un terzo da lei
delegato, procedere all’eventuale impugnazione della decisione. In effetti, il
certificato medico agli atti, mal si concilia con l’attività lucrativa che la
contribuente è stata comunque in grado di svolgere nel periodo indicato,
durante il quale avrebbe sofferto di una situazione di “stress”.
3.7
Il ricorso deve pertanto
essere dichiarato irricevibile, siccome intempestivo, non essendo dati i motivi
di restituzione dei termini
4.
Il ricorso è
irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: