80.2020.9
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, società di gestione patrimoniale, sede in un cantone dove non ha né uffici né dipendenti, amministratore domiciliato nel Canton Ticino
18 marzo 2021Italiano31 min
e l’esecuzione di operazioni finanziarie per conto di questi ultimi (cfr. www.zefix.ch,
Source ti.ch
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 gennaio 2020 contro la decisione del 12 dicembre 2019 in materia di assoggettamento
IC 2016
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è stata
iscritta a registro di commercio il 12.2.2010, con sede in __________. Scopo
della società è, tra l’altro, pure la gestione di fondi di proprietà di clienti
e l’esecuzione di operazioni finanziarie per conto di questi ultimi (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 30.12.2020). Presidente del Consiglio di amministrazione è __________
(trasferitosi in __________ nel 2013) e membro è __________. Dal 18.6.2013 la
sede della società è stata trasferita nel __________, presso “__________”.
B. Con raccomandata del
17.1.2018, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)
si è rivolta alla RI 1, rivendicando, in via pregiudiziale, l’assoggettamento
alle imposte cantonali nel Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2016. L’autorità
fiscale ha dapprima ricordato la giurisprudenza e la dottrina vigenti in ambito
di domicilio fiscale delle persone giuridiche ed in particolare la prevalenza
dell’amministrazione effettiva nel caso in cui la sede statutaria si riveli
puramente formale. Nel caso di RI 1 l’UTPG ha indicato come in realtà
l’amministrazione effettiva venisse effettuata in
Ticino, posto come il membro del Consiglio di amministrazione __________, con
diritto di firma individuale fosse domiciliato in __________. Inoltre la
società paga l’affitto in _____ ed è raggiungibile al numero di telefono __________.
C. Con reclamo 8/9.2.2018
RI 1, patrocinata dallo __________ contestava la decisione pregiudiziale di
assoggettamento. Nel gravame s’indicava preliminarmente che __________,
cittadino svizzero di famiglia __________, dopo aver risieduto negli __________
per trent’anni, aveva abitato per alcuni anni a __________ per ritrasferirsi,
nel 2013 in __________. Contemporaneamente al suo trasferimento di domicilio in
__________ aveva spostato il domicilio di RI 1 presso la casa di vacanza a __________,
intestata alla società immobiliare __________. __________ risiede a __________
approssimativamente due mesi l’anno: non ha invece più alcun recapito a __________.
Il centro delle attività della società in Svizzera è pertanto __________: anche
il rappresentante, l’avv. __________ indicava di corrispondere con la società a
__________. Tale situazione sussisteva indipendentemente dalla nomina di un
nuovo membro del Consiglio di amministrazione dal 16.3.2015: __________ era
contabile ed amministratore unico di __________ __________. La retribuzione di
quest’ultimo, per le attività svolte in seno a RI 1 sarebbe stata del tutto
irrisoria. A partire dal mese di aprile 2016, la contribuente avrebbe rescisso
ogni contratto di locazione e non corrisponderebbe più alcuna pigione né a __________
né altrove. In merito alle informazioni reperibili sul sito internet, la
reclamante indicava che le stesse non erano aggiornate. In merito al numero
telefonico con prefisso di __________ spiegava che era stata predisposta una
deviazione telefonica: era rimasto in funzione tale numero per evitare di
perdere dei contatti con la clientela. Si allegava la dichiarazione fiscale
2015 del Canton __________ dalla quale si poteva dedurre come già in quell’anno
le attività di quest’ultima fossero ridotte a poca cosa. Il trend era lo stesso
pure negli anni successivi. La reclamante concludeva chiedendo di revocare la
decisione e di voler “(…) riconoscere che nel limite in cui è tuttora
attiva, la reclamante lo è in Svizzera attraverso azioni dirette dal suo
presidente e con sede di riferimento la località di __________, nel Canton __________”.
D. Con richiesta
12.6.2018 l’UTPG chiedeva al rappresentante della RI 1 di voler trasmettere:
·
Copia dei contratti di locazione e
conteggio spese accessorie (anni 2015 e 2016) di __________ e a __________, __________;
· Copia della disdetta del contratto di locazione di via
__________ a __________;
· Copia delle fatture inerenti le prestazioni pagate
alla __________ e fornite dal signor __________ e allegare la copia del/dei
contratto/i;
· Copia contratti inerenti il conto
“telephone/fax/internet”;
· Copie fatture inerenti le “management &
Counsulting fees”;
· Copia fatture inerenti le “other consultancy”;
· In merito ai costi legati all’autoveicolo, indicare no
di targa e matricola e il conducente di tale veicolo;
· Conto annuale 2016.
E. Con risposta
26.7/2.8.2018 l’avv. __________ comunicava che non vi era stata una disdetta
formale per iscritto della locazione, bensì una disdetta realizzata attraverso
la sostituzione di inquilino. In relazione alla domiciliazione presso la casa
di __________, non esisteva un contratto: s’indicava “Presumibilmente questo
verrà ora formalizzato dalla proprietaria __________ come da me consigliato”.
Venivano inoltre trasmesse le fatture 20.4.2016 e 13.4.2018 relative all’anno
2016 di __________, come pure il bilancio di RI 1 del 2016. Venivano altresì
inviate 4 fatture del 2016 a carico di __________ __________, per complessivi
USD 12'000.- all’anno. La reclamante precisava inoltre che non esistevano conti
“telephone/fax/internet” vista la ridottissima attività di RI 1 Nel
frattempo era pure stata restituita la targa del veicolo che a suo tempo era
stato registrato a nome di RI 1. L’autovettura sarebbe “(…) posteggiata a __________,
stargata”.
F. Con decisione su
reclamo del 12.12.2019 l’UTPG confermava l’imposizione illimitata di RI 1
dall’anno 2016. In particolare, in relazione all’amministrazione __________,
presso la casa di vacanza di __________, l’abitazione in questione figura tra
gli attivi della società __________ con sede a __________. __________ risulta
essere, dal 21.10.2019 presidente con firma collettiva a due di tale società,
che è secondo l’UTPG da “(…) considerare vicina al signor __________”.
Sulla base degli
accertamenti eseguiti dall’UTPG sarebbe inoltre emerso che la RI 1 ha pagato un
affitto in __________: ciò risulterebbe anche dal conto economico della società
dal quale si evincono costi di locazione per fr. 24'000.- nel 2015 e fr.
10'000.- nel 2016. Dal 1°.4.2014 la locazione sarebbe stata – secondo la
versione della contribuente – stata trasferita alla società __________.
In tal senso
l’affermazione della reclamante, ossia quella di non più corrispondere il
canone di locazione a __________ dall’aprile 2016, mal si concilia con il fatto
che il trasferimento di sede nel Canton __________ è avvenuto il 18.6.2013.
L’UTPG rilevava inoltre che non si comprenderebbe la ragione per la quale __________
avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto di locazione dal 1°.4.2016, dal
momento in cui, sin dalla sua costituzione, figura iscritta a Registro di commercio
la sua sede in via __________. Secondo l’UTPG dall’analisi del conto economico
di __________ per il 2016 figurano costi di locazione per fr. 22'000.-. Per il
2016 le due società avrebbero pertanto pagato un corrispettivo di fr. 32'000.-
allorquando il contratto di locazione prevede una pigione annua di fr. 22'800.-
ai quali si aggiungono fr. 1'200.- di spese accessorie. La gestione della
società viene garantita dal signor __________, il quale è l’unico membro
domiciliato in Svizzera con firma individuale: in qualità di fiduciario presso
la __________ di __________, si occupa della parte amministrativa – contabile
della società. A __________ la società non dispone né di uffici né di personale
e non risulta che in questa località venga svolta una qualsivoglia attività.
L’autorità fiscale si riservava inoltre la possibilità di aprire una procedura
contravvenzionale di (tentativo) di sottrazione d’imposta a carico della
società e dei suoi organi.
G. Con ricorso 13.1.2020
la RI 1 – sempre patrocinata dallo Studio dell’avv. __________ - contesta la
decisione su reclamo. La ricorrente ribadisce che __________ è azionista unico
della società e ricopre la carica di presidente sin dalla sua costituzione.
Gode di diritto di firma individuale. Dal 16.3.2015 è stato nominato quale membro
del Consiglio di amministrazione __________, con diritto di firma individuale:
la retribuzione di quest’ultimo è di fr. 2'500.- per la sua carica in seno alla
società e di circa fr. 1'600.- annui per l’allestimento della contabilità.
Quest’ultimo non ha alcun potere decisionale all’interno della società. La
ricorrente precisa che la sua attività dal 2015 si è ridotta, come attestato
dalle dichiarazioni fiscali presentate al Canton __________, fino a divenire
pressoché inesistente. Nel 2019, la __________ ha corrisposto alla __________
una tassa di domiciliazione: a __________ __________ non ha più alcun recapito
e, quanto torna dal __________, risiede per circa due mesi all’anno a __________.
È da __________ che l’azionista unico svolge l’attività societaria che consiste
nel “(…) potere di disporre del patrimonio gestito, mentre non è decisiva
l’ubicazione dei titoli che analogamente alla sede formale può essere
liberamente stabilita e trasferita a piacere (…)”. Secondo la contribuente,
il Tribunale federale ritiene ad ogni modo che il domicilio fiscale di una
società di gestione patrimoniale si determini in base ad una valutazione comp
non vi è alcun riferimento a __________, mentre __________ figura quale
“Managing Director”.
In merito alla locazione
degli spazi in via __________ la ricorrente precisa che gli stessi “(…) non
venivano più utilizzati dalla ricorrente che aveva trasferito la propria sede
il __________ a __________ (…)”. La mancata disdetta del contratto di
locazione sarebbe unicamente ascrivibile ad una dimenticanza di __________. Gli
uffici erano “(…) utilizzati dalla nuova conduttrice già prima che questa
subentrasse nel contratto di locazione e soltanto nel 2016 ci si è accorti di
doverlo ufficializzare. Gli importi pagati nel 2016 dalla ricorrente (CHF
10'000.-) e dalla __________ (CHF 22'000.-) al locatore rappresentano i costi
totali sostenuti dalla vecchia conduttrice e dalla nuova conduttrice a titolo
di pigioni, spese accessorie e conguaglio finale ed è irrilevante in materia di
assoggettamento all’imposta cantonale – (…) – che i suddetti importi siano
superiori al costo annuale della pigione e delle spese accessorie indicato nel
contratto di locazione”.
H. Con osservazioni
27/28.2.2020 l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Rispetto alla
motivazione indicata nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale indica che
la società “(…) avrebbe dovuto svolgere attività di natura fiduciaria, ma le
pratiche per ottenere un permesso di fiduciario finanziario non hanno portato a
risultato alcuno. (…) il mancato ottenimento del suddetto permesso è la ragione
per la quale la società ha trasferitofittiziamente la sede nel Cantone dei __________”.
Il trasferimento di sede non sarebbe mai avvenuto, secondo l’UTPG, visto come
la società sino a maggio 2016 ha continuato a corrispondere l’affitto di CHF
1'900 mensili (+ CHF 100 di spese accessorie) per l’indirizzo di __________.
Poco verosimile inoltre il
fatto che la mancata formalizzazione della disdetta sia ascrivibile ad una
“dimenticanza”: secondo l’autorità fiscale non è giustificabile il pagamento
della locazione per 3 anni oltre la data del trasferimento. Inoltre, benché
richiesta, non è stata allegata copia del contratto precedentemente
sottoscritto dalla ricorrente. Secondo l’autorità fiscale sarebbe evidente il “(…)
tentativo, seppur a distanza di alcuni anni, di voler in qualche modo “sanare”
la situazione della sede della ricorrente, facendo sottoscrivere un nuovo
contratto di locazione da una società, __________, sempre riconducibile al
signor __________. D’altro canto non si spiega perché quest’ultima, benché la
sede sia sempre stata in via __________, abbia avuto la necessità di
sottoscrivere un contratto di locazione soltanto dal 1.04.2016”. __________
sarebbe inoltre strettamente connessa alla __________: sulla targa posta
all’esterno dell’edificio vi sarebbe ancora il nominativo della ricorrente.
Inoltre, nei conti di __________ sono stati riscontrati pagamenti di fatture
per servizi telefonici e internet “(…) verosimilmente concernenti il Cantone
Ticino, intestate alla __________”. Inoltre agli atti vi sarebbe
un’ulteriore fattura del 21.12.2018 inviata dalla __________, indirizzata alla
ricorrente, che indica un servizio di trasloco da via __________ “(…).
Facendo una rapida verifica presso il nuovo indirizzo, la buca delle lettere
no. 6 indica il nominativo del signor __________ (proprietaria dello stabile)”.
Inoltre, in merito alla
sede di __________, l’UTPG indica che le affermazioni rese in sede di reclamo e
in sede di ricorso non sarebbero corrette: l’immobile non è mai stato intestato
– sino al 9.12.2019 – alla __________, bensì alla nonna del signor __________i,
__________ che l’avrebbe acquistato il 21.3.1959 unitamente a __________. Pure
la fattura di domiciliazione di fr. 800.- inviata dalla __________ “(…) è da
leggere come un tentativo strumentale di avvalorare la tesi della sede nel
Cantone dei __________”. In tal senso mal si comprende come la
domiciliazione sia stata fatturata solo dal 2019. Motivo per il quale: “(…)
l’immobile di __________ non può che essere considerato solo una casa di
vacanza e non il luogo in cui vengono esercitate l’amministrazione e direzione
effettiva della società”. La sede a __________ appare piuttosto come una
“bucalettere”. Secondo l’autorità fiscale sarebbe pertanto lecito concludere
che la gestione corrente della società viene esercitata in Ticino, dove risiede
__________, membro con diritto di firma individuale e attivo come fiduciario
presso la __________. Non sarebbe neppure escluso inoltre che “(…) vista la
presenza di un recapito a __________ del signor __________, le attività di
gestione della società siano garantite da lui da __________”.
I. La
ricorrente non ha replicato.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente è stata
iscritta a Registro di commercio il 12.2.2010, con sede a __________. Dal
18.6.2013 la contribuente ha trasferito la propria sede legale nel Canton __________,
“c/o __________ 2, __________”.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento
illimitato alle imposte a far tempo dal 2016 in considerazione del fatto che
l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base
all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone
giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire
un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,
p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16
maggio 2013, consid. 2.2; De
le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale
è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia
di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
La RI 1 è stata iscritta a
Registro di commercio del Canton Ticino il 12.2.2010. A far tempo dal 18.6.2013
la società ha trasferito la propria sede a __________. Scopo della società è la
gestione di fondi di proprietà dei clienti, la consulenza negli investimenti,
la gestione e l’amministrazione patrimoniale, la sottoscrizione di contratti
fiduciari, le operazioni di acquisto e di vendita, di import e di export di
prodotti di ogni genere. Dal momento della sua costituzione a quello del
cambiamento di sede nel Canton __________, la società era rappresentata,
entrambi con diritto di firma collettiva a due da __________ (azionista unico)
e da __________ (entrambi residenti a __________). Dal 18.6.2013 __________ ha
ottenuto il diritto di firma individuale ed è entrato a far parte del CdA __________
(residente a __________), con diritto di firma collettiva a due. Dal 25.7.2014
al 16.3.2015 abilitato a rappresentare la società era unicamente __________ A
far tempo dal 16.3.2015 hanno diritto di firma individuale per la contribuente __________
(residente ad __________) e __________ (residente a __________).
2.2
Come visto, la sede
societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è
dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in
ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito
bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e
per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche
Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
2.3
2.3.1
Come osservato
correttamente da parte dell’autorità fiscale, l’indirizzo della società a __________
corrisponde a quello della casa secondaria di vacanza di __________ e meglio la
nonna di __________. Dagli atti risulta che nel 2017 l’immobile era ancora dichiarato
nella propria partita fiscale da __________ (in usufrutto/diritto di
abitazione) e che fungeva in parte da abitazione secondaria (veniva dichiarato
il valore locativo), mentre in parte era ceduto in locazione. Dai dati reperiti
dall’autorità fiscale si ha che il mapp. __________ di __________ è divenuto di
proprietà esclusiva della __________ (con sede a __________, società attiva
nella promozione della proprietà immobiliare) unicamente dal 9.12.2019. __________
è diventato presidente con diritto di firma collettiva a due della __________
dal 21.10.2019.
2.3.2
La società ricorrente –
come visto attiva in ambito finanziario - non ha comprovato di disporre a __________
di uffici e di personale per poter svolgere la propria attività. L’UTPG ha, tra
i vari accertamenti effettuati, richiesto al servizio della posta, di poter
verificare chi avesse ritirato la raccomandata relativa alla decisione
preliminare di assoggettamento del 17.1.2018. La missiva, giunta l’indomani a
destinazione è stata ritirata allo sportello postale di __________ unicamente
lunedì 22.1.2018, dall’inquilino residente presso l’abitazione di via __________
a __________.
Presso l’indirizzo di __________,
oltre a non disporre di personale, non sono presenti, né __________
(domiciliato in __________) né __________, attivo a __________ quale fiduciario
presso __________, entrambi a beneficio di un diritto di firma individuale.
2.4
2.4.1
L’analisi del bilancio
societario (v. 2015 e 2016) invero offre alcuni spunti interessanti: oltre a confermare
che la __________ non impiegava personale (come indicato sopra, la raccomandata
trasmessa dall’UTPG è stata ritirata solo alcuni giorni più tardi presso lo
sportello postale dall’inquilino), permette di stabilire che, nonostante il
trasferimento di sede nel Canton Grigioni, la contribuente ha continuato a
pagare l’affitto per gli spazi di via __________ mentre non ha corrisposto
alcun canone di locazione nel Canton __________, iniziando a versare fr. 800.-
a titolo di “domiciliazione” unicamente dal 2019 alla __________, (cfr. allegato
doc. I al ricorso).
2.4.2
In merito alla pigione per
gli spazi locati in via __________, emerge dalla disamina della contabilità,
che i costi di locazione erano pari a fr. 24'000.- nel 2015 e di fr. 10'000.-
nel 2016.
Tali informazioni di bilancio
discordano tuttavia con i dati dell’affitto estrapolati partendo dalle
dichiarazioni fiscali del locatore: __________ (che figura quale inquilina
nelle dichiarazioni) avrebbe corrisposto per il 2017 un canone pari a fr.
22'500.- nel 2016 di fr. 21'000.- e nel 2015 di fr. 19'000.-. Proprio per quanto
riguarda la locazione, secondo la versione fornita da RI 1 la mancata disdetta
del contratto di locazione – al momento del trasferimento della sede nel Canton
__________ - sarebbe unicamente ascrivibile ad una dimenticanza di __________.
Gli uffici erano “(…) utilizzati dalla nuova conduttrice già prima che
questa subentrasse nel contratto di locazione e soltanto nel 2016 ci si è
accorti di doverlo ufficializzare. Gli importi pagati nel 2016 dalla ricorrente
(CHF 10'000.-) e dalla __________ (CHF 22'000.-) al locatore rappresentano i
costi totali sostenuti dalla vecchia conduttrice e dalla nuova conduttrice a
titolo di pigioni, spese accessorie e conguaglio finale ed è irrilevante in
materia di assoggettamento all’imposta cantonale – (…) – che i suddetti importi
siano superiori al costo annuale della pigione e delle spese accessorie
indicato nel contratto di locazione”.
2.4.3
Ora pare poco verosimile
che nonostante una società trasferisca la propria sede in un altro Cantone
continui comunque a pagare la pigione per degli spazi asseritamente non più
utilizzati. Appare pertanto chiaro lo stretto legame tra la contribuente e la __________,
società che sarebbe “subentrata” al contratto di affitto di __________.
L’analisi del contratto di
locazione stipulato tra __________” ha permesso di estrapolare la seguente indicazione
nelle osservazioni: “Il presente contratto sostituisce e annulla il
contratto precedente stipulato a nome __________ del 21.12.2009”. In merito
alla durata del contratto emerge che la locazione ha preso avvio il 1°.4.2016
per una durata indeterminata, disdicibile con un preavviso di 3 mesi, e con
prima scadenza il 29.9.2016 (e meglio appena 6 mesi dopo). Già il solo fatto
che la disdetta non è stata stabilita in 6 mesi, trattandosi di un locale
commerciale (come previsto dall’art. 266d CO, norma relativamente imperativa
per entrambe le parti al contratto di locazione, cfr. sentenza TF 4A_364/2010
del 30.9.2010 consid. 2 e 5.2.) lascia qualche perplessità circa l’effettiva
esistenza di un “nuovo contratto”. In effetti la connessione tra __________ SA
ed __________ (della quale __________ è socio e gerente sin dalla sua
costituzione) emerge pure dal fatto che quest’ultima società, sin dalla sua
costituzione ha sempre avuto il suo recapito in via __________, allo stesso
indirizzo della contribuente. Di conseguenza il cambio di intestatario del
contratto, vista la convivenza delle due società, per le quali inoltre la
contribuente ha corrisposto sempre il canone di locazione (anche dopo essersi
trasferita), non ha alcuna rilevanza per comprovare l’effettivo cambiamento di
sede della contribuente nel Canton __________ (cfr. anche allegato E alle
osservazioni UTPG, e meglio la targa dell’Ufficio in via __________, riportante
entrambi i nominativi di __________).
2.5
Agli atti vi sono inoltre alcune
fatture – anche di società di collegamento telefonico e internet - sempre
intestate a __________ e trasmesse presso l’indirizzo di via __________ a __________
anche dopo il trasferimento della sede nel Canton __________, a titolo di
esempio si annoverano:
·
le fatture della __________ (allegato F1 alle osservazioni UTPG) del
1.2.2016, dell’1.3.2016 e dell’1.4.2016 (dalle quali si possono ritrovare i
canoni relativi a svariati numeri telefonici con prefisso 091, come pure la
prestazione fax to __________ del numero 0919116790 [ancora oggi intestato alla
__________ con sede in __________, cfr. sito internet __________, consultato il
10.2.2021], come pure di internet);
·
la fattura del 21.12.2018 della ditta __________ che attesta il
“servizio di trasloco da via __________ [presso lo stabile di proprietà di __________:
la bucalettere n. 6 indica il nominativo di __________ e di quest’ultima
società, doc. F3 e F4 alle osservazioni] – __________ e sistemazione”
effettuato il 26.11.2018, per un importo di fr. 1'000.-.
2.6
2.6.1
Secondo la contribuente,
il domicilio fiscale di una società di gestione patrimoniale si determina in base
ad una valutazione complessiva e ciò sulla scorta della giurisprudenza del
Tribunale federale nonché della dottrina.
2.6.2
L’attività specifica di
una società di gestione patrimoniale consiste nel potere di disporre del
patrimonio gestito, mentre non è decisiva l’ubicazione dei titoli, che
analogamente alla sede formale può essere liberamente stabilita e trasferita a
piacere. In ogni caso, il Tribunale federale ritiene che il domicilio fiscale
di una società di gestione patrimoniale si determini in base a una valutazione
complessiva (Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 11, p. 98 e giurisprudenza
citata).
2.6.3
Questa Camera, in una
sentenza 80.2018.275 del 31.5.2019 (confermata dal Tribunale federale con la
sentenza 2C_633/2019 dell’11.11.2019) aveva analizzato il caso di una società attiva
nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale. In particolare, era stata
ritenuta sede effettiva della società quella dell’amministratore unico – solo
abilitato a rappresentare la società - che agiva di fatto come “pura estensione
operativa dell’azionista”, residente all’estero. Questa Camera aveva inoltre
indicato (consid. 2.7.):
“In ogni caso, appare più che plausibile, in assenza
di personale impiegato, che tutta l’attività dirigenziale e l’amministrazione
effettiva della società venga svolta, sin dalla costituzione della stessa
dall’AU ad X., dove la contribuente può essere raggiunta sia telefonicamente,
sia tramite corrispondenza (cfr. “Adressumleitung”)”.
2.7
2.7.1
Dal conto economico del
2015.
e del 2016 presentato dalla ricorrente si rileva che le attività svolte da
RI 1 si sono rilevate molto ridotte (le uniche entrate della società sono
costituite da “management & consulting fees” per fr. 11'550.70 nel
2015.
e a fr. 15'570.68 nel 2016). Dall’esame più attento delle entrate e dai
giustificativi prodotti dalla ricorrente si ha che le “Advisory Fee” fatturate
dalla RI 1 alla “__________” riportano le prestazioni svolte sull’arco
temporale di un anno e meglio dal 10.1.2015 al 10.1.2016 e dal 10.1.2016 al
10.1.2017
Inoltre si rileva che il
bilancio è stato chiuso con una perdita d’esercizio nel 2015 di fr. 73'935.84
mentre che nel 2016 la stessa si è attestata in fr. 19'958.47.
Dall’esame del bilancio si
ha inoltre che la società dispone di pochi attivi, tra i quali un’autovettura,
i cui costi ammontano ad oltre fr. 6'000.- nel 2015 e ad oltre 5'000.- nel
2016.
2.7.2
Secondo l’insorgente
sarebbe unicamente __________, nella sua veste di azionista unico nonché
presidente della __________ a svolgere l’attività dirigenziale proprio da __________.
Nel ricorso si indica, a tal proposito (pag. 3): “(…) è qui che l’azionista
unico nonché presidente della RI 1 svolge l’attività dirigenziale, egli è l’unico
titolare del potere di disporre del patrimonio gestito ed è perciò corretto
affermare che la società deve essere illimitatamente imponibile nel Canton __________”.
Ora appare difficile immaginare che la società possa essere effettivamente
amministrata da __________, quando, per stessa ammissione della ricorrente, __________,
in questa località, risiede approssimativamente per due mesi l’anno (ancorché
tale versione dei fatti non sia comprovata dalla ricorrente). Si noti pure che
l’UTPG, nella decisione preliminare, aveva anche fatto notare come da un lato
la pagina internet della società indicasse quale recapito societario pure
quello di __________ e dall’altra come il numero telefonico corrispondesse ad
un prefisso di __________.
2.7.3
Ben ponderato quanto
sopra, appare più che lecito affermare che l’amministrazione effettiva della
società venga svolta da __________, dove risiede per tutto l’anno l’unico
rappresentante della stessa residente in Svizzera, e meglio __________ (per
inciso anche unico rappresentante in Svizzera con firma individuale abilitato a
rappresentare __________, società ancora presente presso gli spazi di __________
a __________, dove arrivava la corrispondenza di __________ anche dopo il
trasferimento nel Canton __________). Che __________ possa avere un ruolo
importante in seno alla ricorrente, in quanto azionista unico, può essere verosimile:
tuttavia lo stesso è assente all’estero, e le uniche entrate sono costituite da
“advisory fees” relative a consulenze prestate sull’arco temporale di un anno,
come indicano i giustificativi. Egli non può pertanto assicurare il “day to day
management” se non per il tramite di __________. Motivo per il quale,
analogamente a quanto ritenuto nella sentenza di cui all’inc. 80.2018.275 del 31.5.2019
consid. 2.7., il fatto che __________ possa di fatto essere considerato
“un’estensione operativa dell’azionista”, non può che avvalorare il fatto che
l’amministrazione effettiva venga per l’appunto svolta in Ticino, a __________.
2.7.4
Come poi aggiunto
correttamente dall’UTPG in sede di osservazioni al ricorso appare plausibile
che il trasferimento di sede sia legato all’assenza di autorizzazione (non
rilasciata dalle autorità) ad esercitare quale fiduciario finanziario in Ticino
da parte di __________ (cfr. p. 2 e 3 del reclamo dell’8.2.2018),
autorizzazione della quale invece beneficia __________, che è iscritto al
relativo albo (https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,
consultato il 15.2.2021). È infatti risaputo che nel Canton __________ non è
necessario di disporre della patente di fiduciario per poter esercitare tale
professione (nel Canton __________ non è prevista una regolamentazione per
l’esercizio della professione di fiduciario, cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/parlament/PV/Seiten/IT_2003-12-09_1047.aspx,
sito consultato il 15.2.2021).
2.8
Va poi segnalato che,
secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di
svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente
importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il
Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un
lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale
n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.
131; Heilinger/ Maute, op. cit.,
p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
- avv. Fulvio Pelli, Lugano (per sé e per Steinbock
Financial
Group SA);
- Ufficio tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona;
- Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Bellinzona.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: