80.2020.90
Procedura: reclamo, forma scritta, invio di email dall’estero, invio per posta dopo la scadenza del termine, irricevibile
26 novembre 2020Italiano24 min
spedito il ricorso contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 da __________
Source ti.ch
__________ consultato il 3.11.2020). È limitatamente imponibile nel
Canton Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2017, anno nel quale ha
acquistato la __________ al prezzo di fr. 260'000.-.
B.
a. Periodo fiscale
2017
Con dichiarazione fiscale
sottoscritta il 21.3.2018, il contribuente non indicava l’esistenza di alcun
elemento imponibile né per la sostanza, né per i redditi.
b. Periodo fiscale 2018
Con dichiarazione fiscale
sottoscritta il 9.4.2019, il contribuente non indicava l’esistenza di alcun
elemento imponibile né per la sostanza, né per i redditi.
C. Con scritto 2.12.2019
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) chiedeva, entro il
13.1.2020, allo scopo di definire le tassazioni 2017-2018, di produrre:
“(…) fotocopie delle tassazioni 2017 e 2018 (complete)
notificatavi dall’autorità fiscale di __________ (…); copia della ripartizione
intercantonale 2017 e 2018 (Steuerausscheidung) rilasciata dalle Autorità
fiscali del cantone di domicilio (…)”.
D. Con risposta e-mail
del 12.12.2019 (in lingua ____________________, indicava di aver ricevuto la
richiesta dell’autorità fiscale ticinese e precisava di aver acquistato, nel
2017, un appartamento di vacanza a __________. Indicava di svolgere la
professione di professore universitario negli __________, nazione in cui paga
le imposte. Specificava di non percepire alcun reddito in Svizzera ma
aggiungeva di aver mantenuto un comune di domicilio “In der Schweiz bin ich
aber trotzdem als “Wohnsitzgemeinde” angemeldet”. Asseriva tuttavia di
pagare unicamente l’importo di fr. 50.- nel Comune di __________ a titolo di
imposta personale e di non sottostare all’obbligo assicurativo della cassa
malati. Era imposto negli __________ sulla base della Convenzione per evitare
le doppie imposizioni conclusa con la Svizzera. Il 20.12.2019 l’UT chiedeva,
sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente, di poter conoscere l’intera
situazione reddituale e patrimoniale e invitava quest’ultimo a voler inviare
copia delle sue dichiarazioni fiscali americane relative ai periodi fiscali
2017 e 2018. Alla richiesta non veniva dato seguito.
E. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione datata 5.2.2020
l’UT commisurava per l’IC un reddito imponibile di fr. 3'200.- (di fr.
203'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in
fr. 50'000.- (in fr. 1'104'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). A
motivazione della determinazione degli elementi imponibili, l’autorità fiscale
indicava:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti. In assenza di dati relativi a redditi e sostanza detenuti, le
stesse vengono definite in CHF 200'000.- e CHF 1'000'000.-.”
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione datata 5.2.2020
l’UT commisurava per l’IC un reddito imponibile di fr. 6'400.- (di fr.
206'400.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in
fr. 104'000.- (in fr. 1'104'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). A
motivazione della determinazione degli elementi imponibili, l’autorità fiscale
indicava:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti. In assenza di dati relativi a redditi e sostanza detenuti, le
stesse vengono definite in CHF 200'000.- e CHF 1'000'000.-.”
F. Con e-mail 5.2.2020 RI
1 indicava di aver ricevuto, per il tramite dei suoi genitori, copia delle
decisioni di tassazione IC 2017 e 2018. Allegato al messaggio trasmetteva copia
delle dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 del Canton __________, nelle quali
faceva valere, per il 2017 fr. – 42.- di reddito (quindi un reddito imponibile
pari a fr. 0.-), una liquidità di fr. 32'316.- (quindi una sostanza imponibile
pari a fr. 0.-) e per il 2018 faceva valere fr. 4’858.- di reddito imponibile
ed una sostanza imponibile di fr. 50'877.-. Il contribuente inoltrava altresì
copia degli acconti pagati per il 2017 e per il 2018 al Canton __________
Più nello specifico per
quanto atteneva ai redditi e alla sostanza stimati dall’UT, RI 1 ribadiva di
non percepire alcun reddito in Svizzera ed asseriva che la sua unica sostanza era
costituita, perlopiù, dal valore dell’appartamento di vacanza a __________ alla
quale si sommava l’importo di poco meno di fr. 50'000.- su vari conti bancari.
Con risposta elettronica
di medesima data, l’UT informava il contribuente che le decisioni di tassazione
per il 2017 ed il 2018 erano state emanate, ritenuto che non aveva dato seguito
alla richiesta di informazioni di fine dicembre 2019. L’autorità fiscale spiegava
al contribuente che avrebbe dovuto procedere a completare le indicazioni sugli
elementi di reddito e sostanza mondialmente posti. Il contribuente veniva
inoltre reso attento del fatto che nel caso avesse avuto intenzione di contestare
le decisioni di tassazione, avrebbe dovuto seguire la procedura di reclamo e
presentare un gravame per iscritto.
G. Con reclamo spedito
da __________ il 7.3.2020, indirizzato all’Ufficio esazione e condoni (che lo
trasmetteva per competenza all’UT di __________)RI 1 censurava le decisioni di
tassazione IC e IFD 2017 e 2018 indicando, preliminarmente, di essere
domiciliato negli __________ e di pagare in questo Paese le imposte.
Specificava di aver acquistato nel 2017 un appartamento a __________. Tuttavia,
nella decisione di tassazione per l’accertamento del reddito, veniva preso in
considerazione un reddito annuo di fr. 200’000.-. Il ricorrente sosteneva di non
comprendere da dove derivasse tale somma e che ad ogni modo, il suo guadagno
negli __________ era di molto inferiore a fr. 200’000.-. Per quanto concerneva
la sostanza, il valore fiscale dell’appartamento era pari a fr. 104'000.-. Il
contribuente specificava di detenere unicamente ulteriori fr. 32'000.- (nel
2017) e fr. 45'000.- (nel 2017). Non si capacitava su quale base l’autorità
fiscale avesse determinato in fr. 1'000'000.- la sua sostanza complessiva.
Concludeva indicando che i suoi elementi imponibili erano già tassati altrove.
Il Canton Ticino non aveva pertanto più alcun diritto di prelevare imposte sul
reddito e sulla sostanza.
H. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione del
6.5.2020, l’UT ammetteva parzialmente il reclamo presentato da RI 1, stabilendo
per l’IC un reddito imponibile nel Canton Ticino pari a fr. 3'200.- (ad
un’aliquota calcolata sulla base di un reddito mondiale di fr. 123'200.-) e la
sostanza imponibile pari a fr. 45'000.- (ad un’aliquota calcolata sulla base di
una sostanza mondiale pari a fr. 544'000.-), per un totale d’imposta cantonale
di fr. 340.05.
A motivazione della
propria decisione l’UT indicava:
"Contrariamente a quanto ritenuto dal
contribuente, tutti i suoi fattori di reddito e sostanza, nonché quelli della
moglie, sono da tenere in considerazione per il calcolo dell’aliquota di
imposta complessiva da applicare ai fattori fiscalmente imponibili in Ticino.
Considerato come in nessuna delle varie occasioni di scambio di informazioni
(richiesta di documentazione, email, ecc) il contribuente abbia fornito
documentazione alcuna riguardo i suoi fattori di reddito e sostanza esteri (e
nemmeno quelli della moglie). (…). L’aliquota d’imposta viene rettificata da
persona singola in persona sposata. Contrariamente a quanto ritenuto dal
reclamante, questo agire NON è lesivo di alcuna prescrizione in materia di
doppia imposizione. Al contrario, quanto applicato è rispettoso di tutte le
vigenti disposizioni, fino al (…) Tribunale federale e alla sua
giurisprudenza”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione del
6.5.2020, l’UT ammetteva parzialmente il reclamo presentato da RI 1, stabilendo
per l’IC un reddito imponibile nel Canton Ticino pari a fr. 6'400.- (ad
un’aliquota calcolata sulla base di un reddito mondiale di fr. 126'400.-) e la
sostanza imponibile pari a fr. 94'000.- (ad un’aliquota calcolata sulla base di
una sostanza mondiale pari a fr. 544'000.-), per un totale d’imposta cantonale
di fr. 694.50.
A motivazione della
propria decisione l’UT indicava i medesimi argomenti esposti per il precedente
periodo fiscale.
Fatti
I. Il 9.5.2020, il
contribuente si rivolgeva via e-mail all’Ufficio esazione e condoni
(all.ndirizzo dfe-dc.uec@ti.ch) indicando di aver ricevuto
le due decisioni di tassazione dopo reclamo relative ai periodi fiscali 2017 e
2018. Precisava di vivere negli __________ e, che a causa della pandemia di
coronavirus, il servizio postale transatlantico “(…) è molto lento e
richiederà più di un mese”. All’UEC chiedeva di fornirgli l’indirizzo
e-mail della Camera di diritto tributario al quale trasmettere il ricorso.
L’e-mail in questione veniva trasmessa per competenza all’UT di __________ il
10.5.2020 che inoltrava l’e-mail, comprensiva degli allegati a questa Camera in
data 11.5.2020. Nella medesima data questa Camera indicava all’UT (sempre via
e-mail) di non poter ammettere la presentazione del ricorso via e-mail e di
voler contattare il contribuente informandolo della base legale relativa al
ricorso.
L. Il 16.5.2020 RI 1 ha
spedito il ricorso contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 da __________
Il gravame è pervenuto alla Camera di diritto tributario unicamente in data
1°.7.2020.
L’insorgente precisa a
titolo preliminare di aver trasmesso via e-mail il ricorso “(…) perché il
servizio postale transatlantico è in ritardo a causa del coronavirus. Ho notato
che la spedizione dagli Stati Uniti alla Svizzera può richiedere più di un mese
per arrivare”.
Con il proprio gravame
l’insorgente ribadisce gli argomenti già esposti in sede di reclamo ritenendo,
in estrema sintesi, di non dover essere tassato nuovamente in Svizzera per gli
stessi elementi imponibili. A ciò aggiunge che, aldilà dell’applicazione della
Convenzione tra Svizzera e USA per evitare le doppie imposizioni, vi sarebbero
pure delle inesattezze fattuali. In particolare il suo reddito era stato di US $
70'354.- nel 2017 e di US $ 74'389.- nel 2018. Negli USA indicava di disporre,
sui propri conti bancari di US $ 69'868.- nel 2017 e di US $ 90'491.- nel 2018.
Tali importi erano al di sotto della tassazione del patrimonio negli USA,
motivo per il quale non erano indicati nelle dichiarazioni fiscali trasmesse.
M. Con scritto 1°.7.2020
la Camera di diritto tributario ha chiesto al contribuente di voler eleggere
domicilio legale in Svizzera, conformemente all’art. 214 cpv. 4 LT. Il 3.9.2020
veniva richiesto il pagamento di un anticipo di fr. 800.-, giusta l’art. 231
cpv. 1 LT, a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di
procedura.
N. ll 4.11.2020 questa
Camera, dopo aver esaminato gli atti, si è rivolta al contribuente. RI 1 è
stato informato che il reclamo presentato contro le decisioni di tassazione del
5.2.2020 (sia per l’IC 2017 che per l’IC 2018) appariva tardivo, siccome
trasmesso dall’America tramite la United States Postal Services
unicamente il 7.3.2020. Il termine era giunto a scadenza già il 6.3.2020. Lo
stesso problema di tempestività sussisteva altresì per il ricorso contro le
decisioni su reclamo, giunto alla Camera di diritto tributario unicamente il
1°.7.2020, mentre che il termine per la presentazione del gravame era giunto a
scadenza già l’8.6.2020.
RI 1 è stato avvisato del
fatto che la Camera di diritto tributario deve preliminarmente verificare se i
presupposti processuali sono adempiuti, e quindi verificare altresì se reclamo
e ricorso risultino tempestivi. Motivo per il quale all’insorgente è stato
chiesto di volersi esprimere, entro il 19.11.2020, in merito alla tempestività
dei suoi rimedi giuridici, rispettivamente per far valere un motivo di
restituzione dei termini giusta l’art. 192 cpv. 5 LT.
O. Con scritto
12/13.11.2020 RI 1 indica preliminarmente di non comprendere l’italiano e di
comunicare con le autorità ticinesi mediante un “software di traduzione”.
Specifica che le osservazioni sono state trasmesse dalla sua famiglia tramite
invio effettuato in Svizzera, proprio perché “(…) potrebbero esserci ancora
ritardi nel servizio postale tra gli __________ e l’Europa a causa del COVID
-19”. In merito al ritardo nella presentazione dei reclami all’UT di __________,
rispettivamente del ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 specifica: “Le
assicuro che ho risposto all’ufficio delle imposte di __________ o al vostro
ufficio di __________ non appena mi è stato possibile qui negli USA. L’ho fatto
in ogni caso dopo aver ricevuto i vostri scritti. Il motivo per cui le lettere
dalla Svizzera agli Stati Uniti e dagli Stati Uniti alla Svizzera arrivano in
ritardo ha molto probabilmente a che fare con le ripercussioni della crisi del
virus COVID – 19. (…). Ad esempio, i miei biglietti di auguri pasquali o di
compleanno per la mia famiglia che ho inviato dalla __________ hanno impiegato
più di cinque settimane per arrivare. Devo presumere ritardi uguali o simili
per la corrispondenza con gli uffici delle imposte ticinesi e il vostro ufficio”.
Il contribuente indica che, proprio perché consapevole dei possibili ritardi
del servizio postale americano ha immediatamente provveduto ad inoltrare il
gravame tramite invio elettronico. Il ricorrente precisa di aver inoltre agito
con la massima diligenza, trasmettendo il proprio ricorso il 16.5.2020 dagli __________
“(…) ben entro i tempi di risposta in circostanze normali”. Nelle
osservazioni il ricorrente chiede di “(…) accantonare la regola dei 30
giorni per ricevere un appello per posta, perché a causa delle circostanze
uniche i ritardi significativi del servizio postale internazionale dovuti alla
crisi mondiale del virus COVID – 19 hanno preso il sopravvento”. Aggiunge
poi di essere divorziato dal 22.3.2016, motivo per il quale nei suoi redditi e
nella sua sostanza non andavano inclusi gli elementi imponibili, ai soli fini
dell’aliquota, di un coniuge che non era più tale negli anni sub judice.
Le osservazioni sono state trasmesse in copia per conoscenza all’UT di __________
e all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Va preliminarmente
analizzata la tempestività del reclamo inviato dagli Stati Uniti il 7.3.2020
contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 del 5.2.2020 nonché quella del
ricorso del 1°.7.2020 (trasmesso dagli USA il 16.5.2020) contro le decisioni IC
2017 e 2018 del 6.5.2020.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT
prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per
scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
L’art. 192 cpv. 1 LT
stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati
dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre
dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in
sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la
scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).
Quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).
2.2
Come visto il termine è
osservato se il reclamo viene consegnato l’ultimo giorno del termine alla posta
svizzera, rispettivamente ad una rappresentanza consolare o diplomatica
svizzera all’estero. Questo principio vale anche nel caso di invio postale
dall’estero: non è pertanto sufficiente, per il rispetto del termine, che il
gravame venga consegnato alla posta estera l’ultimo giorno di scadenza. Anche
in casi di invio dall’estero è necessario che l’atto pervenga alla posta
svizzera (oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero) entro l’ultimo giorno del termine (Zweifel/Hunziker,
Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 3a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art.
133.
LIFD; sentenza TF 2C_588/2008 del 2.10.2008 consid. 2.2.). L’onere della
prova circa l’invio tempestivo del gravame incombe al contribuente (sentenza TF
2C_704/2014 del 10.2.2015, consid. 3.4.; Casanova/Dubey,
Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a ed., Basilea 2017,
n. 12 ad art. 133 LIFD).
2.3
Oltre al requisito
temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come
specificatamente indicato dalla legge all’art. 206 cpv. 1 LT. L’invio per
e-mail (come del resto pure l’invio tramite telefax) del reclamo non è infatti
sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura
di Zweifel/Beusch], op. cit., n. 19 ad art. 132 LIFD).
2.4
Nel caso che qui ci
occupa, dagli atti si evince che il contribuente ha ricevuto le decisioni di
tassazione IC 2017 e 2018 già in data 5.2.2020 (cfr. e-mail di medesima data al
funzionario dell’UT __________). Sempre il 5.2.2020, il citato dipendente
cantonale rispondeva inviando al contribuente, in inglese, una e-mail dal
seguente contenuto:
“Dear
Mr. RI 1,
our
tax decision for 2017 and 2018 has been taken. That’s cause the absence of any
your reply and documents not correct. As already explained, to complete our tax
decision we need to know the entire taxpayer’s income and possession
(worldwide). If you do not agree with our decision, you must follow the normal
complaint procedure: writing to our office (by paper), explaining the situation
and why you do not agree, within 30 days to the date of the decision
(05.02.2020). (…)”.
2.5
Il contribuente veniva
pertanto informato, da parte dell’autorità fiscale in merito alla procedura da
seguire, nel caso in cui intendeva opporsi alle decisioni emesse (informazione
che per inciso già figurava in calce alle decisioni intimate). Volendo ritenere
la notifica delle decisioni avvenuta in data 5.2.2020, il termine di 30 giorni è
venuto a scadere venerdì 6.3.2020. Il gravame contro entrambe le decisioni è
tuttavia stato spedito tramite la United States Postal Services
unicamente il 7.3.2020, all’Ufficio esazione e condoni che lo ha poi trasmesso
per competenza all’Ufficio di tassazione di __________. Ora, come già
anticipato al contribuente con lettera del 4.11.2020, la consegna dell’invio
alla posta svizzera non può essere avvenuta che alcuni giorni dopo. Sicché, in
tale situazione il reclamo contro le decisioni di tassazione IC 2017 e 2018
avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.
2.6
2.6.1
Con lettera del 4.11.2020,
questa Camera ha richiesto al contribuente di volersi determinare in merito
alla tempestività del reclamo, rispettivamente ha assegnato un termine scadente
il 19.11.2020 per far valere un motivo di restituzione dei termini giusta
l’art. 192 cpv. 5 LT.
2.6.2
Giusta l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a
pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e
non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
2.7
Con scritto 12/13.11.2020
il contribuente ascrive il mancato rispetto dei termini al ritardo della
consegna della posta dall’America alla Svizzera e viceversa dovuta alla crisi
del virus Covid-19. In merito ha indicato: “Da febbraio 2020 in poi, la
posta ordinaria tra la maggior parte dei luoghi negli __________ ha impiegato più
di un mese a senso unico. (…). Questi ritardi tramite il servizio postale
potrebbero essere previsti. Questo è il motivo per cui ho tentato di comunicare
via e-mail (quando era disponibile un contatto e-mail) non appena ho ricevuto
una notifica dall’ufficio delle imposte di M__________. Ho anche tentato di
raggiungere l’ufficio di Bellinzona tramite e-mail. In ogni caso, ho poi
proseguito con lettera stampata, Credo di aver dimostrato la massima diligenza
nella mia gestione”.
RI 1 chiede di voler “(…)
accantonare la regola dei 30 giorni pe ricevere un appello per posta, perché a
causa delle circostanze uniche i ritardi significativi del servizio postale
internazionale dovuti alla crisi mondiale del virus COVID -19 hanno preso il
sopravvento”.
2.8
Per impedimento non
colpevole non bisogna unicamente intendere un’impossibilità oggettiva, come la
forza maggiore, ma altresì l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali
oppure ad un errore scusabile. L’impedimento non doveva essere prevedibile e
doveva essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe imposto l’adozione
di misure che ci si sarebbe potuti attendere da parte di un uomo di affari
accorto. La temporanea assenza dal domicilio può costituire un tale impedimento
alla condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza affinché gli atti
di procedura necessari potessero essere compiuti in tempo utile, se del caso da
un terzo (sentenza TF 2C_1044/2017 del 20.12.2017 consid. 5.2.).
2.9
Ora come visto il reclamo,
spedito unicamente il 7.3.2020 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile
siccome intempestivo. Ciò indipendentemente dai motivi addotti dal contribuente
in relazione alle tempistiche di consegna della posta americana, visto come, al
momento dell’invio del gravame, il termine era già scaduto il giorno
precedente.
Con lo scritto del
12/13.11.2020 RI 1 non ha del resto comprovato alcuno dei motivi indicati
all’art. 192 cpv. 5 LT, necessari per poter chiedere la restituzione dei
termini.
Del resto sarebbe stato
sufficiente incaricare un membro della sua famiglia residente in Svizzera (Nazione
in cui ha sempre fatto recapitare la corrispondenza fiscale svizzera),
rispettivamente un’altra persona di sua scelta, per farsi rappresentare e far
trasmettere tutti i suoi atti (cfr. sentenza TF 2C_56/2014 consid. 4.2.), ciò
che avrebbe ovviato alle incertezze dovute alle tempistiche di consegna della
posta americana. Gli art. 190 cpv. 2 LT e 117 cpv. 2 LIFD escludono infatti il
monopolio degli avvocati e non pongono alcuna condizione di formazione o
competenza per la rappresentanza (Masmejean/Berthoud,
Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 117 LIFD).
Il ricorrente avrebbe
potuto altresì inviare, rispettivamente consegnare personalmente il suo atto ad
una rappresentanza consolare o diplomatica elvetica su suolo americano, ciò che
gli avrebbe garantito la certezza del rispetto del termine.
2.10
Ora, il reclamo contro le
decisioni di tassazione IC 2017 e 2018 avrebbe dovuto essere dichiarato
irricevibile. Si tratta ora di esaminare la tempestività del ricorso, visto che
la medesima problematica si ripropone anche in questa fase processuale. Nel
caso in cui il ricorso dovesse essere dichiarato intempestivo, andrebbero
comunque confermate le decisioni su reclamo (nonostante l’UT sia entrato a
torto nel merito del gravame).
3.
3.1.
Come già accennato la
problematica della tempestività del gravame (ricevuto il 1°.7.2020) si
ripropone anche in sede ricorsuale dinanzi a questa Camera.
3.2
3.2.1
L’art. 227 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità
di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
L’art. 228 cpv. 1 LT
specifica che, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le
medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di
tassazione.
3.2.2
Dagli atti risulta che le
decisioni IC 2017 e 2018 datate 6.5.2020 sono state notificate a RI 1 il
9.5.2020
(cfr. e-mail all’indirizzo dfe-dc.uec@ti.ch, con
la quale conferma di aver ricevuto le decisioni su reclamo e chiede
informazioni in merito all’autorità alla quale presentare ricorso). Il termine per
presentare ricorso è venuto a scadere lunedì 8.6.2020 (quasi un mese prima
della notifica del ricorso in forma scritta alla CDT).
3.3
3.3.1
Come già visto in
precedenza l’onere della prova circa l’invio tempestivo del gravame incombe al
contribuente (sentenza TF 2C_704/2014 del 10.2.2015, consid. 3.4.; Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD
[a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a ed., Basilea 2017, n. 12 ad art. 133 LIFD).
Non è sufficiente, neppure per il ricorso, l’invio dello stesso tramite posta
elettronica essendo necessaria la forma scritta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, Zurigo
2016, n. 21 ad art. 140 LIFD; sentenze TF 1C_294/2012 dell’11.6.2012 consid. 3,
TF 2C_531/2015 del 18.6.2015 consid. 2.1.).
3.3.2
Agli atti non si ha alcuna
prova del momento in cui l’invio del ricorso, spedito tramite la United
States Postal Services (e recante timbro postale del 16.5.2020) sia giunto
alla posta svizzera. Lo stesso è stato recapitato a questa Camera in forma
scritta unicamente il 1°.7.2020 (ndr. il contribuente era stato avvisato anche
a questo stadio della procedura che era necessario l’invio in forma scritto
dell’allegato ricorsuale, da qui la trasmissione del ricorso il 16.5.2020 dagli
__________). Il ricorrente, al quale incombeva l’onere della prova, non produce
tuttavia alcun giustificativo relativo al momento della consegna alla posta
svizzera del ricorso (cfr. ad es. estratto track and trace
internazionale della posta). Neppure adduce argomenti atti a giustificare
un’eventuale restituzione dei termini. Come già accennato in precedenza,
conscio del fatto che doveva presentare il ricorso in forma scritta e
consapevole pure dei ritardi della posta americana legati verosimilmente legati
alla pandemia Covid 19 (cfr. suo scritto di osservazioni del 13.11.2020), il
ricorrente poteva sia rivolgersi ad un componente della sua famiglia (come del
resto ha fatto con le osservazioni del 12/13.11.2020) o ad un altro
rappresentante di sua scelta, sia presentare al consolato o alla rappresentanza
svizzera su suolo americano i suoi allegati, di modo da tutelare il termine di
ricorso.
3.3.3
Ora, diversamente da
quanto auspicato dal ricorrente, la Camera non può prescindere dall’esaminare
ed applicare i termini processuali – perentori siccome stabiliti dalla legge -,
il cui mancato rispetto ha quale conseguenza quella dell’irricevibilità dei
vari rimedi giuridici da lui presentati. La Camera non può pertanto entrare nel
merito delle censure sollevate, dovendosi limitare a constatare la tardività
sia del reclamo che del ricorso.
3.4
Le decisioni su reclamo
devono essere confermate, nonostante il reclamo fosse da dichiarare
irricevibile vista la sua intempestività, ritenuto che pure il ricorso è
intempestivo.
3.5
3.5.1
A titolo meramente
abbondanziale la Camera ritiene di dover comunque precisare che la Convenzione
conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61), in relazione
ai redditi immobiliari stabilisce, all’articolo 6 cpv. 1 che: ”i redditi che un residente di uno Stato contraente trae
da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati
nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato”. Motivo per il quale la Svizzera ha diritto di
imporre il reddito generato dall’immobile di __________ (il valore locativo):
non esiste pertanto alcun caso di doppia imposizione. Al ricorrente va poi
ricordato che la Convenzione in questione ha come oggetto unicamente l’imposta
sul reddito e non sulla sostanza (cfr. art. 2 della citata Convenzione).
3.5.2
Le informazioni richieste
al contribuente ed alle quali ha dato riscontro unicamente in sede ricorsuale,
non servono ad imporre nuovamente il reddito conseguito all’estero, bensì a
determinare l’aliquota applicabile (cfr. art. 7 cpv.1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Secondo
gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD;
art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera
esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:
StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di
reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo
ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di
più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla
loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.
2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
4.
Il ricorso è
irricevibile, siccome intempestivo. Le tasse di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente che le ha già anticipate.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
- , c/o , ;
- ;
- .
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: