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Decisione

80.2020.91

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, sospensione termini per emergenza sanitaria (Covid-19)

9 novembre 2020Italiano11 min

dell’Autorità di tassazione, a seguito del suo scritto del 10 febbraio 2020, riteneva,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2020.91

80.2020.92

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 giugno 2020 contro la decisione del 29 gennaio 2020 in materia di IC e

IFD 2013, 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. Con tre decisioni del

4 dicembre 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 le tassazioni dell’imposta

cantonale e dell’IFD per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015.

Il contribuente ha

interposto reclamo contro le suddette decisioni, con scritto del 27 gennaio

2019.

In data 29 gennaio 2020

l’UT ha informato il reclamante che il gravame era tardivo e lo invitava a

giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 10

febbraio 2020.

Con scritto 10/11 febbraio

2020 il contribuente ha riconosciuto di aver ricevuto le decisioni di

tassazione IFD e IC, rispettivamente, il 9 e l’11 dicembre 2019. Tenuto conto

delle ferie giudiziarie, a mente del reclamante il termine per inoltrare

reclamo era dunque stato rispettato.

B. Con decisione del 12

febbraio 2020 l’UT riteneva il complemento di informazioni del 10/11 febbraio

2020 insufficiente a sanare il vizio di forma e dichiarava irricevibile, in

quanto tardivo, il gravame avverso le decisioni di tassazione degli anni 2013,

2014 e 2015.

C. Con ricorso del 29

giugno, trasmesso tramite invio raccomandato, RI 1 contesta nuovamente le

tassazioni dei periodi fiscali 2013, 2014 e 2015. Ribadisce che a suo avviso il

reclamo era tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini durante

le ferie giudiziarie. Non avendo ricevuto altre comunicazioni da parte

dell’Autorità di tassazione, a seguito del suo scritto del 10 febbraio 2020, riteneva,

fino alla ricezione dei conteggi di tassazione 2013/2014/2015, che il corso della

procedura fosse ancora pendente. La decisione con cui i reclami sono stati

dichiarati irricevibili non gli sarebbe cioè mai stata notificata.

D. Con osservazioni

datate 3 luglio 2020, l’UT chiede che il ricorso, così come presentato, sia

dichiarato irricevibile o eventualmente respinto e allega l’estratto Track

& Trace della Posta relativo al recapito della decisione di

irricevibilità del 12 febbraio 2020, avvenuto in data 13 febbraio 2020.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata.

Considerandi

2.

2.1.

Va

preliminarmente analizzata la tempestività del ricorso 29 giugno 2020 contro la

decisione su reclamo IC/IFD 2013/2014/2015 del 12 febbraio 2020.

Il ricorrente sostiene la tempestività del

gravame in quanto asserisce di non aver mai ricevuto una decisione sul suo

reclamo del 25/28 gennaio 2020. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità

fiscale sostiene tuttavia di aver notificato la decisione del 12 febbraio 2020

mediante invio postale A Plus e allega l’estratto del tracciamento dell’invio.

2.2

Ai sensi dell’art. 227

cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale

diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione

di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per

intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del

documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. al proposito, ASA 45 p.

471; Häfelin/ Müller/ Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.).

2.3

2.3.1

Nella fattispecie, la decisione

con cui il reclamo presentato dal contribuente è stato dichiarato irricevibile

è datata 12 febbraio 2020 ed è stata recapitata per posta A plus al ricorrente

il giorno successivo. Tale circostanza emerge dall’estratto Track &

Trace della Posta, allegato dall’UT alle osservazioni 3 luglio 2020, in cui

si legge che il recapito è avvenuto alle ore 09:34 del 13 febbraio 2020.

2.3.2

In

una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni relative al sistema di spedizione Posta A

Plus:

“3.3.

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e

analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A

differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata

dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è

informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata

elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella

cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di

tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è

possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario”.

Il

TF si è poi espresso in questi termini, circa il recapito degli invii

effettuati con la modalità di spedizione rapida Posta A Plus (DTF 144 IV 57,

consid. 2.2):

“Mit

der Versandart A-Post Plus lasse sich zwar nicht direkt beweisen, dass die

Sendung tatsächlich in den Machtbereich des Empfängers gelangt sei. Dies könne

jedoch auch bei einem Einschreiben der Fall sein. Werde der Empfänger bei einer

eingeschriebenen Postsendung nicht angetroffen und hole er diese auch nicht ab,

gelte die Hinterlegung der Abholungseinladung als verbindliche Zustellung

(Zustellfiktion). Dies müsse analog auch für das Hinterlegen einer A-Post

Plus-Sendung gelten.”

Dall’abbondante giurisprudenza del

Tribunale federale, anche recentissima, emerge con evidenza che il sistema di

notifica attraverso il sistema di spedizione A Plus non solo è perfettamente

valido, ma permette anche di considerare l’invio come regolarmente notificato,

dal momento in cui il Track & Trace segnala l’avvenuto recapito al

destinatario.

2.3.3

Ne consegue che, nella fattispecie,

il termine di ricorso ha cominciato a decorrere venerdì 14 febbraio 2020 ed è

scaduto lunedì 16 marzo 2020.

Il ricorso, inoltrato solo

il 29 giugno 2020, è pertanto manifestamente tardivo.

2.4

2.4.1

L’insorgente fa tuttavia

riferimento alla sospensione dei termini di tutte le procedure amministrative,

deciso dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020.

2.4.2

Secondo l’art. 3 del

Decreto esecutivo del 20 marzo 2020, concernente l’operato procedurale delle

Autorità amministrative cantonali e comunali e della Autorità giudiziarie

amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i

termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito

amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e

comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura

fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono

sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono

regolati dal diritto procedurale applicabile.

2.4.3

La sospensione dei

termini, prevista dal citato decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ha

dunque avuto effetto dal 20 marzo al 19 aprile 2020.

Ne consegue che il ricorso

del contribuente sarebbe comunque intempestivo. Anche volendo ammettere che,

nel momento in cui è scaduto il termine (16 marzo 2020) la situazione sanitaria

pregiudicasse già l’esercizio dei diritti procedurali dei cittadini, nondimeno

l’esito non cambierebbe. Infatti, la sospensione dei termini è cessata il 19

aprile 2020, quindi oltre due mesi prima della presentazione del ricorso.

2.5

Il ricorso è pertanto, in

ogni caso, tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

3.

3.1.

Va ancora rilevato che, se

anche il ricorso fosse stato tempestivo, l’esito non sarebbe stato diverso.

Infatti, già il reclamo all’autorità di tassazione era stato intempestivo, con

la conseguenza che le decisioni di tassazione contestate erano già passate in

giudicato.

3.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'Autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD).

Il contribuente ha

impugnato le decisioni di tassazione del 4 dicembre 2019 con reclamo del 27

gennaio 2020.

Sebbene le decisioni in

questione siano state notificate per posta semplice, nello scritto del 10 febbraio

2020, con cui l’insorgente ha preso posizione sullo scritto dell’Ufficio di

tassazione, che eccepiva l’intempestività del reclamo, il contribuente ha

riconosciuto di averle ricevute in parte il 9 dicembre (quelle concernenti

l’IFD) e in parte l’11 dicembre 2019 (quelle relative all’imposta cantonale).

Ne consegue che il termine

di reclamo è giunto a scadenza, rispettivamente, l’8 gennaio e il 10 gennaio

2020.

3.3

3.3.1

Sempre nel suo scritto del

10.

febbraio 2020 all’Ufficio di tassazione, il contribuente ha sostenuto che il

reclamo sarebbe stato tempestivo, tenendo conto della sospensione dei termini

durante le ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm.

3.3.2

La legge federale

sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che

preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale

federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in

altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di

reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le

sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del

23.11.2012

2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid.

3; anche Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

Queste regole sono

considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente

definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali

sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul

termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente

partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la

giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza

dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

3.3.3

Neppure la legge

tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme

di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco

della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).

Questa Camera ha già avuto

modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie

previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) (cfr. ad esempio sentenza inc. n.

80.2014.254

del 18.12.2014).

In merito all’assenza

delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere

utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a

evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto

tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il

pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a

titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e

prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria

dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso

dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli

intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle

ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011,

Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per

questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione

procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie”

(cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

3.3.4

La decisione, con cui

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

in quanto tardivo, è pertanto legittima. In queste circostanze, alla Camera di

diritto tributario sarebbe stato precluso l’esame del merito delle censure del

ricorrente contro le decisioni di tassazione del 9 dicembre 2019, anche nel

caso in cui il ricorso fosse stato tempestivo.

4.

Il ricorso è

irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e

231 LT

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese processuali consistenti:

a.

nella tassa di giustizia di fr. 1’400.–

b.

nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per

un totale di fr. 1’500.–

sono

a carico del ricorrente.

All'insorgente va quindi

restituito l'importo di fr. 1’000.-, versato in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3. Contro

il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: