80.2020.91
Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, sospensione termini per emergenza sanitaria (Covid-19)
9 novembre 2020Italiano11 min
dell’Autorità di tassazione, a seguito del suo scritto del 10 febbraio 2020, riteneva,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2020.91
80.2020.92
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 giugno 2020 contro la decisione del 29 gennaio 2020 in materia di IC e
IFD 2013, 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. Con tre decisioni del
4 dicembre 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 le tassazioni dell’imposta
cantonale e dell’IFD per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015.
Il contribuente ha
interposto reclamo contro le suddette decisioni, con scritto del 27 gennaio
2019.
In data 29 gennaio 2020
l’UT ha informato il reclamante che il gravame era tardivo e lo invitava a
giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 10
febbraio 2020.
Con scritto 10/11 febbraio
2020 il contribuente ha riconosciuto di aver ricevuto le decisioni di
tassazione IFD e IC, rispettivamente, il 9 e l’11 dicembre 2019. Tenuto conto
delle ferie giudiziarie, a mente del reclamante il termine per inoltrare
reclamo era dunque stato rispettato.
B. Con decisione del 12
febbraio 2020 l’UT riteneva il complemento di informazioni del 10/11 febbraio
2020 insufficiente a sanare il vizio di forma e dichiarava irricevibile, in
quanto tardivo, il gravame avverso le decisioni di tassazione degli anni 2013,
2014 e 2015.
C. Con ricorso del 29
giugno, trasmesso tramite invio raccomandato, RI 1 contesta nuovamente le
tassazioni dei periodi fiscali 2013, 2014 e 2015. Ribadisce che a suo avviso il
reclamo era tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini durante
le ferie giudiziarie. Non avendo ricevuto altre comunicazioni da parte
dell’Autorità di tassazione, a seguito del suo scritto del 10 febbraio 2020, riteneva,
fino alla ricezione dei conteggi di tassazione 2013/2014/2015, che il corso della
procedura fosse ancora pendente. La decisione con cui i reclami sono stati
dichiarati irricevibili non gli sarebbe cioè mai stata notificata.
D. Con osservazioni
datate 3 luglio 2020, l’UT chiede che il ricorso, così come presentato, sia
dichiarato irricevibile o eventualmente respinto e allega l’estratto Track
& Trace della Posta relativo al recapito della decisione di
irricevibilità del 12 febbraio 2020, avvenuto in data 13 febbraio 2020.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata.
Considerandi
2.
2.1.
Va
preliminarmente analizzata la tempestività del ricorso 29 giugno 2020 contro la
decisione su reclamo IC/IFD 2013/2014/2015 del 12 febbraio 2020.
Il ricorrente sostiene la tempestività del
gravame in quanto asserisce di non aver mai ricevuto una decisione sul suo
reclamo del 25/28 gennaio 2020. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità
fiscale sostiene tuttavia di aver notificato la decisione del 12 febbraio 2020
mediante invio postale A Plus e allega l’estratto del tracciamento dell’invio.
2.2
Ai sensi dell’art. 227
cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale
diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione
di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD). Per
intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. al proposito, ASA 45 p.
471; Häfelin/ Müller/ Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.).
2.3
2.3.1
Nella fattispecie, la decisione
con cui il reclamo presentato dal contribuente è stato dichiarato irricevibile
è datata 12 febbraio 2020 ed è stata recapitata per posta A plus al ricorrente
il giorno successivo. Tale circostanza emerge dall’estratto Track &
Trace della Posta, allegato dall’UT alle osservazioni 3 luglio 2020, in cui
si legge che il recapito è avvenuto alle ore 09:34 del 13 febbraio 2020.
2.3.2
In
una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni relative al sistema di spedizione Posta A
Plus:
“3.3.
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e
analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A
differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata
dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è
informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata
elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella
cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di
tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è
possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di
influenza del destinatario”.
Il
TF si è poi espresso in questi termini, circa il recapito degli invii
effettuati con la modalità di spedizione rapida Posta A Plus (DTF 144 IV 57,
consid. 2.2):
“Mit
der Versandart A-Post Plus lasse sich zwar nicht direkt beweisen, dass die
Sendung tatsächlich in den Machtbereich des Empfängers gelangt sei. Dies könne
jedoch auch bei einem Einschreiben der Fall sein. Werde der Empfänger bei einer
eingeschriebenen Postsendung nicht angetroffen und hole er diese auch nicht ab,
gelte die Hinterlegung der Abholungseinladung als verbindliche Zustellung
(Zustellfiktion). Dies müsse analog auch für das Hinterlegen einer A-Post
Plus-Sendung gelten.”
Dall’abbondante giurisprudenza del
Tribunale federale, anche recentissima, emerge con evidenza che il sistema di
notifica attraverso il sistema di spedizione A Plus non solo è perfettamente
valido, ma permette anche di considerare l’invio come regolarmente notificato,
dal momento in cui il Track & Trace segnala l’avvenuto recapito al
destinatario.
2.3.3
Ne consegue che, nella fattispecie,
il termine di ricorso ha cominciato a decorrere venerdì 14 febbraio 2020 ed è
scaduto lunedì 16 marzo 2020.
Il ricorso, inoltrato solo
il 29 giugno 2020, è pertanto manifestamente tardivo.
2.4
2.4.1
L’insorgente fa tuttavia
riferimento alla sospensione dei termini di tutte le procedure amministrative,
deciso dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020.
2.4.2
Secondo l’art. 3 del
Decreto esecutivo del 20 marzo 2020, concernente l’operato procedurale delle
Autorità amministrative cantonali e comunali e della Autorità giudiziarie
amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i
termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito
amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e
comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura
fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono
sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono
regolati dal diritto procedurale applicabile.
2.4.3
La sospensione dei
termini, prevista dal citato decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ha
dunque avuto effetto dal 20 marzo al 19 aprile 2020.
Ne consegue che il ricorso
del contribuente sarebbe comunque intempestivo. Anche volendo ammettere che,
nel momento in cui è scaduto il termine (16 marzo 2020) la situazione sanitaria
pregiudicasse già l’esercizio dei diritti procedurali dei cittadini, nondimeno
l’esito non cambierebbe. Infatti, la sospensione dei termini è cessata il 19
aprile 2020, quindi oltre due mesi prima della presentazione del ricorso.
2.5
Il ricorso è pertanto, in
ogni caso, tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
3.
3.1.
Va ancora rilevato che, se
anche il ricorso fosse stato tempestivo, l’esito non sarebbe stato diverso.
Infatti, già il reclamo all’autorità di tassazione era stato intempestivo, con
la conseguenza che le decisioni di tassazione contestate erano già passate in
giudicato.
3.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'Autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD).
Il contribuente ha
impugnato le decisioni di tassazione del 4 dicembre 2019 con reclamo del 27
gennaio 2020.
Sebbene le decisioni in
questione siano state notificate per posta semplice, nello scritto del 10 febbraio
2020, con cui l’insorgente ha preso posizione sullo scritto dell’Ufficio di
tassazione, che eccepiva l’intempestività del reclamo, il contribuente ha
riconosciuto di averle ricevute in parte il 9 dicembre (quelle concernenti
l’IFD) e in parte l’11 dicembre 2019 (quelle relative all’imposta cantonale).
Ne consegue che il termine
di reclamo è giunto a scadenza, rispettivamente, l’8 gennaio e il 10 gennaio
2020.
3.3
3.3.1
Sempre nel suo scritto del
10.
febbraio 2020 all’Ufficio di tassazione, il contribuente ha sostenuto che il
reclamo sarebbe stato tempestivo, tenendo conto della sospensione dei termini
durante le ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm.
3.3.2
La legge federale
sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che
preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale
federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in
altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di
reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le
sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del
23.11.2012
2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid.
3; anche Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).
Queste regole sono
considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente
definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali
sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul
termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente
partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la
giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza
dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).
3.3.3
Neppure la legge
tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme
di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).
Questa Camera ha già avuto
modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie
previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) (cfr. ad esempio sentenza inc. n.
80.2014.254
del 18.12.2014).
In merito all’assenza
delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere
utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a
evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto
tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a
titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e
prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso
dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli
intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle
ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011,
Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per
questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione
procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie”
(cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
3.3.4
La decisione, con cui
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
in quanto tardivo, è pertanto legittima. In queste circostanze, alla Camera di
diritto tributario sarebbe stato precluso l’esame del merito delle censure del
ricorrente contro le decisioni di tassazione del 9 dicembre 2019, anche nel
caso in cui il ricorso fosse stato tempestivo.
4.
Il ricorso è
irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e
231 LT
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 1’400.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un totale di fr. 1’500.–
sono
a carico del ricorrente.
All'insorgente va quindi
restituito l'importo di fr. 1’000.-, versato in eccesso a titolo di anticipo
delle presunte spese processuali.
3. Contro
il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: