80.2020.98
! Imposta sugli utili immobiliari: differimento, reinvestimento nell’abitazione primaria, acquisto sostitutivo entro il termine biennale, inizio edificazione successivo
9 novembre 2020Italiano18 min
febbraio 2012 RI 1, ven-deva il mappale n. __________ RFD __________, a __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2020.98
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2020 contro la decisione del 5 giugno 2020 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico 20
febbraio 2012 RI 1, ven-deva il mappale n. __________ RFD __________, a __________
e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, al prezzo di
1245'000.00. La compravendita veniva iscritta al Registro fondiario il 20
febbraio 2012.
La contribuente inoltrava
in data 5 settembre la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, dichiarando
un utile imponibile to-tale di fr. 330'405.--.
Con decisione del 25
ottobre 2012, l’RS 1 (di seguito UT) notificava alla ven-ditrice la tassazione
sugli utili immobiliari relativa al mappale n. __________ RFD __________. Il
fisco commisurava l’utile imponibile totale in fr. 366'838.-- e l’imposta dovuta
all’erario in fr. 20'715.85.
B. Con atto pubblico del
25 luglio 2013 RI 1 acqui-stava il mappale n. __________ RFD __________ da __________,
al prezzo di fr. 300'000.-- per edificarlo e destinarlo a sua abita-zione
primaria. La compravendita veniva iscritta al Registro fon-diario il 25 luglio
2013.
C. Il 5 settembre 2013 RI
1 chiedeva la revisione della decisione dell’UT del 25 ottobre 2012, poiché il
24 giugno 2013 “è stata ottenuta la licenza edilizia per la costruzione di una
casa unifamiliare primaria”.
Con e-mail del 17
settembre 2013 il funzionario incaricato dell’UT confermava la tempestività
della domanda di revisione, ma, ricordate le condizioni legali cui sottostà il
differimento dell’imposizione, rilevava che la domanda sarebbe stata
considerata completa soltanto al momento della presentazione del consuntivo
finale dei costi, unitamente alle comprove di paga-mento, al rogito completo di
acquisto del fondo, alla dichiara-zione del Comune di __________ che certifica
che la casa di abitazione al mappale __________ costituisce l’abitazione
primaria.
D. In data 1° marzo 2016,
una volta ottenuta tutta la documenta-zione di cui al punto precedente, poi
completata con ulteriore documentazione in data 24 febbraio 2017, RI 1 richiedeva
la revisione della decisione dell’UT del 25 ottobre 2012. La contribuente richiedeva
un differimento parziale, in quanto l’investimento totale era stato di fr.
1'103'682.65, importo superiore al valore d’investimento deducibile. L’utile
imponibile si sa-rebbe pertanto dovuto ridurre da fr. 366'838.-- a fr. 141'317.--.
Con decisione del 16 marzo
2017, l’UT respingeva l’istanza di revisione, in quanto non erano adempiute
tutte le condizioni previste dall’art. 125 LT, dato che la notifica d’inizio
lavori era stata presentata in data 24 settembre 2014 (con data di inizio
lavori 6 ottobre 2014, confermata dall’ufficio tecnico del comune di __________),
quindi ben oltre i 2 anni dalla vendita del mapp. __________ RDF __________ (20
febbraio 2012).
E. La contribuente
inoltrava tempestivo reclamo in data 14 aprile 2017, sostenendo che la domanda
di revisione era stata inoltrata il 5 settembre 2013, ossia meno di due anni
dopo l’iscrizione del trapasso di proprietà inerente alla vendita della sua
abitazione primaria. La contribuente inoltre sosteneva di aver già acquistato
la particella n. __________ di __________ al momento dell’inoltro della do-manda
di revisione e di essere in possesso della licenza edilizia dal 24 giugno 2013.
La reclamante faceva notare che attraverso l’e-mail del 17 dicembre 2013 il
funzionario competente aveva confermato la tempestività dell’istanza di
revisione e che, in nessun modo, tale comunicazione lasciava intendere che
l’ammissione della domanda di revisione sarebbe stata subordinata ad altri
requisiti, in particolare che i lavori di costruzione dovessero essere iniziati
o portati a termine entro una determinata scadenza. Con riferimento all’art.
125 lett. g LT, sosteneva che la legge è totalmente silente riguardo al
momento determinante per stabilire quando scada il termine di due anni. A suo
avviso, tutte le condizioni per l’ottenimento del differimento parziale
dell’imposizione a norma dell’art. 125 lett. g LT erano pertanto adempiute.
F. L’UT, con decisione
del 5 giugno 2020, respingeva il reclamo. Richiamando l’art. 232 cpv. 1 LT
relativo ai motivi di revisione, l’autorità fiscale riteneva che il reclamante
non avesse presenta-to nuove obiezioni idonee a contrastare il rigetto
dell’istanza di revisione. In sostanza, l’Ufficio di tassazione ribadiva le
proprie considerazioni già espresse in precedenza.
G. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario del 7 luglio 2020 con-tro la decisione dell’UT del
5 giugno 2020, RI 1 postula nuovamente la revisione della tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari. In primo luogo, ritiene che il ricorso debba
essere accolto in virtù del principio della buona fede, sulla base del fatto
che l’istanza di revisione era stata dichiarata a suo tempo tempestiva
dall’Ufficio di tassazione. La decisione impugnata sarebbe peraltro errata
anche nel merito. A suo avviso, “stabilire quale unico criterio determinante
la data di inizio dei la-vori sarebbe arbitrario, poiché favorirebbe senza
alcun motivo le persone che protraggono a lungo i lavori, rispetto a coloro che
li iniziano in ritardo ma li portano a termine rapidamente”.
H. L’UT rinuncia a
presentare ulteriori osservazioni limitandosi a richiamare quanto già espresso
nelle motivazioni dell’istanza di revisione e del successivo reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il tributo
sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul
reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una
speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considera-zione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123
a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996,
p.59).
1.2.
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se
l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
Considerandi
2.
2.1.
Per l’art.
125.
lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso
di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha
servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a
condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni
all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva
adibita al medesimo scopo.
La citata
disposizione della legge tributaria riprende, nella so-stanza, l’art. 12 cpv. 3
lett. a della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.12), precisando i
limiti temporali e territoriali entro i quali il reinvestimento deve essere
effettuato (cfr. anche DTF 137 II 419 consid. 2.1.).
2.2
Le
condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposi-zione, in virtù
dell'art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo:
l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi
da abitazione personale;
b) l’uso personale deve essere esclusivo e durevole: l’abita-zione
alienata e quella acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate
vuote, se non nei seguenti casi eccezionali:
§
l’esistenza di motivi estrinseci (nessuna offerta
di acquisto nonostante sforzi per vendere, trasloco improvviso per ragioni
professionali o di salute), ma non invece considera-zioni di carattere
finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o
per sfruttare l’incremento di valore;
§
la locazione con un contratto a termine di durata
inferiore ad un anno, in particolare quando già al momento dell’ini-zio della
locazione è nota la data della vendita, sicché si tratta di una semplice
situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera
l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia comunque ecceduto quella
della locazione;
c) deve trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento
per le abitazioni secondarie e di vacanza;
d) limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la
costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il
reinvestimento possa addirittura precedere la vendita;
e) il reinvestimento deve avvenire in Svizzera
(Soldini/Pedroli, op.
cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario,
Lugano 2003, p. 100).
3.
3.1.
Deve anzitutto essere
escluso che l’accoglimento del ricorso sia imposto dal principio della buona
fede, per il semplice fatto che l’autorità di tassazione avrebbe definito
tempestiva la domanda di revisione già il 17 dicembre 2013.
3.2
Il principio della buona
fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme
dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento
indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua
condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato
dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).
Secondo la giurisprudenza,
un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare
quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in
contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:
·
che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;
·
che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che
concerne persone determinate;
·
che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente
per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;
·
che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente
dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;
·
che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato ab-bia
adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;
·
che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui
l’informazione è stata rilasciata;
·
che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo
non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento
(sentenza del TF
2C_486/2014 e 2C_487/2014 del 18.7.2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
In considerazione del
rilievo che ha il principio di legalità nel di-ritto tributario, il principio
della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in
conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con
riferimenti).
3.3
Nella fattispecie, ricevuta
l’istanza di revisione del 5 settembre 2013, l’Ufficio di tassazione si è
rivolto al rappresentante della ricorrente, tramite e-mail, affermando che la
domanda era tempestiva, “in quanto l’acquisto del fondo su cui verrà
edificata l’abitazione primaria unifamiliare è stato iscritto il 25 luglio
2013”. Ha poi però ricordato al destinatario quali sono le “condizioni
cui la legge subordina il differimento dell’imposizione”, per concludere
che la domanda di revisione avrebbe potuto essere “considerata completa solo
al momento della presentazione del consuntivo finale dei costi unitamente alle
comprove di pagamento, al rogito completo di acquisto del fondo, alla
dichiarazione del Comune di __________ che certifica che la casa di abitazione
al mappale 276 costituisce l’abitazione primaria della signora __________ e al
no. di conto bancario/postale sul quale far accreditare da parte dell’Ufficio
di esazione l’importo che verrà determinato a quel momento”.
È vero che la prima frase
dell’e-mail in questione potrebbe la-sciar intendere che la condizione per la
concessione del differimento dell’imposizioni fosse adempiuta per effetto del
semplice acquisto del terreno su cui sarebbe stata edificata la casa
d’abitazione. L’autorità di tassazione ha poi però ricordato al destinatario
quali sono le condizioni per il differimento e ha precisato che la domanda non
poteva ancora essere considerata “completa”.
Comunque sia, è escluso
che, confidando nelle informazioni ricevute, la contribuente abbia adottato
disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio. Infatti,
l'abitazione precedente era già stata venduta e il terreno destinato
all'edifica-zione della nuova casa era già stato acquistato.
La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, visto che il ricorso è accolto
nel merito, per le ragioni che seguono.
4.
4.1.
Nel merito, si tratta di verificare
l’adempimento delle condizioni per il differimento dell’imposizione, in caso di
reinvestimento nell’abitazione primaria, e in particolar modo del limite
temporale di due anni fra la vendita dell’immobile e l’acquisto sostitutivo.
4.2
Come
già ricordato, la disposizione cantonale che concerne il differimento
dell’imposizione si rifà all’art. 12 cpv. 3 lett. e LAID, secondo cui
l’imposizione è differita in caso di alienazione di un'abitazione (casa
monofamiliare o appartamento) che ha ser-vito durevolmente e esclusivamente
all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro
un congruo termine all’acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abita-zione
sostitutiva adibita al medesimo scopo.
Secondo
il Tribunale federale, la LAID lascia ai cantoni la possibilità di
concretizzare la nozione di “congruo termine”. La sua durata non è
infatti stata discussa né nel messaggio del Consiglio federale né durante i
dibattiti parlamentari. Nella concretizza-zione di questa esigenza temporale,
posta quale condizione al reinvestimento affinché possa comportare il
differimento dell'imposizione, essi hanno pertanto la possibilità di tener
conto di differenze regionali e di adottare soluzioni corrispondenti alle loro
necessità (sentenza 2A.490/2005 del 26 aprile 2006 consid. 2.3, in RtiD II-2006
n. 20t).
Nei
cantoni che hanno concretizzato il termine, questo spazia fra uno e cinque
anni. La Suprema Corte ha anche ritenuto compatibile con la LAID il regime
previsto dalla legge del Canton Lu-cerna, secondo cui il termine in caso di
reinvestimento retroattivo era di un anno, non prorogabile, mentre quello per il
reinvesti-mento posteriore era di due anni, prorogabile. L’acquisto sostitutivo
che precede la vendita costituisce infatti per il proprietario un doppio onere,
poiché durante questo lasso di tempo deve man-tenere e finanziare due immobili,
in particolar modo se paga interessi ipotecari. Dal punto di vista economico,
pertanto, il proprietario ha interesse a liberarsi quanto prima dell’oggetto da
sostituire. Se invece lo mantiene a lungo, si ritiene che l’oggetto acquistato
non costituisca un bene sostitutivo bensì una riserva per incrementare il
patrimonio nel tempo, per il caso in cui il mercato dovesse offrire una buona
occasione per venderlo (sentenza 2A.445/2004 del 7 giugno 2005, in StE 2005 A
23.1
n. 11 = RDAF 2005 II p. 554).
4.3
Il
Tribunale federale si è anche confrontato con la normativa e con la prassi in
vigore nel Canton Ticino. Nella sentenza del 26 aprile 2006 (n. 2A.490/2005, in
RtiD II-2006 n. 20t), ha ricordato che, per ragioni di praticabilità e di
sicurezza del diritto, il Canton Ticino ha preferito adottare nella propria
legge tributaria un limite determinato di due anni, senza alcuna possibilità di
proroga. Ha poi ritenuto che questa rigida soluzione non sia censurabile, vi-sto
che proprio un periodo biennale corrisponde a quanto spesso viene inteso per
“congruo termine”. Ha quindi sottolineato che il termine decorre dalla vendita
dell’abitazione che viene sostituita all’acquisto, rispettivamente alla
costruzione, di quella sostitutiva. In particolare, se il ricavo della vendita
non viene reinvestito nell’acquisto di uno stabile esistente, bensì nell’edificazione
di una nuova abitazione, è necessario, secondo la dottrina, che perlomeno l’inizio
dei lavori di costruzione avvenga entro i due anni (sentenza 2A.490/2005 citata
consid. 2.3, con riferimento in particolare a Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 133 s.).
4.4
RI 1 venduto il mappale n.
__________ RFD __________ in data 20 febbraio 2012, per poi acquistare il mappale
n. __________ RFD __________ il 25 luglio 2013. La licenza edilizia era stata
già rilasciata in data 24 giugno 2013. L’inizio dei lavori è stato notificato
al Comune di __________ per il 6 ottobre 2014. I lavori sono terminati il 30
ottobre 2015 e l’abitabilità è stata concessa l’11 novembre 2015.
Il 24 febbraio 2017, il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto una dichiarazione dell’architetto __________,
secondo cui “il progetto della domanda di costruzione è stato allestito in
tempi brevi al fine di rispettare i termini imposti dal proprietario per
l’acquisto del terreno”, termini che sono stati “rispettati anche grazie
al ricevimento tempestivo della licenza edilizia senza opposi-zione”.
Infatti, fra l’inoltro della domanda (10.4.2013) e il rilascio della licenza
(24.6.2013) è trascorso un tempo minimo. L’archi-tetto ha poi precisato che “un
ulteriore approfondimento del pro-getto e dello studio del sistema costruttivo
si è reso necessario per raggiungere la migliore soluzione possibile e
soddisfare le richieste costruttive, tecniche e economiche del committente”.
Il tempo relativamente
lungo, intercorso fra il rilascio della licenza e l’inizio dei lavori sarebbe
dunque riconducibile al de-scritto “approfondimento del progetto”, per
soddisfare le richieste della proprietaria.
4.5
È innegabile che,
computando il termine biennale dalla vendita del bene sostituito (20.2.2012)
all'inizio dei lavori di costruzione (6.10.2014), siano trascorsi più di due
anni. Sta di fatto che sia l'acquisto del terreno destinato all'edificazione
della casa d'abita-zione sostitutiva (25.7.2013) sia il rilascio della relativa
licenza edilizia (24.6.2013) sono intervenuti entro i due anni. Inoltre,
ter-minati i lavori di costruzione, la ricorrente ha effettivamente tra-sferito
il domicilio nella nuova casa.
In queste circostanze, si
può ritenere che il termine biennale previsto dall'art. 125 lett. g LT
sia stato rispettato.
La “costruzione” di
un'abitazione sostitutiva è per definizione un processo che si protrae nel
tempo e che comporta l'acquisto di un terreno, l'allestimento di un progetto,
l'inoltro della domanda di costruzione, il rilascio della licenza edilizia, i
lavori preparatori, il contratto di appalto, l'edificazione vera e propria, la
concessione dell'abitabilità. Ognuna di queste fasi può subire un rallentamento,
anche per cause indipendenti dalla volontà del proprietario, come nel caso di
un'opposizione alla domanda di costruzione.
4.6
D'altronde, come visto, la
stessa Alta Corte ammette che, quando l'acquisto sostitutivo segue la vendita
dell'abitazione precedente, i cantoni possano prevedere un termine più lungo rispetto
al caso del reinvestimento retroattivo e che possano an-che ammettere una
proroga dello stesso, per fondati motivi. Lo scopo del differimento
dell'imposizione non consiste infatti nel favorire la semplice costituzione di
riserve e proprio per evitare quest'ultima viene fissato un termine breve.
Proprio perché la situazione che si presenta in caso di reinvestimento
successivo diversa dal caso del reinvestimento retroattivo e in quest'ultima ipotesi
i rischi di abuso sono accresciuti, il Tribunale federale ha ritenuto che vi
siano ragioni serie e oggettive che giustificano la scelta del legislatore
cantonale di prevedere termini diversi e an-che di ammettere una proroga del
termine solo nel caso del reinvestimento successivo (sentenza 2A.445/2004 cit.,
consid. 6.3 e 6.4; cfr. anche la sentenza 2C_648/2018 del 25 settembre 2018
consid. 5.2 e 5.5).
Nel
Canton Ticino, il termine previsto dalla legge è di due anni sia per il
reinvestimento successivo sia per quello retroattivo. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale, si giustifica comunque un’applicazione
più rigorosa nel secondo caso che nel primo. La stessa Suprema Corte, nel caso
ticinese giudicato nel 2006, ha del resto rilevato che il termine biennale non
sarebbe risultato rispettato “nemmeno se ci si fondasse sulla domanda di
costruzione” (sentenza 2A.490/2005 citata, consid. 3.1). Non ha dunque
escluso a priori che il termine possa essere commisurato tenendo conto dell’inoltro
della domanda di costruzione anziché dell’inizio dei lavori di costruzione.
4.7
Tornando
alla fattispecie in esame, entro il termine biennale la ricorrente ha perlomeno
acquistato il terreno per l'edificazione dell'abitazione sostitutiva, per la
quale esisteva già un progetto e l'autorità comunale aveva anche già rilasciato
la licenza edilizia. Il fatto che l'edificazione non abbia avuto inizio subito
dopo l'acquisto del fondo è stato giustificato con delle modifiche al pro-getto
iniziale, richieste dalla proprietaria. Una simile causa di posticipazione
dell'inizio dei lavori appare tutt'altro che inverosimile, se si considera che
il progetto iniziale era stato allestito per conto del precedente proprietario.
Tenuto conto dello
svolgimento delle vicende e in particolar modo del fatto che, entro i due anni
dopo la vendita dell'abita-zione precedente, l'insorgente ha acquistato un
fondo con un progetto di costruzione già approvato, si giustifica il
differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare conseguito con la prima
vendita. Decisivo è poi il fatto che, poco più di un anno dopo l'acquisto del
terreno, i lavori di costruzione hanno comunque avuto inizio.
5.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. La decisione su reclamo del 5 giugno 2020 è annullata
e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito
dell'istanza di revisione. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione su reclamo del 5 giugno 2020 è annullata e gli atti sono
rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel me-rito dell'istanza di
revisione della decisione di tassazione del 15.10.2012.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né ripetibili.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria: