80.2021.1
Condono: presupposti, stato di bisogno, calcolo del minimo vitale, contribuente che convive con figlio maggiorenne
30 agosto 2021Italiano19 min
condoni, postulando il condono delle imposte cantonali fr. 1'735.90 e comunali fr.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.1
80.2021.2
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 dicembre 2020 contro la decisione del 27 novembre 2021 in materia di condono
dell’imposta cantonale (IC) e dell’imposta comunale 2018.
Fatti
Fatti
RI 1 A. 24 giugno/11 agosto
2020, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e
condoni, postulando il condono delle imposte cantonali fr. 1'735.90 e comunali fr.
1'635.05 2018 per complessivi fr. 3'372.95. A sostegno della sua domanda, la
contribuente dichiarava una difficoltà finanziaria e la presa a carico della
figlia __________ che aveva perso il lavoro e si ritrovava senza attività
lucrativa.
B. L’RS 1, con decisione
del 22 ottobre 2020 respingeva la domanda. Argomentava anzitutto che le spese
correnti mensili si attestavano a fr. 3'088.-, poiché le spese di sostentamento
della figlia maggiorenne non potevano essere ammesse, mentre le entrate
ammontavano a fr. 3'696.-. Motivo per cui la disponibilità mensile di RI 1 era
pari a fr. 608.-. Osservava inoltre che, nonostante il disagio affermato, la
contribuente in data 17 dicembre 2019 aveva immatricolato una vettura __________,
per la quale pagava un leasing mensile di fr. 290.-. Ad ogni modo anche il
preavviso municipale del 18 agosto 2020 era negativo per un condono
sull’imposta comunale 2018. Di conseguenza, in considerazione della
disponibilità mensile non si ravvisavano le condizioni previste dal legislatore
per il condono dell’imposta.
C. In data 18 novembre
2020 la contribuente interponeva reclamo contro la decisione citata. La ricorrente
sottolineava di essersi presa a carico la figlia maggiorenne e di aiutare
finanziariamente il padre che vive in __________. Inoltre, spiegava che
l’acquisto di un veicolo a leasing era necessario in quanto quello precedente
si era rotto e, visto il suo stato di salute (dolori fisici), aveva la
necessità di restare autonoma. Sosteneva infine di avere diversi debiti, che negli
anni si erano moltiplicati, e di necessitare di un’operazione medica e di
alcune cure dentarie.
D. Con
decisione del 27 novembre 2020, l’Ufficio esazione e condoni respingeva il
reclamo. Nella motivazione l’autorità confermava la disponibilità mensile dalla
ricorrente, la quale si attestava a fr. 608.-, quale differenza tra le entrate
e spese correnti mensili. Di conseguenza, la contribuente poteva far fronte al
pagamento delle imposte ancora scoperte senza cadere in una situazione di “disagio”.
Infatti le sue entrate e uscite venivano così commisurate:
Entrate
rendita AI
fr.
1'866.-
alimenti versati dall’ex marito
fr.
1'830.-
Totale
fr.
3'696.-
Spese
importo base mensile
fr.
1’200.-
affitto
fr.
1’200.-
oneri sociali (AVS, AI, IPG)
fr.
108.-
cassa malati
fr.
475.-
spese mediche
fr.
105.-
Totale
fr.
3'088.-
Sottolineava
inoltre che, tenuto conto della situazione, la pigione era stata riconosciuta
interamente a carico della contribuente nonostante la figlia maggiorenne fosse
tenuta a partecipare alle spese dell’economia domestica. Rilevava infine che,
dalla dichiarazione d’imposta 2018, la ricorrente risultava possedere fr.
18'958.- in fondi d’investimento strategici presso __________ e che a suo nome
risultava immatricolata una __________ del valore di fr. 34'240.-, per la quale
pagava un leasing mensile di fr. 290.-.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo del 27 novembre 2020. A sostegno della sua domanda la contribuente
sottolinea che si trova in una situazione economica molto difficile e che, a
seguito della pandemia da Covid-19, non riesce più a provvedere ad un pagamento
regolare delle imposte, anche in considerazione del fatto che la figlia ha
perso il lavoro e ora vive a casa con lei avendo intrapreso una nuova
formazione professionale e non svolgendo più alcuna attività lucrativa. In
aggiunta, sostiene di dover far fronte ad un intervento dentale costoso e che i
soldi rimasti sul suo conto deposito le serviranno per urgenze sanitarie. A
dire della ricorrente potrebbe infine avere un’ulteriore fattura da pagare pari
a fr. 13.000.- quale spesa per una nota d’onorario del proprio avvocato per la pratica
del divorzio.
F. Con osservazioni del
5 gennaio 2021, l’Ufficio esazione e condoni chiede che il ricorso venga
respinto. Sostanzialmente si riconferma nelle precedenti motivazioni e meglio
quelle contenute dapprima nella decisione di diniego del condono e in seguito
in quella su reclamo.
Con le proprie
osservazioni del 12/14 gennaio 2021, il Municipio del Comune di __________ propone
a sua volta di respingere il ricorso.
Con scritto 15/18
gennaio 2021 la ricorrente inoltra alla presente Camera un calcolo della
disponibilità mensile “attuale” e diversi documenti tra cui spese
mensili/annuali relative agli anni 2019-2021, un precetto esecutivo notificatole
nel corso del 2009, un estratto patrimoniale del 16 dicembre 2020, un estratto
dei movimenti di conto per l’anno 2020/21, un preventivo del dentista del 12
gennaio 2021 nonché una fattura per sedute di psicoterapia della figlia __________
del 7 gennaio 2021.
Diritto
1. 1.1.
A
far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la Legge federale sul condono
dell’imposta (RU 2015 9). Scopo principale di questa legge è la delega
integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono
dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono
dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte)
le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova
legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono
d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale
diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano
nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del
condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause
concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi
procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe,
Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 RLT) e d’imposte federale dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 642.150) è
l’Ufficio esazione e condoni.
1.2.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a
Cost. fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera
(art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale
sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la
definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto
vigente (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che
provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica
– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente
nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è
necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che
reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi
presupposti (Beusch, op. cit., n.
6.
ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle dirette: un “diritto”
giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD
I-2008, p. 468).
In base al testo degli
art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
L’esistenza di una situazione di bisogno;
·
e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali concetti sono
precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv.
2.
del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato,
secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo
scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del
contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2
L’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si
possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.
1.
LIFD) e meglio:
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lett.
a);
·
quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua
capacità finanziaria (lett. b).
Secondo il capoverso 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità
finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,
cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte
del contribuente – non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p.
1912-1913).
3.2
All’art. 3 dell’Ordinanza
sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le
persone fisiche (la lista non è esaustiva). In particolare, vengono considerate
come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno
(art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
- un
peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare
dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri
straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 1);
- costi
elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art.
3.
cpv. 1 lett. a cifra 2);
- un
lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lett. a cifra 3);
- un
forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la
situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1
lett. b).
3.3
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre
cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime
pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori
rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato
un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo
contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona
(art. 167 cpv. 2 LIFD).
In particolare, sono
considerate altre cause le fideiussioni (lett. a), gli elevati pegni immobiliari
(lett. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita
elevato (lett. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per
le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in
pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lett. d).
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono
già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo
dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4
3.4.1
Per quanto attiene i
motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a
LIFD.
Segnatamente, il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha
violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di
tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione
finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a
partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha
costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla
scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i
mezzi;
d. ha
causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza
motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o
tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante
il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.4.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia
concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica
presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari
all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta,
nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.5
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto
adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/
Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad
art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite
separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza
della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si
sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che
conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di
disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora
un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n.
A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.6
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito
alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali
necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in
particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente;
d. delle
misure adottate dal richiedente finalizzare al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
Venendo al caso in esame, il
calcolo intrapreso dall’RS 1, per stabilire la disponibilità mensile della
ricorrente, appare fin troppo prudenziale.
4.2
Infatti, la Circolare n.
35/2009 del 20 agosto 2009 della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello sulle modalità di calcolo del minimo d’esistenza agli effetti
del diritto esecutivo in conformità dell’art. 93 LEF dispone che, se due
persone che vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un
reddito, si deve applicare l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al
massimo) della metà (DTF 130 III 756 segg.).
Nella fattispecie,
l’importo base mensile di riferimento non dovrebbe essere quello per il
debitore che vive da solo bensì la metà di quello per coniugi, per due persone
che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli
pari a fr. 1'700.-. L’importo da considerare ammonterebbe pertanto a fr. 850.-
(fr. 1'700.- / 2) e non a fr. 1'200.- (importo base mensile per debitore che
vivo da solo).
4.3
Anche il calcolo relativo
al costo delle spese per la pigione è discutibile, in quanto la Circolare n.
35/2009 prevede che, in caso di comunione domestica anche con figli maggiorenni
che vivono nell’economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio
reddito da lavoro, le spese d’abitazione quali canone locatizio e riscaldamento
devono essere equamente ripartite. Nel caso in esame, quindi, le spese della
pigione pari a fr. 1'200.- devono essere suddivise a metà fra la contribuente e
la figlia __________, con la conseguenza che alla contribuente potrebbe essere
riconosciuto unicamente un importo pari a fr. 600.- quale costo per l’alloggio.
Visto e considerato che la
figlia della ricorrente vive presso di lei, si giustifica una riduzione delle
spese mensili con riferimento alla contribuente. Come meglio si dirà in
seguito, d’altra parte, l’insorgente non comprova in alcun modo che la figlia
dipenda dal sostegno finanziario della madre per provvedere al proprio
sostentamento.
4.4
Tenendo
conto delle modifiche indicate, la disponibilità mensile dovrebbe ammontare a fr.
1'558.- e non già fr. 608.-, e meglio:
Entrate
rendita AI
fr.
1'866.-
alimenti versati dall’ex marito
fr.
1'830.-
Totale
fr.
3'696.-
Spese
importo base mensile
fr.
850.-
affitto
fr.
600.-
oneri sociali (AVS, AI, IPG)
fr.
108.-
cassa malati
fr.
475.-
spese mediche
fr.
105.-
Totale
fr.
2'138.-
5.
5.1.
Ad
ogni modo, pur volendo ammettere una disponibilità mensile pari a fr. 608.-,
così come definita dall’UEC, il ricorso non potrebbe ugualmente trovare
accoglimento, essendo la stessa sicuramente sufficiente per far fronte al
pagamento del debito fiscale senza cadere in conseguenze gravose.
Ciò si giustifica a
maggior ragione se si considerano la possibilità di pagamento rateale (cfr.
art. 245 cpv. 1 LT) e la disponibilità dei capitali della contribuente presso __________.
Dagli atti risulta infatti che nel corso del 2018 la ricorrente possedeva fr.
18'958.- in fondi d’investimento strategici. Gli stessi possono pertanto essere
utilizzati per far fronte al pagamento delle imposte.
5.2
Neppure il nuovo calcolo e
la relativa documentazione, prodotti dalla ricorrente il 15 gennaio 2021,
conducono a diverse conclusioni.
In particolare, le spese
legate all’automobile (rate leasing, imposta di circolazione, assicurazione)
presuppongono che ne sia provata la necessità, cosa che tuttavia la ricorrente
non ha fatto. È comunque difficilmente compatibile con la sua pretesa di non
poter saldare i debiti fiscali il fatto che, proprio nel dicembre del 2019
abbia acquistato, mediante un contratto leasing, un veicolo nuovo del valore di
fr. 34'240.–.
Per quanto concerne poi il
sostegno che presterebbe alla figlia, che avrebbe perso il lavoro a causa della
pandemia, e al padre, residente in __________, anche in questo caso manca
qualsiasi prova sia dello stato di bisogno dei pretesi beneficiari delle sue
prestazioni sia dell’effettivo contributo da lei prestato. Per quanto concerne
in particolar modo la figlia, la contribuente si limita ad affermare che
quest’ultima avrebbe perso il lavoro di insegnante di danza e che avrebbe
intrapreso “un’altra formazione”. Quale formazione avesse e quale sia quella
nuova che la figlia avrebbe intrapreso tuttavia non viene né illustrato né
documentato. D’altra parte, non è noto se la figlia abbia beneficiato di
prestazioni di assicurazioni sociali (p. es. assicurazione contro la
disoccupazione) o di contributi o sussidi pubblici (p. es. indennità di perdita
di guadagno per coronavirus).
Le rimanenti spese, cui la
ricorrente ha fatto riferimento nel suo scritto (dentista, medici, avvocati),
sono infine puramente ipotetiche. Per i denti, ha prodotto unicamente un
preventivo; per una non meglio precisata “altra operazione”, si limita ad annunciare
un ulteriore preventivo; per quanto concerne le spese legali (legate al
divorzio, avvenuto nel 2008) rileva lei stessa che “è ancora da definire chi
dovrà occuparsi del pagamento” fra lei e l’ex marito.
6.
In considerazione di
quanto precede, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni di non accogliere
l’istanza volta a ottenere il condono delle imposte cantonale e comunale 2018 è
giustificata, motivo per cui, il ricorso deve essere respinto. Non si ravvisa,
infatti, alcuna situazione di bisogno e la ricorrente avrebbe certamente potuto
far fronte al debito fiscale senza alcuna gravosa conseguenza.
7.
7.1.
Di conseguenza il ricorso
è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente,
soccombente. Le stesse sono comunque ridotte per agevolare la stessa nel
pagamento dei debiti d’imposta.
7.2
Ai sensi dell'art. 83
lett. m della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS
173.110), nella versione in vigore dal 1.1.2016, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la
dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il
ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta
federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile
se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta
per altri motivi di un caso particolarmente importante.
Conformemente all'art. 42
cpv. 2 seconda frase LTF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016),
qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per
altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile se concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi
di un caso particolarmente importante (art. 83 lett. m LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
3. Municipio di
Cadenazzo, Carà 2, 6593 Cadenazzo
Copia per conoscenza:
-
Municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: