Lexipedia

Decisione

80.2021.103

Procedura: conflitto fra Cantoni per riscuotere l’IFD, non prevalenza automatica del luogo dell’amministrazione effettiva, accordo fra cantoni e eventuale decisione dell’AFC

14 marzo 2022Italiano9 min

tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.103

80.2021.104

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 maggio 2021 contro la decisione del 15 aprile 2021 in materia di IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. La società l’__________,

con sede a __________, è stata costituita il 15.01.2001. In data 20 aprile

2016, ha trasferito la propria sede da __________ a __________ (Canton

Grigioni), presso la __________ Chur, cambiando nel frattempo la propria

ragione sociale in __________. Con effetto dal 20 febbraio 2020, la sede è

stata spostata in __________, 6900 Paradiso, cambiando la ragione sociale

un’ultima volta in RI 1. L’unico membro del Consiglio di amministrazione

iscritto, avente diritto di firma individuale, è l’Ing. __________, domiciliato

a __________.

B. Con decisione del 18

aprile 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)

ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale

2016. Riprendendo la dottrina e la giurisprudenza in materia di doppia

imposizione intercantonale, l’autorità fiscale spiegava nella motivazione

allegata come fosse evidente che la sede statutaria della società a Coira fosse

puramente formale (“recapito postale”), mentre l’amministrazione effettiva era

svolta in Ticino, Cantone in cui era domiciliato l’unico membro del Consiglio

di Amministrazione, l’Ing. __________. L’UTPG considerava dunque la partenza

della società alla volta di Coira come non avvenuta, annunciando che avrebbe

continuato a tassarla per tutto il 2016 e per il futuro illimitatamente, sia

per l’imposta cantonale che per l’imposta federale diretta. Non impugnata, la

decisione è passata in giudicato.

C. Con decisioni del 25

giugno 2020, l’UTPG ha notificato alla RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi

fiscali 2017 e 2018.

Con reclamo del 17 luglio

2020, la contribuente ha contestato le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018,

argomentando di avere trasferito la sede a __________ (nel Canton Grigioni) e

di avervi già pagato le imposte per il periodo fiscale 2017, ragione per cui le

due decisioni dovevano essere annullate, in quanto “non può esistere l’obbligo

di doppia imposizione”.

D. Il 15 febbraio 2021

la reclamante inoltrava all’UTPG una email dell’amministrazione fiscale del

Canton Grigioni, dalla quale risultava che le imposte cantonali e federali per

i periodi 2016 e 2017 erano ormai passate in giudicato e dovevano essere

pagate. Con email dello stesso giorno, l’UTPG sottoponeva alla contribuente una

proposta di soluzione transattiva. Avrebbe cioè annullato la tassazione

dell’imposta federale diretta per il 2017, a condizione che la società

ritirasse il reclamo contro le decisioni relative all’imposta cantonale 2017 e

2018 e all’imposta federale diretta 2018. Autorità fiscale proponeva di

accogliere parzialmente il reclamo della contribuente, ovvero di tassare sia

l’imposta federale che cantonale per l’anno 2018, che l’imposta cantonale 2017,

mentre per quanto concerne l’imposta federale 2017 l’Autorità fiscale

rinunciava alla riscossione di tale imposta, con conseguente ritiro del reclamo

da parte della contribuente.

Con mail del 17 febbraio 2021, la contribuente affermava di accettare la

proposta di ritirare il reclamo per quanto concerne le imposte per il 2018 in

quanto il Canton Grigioni si era detto disposto ad annullare le proprie

decisioni; chiedeva tuttavia all’autorità fiscale ticinese di rinunciare alla

riscossione delle imposte comunali e cantonali per il 2017.

Con scritto del 18 febbraio 2021, l’UTPG ribadiva la sua proposta del 15

febbraio 2021, spiegando di non poter rinunciare alle imposte cantonali e

comunali per il 2017, in quanto la reclamante aveva la sua amministrazione nel

Canton Ticino, come stabilito nella decisione di assoggettamento illimitato del

18 aprile 2019. Precisava inoltre che in caso di mancata risposta da parte

della Società, avrebbe proceduto “all’evasione dei reclami sulla base degli

elementi a [sua] disposizione”.

E. Non avendo ricevuto

alcuna risposta da parte della contribuente, con decisioni del 15 aprile 2021,

l’Autorità fiscale respingeva il reclamo e confermava le decisioni di

tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione

effettiva nel Cantone Ticino. Nelle sue motivazioni l’Autorità fiscale rilevava

che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 18 aprile 2019, con la quale

rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, era ormai

cresciuta in giudicato. Oltre al fatto che l’amministratore unico Ing. __________

era domiciliato nel Cantone Ticino, dai conti presentati dalla contribuente si

poteva evincere che la società non avesse alcun ufficio e personale nel Canton

Grigioni, motivo per cui le decisioni di tassazione risultavano essere

perfettamente giustificate.

Per quanto concerneva la doppia imposizione intercantonale, l’autorità di

tassazione rammentava alla contribuente la possibilità di interporre ricorso in

materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale.

F. Con tempestivo

ricorso del 17 maggio 2021, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo del

15 aprile 2021 in relazione alla tassazione IC/IFD 2017. La ricorrente chiede

che il reclamo sia parzialmente accolto nel senso della mail del 15 febbraio

2021, nella quale l’UTPG proponeva di rinunciare al prelievo dell’imposta

federale diretta del 2017, in quanto già versata nel Canton Grigioni.

G. Con osservazioni del

28 giugno 2021, l’UTPG sottolinea come la ricorrente non abbia contestato né

l’assoggettamento all’imposta cantonale né l’assoggettamento all’imposta

federale, bensì “la censura verte sull’inammissibilità di dover pagare due

volte le imposte in due Cantoni diversi”, ragione per la quale “chiede [a]l

Cantone Ticino di rinunciare a prelevare l’Imposta federale diretta, sulla base

di un precedente accordo tra la società e la presente Autorità fiscale”. L’UTPG

ricorda che il 18 febbraio 2021 ha ribadito la propria proposta del 15 febbraio

2021 e ha avvertito la contribuente che, in caso di mancata risposta, la

decisione di tassazione sarebbe stata confermata. Ha dunque respinto il

reclamo, vista la mancata risposta da parte della contribuente.

Diritto

1. Con la decisione

impugnata, l’UTPG ha respinto il reclamo interposto dalla RI 1 contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2017. L’autorità di tassazione ha confermato

l’assoggettamento della reclamante nel Canton Ticino per appartenenza

personale.

Nel suo ricorso,

l’insorgente non contesta il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, tanto è

vero che non impugna la decisione che concerne l’imposta cantonale, ma si

limita a lamentare il fatto di dover pagare l’imposta federale diretta 2017 in

due cantoni. Chiede pertanto che il Canton Ticino rinunci alla riscossione di

quest’ultima, come proposto dallo stesso UTPG nel corso della procedura di

reclamo, nell’intento di raggiungere una soluzione transattiva.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 105 cpv. 3 LIFD

prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso

le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento

fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.

In una sentenza del 16

dicembre 2019 (n. 2C_151/2017, in DTF 146 II 111), il Tribunale federale si è

confrontato con un caso in cui la sede di una persona giuridica non coincideva

con la sua amministrazione effettiva. Sebbene nelle relazioni intercantonali il

luogo dell’amministrazione effettiva costituisca il domicilio fiscale

principale, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ambito dell’art. 105 cpv. 3

LIFD, esso non prevale automaticamente su quello della sede. I Cantoni

interessati devono accordarsi sulla competenza per il prelievo dell’imposta

federale diretta. In caso di mancato accordo, devono rivolgersi all’Amministrazione

federale delle contribuzioni secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 146 II 111 consid.

2.3.1-2.3.7).

2.2

Secondo

l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto,

esso viene fissato dall’AFC, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La

decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull’amministrazione della giustizia federale.

L’art. 108 cpv. 2 LIFD

dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto

dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta e dai contribuenti.

3.

3.1.

Dallo scambio di email

intercorso fra la ricorrente e l’amministrazione fiscale del Canton Grigioni si

evince che quest’ultima non intendeva rinunciare alla riscossione delle imposte

per il periodo fiscale 2017, per le quali le decisioni di tassazione erano già

passate in giudicato. La corrispondenza elettronica in questione è stata

inoltrata dalla contribuente all’UTPG. Non risulta che quest’ultimo si sia

rivolto al fisco grigionese, per cercare un accordo in merito alla competenza

territoriale per la riscossione dell’IFD né d’altronde che abbia richiesto l’accertamento

del luogo della tassazione da parte dell’AFC.

Tenuto conto della

giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne la competenza territoriale

per la riscossione dell’IFD nei casi in cui si verifichi una divaricazione fra

sede e amministrazione effettiva di una persona giuridica, il fisco cantonale,

cui era nota la posizione dell’autorità di tassazione del Cantone di sede della

contribuente, avrebbe dovuto interpellare l’AFC, prima di respingere il

reclamo.

Si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione impugnata. L’UTPG richiederà all’AFC di

accertare il luogo della tassazione della ricorrente.

3.2

Non vi sono per contro le

condizioni affinché il fisco ticinese rinunci semplicemente alla riscossione

dell’IFD, sulla base dell’accordo transattivo proposto nel corso della

procedura di reclamo. La rinuncia in questione era infatti stata prospettata a

condizione che la reclamante ritirasse la contestazione in merito alle imposte

cantonali 2017 e 2018. La contribuente non ha tuttavia aderito alla proposta,

con la conseguenza che l’UTPG è poi entrato nel merito del reclamo.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

15 aprile 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, affinché

sottoponga all’AFC una richiesta di accertamento del luogo della tassazione ex

art. 108 LIFD.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: