80.2021.103
Procedura: conflitto fra Cantoni per riscuotere l’IFD, non prevalenza automatica del luogo dell’amministrazione effettiva, accordo fra cantoni e eventuale decisione dell’AFC
14 marzo 2022Italiano9 min
tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione
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Incarti n.
80.2021.103
80.2021.104
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 maggio 2021 contro la decisione del 15 aprile 2021 in materia di IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. La società l’__________,
con sede a __________, è stata costituita il 15.01.2001. In data 20 aprile
2016, ha trasferito la propria sede da __________ a __________ (Canton
Grigioni), presso la __________ Chur, cambiando nel frattempo la propria
ragione sociale in __________. Con effetto dal 20 febbraio 2020, la sede è
stata spostata in __________, 6900 Paradiso, cambiando la ragione sociale
un’ultima volta in RI 1. L’unico membro del Consiglio di amministrazione
iscritto, avente diritto di firma individuale, è l’Ing. __________, domiciliato
a __________.
B. Con decisione del 18
aprile 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)
ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale
2016. Riprendendo la dottrina e la giurisprudenza in materia di doppia
imposizione intercantonale, l’autorità fiscale spiegava nella motivazione
allegata come fosse evidente che la sede statutaria della società a Coira fosse
puramente formale (“recapito postale”), mentre l’amministrazione effettiva era
svolta in Ticino, Cantone in cui era domiciliato l’unico membro del Consiglio
di Amministrazione, l’Ing. __________. L’UTPG considerava dunque la partenza
della società alla volta di Coira come non avvenuta, annunciando che avrebbe
continuato a tassarla per tutto il 2016 e per il futuro illimitatamente, sia
per l’imposta cantonale che per l’imposta federale diretta. Non impugnata, la
decisione è passata in giudicato.
C. Con decisioni del 25
giugno 2020, l’UTPG ha notificato alla RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi
fiscali 2017 e 2018.
Con reclamo del 17 luglio
2020, la contribuente ha contestato le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018,
argomentando di avere trasferito la sede a __________ (nel Canton Grigioni) e
di avervi già pagato le imposte per il periodo fiscale 2017, ragione per cui le
due decisioni dovevano essere annullate, in quanto “non può esistere l’obbligo
di doppia imposizione”.
D. Il 15 febbraio 2021
la reclamante inoltrava all’UTPG una email dell’amministrazione fiscale del
Canton Grigioni, dalla quale risultava che le imposte cantonali e federali per
i periodi 2016 e 2017 erano ormai passate in giudicato e dovevano essere
pagate. Con email dello stesso giorno, l’UTPG sottoponeva alla contribuente una
proposta di soluzione transattiva. Avrebbe cioè annullato la tassazione
dell’imposta federale diretta per il 2017, a condizione che la società
ritirasse il reclamo contro le decisioni relative all’imposta cantonale 2017 e
2018 e all’imposta federale diretta 2018. Autorità fiscale proponeva di
accogliere parzialmente il reclamo della contribuente, ovvero di tassare sia
l’imposta federale che cantonale per l’anno 2018, che l’imposta cantonale 2017,
mentre per quanto concerne l’imposta federale 2017 l’Autorità fiscale
rinunciava alla riscossione di tale imposta, con conseguente ritiro del reclamo
da parte della contribuente.
Con mail del 17 febbraio 2021, la contribuente affermava di accettare la
proposta di ritirare il reclamo per quanto concerne le imposte per il 2018 in
quanto il Canton Grigioni si era detto disposto ad annullare le proprie
decisioni; chiedeva tuttavia all’autorità fiscale ticinese di rinunciare alla
riscossione delle imposte comunali e cantonali per il 2017.
Con scritto del 18 febbraio 2021, l’UTPG ribadiva la sua proposta del 15
febbraio 2021, spiegando di non poter rinunciare alle imposte cantonali e
comunali per il 2017, in quanto la reclamante aveva la sua amministrazione nel
Canton Ticino, come stabilito nella decisione di assoggettamento illimitato del
18 aprile 2019. Precisava inoltre che in caso di mancata risposta da parte
della Società, avrebbe proceduto “all’evasione dei reclami sulla base degli
elementi a [sua] disposizione”.
E. Non avendo ricevuto
alcuna risposta da parte della contribuente, con decisioni del 15 aprile 2021,
l’Autorità fiscale respingeva il reclamo e confermava le decisioni di
tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione
effettiva nel Cantone Ticino. Nelle sue motivazioni l’Autorità fiscale rilevava
che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 18 aprile 2019, con la quale
rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, era ormai
cresciuta in giudicato. Oltre al fatto che l’amministratore unico Ing. __________
era domiciliato nel Cantone Ticino, dai conti presentati dalla contribuente si
poteva evincere che la società non avesse alcun ufficio e personale nel Canton
Grigioni, motivo per cui le decisioni di tassazione risultavano essere
perfettamente giustificate.
Per quanto concerneva la doppia imposizione intercantonale, l’autorità di
tassazione rammentava alla contribuente la possibilità di interporre ricorso in
materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale.
F. Con tempestivo
ricorso del 17 maggio 2021, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo del
15 aprile 2021 in relazione alla tassazione IC/IFD 2017. La ricorrente chiede
che il reclamo sia parzialmente accolto nel senso della mail del 15 febbraio
2021, nella quale l’UTPG proponeva di rinunciare al prelievo dell’imposta
federale diretta del 2017, in quanto già versata nel Canton Grigioni.
G. Con osservazioni del
28 giugno 2021, l’UTPG sottolinea come la ricorrente non abbia contestato né
l’assoggettamento all’imposta cantonale né l’assoggettamento all’imposta
federale, bensì “la censura verte sull’inammissibilità di dover pagare due
volte le imposte in due Cantoni diversi”, ragione per la quale “chiede [a]l
Cantone Ticino di rinunciare a prelevare l’Imposta federale diretta, sulla base
di un precedente accordo tra la società e la presente Autorità fiscale”. L’UTPG
ricorda che il 18 febbraio 2021 ha ribadito la propria proposta del 15 febbraio
2021 e ha avvertito la contribuente che, in caso di mancata risposta, la
decisione di tassazione sarebbe stata confermata. Ha dunque respinto il
reclamo, vista la mancata risposta da parte della contribuente.
Diritto
1. Con la decisione
impugnata, l’UTPG ha respinto il reclamo interposto dalla RI 1 contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2017. L’autorità di tassazione ha confermato
l’assoggettamento della reclamante nel Canton Ticino per appartenenza
personale.
Nel suo ricorso,
l’insorgente non contesta il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, tanto è
vero che non impugna la decisione che concerne l’imposta cantonale, ma si
limita a lamentare il fatto di dover pagare l’imposta federale diretta 2017 in
due cantoni. Chiede pertanto che il Canton Ticino rinunci alla riscossione di
quest’ultima, come proposto dallo stesso UTPG nel corso della procedura di
reclamo, nell’intento di raggiungere una soluzione transattiva.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 105 cpv. 3 LIFD
prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso
le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento
fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.
In una sentenza del 16
dicembre 2019 (n. 2C_151/2017, in DTF 146 II 111), il Tribunale federale si è
confrontato con un caso in cui la sede di una persona giuridica non coincideva
con la sua amministrazione effettiva. Sebbene nelle relazioni intercantonali il
luogo dell’amministrazione effettiva costituisca il domicilio fiscale
principale, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ambito dell’art. 105 cpv. 3
LIFD, esso non prevale automaticamente su quello della sede. I Cantoni
interessati devono accordarsi sulla competenza per il prelievo dell’imposta
federale diretta. In caso di mancato accordo, devono rivolgersi all’Amministrazione
federale delle contribuzioni secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 146 II 111 consid.
2.3.1-2.3.7).
2.2
Secondo
l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto,
esso viene fissato dall’AFC, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La
decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali
sull’amministrazione della giustizia federale.
L’art. 108 cpv. 2 LIFD
dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto
dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta e dai contribuenti.
3.
3.1.
Dallo scambio di email
intercorso fra la ricorrente e l’amministrazione fiscale del Canton Grigioni si
evince che quest’ultima non intendeva rinunciare alla riscossione delle imposte
per il periodo fiscale 2017, per le quali le decisioni di tassazione erano già
passate in giudicato. La corrispondenza elettronica in questione è stata
inoltrata dalla contribuente all’UTPG. Non risulta che quest’ultimo si sia
rivolto al fisco grigionese, per cercare un accordo in merito alla competenza
territoriale per la riscossione dell’IFD né d’altronde che abbia richiesto l’accertamento
del luogo della tassazione da parte dell’AFC.
Tenuto conto della
giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne la competenza territoriale
per la riscossione dell’IFD nei casi in cui si verifichi una divaricazione fra
sede e amministrazione effettiva di una persona giuridica, il fisco cantonale,
cui era nota la posizione dell’autorità di tassazione del Cantone di sede della
contribuente, avrebbe dovuto interpellare l’AFC, prima di respingere il
reclamo.
Si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione impugnata. L’UTPG richiederà all’AFC di
accertare il luogo della tassazione della ricorrente.
3.2
Non vi sono per contro le
condizioni affinché il fisco ticinese rinunci semplicemente alla riscossione
dell’IFD, sulla base dell’accordo transattivo proposto nel corso della
procedura di reclamo. La rinuncia in questione era infatti stata prospettata a
condizione che la reclamante ritirasse la contestazione in merito alle imposte
cantonali 2017 e 2018. La contribuente non ha tuttavia aderito alla proposta,
con la conseguenza che l’UTPG è poi entrato nel merito del reclamo.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
15 aprile 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, affinché
sottoponga all’AFC una richiesta di accertamento del luogo della tassazione ex
art. 108 LIFD.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: