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Decisione

80.2021.105

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto fra ripresa per la società e per il socio, reclamo della società dichiarato irricevibile

5 agosto 2021Italiano14 min

due della società in parola è il padre, __________ (21.09.1947) e altro membro del

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.105

80.2021.106

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Alexandra

Dragoni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 maggio 2021 contro la decisione del 21 aprile 2021 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (07.10.1978), divorziato,

è dipendente in qualità di meccanico e membro del Consiglio di amministrazione,

con diritto di firma collettiva a due, della società __________ SA, __________.

Presidente del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a

due della società in parola è il padre, __________ (21.09.1947) e altro membro del

Consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a due, risulta

essere la madre, __________. La società si occupa in particolare del commercio

e della manutenzione di autoveicoli e di loro componenti di ogni genere come

pure di ogni altro prodotto industriale, in particolare per autoveicoli, nonché

la produzione ed il commercio di prodotti e servizi in connessione con gli

autoveicoli e accessori sopra descritti. Può acquistare, vendere o partecipare

a ditte. Può acquistare e vendere immobili. La società può assumere

interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte

aventi scopi analoghi sia in Svizzera che all’estero, il finanziamento delle

società partecipate e l’amministrazione delle partecipazioni, assumere

rappresentanze anche all’ingrosso ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria

e commerciale utile per il conseguimento dello scopo sociale (www.zefix.ch sito

consultato il 09.07.2021).

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2019 del 24 dicembre 2020, RI 1 dichiarava un reddito imponibile

di fr. 78'653.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.

C. Con decisione del 17

febbraio 2021 l’RS 1 (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2019, nella quale stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo

di fr. 91'400.- e per l’IFD di fr. 95'300.- e una sostanza, ai soli fini IC, di

fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale in particolare aveva

ridotto le spese di gestione e di manutenzione degli immobili da fr. 9'552.- a

fr. 2'762.- e aggiunto altresì l’importo di fr. 6'000.- a titolo di altri

redditi, con le seguenti motivazioni:

“5.5. La deduzione forfetaria non si applica agli

immobili privati utilizzati prevalentemente a scopo commerciale e per i terreni

non edificati compresi i parcheggi.

6.3 Imposizione dei vantaggi

economici goduti nell’ambito della persona giuridica __________ SA quali

vantaggi economici vari (uso auto aziendale e vari)”.

D. Con reclamo del 10/12

marzo 2021, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione. In particolare,

in merito alla deduzione forfettaria di cui al punto 5.5. presentava i

giustificativi delle spese di manutenzione effettive per complessivi fr.

9'108.80.

In relazione, all’aggiunta

di altri redditi per l’importo di fr. 6'000.-, spiegava che la __________ SA aveva

presentato reclamo all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) contro

la decisione di tassazione per l’anno fiscale 2019, con la seguente motivazione:

“Cifra 2.1.5.5:

Nelle osservazioni segnalate

una correzione dei vantaggi vari di CHF 12'000.- per vantaggi goduti al 50/50

dai signori __________ __________.

Riteniamo esagerata la

quantificazione per vantaggi vari per CHF 6'000.- annui ciascuno, stante anche

il fatto che privatamente detengono un’auto personale, come esposto negli anni,

e di cui sostengo[no] tutti i costi.

Da considerarsi inoltre:

-

le esigue spese di rappresentanza

della ditta

-

il signor __________ classe 1947 è

impiegato al 20% con l’occupazione di andare e tornare da __________ per il

disbrigo delle pratiche di immatricolazione

Pur

comprendendo la presunzione di vantaggi privati (manutenzione veicoli, etc.)

questi si possono verosimilmente quantificare al massimo in CHF 3'000.- per il

signor RI 1 e di CHF 1'000.- per il signor __________.”

Proponeva pertanto all’UT

di consultare l’UTPG.

E. Con decisione del 21

aprile 2021 l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il

reddito imponibile a fr. 85'000.- per l’IC e a fr. 89'000.- per l’IFD. In

particolare, ammetteva in deduzione le spese di manutenzione effettive nella

misura di fr. 9'108.-, come fatto valere dal contribuente. Per quanto concerneva

l’aggiunta della somma di fr. 6'000.-, quali “altri redditi”, la confermava

invece con la seguente motivazione:

“Per quanto riguarda i

vantaggi imposti in prima sede, gli stessi vengono confermati, verificato come

il reclamo 2019 presentato all’ufficio di tassazione persone giuridiche non

abbia dato risultato che porti ad una differente definizione dei vantaggi”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto

vantaggi per fr. 6'000.- (ovvero la metà di fr. 12'000.-, di cui fr. 6'000.-

per il padre, __________) da parte della __________ SA. Rileva che quest’ultima

ha interposto reclamo il 27 novembre 2020 contro la decisione di tassazione

2019, chiedendo la correzione della ripresa di vantaggi vari per fr. 12'000.-. Con

decisione su reclamo 2019 l’UTPG avrebbe dichiarato tuttavia “irricevibile

il reclamo in quanto il bilancio 2019 è in perdita, ne consegue che non ci sono

correzioni in tal senso”. Il ricorrente pertanto postula che i vantaggi

privati siano quantificati in fr. 3'000.- per lui medesimo e in fr. 1'000.- per

il padre, __________.

Per quanto riguarda “eventuali

altri vantaggi”, l’insorgente aggiunge quanto segue:

-

le spese di rappresentanza per

l’intero anno 2019 sono pari a CHF 6'900.- e di fatto risultano tutte uscite

con clienti; queste, unitamente ad i costi pubblicitari di CHF 6'500.-,

costituiscono l’esiguo 1% della cifra d’affari di oltre 1.3 mio [milioni]

-

ho un autoveicolo di mia proprietà

i cui costi sono da me privatamente sostenuti.”

Chiede pertanto “una

nuova valutazione della [sua] posizione fiscale relativa alla cifra 6.3,

secondo quanto esposto.”

G. L’UT non ha

presentato osservazioni in merito, limitandosi alla trasmissione dell’incarto.

Diritto

1. L’UT di Mendrisio ha

aggiunto ai redditi dichiarati dal ricorrente l’importo di fr. 6'000.- a titolo

“altri redditi”, ritenendo l’esistenza di vantaggi economici goduti nell’ambito

della persona giuridica __________ SA (uso auto aziendale e vari).

Dal canto suo, il

ricorrente contesta di aver percepito vantaggi da parte della società per un

importo così elevato e ritiene che questi siano quantificabili al massimo in

fr. 3'000.- per lui e in fr. 1'000.- per il padre, __________.

L’autorità fiscale non ha

spiegato come abbia quantificato i vantaggi in fr. 6'000.-, limitandosi a

confermarli nella decisione dopo reclamo, “verificato come il reclamo 2019

presentato all’ufficio tassazione persone giuridiche non abbia dato risultato

che porti ad una differente definizione dei vantaggi”.

2. 2.1.

Gli articoli 67 cpv. 1

lett. a e b LT e 58 cpv. 1 lett. a e b LIFD

prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1 Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

-…[omissis]…

- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a

terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione

delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 lett. c prima parte LT e 20

cpv. 1 lett. c prima parte LIFD prevedono da parte loro che

1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti

da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale, ecc.).

2.2.

Secondo la

giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione

corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto

palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del

vantaggio che concedevano

(sentenza

TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593

consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.3.

Quali prestazioni

valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili

(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi

in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di

prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,

p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun

diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la

controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale

federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19

novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23

luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

2.4.

Spetta

all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure

aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova

degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133

Considerandi

II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.;

sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le

prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova

che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una

controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove

raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare

una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle

sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid.

4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017,

consid. 5.5.).

3.

3.1.

Nella motivazione della

decisione impugnata, l’autorità fiscale si è limitata a confermare

l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare, nella misura di fr.

6'000.- (ovvero la metà di fr. 12'000.- di cui si è già detto in precedenza),

in quanto il reclamo del 27 novembre 2020, presentato all’UTPG da parte di __________,

non aveva “dato risultato che porti ad una differente definizione dei

vantaggi”.

3.2

Quella che a livello della

società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce

in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della

partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto

cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la

prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una

decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente

ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015

del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16

= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).

Ciononostante, non esiste

un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).

La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di

peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della

partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda

automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione

che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le

argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i

fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una

nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,

soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante

il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e

fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,

Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).

In deroga alle regole

usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della

società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della

prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di

tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità

fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in

giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del

socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen

Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],

Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de

Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

3.3

3.3.1

Ora, nella fattispecie in

esame, l’UT si è limitato a confermare l’importo stabilito con decisione su

reclamo del 17 dicembre 2020 dell’UTPG per la società.

3.3.2

La __________ SA ha

impugnato la tassazione IC/IFD 2019, contestando proprio la ripresa dei

vantaggi per fr. 12'000.– di cui avrebbero goduto il ricorrente e il padre __________.

Ci si potrebbe chiedere se un simile reclamo adempia i requisiti per poter far

sorgere quella presunzione che, in deroga alle regole usuali sull’onere della

prova, consentirebbe all’autorità fiscale di ritenere giustificata anche nei confronti

del socio la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato nei

confronti della società.

Si è infatti rilevato come

la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta la suddetta eccezione alle

usuali regole che concernono l’onere della prova, a condizione che il socio

della persona giuridica sia nel contempo suo organo. In tal caso, se non ha

contestato nel dettaglio le riprese, impugnando la tassazione che concerne la

società, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi

confronti.

Che il ricorrente sia

organo della __________ SA è indubbio, essendo tuttora iscritto a Registro di

commercio come membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma

collettiva a due, insieme ai suoi genitori. Nella stessa ragione sociale figura

d’altronde il suo cognome.

Non risulta tuttavia che

egli sia anche socio della __________ SA. Sebbene la ripresa litigiosa, che

concerne anche il padre, azionista, sia stata contestata con reclamo, è dubbio

che si giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione

dell’onere della prova.

La questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, in quanto la decisione impugnata

deve comunque essere annullata.

3.3.3

L’UTPG ha dichiarato

irricevibile il reclamo del 27 novembre 2020, presentato dalla __________ SA.

Ha infatti negato che quest’ultima avesse “un interesse attuale ad impugnare

le tassazioni in oggetto”, in considerazione del fatto che l’imposta

sull’utile (cantonale e federale) dovuta dalla società ammontava a zero. L’UTPG

ha quindi riconosciuto alla contribuente “la possibilità di contestare

l’ammontare delle perdite accertate quando saranno compensate con eventuali

utili degli esercizi futuri”.

Ne consegue che l’UTPG non

è entrato nel merito delle censure contro le riprese fiscali che concernevano i

vantaggi che la società avrebbe concesso ai suoi soci e familiari.

In tal modo, non solo al

ricorrente ma neppure al padre è stata concretamente data la possibilità di

ottenere una decisione definitiva in merito alla legittimità della controversa

ripresa fiscale. Da una parte, infatti, l’UTPG non è entrato nel merito del

reclamo, ritenendo non esservi alcun interesse attuale ad ottenere una

decisione; dall’altro, neppure l’RS 1 è entrato nel merito, facendo riferimento

alla decisione dell’UTPG.

3.4

Il ricorrente era pertanto

senz’altro legittimato a contestare con reclamo le riprese che lo concernono,

impugnando la tassazione della persona fisica. Nelle circostanze descritte,

gravava ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza e

dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile.

La decisione impugnata,

con cui l’autorità fiscale non si è confrontata con le censure del contribuente

in merito alla ripresa dei vantaggi di cui avrebbe goduto nell’ambito della __________

SA, deve pertanto essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata, coinvolgendo anche

l’UTPG.

4.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 21 aprile 2021 è annullata

e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova

decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: