80.2021.105
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto fra ripresa per la società e per il socio, reclamo della società dichiarato irricevibile
5 agosto 2021Italiano14 min
due della società in parola è il padre, __________ (21.09.1947) e altro membro del
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.105
80.2021.106
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Alexandra
Dragoni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 maggio 2021 contro la decisione del 21 aprile 2021 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (07.10.1978), divorziato,
è dipendente in qualità di meccanico e membro del Consiglio di amministrazione,
con diritto di firma collettiva a due, della società __________ SA, __________.
Presidente del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a
due della società in parola è il padre, __________ (21.09.1947) e altro membro del
Consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a due, risulta
essere la madre, __________. La società si occupa in particolare del commercio
e della manutenzione di autoveicoli e di loro componenti di ogni genere come
pure di ogni altro prodotto industriale, in particolare per autoveicoli, nonché
la produzione ed il commercio di prodotti e servizi in connessione con gli
autoveicoli e accessori sopra descritti. Può acquistare, vendere o partecipare
a ditte. Può acquistare e vendere immobili. La società può assumere
interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte
aventi scopi analoghi sia in Svizzera che all’estero, il finanziamento delle
società partecipate e l’amministrazione delle partecipazioni, assumere
rappresentanze anche all’ingrosso ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria
e commerciale utile per il conseguimento dello scopo sociale (www.zefix.ch sito
consultato il 09.07.2021).
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2019 del 24 dicembre 2020, RI 1 dichiarava un reddito imponibile
di fr. 78'653.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.
C. Con decisione del 17
febbraio 2021 l’RS 1 (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2019, nella quale stabiliva per l’IC un reddito imponibile complessivo
di fr. 91'400.- e per l’IFD di fr. 95'300.- e una sostanza, ai soli fini IC, di
fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale in particolare aveva
ridotto le spese di gestione e di manutenzione degli immobili da fr. 9'552.- a
fr. 2'762.- e aggiunto altresì l’importo di fr. 6'000.- a titolo di altri
redditi, con le seguenti motivazioni:
“5.5. La deduzione forfetaria non si applica agli
immobili privati utilizzati prevalentemente a scopo commerciale e per i terreni
non edificati compresi i parcheggi.
6.3 Imposizione dei vantaggi
economici goduti nell’ambito della persona giuridica __________ SA quali
vantaggi economici vari (uso auto aziendale e vari)”.
D. Con reclamo del 10/12
marzo 2021, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione. In particolare,
in merito alla deduzione forfettaria di cui al punto 5.5. presentava i
giustificativi delle spese di manutenzione effettive per complessivi fr.
9'108.80.
In relazione, all’aggiunta
di altri redditi per l’importo di fr. 6'000.-, spiegava che la __________ SA aveva
presentato reclamo all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) contro
la decisione di tassazione per l’anno fiscale 2019, con la seguente motivazione:
“Cifra 2.1.5.5:
Nelle osservazioni segnalate
una correzione dei vantaggi vari di CHF 12'000.- per vantaggi goduti al 50/50
dai signori __________ __________.
Riteniamo esagerata la
quantificazione per vantaggi vari per CHF 6'000.- annui ciascuno, stante anche
il fatto che privatamente detengono un’auto personale, come esposto negli anni,
e di cui sostengo[no] tutti i costi.
Da considerarsi inoltre:
-
le esigue spese di rappresentanza
della ditta
-
il signor __________ classe 1947 è
impiegato al 20% con l’occupazione di andare e tornare da __________ per il
disbrigo delle pratiche di immatricolazione
Pur
comprendendo la presunzione di vantaggi privati (manutenzione veicoli, etc.)
questi si possono verosimilmente quantificare al massimo in CHF 3'000.- per il
signor RI 1 e di CHF 1'000.- per il signor __________.”
Proponeva pertanto all’UT
di consultare l’UTPG.
E. Con decisione del 21
aprile 2021 l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il
reddito imponibile a fr. 85'000.- per l’IC e a fr. 89'000.- per l’IFD. In
particolare, ammetteva in deduzione le spese di manutenzione effettive nella
misura di fr. 9'108.-, come fatto valere dal contribuente. Per quanto concerneva
l’aggiunta della somma di fr. 6'000.-, quali “altri redditi”, la confermava
invece con la seguente motivazione:
“Per quanto riguarda i
vantaggi imposti in prima sede, gli stessi vengono confermati, verificato come
il reclamo 2019 presentato all’ufficio di tassazione persone giuridiche non
abbia dato risultato che porti ad una differente definizione dei vantaggi”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver ricevuto
vantaggi per fr. 6'000.- (ovvero la metà di fr. 12'000.-, di cui fr. 6'000.-
per il padre, __________) da parte della __________ SA. Rileva che quest’ultima
ha interposto reclamo il 27 novembre 2020 contro la decisione di tassazione
2019, chiedendo la correzione della ripresa di vantaggi vari per fr. 12'000.-. Con
decisione su reclamo 2019 l’UTPG avrebbe dichiarato tuttavia “irricevibile
il reclamo in quanto il bilancio 2019 è in perdita, ne consegue che non ci sono
correzioni in tal senso”. Il ricorrente pertanto postula che i vantaggi
privati siano quantificati in fr. 3'000.- per lui medesimo e in fr. 1'000.- per
il padre, __________.
Per quanto riguarda “eventuali
altri vantaggi”, l’insorgente aggiunge quanto segue:
-
le spese di rappresentanza per
l’intero anno 2019 sono pari a CHF 6'900.- e di fatto risultano tutte uscite
con clienti; queste, unitamente ad i costi pubblicitari di CHF 6'500.-,
costituiscono l’esiguo 1% della cifra d’affari di oltre 1.3 mio [milioni]
-
ho un autoveicolo di mia proprietà
i cui costi sono da me privatamente sostenuti.”
Chiede pertanto “una
nuova valutazione della [sua] posizione fiscale relativa alla cifra 6.3,
secondo quanto esposto.”
G. L’UT non ha
presentato osservazioni in merito, limitandosi alla trasmissione dell’incarto.
Diritto
1. L’UT di Mendrisio ha
aggiunto ai redditi dichiarati dal ricorrente l’importo di fr. 6'000.- a titolo
“altri redditi”, ritenendo l’esistenza di vantaggi economici goduti nell’ambito
della persona giuridica __________ SA (uso auto aziendale e vari).
Dal canto suo, il
ricorrente contesta di aver percepito vantaggi da parte della società per un
importo così elevato e ritiene che questi siano quantificabili al massimo in
fr. 3'000.- per lui e in fr. 1'000.- per il padre, __________.
L’autorità fiscale non ha
spiegato come abbia quantificato i vantaggi in fr. 6'000.-, limitandosi a
confermarli nella decisione dopo reclamo, “verificato come il reclamo 2019
presentato all’ufficio tassazione persone giuridiche non abbia dato risultato
che porti ad una differente definizione dei vantaggi”.
2. 2.1.
Gli articoli 67 cpv. 1
lett. a e b LT e 58 cpv. 1 lett. a e b LIFD
prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono
utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
-…[omissis]…
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a
terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Quanto all'imposizione
delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 lett. c prima parte LT e 20
cpv. 1 lett. c prima parte LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti
da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.).
2.2.
Secondo la
giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione
corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto
palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del
vantaggio che concedevano
(sentenza
TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593
consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
2.3.
Quali prestazioni
valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili
(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi
in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,
p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun
diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la
controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale
federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19
novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23
luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2.4.
Spetta
all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure
aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova
degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133
Considerandi
II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.;
sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le
prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova
che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una
controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove
raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare
una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle
sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid.
4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017,
consid. 5.5.).
3.
3.1.
Nella motivazione della
decisione impugnata, l’autorità fiscale si è limitata a confermare
l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare, nella misura di fr.
6'000.- (ovvero la metà di fr. 12'000.- di cui si è già detto in precedenza),
in quanto il reclamo del 27 novembre 2020, presentato all’UTPG da parte di __________,
non aveva “dato risultato che porti ad una differente definizione dei
vantaggi”.
3.2
Quella che a livello della
società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce
in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della
partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto
cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la
prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una
decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente
ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015
del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16
= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda
automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione
che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le
argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i
fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una
nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,
soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante
il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e
fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della
prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di
tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità
fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in
giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del
socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen
Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],
Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de
Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
3.3
3.3.1
Ora, nella fattispecie in
esame, l’UT si è limitato a confermare l’importo stabilito con decisione su
reclamo del 17 dicembre 2020 dell’UTPG per la società.
3.3.2
La __________ SA ha
impugnato la tassazione IC/IFD 2019, contestando proprio la ripresa dei
vantaggi per fr. 12'000.– di cui avrebbero goduto il ricorrente e il padre __________.
Ci si potrebbe chiedere se un simile reclamo adempia i requisiti per poter far
sorgere quella presunzione che, in deroga alle regole usuali sull’onere della
prova, consentirebbe all’autorità fiscale di ritenere giustificata anche nei confronti
del socio la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato nei
confronti della società.
Si è infatti rilevato come
la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta la suddetta eccezione alle
usuali regole che concernono l’onere della prova, a condizione che il socio
della persona giuridica sia nel contempo suo organo. In tal caso, se non ha
contestato nel dettaglio le riprese, impugnando la tassazione che concerne la
società, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi
confronti.
Che il ricorrente sia
organo della __________ SA è indubbio, essendo tuttora iscritto a Registro di
commercio come membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma
collettiva a due, insieme ai suoi genitori. Nella stessa ragione sociale figura
d’altronde il suo cognome.
Non risulta tuttavia che
egli sia anche socio della __________ SA. Sebbene la ripresa litigiosa, che
concerne anche il padre, azionista, sia stata contestata con reclamo, è dubbio
che si giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione
dell’onere della prova.
La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, in quanto la decisione impugnata
deve comunque essere annullata.
3.3.3
L’UTPG ha dichiarato
irricevibile il reclamo del 27 novembre 2020, presentato dalla __________ SA.
Ha infatti negato che quest’ultima avesse “un interesse attuale ad impugnare
le tassazioni in oggetto”, in considerazione del fatto che l’imposta
sull’utile (cantonale e federale) dovuta dalla società ammontava a zero. L’UTPG
ha quindi riconosciuto alla contribuente “la possibilità di contestare
l’ammontare delle perdite accertate quando saranno compensate con eventuali
utili degli esercizi futuri”.
Ne consegue che l’UTPG non
è entrato nel merito delle censure contro le riprese fiscali che concernevano i
vantaggi che la società avrebbe concesso ai suoi soci e familiari.
In tal modo, non solo al
ricorrente ma neppure al padre è stata concretamente data la possibilità di
ottenere una decisione definitiva in merito alla legittimità della controversa
ripresa fiscale. Da una parte, infatti, l’UTPG non è entrato nel merito del
reclamo, ritenendo non esservi alcun interesse attuale ad ottenere una
decisione; dall’altro, neppure l’RS 1 è entrato nel merito, facendo riferimento
alla decisione dell’UTPG.
3.4
Il ricorrente era pertanto
senz’altro legittimato a contestare con reclamo le riprese che lo concernono,
impugnando la tassazione della persona fisica. Nelle circostanze descritte,
gravava ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza e
dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile.
La decisione impugnata,
con cui l’autorità fiscale non si è confrontata con le censure del contribuente
in merito alla ripresa dei vantaggi di cui avrebbe goduto nell’ambito della __________
SA, deve pertanto essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata, coinvolgendo anche
l’UTPG.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 21 aprile 2021 è annullata
e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova
decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: