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Decisione

80.2021.111

Assoggettamento limitato: persona giuridica, stabilimento d’impresa, ufficio con responsabile regionale e numerosi dipendenti, appartenenza economica

30 giugno 2022Italiano26 min

A. RI 1 è una società

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.111

Lugano

30 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 maggio 2021 contro le decisioni del 22 aprile 2021 in materia di IC

2013, 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è una società

iscritta nel registro di commercio del Canton __________ dal 23.7.2001 ed ha la

propria sede in __________, __________. Scopo sociale è l’attività di raccolta

di fondi, pubblicità e pubbliche relazioni per associazioni e società; può

acquisire e cedere beni immobili, beni immateriali e partecipazioni

(www.zefix.ch, sito consultato il

24.5.2022).

B. Con scritto

26.11.2014, la RI 1, si rivolgeva all’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (di seguito UTPG) indicando quanto segue:

“(…) La nostra azienda, con sede principale nella

città di __________, conduce un ufficio in __________. Siamo assoggettati alle

imposte del Cantone __________ e per vostra informazione ricevete una copia

della nostra dichiarazione fiscale per l’anno 2013”.

C.

a. Periodo fiscale

2013

La RI 1 trasmetteva copia

della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva

valere un utile di fr. 517'388.59 ed un capitale di fr. 464'247.-.

b. Periodo fiscale 2014

La RI 1 trasmetteva copia

della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva

valere un utile di fr. 764'059.- ed un capitale di fr. 478'306.-.

c. Periodo fiscale 2015

La RI 1 trasmetteva copia

della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva

valere un utile di fr. 918’295.- ed un capitale di fr. 456'601.-.

D.

a. Periodo fiscale

2013

Con decisione del 7.9.2017

l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 517'389.-: la quota

parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in

fr. 31'591.-. Nessuna quota parte del capitale veniva invece assegnata al

Canton Ticino.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione del 7.9.2017

l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 764’059.-: la quota

parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in

Considerandi

fr. 53'601.-. Nessuna quota parte del capitale veniva invece assegnata al

Canton Ticino.

c. Periodo fiscale 2015

Con decisione del 7.9.2017

l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 918'295.-: la quota

parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in

fr. 79'465.-. Nessuna quota parte veniva invece assegnata al Canton Ticino.

E. Con unico reclamo del

28/29.9.2017, la RI 1 contestava le decisioni IC 2013, 2014 e 2015 per il

tramite della rappresentante __________. Nel gravame indicava che la

contribuente aveva la propria sede principale a __________ ed era assoggettata

per appartenenza economica nel Canton Ticino, ai sensi dell’art. 61 LT. Per i

periodi oggetto di reclamo, il Canton __________, aveva “(…) già emesso le

corrispondenti decisioni di tassazione tramite le quali ha assoggettato alla

sua sovranità fiscale il 100% dell’utile e del capitale”. Con le decisioni

contestate, pure il Canton Ticino aveva assoggettato parte dell’utile per i

medesimi periodi fiscali, provocando una doppia imposizione attuale (effettiva)

contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. Motivo per il quale veniva cautelativamente

interposto reclamo e si chiedeva la sospensione della procedura “(…) in

attesa che siano esperite tutte le verifiche del caso anche con il cantone di

sede. Sarà nostra premura informarvi in merito agli sviluppi”.

F. Con decisione

18.4.2019, le autorità fiscali del Canton __________, respingevano una domanda

di revisione presentata dalla __________ (tramite la rappresentante __________)

nei confronti delle decisioni di tassazione relative ai periodi dal 2013 al

2015.

In particolare, la domanda

di revisione era stata motivata con il fatto che la contribuente aveva uno

stabilimento d’impresa nel Canton Ticino.

Il fisco zurighese aveva

ricordato che le decisioni potevano essere oggetto di revisione nel caso in cui

le stesse fossero manifestamente errate dal profilo qualitativo o quantitativo,

cosa che non si verificava nel caso di specie. Aveva poi negato l’esistenza di

uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino con la seguente motivazione:

“Vorliegend

ist. u.E. weiterhin unklar, ob die Steuerpflichtige aufgrund wirtschaftlicher

Zugehörigkeit im Kanton Tessin steuerpflichtig ist bzw. ob im Sinne der

genannten bundesgerichtlichen Praxis eine Betriebsstätte vorliegt. Hinsichtlich

der gemieteten Privatwohnung in __________ TI scheint äusserst fraglich, ob die

darin ausgeführten Tätigkeiten als qualitativ und quantitativ wesentlich

einzustufen sind. Gemäss Ihren Ausführungen sind in dieser Wohnung lediglich

(wohl untergeordnete) administrative Arbeiten ausgeführt worden. Zudem diente

die Wohnung auch als Übernachtungsmöglichkeit für Mitarbeitende. Die

eigentliche Kerntätigkeit der Steuerpflichtigen (die Mittelbeschaffung, Werbung

und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und Verbände, insbesondere die

Durchführung von Sammelaktionen) dürfte hingegen vornehmlich an stark

frequentieren öffentlichen Orten (wie an Bahnhöfen, Einkaufszentren, etc.)

stattgefunden haben. Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Vorliegen

einer Betriebsstätte im Kanton Tessin (sowie in weiteren Kantonen) weiterhin

Dispositivo

nicht nachgewiesen ist. Aus diesen Gründen kommt eine (“vorgezogene”) Revision

nicht in Betracht”.

G. Con

raccomandata 4.10.2019 l’UTPG attribuiva alla reclamante un termine fino al

31.10.2019 per produrre la seguente documentazione:

·

Dettaglio conto “_______”, anni

2013-2014-2015;

· Allegare copia dei contratti di locazione in __________;

· Lista dei dipendenti, con nominativi completi,

residenti nel Cantone Ticino e in possesso del permesso G (frontalieri), anni

2013 – 2014 – 2015;

· Copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti

negli anni 2013 – 2014 -2015;

· Copia dei permessi di lavoro rilasciati dal Cantone

Ticino (permesso B e permesso G) anni 2013-2014-2015;

· Dettagli scheda contabile indicante la cifra d’affari

conseguita nel Cantone Ticino, anni 2013-2014-2015;

· Copia notifica di tassazione del Cantone di Zurigo,

anni 2013-2014-2015;

· Nella vostra pagine delle offerte di lavoro, viene

indicato che “Se lavori almeno quattro giorni la settimana e abiti molto

lontano… c’è la possibilità di pernottare gratuitamente presso un’abitazione

per i dipendenti”. Sulla base di queste affermazioni vogliate specificare:

·

Si tratta di un’abitazione messa a

disposizione dalla società o da dipendenti già residenti in Ticino?

·

A quanto ammonta il costo di

questa abitazione? allegare copia del contratto di locazione

·

Chi paga l’affitto dell’abitazione

·

Vogliate specificare compiutamente

l’attività svolta dalla società?

H. Con raccomandata

20.1.2021 l’UTPG si rivolgeva alle autorità fiscali del Canton Zurigo, in

relazione alle tassazioni della __________ per i periodi fiscali dal 2013-2015.

In particolare, rilevava

che, in base alla documentazione consultata, la contribuente aveva sottoscritto

un contratto di locazione, dal 1.3.2008, per un appartamento di 6 locali ed un

canone mensile pari a fr. 2'100.- in v__________. La società non impiegava

unicamente personale che operava all’esterno, ma presso la sede di Bellinzona era

presente anche del personale che “(…) coordina, pianifica e organizza le

attività dei propri dipendenti. Ad esempio citiamo il responsabile regionale

servizio interno Svizzera __________, signor __________ __________, il quale è

operativo nella sede di __________. Egli non è un lavoratore esterno (…)”.

La società aveva in Ticino anche un collegamento telefonico fisso. Per poter

gestire, pianificare e organizzare l’attività aveva la necessità di un ufficio

con del personale. L’autorità fiscale ticinese, a tal proposito rilevava di non

avere informazioni in merito al fatto che la gestione fosse affidata al

personale di Zurigo. Inoltre, dal sito internet della società si evinceva che

l’organizzazione era suddivisa in regioni, con personale domiciliato in loco.

In un’altra sezione del sito internet si poteva leggere: “Dai nostri uffici

di Zurigo, Losanna e Bellinzona offriamo consulenze per le attività di raccolta

fondi dei nostri committenti….”. Motivo per il quale l’UTPG rilevava di non

comprendere la ragione in base alla quale, il fisco zurighese avesse concluso

che l’indirizzo di __________ fosse solo un “appartamento privato”.

Il fisco ticinese, aggiungeva

che, nelle proprie dichiarazioni fiscali, la __________ aveva indicato di avere

una succursale a Bellinzona, aspetto ignorato dal fisco zurighese: in questo

modo si era creata una doppia imposizione effettiva.

Il fisco ticinese chiedeva

pertanto, considerata l’evidenza di uno stabilimento d’impresa nel Canton

Ticino, di emettere delle nuove decisioni di tassazione ed un relativo riparto

cantonale, sulla base della cifra d’affari dichiarata dalla __________.

I. a.

Periodo fiscale 2013

Con decisione del

22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile

imponibile attribuibile al Ticino a fr. 25'200.-.

A motivazione della

decisione, l’autorità resistente riproponeva alcuni passaggi della lettera del

20.1.2021 trasmessa al fisco del Canton __________, nella quale erano esposte

le ragioni per ritenere che la contribuente disponesse di uno stabilimento d’impresa

nel Canton Ticino. Nella decisione di tassazione si era attenuta agli elementi

oggettivi ed ai dati indicati nella dichiarazione d’imposta presentata nel

Canton __________. Il riparto era stato eseguito sulla base della cifra

d’affari ed era “(…) stato ricalcolato l’utile imponibile tenendo conto di

un precipuo del 20% a favore del Cantone di Zurigo”.

In merito alla doppia

imposizione, di cui all’art. 127 cpv. 3 Cost, l’UTPG rilevava che: “(…) il

contribuente ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a

esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei Cantoni interessati, ma è

sufficiente che lo faccia in un Cantone”.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione del

22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile

imponibile attribuibile al Ticino a fr. 42'800.-.

La motivazione era la

medesima di quella del periodo fiscale precedente.

c. Periodo fiscale 2015

Con decisione fiscale del

22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile

imponibile attribuibile al Ticino a fr. 63'500.-.

La motivazione era la

medesima di quella dei periodi fiscali precedenti.

L. Con tre separati

ricorsi del 21/25.5.2021 __________ impugna le decisioni su reclamo IC 2013,

2014 e 2015, invocando un caso di doppia imposizione vietato dall’art. 127 cpv.

3 Cost, ritenuto come, per gli stessi periodi fiscali sia già stata tassata nel

Canton Zurigo. In sostanza, la ricorrente argomenta di aver presentato le

proprie dichiarazioni fiscali nel Canton Zurigo, indicando di aver in Ticino e

nel Canton Vaud una stabile organizzazione. Tuttavia, all’epoca non era

rappresentata da un consulente fiscale, motivo per il quale non era in grado di

procedere ad una corretta ripartizione fiscale tra i Cantoni, ma presumeva che

le autorità fiscali competenti avrebbero proceduto d’ufficio al riparto in base

ai dati forniti. Il Canton Zurigo non aveva proceduto ad alcun riparto e nel

frattempo le decisioni erano passate in giudicato. La domanda di revisione

presentata all’autorità fiscale del Canton Zurigo era stata respinta, in

ragione del fatto che non era stata riconosciuta una stabile organizzazione in

Ticino.

La ricorrente spiega di

essere attiva nell’ambito della raccolta di fondi per enti di pubblica utilità:

ciò avviene attraverso “(…) campagne con stand informativi in cui

collaboratori part – time e studenti (i cosiddetti “dialogatori”) si occupano

delle bancarelle a livello locale. Gli stand informativi sono di solito

allestiti e gestiti in luoghi pubblici, aree pedonali, stazioni ferroviarie

ecc.”. Il lavoro dei “dialogatori” è coordinato dal Responsabile regionale

della Svizzera italiana che è altresì responsabile della comunicazione con le

autorità e dell’organizzazione delle raccolte dei fondi. Per poter svolgere

quest’attività, l’insorgente ha affittato dal 1.3.2008 un appartamento di 6

locali, in __________, il cui canone di locazione è di fr. 2'100.-. Questi

locali sono utilizzati sia dal responsabile regionale per svolgere i suoi

compiti sia, in caso di necessità, dai dialogatori per pernottarvi. L’indirizzo

dell’appartamento viene usato anche nella corrispondenza con le autorità e

presso gli uffici di __________ vi è una linea telefonica fissa. Dal mese di

febbraio 2017, la __________ ha in affitto uno spazio per uffici in via __________

e paga un canone di locazione mensile di fr. 1'200.-.

La ricorrente si dichiara,

in linea di principio, d’accordo con le decisioni dell’autorità fiscali

ticinese e riconosce di avere, nel Canton Ticino, una stabile organizzazione. Chiede

tuttavia che gli utili imponibili vengano rivisti, considerando un precipuo del

30%. Avrebbe impugnato le decisioni unicamente poiché vi è una doppia

imposizione fiscale, vietata dalla Costituzione. Secondo la giurisprudenza, in

caso di doppia imposizione intercantonale, il ricorso deve essere presentato

nel Cantone che ha emesso l’ultimo accertamento fiscale anche se il

contribuente è d’accordo, in linea di principio con la valutazione di quel

Cantone.

M. Con osservazioni

30.7/2.8.2021, l’UTPG chiede la conferma delle decisioni su reclamo impugnate,

ripercorrendo l’iter della procedura di tassazione e spiegando per quali

ragioni ci si trovi confrontati ad una doppia imposizione intercantonale.

Secondo l’autorità

resistente, è indubbio che in Ticino la __________ abbia uno stabilimento

d’impresa: oltre ad aver sottoscritto, già dal 1.3.2008, un contratto di

affitto per un appartamento di 6 locali a __________ con un costo mensile di

fr. 2'100.-, ha assunto sia un responsabile per la Regione Ticino – che lavora

a Bellinzona - sia numerosi dipendenti, in prevalenza con permesso G rilasciato

dal Cantone Ticino, con il compito di raccogliere donazioni grazie

all’allestimento di specifici stand dislocati negli spazi pubblici.

L’UTPG spiega di essersi rivolto

alle autorità fiscali del Canton Zurigo, chiedendo di “rivedere” le

decisioni emesse, allo scopo di evitare una doppia imposizione intercantonale,

senza purtroppo ottenere alcun riscontro.

L’autorità resistente si

oppone alla richiesta di elevare il precipuo al 30%. La determinazione del

precipuo, che di solito oscilla tra il 10% ed il 20% dell’utile complessivo, dovrebbe

essere risolta analizzando caso per caso. Quando la ripartizione è effettuata

secondo la cifra d’affari, di norma l’importanza della sede non influisce sulla

modalità di ripartizione. Motivo per il quale l’Alta Corte generalmente attribuisce

un precipuo del 20%, qualora la ripartizione venga effettuato secondo questa

chiave di riparto. Secondo l’UTPG non vi sarebbero motivi per scostarsi dalla

percentuale del 20%, già riconosciuta più volte dal Tribunale federale. Inoltre

la ricorrente occupa __________ quale “responsabile regionale servizio interno

Svizzera Italiana”, con un salario annuo in media di fr. 90'000.- lordi. Dal

2018 è presente anche __________ quale “responsabile regionale servizio

esterno Svizzera italiana”. Da ciò si dedurrebbe l’importanza di una sede

nel Canton Ticino, anche per questioni linguistiche. Siccome l’assunzione del

personale di madre lingua italiana viene gestita dall’ufficio di Bellinzona, quest’ultimo

fungerebbe anche da ufficio delle risorse umane. L’autorità resistente ritiene

contraddittorio il comportamento dell’autorità fiscale __________ che,

unicamente dal 2017, ha riconosciuto lo stabilimento d’impresa, visto come la

persona di riferimento della sede di Bellinzona era presente anche nel 2013 e

negli anni a seguire e che, dal 1.2.2017, la società ha traslocato in un nuovo

ufficio, il cui costo annuale è risultato inferiore al canone di locazione

precedente.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 61 cpv. 1 lett.

b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori

Cantone sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel

Cantone. La disposizione della legge cantonale è conforme all’art. 21 cpv. 1

lett. b LAID, il cui tenore è identico. In assenza di una definizione

propria, la disposizione del diritto federale rinvia ai principi

d'interpretazione posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto

della doppia imposizione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9

febbraio 2011, in RtiD II-2011 n. 17t consid. 4.1, con riferimento a: DTF 134 I

303 consid. 1.2 p. 305 in fine e riferimento di dottrina nonché

consid. 2.2 p. 307; Messaggio a sostegno delle leggi federali

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e

sull'imposta federale diretta [Messaggio sull'armonizzazione fiscale] del 25

maggio 1983 in: FF 1983 III 1 p. 56, risp. 69; Athanas/Widmer in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht vol. I/1, Bundesgesetz über

die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2a

ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten

Zürcher Steuergesetz, 2a ed., Zurigo 2006, n. 12 ss. ad art. 4).

Conformemente

alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza di uno stabilimento

d'impresa quando una società possiede impianti o installazioni materiali

permanenti che formano una parte dell'azienda fuori Cantone e per mezzo dei

quali l'attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura

qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307

in fine con richiami; TF 2C_216/2014 del 15.12.2016, consid.

4.2.; 2C_110/2018 del 28.2.2019 consid. 3.3.).

1.2.

Il

luogo dello stabilimento d’impresa costituisce un domicilio (accessorio)

secondario, per rapporto alla sede o all’amministrazione effettiva della

persona giuridica. Per poter ammettere l’esistenza di uno stabilimento

d’impresa, si deve trattare di un’installazione che adempie le seguenti

condizioni:

1) fissa e

permanente;

2) nella quale si

esercita una parte quantitativamente e qualitativamente importante

dell’attività;

3) che fa parte

dell’impresa

(De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale,

Berna 2013, 2a ed., p. 114).

Il primo criterio esige

che l’installazione sia a disposizione dell’impresa in maniera permanente: non

è sufficiente un utilizzo temporaneo. Ciò implica l’esistenza di

un’installazione fisica, stabilita in un luogo preciso. Poco importa che

l’impresa sia o meno proprietaria dell’installazione, ma occorre che abbia

perlomeno un determinato diritto di disporre su quest’ultima, anche di natura

contrattuale (sentenza TF 2C_110/2018 del 28.2.2019 consid. 3.3.). È in tal

senso sufficiente che i locali siano effettivamente disponibili per gli scopi

dell’impresa (De Vries Reilingh,

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, p. 129).

Per quanto concerne il

secondo criterio, lo stesso dev’essere interpretato in maniera larga: risulta

adempiuto a partire dal momento in cui un’attività che fa parte dell’impresa

non è unicamente “subordinata ed accessoria”. Per quanto attiene all’importanza

qualitativa, la stessa implica che l’attività che viene esercitata tramite le

installazioni fisse e permanenti faccia parte dell’impresa. Non è necessario

che lo stabilimento d’impresa costituisca una succursale ai sensi del diritto

commerciale. L’attività esercitata tramite le installazioni fisse e permanenti

può costituire uno stabilimento d’impresa anche se non vi è del personale

impiegato.

Da ultimo, per quanto

concerne il terzo criterio, si esige che le installazioni facciano parte

dell’impresa del contribuente e non di un’altra impresa indipendente (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale,

op. cit., p. 115 s.; De Vries Reilingh,

Interkantonales Steuerrecht, op. cit., p. 129 s.).

2. 2.1.

Secondo

le decisioni impugnate, l’UTPG ritiene che la ricorrente abbia nel Canton

Ticino uno stabilimento d’impresa. Motivo per il quale il fisco ticinese

rivendica una parte dell’utile. La contribuente non contesta di principio

l’esistenza di uno stabilimento d’impresa, anzi condivide l’impostazione

giuridica dell’autorità fiscale ticinese. Lamenta tuttavia una situazione di

doppia imposizione intercantonale, che di fatto la obbliga ad impugnare la

decisione fiscale ticinese, siccome nel Canton __________ è già stata imposta

nella misura del 100% per gli stessi periodi fiscali. Chiede unicamente che il

precipuo da riconoscere al Canton Zurigo sia stabilito nella misura del 30%,

anziché del 20%. Si tratta pertanto di stabilire dapprima se l’insorgente disponga

di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino e, in caso affermativo, di

verificare la congruità del precipuo da riconoscere.

2.2.

La __________ è una

società attiva nell’ambito della raccolta fondi e della pubblicità per

associazioni e so), che è consultabile altresì in lingua italiana, sotto la

rubrica “Chi siamo”, si legge:

“Per noi è importante sapere chi e cosa

commercializziamo. È per questo __________ lavora esclusivamente per

organizzazioni di pubblica utilità. Dai nostri uffici di __________, __________

e __________ offriamo consulenze per le attività di raccolta fondi dei nostri

committenti e realizziamo campagne in tutta la Svizzera. Con noi lavorano circa

50 collaboratori fissi, disponiamo inoltre di un grande pool di operatori di

callcenter e, nel quadro delle campagne con stand informativi, impieghiamo ogni

anno circa 1'000 dialogatori temporanei”.

Alla Sezione “contatto”, sono

indicati i dati degli uffici di __________, __________ e __________. Per quanto

riguarda gli spazi di __________, gli stessi sono aperti dalle 9:00 alle 12:00

e dalle 14:00 alle 17:00 (come nelle altre due sedi), sono ubicati in via __________

e sono dotati di una linea telefonica fissa (__________). Gli uffici di __________

e __________ hanno i loro propri numeri.

2.3.

2.3.1.

Nel Canton Ticino la

società ha sottoscritto un contratto di locazione con __________ a far tempo

dal 1.3.2008, per un appartamento ubicato in __________ a __________, al 2° piano

dello stabile denominato “__________”. I locali erano 6, per un totale di 153

metri quadrati. Il canone di locazione era di fr. 2'100.- mensili, ai quali si

aggiungevano fr. 150.- di spese accessorie nonché fr. 120.- per l’affitto di un

posteggio esterno.

Dal 1.2.2017 ha invece preso

in locazione un appartamento di dimensioni più piccole, di 2.5 locali, presso

il __________, per una pigione annua di fr. 1'200.- più le spese accessorie di

fr. 150.-

2.3.2.

Nel

Canton Ticino la __________ impiega dei dipendenti.

Dal__________, laureato in

economia aziendale presso l’Università di __________ (cfr. sito internet della

contribuente, “ll nostro team”), in veste di “Responsabile regionale servizio

interno Svizzera italiana”:

“La sua collaborazione con __________ iniziata nel

2009 come responsabile della sede di Bellinzona e dell’area italofona

rappresenta tuttora la realizzazione del sogno di poter operare in ambito

umanitario e di aiuto allo sviluppo senza dover rinunciare alla propria famiglia

ed all’amato Ticino”.

Agli atti vi è anche il

concorso pubblicato nel dicembre del 2008, per l’assunzione della figura di

responsabile per il Ticino, dalla quale si evincono tutte le funzioni

esercitate poi in concreto dalla figura scelta, cioè dallo stesso __________,

tra le quali si annoverano:

·

Leitung Büro __________;

·

Kampagnenplanung;

·

Staff employement

(Einsatzplanung);

·

Standplatzplanung- und kontrolle;

·

Material;

·

Dialoger;

·

Administratives;

·

Produktion/Spesen;

·

Leitung des Aussendienstes __________;

·

Briefing.

Il salario netto di __________

nel 2017 era di fr. 80'911.-.

2.3.3.

Sempre dalla pagina

internet della contribuente, alla voce “Il nostro team”, si evince che __________

riveste il ruolo di “Responsabile regionale servizio esterno Svizzera

italiana”:

“(…) approda in __________ nel 2015 svolgendo la

mansione di dialogatore per circa due anni. Nel 2017 è diventato prima coach e

poi responsabile del servizio esterno nella Svizzera italiana”.

2.3.4.

Agli atti vi è inoltre

l’elenco dei lavoratori stranieri, dal quale si evince che sono 28 i permessi

rilasciati ai dipendenti per poter lavorare in Ticino alle dipendenze della __________,

__________. Sempre tra i documenti presentati dall’autorità fiscale si trova

anche l’annuncio di un impiego quale “dialogatore” al 40%-100%”. Nello stesso

si può leggere – tra le altre cose –:

“Siamo un’agenzia di raccolta fondi che si è

specializzata nell’acquisizione di nuovi sostenitori e nuovi membri su mandato

di organizzazioni non profit. Essendo la più grande azienda di questo tipo in

Svizzera, siamo costantemente alla ricerca di personale per animare i nostri

stand informativi durante le campagne delle organizzazioni di pubblica utilità

che promuoviamo. Lavorando come dialogatore puoi guadagnare bene impegnandoti

anche per una giusta causa”. (…)

“Se lavori almeno quattro giorni la settimana e

abiti molto lontano, in base agli accordi presi, c’è la possibilità di

pernottare gratuitamente presso un’abitazione per i dipendenti nell’arco della

settimana. Con questa soluzione risparmi sulla trasferta da casa e sulle spese

di viaggio. Quindi anche le persone che abitano fuori dal Ticino possono

lavorare per noi”.

2.4.

2.4.1.

La

ricorrente ha prodotto agli atti copia delle autorizzazioni per poter

utilizzare il suolo pubblico per la posa di “bancarelle”, tutte inviate

all’attenzione di __________ __________, Bellinzona. Nei documenti si trovano,

ad esempio gli scritti del/la:

·

Municipio della Città di __________ del 1.7.2014, relativi alla

bancarella di propaganda __________, __________ e __________ nella quale

vengono approvati i giorni nei quali effettuare la campagna informativa;

·

Municipio della Città di __________

del 22.11.2013, in risposta alla richiesta di posa di bancarelle di propaganda

nel quale si può leggere che, dopo numerosi colloqui telefonici intercorsi tra

le parti ed in seguito a vari problemi segnalati nella gestione delle

bancarelle non veniva più rilasciata alcuna autorizzazione a posare degli stand

informativi su tutto il territorio di __________;

·

Municipio della Città di __________

del 28.1.2015, che autorizza la posa di bancarelle in vari momenti dell’anno

per fare propaganda informativa relativa alle seguenti associazioni “__________”,

“__________”, “__________”, “__________ __________;

·

Polizia comunale __________ del

22.8.2014 con la quale è stata autorizzata la posa di bancarelle per la

propaganda informativa relativa ad “__________”, “__________”, “Pro __________”

nei mesi di novembre e dicembre 2014.

2.4.2.

La

__________ (rappresentata da __________ __________) ha altresì prodotto, copia

di un contratto di locazione: “(…) portant sur une surface d’exposition pour

activité commerciale à durée déterminée” concluso __________ a __________

per la giornata del 16.5.2014, relativo alla propaganda informativa per __________.

2.5.

Nei

periodi fiscali sub judice, per quanto concerne il Canton Ticino, la

ricorrente ha avuto una cifra d’affari di fr. 866'965.- nel 2013 (su un totale

in Svizzera di fr. 14'198'851 [% in TI pari al 6.106%]), di fr. 1'069'500.- nel

2014 (su un totale in Svizzera di fr. 14'175'688.- [% in TI pari al 7.015%]) e

di fr. 1'448'205.- nel 2015 (su un totale in Svizzera di fr. 16'735'397 [% in

TI pari all’8.654%]).

2.6.

Ora, le condizioni per

ritenere dato uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, nei periodi fiscali

sottoposti a giudizio, e meglio l’esistenza di un’installazione fissa e

permanente, nella quale si esercita una parte quantitativamente e

qualitativamente importante dell’attività e che fa parte dell’impresa, sono

date.

In effetti, l’esame degli

atti permette in maniera inequivocabile di ritenere come dagli uffici di

Bellinzona venisse pianificata la raccolta fondi per le varie società e

associazioni, quali __________, ecc.: le campagne informative si svolgevano su

suolo ticinese, sia pubblico (si vedano tutte le autorizzazioni ottenute presso

i vari Comuni) sia privato (v. p. es. il contratto di locazione degli spazi di __________).

La sede di __________, oltre ad apparire sul sito internet di __________,

disponeva di uffici (v. contratto di locazione agli atti) nonché di una propria

linea telefonica. La cifra d’affari, per il solo Cantone Ticino, è comunque di una

certa importanza, tenuto conto che gli uffici di __________ e __________ si

occupano di aree geografiche nettamente più estese e coinvolgono molti più

Cantoni.

La decisione dell’UTPG

merita pertanto piena tutela. Si tratta ora unicamente ancora di verificare se

è stata correttamente attribuita la parte di utile spettante al Canton Ticino,

ritenuto come, al Canton Zurigo, ossia presso la sede principale di __________

è altresì stato riconosciuto un precipuo del 20%.

3. 3.1.

La

ricorrente chiede che venga attribuito al Canton __________, dove ha la propria

sede, un precipuo del 30%. L’insorgente motiva la propria richiesta indicando

che a partire dal 2016, quando il Canton Zurigo ha ammesso una ripartizione

degli utili a favore delle stabili organizzazioni nel Canton Ticino e nel

Canton Vaud, ha esatto un precipuo del 30%.

3.2.

3.2.1.

Quando

un’impresa è attiva in più Cantoni, bisogna tener conto che, per l’attività di

direzione e di controllo, l’amministrazione centrale contribuisce alla

produzione di utile in ciascuno degli stabilimenti d’impresa. Si attribuisce

una parte accresciuta dell’utile dell’impresa al Cantone nel quale la direzione

centrale esercita la propria attività. Tale attribuzione si chiama per

l’appunto “precipuo”. La domanda se si debba o meno accordare il precipuo

ed in quale misura, dipende dal tipo di impresa e dall’organizzazione della sua

attività commerciale. La questione va risolta caso per caso. Il precipuo è in

effetti un correttivo, destinato ad equilibrare il riparto dell’utile, quando

circostanze particolari non sono sufficientemente prese in considerazione

nell’ambito di un riparto ordinario. Di norma il precipuo si attesta in una

percentuale compresa tra il 10% e il 20% dell’utile complessivo dell’impresa.

Secondo la dottrina, le funzioni centrali che giustificano l’attribuzione di un

precipuo non comprendono unicamente l’attività di direzione e di controllo

della sede, ma anche altre, quali l’acquisto centralizzato, la pubblicità ed il

marketing, la gestione centralizzata del patrimonio dell’impresa, il servizio

giuridico centralizzato come anche i servizi informatici (De Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, op. cit., p. 287 s.).

3.2.2.

Quando il riparto si

effettua secondo la cifra d’affari, lo stesso non è generalmente influenzato

dall’importanza della sede. Per tale ragione il TF ha di norma attribuito un

precipuo del 20%. Fatta eccezione per qualche caso particolare, l’Alta Corte

svizzera non ha mai ammesso alcun precipuo superiore alla percentuale del 20%.

Una percentuale più elevata può essere giustificata unicamente se la direzione

centrale esercita un’influenza predominante sul risultato globale, mentre

l’attività dello stabilimento d’impresa ha un carattere subordinato. Nel caso

in cui gli stabilimenti d’impresa godono di una grande autonomia, il precipuo

dev’essere inferiore (De Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, op. cit., p. 289 s.).

3.3.

L’UTPG ha indicato che,

nel riparto intercantonale allestito per i periodi fiscali successivi (2017 e

2018), il Canton Zurigo avrebbe giustificato l’attribuzione di un precipuo del

30% al Cantone di sede, in considerazione delle “(…) funzioni dirigenziali

svolte da parte del CEO e CFO presso la sede principale (…)”. Infatti, nella motivazione della decisione relativa al 2017, si

legge che “Am Sitz Zürich werden zentrale Funktionen (für den Sitz und die

Betriebstätten) ausgeübt. Es sind die Leitung und Verwaltungsräte (CFO/CEO und

VR), Informatikdienstleistungen, Administration/Finanzen/Personal (HR-Payroll)”

(cfr. allegato E alle osservazioni UTPG, “Einschätzungsvorschlag Staats-

und Gemeindesteuern 2017 im ordentlichen Verfahren”).

Il fisco ticinese, che ha

intrapreso la ripartizione dell’utile in base alla cifra d’affari, nelle

proprie osservazioni al ricorso, ha indicato che la contribuente non spiega per

quali ragioni sarebbe corretto attribuire un precipuo superiore a quello

normalmente attribuito nella pratica tra i Cantoni ossia del 20%.

3.4.

Ora, agli atti non

risulta, per poter giustificare un precipuo maggiore a quello considerato

dall’autorità fiscale ticinese del 20%, che la direzione centrale eserciti

un’influenza predominante sul risultato globale. La divisione tra la sede

centrale e gli stabilimenti d’impresa, suddivisi per aree geografiche e

linguistiche (Zurigo, Losanna e Bellinzona), nonché l’impostazione dell’impresa

che prevede una serie di medesime figure che operano nelle varie sedi con le

stesse mansioni (cfr. sito __________), non permette a questa Corte di ritenere

che la direzione centrale - esercitata da Zurigo - abbia un’influenza ed un

ruolo decisivo tali per cui discostarsi dal precipuo del 20%.

4. Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico della

ricorrente (che le ha già anticipate).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: