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Decisione

80.2021.113

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: commercio professionale di immobili, venditore amministratore di società immobiliari e proprietario di immobili, società semplice, accantonamento AVS deducibile solo per l’IFD, principio di cassa per IC

30 maggio 2023Italiano18 min

domiciliato a Vezia, è stato presidente del Consiglio di amministrazione della __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.113

80.2021.114

Lugano

30 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 maggio 2021 contro la decisione del 28 aprile 2021 in materia di IC e IFD

2011.

Fatti

Fatti

A. RI 1, all’epoca

domiciliato a Vezia, è stato presidente del Consiglio di amministrazione della __________

SA, __________ dal 2009 al 2015. Era inoltre amministratore di diverse società

immobiliari e, in particolare, della __________ SA, __________, della __________

SA, __________, della __________ SA, __________, della __________ SA, __________,

della __________ SA, __________, della __________ SA, __________, e della __________

SA, __________.

Nella dichiarazione

d’imposta del 14 maggio 2013, per l’anno fiscale 2011, il contribuente ha dichiarato

un reddito imponibile complessivo di fr. 299'779.-- ed una sostanza imponibile

complessiva pari a fr. 4'686'384.--. La maggior parte dei redditi proveniva

dalla gestione di immobili, detenuti in comproprietà con __________ o

appartenenti alla Comunione ereditaria fu __________.

Nel corso del 2011, ha

venduto la sua quota di comproprietà di due immobili, dei quali era

comproprietario __________. La quota di un mezzo del mapp. __________ RFD di __________

è stata venduta al comproprietario __________ al prezzo di fr. 3'250'000.--,

mentre il mapp. __________ di __________, costituito in proprietà per piani

(PPP), è stato venduto da entrambi i comproprietari alla __________ SA, __________,

al prezzo di fr. 3'075'000.--.

B. Con decisione del 14

settembre 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato

al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile

in fr. 294'100.-- per l’IC e in fr. 1'860'100.-- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 4'654'000.-- per l’IFD. In particolare, l’autorità fiscale aveva

aggiunto ai proventi dichiarati dei redditi provenienti dal commercio

professionale di immobili, nella misura di fr. 1'531'885.-- (vendita part. __________

__________ con utile di fr. 1'129'374.-- e vendita part. __________ __________ con

utile di fr. 402'511.--).

C. In data 6 ottobre

2016 il contribuente ha interposto reclamo avverso la decisione di tassazione,

contestando di aver conseguito un utile di natura professionale con la vendita

degli immobili. Questi ultimi erano stati detenuti, rispettivamente, per 12 e

per 7 anni in comproprietà con __________, nell’ambito di una condivisa volontà

di investire in modo duraturo i propri patrimoni privati in oggetti immobiliari

destinati alla locazione. Le spese sostenute negli anni dai comproprietari per

le migliorie e le manutenzioni erano a suo avviso indice di una politica di

investimento conservativa. La decisione di alienare gli immobili sarebbe stata

frutto “di importanti cambiamenti nelle situazioni di vita privata e

professionale”. Una conferma dell’asserito “approccio conservativo” sarebbe

stata rappresentata dal fatto che lo Stabile __________ era stato ritirato dal

comproprietario __________, tuttora proprietario, come pure dall’avvenuto

pagamento della penale per recesso anticipato dal mutuo ipotecario.

In via subordinata, qualora

fosse stato ammesso il carattere professionale dell’operazione, il reclamante chiedeva

la correzione del calcolo del reddito di natura professionale. Per l’IFD, postulava

la deduzione dei contributi AVS quantificabili in fr. 155'000.-; per l’IC, la

deduzione del debito per imposte e contributi sociali ulteriormente dovuti

sulle vendite litigiose, quantificabili in fr. 320'000.--.

D. Con decisione del 28

aprile 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo per l’imposta cantonale, aggiungendo

ai debiti privati del reclamante il debito dei contributi AVS relativi al reddito

derivante dal commercio professionale di immobili, con la conseguenza che la

sostanza imponibile si riduceva a fr. 4'506'000.--.

Il ricorso in materia di

IFD è stato invece respinto, con decisione del 21 aprile 2021, con la quale è

stato tuttavia rettificato il reddito dell’attività lucrativa indipendente

accessoria. Dedotto l’accantonamento AVS, il reddito imponibile complessivo è

stato dunque ridotto a fr. 1'711'500.--. L’autorità di tassazione ha ricordato

come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi sia “commercio

professionale di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che

eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare

alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un

profitto”. Considerato il modo di acquisizione, la professione svolta dal

contribuente, attivo nel ramo immobiliare, e l’impostazione data (società

semplice) con il comproprietario, l’UT ha ritenuto che gli immobili venduti

facessero parte della sostanza aziendale del contribuente e che l’utile fosse

pertanto soggetto all’IFD. Gli immobili erano infatti stati acquistati in

comproprietà, l’uno ad un’asta nel 2004 e l’altro da una società in

liquidazione nel 1999. Secondo l’autorità di tassazione, “poco importano i

motivi che hanno portato alla vendita degli stessi”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in via principale, che

gli elementi imponibili siano definiti così come si evince dalla dichiarazione

d’imposta 2011 e che gli sia riconosciuta un’indennità per spese e ripetibili

pari a fr. 5'000.--. Ripropone gli argomenti già sottoposti all’autorità di

tassazione con il suo reclamo, documentando gli asseriti “cambiamenti nelle

situazioni di vita privata e professionale” con la produzione di un

certificato medico che attesta problemi ematologici. Ricorda inoltre che le

attività di ricerca degli acquirenti non sarebbero state “poste in essere

dal Signor RI 1 bensì da professionisti del settore remunerati a condizioni di

mercato”, come risulta dalle note d’onorario allegate al ricorso.

In via subordinata, qualora

venisse confermata l’imposizione del reddito derivante dal commercio

professionale di immobili relativo alla vendita delle due sopracitate

particelle, l’insorgente chiede che i fattori imponibili ai fini dell’imposta

cantonale vengano determinati in modo analogo a quanto fatto in materia di IFD.

Fa riferimento all’art. 17 cpv. 3 LT, secondo cui gli utili conseguiti mediante

alienazione realizzazione o rivalutazione contabile sono imponibili fino a

concorrenza delle spese d’investimento e sostiene che l’utile immobiliare

sarebbe negativo. Ne consegue che la perdita di fr. 148'593.-- dovrebbe essere

dedotta dal reddito imponibile, secondo l’art. 134a cpv. 1 LT. Il

reddito imponibile complessivo per l’imposta cantonale verrebbe quindi ridotto

da fr. 294'100.-- a fr. 145'500.-.

Infine, qualora il

commercio professionale venisse confermato, postula “la concessione della

deduzione a livello di sostanza IC del debito per il citato onere AVS e per il

maggior carico IFD complessivamente quantificabili in fr. 320'000.--“.

F. Nelle osservazioni

4/8 giugno 2021 l’UT si riconferma sostanzialmente nel proprio operato e rinvia

integralmente alle motivazioni già esposte nella decisione su reclamo. In

riferimento alla richiesta di una deduzione di fr. 148'593.-- dalla decisione

di tassazione in materia di IC – postulata peraltro solo in sede di ricorso – l’autorità

fiscale chiede che venga respinta. Tale importo corrisponderebbe “all’accantonamento

AVS dedotto dall’imponibile IFD in quanto favorevole al contribuente,

contribuente che potrà dedurre il contributo AVS ai fini cantonali al momento

del pagamento secondo il principio della periodicità”. Per contro, l’UT riconosce

invece il diritto alla deduzione del debito derivante dall’onere AVS e del

debito fiscale. Anche quest’ultima richiesta è pervenuta solo in sede di

ricorso. Pertanto, se fosse l’unica rettifica rispetto alla decisione dopo

reclamo, chiede che se ne tenga conto nell’attribuzione delle spese

processuali.

G. All’udienza, tenutasi

il 9 novembre 2021 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono

confermate nelle rispettive posizioni. I rappresentanti del ricorrente hanno chiesto

che l’accantonamento AVS sia dedotto dal reddito imponibile anche per l’IC ed

hanno contestato nuovamente la qualifica di quasi commerciante professionale

del contribuente. In particolare, lo stesso e il comproprietario non avrebbero

mai costituito una società semplice e non avrebbero mai proceduto alla

costituzione di ammortamenti sugli immobili. Il ricorrente non avrebbe mai esercitato

l’attività di commerciante professionale di immobili e la decisione di vendere

nel 2011 sarebbe stata adottata in seguito alla diagnosi di una grave malattia.

L’UT ha per contro ritenuto adempiuti i presupposti per l’imposizione

dell’utile immobiliare, in particolare per le modalità in cui è avvenuto

l’acquisto. Il ricorrente del resto amministrava immobili per conto dei suoi

famigliari.

In relazione ai contributi

AVS, secondo l’UT, la regola è che la loro deduzione avvenga sempre per cassa.

L’eccezione è data dal caso in cui viene imposto l’utile in capitale, nel qual

caso i contributi vengono dedotti per competenza.

L’UT ha aderito, infine,

alla richiesta di deduzione del debito IFD nel calcolo dell’imposta sulla

sostanza.

Diritto

1. Nel caso in

questione, RI 1 contesta l’aggiunta, per l’IFD 2011, del reddito da attività

indipendente accessoria per l’importo di fr. 1'383’292.--, derivante da

commercio professionale di immobili. In subordine – qualora la sopracitata

aggiunta fosse confermata – chiede che l’accantonamento AVS, pari a fr. 148'593.--,

possa essere dedotto dal reddito imponibile per l’IC 2011.

Considerandi

2.

2.1.

La determinazione del

reddito imponibile delle persone fisiche ai fini dell’imposta federale diretta

è disciplinata dagli articoli 16 e seguenti della LIFD. L’art. 16 LIFD

stabilisce che sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Tenuto conto anche dell’elenco esemplificativo degli artt.

17-23 LIFD, questa disposizione è espressione, nell’ambito dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche, della teoria dell’incremento del patrimonio o

dell’imposizione del reddito globale netto (“Reinvermögenszugangstheorie”),

come pure della regola secondo cui tutti i redditi del contribuente sono in

linea di principio imponibili, compresi gli utili in capitale conseguiti

mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della

sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD). Secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD, gli

utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per

contro esenti da imposta. Ciò significa che un utile in capitale è soggetto

all’imposta federale diretta solo se il bene ceduto fa parte della sostanza

commerciale del contribuente, non invece se rientra nella sua sostanza privata

(sentenza del TF 2C_918/2021 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

2.2

Per

giurisprudenza costante, la distinzione tra utile in capitale conseguito nella

realizzazione di sostanza privata (esente da imposta) e guadagno di carattere

commerciale, frutto dell'esercizio di un'attività indipendente (imponibile come

reddito), dipende dalle circostanze concrete. Va tuttavia tenuto conto del

fatto che la nozione di attività lucrativa indipendente s’interpreta in modo

ampio e che vanno considerati quali utili in capitale esenti da imposta sul

reddito solo quegli utili ottenuti da un privato in maniera fortuita o nel

quadro della semplice amministrazione della sua sostanza privata.

Quando l'attività del

contribuente eccede questo quadro relativamente stretto ed è orientata nel suo

insieme all'ottenimento di un reddito, occorre per contro considerare che il

contribuente eserciti un'attività lucrativa indipendente i cui proventi in

capitale sono imponibili. A seconda dei casi, una simile qualificazione può

giustificarsi anche in assenza di un'attività riconoscibile da terzi e/o

organizzata in forma d'impresa commerciale, e se essa non viene esercitata che

in maniera accessoria, occasionale o temporanea.

È soprattutto in relazione

alle transazioni di privati con riferimento a immobili o titoli che la

giurisprudenza ha sviluppato criteri per tracciare la linea di demarcazione tra

utili in capitale privati e commerciali. In particolare, i seguenti elementi

sono stati considerati indizi di un'attività lucrativa indipendente che va

oltre la mera amministrazione della sostanza privata:

·

il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni,

·

l’elevata frequenza delle transazioni,

·

la breve durata di possesso dei beni prima della loro rivendita,

·

la stretta relazione tra la presunta attività indipendente

(accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente,

·

l’utilizzo di conoscenze specialistiche,

·

l’impiego di fondi di terzi di una certa importanza per

finanziare le operazioni,

·

il reinvestimento degli utili realizzati,

·

la costituzione di una società semplice.

Ciascuno di questi indizi

può portare, in combinazione con altri o anche - eccezionalmente - da solo, se assume

un’intensità particolare, al riconoscimento di un’attività lucrativa

indipendente. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso,

così come si presentano al momento dell’alienazione (sentenza del TF

2C_918/2021 consid. 3.2 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 125 II 113 consid.

5e e 6a).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, il ricorrente contesta in particolare il fatto che le due

operazioni immobiliari avvenute nel 2011 – ossia la vendita dello stabile “__________”

(particella __________, __________) e dello stabile “__________” (particella __________,

__________) – possano essere qualificate come commercio professionale di

immobili, e di conseguenza che i guadagni conseguiti siano assoggettati

all’imposta federale diretta come redditi da attività indipendente accessoria. L’insorgente

si oppone alla sua qualifica di commerciante professionale di immobili, non

avendo egli mai esercitato questa attività.

Di parere contrario è l’Autorità

di tassazione, la quale ribadisce come il ricorrente amministrasse immobili per

conto dei suoi famigliari. Sottolinea inoltre che gli immobili in discussione erano

stati acquistati in comproprietà (società semplice) con __________ e che

l’acquisto era avvenuto, in un caso (mapp. __________ di __________),

nell’ambito di un incanto pubblico e, nell’altro caso (mapp. __________ di __________),

da una società in liquidazione.

3.2

Come ricordato in

precedenza, due degli indizi stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte

per qualificare gli utili immobiliari come redditi dell’attività lucrativa

indipendente sono costituiti dalla stretta relazione tra la presunta attività

indipendente (accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del

contribuente e dall’utilizzo di conoscenze specialistiche.

Nel caso in discussione, è

innegabile che gli stessi siano adempiuti.

Nel periodo fiscale

litigioso, l’insorgente era amministratore di diverse società immobiliari e, in

particolare, della __________ SA, __________, della __________ SA, __________,

della __________ SA, __________, della __________ SA, __________, della __________

SA, __________, della __________ SA, __________, e della __________ SA, __________.

Dichiarava poi sostanza immobiliare

per un valore di stima ufficiale di fr. 3'649'591.--, costituita in parte dagli

immobili detenuti in comproprietà con __________ e in parte da immobili appartenenti

alla Comunione ereditaria fu __________. La maggior parte dei suoi redditi

provenivano conseguentemente dalla gestione degli immobili.

Per la sua attività

professionale e per il numero di immobili che gli appartenevano, il

contribuente conosceva particolarmente bene l’economia fondiaria. D’altronde,

appare difficile credere che si sarebbe avventurato in investimenti di tale

rilevanza avendo poca o nessuna dimestichezza con gli immobili, il loro

acquisto e la loro gestione. Si può quindi affermare che le operazioni relative

agli stabili fossero collegate all’attività di gestione immobiliare svolta dal

ricorrente.

Le modalità d’acquisto dei

due immobili, inoltre, confermano che si sia avvalso di conoscenze

professionali proprie o di terzi. Infatti – come segnalato dall’UT – i due

stabili erano stati acquistati ad un’asta uno (“__________”) e da una società

in liquidazione l’altro (“__________”). Gli acquirenti hanno dunque colto due

opportunità commerciali che per loro natura non sono accessibili a tutti.

3.3

Altro indizio ricavabile

dalla giurisprudenza è la costituzione di una società semplice.

A tale riguardo, l’autorità

di tassazione ha ricordato come l’insorgente avesse di fatto costituito una

società semplice con il comproprietario __________.

La società semplice è la

forma più semplice tra le società di persone. Si tratta di un contratto col

quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni

uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Una società semplice si presenta spesso all'esterno

come una mera comunità d'interessi. Pertanto non possiede né una personalità giuridica

né deve presentarsi all’esterno col nome proprio. In questo modo, non di rado,

viene costituita una società semplice anche senza che gli interessati ne siano

consapevoli (sentenza 4A_421/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 3.1).

In casu, il

ricorrente e __________ avevano acquistato e gestivano nel loro comune

interesse numerosi immobili. La quota di un mezzo del mapp. __________ RFD di __________

è stata venduta dall’insorgente proprio al comproprietario __________.

Non si può negare, come

affermato dall’UT, che avessero costituito una società semplice.

3.4

Un ulteriore indizio del

carattere professionale dell’operazione immobiliare consiste nel fatto che la

stessa sia stata finanziata mediante l’impiego di fondi di terzi di una certa

importanza.

Dalla dichiarazione d’imposta

presentata dai comproprietari, risulta che alla fine del 2021 il mapp. n. di

era gravato da un’ipoteca di fr. 1'420'000.– e il mapp. n. di da una di fr.

3'326'000.--.

Se si considera che il

mapp. __________ era stato acquistato nel 1999 per fr. 2’020'000.-- e il mapp. __________

nel 1999 per fr. 4'000'000.--, l’importanza dei fondi di terzi non può essere

negata.

3.5

Alla

luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell’autorità di

tassazione, di qualificare gli utili conseguiti dal ricorrente come reddito

dell’attività indipendente accessoria, si rivela legittima. I motivi che a suo

dire lo avrebbero portato a cedere i propri immobili non giustificano da soli

una diversa conclusione. Le invocate “valutazioni di natura personale,

maturate a seguito di importanti cambiamenti nelle situazioni di vita privata e

professionale”, in particolare i problemi di salute, non sono infatti

idonei a far venir meno quel giudizio che discende dalla considerazione

complessiva dei fatti che hanno condotto al conseguimento degli utili

litigiosi.

4.

4.1.

Avendo confermato la

tassazione del “reddito da attività indipendente accessoria” di 1'383’292.--

per l’IFD 2011, ci si deve confrontare con la questione della deduzione

dell’accantonamento AVS (pari a fr. 148'593.--) dal reddito imponibile per l’IC

2011.

4.2

Nell’ambito privato, un

costo è deducibile al momento della sua scadenza, che coincide al più presto

con quello della fatturazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, § 50, n.

90, p. 878; Bugnon, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017,

n. 3 ad art. 41 LIFD, p. 919). Criteri diversi vigono nell’ambito della

sostanza commerciale, dove il principio di imparità esige che i costi e le

perdite siano presi in considerazione già nel momento in cui vengono provocati

e riconosciuti. Per quanto concerne le spese, non si deve pertanto attendere il

momento in cui i creditori faranno valere le loro pretese, ma si deve tener

conto delle uscite patrimoniali, già nel momento in cui si concretizzano,

mediante ammortamenti e gli accantonamenti per ridurre gli utili (Reich/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 16b ad art. 25

LIFD, p. 612).

Anche nel caso di un

contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente, il momento in cui

un costo è deducibile dipende tuttavia dal fatto che si applichi il principio

“di competenza” (Soll-Methode) o “di cassa” (Ist-Methode). I

contribuenti che sono obbligati a tenere – o tengono volontariamente – una

contabilità commerciale, sottostanno al principio di competenza. Un costo è

dunque deducibile nel momento in cui sorge l’obbligo. Per i restanti

contribuenti, si applica il principio di cassa ed è dunque determinante il

momento del pagamento da parte del debitore (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., § 50, n. 83, p. 877).

4.3

Nel caso in esame, il

ricorrente non teneva una contabilità commerciale. D’altra parte, per l’imposta

cantonale, gli utili provenienti dalla vendita degli immobili sono stati

assoggettati ad un’imposta separata rispetto all’imposta sul reddito. Ne

consegue che i contributi AVS calcolati sugli utili in questione saranno

dedotti dal reddito imponibile del periodo fiscale in cui saranno stati pagati.

È vero che in tal modo il

trattamento fiscale diverge a seconda che si tratti dell’imposta cantonale o

dell’imposta federale diretta. È tuttavia comprensibile che per il calcolo di

quest’ultima, anche se il contribuente non tiene una contabilità commerciale,

si tenga conto del fatto che gli utili immobiliari che si riferiscono a beni

commerciali sono qualificati reddito dell’attività lucrativa indipendente e

sono assoggettati all’imposta sul reddito. In queste circostanze, si giustifica

anche il riconoscimento di un accantonamento per il pagamento dei contributi

AVS nello stesso periodo fiscale in cui il reddito viene assoggettato

all’imposta federale diretta. D’altronde, il legislatore ticinese non ha

adottato una disposizione simile al § 221 cpv. 2 della Legge tributaria del

Canton Zurigo, che consente alle persone fisiche e giuridiche che commerciano

in immobili di far valere, nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, ulteriori

spese in relazione all'immobile, a condizione che abbiano espressamente

rinunciato alla loro deduzione nel calcolo dell'imposta sul reddito o sugli

utili. In tal caso, il venditore potrebbe far valere la deduzione dei

contributi AVS dovuti per la vendita dell’immobile dallo stesso utile soggetto

all’imposta sugli utili immobiliari (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., § 221, n. 142, p. 2225).

4.4

Come ammesso dallo stesso

UT nelle sue osservazioni al ricorso, l’insorgente ha peraltro diritto alla

deduzione del debito AVS dalla sostanza soggetta all’imposta cantonale sulla

sostanza. Alla stessa stregua ha diritto alla deduzione del debito fiscale relativo

all’imposta federale diretta.

5.

Il ricorso è

conseguentemente accolto limitatamente alla deduzione, nel calcolo dell’imposta

cantonale sulla sostanza, dei debiti relativi ai contributi AVS e all’IFD. Per

il resto è respinto.

Tassa di giustizia e spese

sono a carico del ricorrente nella misura della soccombenza. Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità per ripetibili proporzionata all’esito favorevole del

ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IFD è respinto.

1.2. Il

ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 2011 è riformata nel senso

che, nella determinazione della sostanza imponibile, sono dedotti i debiti

dell’imposta federale diretta e dei contributi AVS relativi alla vendita degli

immobili.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.--

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.--

per un totale di fr. 2’000.--

sono a carico del

ricorrente nella misura di 4/5 (fr. 1'600.--).

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.-- per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: