80.2021.113
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: commercio professionale di immobili, venditore amministratore di società immobiliari e proprietario di immobili, società semplice, accantonamento AVS deducibile solo per l’IFD, principio di cassa per IC
30 maggio 2023Italiano18 min
domiciliato a Vezia, è stato presidente del Consiglio di amministrazione della __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.113
80.2021.114
Lugano
30 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 maggio 2021 contro la decisione del 28 aprile 2021 in materia di IC e IFD
2011.
Fatti
Fatti
A. RI 1, all’epoca
domiciliato a Vezia, è stato presidente del Consiglio di amministrazione della __________
SA, __________ dal 2009 al 2015. Era inoltre amministratore di diverse società
immobiliari e, in particolare, della __________ SA, __________, della __________
SA, __________, della __________ SA, __________, della __________ SA, __________,
della __________ SA, __________, della __________ SA, __________, e della __________
SA, __________.
Nella dichiarazione
d’imposta del 14 maggio 2013, per l’anno fiscale 2011, il contribuente ha dichiarato
un reddito imponibile complessivo di fr. 299'779.-- ed una sostanza imponibile
complessiva pari a fr. 4'686'384.--. La maggior parte dei redditi proveniva
dalla gestione di immobili, detenuti in comproprietà con __________ o
appartenenti alla Comunione ereditaria fu __________.
Nel corso del 2011, ha
venduto la sua quota di comproprietà di due immobili, dei quali era
comproprietario __________. La quota di un mezzo del mapp. __________ RFD di __________
è stata venduta al comproprietario __________ al prezzo di fr. 3'250'000.--,
mentre il mapp. __________ di __________, costituito in proprietà per piani
(PPP), è stato venduto da entrambi i comproprietari alla __________ SA, __________,
al prezzo di fr. 3'075'000.--.
B. Con decisione del 14
settembre 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato
al contribuente la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile
in fr. 294'100.-- per l’IC e in fr. 1'860'100.-- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 4'654'000.-- per l’IFD. In particolare, l’autorità fiscale aveva
aggiunto ai proventi dichiarati dei redditi provenienti dal commercio
professionale di immobili, nella misura di fr. 1'531'885.-- (vendita part. __________
__________ con utile di fr. 1'129'374.-- e vendita part. __________ __________ con
utile di fr. 402'511.--).
C. In data 6 ottobre
2016 il contribuente ha interposto reclamo avverso la decisione di tassazione,
contestando di aver conseguito un utile di natura professionale con la vendita
degli immobili. Questi ultimi erano stati detenuti, rispettivamente, per 12 e
per 7 anni in comproprietà con __________, nell’ambito di una condivisa volontà
di investire in modo duraturo i propri patrimoni privati in oggetti immobiliari
destinati alla locazione. Le spese sostenute negli anni dai comproprietari per
le migliorie e le manutenzioni erano a suo avviso indice di una politica di
investimento conservativa. La decisione di alienare gli immobili sarebbe stata
frutto “di importanti cambiamenti nelle situazioni di vita privata e
professionale”. Una conferma dell’asserito “approccio conservativo” sarebbe
stata rappresentata dal fatto che lo Stabile __________ era stato ritirato dal
comproprietario __________, tuttora proprietario, come pure dall’avvenuto
pagamento della penale per recesso anticipato dal mutuo ipotecario.
In via subordinata, qualora
fosse stato ammesso il carattere professionale dell’operazione, il reclamante chiedeva
la correzione del calcolo del reddito di natura professionale. Per l’IFD, postulava
la deduzione dei contributi AVS quantificabili in fr. 155'000.-; per l’IC, la
deduzione del debito per imposte e contributi sociali ulteriormente dovuti
sulle vendite litigiose, quantificabili in fr. 320'000.--.
D. Con decisione del 28
aprile 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo per l’imposta cantonale, aggiungendo
ai debiti privati del reclamante il debito dei contributi AVS relativi al reddito
derivante dal commercio professionale di immobili, con la conseguenza che la
sostanza imponibile si riduceva a fr. 4'506'000.--.
Il ricorso in materia di
IFD è stato invece respinto, con decisione del 21 aprile 2021, con la quale è
stato tuttavia rettificato il reddito dell’attività lucrativa indipendente
accessoria. Dedotto l’accantonamento AVS, il reddito imponibile complessivo è
stato dunque ridotto a fr. 1'711'500.--. L’autorità di tassazione ha ricordato
come, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi sia “commercio
professionale di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che
eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare
alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un
profitto”. Considerato il modo di acquisizione, la professione svolta dal
contribuente, attivo nel ramo immobiliare, e l’impostazione data (società
semplice) con il comproprietario, l’UT ha ritenuto che gli immobili venduti
facessero parte della sostanza aziendale del contribuente e che l’utile fosse
pertanto soggetto all’IFD. Gli immobili erano infatti stati acquistati in
comproprietà, l’uno ad un’asta nel 2004 e l’altro da una società in
liquidazione nel 1999. Secondo l’autorità di tassazione, “poco importano i
motivi che hanno portato alla vendita degli stessi”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in via principale, che
gli elementi imponibili siano definiti così come si evince dalla dichiarazione
d’imposta 2011 e che gli sia riconosciuta un’indennità per spese e ripetibili
pari a fr. 5'000.--. Ripropone gli argomenti già sottoposti all’autorità di
tassazione con il suo reclamo, documentando gli asseriti “cambiamenti nelle
situazioni di vita privata e professionale” con la produzione di un
certificato medico che attesta problemi ematologici. Ricorda inoltre che le
attività di ricerca degli acquirenti non sarebbero state “poste in essere
dal Signor RI 1 bensì da professionisti del settore remunerati a condizioni di
mercato”, come risulta dalle note d’onorario allegate al ricorso.
In via subordinata, qualora
venisse confermata l’imposizione del reddito derivante dal commercio
professionale di immobili relativo alla vendita delle due sopracitate
particelle, l’insorgente chiede che i fattori imponibili ai fini dell’imposta
cantonale vengano determinati in modo analogo a quanto fatto in materia di IFD.
Fa riferimento all’art. 17 cpv. 3 LT, secondo cui gli utili conseguiti mediante
alienazione realizzazione o rivalutazione contabile sono imponibili fino a
concorrenza delle spese d’investimento e sostiene che l’utile immobiliare
sarebbe negativo. Ne consegue che la perdita di fr. 148'593.-- dovrebbe essere
dedotta dal reddito imponibile, secondo l’art. 134a cpv. 1 LT. Il
reddito imponibile complessivo per l’imposta cantonale verrebbe quindi ridotto
da fr. 294'100.-- a fr. 145'500.-.
Infine, qualora il
commercio professionale venisse confermato, postula “la concessione della
deduzione a livello di sostanza IC del debito per il citato onere AVS e per il
maggior carico IFD complessivamente quantificabili in fr. 320'000.--“.
F. Nelle osservazioni
4/8 giugno 2021 l’UT si riconferma sostanzialmente nel proprio operato e rinvia
integralmente alle motivazioni già esposte nella decisione su reclamo. In
riferimento alla richiesta di una deduzione di fr. 148'593.-- dalla decisione
di tassazione in materia di IC – postulata peraltro solo in sede di ricorso – l’autorità
fiscale chiede che venga respinta. Tale importo corrisponderebbe “all’accantonamento
AVS dedotto dall’imponibile IFD in quanto favorevole al contribuente,
contribuente che potrà dedurre il contributo AVS ai fini cantonali al momento
del pagamento secondo il principio della periodicità”. Per contro, l’UT riconosce
invece il diritto alla deduzione del debito derivante dall’onere AVS e del
debito fiscale. Anche quest’ultima richiesta è pervenuta solo in sede di
ricorso. Pertanto, se fosse l’unica rettifica rispetto alla decisione dopo
reclamo, chiede che se ne tenga conto nell’attribuzione delle spese
processuali.
G. All’udienza, tenutasi
il 9 novembre 2021 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono
confermate nelle rispettive posizioni. I rappresentanti del ricorrente hanno chiesto
che l’accantonamento AVS sia dedotto dal reddito imponibile anche per l’IC ed
hanno contestato nuovamente la qualifica di quasi commerciante professionale
del contribuente. In particolare, lo stesso e il comproprietario non avrebbero
mai costituito una società semplice e non avrebbero mai proceduto alla
costituzione di ammortamenti sugli immobili. Il ricorrente non avrebbe mai esercitato
l’attività di commerciante professionale di immobili e la decisione di vendere
nel 2011 sarebbe stata adottata in seguito alla diagnosi di una grave malattia.
L’UT ha per contro ritenuto adempiuti i presupposti per l’imposizione
dell’utile immobiliare, in particolare per le modalità in cui è avvenuto
l’acquisto. Il ricorrente del resto amministrava immobili per conto dei suoi
famigliari.
In relazione ai contributi
AVS, secondo l’UT, la regola è che la loro deduzione avvenga sempre per cassa.
L’eccezione è data dal caso in cui viene imposto l’utile in capitale, nel qual
caso i contributi vengono dedotti per competenza.
L’UT ha aderito, infine,
alla richiesta di deduzione del debito IFD nel calcolo dell’imposta sulla
sostanza.
Diritto
1. Nel caso in
questione, RI 1 contesta l’aggiunta, per l’IFD 2011, del reddito da attività
indipendente accessoria per l’importo di fr. 1'383’292.--, derivante da
commercio professionale di immobili. In subordine – qualora la sopracitata
aggiunta fosse confermata – chiede che l’accantonamento AVS, pari a fr. 148'593.--,
possa essere dedotto dal reddito imponibile per l’IC 2011.
Considerandi
2.
2.1.
La determinazione del
reddito imponibile delle persone fisiche ai fini dell’imposta federale diretta
è disciplinata dagli articoli 16 e seguenti della LIFD. L’art. 16 LIFD
stabilisce che sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Tenuto conto anche dell’elenco esemplificativo degli artt.
17-23 LIFD, questa disposizione è espressione, nell’ambito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, della teoria dell’incremento del patrimonio o
dell’imposizione del reddito globale netto (“Reinvermögenszugangstheorie”),
come pure della regola secondo cui tutti i redditi del contribuente sono in
linea di principio imponibili, compresi gli utili in capitale conseguiti
mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della
sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD). Secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD, gli
utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per
contro esenti da imposta. Ciò significa che un utile in capitale è soggetto
all’imposta federale diretta solo se il bene ceduto fa parte della sostanza
commerciale del contribuente, non invece se rientra nella sua sostanza privata
(sentenza del TF 2C_918/2021 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
2.2
Per
giurisprudenza costante, la distinzione tra utile in capitale conseguito nella
realizzazione di sostanza privata (esente da imposta) e guadagno di carattere
commerciale, frutto dell'esercizio di un'attività indipendente (imponibile come
reddito), dipende dalle circostanze concrete. Va tuttavia tenuto conto del
fatto che la nozione di attività lucrativa indipendente s’interpreta in modo
ampio e che vanno considerati quali utili in capitale esenti da imposta sul
reddito solo quegli utili ottenuti da un privato in maniera fortuita o nel
quadro della semplice amministrazione della sua sostanza privata.
Quando l'attività del
contribuente eccede questo quadro relativamente stretto ed è orientata nel suo
insieme all'ottenimento di un reddito, occorre per contro considerare che il
contribuente eserciti un'attività lucrativa indipendente i cui proventi in
capitale sono imponibili. A seconda dei casi, una simile qualificazione può
giustificarsi anche in assenza di un'attività riconoscibile da terzi e/o
organizzata in forma d'impresa commerciale, e se essa non viene esercitata che
in maniera accessoria, occasionale o temporanea.
È soprattutto in relazione
alle transazioni di privati con riferimento a immobili o titoli che la
giurisprudenza ha sviluppato criteri per tracciare la linea di demarcazione tra
utili in capitale privati e commerciali. In particolare, i seguenti elementi
sono stati considerati indizi di un'attività lucrativa indipendente che va
oltre la mera amministrazione della sostanza privata:
·
il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni,
·
l’elevata frequenza delle transazioni,
·
la breve durata di possesso dei beni prima della loro rivendita,
·
la stretta relazione tra la presunta attività indipendente
(accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente,
·
l’utilizzo di conoscenze specialistiche,
·
l’impiego di fondi di terzi di una certa importanza per
finanziare le operazioni,
·
il reinvestimento degli utili realizzati,
·
la costituzione di una società semplice.
Ciascuno di questi indizi
può portare, in combinazione con altri o anche - eccezionalmente - da solo, se assume
un’intensità particolare, al riconoscimento di un’attività lucrativa
indipendente. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso,
così come si presentano al momento dell’alienazione (sentenza del TF
2C_918/2021 consid. 3.2 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 125 II 113 consid.
5e e 6a).
3.
3.1.
Venendo
al caso in esame, il ricorrente contesta in particolare il fatto che le due
operazioni immobiliari avvenute nel 2011 – ossia la vendita dello stabile “__________”
(particella __________, __________) e dello stabile “__________” (particella __________,
__________) – possano essere qualificate come commercio professionale di
immobili, e di conseguenza che i guadagni conseguiti siano assoggettati
all’imposta federale diretta come redditi da attività indipendente accessoria. L’insorgente
si oppone alla sua qualifica di commerciante professionale di immobili, non
avendo egli mai esercitato questa attività.
Di parere contrario è l’Autorità
di tassazione, la quale ribadisce come il ricorrente amministrasse immobili per
conto dei suoi famigliari. Sottolinea inoltre che gli immobili in discussione erano
stati acquistati in comproprietà (società semplice) con __________ e che
l’acquisto era avvenuto, in un caso (mapp. __________ di __________),
nell’ambito di un incanto pubblico e, nell’altro caso (mapp. __________ di __________),
da una società in liquidazione.
3.2
Come ricordato in
precedenza, due degli indizi stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte
per qualificare gli utili immobiliari come redditi dell’attività lucrativa
indipendente sono costituiti dalla stretta relazione tra la presunta attività
indipendente (accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del
contribuente e dall’utilizzo di conoscenze specialistiche.
Nel caso in discussione, è
innegabile che gli stessi siano adempiuti.
Nel periodo fiscale
litigioso, l’insorgente era amministratore di diverse società immobiliari e, in
particolare, della __________ SA, __________, della __________ SA, __________,
della __________ SA, __________, della __________ SA, __________, della __________
SA, __________, della __________ SA, __________, e della __________ SA, __________.
Dichiarava poi sostanza immobiliare
per un valore di stima ufficiale di fr. 3'649'591.--, costituita in parte dagli
immobili detenuti in comproprietà con __________ e in parte da immobili appartenenti
alla Comunione ereditaria fu __________. La maggior parte dei suoi redditi
provenivano conseguentemente dalla gestione degli immobili.
Per la sua attività
professionale e per il numero di immobili che gli appartenevano, il
contribuente conosceva particolarmente bene l’economia fondiaria. D’altronde,
appare difficile credere che si sarebbe avventurato in investimenti di tale
rilevanza avendo poca o nessuna dimestichezza con gli immobili, il loro
acquisto e la loro gestione. Si può quindi affermare che le operazioni relative
agli stabili fossero collegate all’attività di gestione immobiliare svolta dal
ricorrente.
Le modalità d’acquisto dei
due immobili, inoltre, confermano che si sia avvalso di conoscenze
professionali proprie o di terzi. Infatti – come segnalato dall’UT – i due
stabili erano stati acquistati ad un’asta uno (“__________”) e da una società
in liquidazione l’altro (“__________”). Gli acquirenti hanno dunque colto due
opportunità commerciali che per loro natura non sono accessibili a tutti.
3.3
Altro indizio ricavabile
dalla giurisprudenza è la costituzione di una società semplice.
A tale riguardo, l’autorità
di tassazione ha ricordato come l’insorgente avesse di fatto costituito una
società semplice con il comproprietario __________.
La società semplice è la
forma più semplice tra le società di persone. Si tratta di un contratto col
quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni
uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). Una società semplice si presenta spesso all'esterno
come una mera comunità d'interessi. Pertanto non possiede né una personalità giuridica
né deve presentarsi all’esterno col nome proprio. In questo modo, non di rado,
viene costituita una società semplice anche senza che gli interessati ne siano
consapevoli (sentenza 4A_421/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 3.1).
In casu, il
ricorrente e __________ avevano acquistato e gestivano nel loro comune
interesse numerosi immobili. La quota di un mezzo del mapp. __________ RFD di __________
è stata venduta dall’insorgente proprio al comproprietario __________.
Non si può negare, come
affermato dall’UT, che avessero costituito una società semplice.
3.4
Un ulteriore indizio del
carattere professionale dell’operazione immobiliare consiste nel fatto che la
stessa sia stata finanziata mediante l’impiego di fondi di terzi di una certa
importanza.
Dalla dichiarazione d’imposta
presentata dai comproprietari, risulta che alla fine del 2021 il mapp. n. di
era gravato da un’ipoteca di fr. 1'420'000.– e il mapp. n. di da una di fr.
3'326'000.--.
Se si considera che il
mapp. __________ era stato acquistato nel 1999 per fr. 2’020'000.-- e il mapp. __________
nel 1999 per fr. 4'000'000.--, l’importanza dei fondi di terzi non può essere
negata.
3.5
Alla
luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell’autorità di
tassazione, di qualificare gli utili conseguiti dal ricorrente come reddito
dell’attività indipendente accessoria, si rivela legittima. I motivi che a suo
dire lo avrebbero portato a cedere i propri immobili non giustificano da soli
una diversa conclusione. Le invocate “valutazioni di natura personale,
maturate a seguito di importanti cambiamenti nelle situazioni di vita privata e
professionale”, in particolare i problemi di salute, non sono infatti
idonei a far venir meno quel giudizio che discende dalla considerazione
complessiva dei fatti che hanno condotto al conseguimento degli utili
litigiosi.
4.
4.1.
Avendo confermato la
tassazione del “reddito da attività indipendente accessoria” di 1'383’292.--
per l’IFD 2011, ci si deve confrontare con la questione della deduzione
dell’accantonamento AVS (pari a fr. 148'593.--) dal reddito imponibile per l’IC
2011.
4.2
Nell’ambito privato, un
costo è deducibile al momento della sua scadenza, che coincide al più presto
con quello della fatturazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, § 50, n.
90, p. 878; Bugnon, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017,
n. 3 ad art. 41 LIFD, p. 919). Criteri diversi vigono nell’ambito della
sostanza commerciale, dove il principio di imparità esige che i costi e le
perdite siano presi in considerazione già nel momento in cui vengono provocati
e riconosciuti. Per quanto concerne le spese, non si deve pertanto attendere il
momento in cui i creditori faranno valere le loro pretese, ma si deve tener
conto delle uscite patrimoniali, già nel momento in cui si concretizzano,
mediante ammortamenti e gli accantonamenti per ridurre gli utili (Reich/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 16b ad art. 25
LIFD, p. 612).
Anche nel caso di un
contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente, il momento in cui
un costo è deducibile dipende tuttavia dal fatto che si applichi il principio
“di competenza” (Soll-Methode) o “di cassa” (Ist-Methode). I
contribuenti che sono obbligati a tenere – o tengono volontariamente – una
contabilità commerciale, sottostanno al principio di competenza. Un costo è
dunque deducibile nel momento in cui sorge l’obbligo. Per i restanti
contribuenti, si applica il principio di cassa ed è dunque determinante il
momento del pagamento da parte del debitore (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
op. cit., § 50, n. 83, p. 877).
4.3
Nel caso in esame, il
ricorrente non teneva una contabilità commerciale. D’altra parte, per l’imposta
cantonale, gli utili provenienti dalla vendita degli immobili sono stati
assoggettati ad un’imposta separata rispetto all’imposta sul reddito. Ne
consegue che i contributi AVS calcolati sugli utili in questione saranno
dedotti dal reddito imponibile del periodo fiscale in cui saranno stati pagati.
È vero che in tal modo il
trattamento fiscale diverge a seconda che si tratti dell’imposta cantonale o
dell’imposta federale diretta. È tuttavia comprensibile che per il calcolo di
quest’ultima, anche se il contribuente non tiene una contabilità commerciale,
si tenga conto del fatto che gli utili immobiliari che si riferiscono a beni
commerciali sono qualificati reddito dell’attività lucrativa indipendente e
sono assoggettati all’imposta sul reddito. In queste circostanze, si giustifica
anche il riconoscimento di un accantonamento per il pagamento dei contributi
AVS nello stesso periodo fiscale in cui il reddito viene assoggettato
all’imposta federale diretta. D’altronde, il legislatore ticinese non ha
adottato una disposizione simile al § 221 cpv. 2 della Legge tributaria del
Canton Zurigo, che consente alle persone fisiche e giuridiche che commerciano
in immobili di far valere, nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, ulteriori
spese in relazione all'immobile, a condizione che abbiano espressamente
rinunciato alla loro deduzione nel calcolo dell'imposta sul reddito o sugli
utili. In tal caso, il venditore potrebbe far valere la deduzione dei
contributi AVS dovuti per la vendita dell’immobile dallo stesso utile soggetto
all’imposta sugli utili immobiliari (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., § 221, n. 142, p. 2225).
4.4
Come ammesso dallo stesso
UT nelle sue osservazioni al ricorso, l’insorgente ha peraltro diritto alla
deduzione del debito AVS dalla sostanza soggetta all’imposta cantonale sulla
sostanza. Alla stessa stregua ha diritto alla deduzione del debito fiscale relativo
all’imposta federale diretta.
5.
Il ricorso è
conseguentemente accolto limitatamente alla deduzione, nel calcolo dell’imposta
cantonale sulla sostanza, dei debiti relativi ai contributi AVS e all’IFD. Per
il resto è respinto.
Tassa di giustizia e spese
sono a carico del ricorrente nella misura della soccombenza. Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità per ripetibili proporzionata all’esito favorevole del
ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di IFD è respinto.
1.2. Il
ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 2011 è riformata nel senso
che, nella determinazione della sostanza imponibile, sono dedotti i debiti
dell’imposta federale diretta e dei contributi AVS relativi alla vendita degli
immobili.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.--
per un totale di fr. 2’000.--
sono a carico del
ricorrente nella misura di 4/5 (fr. 1'600.--).
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.-- per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: