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Decisione

80.2021.117

Assoggettamento illimitato: persona fisica, locazione dalla moglie di appartamento di 1 1/2 locali in un altro Cantone, mancata prova della separazione di fatto

5 aprile 2022Italiano23 min

è separato di fatto dalla moglie __________ e ha tre figli, __________ (__________),

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.117

80.2021.118

Lugano

5 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 maggio 2021 contro la decisione del 28 aprile 2021 in materia di assoggettamento

all’imposta cantonale (IC).

Fatti

Fatti

A. RI 1, nato il __________,

è separato di fatto dalla moglie __________ e ha tre figli, __________ (__________),

__________ (__________) e __________ (__________).

Il contribuente ha annunciato

il trasferimento del proprio domicilio da __________ a __________ (Comune di __________)

il 14 maggio 2012.

B. Con decisione del 6

maggio 2020 l’Ufficio circondariale di Bellinzona (qui di seguito: UT) ha stabilito

l’assoggettamento illimitato di RI 1 nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio

2016, facendo riferimento a diversi fatti.

In primo luogo, il

contribuente avrebbe controllato tre società con sede a Sant’Antonino: __________,

__________ e __________. Inoltre, la allora __________ (ora __________) era

oggetto di un contenzioso pendente davanti al Tribunale federale per

l’assoggettamento fiscale nel Canton Ticino.

La moglie del contribuente

era dipendente e salariata della società __________, così come l’insorgente

stesso era stato salariato fino al 2015 presso la società __________.

A livello personale, l’autorità

fiscale rilevava che il contribuente non aveva mai presentato una sentenza di

separazione dalla moglie, che abitava con il loro ultimo figlio a __________.

RI 1 aveva anche inoltrato

una domanda AI presso la SVA Graubünden, con esito negativo. I certificati

medici prodotti erano stati rilasciati dal Dr. med. __________, attivo a __________

e dal __________, attivo a __________.

L’UT ha poi considerato

che, dalla corrispondenza intercorsa negli anni 2008/2009 tra il contribuente e

il Comune di __________, l’insorgente avrebbe dichiarato di essersi trasferito

nel Comune di __________ per motivi di natura personale, facendo riferimento ad

una vertenza con l’Ispettorato della Cassa Cantonale di compensazione

AVS/AI/IPS in Ticino.

Infine, all’autorità

fiscale sarebbe risultato che a __________ il contribuente soggiornava in un

appartamento, adibito principalmente a residenza secondaria, di proprietà della

moglie.

L’UT ha concluso che il

domicilio fiscale del contribuente si trovava nel Canton Ticino, dove erano

situate le sue relazioni più intense e dunque il centro dei suoi interessi.

C. Con missiva 5 giugno

2020 il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo

contro la decisione di assoggettamento.

In primo luogo, il

reclamante contestava che le società menzionate dal fisco avessero sede nel

Canton Ticino e rilevava come la __________ e la __________ avessero sede a __________,

mentre la __________ aveva sede a Bellinzona, ma egli ne era unicamente

gerente. Definiva inoltre del tutto irrilevante la situazione della __________ essendo

pendente un ricorso al Tribunale federale contro la decisione di

assoggettamento.

Il contribuente ribadiva di

essere “formalmente separato” da sua moglie, ragione per cui le attività

lavorative di quest’ultima sarebbero state ininfluenti. Sarebbero stati a loro

volta irrilevanti il domicilio dei figli - ormai maggiorenni -, e la procedura

per la percezione della rendita AI così come il luogo in cui erano attivi i

medici del contribuente.

Il reclamante contestava poi

che il l’appartamento di __________, per il quale aveva sottoscritto un

contratto di locazione nel 2012, fosse adibito a residenza secondaria,

chiedendo un sopralluogo.

D. In data 8 gennaio

2021 l’UT richiedeva all’insorgente diversi documenti che potessero comprovare

la situazione personale di quest’ultimo. Con riferimento all’appartamento di __________,

lo invitava a produrre le fatture per il consumo di acqua e elettricità, per la

locazione, per la linea telefonica, così come l’estratto delle carte di

credito, l’iscrizione a società nel Canton Grigioni e la sentenza di

separazione dalla moglie.

Con scritto del 31

marzo 2021, il rappresentante del contribuente inviava diversi certificati

medici, il certificato di domicilio a __________ dal 14 maggio 2012, con

relativo contratto di locazione e versamento della pigione di marzo 2021, la

panoramica delle fatture per il telefono fisso con versamento di agosto 2019

(per un importo di fr. 97.50) e di gennaio 2021 (per un importo di fr. 207.60),

così come una “istanza di separazione di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non

firmata dai coniugi.

Il reclamante si diceva in

grado di produrre diverse dichiarazioni a comprova delle sue relazioni

personali a __________.

E. Con decisione del 28

aprile 2021 l’UT ha respinto il reclamo, definendo “prive di sostanza, finanche

defatigatorie” le argomentazioni del reclamante. Inoltre, l’insorgente non

avrebbe fornito tutte le informazioni richieste dall’autorità durante la

procedura di reclamo.

In merito all’appartamento

di __________, il contribuente non avrebbe fornito le fatture del consumo

d’acqua ed elettricità per gli anni 2016, 2017 e 2018 né l’estratto delle carte

di credito personali e professionali, così come nessuna iscrizione a società

sportive o di svago. L’unica ricevuta di pagamento della pigione era relativa a

marzo 2021 e la sola ricevuta di pagamento della linea telefonica fissa era successiva

alla richiesta di informazioni.

In relazione alla pretesa

separazione dalla moglie, l’UT sottolineava come l’istanza di separazione di

fatto fosse una mera bozza. Inoltre, sebbene al momento della separazione (2012)

il figlio __________ fosse ancora minorenne, non risultava nessun versamento di

alimenti da parte del contribuente in favore del figlio, che abitava con la

madre.

Per quanto riguarda le

società __________., __________ e __________, il fatto che la loro sede legale

fosse stata spostata nel Canton Grigioni provava “che la direzione

amministrativa è gestita dal contribuente in quanto socio e azionista”. L’autorità

fiscale aggiungeva che l’insorgente aveva sempre chiesto in deduzione le spese

di trasporto da __________ a __________. A detta dell’UT, le società avrebbero

trasferito le loro sedi sociali nel canton Grigioni durante gli accertamenti

dell’autorità fiscale. Ciò sarebbe stata la comprova del fatto che la direzione

amministrativa sarebbe gestita dal contribuente. Per quanto riguarda la __________,

in data 30 novembre 2020 il Tribunale federale aveva confermato che la sede

amministrativa principale della società era stata nel Canton Ticino per gli

anni fiscali 2016, 2017 e 2018.

In relazione al

certificato medico del Dr. med. __________, secondo l’UT avrebbe indicato che

la separazione dalla moglie si configurava come una “separazione logistica”.

Peraltro, i certificati medici non sarebbero stati atti a stabilire il

domicilio fiscale nel Canton Grigioni.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il proprio

assoggettamento nel Canton Ticino. Sostiene di poter produrre in sede

ricorsuale le fatture per il consumo di elettricità e per la linea telefonica

fissa, mentre per il consumo d’acqua non vi sarebbe un contatore separato. Contesta

poi di dover disporre di carte di credito personali o professionali e la

rilevanza di queste nell’oggetto del gravame, come pure la necessità di

partecipare ad attività di società, di svago o sportive, motivando l’astensione

da tali attività con la sua salute cagionevole, dimostrata tramite certificati

medici.

Secondo il ricorrente,

nessun figlio sarebbe attualmente minorenne, ragione per cui l’accordo di

separazione non deve contenere disposizioni sul mantenimento dei figli. Allega

la decisione di omologazione del 13 aprile 2021 dell’istanza di separazione di

fatto datata 9 aprile 2021, sostanzialmente identica all’istanza inviata all’UT

in sede di reclamo.

Per quanto riguarda le

società del contribuente, l’insorgente osserva che i trasferimenti di sede della

__________ e della __________. sarebbero intervenuti già nel 2019 e non durante

gli accertamenti dell’UT. Irrilevante sarebbe poi la loro sede e

amministrazione effettiva, così come quella della __________, in quanto il

contribuente potrebbe lavorare in un Cantone e risiedere in un altro.

L’UT non ha presentato

osservazioni al ricorso.

Diritto

I. Assoggettamento IC

1. 1.1.

Il diritto fiscale del

Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

1.2.

Una persona ha il

domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv.

2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando

il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di

fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque

cumulativamente i due seguenti elementi:

- l’effettiva

residenza in un determinato luogo;

- l’intenzione

di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze

oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF

132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

1.3.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT

e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data

invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

- almeno

30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

- almeno

90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non

presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione

del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può

inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere

qualificata come “transitoria” (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25).

1.4.

Le persone senza domicilio

o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in

modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il

nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT;

art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono

proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento

reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili

(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

Il diritto federale di

doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione

dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce

all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.

1.5.

Per contro, se i

presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti

contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione

intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il

centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas,

Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).

Esso viene determinato

ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia di amici e

conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali) del

contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di

regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere

che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al

domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la

giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con

il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più

anni (Locher, op. cit., p. 27; StE

1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con

riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una

posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza

ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi,

l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo

tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi

materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).

2. 2.1.

Dal profilo formale,

incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle

decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto

costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne

l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di collaborare, deve

cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a

fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT). Il

contribuente ha l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di

collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni

circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento

(decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).

Da quel che precede

discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente

confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;

decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

2.2.

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea

2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e

precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si

giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a

sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n.

2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr.

anche Locher, Kommentar zum DGB,

Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

3. Come già ricordato,

il 14 maggio 2012 il signor RI 1 ha trasferito il domicilio dal Canton Ticino

al Canton Grigioni. Dal 1° aprile 2012, infatti, ha preso in locazione dalla

moglie un appartamento di 1½ locali a __________ (GR), per il corrispettivo di

fr. 700.- mensili. A partire dal 1° gennaio 2016, l’autorità fiscale ticinese

ha tuttavia ritenuto che il contribuente avesse stabilito il centro dei propri

interessi nel Canton Ticino.

L’UT fonda la sua

decisione in particolar modo sul luogo di lavoro del contribuente e sul

domicilio della moglie e del loro ultimo figlio __________. Sempre sul piano

personale, ha rilevato che i medici curanti del contribuente sono attivi in

Ticino, e che la sua residenza nel comune di __________ sarebbe adibita

principalmente a residenza secondaria.

4. 4.1.

Sia per

l’imposta federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale

(art. 3 cpv. 3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS

642.14]; art. 8 cpv. 1 LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la

sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque

sia il regime dei beni.

Sia per il diritto civile

(art. 23 CC) sia per quello tributario (ASA 71 p. 558, consid. 2a) ciascun

coniuge può avere il proprio domicilio. Un’imposizione separata dei coniugi

presuppone tuttavia che essi vivano separati legalmente o di fatto (articoli 9

cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).

4.2.

Secondo

la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’AFC, entrata in vigore il 1°

gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione

indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):

·

assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione

della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio

(art. 23 CC);

·

non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il

mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono

impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in

considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute

volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza

di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto

civile;

·

lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in

pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in

pubblico);

·

la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

Il Tribunale federale ha

stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve

esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari

non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16

dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza n.

2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza

CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

4.3.

Per quanto concerne la

separazione di fatto dalla moglie, con lo scritto indirizzato all’UT il

31.3.2021, il contribuente aveva prodotto una bozza di “istanza di separazione

di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non firmata. Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha ritenuto trattarsi di un a bozza “confezionata

ad hoc per meri fini di causa”, sottolineando come non disciplinasse

neppure l’assegnazione dell’abitazione comune e della mobilia domestica, la

ripartizione dei costi, la consistenza e l’attribuzione dei valori patrimoniali

e i contributi di mantenimento in favore dei figli. Concludeva che “una tale

convenzione non sarebbe neppure omologabile dal giudice”. Il fisco rilevava

pure come al momento della pretesa separazione il figlio __________ fosse

ancora minorenne e tuttavia il padre non gli avesse mai versato dei contributi

di mantenimento.

Con il ricorso, il

contribuente ha prodotto una istanza di separazione di fatto, datata 9 aprile

2021, che contiene una convenzione fra i coniugi in merito alla rinuncia del

ricorrente a rivendicare l’abitazione coniugale di __________, appartenente

alla moglie; il marito, che dichiara di vivere “già a__________ dal 14

maggio 2012, come da certificato di domicilio allegato”, si impegna inoltre

a provvedere al proprio mantenimento e a non rivendicare alcun alimento. Il 13

aprile 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza,

autorizzando i coniugi a vivere separati e omologando la loro convenzione.

4.4.

Circa il valore della

convenzione e della pronuncia del pretore, va ricordato che i coniugi possono

decidere di comune accordo di sospendere la comunione domestica e di condurre

economie domestiche separate, senza che sia necessaria un’autorizzazione del

giudice. L’art. 175 CC descrive in termini generali i motivi che consentono ad

ogni coniuge di vivere separato, senza il consenso dell’altro o anche contro la

sua volontà e cioè se la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità,

la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed.,

Basilea 2018, n. 1 ad art. 175 CC, p. 1141).

In ogni caso, il coniuge

autorizzato a sospendere la comunione domestica non ha bisogno di ottenere

l’autorizzazione del giudice: la sentenza ha un effetto puramente dichiarativo.

L’intervento del giudice è necessario solo se il coniuge che chiede la

sospensione della comunione domestica sollecita altre misure (attribuzione

della custodia dei figli, attribuzione del domicilio coniugale, fissazione di

un contributo di mantenimento ecc.) oppure se mira ad ottenere una tassazione

fiscale separata o altri vantaggi nell’ambito delle assicurazioni sociali (Chaix, Commentaire romand, CC I, Basilea

2010, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1231 s.).

4.5.

La pronuncia del pretore e

l’allegata convenzione fra i coniugi non hanno pertanto alcun valore

probatorio. Il giudice non ha infatti in alcun modo verificato la situazione

personale e familiare del ricorrente né la separazione dalla moglie dipendeva

da una sua decisione. Il solo elemento addotto nella convenzione a supporto

della tesi della separazione è rappresentato dal certificato di domicilio. Sottoponendo

al pretore la convenzione del 9 aprile 2021, l’insorgente ha semplicemente

cercato di ovviare alla mancata prova della separazione di fatto, richiesta

dalla prassi e dalla giurisprudenza, per ammettere una tassazione separata dei

coniugi.

D’altra parte, non si vede

quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il 9

aprile 2021, con riferimento a una separazione che sarebbe avvenuta il 14

maggio 2012. Se la separazione fosse effettivamente intervenuta nel 2012,

allora avrebbe potuto giustificarsi una decisione giudiziaria, poiché, come

ricorda l’autorità di tassazione nella sua decisione, nel 2012 l’ultimogenito

della coppia era ancora minorenne. Invece, non risulta che il contribuente abbia

mai versato alimenti per il figlio.

4.6.

Si deve infine escludere

che la separazione possa essere ritenuta provata dal certificato medico rilasciato

al ricorrente il 19 maggio 2020 dal dr. med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta. Quest’ultimo ha infatti dichiarato che il suo paziente si è

separato dalla moglie nel 2012 “in seguito a delle significative

problematiche che il sig. __________ presentava dal punto di vista

psicopatologico nella relazione coniugale” e che “la scelta di una

separazione era stata dovuta preponderantemente, per motivi psichiatrici”. Anche

volendo ammettere che vi sia una raccomandazione di carattere medico

psichiatrico alla base della decisione dei coniugi di separarsi, ciò non

proverebbe ancora la sospensione della comunione matrimoniale ed in particolare

la rinuncia all’impiego in comune dei mezzi finanziari, come richiesto dalla

giurisprudenza. È peraltro lo stesso certificato medico a definire infine la separazione

dei coniugi “logistica”.

È comunque difficile

ammettere che la “convivenza sotto lo stesso tetto” dei coniugi nel 2012 fosse

divenuta tanto problematica da poter condurre il ricorrente “a reazioni

impulsive… nei confronti della moglie”, quando i coniugi continuavano a

collaborare in sede professionale. Ancora nel 2019, quando la sede delle

società è stata trasferita nel Canton Grigioni, marito e moglie erano soci.

5. 5.1.

Neppure gli altri

documenti prodotti dal ricorrente comprovano il suo assoggettamento per

appartenenza personale nel Canton Grigioni.

5.2.

Il

contribuente sostiene di essere domiciliato in un appartamento di 1,5 locali a __________

__________ (__________), appartenente alla moglie, per il quali ha sottoscritto

un contratto locazione per fr. 700.- mensili. In seguito alla richiesta

dell’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo, l’insorgente

ha prodotto un’unica ricevuta postale, relativa alla pigione del mese di marzo

del 2021, per un ammontare di fr. 790.–. Il versamento in questione è dunque

successivo alla richiesta di documentazione. In ogni caso, il pagamento di

questo importo non implica ancora che l’appartamento in questione sia il

domicilio del contribuente.

Nonostante la richiesta

indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione, il contribuente non ha d’altronde

fornito nessuna fattura per il consumo di elettricità e d’acqua. Nel ricorso,

il suo avvocato ha affermato di poter procurare la documentazione per quanto

concerne il consumo di elettricità, ma la documentazione non è mai pervenuta.

Con l’invio di alcune

fatture della Swisscom, il ricorrente ha provato l’esistenza di una linea

telefonica fissa nell’appartamento. Ciononostante, questo non significa ancora

che il contribuente viva nell’abitazione. Infatti, secondo il registro di

commercio grigionese, fino al 27 giugno 2019 la sede statutaria della __________,

allora di proprietà del contribuente, era proprio nel monolocale in questione.

Basterebbero questi

elementi per rendere poco verosimile la tesi del ricorrente, che pretenderebbe

di avere il proprio domicilio principale a __________.

In questa prospettiva,

l’affermazione, contenuta nella lettera indirizzata all’autorità di tassazione

il 31.3.2021, secondo cui “Il Tribunale federale, in una sua recente

sentenza del 2020 […] ha accertato che il domicilio del signor RI 1 è a __________”,

non trova riscontro nelle parole della Suprema Corte. Nella sentenza, con cui

ha confermato l’assoggettamento della __________ Sagl nel Canton Ticino, il

Tribunale federale ha invece indicato __________ come “residenza secondaria

di RI 1” (cfr. TF 2C_895/2019 del 30 novembre 2020, consid. B). In ogni

caso, la sentenza non concerneva l’assoggettamento del contribuente.

5.3.

Ancora in merito alle __________

e __________, non è decisivo il fatto che la loro sede sia stata trasferita nel

Canton Grigioni durante gli accertamenti dell’autorità fiscale, come

argomentato nella decisione impugnata, o l’anno prima, come sostenuto dal

ricorrente. In ogni caso, il trasferimento è avvenuto successivamente al

periodo fiscale nel quale il contribuente si sarebbe trasferito nel Canton

Grigioni.

5.4.

Va infine rilevato che,

sebbene il ricorrente, nella lettera inviata all’UT il 31.3.2021 si dicesse

disposto a produrre delle dichiarazioni a comprova dei suoi legami nel Canton

Grigioni, le stesse non sono poi state neppure più menzionate nel ricorso.

Considerandi

II. Istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio

6.

6.1.

Il ricorrente ha

chiesto di essere sottoposto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, sottolineando il suo stato d’indigenza.

6.2

Secondo l’art. 29 cpv. 3

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi

prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le

probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso

(cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013

consid. 4.1 con riferimenti).

Secondo il diritto

cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente

comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).

6.3

Con scritto 30 novembre

2021.

la presente Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo

di voler trasmettere, entro dieci giorni, il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e

vidimato dall’autorità comunale, così come l’ultima decisione di tassazione e

l’ultima dichiarazione d’imposta inoltrata. Il termine è stato poi prorogato in

data 13 dicembre 2021 per altri 10 giorni.

Con scritto 20/22 dicembre 2021, il contribuente, per il

tramite del suo patrocinatore, ha comunicato l’impossibilità di raccogliere la

documentazione richiesta entro i termini.

L’istanza di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: