80.2021.117
Assoggettamento illimitato: persona fisica, locazione dalla moglie di appartamento di 1 1/2 locali in un altro Cantone, mancata prova della separazione di fatto
5 aprile 2022Italiano23 min
è separato di fatto dalla moglie __________ e ha tre figli, __________ (__________),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.117
80.2021.118
Lugano
5 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 maggio 2021 contro la decisione del 28 aprile 2021 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale (IC).
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato il __________,
è separato di fatto dalla moglie __________ e ha tre figli, __________ (__________),
__________ (__________) e __________ (__________).
Il contribuente ha annunciato
il trasferimento del proprio domicilio da __________ a __________ (Comune di __________)
il 14 maggio 2012.
B. Con decisione del 6
maggio 2020 l’Ufficio circondariale di Bellinzona (qui di seguito: UT) ha stabilito
l’assoggettamento illimitato di RI 1 nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio
2016, facendo riferimento a diversi fatti.
In primo luogo, il
contribuente avrebbe controllato tre società con sede a Sant’Antonino: __________,
__________ e __________. Inoltre, la allora __________ (ora __________) era
oggetto di un contenzioso pendente davanti al Tribunale federale per
l’assoggettamento fiscale nel Canton Ticino.
La moglie del contribuente
era dipendente e salariata della società __________, così come l’insorgente
stesso era stato salariato fino al 2015 presso la società __________.
A livello personale, l’autorità
fiscale rilevava che il contribuente non aveva mai presentato una sentenza di
separazione dalla moglie, che abitava con il loro ultimo figlio a __________.
RI 1 aveva anche inoltrato
una domanda AI presso la SVA Graubünden, con esito negativo. I certificati
medici prodotti erano stati rilasciati dal Dr. med. __________, attivo a __________
e dal __________, attivo a __________.
L’UT ha poi considerato
che, dalla corrispondenza intercorsa negli anni 2008/2009 tra il contribuente e
il Comune di __________, l’insorgente avrebbe dichiarato di essersi trasferito
nel Comune di __________ per motivi di natura personale, facendo riferimento ad
una vertenza con l’Ispettorato della Cassa Cantonale di compensazione
AVS/AI/IPS in Ticino.
Infine, all’autorità
fiscale sarebbe risultato che a __________ il contribuente soggiornava in un
appartamento, adibito principalmente a residenza secondaria, di proprietà della
moglie.
L’UT ha concluso che il
domicilio fiscale del contribuente si trovava nel Canton Ticino, dove erano
situate le sue relazioni più intense e dunque il centro dei suoi interessi.
C. Con missiva 5 giugno
2020 il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo
contro la decisione di assoggettamento.
In primo luogo, il
reclamante contestava che le società menzionate dal fisco avessero sede nel
Canton Ticino e rilevava come la __________ e la __________ avessero sede a __________,
mentre la __________ aveva sede a Bellinzona, ma egli ne era unicamente
gerente. Definiva inoltre del tutto irrilevante la situazione della __________ essendo
pendente un ricorso al Tribunale federale contro la decisione di
assoggettamento.
Il contribuente ribadiva di
essere “formalmente separato” da sua moglie, ragione per cui le attività
lavorative di quest’ultima sarebbero state ininfluenti. Sarebbero stati a loro
volta irrilevanti il domicilio dei figli - ormai maggiorenni -, e la procedura
per la percezione della rendita AI così come il luogo in cui erano attivi i
medici del contribuente.
Il reclamante contestava poi
che il l’appartamento di __________, per il quale aveva sottoscritto un
contratto di locazione nel 2012, fosse adibito a residenza secondaria,
chiedendo un sopralluogo.
D. In data 8 gennaio
2021 l’UT richiedeva all’insorgente diversi documenti che potessero comprovare
la situazione personale di quest’ultimo. Con riferimento all’appartamento di __________,
lo invitava a produrre le fatture per il consumo di acqua e elettricità, per la
locazione, per la linea telefonica, così come l’estratto delle carte di
credito, l’iscrizione a società nel Canton Grigioni e la sentenza di
separazione dalla moglie.
Con scritto del 31
marzo 2021, il rappresentante del contribuente inviava diversi certificati
medici, il certificato di domicilio a __________ dal 14 maggio 2012, con
relativo contratto di locazione e versamento della pigione di marzo 2021, la
panoramica delle fatture per il telefono fisso con versamento di agosto 2019
(per un importo di fr. 97.50) e di gennaio 2021 (per un importo di fr. 207.60),
così come una “istanza di separazione di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non
firmata dai coniugi.
Il reclamante si diceva in
grado di produrre diverse dichiarazioni a comprova delle sue relazioni
personali a __________.
E. Con decisione del 28
aprile 2021 l’UT ha respinto il reclamo, definendo “prive di sostanza, finanche
defatigatorie” le argomentazioni del reclamante. Inoltre, l’insorgente non
avrebbe fornito tutte le informazioni richieste dall’autorità durante la
procedura di reclamo.
In merito all’appartamento
di __________, il contribuente non avrebbe fornito le fatture del consumo
d’acqua ed elettricità per gli anni 2016, 2017 e 2018 né l’estratto delle carte
di credito personali e professionali, così come nessuna iscrizione a società
sportive o di svago. L’unica ricevuta di pagamento della pigione era relativa a
marzo 2021 e la sola ricevuta di pagamento della linea telefonica fissa era successiva
alla richiesta di informazioni.
In relazione alla pretesa
separazione dalla moglie, l’UT sottolineava come l’istanza di separazione di
fatto fosse una mera bozza. Inoltre, sebbene al momento della separazione (2012)
il figlio __________ fosse ancora minorenne, non risultava nessun versamento di
alimenti da parte del contribuente in favore del figlio, che abitava con la
madre.
Per quanto riguarda le
società __________., __________ e __________, il fatto che la loro sede legale
fosse stata spostata nel Canton Grigioni provava “che la direzione
amministrativa è gestita dal contribuente in quanto socio e azionista”. L’autorità
fiscale aggiungeva che l’insorgente aveva sempre chiesto in deduzione le spese
di trasporto da __________ a __________. A detta dell’UT, le società avrebbero
trasferito le loro sedi sociali nel canton Grigioni durante gli accertamenti
dell’autorità fiscale. Ciò sarebbe stata la comprova del fatto che la direzione
amministrativa sarebbe gestita dal contribuente. Per quanto riguarda la __________,
in data 30 novembre 2020 il Tribunale federale aveva confermato che la sede
amministrativa principale della società era stata nel Canton Ticino per gli
anni fiscali 2016, 2017 e 2018.
In relazione al
certificato medico del Dr. med. __________, secondo l’UT avrebbe indicato che
la separazione dalla moglie si configurava come una “separazione logistica”.
Peraltro, i certificati medici non sarebbero stati atti a stabilire il
domicilio fiscale nel Canton Grigioni.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il proprio
assoggettamento nel Canton Ticino. Sostiene di poter produrre in sede
ricorsuale le fatture per il consumo di elettricità e per la linea telefonica
fissa, mentre per il consumo d’acqua non vi sarebbe un contatore separato. Contesta
poi di dover disporre di carte di credito personali o professionali e la
rilevanza di queste nell’oggetto del gravame, come pure la necessità di
partecipare ad attività di società, di svago o sportive, motivando l’astensione
da tali attività con la sua salute cagionevole, dimostrata tramite certificati
medici.
Secondo il ricorrente,
nessun figlio sarebbe attualmente minorenne, ragione per cui l’accordo di
separazione non deve contenere disposizioni sul mantenimento dei figli. Allega
la decisione di omologazione del 13 aprile 2021 dell’istanza di separazione di
fatto datata 9 aprile 2021, sostanzialmente identica all’istanza inviata all’UT
in sede di reclamo.
Per quanto riguarda le
società del contribuente, l’insorgente osserva che i trasferimenti di sede della
__________ e della __________. sarebbero intervenuti già nel 2019 e non durante
gli accertamenti dell’UT. Irrilevante sarebbe poi la loro sede e
amministrazione effettiva, così come quella della __________, in quanto il
contribuente potrebbe lavorare in un Cantone e risiedere in un altro.
L’UT non ha presentato
osservazioni al ricorso.
Diritto
I. Assoggettamento IC
1. 1.1.
Il diritto fiscale del
Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo,
segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID,
la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
1.2.
Una persona ha il
domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv.
2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando
il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di
fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
- l’effettiva
residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione
di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze
oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF
132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
1.3.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT
e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data
invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
- almeno
30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno
90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non
presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione
del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può
inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere
qualificata come “transitoria” (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25).
1.4.
Le persone senza domicilio
o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in
modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il
nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT;
art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono
proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento
reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili
(art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il diritto federale di
doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione
dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce
all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.
1.5.
Per contro, se i
presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti
contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione
intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono
stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il
centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Esso viene determinato
ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia di amici e
conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali) del
contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di
regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere
che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al
domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la
giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con
il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più
anni (Locher, op. cit., p. 27; StE
1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con
riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una
posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza
ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi,
l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo
tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi
materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).
2. 2.1.
Dal profilo formale,
incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle
decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto
costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne
l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di collaborare, deve
cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a
fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT). Il
contribuente ha l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di
collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni
circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento
(decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).
Da quel che precede
discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente
confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;
decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
2.2.
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda
eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,
non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta
oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea
2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e
precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si
giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a
sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n.
2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr.
anche Locher, Kommentar zum DGB,
Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
3. Come già ricordato,
il 14 maggio 2012 il signor RI 1 ha trasferito il domicilio dal Canton Ticino
al Canton Grigioni. Dal 1° aprile 2012, infatti, ha preso in locazione dalla
moglie un appartamento di 1½ locali a __________ (GR), per il corrispettivo di
fr. 700.- mensili. A partire dal 1° gennaio 2016, l’autorità fiscale ticinese
ha tuttavia ritenuto che il contribuente avesse stabilito il centro dei propri
interessi nel Canton Ticino.
L’UT fonda la sua
decisione in particolar modo sul luogo di lavoro del contribuente e sul
domicilio della moglie e del loro ultimo figlio __________. Sempre sul piano
personale, ha rilevato che i medici curanti del contribuente sono attivi in
Ticino, e che la sua residenza nel comune di __________ sarebbe adibita
principalmente a residenza secondaria.
4. 4.1.
Sia per
l’imposta federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale
(art. 3 cpv. 3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS
642.14]; art. 8 cpv. 1 LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la
sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque
sia il regime dei beni.
Sia per il diritto civile
(art. 23 CC) sia per quello tributario (ASA 71 p. 558, consid. 2a) ciascun
coniuge può avere il proprio domicilio. Un’imposizione separata dei coniugi
presuppone tuttavia che essi vivano separati legalmente o di fatto (articoli 9
cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).
4.2.
Secondo
la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’AFC, entrata in vigore il 1°
gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione
indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):
·
assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione
della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio
(art. 23 CC);
·
non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il
mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono
impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in
considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute
volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza
di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto
civile;
·
lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in
pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in
pubblico);
·
la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza
CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
4.3.
Per quanto concerne la
separazione di fatto dalla moglie, con lo scritto indirizzato all’UT il
31.3.2021, il contribuente aveva prodotto una bozza di “istanza di separazione
di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non firmata. Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha ritenuto trattarsi di un a bozza “confezionata
ad hoc per meri fini di causa”, sottolineando come non disciplinasse
neppure l’assegnazione dell’abitazione comune e della mobilia domestica, la
ripartizione dei costi, la consistenza e l’attribuzione dei valori patrimoniali
e i contributi di mantenimento in favore dei figli. Concludeva che “una tale
convenzione non sarebbe neppure omologabile dal giudice”. Il fisco rilevava
pure come al momento della pretesa separazione il figlio __________ fosse
ancora minorenne e tuttavia il padre non gli avesse mai versato dei contributi
di mantenimento.
Con il ricorso, il
contribuente ha prodotto una istanza di separazione di fatto, datata 9 aprile
2021, che contiene una convenzione fra i coniugi in merito alla rinuncia del
ricorrente a rivendicare l’abitazione coniugale di __________, appartenente
alla moglie; il marito, che dichiara di vivere “già a__________ dal 14
maggio 2012, come da certificato di domicilio allegato”, si impegna inoltre
a provvedere al proprio mantenimento e a non rivendicare alcun alimento. Il 13
aprile 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza,
autorizzando i coniugi a vivere separati e omologando la loro convenzione.
4.4.
Circa il valore della
convenzione e della pronuncia del pretore, va ricordato che i coniugi possono
decidere di comune accordo di sospendere la comunione domestica e di condurre
economie domestiche separate, senza che sia necessaria un’autorizzazione del
giudice. L’art. 175 CC descrive in termini generali i motivi che consentono ad
ogni coniuge di vivere separato, senza il consenso dell’altro o anche contro la
sua volontà e cioè se la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità,
la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed.,
Basilea 2018, n. 1 ad art. 175 CC, p. 1141).
In ogni caso, il coniuge
autorizzato a sospendere la comunione domestica non ha bisogno di ottenere
l’autorizzazione del giudice: la sentenza ha un effetto puramente dichiarativo.
L’intervento del giudice è necessario solo se il coniuge che chiede la
sospensione della comunione domestica sollecita altre misure (attribuzione
della custodia dei figli, attribuzione del domicilio coniugale, fissazione di
un contributo di mantenimento ecc.) oppure se mira ad ottenere una tassazione
fiscale separata o altri vantaggi nell’ambito delle assicurazioni sociali (Chaix, Commentaire romand, CC I, Basilea
2010, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1231 s.).
4.5.
La pronuncia del pretore e
l’allegata convenzione fra i coniugi non hanno pertanto alcun valore
probatorio. Il giudice non ha infatti in alcun modo verificato la situazione
personale e familiare del ricorrente né la separazione dalla moglie dipendeva
da una sua decisione. Il solo elemento addotto nella convenzione a supporto
della tesi della separazione è rappresentato dal certificato di domicilio. Sottoponendo
al pretore la convenzione del 9 aprile 2021, l’insorgente ha semplicemente
cercato di ovviare alla mancata prova della separazione di fatto, richiesta
dalla prassi e dalla giurisprudenza, per ammettere una tassazione separata dei
coniugi.
D’altra parte, non si vede
quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il 9
aprile 2021, con riferimento a una separazione che sarebbe avvenuta il 14
maggio 2012. Se la separazione fosse effettivamente intervenuta nel 2012,
allora avrebbe potuto giustificarsi una decisione giudiziaria, poiché, come
ricorda l’autorità di tassazione nella sua decisione, nel 2012 l’ultimogenito
della coppia era ancora minorenne. Invece, non risulta che il contribuente abbia
mai versato alimenti per il figlio.
4.6.
Si deve infine escludere
che la separazione possa essere ritenuta provata dal certificato medico rilasciato
al ricorrente il 19 maggio 2020 dal dr. med. __________, psichiatra e
psicoterapeuta. Quest’ultimo ha infatti dichiarato che il suo paziente si è
separato dalla moglie nel 2012 “in seguito a delle significative
problematiche che il sig. __________ presentava dal punto di vista
psicopatologico nella relazione coniugale” e che “la scelta di una
separazione era stata dovuta preponderantemente, per motivi psichiatrici”. Anche
volendo ammettere che vi sia una raccomandazione di carattere medico
psichiatrico alla base della decisione dei coniugi di separarsi, ciò non
proverebbe ancora la sospensione della comunione matrimoniale ed in particolare
la rinuncia all’impiego in comune dei mezzi finanziari, come richiesto dalla
giurisprudenza. È peraltro lo stesso certificato medico a definire infine la separazione
dei coniugi “logistica”.
È comunque difficile
ammettere che la “convivenza sotto lo stesso tetto” dei coniugi nel 2012 fosse
divenuta tanto problematica da poter condurre il ricorrente “a reazioni
impulsive… nei confronti della moglie”, quando i coniugi continuavano a
collaborare in sede professionale. Ancora nel 2019, quando la sede delle
società è stata trasferita nel Canton Grigioni, marito e moglie erano soci.
5. 5.1.
Neppure gli altri
documenti prodotti dal ricorrente comprovano il suo assoggettamento per
appartenenza personale nel Canton Grigioni.
5.2.
Il
contribuente sostiene di essere domiciliato in un appartamento di 1,5 locali a __________
__________ (__________), appartenente alla moglie, per il quali ha sottoscritto
un contratto locazione per fr. 700.- mensili. In seguito alla richiesta
dell’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo, l’insorgente
ha prodotto un’unica ricevuta postale, relativa alla pigione del mese di marzo
del 2021, per un ammontare di fr. 790.–. Il versamento in questione è dunque
successivo alla richiesta di documentazione. In ogni caso, il pagamento di
questo importo non implica ancora che l’appartamento in questione sia il
domicilio del contribuente.
Nonostante la richiesta
indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione, il contribuente non ha d’altronde
fornito nessuna fattura per il consumo di elettricità e d’acqua. Nel ricorso,
il suo avvocato ha affermato di poter procurare la documentazione per quanto
concerne il consumo di elettricità, ma la documentazione non è mai pervenuta.
Con l’invio di alcune
fatture della Swisscom, il ricorrente ha provato l’esistenza di una linea
telefonica fissa nell’appartamento. Ciononostante, questo non significa ancora
che il contribuente viva nell’abitazione. Infatti, secondo il registro di
commercio grigionese, fino al 27 giugno 2019 la sede statutaria della __________,
allora di proprietà del contribuente, era proprio nel monolocale in questione.
Basterebbero questi
elementi per rendere poco verosimile la tesi del ricorrente, che pretenderebbe
di avere il proprio domicilio principale a __________.
In questa prospettiva,
l’affermazione, contenuta nella lettera indirizzata all’autorità di tassazione
il 31.3.2021, secondo cui “Il Tribunale federale, in una sua recente
sentenza del 2020 […] ha accertato che il domicilio del signor RI 1 è a __________”,
non trova riscontro nelle parole della Suprema Corte. Nella sentenza, con cui
ha confermato l’assoggettamento della __________ Sagl nel Canton Ticino, il
Tribunale federale ha invece indicato __________ come “residenza secondaria
di RI 1” (cfr. TF 2C_895/2019 del 30 novembre 2020, consid. B). In ogni
caso, la sentenza non concerneva l’assoggettamento del contribuente.
5.3.
Ancora in merito alle __________
e __________, non è decisivo il fatto che la loro sede sia stata trasferita nel
Canton Grigioni durante gli accertamenti dell’autorità fiscale, come
argomentato nella decisione impugnata, o l’anno prima, come sostenuto dal
ricorrente. In ogni caso, il trasferimento è avvenuto successivamente al
periodo fiscale nel quale il contribuente si sarebbe trasferito nel Canton
Grigioni.
5.4.
Va infine rilevato che,
sebbene il ricorrente, nella lettera inviata all’UT il 31.3.2021 si dicesse
disposto a produrre delle dichiarazioni a comprova dei suoi legami nel Canton
Grigioni, le stesse non sono poi state neppure più menzionate nel ricorso.
Considerandi
II. Istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio
6.
6.1.
Il ricorrente ha
chiesto di essere sottoposto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, sottolineando il suo stato d’indigenza.
6.2
Secondo l’art. 29 cpv. 3
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi
prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le
probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso
(cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013
consid. 4.1 con riferimenti).
Secondo il diritto
cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente
comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
6.3
Con scritto 30 novembre
2021.
la presente Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo
di voler trasmettere, entro dieci giorni, il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e
vidimato dall’autorità comunale, così come l’ultima decisione di tassazione e
l’ultima dichiarazione d’imposta inoltrata. Il termine è stato poi prorogato in
data 13 dicembre 2021 per altri 10 giorni.
Con scritto 20/22 dicembre 2021, il contribuente, per il
tramite del suo patrocinatore, ha comunicato l’impossibilità di raccogliere la
documentazione richiesta entro i termini.
L’istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: